INDENNIZZO DA RITARDO: pubblicate le “linee guida” per l’applicazione

IL PORTALE DEDICATO AL MONDO DELLA NOTIFICAZIONE

online dal 2005

Ritardo

Formalizzate le “linee guida” che rappresentano un utile strumento per gli uffici ed in particolare per i dipendenti che rivestono la funzione di “responsabile del procedimento”.

E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, la direttiva 9.1.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, con la quale vengono fornite alle PA le linee guida sull’applicazione dell’art. 28 del decreto-legge 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) nella parte in cui ha introdotto l`indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

L’art. 28 in questione intende garantire l’effettività dei principi sanciti dalla legge 241/1990 e, in particolare, tutelare i privati in conseguenza della violazione di un obbligo correlato al rispetto di un preciso termine di conclusione di un procedimento amministrativo attivato ad istanza di parte – così come disciplinato dall’art. 2 della citata legge 241/1990 – prevedendo il pagamento di una somma pari al 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

La disposizione in questione di applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 comma 1-ter della legge 241/1990.

L’indennizzo da ritardo – si precisa nella direttiva – costituisce una disposizione applicabile in tutte le fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo e ciò a prescindere dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio o ordinatorio.

La direttiva precisa anche che l’obbligo di pagamento del previsto indennizzo è dovuto solo ed esclusivamente per i procedimenti avviati successivamente o contestualmente alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 98/2013).

L’indennizzo viene liquidato dalla PA procedente o, in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo.