Comm. trib. regionale Basilicata Potenza, Sez. I, Sent., 09/06/2021, n. 142

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BASILICATA
PRIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

DE LUCE ANTONIO – Presidente

MORLINO ALDO – Relatore

DI FLORIO VINCENZO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 230/2020

depositato il 28/07/2020

– avverso la pronuncia sentenza n. 220/2020 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di POTENZA

contro:

G.A.

V/LE G. C A DALLA C. 35 G 85016 P.

difeso da:

DE BONIS VITTORIO

VIA DUE TORRI 4 85100 POTENZA

contro:

G.M.

V A. C A. 2 SC B I. 5 84122 S.

difeso da:

DE BONIS VITTORIO

VIA DUE TORRI 4 85100 POTENZA

contro:

G.C. DI L.A.M. SAS

P.ZZA A. DE G. N. 10 85100 P.

difeso da:

DE BONIS VITTORIO

VIA DUE TORRI 4 85100 POTENZA

contro:

L.A.M.

VIALE S. M. Z. 24 85016 P.

difeso da:

DE BONIS VITTORIO

VIA DUE TORRI 4 85100 POTENZA

proposto dall’appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA

VIA DEI MILLE 85100 POTENZA PZ

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2014

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA-OP.IMPONIB. 2014

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRAP 2014

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Potenza, faceva notificare al contribuente, avvisi di accertamento, relativi ad Iva e Irap, con i quali, rettificava, per l’anno 2014, in aumento i ricavi determinati sulla base di presunzioni da indagini finanziarie sui c/c intestati ai soci.

Avverso tale atto la “G.C. di L.A.M. sas” in persona del socio accomandatario e legale rappresentante e i soci G.M. e A. quali litis consortili necessari proponevano ricorso eccependo violazione e falsa applicazione degli artt. 39, co. 2, D.P.R. n. 600 del 1973, 54, D.P.R. n. 633 del 1972, 32, D.P.R. n. 600 del 1973, e 2667 c.c. per illegittimità della determinazione induttivo extracontabile del reddito sotto il profilo della carenza di motivazione e della erronea valutazione degli elementi probatori; violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 7, L. n. 212 del 2000, in combinato disposto con l’art. 5, D.Lgs. n. 218 del 1997, per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di gg. 60 necessario al perfezionamento del contraddittorio endoprocedimentale; violazione degli artt.10 L. n. 265 del 1999, e 1, co. 158, L. n. 296 del 2006, per inesistenza giuridica dell’atto per illegittimità della notificazione.

Chiedevano annullamento degli avvisi di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. III, in data 10.02/03.03.20 ritenendo che la notifica fosse stata effettuata da soggetto sprovvisto della specifica funzione e nominato dal responsabile dell’area affari generali e non dl Sindaco come previsto dalla normativa, accoglieva il ricorso compensando le spese.

Avverso tale decisione propone appello l’ufficio eccependo violazione e falsa applicazione dellart.36 D.Lgs. n. 546 del 1992 per difetto di motivazione avendo omesso il giudice di indicare gli elementi da cui aveva desunto il proprio convincimento e non avendo effettuato alcuna disamina dei motivi dell’ufficio ; violazione e falsa applicazione degli artt. 60, D.P.R. n. 600 del 1973, e 148, c.p.c. stante la legittimità e correttezza della notifica avvenuta per il tramite di messo comunale. Nel prosieguo dell’atto, non essendo state esaminate dal primo giudice le ulteriori argomentazioni poste a sostegno dell’atto impositivo e rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, le ripropone ritrascrivendole e chiedendone l’esame.

Chiede in conseguenza un riesame dell’intera vicenda con conferma degli avvisi di accertamento e trattazione in pubblica udienza.

Con atto in data 01.02.21 il contribuente deposita controdeduzioni con le quali contestata la fondatezza dei motivi d’impugnazione insiste per la conferma della decisione di primo grado.

Per l’odierna l’udienza, in data 15 maggio 2021 il contribuente deposita istanza per la partecipazione da remoto

All’udienza odierna, constata la regolarità delle comunicazioni di trattazione, udite le conclusioni delle parti, come da separato verbale, la causa veniva decisa.

Motivi della decisione
Sul primo motivo con il quale si lamenta la omessa motivazione su tutte le questioni sottoposte all’esame del giudicante va richiamata una recente decisione di legittimità (Cass. civ. sez. V, n. 9262 del 3 aprile 2019,) nella quale si afferma che “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.”

Nel caso di specie non manca il provvedimento con il quale si forniva la soluzione del caso ed è presente l’argomentazione, anche con richiami giurisprudenziali e normativi, idonea a rappresentare l’iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione con la quale si statuiva che l’atto d’impulso del giudizio (avviso di accertamento) fosse da considerarsi inesistente per mancanza della qualifica di legge in capo al soggetto che aveva effettuato la consegna.

Orbene la questione affrontata dal primo giudice attenendo alla regolare instaurazione del giudizio è preliminare cosicché la sua fondatezza precludeva al giudicante qualsivoglia esame delle altre questioni di merito che restavano e restano tutte assorbite, in senso improprio, nella decisione di inesistenza della notificazione e quindi di mancata regolare instaurazione del giudizio.

La figura dell’assorbimento è in senso improprio quando, come nel caso, la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto delle domande.

Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento. (Cass. civ., sez. I, sent. n. 28663 del 27.12.2013)

Passando all’esame del secondo motivo, con il quale l’appellante lamenta una non corretta interpretazione della normativa attinente al processo di notificazione assumendo la correttezza del proprio operato e la piena legittimità della notifica che ove ritenuta illegittima e, giammai inesistente, sarebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. Va precisato che nella specie non si discute del processo notificatiorio “strictu sensu” ma dei riflessi che su questo ha l’essere stato messo in atto da soggetto non in possesso delle necessarie qualifiche per operare la notifica stessa. Infatti, nella prima ipotesi l’atto sarebbe affetto da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, nella seconda ipotesi lo atto sarebbe affetto da insanabilità tale da farlo considerare inesistente.

Il mancato rispetto del procedimento notificatorio non può che produrre l’inesistenza giuridica della notifica e dell’atto stesso, da cui discende l’impossibilità di procedere a sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Infatti, a fronte dell’eccezione di carenza di potere del messo, scatta, in capo al resistente, l’onere di provare che il messo era in realtà abilitato alle notifiche; in caso contrario, l’eccezione sollevata dal contribuente deve essere accolta sulla base dei principi relativi all’onere della prova.

Ciò posto, la notifica dell’atto di accertamento non può considerarsi validamente eseguita: pur se nella relata di notificazione vi è la sottoscrizione di chi l’ha redatta, ed è indicata la qualità di messo comunale, con apposizione del timbro del Comune di Pietragalla, in quanto è stata dimostrata dal contribuente l’insussistenza della suddetta qualifica in capo al redattore della relata. Nella documentazione in atti, depositata dallo stesso ufficio, infatti, risulta copia del provvedimento di nomina dell’unico messo comunale del Comune di Pietragalla, effettuata non già dal Sindaco, unico soggetto in grado di attribuire le funzioni di messo comunale a soggetto avente i requisiti, ma dal Dirigente dell’Area Affari Generali ed Amministrativi non avente titolo e potere per potere effettuare la nomina ovvero per potere conferire l’incarico di messo notificatore.

Nella pratica, infatti, è nulla, per difetto di legittimazione all’espletamento delle funzioni di agente notificatore, la notifica effettuata dal messo comunale in assenza del decreto di nomina del sindaco.

Passando a valutare se nel caso, come acclarato, si possa parlare di nullità ovvero di inesistenza dell’atto va detto come la giurisprudenza di legittimità tenda a delimitare (correttamente) ed individuare i casi in cui le notificazioni possano definirsi inesistenti. Da ultimo le SS.U. della Cassazione, pronunciandosi, sono state lapidarie nell’affermare che “ogni qual volta la notifica è posta in essere da un soggetto non qualificato e privo in base alla legge della possibilità di espletare questa attività, la stessa, per totale carenza di potere deve ritenersi inesistente.”

Le Sezioni Unite della Cassazione, dunque, individuano in maniera chiara che ogni qual volta l’attività di notificazione sia posta in essere da un soggetto privo della “posizione giuridica” per poter svolgere tale attività, la stessa non può essere oggetto di sanatoria ex articolo 156 c.p.c., in quanto inesistente, determinando, se contestata come nel caso , la nullità dell’atto che porta la irregolarità, non essendo azione sanante l’impugnazione dell’atto medesimo.

Da quanto detto consegue la reiezione di entrambe i motivi di appello che precludono l’esame di ulteriori questioni poste dal contribuente con il ricorso introduttivo ovvero delle argomentazioni difensive opposte dall’ufficio nelle proprie controdeduzioni.

La particolarità della questione, in deroga al principio si soccombenza, consente e legittima la compensazione delle spese tra le parti nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto dall’ufficio. Spese compensate.

Conclusione
Potenza, il 26 maggio 2021.


Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 10-03-2021) 09-06-2021, n. 16183

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35659-2019 proposto da:

AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALDERON DE LA BARCA, 87, presso lo studio dell’avvocato FABIO LITTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO SCICOLONE;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DOSSI, n. 45, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELISABETTA TABOSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2432/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

Svolgimento del processo
che:

Con sentenza in data 17 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. contro la cartella di pagamento relativa a Tari per l’anno 2011, emessa a seguito del mancato pagamento del presupposto avviso di accertamento. Rilevava la CTR, in conformità della statuizione del primo giudice, la nullità della notifica dell’atto presupposto, con conseguente invalidità derivata della successiva cartella. Ciò in quanto, non essendo stato l’atto consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto effettuare l’adempimento previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, il quale dispone che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica a mezzo di lettera raccomandata.

Avverso la suddetta pronuncia AMA – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma – ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione
che:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, posto che l’atto di impugnazione contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per non avere la CTR considerato che tale disposizione normativa attribuiva agli enti locali, per i tributi di propria competenza, la facoltà di notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, gli atti impositivi. Pertanto, poiché, nella fattispecie, l’ente creditore si era avvalso di tale facoltà, trovavano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non la L. n. 890 del 1982, art. 7, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello.

La censura è fondata.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n. 10131 del 2020).

La sentenza impugnata, ritenendo invalida la notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata sulla base della normativa del servizio postale ordinario, poiché non era stata inviata la successiva raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, non si è uniformata al principio di diritto sopra richiamato.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 1335 c.c..

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021


Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 18/01/2021) 09/06/2021, n. 16017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10891/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 87/10/13, depositata il 13 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Svolgimento del processo
che:

C.L., esercente attività di tinteggiatura e posa in opera di vetrate, impugnava gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap per gli anni 2005-2007 emessi dall’Agenzia delle entrate per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali di pertinenza.

La CTP di Udine accoglieva il ricorso con riguardo al mancato riconoscimento dell’Iva a credito, alla non debenza dell’Irap e alla applicazione della continuazione con riguardo all’analoga violazione irrogata per l’anno 2004, mentre lo rigettava per i costi disconosciuti perchè non documentati, per l’asserita duplicazione degli accrediti bancari e per la mancata considerazione di oneri deducibili e detraibili. La sentenza era parzialmente riformata dal giudice d’appello quanto ai costi disconosciuti.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo. Il contribuente è rimasto intimato.

Motivi della decisione
che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 671 c.p.p., e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, per aver la CTR ritenuto “non ricevibili” le doglianze dell’Ufficio in merito alla non applicazione della continuazione quanto alla sanzione irrogata per l’omessa presentazione della dichiarazione per il 2004, invocando istituti e modalità proprie del giudizio penale ma estranee agli illeciti amministrativi tributari.

Rileva l’Ufficio, in particolare, che, pur trattandosi di violazione della stessa indole realizzata dal medesimo soggetto, il relativo atto di accertamento era stato notificato il (OMISSIS), senza che il contribuente proponesse alcuna impugnazione, sicchè la relativa sanzione era divenuta definitiva e non poteva concorrere con quella irrogata per gli anni successivi, dovendosi equiparare la mancata impugnazione alla rinuncia al ricorso D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 8.

Evidenzia, infine, la diversità della continuazione in materia tributaria da quella di cui all’istituto ex art. 81 cpv. c.p., fondata sull’elemento psicologico dell’agente e per la quale rileva l’unicità del disegno criminoso, trattandosi di nozione, quest’ultima, estranea alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, che assegna rilievo all’idoneità oggettiva delle violazioni tra loro concatenate a viziare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione dell’imponibile.

2. Il motivo è fondato nei termini e nei limiti che seguono.

2.1. Occorre premettere che nella vicenda in esame, trattandosi di più violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta (i.e. l’omessa dichiarazione della dichiarazione fiscale annuale), viene in rilievo l’istituto regolato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5 (“Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi…”) e ciò ancorchè la sentenza non individui la fonte normativa dell’istituto applicato e il ricorso citi la diversa previsione del citato D.Lgs. n. 472, art. 12, comma 2 (che, invece, riguarda l’ipotesi di chi “anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”), relativo all’ipotesi della progressione negli illeciti, nonchè le condizioni di applicabilità, in tale ambito, dell’interruzione di cui al successivo comma 6.

2.2. La continuazione, in quanto tale (come, del resto, il cumulo giuridico previsto dai primi due commi per il concorso formale e materiale e per la progressione), integra un meccanismo di favor per il contribuente mirato ad evitare che la reiterazione dell’illecito porti ad una sanzione complessiva eccessivamente onerosa.

Il beneficio, peraltro, si arresta ove si verifichi la cd. interruzione che si realizza, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 6, per effetto della constatazione della violazione (“Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”).

Si tratta, invero, di disciplina propria dell’illecito tributario ed estranea all’ambito penale, per il quale, invece, non ha rilievo se l’illecito sia stato o meno contestato ovvero, anche, se la pregressa contestazione si sia già tradotta in una decisione sfavorevole per l’imputato.

Come già osservato da questa Corte (v. Cass. n. 11612 del 16/06/2020 in motivazione), del resto, “questa differenza si fonda sulla circostanza che, mentre in sede penale la continuazione è correlata alla sussistenza dell’elemento soggettivo del medesimo disegno criminoso, in ambito tributario detto elemento non emerge, essendo essa collegata, piuttosto, all’oggettivo perpetrarsi dell’illecito” sicchè, per determinare l’istante finale terminativo della continuazione, “occorre individuare un ulteriore momento, oggettivamente individuabile, rappresentato dalla constatazione dell’infrazione” da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2.4. Ne deriva che la constatazione dell’illecito costituisce il punto di arresto per il riconoscimento della continuazione: tutto ciò che si pone a monte di tale atto (se della stessa indole) deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione; ciò che, invece, è a valle resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscere, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto (v. Cass. n. 11612/2020 cit.).

2.5. E’, invece, privo di rilievo – contrariamente a quanto sostiene l’Agenzia ricorrente – che la precedente constatazione (anche quando si sia tradotta direttamente in un avviso) sia divenuta definitiva e inoppugnabile o non sia stata oggetto di impugnazione.

Si tratta di un requisito non previsto dal citato art. 12, comma 6, nè può essere invocato quanto disposto dal successivo comma 8, secondo il quale “Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento e alla definizione agevolata ai sensi del presente decreto, artt. 16 e 17, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni”.

