DL 04/07/2006, n. 223 – Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

1.  All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore». (152)

2.  Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  i commi 2 e 3 sono abrogati;
b)  nel comma 3-bis le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c)  al comma 4 le parole: «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

3.  Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste. (152)

4.  All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»; (153)
b)  all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione.». (153)

5.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l’aggiornamento periodico delle medesime informazioni. (163) (177)

6.  All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1:
1.  dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti: «dei dati, delle notizie e»; (156)
b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: (154)
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

7.  All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «individuazione del soggetto» è inserita la seguente: «ovvero». (152)

8.  In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;
b)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». (164) (178)

9.  Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. (164) (178)

10.  Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  all’articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole: «non coincidente con l’anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»;
b)  all’articolo 2:
1.  al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2.  al comma 2 le parole: «di cui all’articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c)  all’articolo 3:
1.  al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2.  al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»; (156)
3.  al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d)  all’articolo 4:
1.  al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2.  al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3.  al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e)  all’articolo 5:
1.  al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2.  al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f)  all’articolo 5-bis le parole «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse; (153)
g)  all’articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».

11.  All’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16». (152)

11-bis.  Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. (169)

12.  Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  all’articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b)  all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c)  all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

13.  All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre». (152)

14.  Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

14-bis.  Resta ferma la disposizione di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente. (159)

15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). – 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell’opzione ed ha effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis 2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis 2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30, l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell’opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.». (152)

16.  All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «Stato membro», sono aggiunte le seguenti: «nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.  All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». (152)

19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006. (152)

20.  L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21.  In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all’anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. (152)

21-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione. (155) (176)

22.  Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile. (152)

23.  Con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24.  All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

25.  All’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

26.  Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (174)

27.  All’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente:
«b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»; (153)
b)  nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»; (153)
c)  dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente:
«e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d)  il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e)  al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica»;
f)  dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.».

28.  Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso.»; (153)
b)  al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto,». (153)

29.  Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l’inottemperanza all’invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30.  Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (152)

31.  All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32.  All’articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»; (153)
b)  al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

[33.  I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’ articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972. (166) ]

[34.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all’ articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (166) (170) ]

[35.  Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati. (166) (171) ]

[36.  Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. (166) (167) ]

[37.  L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008. (166) (160) ]

[37-bis.  Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. (166) (165) ]

[37-ter.  Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi. (166) (161) ]

38.  All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  le parole: «o donazione» sono soppresse;
b)  in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.».

39.  Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.». (152)

40.  La lettera a) dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente:
«a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;». (152)

41.  Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti». (152)

42.  All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a)  al comma 1 le parole: «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b)  è abrogato il comma 1-bis.

43.  Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro. La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all’ articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004. (162)

44.  La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7891415 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002. (152)

45.  All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  nel primo periodo, le parole: «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole: «al 50 per cento del costo»;
b)  nel secondo periodo, le parole: «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46.  Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. (152)

47.  All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi.». (152)

48.  Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49.  A partire dal 1° ottobre 2006 (157), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

49-bis.  I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. (168)

49-ter.   L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (172) (180)

49-quater.  Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate. (173)

50.  Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile.

51.  Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 499 a 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (152)

52.  Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «un numero massimo di» sono soppresse.

53.  A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’ articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. (158) (179)

54.  In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55.  L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. (152) (175)

56.  Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».

57.  Per la copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

____________________________________

(152) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(153) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(154) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(155) Comma inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 4-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(156) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(157) Termine differito al 1° gennaio 2007 dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 ottobre 2006, per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(158) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall’art. 1, comma 174, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(159) Comma inserito dall’art. 1, comma 293, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(160) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 327, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(161) Comma inserito dall’art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(162) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; sostituito dall’art. 39, comma 8-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 272, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(163) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall’art. 63 (ora art. 72), comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(164) A norma dell’art. 1, comma 270, L. 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui al presente comma, relative all’anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

(165) Comma inserito dall’art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 271, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(166) Comma abrogato dall’art. 16, comma 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(167) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(168) Comma inserito dall’art. 10, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e modificato dall’art. 8, comma 19, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e dall’ art. 3, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(169) Comma inserito dall’art. 3-quater, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, così modificato dall’art. 7-quater, comma 16, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

(170) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall’art. 2, comma 30D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(171) Comma sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(172) Comma inserito dall’ art. 1, comma 990, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(173) Comma inserito dall’ art. 3, comma 5, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 8, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(174) La Corte costituzionale, con sentenza 20 – 25 luglio 2011, n. 247 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – comma inserito dal comma 25 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, sollevata in riferimento all’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione.

(175) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Provvedimento 26 aprile 2007. Vedi, anche, l’art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dall’art. 4, comma 5, lettera i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(176) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

(177) Con Provv. 19 gennaio 2007, integrato dal Provv. 29 febbraio 2008(pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2008), e con Provv. 20 dicembre 2010, sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma.

