Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA»

DigitPA è un ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione.

L’Ente – che ha ereditato le funzioni del Cnipa – opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Funzioni di DigitPA

Consulenza e proposta

  • assistenza tecnica e normativa al Ministro in materia di amministrazione digitale;
  • collaborazioni e consulenze tecniche alle Regioni e agli Enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione;
  • proposta di iniziative di realizzazione di sistemi ICT innovativi;
  • supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico;
  • supporto alle PA per l’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) nei procedimenti amministrativi.

Regole e standard

  • vigilanza e controllo sul rispetto delle norme;
  • emanazione di regole, standard e guide tecniche;
  • pareri su atti normativi;
  • ruolo di autorità di certificazione della firma digitale, con tenuta di elenchi e registri;
  • ruolo di autorità di vigilanza sui gestori di PEC;
  • ruolo di autorità di vigilanza della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • attuazione di iniziative per l’informatizzazione della normativa.

Valutazione, monitoraggio e coordinamento

  • formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e la congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici;
  • monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle PA;
  • coordinamento delle attività delle singole PA (ove richiesto) e verifica dei relativi risultati;
  • valutazioni sull’impatto di iniziative ICT innovative.

Interventi e progetti di innovazione

  • Proposta, realizzazione e gestione di progetti in tema di amministrazione digitale;
  • attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT;
  • gestione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA);
  • svolgimento di compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle PA.

Per maggiori dettagli, si veda l’atto normativo che ha istituito DigitPA: il Decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177


D.Lgs. n. 177 del 1.12.2009

Decreto Legislativo n. 177 del 1 dicembre 2009

“Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(09G0189)”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009, n. 290

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare, l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, l’articolo 176;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;

Visto il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;

Visto l’articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l’informatica

nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell’articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Art. 2

Natura e finalità dell’Ente

1. Ai sensi dell’articolo 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA».

2. DigitPA è un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione;

esso opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Art. 3

Funzioni

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 2, DigitPA opera, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all’articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:

a) funzioni di consulenza e proposta. L’Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l’utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell’ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;

b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L’Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall’ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall’ordinamento; contribuisce all’attuazione di iniziative volte all’attività di informatizzazione della normativa statale vigente;

c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L’Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l’esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell’efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull’impatto di iniziative innovative nel settore dell’ICT;

d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall’ordinamento, compiti tecnico operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell’Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA a detta Autorità.

4. Fermo restando quanto disposto all’articolo 22, l’Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Capo II

Organi e Direttore Generale

Art. 4

Organi

1. Sono organi di DigitPA:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.

3. Il Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l’attuazione.

4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall’articolo 3, comma 1.

5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l’ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.

6. Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo 6.

7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente è posto, altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell’ambito di quelli previsti all’articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.

10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell’ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all’articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all’amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.

Art. 6

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell’attività dell’Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera:

a) il piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l’attuazione avvalendosi dell’Ufficio per il controllo strategico di cui all’articolo 5, comma 8;

b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell’economia e delle finanze;

c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l’individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi;

e) i pareri di cui all’articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 7

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell’incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e l’altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall’ordinamento. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.

Art. 8

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, di cui all’articolo 11, comma 2, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L’incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. È responsabile dell’amministrazione dell’ente. A tale fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell’ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell’ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale nell’assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell’ente, convenzioni, accordi e contratti.

4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.

5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalità che garantiscano ampia flessibilità nell’impiego di tali risorse.

6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l’attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.

7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l’Area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento».

8. Il Direttore Generale è titolare dell’unico centro di responsabilità amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonchè il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente.

Art. 9

Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell’Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell’Ente medesimo.

3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme restando le norme sulle incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.

Art. 10

Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.

2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un’indennità di importo pari al settanta per cento dell’indennità del Presidente.

Capo III

Organizzazione di DigitPA e ordinamento del personale e di contabilità

Art. 11

Organizzazione di DigitPA

1. DigitPA, nel definire l’assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.

2. L’organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, prevede l’ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all’articolo 5, comma 9, e dell’area, di livello dirigenziale non generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all’articolo 8, comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni affidate all’ente stesso.

Art. 12

Dotazione organica

1. La dotazione organica è determinata nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell’approvazione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.

Art. 13

Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all’articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma è fissato nel limite di dieci unità.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell’Ente, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, è determinato in relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.