Tale ultima disposizione, infatti, è intesa a coordinare l’istituto della continuazione con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 (accertamento con adesione e rinuncia all’impugnazione di cui al citato D.Lgs. n. 218, art. 15), con quelle di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 (conciliazione giudiziale) e con quelle dello stesso D.Lgs. n. 472, artt. 16 e 17, (definizione agevolata delle sanzioni) che delineano un distinto favorevole trattamento per il trasgressore, senza che, per l’estinzione del giudizio che ne deriva, egli sia soggetto ai rischi conseguenti alla soccombenza nel giudizio.

Si tratta, dunque, di indicazione non pertinente ai fini della individuazione di requisiti ostativi all’applicazione della continuazione nell’ordinaria sede processuale.

3. Nella vicenda in giudizio, la CTR ha ritenuto applicabile la continuazione anche con riguardo alla contestazione (nei confronti del medesimo soggetto e di medesima indole, trattandosi di omessa presentazione della dichiarazione) per l’anno 2004 e, dunque, per tutte e quattro le annualità (dal 2004 al 2007) argomentando in base a quanto avviene nel penale (“ove l’istituto della continuazione viene utilizzato per la determinazione di una pena unica anche con riguardo ad una pluralità di sentenze o decreti penali irrevocabili od esecutivi”), così erroneamente estendendo la disciplina prevista per la materia penale e senza applicare quanto specificamente previsto per le sanzioni tributarie, nè, quindi, considerare che, come era pacifico in giudizio, per la prima annualità era stato notificato avviso di accertamento in data (OMISSIS).

Ne deriva che, in applicazione dei principi sopra esposti, la sanzione irrogata per l’anno 2004 doveva essere cumulata, secondo il regime della continuazione, rispetto a quella irrogata per il 2005, ma non anche per quelle del 2006 e del 2007, rispetto alle quali si era verificato l’evento interruttivo.

Va infatti rilevato, sul punto, che nell’anno 2007 i termini per la presentazione delle dichiarazioni per il 2006 (relativa alle imposte dirette, all’Irap e all’Iva), già originariamente previsti tra il 30 giugno e il 31 luglio di ogni anno, erano stati definitivamente fissati per la data del 1 ottobre 2007 (v. D.P.C.M. 10 luglio 2007, pubblicato in G.U. n. 209 del 08/09/2007).

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, che provvederà alla rideterminazione delle sanzioni con applicazione della continuazione con riguardo alle annualità 2004 e 2005, nonchè, con separata determinazione, per le annualità 2006 e 2007.

P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021


Notifica tramite P.E.C. e allegati illeggibili

Per la Corte di Cassazione, il destinatario che contesta la regolarità della notifica telematica deve segnalare al mittente la presenza di problemi in un’ottica di collaborazione

In materia di notifiche eseguite con mezzi telematici, se il messaggio ricevuto via P.E.C. contiene degli allegati che risultano completamente o parzialmente illeggibili, il destinatario deve informarne il mittente non colpevole, della difficoltà di conoscere la comunicazione, in un’ottica di collaborazione.
Queste le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15002/2021, emessa al termine di una vicenda processuale che ha inizio quando una signora, comproprietaria di un immobile agisce sostenendo di essere titolare del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti in virtù di scrittura privata unilaterale del suo dante causa o per usucapione.
Poiché tale diritto di passaggio è stato impedito dai convenuti attraverso la costruzione di opere dagli stessi realizzate, parte attrice chiede la rimessione, il risarcimento dei danni morali e materiali e l’accertamento della illiceità dell’installazione di tubi di acqua lurida nel sottosuolo della sua proprietà da parte di due dei convenuti, chiedendone la rimozione e i relativi danni.
I convenuti in via riconvenzionale chiedono la condanna dell’attrice a completare la costruzione del muro di cinta e la determinazione della relativa indennità. Il Tribunale accerta l’avvenuto acquisto della servitù di passaggio sul fondo dei convenuti da parte dell’attrice e rigetta tutte le altre domande attoree e dei convenuti in riconvenzionale.
La Corte d’Appello adita dalla signora però accoglie il suo appello e per questo condanna i convenuti a ripristinare il passaggio, arretrare il muro di confine e rimuovere la condotta di scarico dalla proprietà di parte attrice.
I convenuti ricorrono in Cassazione sollevando quattro motivi di ricorso, ma la Suprema Corte di legittimità adita non si pronuncia sugli stessi perché il ricorso, per le ragioni che si vanno a esporre, è tardivo e quindi inammissibile.
La Corte infatti, per prima cosa, verifica l’ammissibilità del ricorso perché la contro-ricorrente ne ha eccepito la tardività per avvenuta notificazione della sentenza d’appello il 14 ottobre 2015.
Dagli atti è emerso che il file denominato “Corte d’appello di Cagliari sent. n. (…) .pdf” allegato al messaggio PEC conteneva pagine bianche, e che nel file denominato “Relata di notifica (…).pdf” erano visibili solo puntini neri.
La Cassazione, preso atto di quanto sopra, alla luce della documentazione che ha provato l’avvenuta accettazione e ricezione del messaggio di consegna, precisa che l’onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione.
Recente Cassazione ha infatti affermato che: “una volta acquisita al processo – in questo caso attraverso l’asseverazione -, la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario.”
La Corte ha infatti già affermato che quando gli allegati della p.e.c. risultano illeggibili “spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico.” Il ricorso poiché tardivo è inammissibile.


DECRETO LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (1)

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.
(2) Titolo così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di definire la strategia e il sistema di governance nazionali per l’attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire un’efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti;

RITENUTA, in particolare, l’urgenza di introdurre misure relative all’accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, della cultura e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

EMANA
il seguente decreto-legge:
Parte I
Governance per il PNRR

Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

ART. 1 Principi, finalità e definizioni

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia», organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR;
b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all’articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) « Regolamento (UE) 2021/241», regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) «Segreteria tecnica», struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
h) «Semestre europeo», il processo definito all’articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
i) «Servizio centrale per il PNRR», struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (3).
n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d’Informatica S.p.A. di cui all’ articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
o) «soggetti attuatori», soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR;
q) «Unità di audit», struttura che svolge attività di controllo sull’attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
r) «Unità di missione», l’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
s) «PNIEC», Piano nazionale integrato per l’energia e clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «7 agosto 2012, n. 135».

ART. 2 Cabina di regia

1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull’attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all’articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all’articolo 5 l’eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata, la quale è costantemente aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all’articolo 3;
l) promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione ecologica di cui all’art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per transizione digitale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. All’articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole “composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,”.

ART. 3 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile. I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.

ART. 4 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l’Ufficio per il programma di governo.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell’esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio sull’attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all’esito dell’istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all’adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all’articolo 13 e all’articolo 44.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

ART. 5 Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
2. L’Unità, costituita nell’ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All’Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L’Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L’Unità svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all’articolo 2, gli ostacoli all’attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle verifiche d’impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l’elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l’elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.
5. L’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l’Unità di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

ART. 6 Monitoraggio e rendicontazione del PNRR

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all’articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l’Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l’anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

ART. 7 Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L’ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all’articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi target e milestone. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.
3. L’Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all’articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “di durata triennale rinnovabile una sola volta” sono soppresse.
4. Per le finalità dell’articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l’articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell’adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all’organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell’articolo 6 e del presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all’amministrazione economica finanziaria per l’attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla stessa Società non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 218.000 per l’anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

ART. 8 Coordinamento della fase attuativa

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (4)
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all’attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d’intesa di cui al comma 13 dell’articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell’avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.
6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l’anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

(4) Comma così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 9 Attuazione degli interventi del PNRR

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

ART. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l’attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l’attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l’assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell’espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

ART. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti

1. Per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l’evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.
2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

Titolo II
Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

ART. 12 Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.
2. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata.
3. Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo, l’inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all’assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.
5. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all’Unità per la per la razionalizzazione e il miglioramento d della regolazione di cui all’articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale, l’ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall’adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

ART. 13 Superamento del dissenso

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 14 Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 15 Procedure finanziarie e contabili

1. All’articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito” sono sostituite dalle seguenti: “su un conto aperto presso la Tesoreria statale”.
2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l’attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.
5. All’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole “2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “2020, 2021 e 2022”.
6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell’articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

ART. 16 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l’anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 4.316.000 euro per l’anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6.021.000 euro per l’anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l’anno 2021, 4.384.000 euro per l’anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall’anno 2023;
2) l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 per 2022;
5) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
8) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
9) l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
10) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
11) l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
12) l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I
Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

ART. 17 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell’Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del presente decreto.”;
b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza.”;
c) al comma 5 le parole “Commissione tecnica PNIEC” ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: “Commissione tecnica PNRR-PNIEC” e le parole “e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,” sono sostituite dalle seguenti: “, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del provvedimento finale,”

ART. 18 Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.”;
2) il comma 2-ter è abrogato;
b) dopo l’allegato I alla Parte seconda, è inserito l’allegato I-bis, di cui all’allegato I al presente decreto.

ART. 19 Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19:
1) al comma 4 la parola “quarantacinque” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel medesimo termine l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”;
3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini di cui al primo periodo l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.”;
b) all’articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole “entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis.”.

ART. 20 Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
“2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2-bis, l’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all’adozione del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 2023.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.”.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l’anno 2021, 1.640.000 per l’anno 2022 e 1.260.000 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 21 Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti “quindici giorni”, al secondo periodo sono premesse le parole “Entro il medesimo termine”, nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “I termini di cui al presente comma sono perentori.”;
2) al comma 4 le parole “Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”;
b) all’articolo 24:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”;
3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.”, nonché al secondo periodo dopo le parole “si applica il termine di trenta giorni” sono inserite le seguenti “ovvero quindici giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.

ART. 22 Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste” e le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni di cui al comma 2”;
b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: “E’ facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal presente procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.”;
c) al comma 4, le parole “ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente”;
d) al comma 6, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e le parole “, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente” sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole “l’autorità competente” sono inserite le seguenti: “indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente”;
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole “Per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis”, sono sostituite dalle seguenti: “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”;
2) al sesto periodo, le parole “per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis”, sono sostituite dalle seguenti: “per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.

Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

ART. 23 Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
“Art-26-bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell’autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione. Contestualmente l’autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all’articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L’autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di cui all’articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

ART. 24 Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. All’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole “l’adeguatezza e” sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.”;
b) al comma 4, le parole “concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale” sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.”;
d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.”.

Capo III
Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

ART. 25 Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d) autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.
4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.”;
b) all’articolo 6:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.”;
2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

ART. 26 Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole “d’intesa con il proponente” sono sostituite dalle seguenti:
“sentito il proponente”;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;”.

ART. 27 Interpello ambientale

1. Dopo l’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:
“Art. 3-septies
Interpello in materia ambientale
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un’unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all’articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell’ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito istituzionale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione”.

Capo IV
Valutazione ambientale strategica

ART. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole “ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo” sono soppresse e dopo la parola “preliminare” sono inserite le seguenti: “di assoggettabilità a VAS”;
2) al comma 2, le parole “documento preliminare” sono sostituite dalle seguenti: “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”;
3) al comma 4, le parole “e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni” sono soppresse;
b) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità competente ed all’autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.”;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autorità competente e dell’autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.”;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Consultazione)
1. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’autorità procedente;
b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
d) all’articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell’Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.”;
2) al comma 3, le parole “e delle Agenzie interessate” sono soppresse;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo 34.”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica

ART. 29 Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000 per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

ART. 30 Interventi localizzati in aree contermini

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.”.
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 31 Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna (5)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: “2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.”;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.”.
2. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.”.
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell’articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola.”.
4. All’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 50 del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
5. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
“1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture.”.
6. All’Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: “- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.”.
7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all’allegato II al presente decreto.

(5) Rubrica così corretta da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 32 Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering (6)

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: “Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente.”;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Per “sito dell’impianto eolico” si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato.
3.quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il doppio dell’altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente.”.

(6) Rubrica così corretta da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

Capo VII
Efficientamento energetico

ART. 33 Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

ART. 34 Cessazione della qualifica di rifiuto

1. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “medesimi procedimenti autorizzatori” sono inserite le seguenti: “previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”;
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

ART. 35 Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse;
b) all’articolo 185:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione dei rifiuti da “articoli pirotecnici”, intendendosi i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario”;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all’impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all’uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del presente decreto.”;
c) all’articolo 188, comma 5, le parole “un’attestazione di avvenuto smaltimento” sono sostituite dalle seguenti: “un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento”;
d) all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole “dell’avvenuto recupero” sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvio a recupero”;
e) all’articolo 193, comma 18, dopo le parole “da assistenza sanitaria” sono inserite le seguenti: “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza”;
f) all’articolo 258, comma 7, le parole “, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 5,”;
g) all’articolo 206-bis, comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto”;
2) alla lettera b) le parole da “permanente di criteri e specifici” a “quadro di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “periodico di misure” e le parole da “efficacia, efficienza e qualità” a “smaltimento dei rifiuti;” sono sostituite dalle seguenti: “la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;”;
3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
“c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall’Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell’articolo 219-bis e ne monitora l’attuazione;
f) verifica l’attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell’attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti.”;
4) al comma 6, primo periodo, le parole “235,” sono soppresse e dopo le parole “degli articoli 227 e 228” sono aggiunte le seguenti: “, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter”;
h) all’articolo 214-ter, comma 1, le parole “, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.” sono sostituite dalle seguenti: “, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.”;
i) l’articolo 216-ter è sostituito dal seguente:
“Art. 216-ter
Comunicazioni alla Commissione europea
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione dell’articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione dell’articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all’allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché da una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.”;
l) all’articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225.”;
m) l’allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta è sostituto dall’allegato III al presente decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell’intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell’intervento, all’autorità competente. Nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all’avvio della modifica. L’autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all’autorità competente quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica. Nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all’avvio della modifica. L’autorità competente se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, e successive norme regionali di recepimento. (7)
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell’ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

(7) Comma così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 37 Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 241 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l’allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell’allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all’interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.”;
b) all’articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole “indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori” sono inserite le seguenti: “, le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,”;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell’area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.”;
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) all’articolo 242-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “possono essere realizzati” sono aggiunte le seguenti: “i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242.”;
3) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;
4) al comma 3, dopo le parole “individuate al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.”;
d) all’articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole “Il trattamento delle acque emunte” sono aggiunte le seguenti: “, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,”;
2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono dimezzati.”;
e) all’articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competente.”.;
f) all’articolo 248:
1) al comma 1 dopo le parole “sulla conformità degli interventi ai progetti approvati” sono aggiunte le seguenti: “e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all’articolo 242, comma 7”;
2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.”;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell’articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”;
g) all’articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per favorire l’accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.”;
h) all’articolo 252:
1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I valori d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d’intervento funzionali all’uso legittimo delle aree e proporzionali all’entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”;
2) al comma 4, primo periodo, le parole “, sentito il Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero dello sviluppo economico”;
3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: “A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.”;
4) il comma 4-quater è abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole “altri soggetti qualificati pubblici o privati” sono aggiunte le seguenti: “, anche coordinati fra loro”;
6) al comma 6, primo periodo, la parola “sostituisce” è sostituita dalla seguente: “ricomprende”;
7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A tal fine il proponente allega all’istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l’indicazione anche dell’Amministrazione ordinariamente competente.”;
8) il comma 8 è abrogato;
9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l’applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e dall’Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.”;
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
“9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l’esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.”;
i) all’articolo 252-bis:
1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 252.”;
2) il comma 9 è abrogato.
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II
Transizione digitale

