Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 27-02-2009) 07-09-2009, n. 19323

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15472-2006 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI MARIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARZOLO RICCARDO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA MONTE dè PASCHI DI SIENA SPA – nella qualità di Concessionaria del Servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia di Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18392/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 12.4.05, depositata il 27/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., comma 2, per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.S. impugna la sentenza 18392 del 2005 Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 27 aprile 2005, con la quale veniva respinto il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale il Comune di Roma, per il tramite del relativo concessionario del servizio di riscossione, intimava il pagamento di Euro 331,09 per la iscrizione a ruolo di tre sanzioni amministrative mai portate a sua conoscenza. Le raccomandate non erano state recapitate ma erano state restituite “per compiuta giacenza”. In una delle notifiche risultava anche errato il civico o l’interno presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell’ufficiale notificante.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo regolari le notifiche del verbale di accertamento. In particolare osservava che in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario si era provveduto al deposito degli atti presso la casa comunale, dandosi comunicazione di tanto con raccomandata con avviso di ritorno. Tali formalità risultavano degli atti perchè la “compiuta giacenza si riferisce proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno”.

L’odierno ricorrente articola due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorrente lamenta quanto segue.

Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 140 c.p.c.. Sostiene che la notifica ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in questione dalla documentazione in atti risultavano dubbi in ordine al luogo nel quale l’ufficiale giudiziario aveva svolto attività prevista dall’art. 140 c.p.c.. La mancata affissione alla porta dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito della casa comunale rendeva giustificata l’inesistenza della notifica. Inoltre, a giudizio del ricorrente, non è sufficiente il solo invio della raccomandata ma è necessario anche che l’atto di avviso dell’avvenuto deposito pervenga nell’effettiva conoscenza del destinatario.

Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione. Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada, posti a fondamento della cartella esattoriale opposta. A fronte dell’eccepita mancata ricezione dei verbali in questione, il Giudice di Pace ha rilevato che dovevano ritenersi intervenute le relative notificazioni, perchè risultava inviata la raccomandata con la quale si era data notizia al notificando del deposito dell’atto presso il Comune e della tentata precedente notifica presso la sua abitazione per sua (momentanea) irreperibilità. Il Giudice di Pace ha, quindi, implicitamente concluso che ai fini della notifica dell’atto non è necessaria l’allegazione agli atti degli avvisi di ricevimento della predetta raccomandata, soltanto dai quali si sarebbe potuto rilevare l’effettiva conclusione del procedimento notificatorio.

Tale conclusione appare errata, non potendosi prescindere dalla verifica dell’esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall’avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare (o meno) la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell’atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell’interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti.

A tali conclusioni è sostanzialmente giunta questa Corte, anche per effetto degli interventi della Corte costituzionale sul procedimento notificatorio, seppure con riferimento agli effetti della notifica effettuata per atti processuali, nei quali l’avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., è (o deve essere) nella disponibilità del notificante con le conseguenze che questa Corte ha tratto in tali situazioni (vedi per tutte Sezioni Unite 2005 n. 458 e successive).

Nel caso in questione occorre osservare che il procedimento notificatorio ha riguardo al verbale per infrazione al Codice della Strada, per le quali restano applicabili le norme processuali civili, in virtù dello specifico richiamo contenuto nell’art. 201 C.d.S., comma 1.

Ai fini, quindi, della successiva emissione della cartella esattoriale è necessario documentare la regolarità della notifica del verbale presupposto, che, se eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non può prescindere dal relativo avviso. Ove questo non risulti, come nella specie, allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, nel caso di deduzione della mancata conoscenza del relativo verbale, l’onere della relativa prova non può non far carico che all’Amministrazione nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione. Sicchè, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex art. 140 c.p.c., se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio con conseguente accoglimento sul punto del relativo motivo di opposizione.

Nel caso in questione, quindi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica di verbali posti a fondamento della cartella esattoriale ed accogliere l’opposizione, posto che, in assenza di notifica valida nel termine di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1, ai sensi del comma 5, stesso art. “l’obbligo di pagare la somma dovuta… si estingue”.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte può pronunciare sul . merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta, annulla la cartella esattoriale opposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009


Circolare 007/2009: Albo Pretorio: competenza

Nel periodo anteriore all’entrata in vigore della Legge 142 del 1990, l’albo pretorio del Comune era previsto dall’art. 70 del R.D. 12.2.1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale). La norma prevedeva: “Ogni Comune deve avere un albo pretorio, in luogo accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la legge prescrive. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente”.

