Ministero interno – Circolare n.7/92 del 4 luglio 1992

IL PORTALE DEDICATO AL MONDO DELLA NOTIFICAZIONE

online dal 2005

image_pdfimage_print

Messi notificatori e operatori di polizia municipale

Indirizzi omessi.

Sono pervenute a questo Ministero da parte delle associazioni rappresentative del personale della polizia municipale numerose richieste di intervento volte a far cessare l’espletamento delle mansioni di messo notificatore agli addetti al servizio di polizia municipale, in considerazione dell’incompatibilità delle medesime con quelle connesse alla figura professionale di vigile urbano.

La questione su esposta non è nuova a questo Ministero poiché è emersa in seguito all’entrata in vigore della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65, che, nel ridefinire il ruolo della polizia municipale, ha attribuito agli addetti al servizio l’esercizio anche delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza per le quali è conferita loro, con decreto prefettizio, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

In più occasioni questo dicastero direttamente interessato, si è espresso nel senso che il personale appartenente alla polizia municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore atteso che tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all’allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti alla quarta e non alla quinta qualifica funzionale nella quale sono inquadrati i vigili urbani.

Tuttavia, non può sottacersi che l’assenza di una precisa descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria del personale degli enti locali ha indotto le amministrazioni ad indugiare sulla applicazione della normative richiamata e ciò è avvenuto in particolare nei comuni di minori dimensioni che soggiacciono più di altri alle difficoltà derivanti dalla vigente normative in tema di provvista di mezzi finanziari da destinare a nuove assunzioni.

Ciò posto, si rileva che la questione in argomento ha trovato definitiva soluzione con l’entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali il cui art. 64 ha abrogato, come e noto, l’art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al prefetto l’emanazione del decreto di nomina a messo notificatore sia in capo ai vigili urbani che ad altro personale comunale.

Per effetto di tale abrogazione si ritiene che i decreti prefettizi di nomina, emessi prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 142/1990, non possano più legittimare l’esercizio delle funzioni di messo notificatore per alcuno dei dipendenti delle amministrazioni comunali e conseguentemente tali funzioni debbono considerarsi definitivamente cessate, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si è dell’avviso, altresì, che la materia debba costituire oggetto delle norme statutarie degli enti stessi e che nelle more della sua definizione in sede di statuto, qualora si rendesse necessario notificare degli atti, sia il sindaco ad individuare i dipendenti comunali di quarta qualifica funzionale ai quali affidare l’incarico di messo notificatore, secondo le indicazioni già fornite al riguardo con circolare telegrafica di questo Ministero – Direzione centrale delle autonomie, prot. 98/L bis – L – 142/90, in data 7 febbraio 1992.