(178) Vedi, anche, il Provv. 25 maggio 2007.

(179) Con Det. 18 dicembre 2007 è stata accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

(180) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 28 agosto 2018.


Quelle dei parenti sono sempre buone mani

Valida la notifica tramite consegna dell’atto a una “persona di famiglia” reperita a casa del contribuente?
Se nella casa di abitazione del notificando viene reperita una “persona di famiglia”, la notifica è ben eseguita con la consegna dell’atto di accertamento a tale persona e non occorre l’ulteriore invio di una lettera raccomandata. Questa modalità (articolo 139 c.p.c.) non richiede l’ulteriore requisito della convivenza del familiare, atteso che la presunzione della successiva consegna dell’atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica (sentenza n. 11821 del 19/5/2006).


Notifiche atti residenti in Croazia

La trasmissione degli atti da notificare ai cittadini degli Stati della ex Jugoslavia deve avvenire per il tramite delle Autorità centrali (ossia i Ministeri di Grazia e Giustizia delle due parti contraenti), come previsto dall’art. 4, comma 1 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa, perfezionata a Roma il 3.12.1960 (G.U. n. 237 del 20.09.1962).
Da parte dei suddetti Stati non viene fornita nessuna collaborazione alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari in merito alle notifiche trasmesse non in conformità alla succitata Convenzione.


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 10-05-2006) 28-06-2006, n. 14916

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUGGIERO Francesco – Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, con l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.M.A., con l’Avv. IULLI Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, Sez. 10, n. 05/10/2001, pubblicata il 27/02/2001;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/05/2006 del Relatore Cons. Dott. FITTIPALDI Onofrio.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Vista l’istanza depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato attestante la regolarità della domanda di definizione della controversia ed il pagamento integrale di quanto dovuto; Viste le conclusioni scritte del P.G. nelle quali si chiede dichiararsi l’estinzione del processo; Vista la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8; Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2006


Esternalizzazione o meno del servizio di notificazione

Nell’ambito giurisprudenziale, si registra una nuova sentenza legata al’esternalizzazione o meno del servizio di notificazione.
La Corte di Cassazione – Prima Sez. Civile, ha dichiarato la nullità delle contravvenzioni al C.d.S., che sono state notificate da attraverso società cui il Comune affida il servizio di notificazione. La pronuncia della Cassazione prende in esame la sentenza di un Giudice di Pace di Catania, nel 2001, con la quale affermava la regolarità della notifica di una multa effettuata da un’agenzia alla quale il comune aveva dato la qualifica di “Messo notificatore”. Gli Enti Locali che affidano all’esterno il servizio di notificazione, mettono in mani di soggetti che, secondo la Corte, non forniscono idonee garanzie.
La Legge (art. 14, L. 689/81) esige un particolare rigore formale per la contestazione differita messa in atto con la notificazione degli estremi della violazione al destinatario dell’infrazione. In questa ottica indica tassativamente i soggetti abilitati alla processo di notificazione e ne disciplina le modalità di esecuzione, prevedendo che si possa notificare attraverso il servizio postale.
L’uso del servizio postale viene ammesso esplicitamente anche dall’art. 201, comma 3, del Codice della Strada, ritenendo però che l’Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato l’infrazione osservi necessariamente le modalità previste dalle procedure notificatorie degli atti giudiziari.
La stessa legge sulla notifica degli atti attraverso il servizio postale (L. 890/1982), stabilisce una complessa serie di formalità che tende ad ottenere la certezza del procedimento costituendo un’attribuzione esclusiva alle Poste Italiane. Tale esclusiva impedisce qualsiasi possibilità di delega ad agenzie private “Con la conseguenza necessitata – ribadisce la Corte – che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria (:::) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione”.


Regolamentazione accesso ai documenti amministrativi

E’ entrato in vigore il 2 giugno 2006 il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” (DPR 12 aprile 2006, n. 184) che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.


RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA NON PERFEZIONATASI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL’OPPONENTE

“Nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’articolo 650 Codice Procedura Civile“.

Si tratta – secondo le Sezioni Unite – di una “soluzione “costituzionalmente imposta” (argomentando la Corte Costituzionale n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte Costituzionale 1976 n. 120)”.

(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 maggio 2006, n. 10216: Opposizione a decreto ingiuntivo – Notifica non portata a termine per causa indipendente dal notificante – Rinnovazione della notifica – Ammissibilità).


Cass. civ. Sez. V, (ud. 20-03-2006) 19-05-2006, n. 11821

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco – Presidente

Dott. CICALA Mario – rel. Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell’avvocato MASIANI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO MAGNANI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO ENTRATE UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE DI VARESE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/99 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 18/10/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/06 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZOCCO (su delega dell’Avvocato MASIANI), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Il sig. R.G. ricorre per Cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza 18 ottobre 1999 n. 251/44/99 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha rigettato l’appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto valida la notifica di avviso di accertamento IRPEF-ILOR a mani della madre del contribuente, per gli anni 1978- 1979-1980 e quindi legittima la conseguente cartella di pagamento per un importo di oltre L. 344 milioni.