La tenuta dell’albo competeva alla segreteria generale per effetto di alcune norme sempre contenute nel citato decreto (art. 81: “Il segretario è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all’ufficio comunale, e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità delle disposizioni del sindaco. …….” ; art. 163: “Il certificato della seguita pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale, della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, quando la pubblicazione è prescritta dalla legge o dal regolamento, deve far menzione se siansi prodotte opposizioni contro di esse. Tale certificato dev’essere riportato in tutte le copie delle deliberazioni rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria del Comune o della Provincia”.) e il segretario comunale provvedeva direttamente alla certificazione di avvenuta pubblicazione.

Dopo la L. 8.6.1990 n. 142, che con l’art. 64 ha abrogato le suddette disposizioni, l’esistenza dell’albo pretorio viene desunta indirettamente dall’art. 47 che disciplinava la pubblicazione delle deliberazioni.

Successivamente, la medesima L. 142/1990 è stata abrogata dal nuovo T.U. degli enti locali e, in particolare, dall’art. 274, comma 1, lett. q), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Anche nell’ordinamento in vigore si parla dell’albo pretorio solo indirettamente, ossia nell’art. 124, per prevedere la pubblicazione delle delibere.

Il T.U. non contiene norme sulla gestione dell’albo, in quanto la materia rientra nella disciplina regolamentare di competenza di ciascun ente (art.7, D.Lgs. 267/2000: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”).

Pertanto la materia deve attualmente essere disciplinata nei regolamenti dei procedimenti amministrativi (previsti dall’art. 4, L. 241/1990) per la gestione dell’albo e nei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi (previsti dall’art. 7 D.Lgs. 267/2000) per l’individuazione dell’ufficio preposto.

Ne consegue che ciascun ente può individuare il servizio o ufficio al quale affidare la gestione dell’albo pretorio.

Certo è che, attualmente, la certificazione di avvenuta pubblicazione (al termine della pubblicazione) non costituisce più esclusiva competenza del segretario comunale, in quanto tutti i dirigenti o, in assenza, i responsabili di servizio hanno poteri certificativi ai sensi, rispettivamente degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000.


Corso di Aggiornamento – MONTECCHIO EMILIA (RE) – 13.11.2009

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Venerdì 13 novembre 2009

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Città di Montecchio Emilia

Il Castello
Sala della Rocca

Montecchio Emilia (RE)

Con il patrocinio della Città di Montecchio Emilia (RE)

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 150,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 28.02.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 190,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009(*) (**). Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’assicurazione per colpa grave.

Solo frequenza al Corso: € 250,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Conto Corrente Postale n. 55115356

Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane] intestato a:

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Codice fiscale: 93164240231

P.IVA:03558920231

Causale: Corso Montecchio 2009

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell?art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro


Corso di aggiornamento per Messi Comunali – MARTINSICURO (TE)- 28.10.2009

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

L’Associazione A.N.N.A. nel ribadire la propria solidarietà con la popolazione colpita dal terremoto del 6 aprile scorso, intende offrire GRATUITAMENTE il corso di aggiornamento a tutti i Messi Comunali dei Comuni di cui al Decreto Bertolaso del 16.4.2009.

Mercoledì 28 ottobre 2009

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Martinsicuro (TE)

Sala Consiliare

Via Aldo Moro 32/A

Con il patrocinio del Comune di Martinsicuro

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 150,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 28.02.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 200,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009(*) (**). Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’assicurazione per colpa grave.

Solo frequenza al Corso: € 270,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Conto Corrente Postale n. 55115356

Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane] intestato a:

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Codice fiscale: 93164240231

P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Martinsicuro 2009

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Corrado Asirelli

Iscrizione on line


Corso di aggiornamento per Messi Comunali – CESENA (FC) – 26-27.10.2009

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Lunedì 26 ottobre 2009

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Martedì 27 ottobre 2009

Orario 9:00 – 13:00

Comune di Cesena (FC)

Municipio – Sala Consiliare

Piazza del Popolo 10

Con il patrocinio del Comune di Cesena

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 150,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 28.02.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 190,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009(*) (**). Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’assicurazione per colpa grave.

