Cass. civ. Sez. V, (ud. 10-01-2006) 01-02-2006, n. 2223

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente

Dott. RUGGIERO Francesco – Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.A.M., C.P., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 23, n. 123/23/98, del 28 maggio 1998, depositata il 14 luglio 1998, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 gennaio 2006 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
La controversia concerne una convenzione stipulata il 8 novembre 1991 relativamente alla dilazione dell’imposta di successione dovuta dagli intimati nella loro qualità di eredi di C.G.: i contribuenti hanno proposto ricorso al Giudice tributario avverso la pretesa dell’Ufficio di ottenere il pagamento degli interessi sulla dilazione nella misura del 9%, prevista dalla nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 38, in luogo di quella del 5% prevista dalla normativa vigente all’epoca dell’apertura della successione (27 dicembre 1989). L’impugnazione – rigettata in primo grado sulla base della considerazione che la convenzione relativa alla dilazione conteneva una clausola che faceva “salva l’eventuale variazione degli interessi legali” – era accolta in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva inapplicabile nella specie la nuova disciplina sulla base della disposizione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 63.

Avverso tale sentenza, l’Amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione con unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 38, comma 2, e art. 63, art. 1418 c.c. e art. 11 preleggi, sostenendo che la convenzione di dilazione, in ragione della propria autonomia, “costituendo un atto eventuale ed ulteriore del procedimento di riscossione, deve ritenersi disciplinata dalla “legge vigente al momento del suo venire in essere”: ad avviso della parte ricorrente, “nella misura in cui la legge detta disposizioni ad hoc per la concessione di dilazione, tali disposizioni saranno applicabili a tutte le dilazioni intervenute sotto la vigenza delle norme stesse, a meno di non voler dare al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 63, un significato di ultrattività della norma abrogata che l’art. 63 non intende certo attribuire”.

Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento costantemente espresso da questa Suprema Corte, “l’art. 38, secondo comma del D.Lgs. n. 346 del 1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell’imposta di successione, non si applica, ai sensi dell’art. 63 della stessa normativa, per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1 gennaio 1991, anche se posteriore a detta data si riveli la concessione della dilazione in questione” (così cfr. Cass. n. 8823/2000; e, nella stessa prospettiva, cfr. Cass. nn. 3840/1999;

9685/1999; 8773/2000; 8779/2000; 7325/2003).

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. In ragione della mancata costituzione dei contribuenti non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006


RINVIO ENTRATA IN VIGORE NUOVO PROCESSO CIVILE

L’entrata in vigore della disciplina che ha modificato il processo civile, recata dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e dalla recente legge 28 dicembre 2005, n. 263 è stata rinviata al 1° marzo 2006


ACCESSO AL SITO WEB A.N.N.A.

Dal 1 febbraio 2006 l’accesso ai contenuti del sito web annanotifiche.it è riservato solo ai soci regolarmente iscritti. Per accedere ai contenuti del sito web www.annanotifiche.it occorre iscriversi on line compilando la form che si trova alla voce “Iscrizioni” e successivamente su “Adesione per tipologia A,B,C,D,I” (per i Messi comunali).
E’ importante indicare una email valida ed automaticamente verrà comunicata sulla casella della posta elettronica, la login e password per accedere al sito.
Si ricorda, comunque, che l’abilitazione avverrà al momento del ricevimento dell’iscrizione on line e al versamento della quota di adesione all’Associazione.


Caso Laziomatica: iniziativa dell’Associazione

Il provvedimento del 6.10.2005 “Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi (G.U. n. 248 del 24.10.2005)”, ha posto serie preoccupazioni per le implicazioni pratiche che ne derivano, tali da compromettere la celerità di cui hanno bisogno i procedimenti notificatori e la loro legittimità.
Tale provvedimento “impedisce” di fatto l’accesso diretto da parte del Messo comunale all’archivio anagrafico del proprio comune per le visure necessarie al procedimento notificatorio.
Al fine di poter esprimere con forza il nostro dissenso a tale provvedimento, sono state raccolte le firme a sostegno della lettera che l’Associazione ha inviato al Garante della Privacy.


PROCEDURE NOTIFICATORIE

La guida non vuole essere esaustiva della complessa ed articolata attività notificatoria, bensì un utile strumento di consultazione che aiuti l’Agente Notificatore all’espletamento del delicato servizio cui è preposto ed in particolare, una guida per affrontare i più frequenti casi di notificazione oggetto di contenzioso, sui quali la giurisprudenza non sempre si esprime in senso univoco.

Lo scopo, pertanto, è quello di fornire una guida quanto più possibile completa per l?applicazione della legislazione vigente in materia.

Leggi: Le procedure notificatorie


Caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi (G.U. n. 248 del 24.10.2005)

SOTTOSCRIVI IL DOCUMENTO DI DISSENSO AL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE ED INVIALO ALLA SEDE OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE

Lettera al Garante Privacy

Modulo Firme Soci per documento Garante Privacy

Firme ricevute per Garante 2005


1° Convegno nazionale: Il Messo Comunale – Dalla consegna degli atti a mani alla consegna on line. Ancona 22.10.2005

COMUNICATO STAMPA

La gestione delle risorse umane rappresenta una delle funzioni più importanti e delicate, ma nello stesso tempo una delle sfide più interessanti, di ogni organizzazione moderna. Anche i Comuni sono chiamati, pertanto, ad assolvere questa importante funzione, ovvero: assicurare la crescita e lo sviluppo di tutto il personale, nella convinzione che solo attraverso la soddisfazione di questa necessità è possibile garantire la crescita e lo sviluppo dell’intero Comune.

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché del procedimento amministrativo.