La Amministrazione resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 139 (c.p.c.) nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) Il motivo deve essere rigettato per le ragioni che verranno esposte e che ex art. 384 del codice di procedura civile sostituiscono le motivazioni della sentenza impugnata, senza intaccarne il dispositivo.

Invero l’art. 139 c.p.c. al suo comma 2 dispone: “Se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. I successivi terzo e quarto comma soggiungono: “In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

Dunque se nella casa di abitazione del notificando viene reperita “una persona di famiglia” la notifica è ben eseguita con la consegna a tale persona, e non occorre l’ulteriore invio di una lettera raccomandata.

La qualifica di “persona di famiglia” prescinde poi dal requisito della convivenza, come non debbono essere conviventi le persone “addette alla casa o all’ufficio o all’azienda”.

In termini è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la consegna della copia dell’atto “a persona di famiglia”, prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 2, non richiede l’ulteriore requisito della convivenza del familiare, atteso che la presunzione della successiva consegna dell’atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica, avente valenza solo presuntiva, della persona consegnataria dell’atto (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3902; Cass. 20 giugno 2000, n. 8336).

Nè appare rilevante domandarsi quale sia l’ambito delle “persone di famiglia”, dal momento che qualunque criterio si adotti esso non potrà mai essere così restrittivo da escluderne il rapporto di primo grado in linea retta (nel caso di specie madre-figlio). Si può del resto ricordare che si è ritenuta “persona di famiglia” anche la moglie non convivente (a causa di una crisi familiare non ancora formalizzata in atti giudiziali).

Il ricorso contesta anche il passo della sentenza d’appello secondo cui: “Inoltre, eventualmente avrebbe potuto essere rilevata la mancata compilazione della relata di notifica di uno dei tre atti oggetto di impugnazione, ma anche tale ultimo aspetto viene superato – dall’effettivo possesso di detto atto da parte del contribuente ed il tutto porta a ritenere come effettivamente realizzatasi l’avvenuta consegna al destinatario di tutti e tre gli atti di accertamento in un unico contesto”.

Si tratta per altro di un obiter dictum del giudice che non trova rispondenza nei motivi di appello del contribuente depositati il 13 settembre 1989.

Quindi questo profilo del ricorso è inammissibile.

Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006


Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale

Il «Progetto per la valorizzazione del Messo comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo comunale attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.
L’Associazione attraverso tali iniziative, che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché sia il più possibile uniforme l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio.
I Corsi di base, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione verrà prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’Ordinanza della Corte di Cassazione 13.1.2005, n. 458, Legge 28 12 2005, n. 263, Art. 2 e dalle recenti modifiche apportate all’art. 60 del d.p.r. 600/73 dal decreto Bersani. Nell’area Banche Dati Giuridiche del sito le date e i luoghi dello svolgimento dei corsi.


CORSO FORMAZIONE di base ASCOLI PICENO – 12.09.2006

Martedì 12 settembre 2006 ore 9:00-16:30

Comune di Ascoli Piceno

Palazzo dei Capitani
Sala dei Savi
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno

Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 50,00 (Iscritti alla data del 31.07.2006)(**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 110,00 comprensivi della quota di iscrizione all’Associazione (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 130,00 oltre I.V.A.(*) (**)
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il giorno 8.09.2006 tramite :
Conto Corrente Postale n. 55115356
ABI 07601
CAB 12100
CIN J
Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Ascoli 2006

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di adesioni sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di partecipazione comprende: accesso in sala e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

 

Dr.ssa Baldoni Margherita
Resp. Uff. Notifiche del Comune di Ancona

 

Passaretti Natalina
Uff. Notifiche del Comune di Ascoli Piceno


ORDINANZA INESISTENTE LA NOTIFICA VIA FAX IN CINA

La notificazione eseguita a mezzo fax (in Cina ad una società di diritto cinese) deve considerarsi inesistente, perché del tutto estranea al sistema di notificazione di cui alla convenzione dell’Aja del 1965 alla quale aderiscono sia l’Italia, sia la Cina.

L’atto inesistente non è suscettibile di convalidazione e non è rinnovabile. Esso determina la nullità radicale ed insanabile dell’attività processuale alla quale eventualmente abbia comunque e di fatto dato corso. L’intera prima fase del procedimento cautelare deve essere dichiarata nulla e parimenti nulla deve essere dichiarata l’ordinanza del giudice della prima fase con la quale è stata disposta la cautela richiesta.

