I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. E’ quanto dispone la circolare esplicativa n. 3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni più concrete sull’obbligo di identificazione introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”.
La norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti. Ma rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali. Le deroghe comunque, debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, adottati su proposta del Ministro competente.