PRIVACY & LAVORO

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto un utile vademecum dal titolo “Privacy e lavoro” (leggi allegato a fondo pagina), che contiene le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Il vademecum verte sulla gestione e il corretto utilizzo dei dati sensibili dei lavoratori quali:

  • il cartellino identificativo
  • la bacheca aziendale
  • la pubblicazione del curriculum
  • la pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne
  • la gestione dei dati sanitari e dei dati biometrici
  • l’uso di internet e della posta aziendale
  • i controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza
  • i controlli a distanza ovvero la videosorveglianza e la geolocalizzazione.

Principi generali

Il datore di lavoro può trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro. I dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite.

Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. Le informazioni personali trattate possono riguardare – oltre all’attività lavorativa – la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (es. dati residenza e recapiti telefonici) e dei terzi (es. dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze).

I trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative.

Si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza.

Il trattamento di dati personali – anche sensibili – riferibili a singoli lavoratori è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale di lavoro.

Leggi: VADEMECUM PRIVACY 2015