(Tribunale di Nola; Ordinanza 12 aprile 2006


Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 12/01/2006) 10/05/2006, n. 10700

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Presidente aggiunto

Dott. CORONA Rafaele – Presidente di sezione

Dott. DUVA Vittorio – Presidente di sezione

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere

Dott. PREDEN Roberto – rel. Consigliere

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Consigliere

Dott. GRAZIADEI Giulio – Consigliere

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere

Dott. CICALA Mario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3281/03 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 20/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/06 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito l’Avvocato Ettore FIGLIOLIA dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2003, pronunciando sull’appello proposto dall’Istituto Universitario Orientale, con il patrocinio dell’Avvocatura dallo Stato, avverso sentenza del Pretore di Napoli che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta da V.F., lo dichiarava improcedibile sul rilievo che, per effetto della L. n. 168 del 1989 le Università hanno perduto la natura di organi dello Stato e non possono più essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

Avverso la sentenza l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, in persona del Rettore, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per Cassazione.

L’intimata non ha svolto difese.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per la soluzione della questione concernente la rappresentanza e difesa in giudizio delle Università statali dopo la L. n. 168 del 1989.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione
1. L’unico mezzo denuncia: violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1592 del 1933, artt. 56 e 245, R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, L. n. 260 del 1958, art. 1, L. n. 103 del 1979, art. 11, L. n. 168 del 1989, art. 6, art. 122 regolamento per l’amministrazione finanziaria e contabilità dell’Università “L’Orientale”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che, a norma della L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, secondo cui le Università sono dotate di personalità giuridica ed hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, le Università hanno perduto la natura di organi dello Stato e non possono più essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

Sostiene che le Università statali usufruiscono del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 (T.U. dell’istruzione superiore) e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11), sicchè è conseguente che detto patrocinio spetta ope legis all’Avvocatura dello Stato, così come statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 1086/2001).

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

3. Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello stato), disciplina distintamente la rappresentanza e difesa in giudizio dello stato (racchiusa nei capi primo, secondo e terzo, articoli da 1 ad 11), e la rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati (racchiusa nel titolo secondo, articoli 43, 44 e 45).

3.1. I tratti distintivi della prima (cd. patrocinio obbligatorio) sono costituiti: dalla attribuzione della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio delle “amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo”, alla Avvocatura dello Stato (art. 1, comma 1); dalla non necessità del mandato (art. 1, comma 2); dalla impossibilità per le amministrazioni dello Stato di richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell’Avvocato generale dello Stato (art. 5); dalla individuazione, nelle cause in cui è parte una amministrazione dello Stato, di uno specifico foro dello Stato (art. 6); dall’obbligo della notifica degli atti giudiziali alle amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato (art. 11).

3.2. La disciplina della seconda (cd. patrocinio facoltativo o autorizzato) è dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, in virtù del quale l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, “sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con R.D.”, e dall’art. 45, il quale dispone che per l’esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli (il riportato art. 43 e l’art. 44. concernente la difesa degli impiegati) si applica il secondo comma dell’art. 1.

La suindicata disciplina è stata integrata dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11, che ha aggiunto all’art. 43 tre commi: il comma 3, il quale stabilisce che, qualora sia intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via organica ed esclusiva”, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato; il comma 4, secondo cui, salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano, in casi speciali, non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza; il comma 5, che estende le disposizioni di cui ai commi precedenti agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.

3.3. Il patrocinio autorizzato per le amministrazioni non statali, secondo l’originaria disciplina dettata dagli artt. 43 e 45, si distingue da quello obbligatorio, previsto per le amministrazioni dello Stato (anche se organizzate ad ordinamento autonomo) dagli articoli da 1 a 11, sia in ragione della fonte, costituita per il primo da una espressa autorizzazione normativa, sia per i più limitati effetti processuali, consistenti, in virtù dell’espresso richiamo, nell’art. 45, all’art. 1, comma 2, nella sola esclusione della necessità del mandato. Il mancato richiamo agli artt. 6 ed 11 determina infatti l’inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato.

3.4. Tale diversa ampiezza di effetti sul piano della disciplina processuale, non ha subito modifiche per effetto dell’introduzione, ad opera dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, dei tre commi aggiunti all’art. 43, ed in particolare del comma 3, secondo cui, qualora sia intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via organica ed esclusiva”.

La piena equiparazione, sul piano degli effetti processuali, tra patrocinio obbligatorio e patrocinio autorizzato, che sarebbe stata determinata dalla espressa qualificazione della rappresentanza dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, non è sostenibile.

Ben più ristretta è la portata delle integrazioni apportate dalla L. n. 103 del 1979. 1 tre nuovi commi disciplinano solo il rapporto interno tra ente autorizzato ed Avvocatura dello Stato, qualificandolo come caratterizzato da organicità ed esclusività, eccettuate le ipotesi di conflitto di interesse con lo Stato (in quanto patrocinato per legge dall’Avvocatura, impossibilitata a difendere le contrapposte parti in lite) o con le regioni (in quanto ammesse al patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dal D.P.R. n. 616 del 1977, art. 107, con eguale conseguenza), e con previsione, salve le suindicate ipotesi di conflitto, della facoltà di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in casi speciali con delibera motivata.