Spesso nei piccoli Enti la realtà con cui ci si raffronta è lo strumento della tradizione, non più sufficiente, in tempi come questi di notevoli mutamenti normativi, ad affrontare con la dovuta sicurezza e serenità lo svolgimento di un’attività considerata ingiustamente residuale ma indispensabile nel nostro ordinamento.

Il forte sviluppo che viene impresso dall’evoluzione tecnologica all’informatizzazione ed in particolare alle regole per la comunicazione digitale fra Enti e cittadini pone, tra l’altro, la necessità di dare una connotazione evolutiva alla figura del Messo Comunale.

Il convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Notifiche Atti con il patrocinio del Comune e dell’Amm.ne Provinciale di Ancona e dell’A.N.C.I. Marche, offre, quindi, un’opportunità per acquisire una maggiore conoscenza della figura e del ruolo del Messo Comunale.

Relazioni:

Relazione Tacchini Pietro – Presidente Nazionale A.N.N.A.

Relazione Lombardi Giuseppe – Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.

Documento approvato:

Documento approvato dal convegno

Immagini del Convegno


Riunione Giunta Esecutiva del 22.10.2005

Atti della riunione della Giunta Esecutiva del 22 ottobre 2005 svoltasi a Ancona

Leggi: Verbale GE 22 10 2005


D.L. n. 203 del 30 settembre 2005

“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005


TITOLO I
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Art. 1.
Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale

1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all’accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche’ quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

Art. 2.
Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

1. All’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche’ dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».

2. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, nonche’ le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e’ autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per 1’amministrazione dell’economia e delle finanze e all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell’ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell’amministrazione dell’economia e delle finanze, nonche’ all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall’attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate e’ autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L’Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l’Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell’Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

5. Le intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive nell’ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell’impiego delle risorse di personale nel contrasto all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.

8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell’articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

10. All’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».

11. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».

12. Il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e’ abrogato.

13. Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, e’ sostituito dal seguente:

«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 2219 del codice civile, e’ detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e’ dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima scritturazione.».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;

b) nell’articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l’utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;

c) nell’articolo 7, sesto comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;

d) nell’articolo 13, primo comma, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all’articolo 7, comma 5».

TITOLO II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Art. 3.
Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e’ soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e’ composta da dirigenti di vertice dall’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e’ scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche’ l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;

2) altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed e’ iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonche’ di quelle dovute per l’eventuale adesione alla sanatoria prevista dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall’articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia e’ svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, e’ effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tale fine, l’Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla Riscossione S.p.a.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari – C.N.C., previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e’ ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest’ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall’articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest’ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e’ in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e’ regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e’ trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007, 160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche’ a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e’ effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale e’ regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla e’ mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette disposizioni.

29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all’approvazione del bilancio di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell’articolo 20, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e’ effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

d) nell’articolo 59:

1) e’ abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater, e’ sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), e’ presentata entro il 30 giugno 2006.»;

3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», e’ inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» e’ sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-bis:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-bis e’ inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 47, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»;

b) dopo l’articolo 72, e’ inserito il seguente:

«72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l’ordine di pagare:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.».

41. Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: «già» a: «2004,» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati».

TITOLO III
PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI

Art. 4.
Ambito di applicazione

1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

Art. 5.
Plusvalenze finanziarie delle società

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 64, comma 1, e’ sostituito dal seguente: 1. «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.»;

b) all’articolo 87, comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 95 per cento»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» e’ sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

c) all’articolo 97, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta.»;

d) all’articolo 101, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 e’ subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.».

2. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: «secondo» e’ sostituita dalla seguente: «quarto».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.
Banche ed assicurazioni

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

2. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».

3. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 90, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.»;

b) nell’articolo 144, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV
PREVIDENZA E SANITÀ

Art. 8.
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari

1. E’ istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e’ alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e’ autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e’ riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche’ il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’I.N.P.S. medesimo. L’onere derivante dal presente articolo e’ valutato in 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

3. All’articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

Art. 9.
Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario

1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l’anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

Art. 10.
Trasferimento all’I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S.

4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e’ assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonche’ le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. e’ liteconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e’ rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Art. 11.
Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e’ autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ integrata dell’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2005.

Art. 12.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2005, 412 milioni di euro per l’anno 2006, 655 milioni di euro per l’anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) per l’anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall’articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);

c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 21;

d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

                                                               TABELLA A
                                           prevista dall'art. 8, comma 2)

    2006                  0,12 punti percentuali
    2007                  0,16 punti percentuali
    2008                  0,19 punti percentuali
    2009                  0,21 punti percentuali
    2010                  0,23 punti percentuali
    2011                  0,25 punti percentuali
    2012                  0,26 punti percentuali
    2013                  0,27 punti percentuali
    dal 2014              0,28 punti percentuali

c.p.p. art. 148. Organi e forme delle notificazioni

TITOLO V

Notificazioni

Codice Procedura Penale art. 148. Organi e forme delle notificazioni.

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo (1).

2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale (2).

[2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2(3).]

3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto (4).

4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (5).

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente necessarie (6).

———————–
(1) Comma prima sostituito dall’art. 3, L. 26 marzo 2001, n. 128, e poi modificato dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 ed infine così sostituito dal comma 1 dell’art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.
Il testo in vigore prima di quest’ultima modifica era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.L. n. 374 del 2001 era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 128/2001 era il seguente: «2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
(2) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. Vedi, anche, l’art. 51, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(3) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 e poi abrogato dal comma 1 dell’art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.
(4) Comma così sostituito dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi gli artt. 32, secondo comma, 48, secondo comma, 149, ultimo comma, 397, ultimo comma, 520, 548 c.p.p.
Il testo in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.».
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(6) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.