ART. 38 Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale

1. All’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente “5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l’avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.”;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole “e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge” sono sostituite dalle seguenti: “e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge”;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l’avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest’ultimo può in ogni caso acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.”;
d) al comma 12, le parole “ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890”, sono sostituite dalle seguenti: “effettuata con le modalità di cui al comma 7”;
e) al comma 15:
1) alla lettera h), le parole “al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5-bis, 6 e 7”;
2) alla lettera i), dopo le parole “oggetto di notificazione” sono inserite le seguenti: “o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell’avviso di avvenuta ricezione”;
3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: “l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l’esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.”;
f) al comma 20, le parole “la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e” sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l’utilizzo del domicilio digitale e dell’identità digitale e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3-bis:
1) al comma 1-ter, le parole “1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “1, 1-bis e 4-quinquies”;
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “può essere reso disponibile” sono sostituite dalle seguenti: “è attribuito”;
3) al comma 4-bis, le parole “sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39” sono sostituite dalle seguenti: “su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all’articolo 23, comma 2-bis o l’indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39”;
4) al comma 4-ter, dopo le parole “è stato predisposto” sono inserite le seguenti: “come documento nativo digitale” e le parole “in conformità alle Linee guida” sono soppresse;
5) al comma 4-quater, le parole “Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano” sono sostituite dalle seguenti: “La copia analogica con l’indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa”;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: “E’ possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.”;
b) all’articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole “AgID provvede” sono aggiunte le seguenti: “costantemente all’aggiornamento e”;
c) dopo l’articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:
“Art. 64-ter
(Sistema di gestione deleghe)
1. E’ istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell’acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all’identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall’AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l’erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.”;
d) all’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole “di assenza” sono sostituite dalle seguenti: “in assenza” e le parole “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter” sono sostituite dalle seguenti: “speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione”.
3. L’efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.

ART. 39 Semplificazione di dati pubblici

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole “registri di stato civile tenuti dai comuni,” sono inserite le seguenti “garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all’utilizzo del medesimo” e le parole “con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti “con uno o più decreti di cui al comma 6-bis”;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.”;
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole “del 23 luglio 2014”, sono aggiunte le seguenti: “, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021” e, al quinto periodo, dopo le parole “inoltre possono consentire,” sono aggiunte le seguenti: “mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter ovvero”;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente “6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR.”.
2. Al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50:
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole “delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti che hanno diritto ad accedervi” e, al secondo periodo, le parole “Con gli stessi accordi, le” sono sostituite dalla seguente: “Le”;
2) al comma 3-bis, dopo le parole “non modifica la titolarità del dato” sono aggiunte le seguenti: “e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento”;
3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;
b) all’articolo 50-ter:
1) al comma 1, dopo le parole “accedervi ai fini” sono aggiunte le seguenti: “dell’attuazione dell’articolo 50 e” e le parole “e agli accordi quadro previsti dall’articolo 50” sono soppresse;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole “il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62” sono sostituite dalle seguenti: “le basi dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60, comma 3-bis”;
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole “nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API” sono aggiunte le seguenti: “con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente”;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.”;
c) all’articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:
“f-quater) l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
f-sexies) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-septies) l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater.”;
d) all’articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole “comunitari, individua” sono aggiunte le seguenti: “, aggiorna” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis”.
3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l’efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.
4. All’articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) all’articolo 72, comma 1, le parole “e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l’interoperabilità dei dati di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 40 Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari

1. All’articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88”;
2. All’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “segnalazione” e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”;
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
“6. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi.
3. All’articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione.
4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui all’articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.”;
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente”;
d) il comma 7-bis è abrogato;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.”.
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l’operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L’operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall’operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L’ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l’operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

ART. 41 Violazione degli obblighi di transizione digitale

1. Al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:
“Art. 18-bis
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.
2. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
3. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”.
2. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.”;
b) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
“4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall’AgID ed è punita ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
3. All’articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis”; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

ART. 42 Implementazione della piattaforma nazionale per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è realizzata, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 n. 52 del 2021, sono rese disponibili all’interessato, oltreché mediante l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l’accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l’applicazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all’interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all’entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell’Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

ART. 43 Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo III
Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

ART. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato IV al presente decreto, prima dell’approvazione di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere di cui all’articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico – economica, l’esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l’espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l’indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all’ Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (8), unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (8), a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all’articolo 46, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell’autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all’articolo 47, della verifica preventiva dell’interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all’esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico – economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell’autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell’adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 una relazione recante l’illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. (9)
7. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all’articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l’intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all’articolo 12. (9)

(8) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152».
(9) Comma così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 45 Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell’Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:
a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell’interno, uno appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall’Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall’Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall’Ordine professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un’indennità pari al 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l’amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione.
4. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l’anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all’attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l’anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l’anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 46 Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’acquisizione del parere di cui all’articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell’articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell’avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all’articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l’incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblici previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22,5 mila euro per l’anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo IV
Contratti pubblici

ART. 47 Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero del comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

ART. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

1. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo,l’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E’ nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23. 7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l’espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall’articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

ART. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E’ pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”;
2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.”.
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.”.
3. Le amministrazioni competenti:
a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall’articolo 54 del presente decreto;
b) adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Per garantire la piena operatività e l’implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

1.Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;
2.2. alla lettera b), le parole “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, le parole “agli articoli 61 e 62” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 62”;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, le parole “su determinazione” sono sostituite dalle seguenti: “su parere”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “ciascuna di esse nomini uno o due componenti” sono inserite le seguenti: “, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,”;
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.”;
4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole “fino a un quarto” sono inserite le seguenti: “e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter”;
5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell’osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente”;
f) all’articolo 8, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
g) all’articolo 13, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
h) all’articolo 21, comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.
3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

ART. 52 Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all’alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
4) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”;
5) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”;
6) al comma 7, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.”;
7) al comma 10, le parole “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2023”;
8) al comma 15, le parole “Per gli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”;
9) al comma 18, secondo periodo le parole “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”.

ART. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

1. Fermo restando, per l’acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l’esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l’articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L’autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.
3 La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l’AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Nell’esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.
5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “ Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “nonché alle procedure per l’affidamento” sono inserite le seguenti: “e l’esecuzione”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.”;
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. “L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”.
b) all’articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al terzo periodo, le parole “Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;
c) all’articolo 77, comma 2, le parole “può lavorare” sono sostituite dalle seguenti: “di regola, lavora”.
d) all’articolo 81:
1) al comma 1, le parole “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia.”;
3) al comma 3, primo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al secondo periodo, le parole “, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,” sono soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”;
e) all’articolo 85, comma 7, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
f) all’articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
g) all’articolo 216, comma 13, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l’acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;
b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
7. L’ ANAC provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 54 Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell’Aquila, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 55 Misure di semplificazione in materia di istruzione

1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l’organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR:
1) il Ministero dell’istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all’esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l’articolo 12;
3) all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

ART. 56 Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.

Titolo V
Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

ART. 57 Zone Economiche Speciali

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole “, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono soppresse e dopo le parole “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio”;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell’intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.”;
3) il comma 7-quater è sostituto dal seguente: “7-quater. L’Agenzia per la Coesione territoriale supporta l’attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all’articolo 5, comma 1 a-quater, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L’Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, 8,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l’anno 2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
4) dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente: “7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.”;
5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
“8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.”;
b) all’articolo 5:
1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1 prima delle parole “eventuali autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 5-bis,”;
1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all’articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;”;
2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da “e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84” a “conclusione del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “e i procedimenti di cui all’articolo 5-bis”.
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.”;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.”;
c) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
“ART. 5-bis
(Autorizzazione unica)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all’articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.
5. Il rilascio dell’autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all’interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l’autorizzazione unica prevista di citati commi è rilasciata dall’Autorità di sistema portuale.”.
2. L’efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 58 Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. L’attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell’adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale,”.

ART. 59 Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale

1. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. All’esito della ricognizione di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell’economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all’estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico – operativo alle attività di competenza, può stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2021.
1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera CIPESS di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell’opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo è comunicato alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1- quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 60 Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale

1. All’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola “Ministri”, sono inserite le seguenti: “o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale” e le parole “anche avvalendosi” sono sostituite dalle seguenti:
“avvalendosi dell’Agenzia per la coesione territoriale e”;
b) al comma 3, dopo la parola “Ministri”, sono inserite le seguenti: “o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per il tramite dell’Agenzia per la coesione territoriale. L’Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi”.

Titolo VI
Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

ART. 61 Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’ organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.”;
2) al terzo periodo, dopo le parole “l’indicazione del soggetto” sono inserite le seguenti: “o dell’unità organizzativa”;
b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: “9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

ART. 62 Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

1. All’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

ART. 63 Annullamento d’ufficio

1. All’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola “diciotto” è sostituita dalla seguente: “dodici”.

Titolo VII
Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

ART. 64 Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca

1. All’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole “tramite appositi comitati, “ e “,tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari” sono soppresse.
2. L’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:
“Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell’European Science Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l’Italia è parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L’incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell’università e della ricerca.”.
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole “Comitato nazionale dei garanti della ricerca” devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.
4. All’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “Comitato nazionale dei garanti per la ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.
5. All’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) è soppressa.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all’attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l’attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l’attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell’ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell’Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell’impatto di attività di ricerca.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell’alta formazione, artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:
– quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
– quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all’articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola “50” è sostituita dalla seguente “75”.
9. L’efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.

ART. 65 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l’Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica dell’attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all’esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell’elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l’applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’aggiornamento delle tariffe previste dall’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell’Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell’anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attività dell’anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell’anno precedente.”.

ART. 66 Disposizioni urgenti in materia politiche sociali

1.All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ”31 maggio 2021” sono sostituite dalle seguenti: ”31 maggio 2022”.
2. All’articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Esclusivamente per le medesime finalità, l’INPS consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l’accesso, su richiesta dell’interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, attraverso lo strumento della Carta. L’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all’accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.”.

ART. 67 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

(Articolo 17)

“Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-bis

– Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l’upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di PoZer-to-X;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell’industria

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l’annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo conFuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso di origine Biologica;

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;

f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissionidaparte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/ostoccaggiodella CO2.

2 Dimensione dell’efficienza energetica

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all’incremento dell’adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e Metering.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto,, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all’ aumento degli standard di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l’integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l’utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all’articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l’ammodernamento e l’incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.”.

Allegato II

(Articolo 31)

“Tabella A

(Articolo 12)

Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 50 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW

Allegato III

(Articolo 3)

“Allegati alla Parte Quarta

Allegato D – Elenco dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti.

“Indice. Capitoli dell’elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche’ dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffq, tq e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffq, tq e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell’industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 * perdite di olio

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 * catrami acidi

05 01 08 * altri catrami

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

05 01 12 * acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 * filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitume

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 * catrami acidi

05 06 03 * altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 * acido cloridrico

06 01 03 * acido fluoridrico

06 01 04 * acido fosforico e fosforoso

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 * altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi

06 02 01 * idrossido di calcio

06 02 03 * idrossido di ammonio

06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 * altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto

06 13 05 * fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 * altri fondi e residui di reazione

07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 * altri fondi e residui di reazione

07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 08 * altri fondi e residui di reazione

07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici

07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 04 08 * altri fondi e residui di reazione

07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici

07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 * altri fondi e residui di reazione

07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08 * altri fondi e residui di reazione

07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 * residui di soluzioni per incisione

08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 * oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 * olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 * isocianati di scarto

09 Rifiuti dell’industria fotografica

09 01 rifiuti dell’industria fotografica

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 * soluzioni di fissaggio

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 Rifiuti provenienti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09 * acido solforico

10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell’industria siderurgica

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 04 * scorie della produzione primaria

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi

10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03 * arsenato di calcio

10 04 04 * polveri dei gas di combustione

10 04 05 * altre polveri e particolato

10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 * polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03 * polveri dei gas di combustione

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 * acidi di decappaggio

11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

11 01 07 * basi di decappaggio

11 01 08 * fanghi di fosfatazione

11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi Marosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 * altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 * fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 * oli sintetici per macchinari

12 01 12 * cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli

12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 * corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04 * emulsioni clorurate

13 01 05 * emulsioni non clorurate

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati

13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori

13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori

13 04 oli di sentina

13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna

13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 * fanghi da collettori

13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua

13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua

13 07 residui di combustibili liquidi

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 * benzina

13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02 * altre emulsioni

13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC

14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell’olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, +CFC, +FC

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui

alle voci 16 02 09 e 16 02 12

(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 03 07* mercurio metallico

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01 * munizioni di scarto

16 04 02 * fuochi artificiali di scarto

16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)

16 07 08 * rifiuti contenenti oli

16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracNing catalitico (tranne 16 08 07)

16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti

16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno

16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 * altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 * fase solida non vetrificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 Percolato di discarica

19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 residui di vagliatura

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 * fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01 * filtri di argilla esauriti

19 11 02 * catrami acidi

19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 * solventi

20 01 14 * acidi

20 01 15 * sostanze alcaline

20 01 17 * prodotti fotochimici

20 01 19 * pesticidi

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)

(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metalli

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.”.

Allegato IV

(articolo 44)

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;

2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);

3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;

5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;

6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;

7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);

8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);

10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.