Solo frequenza al Corso: € 250,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Conto Corrente Postale n. 55115356

Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane] intestato a:

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Codice fiscale: 93164240231

P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Cesena 2009

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Lazzaro Fontana

Iscrizione on line


Corso di aggiornamento per Messi Comunali – MASERA’ DI PADOVA – 2.10.2009

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Venerdì 2 ottobre 2009

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Maserà di Padova

Maserà di Padova PD

Corte Benedettina da Zara

Via Conselvana 97

Con il patrocinio del Comune di Maserà di Padova

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 150,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 28.02.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 190,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)

Solo frequenza al Corso: € 250,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Conto Corrente Postale n. 55115356

Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane] intestato a:

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Codice fiscale: 93164240231

P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Maserà 2009

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Corrado Asirelli

Iscrizione on line


Corso di aggiornamento per Messi Comunali – CASTROVILLARI (CS) – 6.11.2009

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Venerdì 6 novembre 2009

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Castrovillari

Protoconvento Francescano
Via San Francesco d’Assisi 1

Castrovillari

Con il patrocinio del Comune di Castrovillari CS

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: 185,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 28.02.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 215,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009(*) (**). Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’assicurazione per colpa grave.

Solo frequenza al Corso: 285,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Conto Corrente Postale n. 55115356

Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane] intestato a:

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Codice fiscale:93164240231

P.IVA:               03558920231

Causale: Corso Castrovillari 2009

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Corrado Asirelli

Responsabile Messi Comunali del Comune di Cesena (FC)

Iscrizione on line


Corso di aggiornamento per Messi Comunali – TRAPANI- 25.9.2009

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Venerdì 25 settembre 2009

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Consorzio Universitario

della Provincia di Trapani

Aula Magna – Principe di Napoli

Via Cappuccini 7

Trapani

Con il patrocinio del Comune di Trapani

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 185,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 28.02.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 215,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)

Solo frequenza al Corso: € 285,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Conto Corrente Postale n. 55115356

Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]Intestato a:

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Causale: Corso Trapani 2009

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I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Lazzaro Fontana

Iscrizione on line


Firmato definitivamente il CCNL

Stipulati definitivamente all’Aran i contratti nazionali dei comparti Sanità, Autonomie locali e Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo il vaglio del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti, con la firma dei contratti si rende possibile l’applicazione del nuovo salario tabellare e degli arretrati fin dalle prossime buste paga.
I lavoratori avranno un aumento del 3,2% sullo stipendio tabellare ed è prevista una quota di risorse aggiuntive, a decorrere dal 2009, per la contrattazione integrativa. Ciò vuol dire che sarà possibile finalizzare ulteriori risorse ai salari di produttività.
Altre novità riguarderanno la parte normativa: il recupero delle riduzioni di salario per le assenze, l’impegno ad avviare il confronto a livello decentrato sulla situazione dei lavoratori atipici, la valorizzazione del sistema delle relazioni industriali per quanto riguarda la contrattazione regionale e aziendale. E inoltre la conferma di una norma transitoria per il rinvio alla contrattazione di materie collegate alla professionalità e alle condizioni di lavoro.
Tale risultato sul livello nazionale permette di aprire, immediatamente dopo la pausa estiva, una nuova stagione di contrattazione integrativa in tutti gli enti, le agenzie e le aziende.


CCNL la Corte dei Conti approva il contratto

La Nella seduta a sezioni riunite di oggi, 30 luglio 2009, la Corte dei Conti ha approvato i CCNL 2008-2009 dei Comparti Sanità e Autonomie Locali e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’ARAN ha convocato per domani mattina le riunioni per la stipula definitiva dei contratti.
Ricordiamo che è stata modificata la dichiarazione congiunta sulle riduzioni del salario accessorio a fronte della Legge 133 del 2008 sia per il CCNL della sanità che per quello delle autonomie locali, al fine di armonizzarla con le previsioni positive intervenute con il decreto anticrisi.


Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/04/2009) 23/07/2009, n. 17281

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24155/2008 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONETTI Marco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLEI GIANNI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 515/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 31/07/07, depositata il 13/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Antonetti Marco, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta alla relazione scritta.

La Corte:

Svolgimento del processo
– Il giorno 18.2.2 009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ:

“1.- Con atto di citazione notificato il 21.4.1994 C.M. ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania A. F., chiedendone la condanna al pagamento di L. 21.500.000, a lui promesse tramite scrittura privata (OMISSIS) per il caso di buon fine della vendita di un complesso immobiliare in località (OMISSIS).

Il convenuto è rimasto contumace e il Tribunale ha accolto la domanda, con sentenza n. 331/1999.

L’ A., premesso di avere avuto notizia del giudizio di primo grado solo con la notifica della sentenza del tribunale, avvenuta il 4.6.2004, ha proposto appello con atto notificato il 2.7.2004, deducendo la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per nullità della notifica.

Ha resistito l’appellato.

Con sentenza 31 luglio – 13 settembre 2007 n. 515 la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato l’appello inammissibile perchè tardivo, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata notificata all’ A. il 1.6.2004 e che, essendo stata richiesta la notifica dell’atto di appello il 2 luglio successivo, i trenta giorni concessi per l’impugnazione fossero stati superati.

Con atto notificato il 15.10.2008 l’ A. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha presentato difese.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, in relazione agli art. 325 e 326 cod. proc. civ., il ricorrente afferma che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado gli fosse stata notificata il 1 giugno 2004.

In tale data gli era stata solo recapitata la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale dell’atto da notificare. L’ufficiale giudiziario infatti, recatosi una prima volta il 31 maggio 2004 presso la sua abitazione per eseguire la notifica della sentenza di primo grado con allegato atto di precetto – notifica richiesta a mezzo posta – non aveva trovato nessuno. Aveva quindi depositato l’atto presso l’ufficio postale, comunicando poi l’avviso del deposito con lettera raccomandata.

A seguito dell’avviso, egli ha ritirato il plico dall’Ufficio postale il 4 giugno successivo – entro il termine di dieci giorni dal deposito – sicchè la notifica era da ritenere perfezionata il 4 giugno e non il 1 giugno, come ha ritenuto la Corte di appello. Il ricorrente richiama a conferma la sentenza 5 marzo 1996 n. 1279 di questa Corte a sezioni unite.

3.- Il motivo è manifestamente fondato.

La notificazione a mezzo posta si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento in cui il piego raccomandato viene da lui ritirato dall’ufficio postale, ovvero con il decorso dei termini previsti per la compiuta giacenza (Cass. civ. S.U. 12 giugno 1999 n. 321), fermo restando che – per quanto concerne il notificante – a seguito delle sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione si perfeziona nel momento della presentazione della richiesta all’Ufficiale giudiziario.

4.- La sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, dedotto in subordine.

8.- Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio”.

-La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Motivi della decisione
Il collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

– Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“La notificazione a mezzo posta si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento in cui il piego raccomandato viene da luì ritirato dall’ufficio postale, ovvero con il decorso dei termini previsti per la compiuta giacenza, fermo restando che – per quanto concerne il notificante – a seguito delle sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione si perfeziona nel momento della presentazione della richiesta all’Ufficiale giudiziario”.

P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009


Circolare 006/2009: Quando la notifica degli atti è nulla e insanabile?