La trasmissione via fax vale come notifica

Il TAR Lazio, con Sentenza 27 dicembre 2004, n. 17353, ha stabilito che vale come notifica a tutti gli effetti, poiché idonea a determinare la conoscenza legale dello stesso, la trasmissione via fax di un provvedimento amministrativo.

Pertanto, anche i termini per l’impugnazione del provvedimento decorrono dalla data della trasmissione via fax e risulta irrilevante il fatto che lo stesso venga successivamente notificato via posta.

La trasmissione è contestabile solamente se si dimostra la mancata funzionalità dell’apparecchio.

Inoltre, la presenza sulla carta intesta di una società dell’indicazione di un numero di fax legittima i terzi all’invio di fax a tale numero e non può essere sollevata l’eccezione che il numero sia quello di un ufficio distaccato e non della sede centrale.


Cass. civ. Sez. II, (ud. 23-06-2004) 01-07-2005, n. 14033

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALFAPIETRA Vincenzo – Presidente

Dott. NAPOLETANO Giandonato – rel. Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca – Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUVOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, St. Tremonti rappresentato e difeso dall’avvocato PESCATORE SABATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA SALA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREOTTOLA SAVERIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/01 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 11/05/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/04 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per inammissibilità primo motivo rigetto nel resto.

Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dalla Nuvola S.r.l. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ariano Irpino aveva rigettata la opposizione proposta, con atto di citazione in data 10 aprile 1994, dall’appellante avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 8.576.660 a favore di Salvatore La Sala, con sentenza resa in data 11 maggio 2001 ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè proposto oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza impugnata -.

Esaminando l’eccezione di inesistenza o nullità della notifica della sentenza, in quanto eseguita al domicilio eletto in primo grado nonostante che il procuratore della Nuvola s.r.l. presso il quale il domicilio era stato eletto, avesse trasferito il suo studio in altro luogo fin dal 1996, il Giudice d’Appello ha ritenuto che detta notifica, eseguita a mani del portiere dello stabile del domicilio eletto, avesse conseguito il proprio scopo, poichè l’atto notificato era stato dal portiere consegnato al procuratore destinatario e da quest’ultimo prodotto in giudizio – Conseguentemente, l’impugnazione, proposta oltre il termine di gg. 30 dalla consegna della sentenza al portiere, doveva essere dichiarata inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Nuvola s.r.l., affidandosi a tre motivi -.

Resiste con controricorso Salvatore La Sala -.

Motivi della decisione
Va premesso l’esame dei motivi secondo e terzo, il cui accoglimento potrebbe assorbire l’esame del primo motivo, poichè, mentre quest’ultimo attiene al merito della domanda, i motivi secondo e terzo attengono alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello – Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 285, 170, co. 1 e 141, co. 1 e 4, cod. proc. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la notificazione della sentenza di primo grado doveva essere considerata inesistente o nulla, poichè, eseguita in un luogo che, a causa del trasferimento in altro luogo dello studio del procuratore di essa ricorrente nel giudizio di primo grado, non aveva più alcun riferimento col destinatario della notificazione. Peraltro, soggiunge la ricorrente, la notificazione doveva essere perfezioni con l’avviso raccomandato al destinatario, essendo stata eseguita a mani del portiere dello stabile -.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, osservando che, nel ritenere raggiunto lo scopo della notificazione in conseguenza della consegna del plico dal portiere al procuratore domiciliatario, il Giudice d’Appello ha trascurato di considerare che detta consegna era avvenuta soltanto in data 25 febbraio 2001, come da dichiarazione del portiere prodotta in giudizio, mentre la notifica era stata eseguita il 23 novembre 1999 -.

Le censure sono fondate -.

Non v’è dubbio che la notificazione della sentenza di primo grado al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione, da eseguirsi, al sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., a norma dell’art. 170, co. 1 e 3, stesso codice, sia stata nel caso in esame eseguita invalidamente, poichè il procuratore della destinataria, Nuvola s.r.l., costituito nel giudizio di primo grado, presso il quale la notificazione doveva essere eseguita, aveva trasferito il proprio ufficio in altro luogo (la circostanza è pacifica), con la conseguenza che la notificazione doveva essere effettuata nel luogo in cui l’ufficio era stato trasferito -.

E’ stato, infatti, più volte affermato da questa Suprema Corte il condiviso principio di diritto secondo cui in tal caso la notificazione dev’essere effettuata “al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ed, infatti, il dato del riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicchè costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo di notificazione” (Cass, 13 marzo 1998, n. 2740; confermano l’indirizzo Cass. 18 giugno 1999, n, 6098; Cass., 7 giugno 2002, n. 8287) -.

Pertanto, deve ritenersi nulla la notificazione de qua, perchè eseguita a mani del portiere di uno stabile nel quale lo studio del procuratore della Nuvola S.r.l. non aveva più sede.

Il Giudice d’Appello, che, pur non avendo affrontato ex professo il problema della validità della notificazione, si è reso conto della serietà dell’eccezione sollevata dall’appellante, ha ritenuto di risolvere il problema ricorrendo all’istituto della sanatoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 156 cod. proc. civ. – Ha ritenuto che la produzione in giudizio da parte del procuratore dell’appellante del plico raccomandato, che gli era stato consegnato dal portiere, a mani del quale la notificazione era stata eseguita, dimostrasse l’avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione.

Senonchè, dovendosi determinare la tempestività della proposizione dell’appello ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., assumeva valore decisivo l’accertamento della data in cui era avvenuta la consegna del plico dal portiere al procuratore, anche perchè l’appellante assumeva, producendo, all’uopo, dichiarazione del portiere, che tale consegna si era verificata il 25 febbraio 2001 quando, ormai, il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 23 novembre ’99, era abbondantemente scaduto Solo tale accertamento avrebbe consentito di stabilire se l’appellante fu messo in grado di osservare il termine breve per l’impugnazione.