Comunicato incontro con le OO.SS. del 24 maggio

Si è tenuto lunedì 24 maggio l’incontro promosso da A.N.N.A. con le segreterie nazionali della Funzione Pubblica di CGIL, CISL e UIL per analizzare la situazione professionale dei Messi Comunali e dei Messi Notificatori e valutare quali prospettive di riqualificazione vi possono essere in vista del prossimo rinnovo contrattuale 2019-2021.
Abbiamo rappresentato ai nostri interlocutori l’esigenza, non più rinviabile, di un adeguamento dell’inquadramento, ritenendo la Cat. C come quella la più adeguata e aderente alle caratteristiche del profilo.
L’evoluzione normativa che ha interessato la materia della notificazione, unitamente ai nuovi processi informatici introdotti nelle procedure, richiedono degli addetti con una professionalità più avanzata, maggiori responsabilità e livelli di formazione in continua evoluzione.
L’evoluzione delle conoscenze giuridiche e tecnico informatiche necessario per svolgere nella quotidianità il lavoro del Messo, non sempre sostenuta come sarebbe doveroso dalle Amministrazioni Comunali, ha portato ad una crescita professionale complessiva degli operatori della notifica, crescita alla quale non ha corrisposto un adeguato riconoscimento giuridico ed economico.
Piena consapevolezza del problema è stata espressa dalla parte sindacale che non ha mancato di rilevare che la piattaforma per il rinnovo contrattuale indica tra gli obiettivi “la valorizzazione delle professioni, la ridefinizione dei sistemi di classificazione con conseguente crescita economica e il superamento di varie situazioni di sotto inquadramento, nonché il definitivo superamento della Cat. A”.
Sono state anche valutate le questioni relative alle indennità già in essere, con particolare riferimento alle “specifiche responsabilità” ex art. 70 quinquies lett. d) del vigente CCNL.
Nel prendere atto che gli Enti Pubblici usano sempre più le procedure notificatorie a mezzo posta o a mezzo PEC abbiamo chiesto alle Organizzazioni Sindacali che quando si confronteranno con la parte datoriale sulle esternalizzazioni dei servizi dei Comuni non si dimentichino di contrastare le esternalizzazioni delle notifiche a mani.
Sempre più gli Enti, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, al pensionamento del Messo Comunale non assumono nuovo personale e non cercano di creare le condizioni per gestire in forma associata/convenzionata la funzione notificatoria ma, in modo semplicistico, esternalizzano le notifiche a mani a privati del luogo o a gestori privati di respiro nazionali creando tutta una serie di problematiche sia ai richiedenti che ai destinatari degli atti in questione: su tale situazione noi abbiamo chiesto che le ditte che si offrono per gestire la funzione notificatoria dei Comuni abbiano obbligatoriamente un minimo di requisiti attraverso un percorso di accreditamento, questo direttamente, per quanto compatibile, nel testo del CCNL o con un altro strumento giuridico, in analogia a quanto avvenuto con il passaggio delle notifiche previste dalla L. n. 890/1982 (le cosiddette Raccomandate AR verdi) dalle POSTE ITALIANE alle ditte private.
Dal confronto è emerso il riconoscimento della legittimità, fondatezza e ponderatezza delle nostre richieste e la necessità di approfondire le compatibilità economiche dell’operazione, i percorsi praticabili e le relative tempistiche.
Nel merito di tali questioni abbiamo palesato la disponibilità della nostra Associazione Professionale ad esaminare gli aspetti di maggiore criticità che dovessero emergere e ad individuare insieme le soluzioni possibili.
A seguito di tale impegno si è concordato un successivo incontro a breve per approfondire ulteriormente i punti sopra analizzati ed eventuali ulteriori problematiche che dovessero emergere anche in relazione al confronto che le Organizzazioni Sindacali prevedono di avere, nel breve, con il Comitato di Settore delle Funzioni Locali.

Leggi: lettera a Ministro Brunetta per inquadramento Messi Comunali e Notificatori


Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 11-12-2020) 28-05-2021, n. 15002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22354/2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO IRTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE LIUZZO, VALERIA LEONE;

– ricorrenti –

contro

C.C., S.R.A.C., S.V.M.A., C.R., C.L., C.N., S.M., elettivamente domiciliate in Catania, via Pantano n. 70, presso lo studio dell’avv.to ANGELA PATRIZIA GIUCA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1437/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta da G.R. e dichiarava risolto il contratto preliminare stipulato il 9 ottobre 2003 tra C.A. e R.G., quali promittenti venditori, e G.R., quale promissario acquirente, per inadempimento dei promittenti venditori; condannava gli eredi di C.A. e gli eredi di R.G., ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, al pagamento in favore della controparte della somma di Euro 72.303,96 corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata dal G..

2. C.N., C., R. e L., eredi di C.A., e S.R.A.C., S.V.M.A. e S.M., eredi di R.G. – che nel costituirsi in giudizio avevano proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto con conseguente richiesta di riconoscimento del diritto al trattenimento della caparra proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

3. La Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’impugnazione rigettava le domande formulate da G.R. e in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 9 ottobre 2003 per il legittimo recesso della parte promittente venditrice determinato dall’inadempimento della parte promissaria acquirente, G.R. e il diritto della parte promittente venditrice alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta.

2. La Corte d’Appello rigettava preliminarmente le eccezioni pregiudiziali circa l’avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione in quanto la notificazione dell’atto unitamente al decreto di fissazione dell’udienza era stata effettuata sia agli eredi di C. che a quelli di R.. Anche l’eccezione di tardività della notifica dell’appello doveva ritenersi superata stante la tempestività di quello proposto dai litisconsorti necessari.

Nel merito la Corte d’Appello riteneva che il contratto preliminare stipulato tra le parti, alla stregua dei criteri interpretativi di cui agli artt. da 1362 a 1365 c.c., non aveva ad oggetto un terreno edificabile. Nel contratto preliminare, infatti, i promittenti venditori si impegnavano a vendere un lotto di terreno, senza ulteriore specificazione, anzi dal contratto risultava che le parti concordemente accettavano la soppressione delle parole “non agricolo”. Tale eliminazione, a prescindere dall’iniziativa dell’una o dell’altra parte, era stata accettata da entrambe ed evidenziava in maniera incontrovertibile che l’oggetto del contratto era rappresentato da un terreno, senza ulteriore specificazione di una determinata qualità.

Doveva, dunque, affermarsi che l’edificabilità del lotto non faceva parte della qualità del bene oggetto del contratto promesso dalla parte venditrice. Tale conclusione era confermata anche in applicazione del principio di interpretazione del contratto secondo buona fede come canone di reciproca lealtà di condotta tra le parti. La circostanza che l’edificabilità del terreno non costituisse una qualità promessa della parte venditrice emergeva dal fatto che il terreno in questione, pur eventualmente ricadente in zona c4 e non anche in zona vincolata, era comunque inedificabile per la sua conformazione planimetrica. Ciò era emerso dalla consulenza tecnica e, pertanto, il terreno per le sue dimensioni, a prescindere dal mutamento della destinazione urbanistica, era in concreto inedificabile e di conseguenza era contrario al principio di buona fede invocare l’inadempimento della parte promittente venditrice per non aver dichiarato l’esistenza di un vincolo di inedificabilità a seguito dell’approvazione di una variante al programma di fabbricazione vigente, nonostante l’espressa volontà di acquistare un terreno, di fatto inedificabile, a prescindere dal vincolo imposto.

Secondo la Corte d’Appello il disinteresse del promissario acquirente all’edificabilità o meno del lotto era dimostrato anche dal fatto di aver ritenuto sufficiente l’allegazione di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato circa 10 mesi prima della stipulazione del contratto. Peraltro, dal contenuto del contratto non poteva evincersi l’esistenza di un presupposto tenuto presente da entrambi i contraenti nella formazione del loro consenso e condizionante l’esistenza e il permanere del vincolo negoziale, anzi la cancellazione delle parole non agricolo rendeva evidente l’insussistenza di tale presupposto.

Il G. non aveva, peraltro, fornito la prova dell’esternazione alla controparte dello scopo di voler comprare il terreno per edificare. L’allegazione di un certificato di destinazione urbanistica che non riproduceva la reale qualità del terreno non poteva da sola essere espressione di una garanzia del venditore relativa alle destinazione edificatoria del terreno oggetto del preliminare. Al contrario da quanto era emerso doveva dedursi che i promittenti venditori si erano impegnati a vendere un terreno senza ulteriore qualità e il G. si era impegnato ad acquistare il lotto in questione a prescindere dalla sua edificabilità, risultando dunque irrilevante ai fini della decisione la consapevolezza o meno dei venditori del mutamento della destinazione urbanistica del bene avvenuta già prima della stipulazione dell’atto.

In ogni caso il vincolo imposto all’immobile con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 10 aprile 2003 non poteva qualificarsi come onere non apparente gravante sull’immobile, secondo la previsione dell’art. 1479 c.c. e non era conseguentemente invocabile dal compratore come fonte di responsabilità della controparte che non l’aveva dichiarato nel contratto. Con la suddetta Delibera l’area in questione era stata classificata come parco naturalistico e dunque inedificabile in applicazione delle misure di salvaguardia. La deliberazione di adozione del piano regolatore e del programma di fabbricazione, atto collegiale esprimente la volontà definitiva dell’ente pubblico, conferiva agli strumenti edilizi un’efficacia immediata sia pur limitata.

In conseguenza dell’adozione degli stessi secondo la Corte d’appello divenivano operanti le cosiddette misure di salvaguardia le quali conferivano ai sindaci dei Comuni il potere-dovere di sospendere ogni decisione sulle domande di concessione o autorizzazione edilizia in contrasto con il programma adottato. L’affissione nell’albo pretorio delle deliberazioni comunali effettuata nei modi e termini di legge costituiva una forma di pubblicità legale di per sè esaustiva ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes allorquando tali atti non fossero direttamente riferibili a soggetti determinati. Peraltro, la mancanza di una garanzia sulla destinazione edificatoria del suolo e l’allegazione di un certificato risalente nel tempo imponevano al compratore di indagare sulla qualità del suolo. Infine, era possibile rilevare di ufficio la non apparenza del vizio anche senza allegazione della parte risultando la stessa dagli atti.

3. G.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

4. C.N., C., R. e L., eredi di C.A., e S.R.A.C., S.V.M.A. e S.M., eredi di R.G., si sono costituiti con controricorso.

5. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., in materia di interpretazione dei contratti e dei principi regolatori dei criteri di ermeneutica contrattuale. Violazione dei criteri di interpretazione soggettiva del contratto diretti all’accertamento della comune volontà delle parti. Violazione del criterio di interpretazione secondo il tenore letterale del contratto.

La censura ha ad oggetto la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e, in particolare, di quello che richiede al giudice di compiere una valutazione complessiva di tutte il contenuto dell’accordo in ogni sua parte. Anche solo in base alla complessiva disamina letterale del contratto preliminare del 9 ottobre 2003 emergerebbe che aveva ad oggetto un lotto di terreno dalle specifiche caratteristiche edificatorie. In tal senso secondo il ricorrente deporrebbe anche la circostanza fondamentale della allegazione al preliminare del certificato di destinazione urbanistica del terreno contenente l’espressa descrizione delle specifiche caratteristiche e qualità edificatorie del fondo oggetto di contestazione, documento che era stato sottoscritto da tutti i contraenti, così da costituire parte integrante e sostanziale del contratto preliminare.

Anche l’entità del prezzo convenuto in Euro 72.303,96 era in linea con il valore di mercato di un terreno edificabile anche tenuto conto dell’estensione del lotto di appena 2464 mq.

Pertanto, l’eliminazione delle parole “non agricolo” dal contratto, alla luce delle caratteristiche oggettive promesse dai venditori in ordine al bene oggetto del preliminare, dimostrerebbe che la suddetta indicazione era superflua.

Nel contratto preliminare,di cui faceva parte integrante anche il certificato di destinazione urbanistica del terreno, era fin dall’inizio esattamente specificata ed indicata in maniera chiara ed incontrovertibile la sua edificabilità. In forza di una corretta applicazione dei criteri di interpretazione soggettiva del contratto la Corte d’Appello di Catania avrebbe dovuto condividere quanto ritenuto dal Tribunale a fondamento della propria decisione, rilevando l’inadempimento dei promittenti venditori ed il diritto del G. di ottenere il recesso del preliminare e il pagamento del doppio della caparra confirmatoria a causa del sopravvenuto accertamento dell’inesistenza della qualità edificatoria del fondo a causa del vincolo posto dagli organi competenti in data antecedente la stipula del contratto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1366 c.c., in materia di interpretazione dei contratti – Violazione del criterio di interpretazione oggettiva del contratto secondo il principio di buona fede. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consapevolezza dei promittenti venditori dell’esistenza del vincolo.

Anche il secondo motivo attiene alla violazione dei canoni di interpretazione del contratto, questa volta con riferimento al principio di buona fede di cui all’art. 1366 c.c., evidenziato dalla Corte d’Appello ma di fatto erroneamente applicato. Tale canone di interpretazione permea anche la fase di formazione del contratto. Nel caso di specie i promittenti venditori avevano allegato e sottoscritto un certificato di destinazione urbanistica che apparentemente riportava le caratteristiche edificatoria del terreno oggetto di vendita. In atti vi era però specifica prova documentale del fatto che alla data di stipula del preliminare i promittenti venditori avevano piena consapevolezza che la potenzialità edificatoria riportata nel certificato di destinazione urbanistica era venuta meno per effetto del vincolo di inedificabilità assoluta apposto al terreno con provvedimento del 10 aprile 2003. Infatti, i promittenti venditori avevano proposto ricorso al Tar di Catania contro il diniego a realizzare dei manufatti sul citato terreno in conseguenza dell’intervenuto vincolo di inedificabilità. In atti vi erano, dunque, specifici riscontri documentali della malafede dei promittenti venditori che nel corso del giudizio avevano negato di essere a conoscenza dell’esistenza del vincolo e che anzi ne avevano addirittura negato l’esistenza.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello si sarebbe soffermata unicamente sulla condotta del promissario acquirente quando avrebbe dovuto valutare la condotta di entrambe le parti anche in relazione al principio contrattuale della buona fede, quale obbligo di lealtà, di solidarietà, correttezza e collaborazione previsto dalla legge per ogni parte contrattuale.

La malafede dei promittenti venditori avrebbe determinato il G. a fare affidamento su quanto certificato circa la sussistenza delle qualità edificatoria del terreno che si obbligava ad acquistare senza procedere ad ulteriori accertamenti al riguardo se non al momento della stipula del definitivo allorquando era emersa la situazione diversa del bene.

Neanche rileverebbe la sostanziale inedificabilità del terreno per la sua conformazione come risulterebbe provato proprio dalla condotta dei venditori che avevano tentato di attuare un’iniziativa edificatoria che il Comune aveva negato solo per l’apposizione del vincolo e non per l’obbligo di staccarsi dal confine. La questione della consapevolezza da parte dei promittenti venditori dell’esistenza del vincolo di inedificabilità rappresentava un fatto decisivo per il giudizio oggetto di specifica discussione tra le parti.

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l’interpretazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, infatti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece accertata dalla sentenza impugnata, ma debbono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che fissano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell’omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in ossequio al principio dell’onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dalla trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritamente individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. I ricorrenti, infatti, non hanno provveduto alla trascrizione del contenuto del contratto nella misura minima necessaria a consentirne la comprensione. L’interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com’è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev’essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017).

Nella specie, la Corte d’Appello ha affermato che la promessa di vendita stipulata tra le parti non aveva ad oggetto un terreno edificabile, evidenziando che nell’ambito della trattativa per la stipula del contratto le parti si erano accordate per la cancellazione dal testo dell’espressione “non agricolo”. Tale circostanza, non contestata, evidenzia che, nell’ambito dell’accordo negoziale, l’aspetto dell’edificabilità del terreno era stato esplicitamente considerato, tanto da determinare l’esigenza di precisare che il terreno era promesso in vendita a prescindere dalla sua edificabilità.

D’altra parte, il contenuto del contratto non è riportato e il ricorrente non indica nessun’altro elemento, non valutato dalla Corte d’Appello, da cui ricavare che il bene promesso in vendita fosse un terreno con la specifica qualità della sua edificabilità. L’allegazione del certificato di destinazione urbanistica, oltre ad essere anch’essa considerata nella motivazione della Corte d’Appello, rientra tra le attività ordinarie nell’ambito della stipula dei contratti preliminari di compravendita di beni immobili e il fatto che il suddetto certificato non fosse aggiornato non è sufficiente a supportare una diversa interpretazione della volontà negoziale di segno contrario a quella esplicitata nel testo dai contraenti.