Non può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c. una notificazione la cui relata, sia sull’originale che sulla copia notificata dell’atto, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica”.
Ciò è quanto emerge da una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Ancona (sent. n. 174/07/05),  la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista recapitare un avviso di accertamento non ritualmente notificato.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha ritenuto che l’atto non potesse considerarsi notificato in quanto la spedizione postale era stata effettuata da un soggetto non identificabile. Infatti, oltre a omettere la sottoscrizione in calce alla relazione di notificazione, l’agente notificatore aveva scritto in maniera illeggibile il proprio nome nello spazio a ciò preposto.
Nell’impossibilità, quindi, di poterlo identificare, si contestava che il predetto agente fosse munito dell’autorizzazione normativamente prevista.
A ciò, inoltre, andava ad aggiungersi una spedizione dell’atto che nulla aveva a che fare con il concetto di “notificazione” inteso dal legislatore, in quanto l’avviso in questione era pervenuto alla ricorrente in completo spregio della pur chiara normativa in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale.
Infatti, l’articolo 3, primo comma, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, al secondo periodo, riferendosi all’attività dell’ufficiale giudiziario, prevede che questi, “Presenta all’ufficio postale copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, […] con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio”.
Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo prevede ancora che, nello svolgimento delle proprie attività, l’ufficiale giudiziario, “Presenta contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro cronologico”.
Nel caso in oggetto, invece, nulla di quanto previsto dalla vigente normativa era stato rispettato. Conseguentemente, se è vero che, come previsto dall’articolo 14 della medesima legge, la notificazione degli avvisi e degli altri atti può eseguirsi direttamente dagli uffici finanziari – e, di conseguenza, anche dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate – a mezzo del servizio postale, è altrettanto vero che tale attività deve essere effettuata in maniera corretta, mediante l’apposizione nella relazione di notifica anche del numero del registro cronologico e nel rispetto degli ulteriori successivi adempimenti. Ne deriva, quindi, che mancando tali requisiti essenziali ed essendo l’avviso di accertamento atto ricettizio, che si perfeziona, cioè, solo con la sua corretta notificazione, il vizio di notificazione ridonda in vizio dell’atto e non è suscettibile di sanatoria alcuna, trattandosi di giuridica inesistenza.
Leggendo infatti pagina 2 della sentenza si può notare come “sia il numero cronologico della notificazione che la sottoscrizione dell’Organo preposto alla notificazione .. costituiscono elementi minimi essenziali perché possa configurarsi una notificazione di atto. In difetto di tali elementi .. NON VIENE NEPPURE AD ESISTENZA NE’ UNA RELATA DI NOTIFICA NE’ UNA NOTIFICAZIONE”.
Dai vizi sopra elencati, quindi, risulta chiaro ed evidente che la notifica dell’avviso di accertamento è come se non fosse mai avvenuta. Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate (o anche da parte di Equitalia), verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale.

Leggi: Commissione Tributaria Regionale di Ancona 174 – 07 05 2009

Leggi: Circolare 2009-006 Quando la notifica degli atti è nulla e insanabile


Nulla la notifica alla vicina di casa del contribuente

Non è valida la notifica degli atti fiscali fatta alla vicina di casa del contribuente.
Nel giro di pochissimi giorni la Cassazione con due sentenze (n. 16444 del 15 luglio 2009 e la n. 15525) ha richiamato l’attenzione sulle notificazioni nel processo tributario che, sia se hanno come destinatario un privato cittadino sia una società, devono rispettare le norme del codice di procedura civile.
In particolare, nel caso sottoposto all’esame della Corte, la notifica era stata fatta a casa del contribuente ma il plico era stato consegnato a una vicina di casa, presente in quel momento nell’abitazione.


Non è sempre valida la notifica effettuata dal Fisco alla sede della Società

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15525 del 02/07/2009, si è pronunciata sul ricorso di un concessionario della riscossione, il quale aveva notificato una cartella esattoriale presso la sede di una società ad un “conoscente” del legale rappresentante.

La Corte, premettendo che in materia di riscossione delle imposte la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, ha affermato che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Nel caso di specie, la notificazione doveva avvenire ai sensi dell’art. 145 c.p.c., il quale prevede che si debba eseguire mediante consegna della copia dell’atto al “rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”.

La notifica effettuata presso la sede della società per essere valida, dunque, doveva avvenire tramite consegna della copia dell’atto ai soggetti indicati all’art. 145 c.p.c. e non a persona qualificatasi come “conoscente del legale rappresentante”; tale irregolarità  ha comportato, quindi, l’invalidità della notifica e la nullità dell’atto notificato.