La qualificazione della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, attiene palesemente al rapporto interno tra ente e Avvocatura dello Stato in veste di difensore. Rapporto caratterizzato da organicità, in ragione della esclusione della necessità del mandato (come del resto, già espressamente previsto dall’art. 45, mediante il rinvio all’art. 1, comma 2, per il patrocinio obbligatorio per le amministrazioni dello Stato), e da esclusività, nel senso che non è possibile per l’ente autorizzato al patrocinio dell’Avvocatura ex art. 43 non avvalersene per far ricorso ad avvocati del libero foro (eccettuati i casi di conflitto con altri enti, come lo Stato e le regioni, difesi anch’essi dall’Avvocatura), se non in casi speciali e mediante apposita delibera motivata (l’esclusività è ben più rigorosamente presidiata dall’art. 5 per le amministrazioni dello Stato).

A ciò si aggiunga che la pretesa equiparazione tra patrocinio obbligatorio e facoltativo ad opera della L. n. 103 del 1979, art. 11, con conseguente estensione della operatività delle disposizioni sul foro dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 ed art. 25 c.p.c.) e sulle notificazioni alle Amministrazioni dello Stato (R.D. n. 1611, art. 11 ed art. 144 c.p.c.) anche alle amministrazioni non statali autorizzate ad avvalersi della difesa dell’Avvocatura ed agli enti regionali, in quanto produttiva di rilevanti effetti sul piano processuale anche nei confronti dei terzi in lite con tali enti, avrebbe evidentemente richiesto ben più specifica ed espressa enunciazione.

Anche dopo le integrazioni all’art. 43 apportate alla L. n. 103 del 1979, art. 11 è rimasta quindi in vita, con netta differenziazione sul piano degli effetti processuali, la distinzione tra patrocinio obbligatorio e patrocinio facoltativo o autorizzato (v., in tal senso, sent. n. 7649/97, ma v. anche, sulla diversità di regime, S.D. n. 8211/2004, con riferimento alle regioni).

4. Per quanto concerne la rappresentanza e difesa delle Università statali, prima delle modifiche al sistema universitario introdotte dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, che ha riconosciuto alle Università ampia autonomia (artt. 6 e 7), la giurisprudenza di questa Corte, nel vigore del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull’istruzione superiore), secondo cui le Università statali sono dotate di personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare (art. 1, comma 3), in linea di principio era pervenuta a riconoscere alle Università statali natura di organi statali, essendo inserite nell’organizzazione statale, come risultava sia dall’imputazione allo Stato di almeno una parte degli atti posti in essere, sia dallo status del personale, anche docente, appartenente ai ruoli degli impiegati dello Stato, sia dalla fonte del loro finanziamento posto a carico dello Stato (S.U. n. 2546/1975, in tema di giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti delle Università, e specificamente dell’Istituto orientale di Napoli; n. 256/1981, in tema di applicazione nei contratti di appalto delle Università del capitolato generale approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962).

Un inquadramento siffatto apriva la via per ritenere che per le Università statali – almeno per gli atti posti in essere nella suindicata qualità di organi dello Stato, e non nell’esercizio della propria limitata autonomia – trovava applicazione il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1 e seguenti, con pienezza di effetti sul piano della disciplina processuale, quanto al foro erariale (art. 6 R.D. e art. 25 c.p.c.) ed alla domiciliazione per le notificazioni (art. 11 R.D. e art. 144 c.p.c). Non risultano tuttavia espresse pronunce di questa Corte in tal senso.

5. Va ancora rilevato che una specifica disciplina circa la rappresentanza delle Università era dettata dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, secondo cui: “Le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, semprechè non trattisi di contestazioni contro lo Stato”.

In tale disposizione, tenuto conto della formula utilizzata (possono essere rappresentati e difesi) va ravvisata una autorizzazione all’assunzione del patrocinio, che, coordinandosi con quanto previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, integra una ipotesi di patrocinio facoltativo o autorizzato, con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza (esclusione della necessità del mandato e facoltà di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera, ma inoperatività del foro erariale e della domiciliazione per le notifiche).

Ed è a tale disciplina che in varie occasioni si è riferita la giurisprudenza di questa Corte (n. 4512/83, secondo cui, ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dall’art. 11 della legge n. 103 del 1979, l’Università può affidare la difesa ad avvocati del libero foro solo con apposita e motivata delibera; n. 1057 del 1987, che in relazione alle suindicate disposizioni riafferma il principio; n. 2321 del 1986, ancora sul tema).

6. La L. 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ha dettato, nel titolo 2^, nuove norme sulla autonomia delle Università.

La legge, all’art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; all’art. 7, nel comma 1, prevede che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme di autonome di finanziamento (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni); nel comma 7, dispone che le università possono adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Si tratta di una disciplina che, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l’autonomia, con l’attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia . normativa statutaria e regolamentare. Potestà, quest’ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato.