In conclusione, deve ribadirsi che il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Nella specie nessun canone di interpretazione negoziale risulta violato, compreso quello della buona fede, posto che, come si è detto, la cancellazione della dicitura “non agricolo” è segno di un comportamento delle parti che hanno ritenuto di escludere l’edificabilità del terreno dal vincolo contrattuale.

Una volta ricostruita la volontà negoziale rispetto all’oggetto del contratto perdono di consistenza tutte le restanti censure attinenti alla edificabilità in concreto del suolo e alla consapevolezza dei promittenti venditori del cambio di destinazione del terreno.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1373, 1385, 1453, 1498, 1490 e 1497 c.c., in materia di recesso unilaterale e caparra confirmatoria, vizi della cosa. Violazione degli artt. 99, 112, 342 c.p.c., in merito alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e alla specifica proposizione dei motivi di appello e alla rilevabilità d’ufficio dell’eccezioni.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire che il promissario acquirente non può avvalersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta o di quella di cui all’art. 1497 c.c., relativa alla garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta le quali presuppongono la conclusione del contratto definitivo e sono estranee al contratto preliminare che ha ad oggetto un facere e non un dare.

Sarebbe dunque illogica l’affermazione secondo la quale il vincolo di inedificabilità era assistito da una presunzione legale di conoscenza erga omnes e, dunque, privo del requisito normativo della non apparenza.

Il ricorrente evidenzia che l’apposizione di un vincolo assoluto di inedificabilità sui singoli terreni ricompresi in una zona deve essere qualificato come un atto direttamente riferibile a soggetti determinati dunque esclusi dalla presunzione di conoscenza. Ma in ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, la questione dell’apparenza del vizio non era mai stata introdotta in giudizio in primo grado e neppure in appello tanto che la Corte aveva ritenuto necessario motivare sulla rilevabilità d’ufficio. Ne consegue che la Corte avrebbe erroneamente qualificato la domanda del G. come azione di garanzia ex art. 1489 c.c., subordinando l’azione all’apparenza del vizio mentre il G. aveva agito unicamente per dichiarare legittimo il recesso dall’impegno preliminare di vendita per inadempimento del venditore, non potendo questi trasferire un terreno con le caratteristiche edificatoria promesse. Secondo il ricorrente dunque vi sarebbe un duplice errore sia circa la rilevanza dell’apparenza del vizio sia sulla sua rilevabilità d’ufficio.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha individuato l’oggetto del contratto per stabilire se vi fosse stato un inadempimento da parte dei promittenti venditori che potesse giustificare il recesso del G. e la restituzione del doppio della caparra o se l’inadempimento dovesse essere a lui attribuito con diritto di C.A. e R.G. a trattenere la caparra. Come si è detto con riferimento ai primi due motivi, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’edificabilità del terreno fosse stata volutamente esclusa dall’oggetto del contratto.

Peraltro, la Corte d’Appello ha correttamente richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale “i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia “erga omnes”, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicchè i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull’immobile, secondo l’art. 1489 c.c. e non sono, conseguentemente, invoca bili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto” (Sez. 2, Sent. n. 14289 del 2018; Sez. 2, Sent. n. 2737 del 2012).

Da un lato, quindi, il vincolo di inedificabilità costituiva un “onere apparente”, in quanto i limiti posti dall’amministrazione comunale non erano contenuti in singoli atti intercorsi fra il Comune e i proprietari dei terreni, ma erano ricavabili dai piani urbanistici e, pertanto, conoscibili a tutti e, dall’altro, alla luce dell’interpretazione dell’intero contratto condotta dalla Corte d’Appello secondo i criteri sopra indicati, doveva escludersi l’affidamento del promittente acquirente circa l’edificabilità del terreno dato che si era deciso di escludere la dicitura “non agricolo” dal contratto.

Deve ribadirsi pertanto che nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la conoscibilità del vincolo urbanistico gravante sulla cosa, idonea ad escludere la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c., deve essere valutata in concreto, alla luce della natura del vincolo medesimo e della possibilità per l’acquirente di avvertire la necessità di compiere una verifica e che deve escludersi la possibilità per il promissario acquirente di richiedere la risoluzione del contratto quale conseguenza automatica della presenza di un vincolo sul bene dovendo verificarsi i presupposti della risoluzione ai sensi dell’art. 1489 c.c..

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5200 di cui 200 per esborsi;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021


T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sent., (data ud. 11/05/2021) 28/05/2021, n. 820

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da M.J., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Cipressa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Galatone, via Savoia, n. 92;

contro

Accademia di Belle Arti di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

C.M., rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Tinelli e Gaetano Amatulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Accademia di Belle Arti di Lecce sull’istanza presentata a mezzo PEC dalla ricorrente in data 22 dicembre 2018 e sulla ulteriore diffida-sollecito del 18 gennaio 2019, volte ad ottenere l’accesso a tutti gli atti della “Procedura comparativa pubblica per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica” indetta dal medesimo Istituto ;

nonché per l’annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

– del Decreto Direttoriale prot. n. (…) del 21 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Lecce (www.accademialecce.it) in pari data, con il quale il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce ha approvato gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica ed il relativo elenco di idonei (che ha visto collocarsi al primo posto C.M. ed in seconda posizione la ricorrente M.J.),

– di ogni altro atto ad esso prodromico, contestuale, connesso o successivo, ivi compresa la graduatoria finale;

nonché per la condanna dell’Accademia di Belle Arti di Lecce:

– all’attribuzione, in via cautelare, dell’insegnamento di che trattasi per l’A.A. 2018/2019;

– al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti tenuti e degli atti adottati dall’Amministrazione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19 luglio 2019:

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Accademia di Belle Arti di Lecce sull’istanza presentata a mezzo PEC dalla ricorrente in data 22 dicembre 2018 e sulla ulteriore diffida-sollecito del 18 gennaio 2019 volte ad ottenere l’accesso a tutti gli atti della “Procedura comparativa pubblica per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica” indetta dal medesimo Istituto;

nonché per l’annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

– del Decreto Direttoriale prot. n. (…) del 21 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Lecce (www.accademialecce.it) in pari data, con il quale il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce ha approvato gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica ed il relativo elenco di idonei (che ha visto collocarsi al primo posto C.M. ed in seconda posizione la ricorrente M.J.);

– di ogni altro atto ad esso prodromico, contestuale, connesso o successivo, ivi compresa la graduatoria finale e l’avviso di “inizio corso” pubblicato il 12 aprile 2019 (per il giorno 30 aprile 2019);

nonché per la condanna dell’Accademia di Belle Arti di Lecce:

– all’attribuzione, anche in via cautelare, dell’insegnamento di che trattasi per l’A.A. 2018/2019;

– al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti tenuti e degli atti adottati dall’Amministrazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Accademia di Belle Arti di Lecce e di C.M.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28 del 2020;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Visto l’art. 1 comma 17 del D.L. n. 183 del 2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2019 e depositato il 21 marzo 2019 la ricorrente, già in precedenza docente a contratto di “Inglese per la comunicazione artistica” presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce e partecipante alla “Procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica” indetta dal medesimo Istituto, ha domandato l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità ex art. 117 c.p.a. (rectius art. 116 c.p.a.) del silenzio illegittimamente serbato dall’Accademia di Belle Arti di Lecce sull’istanza presentata a mezzo PEC dalla ricorrente in data 22 dicembre 2018 e sulla ulteriore diffida-sollecito del 18 gennaio 2019 volte ad ottenere l’accesso a tutti gli atti della prefata procedura comparativa e l’estrazione di copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla Commissione, dei criteri adottati per l’attribuzione dei punteggi e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla Commissione in relazione ai titoli prodotti dalla ricorrente e dagli altri partecipanti alla stessa, nonché i relativi verbali. Ha, altresì, contestualmente domandato l’annullamento ex art. 29 c.p.a., previa adozione di idonee misure cautelari, del Decreto Direttoriale prot. n. (…) del 21 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Lecce (www.accademialecce.it) in pari data, con il quale il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce ha approvato gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica ed il relativo elenco di idonei (che ha visto collocarsi al primo posto C.M. ed in seconda posizione la ricorrente M.J.), nonché di ogni altro atto ad esso prodromico, contestuale, connesso o successivo, ivi compresa la graduatoria finale.

Ha, poi, chiesto la condanna dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce all’attribuzione, anche in via cautelare, dell’insegnamento di che trattasi per l’A.A. 2018/2019 nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza dei comportamenti tenuti e degli atti adottati dall’Amministrazione.

1.1 A sostegno delle domande proposte ha dedotto i motivi così rubricati:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del cod. proc. amm.;

2) eccesso di potere dell’amministrazione convenuta, arbitrarietà nell’emanazione dei giudizi. anomalie nella valutazione, illogicità manifesta della procedura valutativa, difetto di motivazione.

3) eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione in riferimento all’art. 97 della Costituzione, inosservanza del disposto di cui all’art. 2 bis della L. n. 241 del 1990.

2. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 10 aprile 2019 con ordinanza cautelare n. 215 dell’11 aprile 2019 questa Sezione, ritenendolo necessario ai fini della decisione sull’istanza cautelare, ha ordinato all’Accademia delle Belle Arti di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, “l’esibizione di tutti gli atti della procedura comparativa di che trattasi e di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso”.

3. In data 6 giugno 2019 l’Accademia delle Belle Arti di Lecce ha adempiuto all’ordine istruttorio impartito con l’ordinanza cautelare n. 215 dell’11 aprile 2019, depositando la documentazione di interesse ma senza depositare la richiesta relazione di chiarimenti.

4. All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 giugno 2019, il Presidente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa di parte ricorrente, ha disposto il rinvio dell’udienza alla Camera di Consiglio del 24 luglio 2019, al fine di consentire la notifica del ricorso alla controinteressata, individuata (inequivocamente) solo a seguito dell’adempimento istruttorio.

5. Con motivi aggiunti notificati in data 15 luglio 2019 anche alla controinteressata C.M. e depositati in data 19 luglio 2019 la ricorrente ha addotto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ed ha, altresì domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti allo stesso successivi al Decreto Direttoriale Prot. n. (…) del 21 dicembre 2018 già impugnato, compreso l’avviso di “inizio corso” pubblicato il 12 aprile 2019 (per il giorno 30 aprile 2019). In particolare, ha dedotto le censure così rubricate:

1) eccesso di potere dell’amministrazione convenuta, arbitrarietà nell’emanazione dei giudizi, anomalie nella valutazione, illogicità manifesta della procedura valutativa;

2) eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione in riferimento all’art. 97 della Costituzione;

3) manifesta illogicità ed inadeguatezza della valutazione, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241 del 1990;

4) genericità dei criteri di valutazione.

6. All’udienza in Camera di Consiglio del 24 luglio 2019, il Presidente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa di parte ricorrente, ha disposto il rinvio dell’udienza alla Camera di Consiglio del 3 settembre 2019.

7. In data 1 agosto 2019 si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso per motivi aggiunti, la controinteressata C.M.. Il successivo 29 agosto 2019 la stessa ha depositato memorie difensive.

8. All’udienza in Camera di Consiglio del 3 settembre 2019, il Presidente, su richiesta della difesa di parte ricorrente, preso atto dell’intervenuta conclusione del corso di insegnamento di che trattasi, ha disposto a cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari.

9. In data 31 marzo 2021 la controinteressata C.M. si è costituita in giudizio a mezzo di nuovi difensori. Il successivo 9 aprile 2021 la stessa ha depositato una memoria difensiva.

10. In data 14 aprile 2021 si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura erariale l’Accademia delle Belle Arti di Lecce.

11. In data 20 aprile 2021 l’Avvocatura dello Stato ha formulato, nell’interesse dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce, un’istanza di remissione in termini ex art. 37 c.p.a. rappresentando che “il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. sono stati notificati, su istanza della ricorrente, nei confronti dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, direttamente presso la sede della stessa, sita in L., Via G. L. n. 3, e non già presso la sede della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce che ne assicura ex lege la Difesa”. L’Avvocatura erariale ha aggiunto che per tale ragione l’Accademia delle Belle Arti di Lecce “non ha mai formalizzato la costituzione in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato” sino a quando, in data 8 aprile 2021, è stato notificato, questa volta ritualmente nei confronti della Accademia presso l’Avvocatura Dello Stato di Lecce, l’atto di costituzione di nuovo difensore e nuova elezione di domicilio della controinteressata C.M.. L’Accademia ha, dunque, formalizzato la propria costituzione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato nel presente giudizio solo data in 14 aprile 2021, ricevendo in pari data copia dell’avviso di fissazione della udienza pubblica dell’11 maggio 2021 per la trattazione del merito del ricorso (avviso, invero, già emesso in data 16 ottobre 2020). Alla luce di ciò l’Avvocatura dello Stato, rilevato “che la nullità della notifica del ricorso introduttivo della lite ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della Amministrazione resistente, che ha sanato detta nullità solo a seguito del primo atto formalmente idoneo ed efficace (la costituzione del nuovo difensore della controinteressata) alla costituzione, peraltro parziale, del rapporto processuale nei confronti della Accademia”, ha chiesto la remissione in termini “rispetto alla presentazione di documenti, al deposito di memoria difensiva, nonché di eventuale, successiva replica ai sensi dell’art. 73 c.p.a.”.

12. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2021 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi degli artt. 1 comma 17 del D.L. n. 183 del 2020 con riferimento agli artt. 84 del D.L. n. 18 del 2020, 4 del D.L. n. 28 del 2020 e 25 del D.L. n. 137 del 2020.

Motivi della decisione
1. In limine deve essere respinta l’istanza di remissione in termini formulata dalla difesa erariale.

E’, infatti, appena il caso di notare che questa Sezione ha già affrontato ex professo e risolto in senso negativo la questione dell’applicabilità all’Accademia di Belle Arti dello speciale regime di notifica di cui all’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 nell’ambito della sentenza, divenuta di irrevocabile, del 10 giugno 2019 n. 958, pronunciata tra le stesse parti nell’ambito del giudizio n. 835/2018 Reg. Ric.. con riguardo ad una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella che occupa e relativa alla procedura comparativa pubblica per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica per l’A.A. 2017-2018.

Si è, in tale sede, infatti, precisato che “alle Accademie delle Belle Arti, dopo la riforma di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508 (“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”) non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi (cfr. art. 2 della citata L. n. 508 del 1999); con la conseguenza che (come già evidenziato nella fase cautelare del giudizio), ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato agli artt. 1 – 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì il patrocinio facoltativo/autorizzato ex art. 43 del medesimo R.D. n. 1611 del 1933, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulla domiciliazione “ex lege” presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (si vedano, per “eadem ratio”, i principi espressi, con riferimento alle Università degli Studi, da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10 maggio 2006, n. 10700)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 10 giugno 2019 n. 958).

Ne consegue che risulta, anche nella vicenda in esame, corretta la notificazione del ricorso ritualmente effettuata presso la sede reale dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce.