3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilità economiche esistenti.

5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l’Ente può, altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonchè di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 14

Norme sul personale

1. L’assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto ai sensi del presente comma è iscritto, ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

2. I dipendenti dell’Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15

Regolamento di contabilità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il regolamento di contabilità di DigitPA.

2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme transitorie di cui al Capo IV.

Capo IV

Disposizioni transitorie in materia di personale e di ordinamento delle risorse economiche e finanziarie

Art. 16

Disciplina transitoria in materia di personale

1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell’Ente sulla base dell’equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per l’immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l’Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.

4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è iscritto all’INPDAP, fatta salva la facoltà, da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il mantenimento del diverso regime previdenziale in essere.

5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, permane l’attuale struttura organizzativa del CNIPA.

6. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità di DigitPA, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi.

Art. 17

Contabilità speciale

1. L’Ente provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonchè di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale. 2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 18

Entrate

1. Le entrate dell’Ente, iscritte in un’unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l’esecuzione di specifiche iniziative;

c) dai contributi dell’Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell’ingegno o di know-how;

f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall’ordinamento;

g) dall’avanzo presunto dell’esercizio precedente;

h) entrate per partite di giro.

2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.

3. Nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell’ambito delle risorse ordinariamente destinate all’innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.

Art. 19

Eccedenze di bilancio

1. All’Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA».

2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:

a) articolo 12, comma 4;

b) articolo 29, comma 2;

c) articolo 30;

d) articolo 38, comma 8.

3. Qualora l’avanzo di esercizio di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonchè di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l’importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l’eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 20

Attività commerciale

1. L’attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell’ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell’ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 21

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell’ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 22

Trasferimento delle funzioni

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell’attività svolta nell’anno precedente e dello stato dell’informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.

4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 23

Norma di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.

Art. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;

b) all’articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l’ultimo periodo è soppresso;

c) ad eccezione dell’articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, è abrogato.

2. La denominazione: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» ovunque presente nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: «DigitPA».


L’attività di formazione dell’Associazione – Anno 2010

Il “Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale” è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.
L’Associazione attraverso tale iniziativa, che promuove su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .
I Corsi di formazione di base e di aggiornamento, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali.
I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati.
Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Primo semestre
martedì 26 gennaio 2010 Fara in Sabina (RI)
martedì 2 febbraio 2010 Zola Predosa (BO)
mercoledì 10 febbraio 2010 Udine (UD)
giovedì 18 febbraio 2010 Collecchio (PR) Corso in house
venerdì 19 febbraio 2010 Maserà di Padova (PD)
venerdì 26 febbraio 2010 Lainate (MI)
giovedì 4 marzo 2010 Fasano (BR)
mercoledì 5 maggio 2010 Montecchio Emilia (RE)
sabato 14 maggio 2010 Provincia di Pavia Corso in house
lunedì 7 giugno 2010 Iglesias (CA)
giovedì 10 giugno 2010 Valverde (CT)
venerdì 25 giugno 2010 Nicosia (EN)
lunedì 5 luglio 2010 Candiana (PD) Corso in house
lunedì 12 luglio 2010 Candiana (PD) Corso in house
Secondo semestre
venerdì 24 settembre 2010 Alessandria
lunedì 27 settembre 2010 Cesena (FC)
venerdì 1 ottobre 2010 Asciano (SI)
venerdì 8 ottobre 2010 Maserà di Padova (PD)
giovedì 21 ottobre 2010 Ancona (AN)
giovedì 28 ottobre 2010 Terni (TR)
martedì 9 novembre 2010 Montecchio Emilia (RE)
lunedì 22 novembre 2010 Iglesias (CA)
giovedì 25 novembre 2010 Benevento
venerdì 3 dicembre 2010 Sant’Omero (TE)

Notifica accertamento tributario: la variazione anagrafica prevale sul domicilio fiscale

L’Ufficio con unico motivo di ricorso denunziava violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio per avere ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento, senza considerare che essa era stata ricevuta da persona qualificatasi convivente (coniuge separato) con il destinatario ed era stata effettuata presso l’indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, dando per contro rilievo alla variazione anagrafica della residenza pur in mancanza della prova che essa fosse stata comunicata all’Ufficio procedente dal Comune interessato.