Ed in tal senso depone anche la mutata natura del rapporto di lavoro dei dipendenti, dal momento che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6, comma 5), sia anche i docenti e ricercatori (L. 24 dicembre 1993, n. 937, art. 5, commi 9 e 10) sono da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell’Ente-Università. Viene così meno, infatti, uno dei principali elementi considerati dalla sentenza n. 2546/75 a sostegno della tesi che qualificava le università come organi dello Stato.

Nè vale in contrario la persistenza del prevalente finanziamento da parte dello Stato (anch’esso valorizzato dalla citata decisione), che, mentre è coerente con la confermata qualificazione dell’Ente – Università come amministrazione pubblica, non è di per sè determinante ai fini della pretesa natura di ente-organo dello Stato.

7. Deve quindi ritenersi venuta meno la possibilità di ritenere operante per l’Ente-Università il patrocinio obbligatorio riservato, R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1, alle sole amministrazioni dello Stato ed ai loro organi.

Non meritano pertanto adesione le decisioni di questa Corte che, anche dopo la L. n. 168 del 1989, hanno continuato a qualificare le Università, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, come organi dell’amministrazione statale, con conseguente operatività della disciplina propria del patrocinio obbligatorio dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, articoli da 1 a 11 (sent. n. 2061/94; n. 8877/97; n. 13292/99). Le menzionate sentenze non danno infatti conto dell’incidenza della L. n. 168 del 1989 sulla qualificazione delle Università, ma si limitano a richiamare la giurisprudenza risalente che qualificava le Università come organi statali (in particolare la sent. n. 2456/75). E si tratta comunque di orientamento non univoco (v. sent. n. 12346/99, che esclude l’applicabilità del foro erariale, sul rilievo che le università non sono amministrazioni dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2).

Nè potrebbe sostenersi l’applicabilità del patrocinio obbligatorio traendo argomento dalla sua estensione, ai sensi del citato art. 1, alle amministrazioni dello Stato “anche se organizzate ad ordinamento autonomo”. L’estensione riguarda infatti una specificazione del genere “amministrazione dello Stato”, caratterizzata da ordinamento autonomo, e le Università, per quanto sopra rilevato, non possono più essere considerate amministrazioni dello Stato, bensì amministrazioni pubbliche (v. D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2) con ordinamento autonomo.

8. Se non è più predicabile la vigenza, per le Università, del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello stato del R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1 in quanto organi dello Stato, deve invece affermarsi che, anche dopo il riconoscimento delle Università come enti autonomi, in virtù della L. n. 168 del 1989, resta fermo il patrocinio autorizzato ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, con i limitati effetti di cui al R.D. n. 1611 del 1933, artt. 43 e 45 (a tale disciplina, successivamente alla L. n. 168 del 1989 hanno fatto correttamente riferimento le sentenze n. 7649/97 e n. 1086/01, entrambe in tema di facoltà, per le Università, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato affidando il mandato ad avvocati del libero foro con apposita e motivata delibera). Queste le ragioni che sorreggono l’assunto.

8.1. Il R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 non risulta espressamente abrogato dalla L. n. 168 del 1989, nè si configura abrogazione tacita per incompatibilità, poichè la citata legge non reca disposizioni in materia.

8.2. Non possono assumere rilevanza disposizioni eventualmente adottate dalle Università con il regolamento di ateneo volte ad escludere il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in deroga alla disciplina fissata dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43.

Non giova richiamare al riguardo la L. n. 168 del 1989, art. 7, comma 11, secondo cui, per ciascuna Università, con l’emanazione del regolamento di ateneo, cessano di aver efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con esso incompatibili. Ai sensi del precedente comma 7, il regolamento di ateneo può infatti dettare soltanto norme per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, e non può quindi recare norme in materia processuale suscettive di derogare a norme di tale natura.

8.3. Diversamente da quanto è accaduto per le istituzioni scolastiche, anch’esse oggetto di una riforma attributiva di autonomia (con la L. 15 marzo 1997, n. 59), è mancato per le Università uno specifico intervento del legislatore sul punto.

Per istituti e scuole di ogni ordine e grado, per i quali, in quanto organi dello Stato, era pacificamente operante il patrocinio obbligatorio R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1, con pienezza di effetti sul piano processuale, il D.P.R. n. 352 del 2001, dopo che con la L. n. 59 del 1997, art. 21 alle istituzioni scolastiche è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica, ha infatti disposto che l’Avvocatura “continua” ad assumere il patrocinio. E l’espressione “continua” usata dalla norma rende chiara la volontà del legislatore di disporre la protrazione del patrocinio obbligatorio come in precedenza operante (v., in tal senso, ord. n. 12977/04). Per università ed istituzioni scolastiche vige quindi una disciplina differenziata quanto al patrocinio dell’Avvocatura, che appare tuttavia giustificata dalla diversa consistenza delle rispettive autonomie.

8.4. Non giova neppure richiamare le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998 nel codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro, con le integrazioni agli artt. 413 e 415 e l’inserimento dell’art. 417-bis.