2. Va, poi, sempre in via preliminare, delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione del ricorso introduttivo sollevata dalla difesa della controinteressata C.M.. In particolare, si eccepisce che parte ricorrente avrebbe dovuto notificare personalmente l’atto introduttivo alla controinteressata nelle forme dell’art. 139 c.p.c. e non nella persona della “Sig.ra M.C. … presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce con sede in 73100 L. alla Via G. L. n.3”. Inoltre, non potrebbe ritenersi perfezionata neppure la successiva notifica effettuata nelle forme dell’art. 143 comma 2 c.p.a. osservandosi, in proposito, che sia la ricorrente che il suo difensore sarebbero stati perfettamente consapevoli della circostanza per cui la controinteressata, indicata nel Decreto Direttoriale impugnato come “M.C.” a causa di un mero refuso di battitura, era M.C.. Ciò in quanto quest’ultima era risultata vincitrice della precedente procedura indetta dall’Accademia delle Belle Arti di Lecce per l’A.A. 2017/2018, il cui provvedimento definitorio è stato oggetto di impugnazione da parte dell’odierna ricorrente nell’ambito del giudizio n. 835/2018 Reg. Ric..

2.1 L’eccezione non coglie nel segno.

Il Collegio ritiene che la notifica del ricorso introduttivo si sia ritualmente perfezionata nei confronti della controinteressata C.M. ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 comma 2 c.p.a.. Infatti, sussisteva, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, un’obiettiva incertezza circa la corretta identità della controinteressata. Detta situazione di incertezza, di certo non imputabile alla parte ricorrente e non superabile in via induttiva, ha giustificato, anche in ragione del mancato perfezionamento della prima notifica operata presso la sede dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce, il ricorso alla forma residuale di notificazione di cui all’art. 143 comma 2 c.p.c.

Deve aggiungersi, in ogni caso, che l’intervenuta costituzione in giudizio della controinteressata (la quale ha compiutamente controdedotto) ha sanato con effetto retroattivo ogni eventuale difetto di notifica.

3. Nel merito, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è, in parte, improcedibile per cessata materia del contendere e, in parte, fondato nei sensi appresso precisati.

4. Anzitutto, occorre rilevare che il ricorso è divenuto in parte qua improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda proposta avverso il silenzio (da riqualificare, in ragione del suo contenuto sostanziale, in actio ad exhibendum ex art. 116 comma 1 c.p.a.) a seguito dell’intervenuta ostensione della documentazione richiesta da parte dell’Accademia resistente in adempimento di ordinanza n. 215 dell’11 aprile 2019 di questa Sezione (emessa nella fase cautelare del giudizio).

Ciò ha, infatti, determinato, all’evidenza, l’integrale soddisfazione della pretesa ostensiva di parte ricorrente ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a..

5. Deve, invece, essere accolta la domanda di annullamento del Decreto Direttoriale prot. n. (…)/B3 del 21 dicembre 2018 con il quale il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce ha approvato gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratti didattici Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 – insegnamento: Inglese per la comunicazione artistica e la relativa graduatoria finale (che ha visto collocarsi al primo posto C.M. ed in seconda posizione la ricorrente M.J.) e degli atti allo stesso successivi, compreso l’avviso di “inizio corso” pubblicato il 12 aprile 2019 (per il giorno 30 aprile 2019).

5.1 Occorre, in proposito, preliminarmente rilevare che, pur essendo, ormai da tempo, terminato l’A.A. 2018/2019 ed i relativi corsi (tra cui quello di “Inglese per la comunicazione artistica”), non risulta comunque venuto meno l’interesse di parte ricorrente ad ottenere la rimozione con decorrenza ex tunc degli effetti giuridici ed economici degli atti impugnati, anche ai fini della corretta riformulazione, ora per allora, della graduatoria concorsuale di che trattasi.

5.2 Tanto premesso, appaiono certamente fondate le censure mosse da parte ricorrente contro gli atti impugnati in seno al secondo motivo di gravame del ricorso introduttivo, così come integrato a mezzo del primo motivo aggiunto.

Con essi si denuncia la violazione dell’art. 5 del Bando di concorso e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento dell’Accademia di Belle Arti di Lecce recante la disciplina della procedura per il conferimento degli incarichi esterni e supplenti, entrambi richiamati dalla Commissione Esaminatrice nel corso della riunione del 20 dicembre 2018, che individuerebbero, quale primo criterio di valutazione dei candidati al fine della formazione della graduatoria finale, la “a) qualificazione professionale”. Osserva parte ricorrente che dalla documentazione presentata dalla controinteressata Dott.ssa C. si evincerebbe chiaramente che ella non sarebbe in possesso di alcun titolo specifico che la renda maggiormente idonea all’insegnamento della lingua inglese rispetto alla seconda classificata in quanto mentre ella risulterebbe essere in possesso di laurea triennale in scienze storico artistiche e laurea specialistica in storia dell’arte, la ricorrente Prof.ssa M. risulterebbe essere in possesso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita con il massimo dei voti, ed oltre a tale titolo (già da solo sufficiente a posizionarsi prima in graduatoria) avrebbe conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la Lingua Inglese. La Commissione esaminatrice avrebbe, invece, irragionevolmente ritenuto, con riferimento alla controinteressata, “particolarmente significativa la presenza nel C.V. di una formazione internazionale … nell’ambito della comunicazione artistica in lingua inglese”, senza prendere, a tal fine, in considerazione che l’insegnamento messo a concorso è denominato nell’Avviso pubblico quale “Inglese per la comunicazione artistica”.

È appena il caso di notare che trattasi di doglianza analoga a quella già dedotta, a fronte di identica lex specialis, in seno al primo motivo di gravame del ricorso introduttivo del giudizio n. 835/2018, accolto da questa Sezione con la già citata sentenza, divenuta irrevocabile, n. 958 del 10 giugno 2019.

Ritiene, pertanto, il Collegio di non doversi discostarsi da quanto già osservato in tale sede.

Appare, in particolare, manifestamente erronea, ai fini dell’affidamento dell’insegnamento de quo (“Inglese per la Comunicazione Artistica”), la valutazione dei titoli di studio e professionali e delle esperienze maturate espressa dalla Commissione Esaminatrice con riguardo alle due candidate in questione, considerato che la ricorrente è laureata in “Lingue e Letteratura Inglese”, nonché abilitata all’insegnamento di “Inglese”, nel mentre la controinteressata ha conseguito laurea specialistica in “Storia dell’Arte”. Detto ultimo titolo di studio non riscontra, infatti, a differenza di quello vantato dalla Prof.ssa M., le specificità proprie dell’incarico di insegnamento in questione, che vede, senza dubbio, prevalente, alla luce della sua denominazione formale e del contenuto del Programma Didattico, la componente linguistica su quella storico- artistica.

Deve, quindi, essere disposto l’annullamento del Decreto Direttoriale prot. n. (…) del 21 dicembre 2018 e dei successivi atti ivi compreso l’avviso di “inizio corso” pubblicato il 12 aprile 2019 (per il giorno 30 aprile 2019) con conseguente ordine di attribuzione in favore della ricorrente, ora per allora, dell’insegnamento “Inglese per la comunicazione artistica” nell’ambito dei Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 tenuti dall’Accademia di Belle Arti di Lecce.

6. Rimane, in ultimo, da scrutinare la domanda di risarcimento per equivalente monetario dei danni sofferti dalla ricorrente in conseguenza dell’adozione da parte dell’Amministrazione resistente degli atti impugnati.

La domanda in parola è fondata e merita accoglimento.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per la configurabilità in capo all’Accademia di Belle Arti di Lecce di una responsabilità per fatto illecito da attività provvedimentale illegittima, secondo le coordinate da ultimo ribadite nella decisione n. 7 del 27 aprile 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

6.1 Anzitutto, sussiste, per le ragioni già esposte al punto 5.2, il presupposto della (patente) illegittimità dei provvedimenti lesivi.

6.2 Parimenti sussistente è l’ulteriore presupposto costituito dall’effettiva spettanza in capo alla ricorrente del bene della vita a cui la stessa aspira (id est, nel caso che occupa, l’affidamento dell’incarico di insegnamento “Inglese per la comunicazione artistica” per l’A.A. 2018-2019 presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce).

Alla stregua del consueto giudizio prognostico in concreto richiesto per l’accertamento della responsabilità civile da lesione di un interesse legittimo di tipo pretensivo, è, infatti, da ritenere che, in assenza delle illegittimità sopra riscontrate, la ricorrente si sarebbe certamente collocata prima nella graduatoria finale, sopravanzando l’odierna controinteressata.

Basti osservare che la ricorrente si è posizionata al secondo posto in graduatoria e che la corretta applicazione del criterio della “qualificazione professionale” (come tratteggiata supra al punto 5.2) avrebbe certamente condotto a ritenere più meritevoli le pregresse esperienze professionali vantate da parte ricorrente, in quanto più aderenti alle specificità proprie dell’incarico di insegnamento in questione.

6.3 Deve, poi, ritenersi che la condotta tenuta dall’Amministrazione resistente sia connotata da colpa.

In proposito, è sufficiente rilevare che l’Accademia delle Belle Arti di Lecce ha, nel caso che occupa, reiterato le medesime illegittimità già denunciate da parte l’anno precedente con il ricorso introduttivo del giudizio n. 835/2018 Reg. Ric., accolto da questa Sezione con la già citata sentenza n. 958 del 10 giugno 2019. Ad apparire particolarmente significativo è che l’Amministrazione resistente ha adottato gli atti causativi del danno (il Decreto Direttoriale prot. n. (…)del 21 dicembre 2018 e l’avviso di “inizio corso” pubblicato il 12 aprile 2019) dopo che questa Sezione aveva già accolto la domanda cautelare proposta dall’odierna ricorrente nell’ambito del giudizio n. 835/2018 Reg. Ric. a mezzo dell’ordinanza cautelare n. 448 del 2018 (confermata, peraltro, dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato in sede di appello ex art. 62 c.p.a. con ordinanza n. 6113 del 2018).

Ciò denota una grave negligenza ed imprudenza nell’esercizio del potere pubblico che vale a fondare un giudizio di sicura rimproverabilità nei confronti dell’Amministrazione resistente.

6.4 Sussiste, in ultimo, il presupposto rappresentato da un danno (patrimoniale o non patrimoniale) alla sfera giuridica di parte ricorrente che sia riconducibile, sul piano causale, all’adozione del provvedimento amministrativo assunto come lesivo.

Parte ricorrente ha, infatti, compiutamente allegato e dimostrato di aver sofferto un pregiudizio di tipo patrimoniale consistente nel lucro cessante derivato dalla mancata corresponsione in suo favore del compenso previsto per l’incarico (pari a complessivi € 5.000,00).

Come emerge dal combinato disposto degli artt. 1 e 6 dell’Avviso pubblico di concorso prot. n. (…) del 6 dicembre 2018, è stato, infatti, previsto che il vincitore della procedura comparativa avrebbe stipulato un contratto di insegnamento della durata totale di n. 100 ore, da retribuire con un importo di € 50,00 l’ora, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e del committente.

6.5 Non spetta, invece, alla ricorrente, in ragione dell’intervenuto annullamento degli atti impugnati con conseguente attribuzione in suo favore, ora per allora, dell’insegnamento “Inglese per la comunicazione artistica” nell’ambito dei Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 tenuti dall’Accademia di Belle Arti di Lecce, alcun ristoro in relazione lamentato danno curricolare (che deve ritenersi integralmente riparato).

6.6 Ritiene, in conclusione, il Collegio di dover determinare il quantum risarcibile nella somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione (da far risalire, in ragione dell’attribuzione ora per allora in favore della ricorrente dell’insegnamento de quo, al 30 aprile 2019, data di avvio del corso per l’A.A. 2018/2019), trattandosi di debito di valuta.

7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 e c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico dell’Amministrazione resistente e della controinteressata C.M..

7.1 Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Puglia per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:

– dichiara l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere della domanda proposta avverso il silenzio serbato dall’Accademia di Belle Arti di Lecce sull’istanza presentata a mezzo PEC dalla ricorrente in data 22 dicembre 2018 e sulla ulteriore diffida-sollecito del 18 gennaio 2019 volte ad ottenere l’accesso a tutti gli atti della procedura comparativa di che trattasi;

– annulla il Decreto Direttoriale prot. n. (…) del 21 dicembre 2018 ed i successivi atti, ivi compreso l’avviso di “inizio corso” pubblicato il 12 aprile 2019 (per il giorno 30 aprile 2019), con conseguente attribuzione in favore della ricorrente, ora per allora, dell’insegnamento “Inglese per la comunicazione artistica” nell’ambito dei Corsi di Arti visive e Discipline dello Spettacolo (Triennio e Biennio) A.A. 2018/2019 tenuti dall’Accademia di Belle Arti di Lecce;

– condanna l’Accademia delle Belle Arti di Lecce, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione;

– condanna l’Accademia delle Belle Arti di Lecce, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di spese processuali, della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge;

– condanna la controinteressata C.M. al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di spese processuali, della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge;

– dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Puglia per le determinazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2021 svolta da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giovanni Gallone, Referendario, Estensore


Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 23/02/2021) 27/05/2021, n. 14745

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19493/14 R.G. proposto da:

P.M., rappresentata e difesa, come da delega a margine del ricorso, dagli avv.ti Stefano Modenesi e Antonio Tomassini, con domicilio eletto presso il loro studio, DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, in Roma, via dei Due Macelli, n. 66;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 510/38/14 depositata in data 29 gennaio 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Svolgimento del processo
che:

1. Con distinti ricorsi P.M. impugnò gli avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, il reddito dichiarato sulla base degli indici di cui al D.M. 10 settembre 1992, tabella allegata, ed in particolare, assumendo a riferimento l’acquisto (avvenuto nel 2007) di una autovettura Jaguar, del valore di Euro 80.000,00.

2. La Commissione tributaria provinciale di Varese, previa riunione dei ricorsi, li rigettò con sentenza che venne impugnata dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale che, con la pronuncia in questa sede impugnata, rigettò il gravame.

Osservò, in particolare, che la notificazione degli atti impositivi era avvenuta a mezzo posta, nel rispetto delle disposizioni normative, e che la determinazione del reddito era avvenuta sulla base dell’applicazione del redditometro, procedura che dispensava l’Amministrazione finanziaria dal fornire ulteriori elementi indici di maggiore capacità contributiva oltre quelli individuati dallo stesso redditometro. Dando atto che la contribuente, nel corso dell’anno 2007, aveva acquistato un’automobile Jaguar, affrontando una spesa di Euro 80.000,00, accertò che era rimasto non dimostrato l’assunto difensivo secondo cui le somme per far fronte a tale spesa provenivano da donazioni del marito, il quale, sottoposto ad autonomo accertamento, non aveva fatto alcun riferimento alle elargizioni addotte a giustificazione dalla moglie.

3. La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidandosi a sette motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Motivi della decisione
che:

1. Con il primo motivo la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., e del D.M. 10 settembre 1992, in relazione agli artt. 23, 24 e 53 Cost., laddove tali disposizioni non prevedono alcun limite al potere regolamentare riconosciuto all’Amministrazione finanziaria.