L’accoglimento dei motivi esaminati assorbe il primo motivo -.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio, anche per il regolamento dell’onere delle spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, che giudicherà, accertando, al fine di stabilire l’ammissibilità dell’appello nel termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., la data in cui il plico raccomandato contenente la sentenza di primo grado, notificata ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., fu consegnato al procuratore della Nuvola s.r.l. dal portiere dello stabile in cui aveva precedentemente sede l’ufficio del procuratore stesso -.

P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, dichiarando assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli – .

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005


Assemblea Generale del 14.06.2005

Con la presente si comunica che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto viene convocata la riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria martedì 14 giugno 2005 alle ore 15:00 in prima convocazione ed alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso la sala pubblica (concessa gratuitamente dal Comune di Padova) sita in Via Astichello n. 18 a Padova.

Ordine del Giorno:

  1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2004;
  2. Nomina del Presidente dell’Associazione;
  3. Nomina dei membri della Giunta Esecutiva, fermo restando il potere dei soci fondatori di designare una parte dei componenti ai sensi dell’art. 14 comma 3;
  4. Nomina dei Componenti il Consiglio Generale;
  5. Delega al Consiglio Generale per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

Leggi: Verbale AG del 14 06 2005


Decreto-legge per la competitività

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 la legge di conversione del decreto-legge per la competitività.

Queste alcune delle novità introdotte in sede di conversione:

Rafforzati gli sgravi Irap per i nuovi assunti nel Mezzogiorno;
riformato il sistema degli incentivi alle imprese;
previsto un bonus fiscale per le concentrazioni di piccole e medie aziende che abbiano esercitato attività omogenee nell’anno precedente;
concessa la possibilità di cedere un quinto del reddito per ottenere prestiti anche a pensionati e lavoratori con contratti a termine e parasubordinati;
istituito il principio del silenzio assenso per gli atti amministrativi relativi alle dichiarazioni d’inizio attività, autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta;
richiesta solo la registrazione al Pra per il passaggio di proprietà di auto e motoveicoli,
Modifica della L. 890/82 (Notifica a mezzo del servizio postale).
Si segnala che le modifiche concernenti il codice di procedura civile entreranno in vigore dal 14 settembre 2005, ovvero 120 giorni dopo la pubblicazione.


Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, n. 9914 del 11-05-2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA PER LE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PRATO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso lo STUDIO MORBIDELLI – TRAINA, rappresentato e difeso dagli avvocati MORBIDELLI GIUSEPPE, DUCCIO M. TRAINA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2053/00 della Corte d’Appello di FIRENZE, depositata il 13/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;

udito per il ricorrente, l’Avvocato POLIZZI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l’Avvocato MALNATI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1.1 Con citazione del 13 ottobre 1992, il Ministro delle Finanze convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Comune di Prato, esponendo che, con rapporto del 6 febbraio 1992, il Direttore dell’Ufficio del Registro di Prato aveva segnalato la mancata notificazione nei termini di n. 543 verbali per tasse automobilistiche, di cui era maturata la prescrizione, con conseguente danno all’erario di euro 1.701.907.870, oltre interessi maturati e maturandi, nonché la mancata notificazione di n. 1481 intimazioni, sempre relative a tasse automobilistiche, con ulteriore danno erariale di L. 612.383.645; e che l’omissione delle notificazioni era stata determinata dal fatto che il Sindaco del Comune di Prato si era rifiutato di farle eseguire a cura dei competenti uffici comunali per asserite difficoltà di tali uffici.

Tanto esposto, l’Amministrazione delle Finanza, deducendo la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell’art. 28 Cost. e degli artt. 261, 275, 273 e 274 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. n. 383 del 1934, ne chiese la condanna al pagamento della somma di L. 2.314.291.335 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Costituitosi, il Comune di Prato – nel chiedere la reiezione della domanda, ovvero, in subordine la riduzione del quantum richiesto tenendo conto del concorso di colpa dell’Amministrazione attrice – dedusse, in primo luogo, che la legge n. 142 del 1990 aveva abrogato gli artt. 273 e 274 del t.u. del 1934, sui quali era stato fondato l’obbligo del Comune di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria; e, in secondo luogo, che, in ogni caso, mancava, nel comportamento del Comune, qualsiasi elemento di colpa, avuto riguardo all’elevatissimo numero di atti da notificare ed allo scarso numero di messi comunali in servizio (sei, rispetto ad una pianta organica che ne prevedeva dodici) e tenuto conto che le notificazioni richieste superavano di gran lunga la capacità di smaltimento dell’ufficio dei messi; in via subordinata, dedusse, altresì, che esisteva un gravissimo concorso di colpa dell’Amministrazione finanziaria, la quale pretendeva di far notificare entro sei mesi un numero di circa 7000 atti, che erano relativi ad accertamenti che l’Ufficio del Registro avrebbe potuto effettuare due anni e mezzo prima, trattandosi di tasse automobilistiche afferenti all’anno 1988, e che erano stati trasmessi all’Amministrazione comunale con grave ritardo.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1367 del 21 maggio 1998, rigettò la domanda.

1.3 A seguito di appello del Ministro delle Finanza, cui resistette il Comune di Prato, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2053 del 13 dicembre 2000, rigettò l’appello.