Se può ritenersi, infatti, che le Università, pur essendo enti pubblici autonomi, siano da ricomprendere tra le amministrazioni pubbliche equiparate a quelle statali (ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2), e quindi soggette alla disciplina del codice di rito ai fini delle notificazioni (da eseguire, ai sensi dell’art. 415, u.c., presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice individuato in base al foro del dipendente di cui all’art. 413, comma 4), e della facoltà di difesa, in primo grado, avvalendosi di propri dipendenti (art. 417-bis, comma 2), va tuttavia rilevato che l’equiparazione spiega effetti soltanto per le controversie individuali di lavoro con le amministrazioni pubbliche.

E la specialità della previsione normativa osta ad una applicazione generalizzata per le controversie di altra natura.

9. Concernendo il ricorso l’Istituto orientale di Napoli, è opportuno precisare che, per le suesposte ragioni, resta altresì valido anche il R.D. n. 1592 del 1933, art. 245 che dichiara applicabili a tale Istituto le disposizioni concernenti il foro erariale (già contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828, capo 3^, artt. 19 e sg., ora R.D. n. 1611 del 1933, art. 6).

10. Va quindi affermato il seguente principio di diritto.

Alle Università, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. da 1 a 11, bensì, in virtù del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 e art. 45 R.D. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera.

11. In conclusione il ricorso è accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che si atterrà all’affermato principio di diritto.

12. Al giudice di rinvio va affidata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006


Cass. civ. Sez. Unite, (ud. 16-03-2006) 04-05-2006, n. 10216

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Presidente aggiunto

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe – Presidente di sezione

Dott. VITTORIO Paolo – Presidente di sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario – rel. Consigliere

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere

Dott. MERONE Antonio – Consigliere

Dott. BONOMO Massimo – Consigliere

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 20, presso lo studio dell’avvocato LUISELLA VALENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO RAFFAELE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARINO 36, presso lo studio dell’avvocato VALERIA SALLUSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUROLO LANDI OSCAR, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/00 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 14/01/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/06 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso; rinvio per il resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo
L.M. ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 14 gennaio 2000, con la quale il Giudice di pace di Napoli – pronunciando sulla opposizione da lui proposta avverso decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, dallo stesso giudice, su istanza del Condominio di (OMISSIS) – ne dichiarava la improcedibilità in quanto proposta con atto notificato oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c., a nulla rilevando – secondo quel giudice – che un precedente tentativo di notifica non fosse andato a buon fine per causa non imputabile all’opponente, il quale aveva pur consegnato l’atto in tempo utile all’ufficiale notificante.

Con i due connessi motivi dell’odierna impugnazione cui resiste il Condominio con controricorso il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 650 c.p.c. e vizi di motivazione, critica in sostanza il giudice a quo per avere esclusa la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva in una fattispecie, come quella in esame, in cui la mancanza di una tempestiva notifica dell’opposizione non poteva attribuirsi a responsabilità di esso opponente, ma era stata, come in fatto pacifico, determinata invece dalle errate affermazioni date all’ufficiale giudiziario da un terzo, il quale aveva riferito – contrariamente al vero – che l’avvocato, presso il quale l’intimante aveva eletto domicilio, “era sloggiato”.

Per cui, non essendo stata portata a compimento, per tal motivo, quella prima notifica, il L. si era appunto risolto a proporre una successiva opposizione tardiva, notificata, questa volta, allo stesso amministratore del Condominio.

L’esame del ricorso, così articolato, è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione seconda, per il ritenuto coinvolgimento in esso di questioni di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione
1. La peculiarità della fattispecie in esame deriva, per quanto emerge dalla narrativa, dal fatto che la non addebitabilità alla parte, della inosservanza del termine perentorio di compimento dell’atto, non viene qui in rilievo in relazione ad un procedimento notificatorio iniziato in tempo utile e, per fatto appunto indipendente dalla volontà della parte, completato in ritardo (in modo comunque continuativo rispetto alla prima richiesta), bensì rispetto ad un procedimento non portato a compimento dopo la fase di consegna dell’atto, all’ufficiale giudiziario, e del quale si tratta, pertanto, di verificare l’an, il quomodo e il quando della sua reiterabilità. 2. A fronte di una siffatta fattispecie il quesito che si pone è allora duplice.

Dovendosi, in linea logicamente e giuridicamente preliminare, innanzitutto stabilire se dal mancato completamento dell’attività di notifica per fatto non riconducibile a errore o negligenza del disponente possa o non – derivare, per lo stesso, un effetto di decadenza.