Pensioni statali: torna il limite dei 40 anni contributivi

Per andare in pensione nella pubblica amministrazione occorreranno 40 anni di contributi, contando anche l’eventuale contribuzione figurativa come i riscatti della laurea o del periodo di leva. Almeno dal 2009 al 2011. “Salvati” solo magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Nel 2009, 2010 e 2011 i dipendenti pubblici, saranno, dunque, obbligati ad andare in pensione con 40 anni di contributi sia figurativi sia da riscatto: attualmente la misura nella riforma Brunetta era prevista per la sola contribuzione effettiva. Lo prevede un emendamento alla manovra estiva di Remigio Ceroni (Pdl), approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
Le amministrazioni pubbliche, si legge, possono “a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente” risolvere “unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”. Criteri e modalità applicative per i comparti sicurezza, difesa e affari esteri saranno poi definite da decreti del presidente del Consiglio da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo via libera del Cdm su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il Tesoro e altri ministeri competenti. La norma chiarisce che restano ferme tutte le cessazioni per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni decise dalle pubbliche amministrazioni e i preavvisi disposti dalle amministrazioni per il compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni che ne derivano.

Banche, tetto al 5% per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non può avere per effetto l’innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5% di quello originariamente convenuto. Lo prevede un emendamento alla manovra estiva dei relatori Chiara Moroni e Maurizio Fugatti (Pdl). La modifica ha avuto ieri sera il via libera nel corso dell’esame del provvedimento in commissioni Bilancio e Finanze a Montecitorio. La norma modifica l’articolo 118 del Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria (Dlgs 385/1993). La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali si intende approvata, poi, qualora il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 120 giorni.

Le novità su assegni e bonifici. Fra gli emendamenti approvati, poi, a decorrere dal 1° gennaio 2010 la data e la valuta di disponibilità sarà di un giorno successivo alla data di versamento su bonifici e assegni circolari e di 3 giorni successivi sugli assegni bancari. Nulla ogni pattuizione contraria. Entro la fine della giornata successiva al bonifico, poi, l’importo deve essere accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Fino al 1? gennaio 2012, però, l’ordinante e il suo prestatore di servizi possono concordare un termine di esecuzione diverso, che non può, però, essere superiore a 3 giornate operative. I termini possono essere prorogati, ma solo d’intesa, di una giornata per operazioni di pagamento disposte su carta. La data di valuta è quella in cui la somma è accreditata e l’importo è immediatamente disponibile per il beneficiario. Così ha stabilito l’emendamento dei relatori approvato, che accoglie la modifica chiesta da un sub emendamento firmato da molti deputati (primo firmatario Ceccuzzi).

Nel tetto al massimo scoperto anche lo sconfinamento. Sul massimo scoperto, invece, un emendamento dei relatori approvato in commissione prevede che per il massimo scoperto il limite dello 0,5% comprenda anche l’eventuale sconfinamento oltre l’affidamento richiesto.

Sanatoria per le slot machine. Arriva una sanatoria per le violazioni sui versamenti delle imposte sulle slot machine. Novità anche per il bingo, con la possibilità di istituire una nuova forma di giocata con l’estrazione dal numero 1 al 100. Nuove scadenze, poi, per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. Le novità contenute nell’emendamento al decreto anticrisi dei relatori, arricchito da proposte di altri parlamentari, che è stato approvato nelle Commissioni bilancio e finanze della Camera.

Si lavora per trovare risorse per le cure palliative. Maggioranza e opposizione stanno lavorando per introdurre nel decreto una norma sull’aumento delle risorse per le cure palliative.

Rimandati a lunedì i nodi: scudo fiscale, pensioni e colf. I lavori alle commissioni Bilancio e Finanze sono rallentati anche a causa delle proteste dell’opposizione che criticano in particolare due emendamenti, lo scudo fiscale e le pensioni rosa. E’ rimandato a lunedì, infatti, l’esame degli emendamenti “pesanti”, come scudo fiscale, pensioni, regolarizzazione di colf e badanti. Resta aperta anche la questione della tassazione delle plusvalenze sull’oro, dopo i rilievi mossi dalla Bce. L’emendamento in questione verrà formalizzato lunedì, quando le commissioni Bilancio e Finanze della Camera riprenderanno la discussione sul provvedimento. In via di formalizzazione gli sgravi del 3% a favore degli aumenti di capitale fino a 500.000 euro. La norma sarà inserita tramite la riformulazione dell’emendamento sullo scudo fiscale o di qualche altro emendamento sulla Tremonti-ter.