La sentenza gravata dichiarava illegittima la cartella di pagamento impugnata in ragione della ritenuta nullità della notifica dell’avviso di accertamento, rilevando che la stessa, sulla base della documentazione offerta dal ricorrente, era stata eseguita presso il suo vecchio indirizzo e quindi ricevuta da persona che non risultava, all’epoca, più convivente.

La Corte di cassazione ha confermato il principio di diritto dei giudici di secondo grado ritenendo la sentenza incensurabile in sede di legittimità in ordine all’accertamento delle circostanze di fatto da cui essa muove e pienamente rispondente al dettato normativo di cui all’art. 60 d.p.r. 600/1973.

L’art. 60, 1° co., del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, stabilendo al contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

La Corte ha precisato che una lettura costituzionalmente orientata della norma imposta a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 2003, che ha espunto l’inciso che condizionava l’efficacia della variazione al decorso del termine di cui sopra, obbliga a ritenere variato l’indirizzo immediatamente a seguito della variazione anagrafica.

Sicché l’interpretazione di tale disposizione patrocinata dall’Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell’indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa da parte del comune all’Ufficio medesimo, è stata ritenuta del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle leggi.

La Corte non ha infine condiviso la tesi dell’Amministrazione che, lamentando la violazione dell’ art. 139 c.p.c. ha assunto la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona (il coniuge) qualificatasi convivente, argomentando come da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza, presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo – qui non sollevato – del difetto di detta motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l’intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica.

Corte Cassazione Sentenza 11 giugno 2009, n. 13510


Nullo l’accertamento notificato presso la ex casa coniugale

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui è da ritenersi nulla la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso l’indirizzo della casa coniugale del destinatario, ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, qualora risulti che, a seguito di separazione personale dei coniugi, il contribuente si era trasferito altrove.

Infatti, l’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 prevede che le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dall’avvenuta variazione anagrafica, non essendo a riguardo necessarie ulteriori condizioni.
Sul sito il testo della sentenza.


Riunione Consiglio Generale del 28.11.2009

Ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto, è stata convocata la riunione del Consiglio Generale che si è svolta sabato 28 novembre p.v. alle ore 07:30 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
  2. Bilancio preventivo anno 2010 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto;
  3. Nuovo sito web;
  4. Iniziative proselitismo Associazione;
  5. Programma attività formativa per l’anno 2010;
  6. Varie ed eventuali

Leggi: Verbale CG 28 11 2009


Corte Suprema di Cassazione: Messo Comunale notifica in ritardo danneggiando pubblica amministrazione. Sulla responsabilità decide la Corte dei Conti

Nel caso di fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 639/1996 spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il giudizio sulle responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza. Questo il responso delle sezioni unite in merito alla responsabilità per danno di un messo comunale a causa di una irrituale notifica di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario. In particolare, per la Cassazione il riferimento è all’art. l, c. 4 della Legge 20/1994 ove si stabilisce che la Corte dei Conti “giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’argomento non è comunque nuovo in quanto già nel 2008 la Cassazione ha stabilito che “la mancata o l’intempestiva notifica di un atto fiscale da parte di un messo comunale determina la responsabilità contrattuale dell’ente locale nei confronti dell’ufficio tributario, quantificabile, in presenza di certi presupposti, in misura pari all’ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l’atto irritualmente notificato era diretto”.
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il messo, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati all’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il Tribunale di Napoli, adito dal contribuente con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l’atto mentre, in realtà, era stato non il contribuente, ma il figlio del medesimo rifiutare l’atto. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il messo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato. Il messo, costituitosi in giudizio presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, nonché la prescrizione dell’ azione di risarcimento del presunto danno erariale e la mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Infine, l’imputato ha dedotto che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate il medesimo non era in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da un Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre il messo si era limitato ad accompagnare il vigile a effettuare le notificazioni. L’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del messo in termini di colpa grave e, rigettata l’eccezione di prescrizione, la Sezione ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del messo, con riguardo a uno degli avvisi, condannando il messo al pagamento in favore dell’Erario di una somma, oltre interessi legali. Il giudice di appello confermava il giudizio di primo grado. Avverso la pronuncia di appello, il messo ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 23677/2009, ha rigettato il ricorso. Il messo ha di nuovo eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Ma, la Corte ha osservato che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato a amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza. Con riferimento alla normativa in vigore all’epoca dei fatti, la Corte ha rilevato l’irrilevanza della circostanza che il danno reclamato sia stato patito dall’erario dello Stato mentre il messo non era dipendente dell’Ufficio Iva, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.