In particolare, la Corte fiorentina ha così, tra l’altro, testualmente, motivato: A1)- “Va disatteso il primo motivo di gravame, atteso che il primo Giudice ha correttamente valutato l’incidenza nel caso di specie dell’abrogazione degli artt. 273 e 274 T.U. n. 383/34 come quella che ha fatto venir meno l’obbligo in linea generale per i comuni (e le province) di provvedere alle notifiche a messo dei nessi comunali nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria”. In realtà, come rilevato dal primo Giudice, una responsabilità del Comune di Prato… per l’omessa notifica nei termini dei processi verbali per tasse automobilistiche, con conseguente prescrizione del credito dall’Amministrazione, non può che fondarsi sull’esistenza di un obbligo, per il Comune, di provvedere alle notificazioni richieste… E’ assorbente e decisivo al riguardo il rilievo che l’abrogazione dell’art. 273 ad opera della legge 142/90 ha all’evidenza caducato detto obbligo di carattere generale ed indifferenziato, non essendo detto obbligo stato ribadito da altra nuova norma di pari portata. Ed il fatto che la L. n. 142/90 abbia confermato l’obbligatorietà dell’apprestamento del servizio comunale dei messi notificatori non è, di per se, sufficiente a fondare l’assunto, atteso che i messi notificatori comunali hanno la principale ragione di esistere in relazione alla notificazione degli atti dell’Amministrazione cui appartengono (comune e provincia);

restando indimostrata – e anzi contraddetta dallo spirito e dalla lettera della legge 142/90, come si è sopra rilevato – la sussistenza di un obbligo generale di notificazione di atti provenienti da altri soggetti pubblici”. A2)- “Ne vale da parte del Ministero invocare a fondamento della sua tesi l’esistenza di altre norme di legge dalle quali trarrebbe ‘un principio generale, oltre che una disciplina comunque applicabile in via analogica anche al caso di specie. In realtà, le norme richiamate (il D.P.R. 633/72 sull’IVA, l’art. 60 D.P.R. in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 602/73, ecc.) sono tutte norme che prevedono specifici casi nei quali gli atti dell’Amministrazione centrale ivi indicati possono essere notificati anche mediante messi comunali.

Ebbene, l’applicazione analogica di tali norme appare impossibile, trattandosi chiaramente di leggi che, nel quadro normativo mancante della regola generale dell’art. 273 T.U. cit., fanno eccezione alla regola generale dell’utilizzo dei messi per la notificazione degli atti dell’amministrazione cui appartengono e che in tale eccezione trovano la loro ragion d’essere. E’, al riguardo, malamente invocato dal Ministero delle finanze l’art. 37 D.P.R. 39/53 (disciplinante il pagamento e la riscossione delle tasse automobilistiche) vigente all’epoca dei fatti di causa in relazione alla notifica prevista dall’art. 39 L. 07.01.1929 n. 4, dal momento che tale ultimo articolo è stato, in una con l’intero capo terzo della L. n. 4/1929, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 27.03.1969 n. 60″. A3)- “Del pari sterile è il richiamo di parte appellante alla giurisprudenza sia dalla S.C…. che del Giudice amministrativo…. E’ invero agevole rilevare al riguardo che tanto Cass. 1341/91…. quanto la altra indicata si riferiscono tutte a fattispecie verificatesi negli anni ’80 sotto il vigore dei più volte citati artt. 273 a 274 R.D. n. 393/1934, espressamente richiamati in tali pronunce, oltre all’eventuale specifica disposizione relativa all’esaminato caso di specie, come quelli fondanti l’obbligo di notifica (in via generale) dei comuni-.”. B)- “Discende dalle considerazioni sopra esposte la non configurabilità, nel caso di specie, del mandato ex lege fra Amministrazione finanziaria e Comune appellato in conseguenza della specifica richiesta di notifica avanzata nella specie dalla prima al secondo in ordine al quale è incentrato il secondo motivo di gravame e che potrebbe trovare la sua fonte soltanto nell’escluso, all’epoca dei fatti di causa, obbligo di legge in via generale a carico dei comuni per le notifiche da eseguire nell’interesse dell’Amm.ne centrale. E l’inesistenza nella fattispecie di siffatto mandato ex lege comporta la radicale infondatezza delle ulteriori censure… sviluppata da parte appellante nel secondo e terzo motivo di impugnazione”. 1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria.

Resiste, con controricorso illustrato da memorie, il Comune di Prato.

Motivi della decisione

2.1 Con l’unico motivo (con cui deduce “Violazioni e falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. 5.2.1953 n. 39, 39 l. 7.1.29 n. 4, 56 d.P.R., 632/72, 32 d.P.R. n. 636/1972, 60 d.P.R. n. 600/1973, 26 d.P.R. n. 602/1973, 3 l. 853/7, 14 l. n. 890/1982 e 127 d.P.R. n. 43/1988, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che, nonostante la formale abrogazione dell’art. 273 del T.U. n. 383 del 1934, persisterebbe nell’ordinamento un principio di carattere generale che imporrebbe ai comuni la predisposizione del servizio di notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che l’art. 10 della legge n. 205 del 1999 non che abolire il servizio medesimo lo avrebbe reso oneroso; e sottolineando che l’approccio della sentenza al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 39 del 1953 e 39 della legge n. 4 del 1929, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 60 del 1969, sarebbe errato, nella misura in cui la pronuncia di incostituzionalità non avrebbe travolto la norma che impone la collaborazione dei comuni per la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria relativi alle tasse automobilistiche.

2.2 Il ricorso deve essere respinto – previa correzione ed integrazione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 comma 2 cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto – in base alle considerazioni che seguono.

A) – secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nonchè dagli scritti difensivi delle parti, debbono considerarsi pacifiche le seguenti circostanze: 1)- gli atti – la cui notificazione ai destinatari, a mezzo messi comunali, è stata richiesta dall’Ufficio del registro di Prato al Comune di quella Città – sono tutti afferenti all’omesso od insufficiente pagamento della tassa di possesso di autoveicoli relativa all’anno 1988 e sono costituiti, in parte (n. 5643 atti), da processi verbali di accertamento delle corrispondenti violazioni e, in parte (n. 1481 atti), da ingiunzioni di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse; 2)- le predette richieste di notificazione sono state formulate nell’anno 1991 (cfr. Ricorso, pag. 2).

