Legge n. 27 del 24.01.1978

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LEGGE 24 gennaio 1978, n. 27(1).

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche (2) .

Art. 1. Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l’inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell’abbonamento all’autoradio di cui alla L. 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, le sanzioni amministrative stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

Dette sanzioni amministrative sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell’autoscafo in solidale corresponsabilità con il conducente.

Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell’importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce (3).

[La soprattassa è elevata al 20 per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa è pari all’importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L’importo delle soprattasse non può essere inferiore a lire cinquemila] (4).

[Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l’inadempimento si riferisce] (5).

Art. 2. Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell’art. 38 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e nell’art. 137 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonché dai direttori e procuratori del registro nell’ambito del loro ufficio e nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l’infrazione, al proprietario o al conducente, l’ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell’accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell’articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50, e dell’art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.

L’ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l’originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l’ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno l’importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza (6).

Art. 3. Contro l’ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all’intendente di finanza, tramite l’ufficio del registro che ha emesso l’ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa .

I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l’ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l’intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.

Le decisioni dell’intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

L’azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l’autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione (7) .

Art. 4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all’intendente di finanza competente per territorio, perché provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.

Art. 5. È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 6. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella delle infrazioni (8)

1. – Circolazione con veicolo a motore rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.

Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

2. – Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.

Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta a quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.

3. – Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radio diffusione installato, senza il pagamento del  relativo canone di abbonamento.

Soprattassa pari a tre volte l’importo del canone annuo di abbonamento o della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone o della tassa di concessione governativa evasi.

4. – Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radio  diffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento in misura inferiore a quella dovuta.

Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il canone annuo dovuto e quello pagato rapportato ad anno, nonché soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua di concessione governativa dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa.

5. – Se il veicolo a motore o l’autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.

Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.

6. – Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.

Soprattassa di L. 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

7. – Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dalla azienda proprietaria dell’autocarro.

Soprattassa e differenza di tassa come al n. 5.

8. – Uso della targa di prova per fini diversi.

Soprattassa pari a sei volte la tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo, oltre il pagamento della tassa.

9. – Circolazione di veicoli senza il documento di circolazione sebbene la tassa risulti corrisposta.

Soprattassa di L. 9.000.

10. – Quando il veicolo o l’autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purché in modo visibile.

Soprattassa di L. 9.000.

11. – Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Soprattassa di L. 9.000.

Nota: Le sanzioni amministrative previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. In ogni caso l’importo minimo per sanzioni  amministrative non può essere inferiore a L. 5.000 (9/b).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1978, n. 41.

(2) Vedi, anche, l’art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(3) Articolo così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa».

(4) Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Successivamente, peraltro, il suddetto art. 5, nella parte in cui aggiungeva due commi al presente art. 1, è stato abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(5) Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Successivamente, peraltro, il suddetto art. 5, nella parte in cui aggiungeva due commi al presente art. 1, è stato abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(6) Articolo così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa».

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-4 luglio 1996, n. 233 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ultimo comma, nella parte in cui non prevede, avverso l’ingiunzione di pagamento dell’ufficio del registro, l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

(8) L’art. 9 della legge 21 luglio 1984, n. 362, dispone che le soprattasse stabilite nell’art. 5, comma 49, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, devono intendersi sostitutive di quelle previste ai nn. 1 e 2 della presente tabella.

(9) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(10) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(11) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(12) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(13) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(14) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(15) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(16) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(17) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

(18) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

(19) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

(20) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

(21) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(22) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(23) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(24) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(25) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

(26) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.