Corte Suprema di Cassazione civile, 9 novembre 2009, sentenza n. 23677


Coppie di fatto: Cassazione, per la legge non sono sempre equiparabili a coppie sposate

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle coppie di fatto, chiarendo che la loro assimilabilità con le coppie sposate non è cosa automatica. Questo perché il rapporto di convivenza può cessare liberamente e in qualsiasi istante.

Si tratta di una differenza che diventa rilevante in taluni casi come quelli relativo alla non punibilità in materia di reati contro il patrimonio. La precisazione arriva dalla seconda sezione penale della Corte Suprema di Cassazione che ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito che avevano stabilito il “non luogo a procedere” in forza dell’art. 649 c.p. per un convivente accusato di aver sottratto alla compagna degli assegni bancari. Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini hanno richiamato una decisione della Consulta del 1988 secondo cui “la convivenza ‘more uxorio’ non è  sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di tendenziale stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile”.

Leggi: Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2009) 18-11-2009, n. 44047


Messo Comunale notifica in ritardo danneggiando pubblica amministrazione? Sulla responsabilità decide la Corte dei Conti

Nel caso di fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 639/1996 spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il giudizio sulle responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza. Questo il responso delle sezioni unite in merito alla responsabilità per danno di un messo comunale a causa di una irrituale notifica di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario. In particolare, per la Cassazione il riferimento è all’art. l, c. 4 della Legge 20/1994 ove si stabilisce che la Corte dei Conti “giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’argomento non è comunque nuovo in quanto già nel 2008 la Cassazione ha stabilito che “la mancata o l’intempestiva notifica di un atto fiscale da parte di un messo comunale determina la responsabilità contrattuale dell’ente locale nei confronti dell’ufficio tributario, quantificabile, in presenza di certi presupposti, in misura pari all’ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l’atto irritualmente notificato era diretto”.
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il messo, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati all’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il Tribunale di Napoli, adito dal contribuente con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l?atto mentre, in realtà, era stato non il contribuente, ma il figlio del medesimo rifiutare l’atto.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il messo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato. Il messo, costituitosi in giudizio presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, nonché la prescrizione dell’azione di risarcimento del presunto danno erariale e la mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Infine, l’imputato ha dedotto che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate il medesimo non era in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da un Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre il messo si era limitato ad accompagnare il vigile a effettuare le notificazioni.

L’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del messo in termini di colpa grave e, rigettata l’eccezione di prescrizione, la Sezione ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del messo, con riguardo a uno degli avvisi, condannando il messo al pagamento in favore dell’Erario di una somma, oltre interessi legali. Il giudice di appello confermava il giudizio di primo grado. Avverso la pronuncia di appello, il messo ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 23677/2009, ha rigettato il ricorso. Il messo ha di nuovo eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Ma, la Corte ha osservato che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato a amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza. Con riferimento alla normativa in vigore all’epoca dei fatti, la Corte ha rilevato l’irrilevanza della circostanza che il danno reclamato sia stato patito dall’erario dello Stato mentre il messo non era dipendente dell’Ufficio Iva, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.


D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre scorso ed in vigore dal 15 novembre di attuazione della legge delega n.15/2009 era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 9 ottobre scorso.

La riforma ha l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro pubblico e la qualità delle prestazioni erogate, adeguare i livelli di produttività e riconoscere finalmente i meriti e i demeriti dei dipendenti e dei dirigenti pubblici.

D.lgs 27 ottobre 2009 , n. 150 . — Attuazione della legge 4 marzo 2009


Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2009) 18-11-2009, n. 44047

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI Secondo L. – Presidente

Dott. BARTOLINI Francesco – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. presso la Corte d’Appello di Brescia;

nel processo a carico di:

(OMISSIS);

Avverso la sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;

Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario in quanto non punibile ex art. 649 c.p., atteso che lo smarrimento dell’assegno era stato denunciato da quella che all’epoca dei fatti era la convivente more uxorio ((OMISSIS)) dell’imputato.

Il PG presso la Corte d’Appello di Brescia di Brescia ricorreva per saltum contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per inapplicabilità al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p., comma 1, n. 1, per il coniuge, il che era avallato anche dalla sentenza 25.7.2000 n. 352 della Corte Cost..

1 – Il ricorso è fondato.