B) – Le contrapposte argomentazioni difensive impongono, all’evidenza, di individuare, alla luce delle sottolineate circostanze, la disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis e, in particolare, di stabilire se, allorquando – nel 1991, appunto – l’Ufficio del registro di Prato chiese al Comune di quella Città di eseguire la notificazione dei su ricordati atti, esistesse una disciplina particolare – o, comunque, un principio generale evincibile dall’ordinamento – che potesse porsi a fondamento dell’invocato obbligo, a carico del Comune richiesto, di eseguire le notificazioni stesse e, quindi, giustificare come legittima l’azione risarcitoria proposta (cfr., supra, n. 1.1).

C)- E’ noto che i commi 4 e 5 dell’art. 273 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del t.u. della legge comunale e provinciale), nel dettare la disciplina della nomina e delle funzioni dei messi comunali e provinciali, disponevano, rispettivamente, che “il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità” (comma 4) e che “messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono” (comma 5); e che il successivo art. 274 prescriveva che “salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell’interesse generale”.

Mentre l’art. 273 comma 5 poneva – in attuazione del generale principio del dovere di cooperazione tra amministrazioni pubbliche – una norma “abilitativa” dei predetti messi a notificare, previa esplicita richiesta, (oltre agli atti delle “proprie” amministrazioni, anche) atti provenienti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle (comune e provincia) da cui gli stessi dipendevano – come emerge chiaramente dal coordinamento testuale dei due commi citati (“il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni (comma 4)”; “i messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche (comma 5)”, l’art. 274 ribadiva il generale dovere delle amministrazioni comunali e provinciali di “compiere senza corrispettivo” ogni atto che la legge stabilisse nell’interesse generale. Coordinando le due disposizioni, ne risultava il generale dovere dei messi comunali e provinciali di eseguire – a condizione che la legge prevedesse anche in capo agli stessi il potere di eseguirle – le notificazioni di atti loro richiesti da “altre” amministrazioni pubbliche.

Del resto, questa corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 878 del 1984, 2186 del 1987, 2083 del 1990, 13411 del 1991, 10929 del 1997, 711 del 2002 – tutta pronunciata a s.u. – nonché 5069 del 1997, 5987 del 1998, 10263 del 2000, 11469 del 2004) – nell’affermare costantemente il principio, secondo cui, quando l’amministrazione finanziaria, avvalendosi dalla facoltà attribuitale dalla legge provveda alla notificazione degli avvisi di accertamento, o di altri atti, a mezzo dei messi comunali, facendone richiesta all’amministrazione comunale dalla quale questi dipendono, sorge un rapporto di preposizione, che deve essere qualificato come mandato ex lege, la cui violazione può costituire fonte di responsabilità contrattuale – ha sempre fondato, nella fattispecie sottoposte al suo esame, il legittimo esercizio del predetto potere di avvalimento e, quindi, la nascita del mandato su specifiche norme attributive di tale potere, pur ricollegandolo, per così dire sullo sfondo, ai principi emergenti dagli artt. 273 e 274 del R.d. n. 383 del 1934, ma soltanto nei casi in cui queste disposizioni potassero considerarsi ancora vigenti.

E’, altresì, noto che la predette disposizioni sono state espressamente abrogate dall’art. 64 co. 1 lett. c) della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) con affetto del 13 giugno 1990 (cfr. art. 65; cfr., altresì, l’art. 274 comma 1 lett. a (“Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 3 marzo 1934 n. 383”) del d.lgs. 18 agosto 3000 n. 267, che ha approvato il t.u. delle leggi sull’ordinamento dagli enti locali).

E, intervenuta tale abrogazione, questa Corte (cfr. sent. n. 14854 del 2000) ha affermato la nullità della notificazione eseguita da masso comunale in mancanza di una specifica norma attributiva del potere di avvalimento.

Principi generali in materia di notificazione dagli atti delle pubbliche amministrazioni, del tutto diversi da quelli desumibili dalle predette disposizioni del t.u. del 1934, sono evincibili dalla disciplina dettata dall’art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia a ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142), vigente dal 21 agosto 1999 e mantenuto in vigore dall’art. 274 comma 1 lett. qq) del già citato d.lgs. n. 267 del 2000.

Infatti, il comma 1 di tale articolo dispone: “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei loro atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”. E, mentre i commi 2 e 3 prevedono a favore del comune il rimborso delle spese e la corresponsione di un “corrispettivo” per la notificazione di ciascun atto nell’interesse dell’amministrazione pubblica richiedente, il successivo comma 5 – nel sostituire il primo comma dell’art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) – stabilisce: “Le norme sulla notificazione dagli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso”.

Del resto, già l’art. 14 comma 1 primo periodo della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) – nel testo modificato dall’art. 20 comma 1 della legge 8 maggio 1998 n. 146, con decorrenza dal 15 maggio 1998 – aveva stabilito esplicitamente, tra l’altro, che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali, ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo la modalità previste dalla presente legge”. Ed anche a voler ritenere che tale disposizione, anteriormente alle modificazioni apportate nel 1998 (riportate in corsivo), potesse fondare il predetto potere di avvalimento dei messi comunali, deve sottolinearsi che il secondo periodo del medesimo comma dell’art. 14 fa “salve”, tra l’altro, “le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta” sicché, e innanzitutto a tali leggi che l’interprete deve rivolgere la propria attenzione (V., infra, lett. D).

