Cass. civ. Ord., Sez. 6, N. 2621

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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2621 Anno 2022

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 28/01/2022

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37723-2019 R.G. proposto da:
SCUTO Maria Concetta, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Silvana RICCA ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po, n. 12, presso lo studio legale dell’avv. Stefano GENOVESE (MMP e Associati);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro,

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
— intimata —
avverso la sentenza n. 3669/13/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:
1. La contribuente Maria Concetta SCUTO ricorre con tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate ma non l’agente della riscossione, pure intimata, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in epigrafe indicata, pronunciata in controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo e della corrispondente cartella di pagamento emessa nei confronti della predetta contribuente, quale erede, unitamente alla sorella Daniela Rosaria SCUTO, del padre Orazio SCUTO, sulla scorta di due sentenze, divenute definitive, emesse dalla medesima CTR (sentenze n. 172/18/2020 e n. 187/18/2010) nei giudizi relativi ad avvisi di accertamento IVA emessi nei confronti del de cuius.
2. La CTR con la sentenza impugnata ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, effettuata con il rito dell’irreperibilità relativa della destinataria, e conseguentemente dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente perché tardivamente proposto, oltre il termine di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la ricorrente deduce l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata, effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in quanto la raccomandata informativa era stata restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto” sicché non ricorrevano i presupposti perché operasse la c.d. “compiuta giacenza” del plico presso l’ufficio postale ove lo stesso era stato depositato.
2. Con il secondo motivo deduce la medesima questione posta con il primo motivo, dell’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, ma sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli arti. 115 e 116 cod. proc. civ. sempre con riferimento alla questione dedotta con il primo motivo, censurando la statuizione d’appello per avere omesso di valutare le risultanze della procedura di notificazione della cartella impugnata di cui essa ricorrente aveva espressamente dedotto la decisività.
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo tutte alla medesima questione della irregolarità della notificazione della cartella di pagamento, sono fondati e vanno accolti.
5. E’ pacifico nel caso di specie che la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., stante l’irreperibilità relativa della destinataria, non rinvenuta all’indirizzo indicato nell’atto, con conseguente deposito dello stesso nella casa comunale, affissione dell’avviso di avvenuto deposito alla porta di abitazione della contribuente ed invio della c.d. raccomandata informativa, la quale veniva restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”.
6. Ciò posto, la controricorrente sostiene che nella specie la regolarità della notificazione discenderebbe dall’applicazione del disposto di cui all’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., di irreperibilità relativa del destinatario dell’atto, la notificazione dalla cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. Al riguardo precisa la controricorrente che la notifica, essendo stata effettuata nel gennaio 2012, non sarebbe applicabile nella specie la predetta disposizione nella versione risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012, in base alla quale il ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 è consentito soltanto nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto.
7. La tesi è manifestamente infondata alla stregua del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte in ipotesi del tutto analoga, secondo cui «Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub judice”, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012)» (Cass. n. 33610 del 2019); in termini già Cass. 10519 del 2019).
8. Ciò precisato, osserva la Corte che i motivi sono fondati e vanno accolti alla stregua del princpio giuriosprudenziale in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)» (Cass. n. 25079 del 2014; conf. Cass. n. 9782 del 2018).
9. Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia del Supremo consesso di questa Corte n. 10012 del 2021, secondo cui « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della I. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative», in quanto «solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario».
10. Orbene, applicati detti principi al caso in esame, in cui la raccomandata informativa non è stata consegnata al destinatario perché «sconosciuto», è del tutto evidente che il giudizio sulla ricezione «effettiva o almeno “legale”» della stessa non può che essere negativo, con la conseguenza’ che era onere dell’agente della riscossione, nella specie non adempiuto, procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.
11. Pertanto, all’accoglimento dei motivi di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell’incidenza sulla decisione della recente pronuncia nomofilattica di questa Corte.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 21/10/2021