L’impugnata sentenza dà per pacifica l’estensione anche al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p., comma 1, n. 1, immotivatamente trascurando che, invece, proprio sul presupposto contrario la Corte Cost., con sentenza 12 – 25.7.2000 n. 352, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rifacendosi – per altro – a sua antica e costante giurisprudenza, elaborata sempre con specifico riferimento all’art. 649 c.p., (cfr. sentenza n. 8/96; sentenza n. 423/88; ordinanza n. 1122 del 1988), in base alla quale la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.

Riguardo ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte Cost. l’art. 649 c.p., comma 1. razionalmente collega l’esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stesso interessati.

In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilità risiede in mere esigenze di certezza del diritto.

Analoghe considerazioni si leggono nell’ordinanza 6.12.06 n. 444 della Corte Cost., sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2.

Nè l’impugnata sentenza ha prospettato differenti profili di valutazione per superare tale orientamento mediante nuovo incidente di costituzionalità.

Ne discende che la sentenza impugnata, in quanto basata su un presupposto erroneo in punto di diritto, deve annullarsi con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009


Commissione Tributaria di Lecce, Sentenza 16.11.2009, n. 909

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione V –

Sentenza 16 novembre 2009 n. 909/5/2009

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE

riunita con l’intervento dei Signori:

P.D. Presidente

C.V. Relatore

T.R. Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n° 709/08 depositato il 10/03/2008

– avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 1999 contro CONCESSIONARIO

EQUITALIA LECCE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.

VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

difeso da:

– avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 2000 contro CONCESSIONARIO EQUITALIA LECCE S.P.A.

FATTO

Con ricorso notificato all’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. a mezzo del servizio postale in data 07/03/2008 e depositato il 10/03/2008 presso la segreteria della C.T.P. di Lecce, DSR, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Villani, impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, in relazione alle somme iscritte a ruolo pari ad 32.991,88.

Con detto gravame il difensore del contribuente eccepiva:

1)      Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;

2)      Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli artt. 7 e 10 della L. 212/2000, e per avere il contribuente provveduto a pagare buona parte del carico a ruolo;

3)      Illegittimità costituzionale dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 in relazione agli arti. 3, 97, 24 e 53 della Costituzione.

In data 27 giugno 2008 l’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente evidenzia la rilevanza della notifica del provvedimento 3 iscrizione di ipoteca ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Sulla questione osserva che nel modificare l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 il legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica di detta misura cautelare.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione sul punto ritiene corretto fare riferimento all’art. 26 D.P.R. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale.

Quindi la difesa giunge alla conclusione di ritenere illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Sul punto Equitalia Lecce S.p.A. rivendica la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò importi violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Tale posizione viene sostenuta ricorrendo al secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :”La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

L’interpretazione assunta da Equitalia Lecce S.p.A. non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa non è altro che la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 citato tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati” e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione.

Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.

Con l’art. 14 della L. 890/1982 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente. L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l’esame delle restanti censure sollevate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca. Liquida per spese di giudizio la somma di 2.204,00, di cui 87,00 per spese vive, 617,00 per diritti, 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Lecce, 23/10/2009

L’Estensore                                                                                                                                     Il Presidente


Albo Pretorio on line

L’art. 32 della Legge 69/2009, prevede la pubblicazione di tutti gli atti sul sito informatico dell’Ente, coinvolgendo, quindi, anche l’attività di notifica.

Tale articolo ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, dal 1 gennaio 2010 si intendono assolti da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici con la pubblicazione nei propri siti informatici. Dalla stessa data tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

L’importanza della pubblicità degli atti per i rilevanti effetti legali che la stessa determina, fa ritenere che insieme con il portale realizzato dal CNIPA, previsto dal quarto comma. saranno resi noti indirizzi per l’attuazione della norma e per garantire che la stessa assicuri la conoscenza degli atti alla generalità del cittadini ad essi interessati, in adempimento a quanto prescrive la legge 7 agosto 1990, n. 241.

In attesa di tali indicazioni si ritiene che tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze, avvisi ed ogni altro atto del quale era obbligatoria la pubblicazione all’albo pretorio, deve essere pubblicato sul sito Informatico, restandovi il tempo previsto dalle disposizioni vigenti.