Orbene, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 20 della legge n. 146 del 1998 e dell’art. 10 della legge n. 365 del 1999, il legittimo esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche, del potere di avvalimento dei messi comunali per le notificazioni di loro atti risulta ormai – a differenza della previgente disciplina – meramente “residuale”, subordinato com’è alle rigorose condizioni, rispettivamente, che la notificazione diretta a mezzo del servizio postale, da parte dell’Amministrazione finanziaria, “risulti impossibile” e che “non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”.

Ma è del tutto evidente che siffatta disciplina – pure richiamata dall’Avvocatura erariale, al fine di dimostrare la perdurante esistenza, anche dopo l’abrogazione dei citati artt. 273 e 274 del R.d n. 383 del 1934, dell’”obbligatorietà dell’apprestamento del servizio” – è, comunque ed a prescindere da altre pur possibili osservazioni, inapplicabile alla fattispecie, perfezionatasi nel 1991, ratione temporis.

Sicchè, può concludersi che, in ogni caso, nel periodo intercorrente tra l’abrogazione degli artt. 273 e 274 citt. – 13 giugno 1990 – e l’entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 265 del 1999 – 21 agosto 1999 – il legittimo esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche, del potere di avvalimento dei messi comunali per le notificazioni di loro atti presuppone che sia individuabile nell’ordinamento uno specifico fondamento legislativo, che attribuisca all’amministrazione interessata il predetto potere di avvalimento.

D) – Trattandosi, dunque, nella specie, di richieste di notificazione di processi verbali di accertamento e di ingiunzioni di pagamento – afferenti ad omesso e/o insufficiente pagamento della tassa di possesso di autoveicoli, relativa all’anno 1988 – formulate nel 1991, la disciplina applicabile – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata (la cui motivazione in diritto deve essere, pertanto, corretta la parte qua) ed a quanto reputato dalle parti, che fanno riferimento al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e 39 comma 1 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) – è quella dettata dalla legge 24 gennaio 1978 n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), entrata in vigore l’11 aprile 1978 (v. art. 6 comma 1) ed attualmente vigente (v., infra, lett. E), confermata dall’art. 5 comma 50 del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni (in realtà, la legge di conversione ha sostituito integralmente il contenuto del decreto-legge), nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 (v., infra, lett. E).

L’art. 1 comma 1 della legge n. 27 del 1978 prevede, tra l’altro, l’applicazione, “in deroga alle disposizioni dell’articolo 5 della legge 7 gennaio 1929 n. 4”, delle “soprattasse stabilite nella tabella annessa alla premente legge”, “per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l’inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle Regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell’abbonamento all’autoradio”.

I numeri 1 e 2 della annessa “tabella delle infrazioni” prevedono, rispettivamente, come “titolo della infrazione” la “circolazione senza il pagamento della tassa” e la “circolazione con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta” e, come “misura della soprattassa”, rispettivamente, quella “pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso” e quella “pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della differenza di tassa”.

L’art. 2 disciplina il procedimento relativo all’accertamento della predetta violazioni, nonchè alla riscossione dei tributi evasi e della soprattassa. Il potere di accertamento – il cui esercizio deve essere formalizzato in apposito “processo verbale” – è attribuito agli ufficiali ed agenti dalla polizia tributaria, agli organi indicati nell’art. 38 del d.P.R. n. 39 del 1953 e nell’art. 138 del previgente codice della strada, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, “nonchè dai direttori e procuratori del registro nell’ambito del proprio ufficio e nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali” (comma 1).

I commi 2 e 3 dell’articolo in esame regolano la notificazione del verbale, distinguendo l’ipotesi in cui sia possibile la notificazione contestuale all’accertamento da quella in cui la notificazione stessa avvenga successivamente nel primo caso, la notificazione e eseguita dall’agente accertatore; nel secondo, dall’ufficio o dal comando da cui il verbalizzante dipende “anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Dai primi tre commi dell’art. 2 si deduce, quindi, sia pure in prima approssimazione, che, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata accertata dai direttori a procuratori del registro, e l’ufficio del registro che deve eseguire la notificazione dal verbale.

Il comma 6 dispone: “L’ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l’originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse”.

Il comma 7 prevede che, “se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l’ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera”. Anche quast’ultima disposizione si riferisce, con ogni evidenza, alla fattispecie, tenuto conto che il secondo gruppo di atti, trasmesso per la notificazione al Comune di Prato, ha ad oggetto proprio n. 1841 ingiunzioni di pagamento (V, supra, lett. A).

L’analisi di tale disciplina mostra chiaramente che nè per la notificazione dei processi verbali, ne per quella delle ingiunzioni di pagamento emessa dall’ufficio del registro è previsto esplicitamente – rispettivamente, in capo all’ufficio o al comando da cui dipenda l’agente accertatore, ovvero in capo all’ufficio del registro – il potere di avvalimento dei messi comunali.

Escluso che, in tal senso, possa farsi riferimento, ratione temporis, come già sottolineato (v., supra, lett. C), agli artt. 273 e 274 del R.d. n. 383 del 1934, non è nemmeno invocabile l’art. 14 della legge n. 890 del 1982 (nel testo precedente alle modificazioni introdotte nel 1998), perchè la legge n. 27 del 1978 è certamente lex specialis (“singola legge di imposta”) rispetto a quella del 1982, che fa salve, appunto, “le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.

Orbene, per quanto attiene alla notificazione dei processi verbali di accertamento, la legge n. 27 del 1978 prevede specifiche modalità di notificazione degli stessi sia per la notificazione “contestuale” all’accertamento, che si esegue “mediante consegna di una copia del verbale” al proprietario ed al conducente da parte dell’agente accertatore, sia per quella successiva all’accertamento, che deve essere eseguita, “anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data dell’accertamento, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (art. 2 comma 3 e 4).

