Incentivo alla progettazione: art. 92 com. 5 del DLGS 163/2006

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Corte dei conti
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La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 40/2009/PAR “Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Cologno al Serio(BG) chiede il parere in ordine alla corresponsione degli incentivi per la progettazione ai sensi dell’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice degli appalti pubblici” ha chiarito che il divieto di retroattività  della legge costituisce un principio generale dell’ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che il dato normativo precettivo della retroattività deve essere esplicitato dalla norma che lo introduce.
La Corte dei Conti smentisce perciò quanto stabilito dalla Circolare 36 del 23 dicembre 2008 dove si stabiliva che la nuova percentuale dello 0,5 doveva essere applicata con un criterio “di cassa” e cioè a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata alla data del 31 dicembre 2008.
Dunque in assenza di disposizioni a carattere retroattivo ogni dipendente matura il diritto al pagamento dei corrispettivi previsti dalla norma al momento in cui le prestazioni sono state svolte.