L’ente dovrà organizzarsi designando con atto formale l’ufficio ed i responsabili della pubblicazione, regolandone le modalità di effettuazione e di certificazione, tenendo conto che non potranno essere pubblicati sul sito documenti ed atti allegati necessari, quali bilanci e consuntivi integrali, progetti i, piani cartografici ecc., per i quali con la pubblicazione sul sito dovrà esser dato avviso del luogo ed orario nel quale chi vi ha interesse potrà prenderne visione.

Si presume che con iI portale il CNIPA comunicherà istruzioni per la sua gestione, con indici od altri sistemi di consultazione di un materiale che per molti enti avrà notevole consistenza ed ampiezza.

I responsabili della pubblicazione assumeranno le funzioni di certificatori della loro avvenuta effettuazione. Potrebbe essere possibile che l’adempimento possa essere effettuato dai messi comunali ovvero dagli addetti al servizio o ufficio che sarà incaricato di eseguire la pubblicazione. L’albo pretorio ha accolto finora anche la pubblicazione di atti di altri enti guardanti la popolazione ed il territorio comunale, prescritta da numerose disposizioni di legge, alla quale si ritiene che si applicano anche per gli enti emananti le norme dell’art. 32.

Riguardo la pubblicità legale connessa alla notificazione, come ad esempio per la pubblicazione dell’avviso previsto dalla lettera e) dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, dovrà essere chiarito se la particolare disposizione della pubblicazione dello stesso in busta chiusa, possa essere assolta mediante pubblicazione “on-line” dei dati che tutt’oggi compaiono sulla busta, o se la particolarità della norma debba richiedere una diversa soluzione.

I prossimi interventi governativi su questo versante, dovrebbero essere in grado di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 32 della L. 69/2009 e i relativi risvolti per questo tipo di pubblicazione.

L’Associazione invierà ulteriori comunicati utili alla soluzione dei problemi applicativi.

________________________

Legge n. 69 del 18/06/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile
Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (17) (18)

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (16)

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. (19)

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. Adecorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (15)

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’ articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(15) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(16) Comma inserito dall’art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011.

(17) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 aprile 2011.


Albo Pretorio on line

Iniziativa Proveco
a titolo promozionale, fino al 31/01/2010, riserva uno sconto totale del 30% sui programmi software MC3 – Notifiche, Affissioni, Depositi e AOL – Albo Pretorio on-line

Le soluzioni software pensate per ogni esigenza
Proveco partecipa attivamente da molti anni nell’ambito della Pubblica Amministrazione Locale, sviluppando software adottati da Enti dell?interno territorio nazionale, che semplificano le attività degli Uffici e permettono di offrire servizi tangibili ai cittadini.

In particolare il software MC3 – Notifiche, Affissioni, Depositi – la soluzione creata per una gestione globale e automatizzata delle principali funzioni dell?ufficio e rappresenta il più valido supporto per agevolare e rispettare le norme e le regole connesse con la gestione degli atti.

Il software AOL – Albo Pretorio on-line (pubblicazione su Internet) rappresenta l’applicazione moderna di e-government che coinvolge l’Ente, i Cittadini e l’imprese.
AOL è stato sviluppato per ottemperare alla Legge n.69 del 18/06/09 – art. 32, relativa all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea e permette di gestire sul proprio sito internet, in modalità automatica, i dati e i testi delle deliberazioni, delle determinazioni e di tutti gli atti che devono essere esposti e disponibili al pubblico.

Per maggiori informazioni, per richiedere informazioni commerciali sulla promozione e il materiale dimostrativo:
www.proveco.it
Proveco S.r.l.
Via delle Porte Nuove 10
50144 Firenze
Tel 055 3245678


Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 20-10-2009) 09-11-2009, n. 23677

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente

Dott. SENESE Salvatore – Presidente di sezione

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere

Dott. ODDO Massimo – Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2930/2009 proposto da:

S.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 35, presso lo studio dell’avvocato MAZZEI Giancarlo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO SANT’ANGELO DEI LOMBARDI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2008 della CORTE DEI CONTI, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso e giurisdizione della Corte dei Conti.

Svolgimento del processo
Con atto 24 febbraio 2002 la Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania ha convenuto in giudizio S.G., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 300.000,00 oltre interessi.

Ha esposto parte attrice che il S. aveva cagionato un danno alla Amministrazione Finanziaria dello Stato (danno costituito dall’omesso introito di imposte sul valore aggiunto e sanzioni iscritte a ruolo a carico di C.C.) poichè il S. – all’epoca dei fatti messo notificatore del Comune di S. Angelo dei Lombardi – non aveva ritualmente notificato al C. due avvisi di rettifica redatti dall’Ufficio IVA di Avellino.