Sicchè, i concorrenti rilievi – secondo cui la legge n. 27 del 1978 prevedeva già la notificazione dei processi verbali di accertamento a mezzo del servizio postale ed a cura dell’ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende; e secondo cui colliderebbe con il principio di economicità dell’azione amministrativa la possibilità per i predetti ufficio o comando di richiedere ai messi comunali il compimento di un atto (la notificazione a mezzo del servizio postale, appunto), che gli stessi sono in grado di compiere agevolmente e con la rapidità richiesta dall’esistenza del su richiamato termine perentorio – inducono univocamente ad escludere l’applicabilità dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982.

Per quanto riguarda, poi, la notificazione delle ingiunzioni di pagamento (le c.d. ingiunzioni fiscali), è noto che la relativa disciplina risulta dettata dal R.d. 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), il cui art. 2 comma 2 prevedeva che l’ingiunzione, vidimata e resa esecutiva dal pretore (ma v., ora, art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), “è notificata, nelle forme delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’ufficio di conciliazione”.

Sicchè, anche per la notificazione di questo tipo di atti esisteva (nel 1991) una lex specialis, la quale prevedeva specifiche modalità che non includevano, tra i soggetti abilitati ad eseguirla, i nessi comunali (cfr., ad es. Cass. sent. n. 352 del 1979, secondo cui ingiunzione fiscale, emessa norma del R.d. n. 639 del 1910, può essere notificata al contribuente, oltre che dall’ufficiale giudiziario, anche dal messo dell’ufficio di conciliazione).

B)- che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte fiorentina ed opinato dalle parti – la disciplina applicabile alla fattispecie sia esclusivamente quella dettata dalla legge n. 27 del 1978, ora analizzata, e non, invece, quella contenuta nel Capo 5^ del d.P.R. n. 39 del 1953, ivi compreso l’art. 37 di tale decreto (che, sotto la rubrica “Repressione delle violazioni”, stabiliva: “Per la repressione delle violazioni alle norme del presente Testo Unico si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929 n. 4”), risulta univocamente dalle concorrenti considerazioni che seguono.

E1)- il capo 5^ del d.P.R. n. 39 del 1953, intitolato “Delle violazioni e delle norme di procedura”, dettava le norme relative alle sanzioni – stabilendo che “per le infrazioni alle disposizioni del premente Testo Unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2”; e che “il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidamente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa”) (art. 35 commi 1 e 2) – individuava gli organi cui era demandato l’accertamento delle violazioni (art. 37) e disciplinava le controversie relative all’applicazione del tributo (art. 39). orbene – a parte la materia avente ad oggetto la contraffazione dei contrassegni di circolazione, regolata dall’art. 36 del testo unico, che in questa sede non rileva – tutte le altre materie del Capo 5^ sono state disciplinate ex novo dalla legge n. 27 del 1978: quella relativa alla determinazione delle violazioni e delle corrispondenti sanzioni (“Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l’inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni… si applicano… le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge”), nell’art. 1 comma 1 e nella tabella annessa alla legge; quella relativa alla statuizione del vincolo di solidarietà, quanto al pagamento delle sopratasse tra proprietario e conducente, nell’art. 1 comma 2; quella relativa al procedimento di accertamento delle violazioni, agli organi competenti ad accertarle, nonché alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse, nell’art. 2; quella relativa all’applicazione del tributo e delle soprattasse, nell’art. 3.

Sicchè, può ben affermarsi, sotto i profili che in questa sede rilevano, che la legge n. 27 del 1978 ha tacitamente abrogato, per “nuova disciplina”, il predetto Capo 5^ del d.P.R. n. 39 del 1953, come, del resto, è confermato dall’art. 5 della legge, laddove viene statuito, con la consueta formula, che “è abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge”.

E2)- un’ulteriore conferma della ora affermata abrogazione si trae dalla disciplina contenuta nel su richiamato decreto-legge n. 953 del 1982, conv., con modif., nella legge 53 del 1983 (cfr., supra, lett. D), che ha sostituito alla tassa di circolazione quella di possesso di autoveicoli: infatti, l’art. 5 comma 50 (della legge di conversione) stabilisce che “per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dai commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978 n. 27”; sicchè, la successiva disposizione – art. 5 comma 59:

“Continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39…” – a parte ogni altra considerazione, non può certamente applicarsi alla ipotesi, quali quelle di specie, di omesso od insufficiente pagamento della tassa di possesso.

E3)- La legge n. 27 del 1978 è stata considerata in vigore da tutte le successive discipline che, direttamente o indirettamente, si sono riferite alla materia della tasse automobilistiche.

E così, in primo luogo, l’art. 231 del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), che, nell’abrogare espressamente norme precedenti, al comma 3 secondo periodo, stabilisce: “Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978 n. 27”.

Ed ancora, più specificamente, l’art. 17 del d.lgs, 18 dicembre 1997 n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art. 133, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), nel testo sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. 5 giugno 1998 n. 203, che, nel disciplinare la “sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli” oltre a sostituire alla parola “soprattassa” quella “sanzione amministrativa”, ha parzialmente abrogato – e, quindi, parzialmente mantenuto in vigore – alcune disposizioni della legge n. 27 del 1978 e della tabella annessa.

2.3 Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbita ogni altra censura formulata nel ricorso.

La novità delle questioni trattate integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 ottobre 2004.

Riferimenti normativi

RD 03-03-1934 n. 383, Art. 273

RD 03-03-1934 n. 383, Art. 274

DPR 05-02-1953 n. 39 0

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DL 30-12-1982 n. 953 0

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