Deduce a sostegno della questione che le norme in esame delegano l’Amministrazione finanziaria alla elaborazione di uno strumento accertativo che, poggiando su presunzioni, non può rappresentare il solo presupposto per procedere alla rettifica dei redditi del contribuente e che si pone un problema di compatibilità del menzionato art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992, rispetto alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., che risulterebbe violata dall’attribuzione all’Amministrazione finanziaria di poteri normativi idonei ad incidere sulla base imponibile dei contribuenti.

Poichè, secondo lo stesso disposto del citato art. 38, gli unici mezzi di prova contraria di cui il contribuente può avvalersi rispetto all’accertamento sintetico sono a) il fatto che il maggior reddito sinteticamente accertato sia costituito da redditi esenti o b) il fatto che il maggior reddito sinteticamente accertato sia costituito da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ad avviso della ricorrente, risulta evidente il contrasto sia con l’art. 24 Cost., sia con l’art. 53 Cost..

Aggiunge che l’introduzione dell’accertamento sintetico ha comportato una discrasia tra indici di spesa in esso non contemplati ed indici di spesa in esso contemplati, dal momento che ai primi corrisponde una presunzione semplice, mentre ai secondi soltanto una presunzione legale, a fronte della quale il contribuente non ha modo di tutelarsi con adeguati strumenti costituzionalmente tutelati.

1.1. La questione di legittimità costituzionale, sebbene rilevante ai fini del presente giudizio, è manifestamente infondata.

1.2. La Corte Costituzionale, con la ordinanza n. 297 del 13 luglio 2004, depositata il 28 luglio 2004, con riguardo alla dedotta violazione del principio di riserva di legge, si è già pronunciata per la infondatezza della questione, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui tale riserva va intesa in senso relativo, ponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (v. sentenze n. 7 del 2001, n. 215 del 1998 e n. 111 del 1997); ha, in particolare, affermato che “è stata rispettata la riserva di legge relativa, in quanto l’art. 38 stabilisce che il regolamento deve prendere in considerazione elementi e circostanze di fatto certi e fissa delle linee direttive a cui si deve attenere l’accertamento compiuto tramite regolamento perchè lo stesso sia valido (deve scostarsi di almeno un quarto da quanto dichiarato per almeno due periodi di imposta), con salvezza della prova contraria del contribuente..”, precisando, altresì, che “nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati con regolamento governativo ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, con la conseguenza che nessun vulnus costituzionale può ravvisarsi nella scelta di un regolamento del Ministro delle finanze, senza considerare che la norma da ultimo citata, nel fare un elenco delle materie che devono essere disciplinate con il regolamento, non fa menzione della materia tributaria”.

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di precisare che i decreti ministeriali assolvono ad una funzione meramente accertativa e probatoria e non hanno natura sostanziale poichè non contengono norme per la determinazione del reddito (Cass., sez. 5, 19/04/2013, n. 9539). Il che esclude, alla radice, l’ipotizzata lesione dell’art. 23 Cost., che riserva alla legge la facoltà d’imporre (per quanto qui interessa) prestazioni patrimoniali (Cass., sez. 5, 24/04/2018, n. 10037).

La Corte Costituzionale, con la pronuncia sopra richiamata, ha parimenti escluso la violazione dell’art. 53 Cost., confermando quanto già statuito con la precedente ordinanza n. 283 del 23 luglio 1987, con la quale si è osservato che, sebbene l’accertamento previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, sia fondato su presunzioni, esso è ancorato ad elementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e che sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva.

Anche la violazione dell’art. 24 è stata disattesa con la ordinanza n. 283 del 1987, poichè nessun limite è posto dalla normativa alla prova della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto sui quali si basa l’accertamento induttivo.

D’altro canto, l’insussistenza di limitazioni del diritto di difesa e dei poteri probatori in capo a chi è sottoposto a verifica fiscale trova evidente riscontro nel costante orientamento di questa Corte secondo cui l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., sez. 5, 19/10/2016, n. 21142; Cass., sez. 5, 19/04/2013, n. 9539; Cass., sez. 5, 24/04/2018, n. 10037; Cass., sez. 5, 18/04/2019, n. 10919).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., e del D.M. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di appello affermato che l’accertamento sintetico dispensa l’Ufficio dal fornire altri elementi indici di maggiore capacità contributiva, oltre quelli individuati dal redditometro stesso.

La ricorrente sostiene che la ricostruzione presuntiva realizzata dall’Ufficio non presenta i requisiti della gravità, precisione e concordanza e che, al di là del dato esibito con riguardo all’autovettura, nessuna circostanza sarebbe stata addotta dall’Amministrazione finanziaria che possa confermare le risultanze della verifica.

Sottolinea, pure, che in primo ed in secondo grado aveva prodotto documentazione – non vagliata dai giudici di appello – comprovante che l’acquisto dell’autovettura era avvenuto grazie all’intervento del marito, C.C., che aveva emesso un assegno circolare di Euro 15.000,00, nonchè grazie all’accensione di un finanziamento per un importo di Euro 41.177,38, che prevedeva rate di circa Euro 700,00 mensili, e che il marito le versava ogni mese circa Euro 1.000,00 con i quali sosteneva le spese personali, fra le quali la rata del finanziamento.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., del D.M. 10 settembre 1992, e violazione del principio del contraddittorio, lamentando che l’accertamento nei suoi confronti non è stato preceduto da un contraddittorio, nonostante lo stesso legislatore abbia introdotto, con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, specifici correttivi allo strumento presuntivo dell’accertamento sintetico, imponendo all’Amministrazione finanziaria una analisi più approfondita della posizione fiscale del contribuente.

4. Con il quarto motivo – rubricato: “omessa pronuncia – Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Della violazione del principio del contraddittorio ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., e del D.M. 10 settembre 1992, sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42” – lamenta che i giudici di secondo grado hanno omesso di esaminare l’eccezione con la quale era stato dedotto il vizio di motivazione dell’atto impositivo che non dava conto delle ragioni per le quali erano state disattese le contestazioni sollevate dalla contribuente.

5. Con il quinto motivo – rubricato: Omessa pronuncia – Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Della violazione del principio del contraddittorio ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., e del D.M. 10 settembre 1992, sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 – ripropone la doglianza fatta valere con il quarto motivo per il caso in cui il vizio di omessa pronuncia venga ritenuto rientrante tra i motivi di impugnazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Con il sesto motivo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (violazione del principio del contraddittorio ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., e del D.M. 10 settembre 1992, sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e reitera la doglianza esposta con il quarto ed il quinto motivo per il caso che la si ritenga rientrante nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. Con il settimo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e della L. n. 890 del 1982, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui i giudici regionali hanno respinto l’eccezione di inesistenza della notificazione, pacificamente avvenuta a mezzo posta, per mancanza di relata di notifica, deducendo che la proposizione dell’impugnazione non comporta sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, dal momento che lo scopo della notificazione non è quello di “provocare” l’impugnazione del provvedimento impositivo, bensì di perfezionarne la formazione.

8. Il terzo motivo, che deve essere esaminato con priorità, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass., sez. U, 9/12/2015, n. 24823) che: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico.

Nella specie, si verte in ipotesi di accertamento sintetico per gli anni d’imposta 2006 e 2007, in relazione ai quali non opera la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010.

Infatti, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass., sez. 6-5, 6/10/2014, n. 21041; Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22746; Cass., sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11283).

La sentenza della C.T.R. è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

9. Il quarto motivo è infondato.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718; Cass., sez. 6-1, 4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 5, 2/04/2020, n. 7662).

La Commissione tributaria regionale, nel rigettare l’appello della contribuente e nel confermare l’accertamento, ha implicitamente disatteso l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione, sollevata dalla contribuente.

10. Il quinto ed il sesto motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente perchè connessi, sono parimenti infondati.

10.1. Sebbene i giudici regionali non si siano espressamente pronunciati sulla presunta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., sez. U, 2/02/2017, n. 2731).

10.2. Va, al riguardo, ribadito (cfr. Cass., sez. 5, 31/03/2017, n. 8378; Cass., sez. 5, 1/12/2020, n. 27401) che “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo”.

La C.T.R. ha correttamente ritenuto che l’avviso di accertamento era idoneamente motivato, dal momento che l’Ufficio deve solo indicare gli elementi indicatori di reddito e lo scostamento derivatone rispetto al reddito dichiarato, ben potendo la parte contribuente fornire la prova contraria anche nel corso del giudizio.

11. Anche il settimo motivo va rigettato.

A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Pertanto, quando l’Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.).

Ne deriva che non va redatta alcuna relata di notifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., sez. 5, 4/07/2014, n. 15315; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14501; Cass., sez. 5, 14/11/2019, n. 29642), senza che si renda, peraltro, necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018).

Nella sentenza qui impugnata si afferma che la notifica degli atti impositivi è avvenuta a mezzo posta e che “ha seguito tutto il dettato della normativa al riguardo”, cosicchè l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito non può essere sindacato in sede di legittimità.

Peraltro, l’eventuale invalidità della notifica dell’avviso di accertamento deve intendersi comunque sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il medesimo abbia tempestivamente impugnato l’atto contestandone il contenuto (Cass., sez. 5, 9/05/2018, n. 11043; Cass., sez. 6-5, 12/07/2017, n. 17198).

12. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

Per costante orientamento di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., sez. 10/08/2016, n. 16912), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Si è, in particolare, chiarito, con principio del tutto condivisibile, (Cass., sez. 6-5, 26/01/2016, n. 1332) che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, applicabile ratione temporis, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento”; con la ulteriore precisazione (Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097) che “in tema di accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 6, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” e che “in tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica” (Cass., sez. 6-5, 28/03/2018, n. 7757).

La C.T.R., dopo avere rilevato che la contribuente ha acquistato un’automobile Jaguar, affrontando una spesa di Euro 80.000,00, a fronte di un reddito dichiarato nello stesso periodo di Euro 7.700,00, ha escluso, con accertamento di fatto, che la contribuente, sulla quale gravava l’onere di dimostrare che i proventi utilizzati per far fronte a detta spesa derivavano da redditi esenti o da donazioni o da altre entrate non reddituali, avesse fornito idonea prova documentale che l’acquisto fosse stato effettuato con elargizioni provenienti dal coniuge.

L’apprezzamento svolto dai giudici di merito non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., sez. 1, 6/03/2019, n. 6519; Cass., sez. 5, 28/11/2014, n. 25332), senza considerare le ragioni offerte dal giudice d’appello, poichè in tal modo la censura si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22478; Cass., sez. 3, 31/08/2015, n. 17330).

13. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021


Circolare 2021- 003 Le Notifiche degli ASO e dei TSO

AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE A.N.N.A. N. 002/2018: Le Notifiche degli A.S.O. e dei T.S.O.

L’articolo 32 della Costituzione italiana assegna alla Repubblica il compito di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo (senza alcuna distinzione, quindi, fra cittadini e non cittadini), e interesse della collettività, oltre che di garantire cure gratuite agli indigenti; il secondo comma dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”….

Leggi: Circolare 2021-003 Le Notifiche degli ASO e dei TSO
Leggi anche LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 26-02-2021) 26-05-2021, n. 14579

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5408/2014 R.G. proposto da:

RI.BO. GOMMA DI /RIVELINI/ A. & C. SAS, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ANDREA BODRITO, dall’Avv. Prof. GIANNI MARONGIU dell’Avv. Prof. FRANCESCO D’AYALA VALVA, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, al Viale Parioli, 43;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. DONATO PASCUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ALESSANDRA ZAMBRINO, in Roma, Via delle Tre Madonne, 18;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 206/29/13, depositata il 16 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Svolgimento del processo
CHE:

La società ricorrente RI.BO GOMMA DI /RIVELLINI/ A. & C. SAS ha impugnato una cartella di pagamento, relativa al periodo di imposta dell’esercizio 2005, la cui iscrizione a ruolo era avvenuta a titolo provvisorio a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, nella formulazione pro tempore, stante la pendenza del giudizio di primo grado avverso l’atto impositivo con cui si accertava l’indebito utilizzo di crediti di imposta.

La CTP di Caserta ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo e la CTR della Campania, con sentenza in data 16 luglio 2013, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto corretta la notificazione della cartella di pagamento presso la sede legale della contribuente sita in (OMISSIS) (CE), Via (OMISSIS), costituente anche “domicilio fiscale”, effettuata per irreperibilità del destinatario alla data del 7 aprile 2009, il cui termine doveva ritenersi decorso alla data di proposizione del ricorso (19 ottobre 2009). Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), è sufficiente l’affissione dell’avviso all’albo comunale, senza invio della raccomandata, con conseguente irrilevanza della notificazione eseguita a termini dell’art. 145 c.p.c.. Ha, poi, ritenuto irrilevante la mancanza di invito al contribuente a fornire chiarimenti, trattandosi di procedura automatizzata. Ha, infine, ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo dell’intera somma anzichè per il solo 50% a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, essendo – a seguito del rigetto in primo grado del ricorso avverso l’atto impositivo – il potere di riscossione fondato sull’atto di recupero ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 422.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il concessionario della riscossione; l’ente impositore si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Motivi della decisione
CHE:

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, (senza ulteriore specificazione in relazione al suddetto comma), violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), e dell’art. 145 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di far decorrere il termine per l’impugnazione della cartella dalla notificazione alla società presso la sede legale e non dalla notificazione al legale rappresentante. Deduce la società ricorrente che la notificazione si sarebbe dovuta eseguire presso la sede effettiva, quale luogo dove si svolge l’attività di direzione, risultando la stessa in luogo diverso da quello ritenuto dalla CTR. Deduce, sotto un secondo profilo, che il procedimento notificatorio di cui al D.P.R. cit., art. 60, comma 1, lett. e), non potrebbe ritenersi concluso per effetto della mera affissione, ma richiederebbe necessariamente la ricezione della raccomandata informativa, in assenza della quale il procedimento non potrebbe ritenersi perfezionato.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto storico decisivo, per non avere esaminato la sentenza impugnata la legittimità della notificazione avvenuta al legale rappresentante presso la propria residenza anagrafica, deducendo ulteriormente il ricorrente violazione dell’art. 145 c.p.c..

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, per avere il giudice di appello escluso la rilevanza del mancato invio della comunicazione di irregolarità, osservando che tale atto prodromico può essere omesso solo in caso di iscrizioni a ruolo derivanti da liquidazione di imposte, laddove nel caso di specie sussisterebbe il requisito dell’incertezza sull’oggetto dell’accertamento.

1.4 – Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l’iscrizione dell’intera somma in quanto derivante dall’indebito utilizzo di un credito di imposta. Deduce parte ricorrente come l’iscrizione sia avvenuta a titolo provvisorio per l’intera somma, laddove la norma in epigrafe, secondo la formulazione pro tempore, così come anche l’atto di recupero, non legittimerebbero l’iscrizione integrale delle somme.

2 – Deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, conv.. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, non si è costituita in giudizio, per cui il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33639).