In particolare il C. aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso le cartelle esattoriali emesse sulla base di detti avvisi e l’adita Commissione aveva accolto l’opposizione annullando le cartelle con decisione confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regione Campania.

Il P.M. ha fatto presente – altresì – che anche il Tribunale di Napoli, adito dal C. con querela di falso, aveva riconosciuto che il S. aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l’atto mentre, in realtà, era stato non C.C. ma il di lui figlio a rifiutare l’atto stesso.

Nell’ambito del procedimento penale scaturito da tali fatti – ha riferito, ancora, il P.M. – il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi aveva assolto il S. con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato.

Costituitosi in giudizio S.G. ha eccepito, da un lato, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, dall’altro, la prescrizione della azione di risarcimento del presunto danno erariale mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, da ultimo, che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate non era nemmeno in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da S. S., Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre esso S. si era limitato ad accompagnarlo ad effettuare le notificazioni.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del S. in termini di colpa grave e – rigettata l’eccezione di prescrizione – ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del S., con riguardo a uno degli avvisi – concernente l’anno di imposta 1991 – ed ha, quindi, condannato il S. al pagamento in favore dell’Erario della somma di Euro 50,00 mila, oltre interessi legali (e ciò valutando la incidenza rivestita dall’operato di altri soggetti nonchè facendo applicazione del potere riduttivo).

Gravata tale pronunzia dal S., che ha insistito – per le difese già svolte in primo grado la Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, con sentenza 14 novembre 2007 – 12 febbraio 2008 ha rigettato il gravame, con condanna del S. al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, S..

Resiste, con controricorso il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “art. 360 c.p.c., n. 1, difetto di giurisdizione della corte dei conti in favore dell’ago”.

Si assume, infatti, che dalla circostanza, incontestata, che l’Ufficio IVA di Avellino ebbe a richiedere al Comune di S. Angelo dei Lombardi di provvedere alla notificazione nei confronti di C.C., discende che il rapporto si è instaurato tra il predetto Ufficio ed il predetto Ente e da ciò consegue ulteriormente che solo il Comune di S. Angelo dei Lombardi poteva essere chiamato a rispondere del danno addebitabile al messo notificatore, salvo rivalsa, e la relativa controversia rientrerebbe, perciò, nella giurisdizione dell’AGO. 2. Il ricorso è infondato.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

2.1. Giusta la testuale previsione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4 (come risultante per effetto del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lett. c/bis, convertito nella L. 20 dicembre 1996, n. 639) la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La L. 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione – con modifiche – del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996 e – giusta la puntuale previsione contenuta all’art. 1, comma 4, della stessa è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 22 dicembre 1996. 2.2. Non controverso, in diritto, quanto precede si osserva che nel caso di specie la condotta causativa del danno per cui si procede è stata posta in essere dal S. non prima del 31 dicembre 1996 cfr., al riguardo, accertamento in fatto, contenuto a pagina 6 della sentenza ora oggetto di ricorso, in alcun modo contestato dalla difesa del ricorrente e, quindi, nel vigore della disposizione sopra trascritta.

E’ palese, di conseguenza, che è totalmente irrilevante – al fine di escludere la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia – la circostanza che il danno reclamato (e per cui è stato promosso il presente giudizio) sia stato patito dall’erario dello Stato (e per esso dell’Ufficio Iva di Avellino) mentre il S. non era – all’epoca – dipendente di detto Ufficio, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.

Come espressamente previsto dalla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4, sopra trascritto, infatti, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè in epoca successiva al 22 dicembre 1996 come puntualmente nella specie la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa dei … dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.

2.3. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, è – quindi – l’insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 7 novembre 1997, n. 10929 resa con riguardo a fattispecie verificatasi nel vigore di un diverso quadro normativo, atteso che nella specie – come risulta dalla parte espositiva della ricordata pronunzia Cass., sez. un., n. 10929 del 1997, l’Ufficio distrettuale delle II.DD. di Livorno aveva richiesto a un Comune di far notificare ad un contribuente un avviso di accertamento dei redditi IRPEF ed ILOR per il 1982 nel novembre 1988. 3. Risultato infondato, il proposto ricorso – come anticipato – deve rigettarsi.

Nulla sulle spese di questo giudizio di Cassazione, stante la qualità di parte unicamente formale del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009