c.p.c. art. 650. Opposizione tardiva

c.p.c. art. 650. Opposizione tardiva

L’intimato può fare opposizione [c.p.c. 645] anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [c.p.c. 641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [c.p.c. 491].

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 120 (Gazz. Uff. 26 maggio 1976, n. 139), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 650, comma primo, c.p.c., nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Decreto ingiuntivo: sì a opposizione tardiva se fascicolo monitorio non era visionabile, Cassazione civile, sez. II, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4448