Nonostante gli artt. 137 c.p.c. e seguenti rappresentino le norme di riferimento pure per la notifica degli atti amministrativi e l’art. 150 consenta l’adozione di particolari forme di pubblicità in luogo del procedimento ordinario, causa la peculiarità dello stesso che lo lega esclusivamente al procedimento processuale, non è possibile assumerlo a riferimento nella notificazione in campo amministrativo.
L’art. 150 c.p.c. disciplina la notificazione per pubblici proclami. Trattasi di una modalità di notificazione residuale che viene utilizzata quando “la notificazione nei modi ordinari è sommariamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti…..”. Ad es. può accadere, soprattutto nelle pratiche di usucapione, che l’atto di citazione deve essere notificato agli intestatari catastali dell’immobile da usucapire che spesso risultano deceduti e risulta oltremodo difficoltoso individuare i possibili eredi.
L’art. 150 c.p.c. viene adottato dal capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede, su istanza di parte, ma ovviamente tale procedura attiene a tale particolare procedimento.
Cosa accade invece quando ci sia la necessità di notificare un atto amministrativo, in una simile situazione?
In questo caso possiamo fare riferimento alla legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare agli artt. 8 e 21-bis della stessa che riportiamo più sotto.
Per questi atti sarà possibile procedere all’adozione di forme particolari di pubblicità ritenute idonee dalla pubblica amministrazione che intende effettuare le notifiche ad un ingente numero di destinatari nell’impossibilità di adempiervi diversamente o comunque quando ciò risulti particolarmente oneroso, ai fini della comunicazione del provvedimento, ivi compresa la comunicazione dell’avvio dello stesso.
Articolo 8. (1)
(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 21-bis.
(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 150 c.p.c.. Notificazione per pubblici proclami
Quando la notificazione nei modi ordinari [c.p.c. 138] è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami (1) (2).
L’autorizzazione è data con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (3) e nel Foglio degli annunzi legali delle province (4) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [c.p.c. 312].
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace [c.p.c. 319] (5) (6).
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(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 62, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall’art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(3) Denominazione così modificata dall’art. 10, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1.
(4) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall’art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
(5) L’attuale espressione “giudice di pace” sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 1995, l’originario termine “conciliatore” ai sensi dell’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(6) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.
PROCEDURA
L’art. 150 c.p.c. fornisce tutti gli elementi utili a redigere l’atto:
1. Predisporre innanzitutto l’atto di citazione per usucapione nel quale evidenziare le ricerche precedentemente effettuate per individuare i destinatari dell’atto o gli eventuali eredi, se deceduti (es. ricerche effettuate presso l’ufficio anagrafe comunale);
2. Rilevata l’impossibilità di identificare i destinatari dell’atto o di conoscere gli eredi di questi se deceduti, si chiede l’autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami; detta autorizzazione deve essere invocata con apposita istanza diretta al Presidente del tribunale, in calce all’atto di citazione e allegando i documenti offerti in comunicazione. Ovviamente nell’atto di citazione dovrà essere indicata una ipotetica data per la fissazione dell’udienza (non meno di sei mesi), tempo utile per poter espletare tutta la procedura. In questa fase non occorre redigere l’iscrizione a ruolo né pagare il C.U.
3. Il Presidente del tribunale, autorizzata la pubblicazione, manda al P.M. per il parere favorevole. Una volta espletate dette formalità si procede alla notifica per pubblici proclami. In genere detta incombenza spetta all’Ufficiale Giudiziario dopo aver fatto richiesta di 4 copie conformi dell’atto di citazione e del decreto di autorizzazione del presidente del tribunale;
4. Delle 4 copie suddette l’ufficiale giudiziario utilizza una copia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’altra per il deposito nella casa comunale, un’altra per l’affissione al tribunale e l’ultima copia viene utilizzata come originale nella quale l’Ufficiale giudiziario dà atto dell’attività svolta;
5. A questo punto si procede a ritirare l’originale presso l’Ufficiale Giudiziario, si predispone la nota di iscrizione a ruolo e si procede al pagamento del C.U. Il tutto viene poi depositato presso la cancelleria dove era stato depositato l’intero fascicolo per l’autorizzazione.
ESEMPI:
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI (art. 150 c.p.c.)
Signor Presidente del Tribunale di ………………, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. ……………. quale procuratore e difensore del sig……….attore, nel procedimento da instaurare davanti al Tribunale di …………… come da atto sopra riportato;
premesso che : alcuni convenuti da citare nella causa instauranda, di cui al presente atto di citazione, sono sconosciuti, di altri si sono perse le tracce e peraltro non è facile identificare tutti;
che detta particella risulta intesta a soggetti forse deceduti o trasferiti all’estero, sicché non è dato precisamente sapere chi siano e dove risiedono;
che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e impossibile è la loro identificazione rendendo non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
chiede
che V.S. Voglia autorizzare la notificazione dell’atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. indicando altresì i modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all’originale dell’atto che produce a V.S.
…………….,
Depositato in Cancelleria addì
Il Cancellerie
Al P.M. per il parere oggi
Il P.M.
Visto, esprime parere favorevole
Il Procuratore della Repubblica
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ……………….
Letto il ricorso che precede, sentito il parere del P.M., rilevato che la notifica nei modi ordinari è sommariamente difficile, visto l’art. 150 c.p.c.,
Autorizza
il ricorrente a procedere alla notifica della citazione a mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall’art. 150 c.p.c.
……………….,
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Tribunale di …………….- Atto di Citazione per usucapione
Il sig. …………., rappresentato e difeso dall’avv. …………….. cita i sigg.ri: ………………ed eventuali eredi e aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del _________________________, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art.166 c.p.c. almeno venti giorni prima di detta udienza depositando comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. e con avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilevabili d’ufficio o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. , per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare l’attore proprietario esclusivo delle p.lle ………….. del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale sito in ……………, distinto in CT del suddetto Comune al foglio …………
…………….., avv.
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Spett.le Istituto Poligrafico dello Stato
P.zza Verdi 10
00198 ROMA
Oggetto: richiesta pubblicazione
Invio in allegato estratto atto di citazione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la notifica per pubblici proclami, nonché copia dell’autorizzazione in merito rilasciata dal presidente del Tribunale di Teramo. Allego altresì ricevuta dell’avvenuto versamento della somma di Euro …………… effettuato sul c.c. postale n……………., intestato all’istituto, e relativo alle spese di pubblicazione.
Resto in attesa di una copia della G.U. su cui avverrà la pubblicazione che prego di inviarmi con cortese sollecitudine.
Distinti saluti
Avv.