3.1 – Quanto al primo profilo, si evidenzia come la questione del diverso luogo (sede effettiva o principale dell’impresa) in cui si sarebbe dovuta eseguire la notificazione non risulta trattata nella sentenza impugnata; nè il ricorrente offre elementi per ritenere che la questione sia stata affrontata nel ricorso introduttivo, così non assolvendo all’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio di merito lo abbia fatto (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804), nè avendo – infine – illustrato gli elementi in fatto da cui si trarrebbe la prova di una diversa sede effettiva (o principale) dell’impresa. 3.2 – Il primo motivo è, in ogni caso, infondato, posto che non è stato censurato l’accertamento in fatto, compiuto dal giudice del merito, secondo cui il luogo che coincide con la sede legale costituisce domicilio fiscale del contribuente, luogo che prevale su diverse indicazioni di domicilio per effetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9567; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4675; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25450; Cass., Sez. VI 26 giugno 2019, n. 17198; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15258). L’orientamento è conforme al principio secondo cui è onere del contribuente indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni – come in caso di fallimento prevede la L. Fall., art. 49, nei confronti dell’organo concorsuale – non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori dall’ultimo domicilio noto e legittimandola, pertanto, in caso di inadempimento del contribuente, a eseguire la notificazione nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11504).

3.3 – Il motivo è, ulteriormente, infondato, quanto alla dedotta necessità dell’invio della raccomandata informativa in caso di notificazione effettuata a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), essendo costante la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare la ritualità della notificazione, ove il messo notificatore abbia eseguito le opportune ricerche nell’ambito del Comune di domicilio fiscale (circostanza non oggetto di specifica censura) e non abbia rinvenuto l’ufficio o l’azienda del contribuente, ancorchè vi sia stato il mero deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nè di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 3378; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5902; Cass., Sez. V, 27 novembre 2006, n. 25095; Cass., Sez. V, 23 giugno 2003, n. 9922). Orientamento conforme al principio secondo cui è onere del contribuente comunicare all’Amministrazione finanziaria gli spostamenti del domicilio fiscale dichiarato.

4 – Il rigetto del primo motivo comporta l’inammissibilità degli ulteriori motivi, aventi ad oggetto le autonome ragioni della decisione attinenti alle ulteriori questioni decise, risultando stabilizzata la decisione per effetto del passaggio in cosa giudicata della prima ratio decidendi.

Le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo in relazione alla parte controricorrente – non anche per l’ente impositore, che non ha svolto difese scritte – oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021


Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 10/02/2021) 24/05/2021, n. 14199

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6037/2019 proposto da:

COMUNE DI PAGANI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO n. 4, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA FORTE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA MASTRANGELO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA n. 222, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTURRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ALFANO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

avverso la sentenza n. 707/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO R.G.N. 496/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato MARIO ALFANO.

Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Salerno ha respinto il reclamo proposto, L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, dal Comune di Pagani avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva accolto il ricorso di N.M. e, revocata l’ordinanza emessa in fase sommaria, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dal Comune il 12 agosto 2016 e condannato l’ente locale a reintegrare il lavoratore nel posto in precedenza occupato ed a corrispondere allo stesso l’indennità risarcitoria quantificata in Euro 15.947,10.

2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che al N. era stato contestato l’illecito disciplinare tipizzato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. a), nonchè dalla disposizione di eguale contenuto dettata dall’art. 59, comma 9, n. 2 del CCNL per il personale del comparto funzioni locali, per avere “in modo reiterato attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all’esterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente in servizio”. Ha aggiunto che in quelle occasioni il N. era stato visto all’esterno del cimitero comunale, al quale era assegnato, con indosso dei cartelli di cartone, che recavano impresse scritte di protesta per le condizioni di lavoro, a detta del dipendente ingiuste e lesive della salute.

3. In diritto ha osservato che l’illecito disciplinare contestato richiede una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza in servizio e, pertanto, nella fattispecie lo stesso non risultava integrato, perchè al contrario il N. aveva reso volutamente visibile la propria condotta di protesta, cercando di attirare l’attenzione dei passanti e della stessa amministrazione, la quale ne era la destinataria.

Ha aggiunto che anche in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito tipizzato, in ragione del divieto di automatismi espulsivi, il giudice è tenuto ad effettuare il giudizio di proporzionalità ed a tener conto della portata oggettiva e soggettiva dei fatti contestati. Nel caso di specie la condotta non poteva giustificare la sanzione del licenziamento perchè: il lavoratore non aveva inteso ingannare l’ente sulla sua presenza in servizio; le proteste avevano avuto una durata limitata ogni volta a pochi minuti; non era emerso che il dipendente si fosse sottratto a specifici ordini o avesse omesso di attendere alle incombenze demandategli; non si trattava di una reiterazione degli episodi contestati come recidiva, bensì di un comportamento critico assunto nei confronti dell’amministrazione da dipendente pacificamente attivo anche sul versante sindacale.

4. La Corte salernitana ha respinto anche il reclamo proposto in via incidentale dal N. per censurare la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado e, richiamate le sentenze della Corte Costituzionale nn. 77 e 190 del 2018, ha ritenuto che la pronuncia fosse condivisibile alla luce “della peculiarità e della controvertibilità della questione trattata, interessata anche da pronunce chiarificatrici della Suprema Corte intervenute in corso di causa”. Per le medesime ragioni, oltre che per la soccombenza reciproca, ha compensato anche le spese del giudizio di reclamo.

5. Per la cassazione della sentenza il Comune di Pagani ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha replicato N.M., che ha notificato controricorso, con ricorso incidentale affidato ad un’unica censura.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “omesso esame e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. a); violazione dei principi di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 60 del 2013” e sostiene, in sintesi, che integra giusta causa di licenziamento ogni ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio se compiuta con modalità fraudolente, a prescindere dalla durata temporale dell’assenza. Rileva che il N. aveva utilizzato il badge allontanandosi dal luogo di lavoro e, pertanto, non poteva la Corte territoriale ritenere illegittima la sanzione, tanto più che la condotta era stata pacificamente provata attraverso la produzione documentale. Richiama gli obblighi di correttezza e buona fede ed aggiunge che la Corte territoriale ha anche errato nell’escludere la contestata la recidiva. Infine addebita al giudice del reclamo di avere posto a fondamento della decisione argomenti non fondati sulle risultanze di causa.

2. La seconda censura denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c., e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ” in relazione al rigetto della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale, inserito solo nel dispositivo e non motivato.

3. Il ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, addebita alla Corte territoriale di avere violato gli artt. 91 e 92 c.p.c., nel compensare erroneamente le spese di entrambi gradi del giudizio di merito in difetto delle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva n. 77/2018.

4. Il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Da tempo questa Corte, nell’interpretare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicchè anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016).

La disposizione normativa è stata, inoltre, interpretata alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all’art. 2106 c.c., per limitare l’imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l’esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva (si rimanda alla giurisprudenza richiamata da Corte Cost. n. 123/2020 che, valorizzando questa interpretazione costituzionalmente orientata, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 quater, prospettata dal Tribunale di Vibo Valentia).

Ai richiamati principi di diritto, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, si è correttamente attenuta la Corte territoriale che, come evidenziato nello storico di lite, ha fondato la decisione su una duplice ratio decidendi perchè ha innanzitutto escluso che la condotta fosse sussumibile nell’illecito tipizzato dal legislatore, in quanto non idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, destinatario principale della protesta platealmente inscenata. Ha, poi, ritenuto i profili oggettivi (non si era verificato un reale allontanamento e le manifestazioni di protesta avevano avuto durata ogni volta di pochi minuti) e soggettivi della condotta, tali da non giustificare la sanzione espulsiva irrogata.

4.1. Il primo motivo del ricorso principale, che insiste sulla tassatività delle ipotesi di licenziamento previste dal richiamato art. 55 quater, non si confronta con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, non coglie pienamente il decisum della sentenza impugnata ed inoltre, per dimostrare l’erroneità della pronuncia, fa leva su argomenti di fatto, non di diritto, che finiscono per sollecitare un giudizio di merito, non consentito al giudice di legittimità.

E’ ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017).

In tema di licenziamento, poi, questa Corte, dopo avere affermato che la nozione legale di giusta causa richiede di essere specificata in sede interpretativa, ha precisato che tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 10017/2016; Cass. n. 6498/2012; Cass. n. 5095/2011).

Quest’ultima evenienza ricorre nella fattispecie perchè, come già detto, la Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), di giusta causa e di proporzionalità della sanzione e gli argomenti sviluppati nel ricorso principale finiscono tutti per prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa.

Le censure mosse alla ricostruzione dei fatti esulano dai limiti del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019 che rinvia a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018) che assegna rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo, al quale non può essere ricondotta la mancata o l’errata valutazione di una risultanza istruttoria quando il fatto storico sia stato comunque apprezzato dal giudice del merito.

5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso principale perchè il vizio di omessa pronuncia è ravvisabile solo qualora il giudice ometta di statuire sulla domanda o su eccezioni di merito, mentre non può essere denunciato nel caso in cui la questione non esaminata rilevi unicamente sul piano processuale (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018; Cass. n. 6174/2018).

Va aggiunto che il potere di sospensione dell’efficacia della sentenza reclamata, da esercitare in presenza di “gravi motivi”, è finalizzato ad impedire che la decisione gravata, che appare ingiusta ad una delibazione sommaria, produca effetti nelle more del giudizio di appello, esponendo ad un pregiudizio patrimoniale la parte soccombente (Cass. n. 4060/20005). Il provvedimento di sospensione è per definizione temporaneo ed è destinato ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d’impugnazione sicchè il giudice d’appello, nei casi in cui all’udienza di discussione definisca la causa, non è tenuto a provvedere sulla richiesta di sospensione con un’autonoma statuizione della sentenza che definisce il giudizio di impugnazione, perchè quest’ultima, per il suo carattere sostitutivo, assorbe interamente l’efficacia di quella di primo grado (Cass. n. 19708/2015).

6. Merita, invece, accoglimento il ricorso incidentale.

Occorre premettere che la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nella motivazione della pronuncia la Corte ha precisato che le ipotesi illegittimamente non considerate dal legislatore devono rivestire il carattere di gravità ed eccezionalità al pari di quelle tipizzate, ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che “hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (punto 16 della pronuncia).

Questa Corte ha già affermato che, poichè gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell’ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, la valutazione sulla fondatezza o meno del ricorso, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 92 c.p.c., deve tener conto della “situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi” (Cass. n. 4360/2019).

I medesimi principi valgono per il giudizio di appello, qualora nello stesso venga impugnato il regolamento delle spese disposto dalla sentenza gravata, e, quindi, nella fattispecie la Corte territoriale, nel decidere il reclamo incidentale, era tenuta ad applicare l’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla pronuncia additiva resa dalla Corte Costituzionale, non rilevando la data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (4 aprile 2018).

6.1. Ciò premesso, deve essere ribadito l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni, al pari di ogni altra clausola generale, devono essere specificate dal giudice di merito in via interpretativa ed il giudizio, in quanto fondato su norme giuridiche, è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; Cass. n. 23059/2018) e la Corte di Cassazione ha il potere di rilevare l’erroneità o l’illogicità del parametro utilizzato.

Nel caso di specie la sentenza additiva della Corte Costituzionale ha sottolineato la funzione parametrica ed il carattere paradigmatico delle fattispecie tipizzate, esplicative della causa generale, alle quali, all’evidenza, non possono essere equiparate “la peculiarità e la controvertibilità della questione”. Va aggiunto che “le pronunce chiarificatrici” rese da questa Corte sull’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), hanno richiamato principi già affermati, quanto al divieto di automatismi espulsivi, da Cass. n. 1351 del 26 gennaio 2016, la cui motivazione è riferibile a tutte le ipotesi previste dalla norma di legge, sicchè già al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado la questione era priva del carattere di assoluta novità che può giustificare la pronuncia di compensazione.

6.2. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente al regolamento delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Comune di Pagani al pagamento, in favore di N.M., delle spese processuali di tutti i gradi e le fasi del giudizio, liquidate come da dispositivo, che vanno distratte in favore dell’Avv. Mario Alfano, dichiaratosi antistatario.

Al riguardo ritiene il Collegio che l’art. 384 c.p.c., debba essere interpretato alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sè solo svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata.

Va anche osservato che in tema di spese processuali l’art. 385 c.p.c., comma 2, accorda ampi poteri alla Corte e le consente di accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimità, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio, sicchè sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente principale.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Comune di Pagani a rifondere a N.M. le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Mario Alfano, liquidate quanto al primo grado (fase sommaria e giudizio di opposizione) in complessivi Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge; quanto al reclamo in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Condanna il Comune di Pagani al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Mario Alfano.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021


Incontro rinnovo contrattuale comparto funzioni locali

Si svolgerà lunedì 24 p.v. in modalità webinar l’incontro, da noi richiesto, con le segreterie nazionali della Funzione Pubblica- Enti Locali di CGIL, CISL e UIL sui temi del prossimo rinnovo contrattuale, con particolare riguardo all’inquadramento dei messi comunali nell’ambito della classificazione dei dipendenti degli enti locali.
Come più volte esplicitato anche in sedi autorevoli, consideriamo la collocazione dei messi in Cat. B ormai ampiamente superata alla luce dell’evoluzione legislativa e tecnologica che ha trasformato, rendendolo sempre più impegnativo, il ruolo del messo comunale e notificatore.
Intendiamo mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali il prezioso contributo di idee ed esperienze dei nostri associati, attivando un utile confronto con i soggetti titolari della contrattazione che si sono mostrati interessati e disponibili a valutare le nostre proposte.
Sarà nostra cura dare tempestiva informazione sugli sviluppi del confronto.

Partecipano:

DE GREGORIO DAVIDE – U.I.L.
GALANTE BRUNO – U.I.L
PURIFICATO ALESSANDRO – C.G.I.L.
SANTOMASSIMO ANTONIO – C.G.I.L.
COSENTINO GIANCARLO – C.I.S.L.
CARUSO GERMANA – C.I.S.L.
Componenti la Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Leggi: Richiesta incontro cgil cisl uil su inquadramento contrattuale messi comunali


Rinnovo contrattuale. Incontro con le OO.SS. del 24.05.2021

Incontro, in modalità webinar, con le segreterie nazionali della F. P. – Enti Locali di CGIL, CISL e UIL sui temi del prossimo rinnovo contrattuale, con particolare riguardo all’inquadramento dei messi comunali nell’ambito della classificazione dei dipendenti degli enti locali, Lunedì 24 maggio 2021 ore 16:00.

Partecipano:

DE GREGORIO DAVIDE – UIL

GALANTE BRUNO – UIL

PURIFICATO ALESSANDRO – CGIL

SANTOMASSIMO ANTONIO – CGIL

COSENTINO GIANCARLO – CISL

CARUSO GERMANA – CISL

Componenti la Giunta Esecutiva di A.N.N.A.


DOCUMENTI INFORMATICI – Prorogata la data di entrata in vigore delle linee guida

Prorogato al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale sarà obbligatoria l’adozione delle Linee Guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Lo ha stabilito l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con la determinazione n. 371 del 18 maggio 2021, posticipando così la scadenza originariamente stabilita al 7 giugno 2021.

A seguito di numerose interlocuzioni e richieste di modifica provenienti da associazioni di categoria e amministrazioni, per quanto attiene in particolare, AgID ha introdotto alcuni importanti cambiamenti nell’ottica della semplificazione, ai fini della gestione e individuazione dei metadati che devono accompagnare i documenti informatici fin dalla loro formazione aggiornando gli Allegati 5 (Metadati) e 6 (Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati) e ha, inoltre, provveduto alla correzione di alcuni refusi nel testo delle Linee guida.