REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente
Dott. CELENTANO Attilio – Consigliere
Dott. ROSELLI Federico – rel. Consigliere
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato MARCHESE FAUSTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.R.A.S. – CENTRO ROMANO ASSISTENZA SANITARIA S.R.L., già C.R.A.S. –
Centro Romano Assistenza Sanitaria S.n.c. – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3671/04 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 25/09/04 R.G.N. 8018/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/08 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l’Avvocato DE CIANTIS per delega AGOSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 settembre 2004 la Corte d’appello di Roma, informa della decisione emessa dal Tribunale, rigettava la domanda proposta da M.C. contro la s.r.l. Centro romano assistenza Sanitaria (Cras) onde ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento di differenze retributive e la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con la conseguente condanna risarcitoria.
La Corte osservava essere risultato dall’istruzione probatoria come il M. lavorasse quale autista di ambulanza secondo turni settimanali diurni o notturni, con compenso variabile in relazione alle ore di lavoro svolte. Indice dell’assenza di subordinazione era la libertà di non presentarsi al lavoro ossia l’assenza di un obbligo di giustificare le essenze.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre la s.r.l. Cras resiste con controricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Col terzo motivo, logicamente precedente, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2094 cod. civ., per non avere la Corte d’appello considerato la totale assenza del rischio economico a carico del lavoratore, guidatore di ambulanze appartenenti alla datrice di lavoro ed inserito nella organizzazione produttiva della medesima ed inoltre nel avere escluso l’obbligo di giustificare le assenze, senza alcuna concreta verifica.
Il motivo è fondato.
Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha escluso la subordinazione del rapporto di lavoro in questione svalutando l’inserimento del lavoratore in turni di servizio, ed al contrario valorizzando l’astratta mancanza dell’obbligo di giustificai e le assenze nonchè la variabilità del compenso in relazione alle ore di lavoro effettive.
Così tacendo la Corte ha dato risalto ad elementi non decisivi, trascurando per contro ogni accertamento di elementi determinanti.
E’ infatti costante e risalente giurisprudenza della Corte che l’autonomia del rapporto di lavoro, anche nella forma attenuata della cosiddetta parasubordinazione, vada esclusa quando il prestatore di lavoro non disponga di un’organizzazione imprenditoriale sia pure in termini minimi e non sopporti pertanto alcun rischio economico. In altre parole la continuità e coordinazione dell’attività lavorativa con quella del committente, propria della para subordinazione (art. 409 cod. proc. civ.), non può risolversi nella mera esecuzione di lavoro, priva di un minimo di auto organizzazione e di rischio (Cass. 15 dicembre 1979 n. 6543, 13 gennaio 1981 n. 303, 26 maggio 1983 n. 3650, 18 dicembre 1996 n. 11339, 27 marzo 2000 n. 3674).
Nel caso di specie questo elemento è stato trascurato dal collegio di merito, che, dovendo qualificare il rapporto di lavoro di un autista al servizio di un’impresa, ha omesso di verificare la proprietà dell’autovettura o delle autovetture adoperate nonché il soggetto onerato delle spese il gestione (carburante, pezzi di ricambio, lubrificanti).
Il collegio ha altresì omesso di accertare se l’autista prendesse contatto diretto coi clienti e intascasse i compensi pagati da loro.
Il detto, necessario accertamento avrebbe consentito di valutare meglio elementi di per sè non decisivi, quale l’inserimento di turni di servizio, compatibile bensì con la parasubordinazione ma connaturato con la subordinazione.
Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare le assenze oppure del potere disciplinare altrui, assai spesso invocati dalla parte interessata a negare la subordinazione, essi possono assumere valore indiziario solo se verificati in concreto, ossia quando la parte interessata provi assenze e non esecuzione della prestazione lavorativa concretamente rimaste prive di effetti (Cass. 2 giugno 1999 n. 5411, 9 ottobre 2000, n. 13452).
Non indicativa, infine, è la variabilità del compenso, che tuttavia di solito indica la subordinazione se corrisposto a scadenze fisse.
L’obliterazione di tutti questi criteri induce alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, giudicherà uniformandosi al seguente principio di diritto:
“Per escludere la subordinazione del rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così ad esempio che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari”.
Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
Il giudice di merito provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2008