Visite fiscali INPS, nuovo servizio per cambiare l’indirizzo di reperibilità

Visite fiscali INPS, arriva il servizio online per cambiare l’indirizzo di reperibilità. Le novità sono contenute nella  Circolare numero 106 del 23-09-2020, che fornisce le istruzioni per i dipendenti pubblici e privati.
I lavoratori dipendenti pubblici e privati potranno modificare online l’indirizzo di reperibilità per le visite mediche INPS in caso di malattia comune.
Il nuovo strumento rende più immediate nonché tracciabili le modifiche, che potranno essere effettuate direttamente dal lavoratore e senza ulteriori adempimenti da parte dell’INPS.
Il servizio di modifica dell’indirizzo di reperibilità per le visite fiscali sostituisce le modalità ad uso sino ad oggi, che prevedevano la comunicazione tramite e-mail al medico legale dell’INPS o al Contact Center, e che resteranno utilizzabili esclusivamente in caso di indisponibilità del servizio telematico.
Si chiama “Sportello al cittadino per le VMC” il nuovo servizio predisposto dall’INPS per modificare l’indirizzo di reperibilità. La novità è illustrata dalla Circolare numero 106 del 23-09-2020.
Il lavoratore dipendente pubblico o privato, previa autenticazione sul sito INPS, potrà accedervi tramite la sezione dedicata ai Servizi Online.
Sarà possibile comunicare e gestire, in caso di malattia ed assenza dal lavoro, una diversa reperibilità rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.
La funzione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” permette quindi la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita fiscale di controllo domiciliare da parte dei medici INPS.
Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive.
Come specificato dalla circolare INPS n. 106 del 23 settembre 2020:
• ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
• ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il nuovo servizio predisposto dall’INPS per semplificare la procedura di gestione delle visite fiscali è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico ma, specifica la circolare n. 106, non sostituisce gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori privati che, in caso di malattia, hanno diritto ad essere indennizzati, resta l’onere di comunicare in maniera tempestiva eventuali variazioni dell’indirizzo di reperibilità, per evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di impossibilità per i medici INPS di effettuare la visita fiscale.
Oltre a dover comunicare correttamente l’indirizzo, il lavoratore dovrà fornire tutti gli elementi utili per consentire ai medici dell’INPS di reperire l’abitazione del lavoratore.
Il compito di verificare che l’indirizzo sia corretto spetta al lavoratore. Nel caso di errori riscontrati nel certificato medico trasmesso all’INPS, bisognerà modificare in maniera tempestiva l’indirizzo di reperibilità al fine di consentire il regolare svolgimento delle visite fiscali.
Per i dipendenti pubblici, invece, la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle visite fiscali. La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire maggiori garanzie per l’effettuazione delle visite fiscali.
Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.
Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
• in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
• al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.
In ogni caso, il nuovo servizio dell’INPS non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.