REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO
ROMA – 10 novembre 2008 numero 9961
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SEZIONE PRIMA BIS
nelle persone dei Signori:
ELIA ORCIUOLO Presidente
ELENA STANIZZI Cons.
DONATELLA SCALA Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Pubblica Udienza del 29 ottobre 2008
Visto il ricorso 11057/2003 proposto da: *** rappresentato e difeso da: CAPIROSSI AVV. MASSIMO C., FRUSCIONE AVV. ALESSANDRO e SANTACROCE AVV. BENEDETTO con domicilio eletto in ROMA – VIA GIAMBATTISTA VICO, 22 presso lo studio del primo,
contro
MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12
-COMMISSIONE SUPERIORE DI AVANZAMENTO ARMA DEI CARABINIERI
-COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI
e nei confronti di ***, ***, ***, ***, *** , ***, ***, non costituitisi in giudizio,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare II Reparto – 4^ Divisione – I Sezione prot. n. DGPM/II/4/1/1196 datato 17/6/03, con il quale il Ministero della Difesa ha dato comunicazione che il ricorrente è stato giudicato idoneo all’avanzamento per l’anno 2003, nella parte in cui si afferma che per “il punto di merito attribuitogli (27,47) è stato collocato al 23° posto della graduatoria di merito risultando escluso dal numero di posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite per legge per detto anno”; delle graduatorie di merito espresse dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri nel verbale n. 9 del 10.04.2003; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista l’ordinanza collegiale n. 5912/2003 del 24.11.2003;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 61/2004 del 1° marzo 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per il MINISTERO della DIFESA;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 il Consigliere Donatella Scala;
Udito l’avv. Fruscione per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
L’odierno ricorrente, Ten. Col. dell’Arma dei Carabinieri, è stato preso in esame per l’avanzamento al superiore grado per l’anno 2003, risultando idoneo ma non iscritto in quadro, siccome collocato al 23° posto della finale graduatoria di merito, con punti 27,47.
Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio – dopo avere elencato i titoli detenuti in relazione a ciascuna delle categorie qualitative di cui all’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 – ha rinvenuto nel procedimento attuato dalla C. S. A. il vizio dell’eccesso di potere in senso relativo denunciando la inadeguatezza del punto di merito conferitogli relativamente al più benevolo e disparitario trattamento riservato ai colleghi invece promossi al grado superiore.
L’amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio, attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato; non si sono, invece, costituiti i colleghi intimati.
Con l’ordinanza collegiale n. 5912/2003 del 24.11.2003, l’adito Tribunale ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta.
In esecuzione dell’ordinanza presidenziale istruttoria n. 61/2004 del 1° marzo 2004, l’Amministrazione ha depositato la chiesta documentazione in data 4 agosto 2004; la parte ricorrente ha, quindi, depositato in data 6 dicembre 2004 motivi aggiunti, notificati solo ai sei ufficiali iscritti in quadro di avanzamento, (rispettivamente, ***) nei cui soli confronti ha ripreso e sviluppato le doglianze di cui all’atto introduttivo.
All’udienza del 29 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
Tanto precisato in fatto, si deve prendere atto che, seppure il ricorso ed i motivi aggiunti in esame sono stati notificati a tutti gli ufficiali promossi al grado superiore, detta attività non è avvenuta nei confronti di tutti secondo le modalità di cui all’art. 146, c.p.c..
Come noto, la richiamata norma attiene alla notificazione degli atti processuali ai militari in attività di servizio, che, ove non eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui al precedente art. 139, e relativa alla notificazione nella residenza, dimora o domicilio, va consegnata al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Risulta dall’esame della documentazione in atti che il ricorso introduttivo è stato notificato in mani proprie dei soli parigrado *** e ***, mentre la notificazione dell’atto per motivi aggiunti risulta rituale nei soli confronti del ***; con riferimento, invece, alle notifiche eseguite nei confronti degli altri militari, non in mani proprie, non risulta sia seguita l’ulteriore fase prevista al riguardo al fine di portare a conoscenza del personale militare gli atti giudiziari che li riguardano, e, pertanto, gli atti di notificazione in esame sono affetti da nullità.
Al riguardo, è stato osservato che “Nel caso in cui la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e segg. Cod. proc. civ., la formalità della consegna di una copia al Pubblico ministero per l’invio al Comandante del corpo al quale il militare appartiene – secondo le modalità stabilite nell’art. 49 disp. att. Cod. proc. civ. – espressamente richieste dal successivo art. 146 Cod. proc. civ. costituisce un adempimento necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare viene effettuata; tale adempimento è infatti, posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari – indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera – le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati.” (c.fr. Corte di Cassazione, Sez. Civ. 2, n. 3316 del 14 maggio 1983)
Dato atto, peraltro, che il contenzioso è stato instaurato correttamente, essendo stati notificati ritualmente gli atti di cui sopra ad almeno uno dei contro interessati, ritiene il Collegio, in via preliminare, ed in sintonia, con l’ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr, ex plurimis, IV^, n. 7609 del 2006) circa la natura di contraddittori necessari nei giudizi avverso le mancate iscrizioni in quadro di avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate di tutti gli ufficiali promossi al grado superiore, di dovere disporre l’integrazione del contraddittorio processuale, attraverso la rinnovazione della notificazione, giusta le modalità come sopra indicate, nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti in quadro (e cioè promossi al grado superiore) cui il ricorso stesso, e successivi motivi aggiunti non sia stato ritualmente notificato.
A tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni centoventi decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione.
Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite – una volta espletati gli indicati incombenti, (preordinati al completamento del contraddittorio processuale) – viene fin da ora differita alla pubblica udienza del 18 novembre 2009.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, riservata al definitivo ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e termini indicati in parte motiva.
Fissa l’udienza per la trattazione del ricorso per il 18 novembre 2009
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2008, in Camera di Consiglio.
Il Presidente
Il Consigliere, est.