E (solo) in caso di soluzione negativa del quesito che precede, dovendosi allora ricercare nel sistema lo strumento idoneo a consentire alla parte di rinnovare la procedura non completata nella fase sottratta al suo potere di impulso, e che assicuri, nel contempo, il corretto bilanciamento delle opposte esigenze, di pari rango costituzionale, correlate, per un verso, al diritto di difesa di detta parte, incolpevolmente decaduta da una attività difensiva (e per di più esposta, come in questo caso, alla formazione in suo danno di un titolo esecutivo definitivo) e, per altro verso, all’esigenza di certezza dei tempi processuali, sottesa alla regola di improrogabilità dei termini perentori, ora anche presidiata dal canone della ragionevole durata del processo di cui al novellato art. 111 Cost..

2.1. La risposta al primo quesito è da ritenere costituzionalmente obbligata nel senso della esclusione dell’effetto di decadenza nei confronti del soggetto cui non sia addebitabile l’esito negativo della procedura di notifica.

E, ben vero, il Giudice delle leggi già con la sentenza n. 69 del 1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Questo principio, confermato dalla successiva sentenza n. 358 del 1996, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 477 del 2002 – che ne ha espressamente sottolineato la “portata generale” e la riferibilità “ad ogni tipo di notificazione” – ed ha trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più” recenti sentenze n. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005.

Per effetto di tali pronunzie risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

E con l’ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

E ciò sia pur come effetto provvisorio e anticipato a vantaggio del notificante, ma che si consolida comunque col perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario; per il quale, a tal fine, rileva la data, invece, in cui l’atto è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità. 2.2. Nel caso in esame si tratta, però, non già di non far carico alla parte del ritardo nel completamento della procedura verificatosi nella fase successiva a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario bensì di consentire alla stessa di rinnovare una procedura che, dopo quella consegna, non è stata portata a compimento.

Ma anche rispetto a tale seconda, e peculiare, evenienza la soluzione affermativa si impone sul piano della interpretazione costituzionalmente orientata.

Poiché è solo con la rinnovazione della notifica che, in questo caso, si realizza il contemperamento degli interessi in gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa): quello, cioè, del notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso e quello, del destinatario dell’atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare – nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) – le proprie difese.

2.3. Occorre allora reperire nell’ordinamento il meccanismo idoneo ad attuare una siffatta rinnovazione della notifica, che permetta appunto alla parte di superare l’ostacolo che, non per sua colpa si è frapposto all’esercizio del suo potere. E che ciò, per altro, consenta non senza limiti di tempo, ma entro un circoscritto e predefinito arco temporale, quale coessenziale ad un processo che si svolge per fasi successive e logicamente coordinate, venendo altrimenti riconosciuto a quella parte una protezione del suo diritto di difendersi esorbitante rispetto alla ragione che la giustifica.

L’ordinamento conosce due tipologie di moduli procedimentali all’uopo utilizzabili, rispettivamente attivabili su autorizzazione del giudice in accoglimento di previa istanza della parte (secondo lo schema della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.c., che rinvia, a sua volta, all’art. 294 c.p.c.) o direttamente dalla parte, con atto soggetto al successivo controllo del giudice quanto all’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno impedito l’esercizio in modo tempestivo dell’attività altrimenti preclusa, secondo lo schema, appunto, dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c..

La scelta tra tali meccanismi non può ovviamente essere operata a discrezione dell’interprete, ma deve avvenire in base ad un criterio di autocollegamento. Nel senso che è dallo stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento del cui incolpevole mancato completamento si tratta che deve provenire l’indicazione del modulo procedimentale per la sua rinnovazione.

Per cui è conseguente che, nell’ipotesi in esame, sia proprio il meccanismo della opposizione tardiva (qui operante anche indipendentemente dai presupposti del caso fortuito e della forza maggiore) quello deputato a consentire all’ingiunto – entro il limite temporale di cui all’ultimo comma del citato art. 650 c.p.c. (“L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”) – la rinnovazione della notifica della opposizione, precedentemente mancata per causa, comunque, a lui non addebitatale.

Soluzione questa “costituzionalmente imposta” (argomentando la Corte Cost. n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte cost. 1976 n. 120).

3. Va conclusivamente quindi affermato il principio per cui, nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c..

4. La sentenza impugnata – che ha deciso in difformità – va pertanto cassata con il conseguente rinvio della causa allo stesso Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2006


Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

L’articolo 145 c.p.c. è stato recentemente modificato dall’art. 2 della L. 263 del 28.12.2005. Oggi il tenore letterale della norma non permette la notifica presso la sede della persona giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. . Sembra, dunque, cancellato lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione anche a Sezione Unite che aveva affermato tale possibilità.
Diventano, quindi, di dubbia possibilità tali forme di notifica. Si ritiene, però, che anche le modifiche apportate all’art. 145 c.p.c. dovranno essere integrate dalla giurisprudenza poiché, altrimenti, verrebbe meno la possibilità di notificare un atto privo dell’indicazione del legale rappresentante con scadenza in die.


Bilancio 2005

Atti relativi al Bilancio dell’Associazione dell’anno 2005 approvato dalla Giunta Esecutiva del 09.02.2006 e dal Consiglio Generale del 29.04.2006

Vedi: Bilancio 2005