Giornata di Studio Imperia – 29.03.2019

Locandina GdS Imperia IM 2019aLA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Venerdì 29 marzo 2019

Comune di Imperia

Sala lettura

Biblioteca Civica

Piazza De Amicis 7

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Imperia
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Imperia 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 100,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Durì Francesco

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Udine
Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2019

Scarica: Depliant G.d.S. Imperia IM 2019

Vedi: Fotografie della Giornata di Studio

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Imperia 2019

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2019

  1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
  8. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
  10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

 


Riunione Giunta Esecutiva del 15.12.2018

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 15 dicembre 2018 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2018;
  2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2019;
  3. Attività istituzionale;
  4. Attività formativa 2018;
  5. Varie ed eventuali.

Leggi: Documentazione Giunta Esecutiva 15 12 2018

Leggi: GE 15 12 2018 Verbale


Consiglio di Stato Sentenza n. 06042/2018

Convocazione Consiglio comunale via PEC

Leggi: Convocazione Consiglio comunale via PEC Consiglio di Stato 2018


TAR Napoli, I Sezione, sentenza 22 ottobre 2018 n. 6129

La sentenza che chiarisce come l’avviso è strumento indispensabile che va ricevuto entro un preciso lasso temporale.

Convocazione del Consiglio comunale recapitata in luogo diverso da quello dovuto

Leggi: Convocazione Consiglio comunale TAR Campania 2018


Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 12/07/2018) 14/11/2018, n. 29376

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21046/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE MARDEGAN, CINZIA CONTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 989/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/07/2016; R.G.N. 262/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo assorbito il resto;

Ud. l’Avvocato Siciliano Rosario.

Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 989 del 2016, emessa in ordine al reclamo proposto da F.G. nei confronti dell’Agenzia delle entrate Direzione regionale della Lombardia, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Pavia, in parziale riforma di quest’ultima, ordinava all’Agenzia delle entrate di reintegrare la lavoratrice nel precedente posto di lavoro o in altro equivalente, con condanna a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 20 gennaio 2015 sino alla effettiva reintegra, oltre accessori di legge, e condannava la lavoratrice a restituire le somme già corrisposte in esecuzione della sentenza reclamata oltre interessi dal pagamento al saldo.

2. La lavoratrice, con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Pavia il provvedimento del 20 gennaio 2015 con cui l’Agenzia delle entrate, in esito alla riapertura del procedimento disciplinare D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 ter, comma 2, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che assolveva la stessa dai reati ascrittigli, aveva confermato la sanzione del licenziamento per giusta causa intimato il 6 agosto 2010, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

3. Il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso e ritenuta la non proporzionalità del licenziamento dichiarava illegittimo il recesso e facendo applicazione dell’art. 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, dichiarava risolto il rapporto di lavoro a far data dal 20 gennaio 2015 e condannava la Agenzia delle entrate a versare l’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità e a rifondere le spese processuali.

4. In sede di opposizione il Tribunale confermava la decisione di cui alla fase sommaria, rigettando l’opposizione della lavoratrice e dichiarando inammissibile l’opposizione incidentale dell’Agenzia delle entrate con cui si era chiesto dichiararsi la legittimità del licenziamento.

5. La Corte d’Appello, cui proponevano reclamo sia la lavoratrice in via principale, sia l’Agenzia delle entrate in via incidentale, dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale, volta all’accertamento della legittimità del licenziamento, in ragione della inammissibilità dell’opposizione incidentale, per cui la domanda di accertamento della legittimità del risarcimento si poneva come nuova e inammissibile, e, ferma la statuizione sulla illegittimità del licenziamento, faceva applicazione, ai sensi alla L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, della reintegrazione e della conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dal 20 gennaio 2015.

Ha affermato la Corte d’Appello che la riapertura del procedimento disciplinare fa sorgere un nuovo e distinto procedimento, che ha ad oggetto il riesame del pregresso licenziamento in relazione all’esito del giudizio penale. Il datore di lavoro pubblico, quindi, è chiamato a verificare se, nonostante l’avvenuta assoluzione in sede penale del dipendente licenziato, residuino o meno ulteriori profili disciplinarmente rilevanti.

Prosegue la Corte d’Appello, che in ogni caso, l’originario licenziamento, avendo esplicato ogni suo effetto interruttivo del rapporto di lavoro – in assenza di una espressa norma che lo stabilisca – non viene meno ex tunc, atteso che, per l’operatività dei principi generali dell’ordinamento, gli effetti di un atto annullabile restano efficaci sino alla dichiarazione giudiziale di annullamento. Ne consegue che l’eventuale modifica del precedente licenziamento, avendo efficacia ex nunc, non può travolgere gli effetti ormai intangibili dell’originario recesso (da ritenersi legittimo ed efficace sino alla sua modifica).

La Corte d’Appello, infine, ha escluso che, nella fattispecie, il premio di produttività potesse essere incluso nella retribuzione globale di fatto da prendere in considerazione per l’indennità risarcitoria.

6. Per la cassazione parziale della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando tre motivi di ricorso.

7. L’Amministrazione, a cui la notifica del ricorso è stata rinnovata presso l’Avvocatura generale dello Stato, si è costituita con controricorso resistendo all’impugnazione.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, comma 2.

Si contesta la statuizione della Corte d’Appello secondo cui l’originario licenziamento non viene meno ex tunc, qualora a seguito di impugnazione della conferma disposta in sede di riapertura se ne dichiari l’illegittimità.

La ricorrente ricorda di essere stata assolta per non aver commesso il fatto, con sentenza passata in giudicato, per i reati addebitatigli in ragione dei medesimi fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione della sanzione espulsiva in data 8 agosto 2010.

Dopo l’assoluzione aveva chiesto la riapertura del procedimento disciplinare.

A seguito dell’impugnazione del provvedimento di conferma del licenziamento, lo stesso era stato dichiarato illegittimo. Espone, quindi, che, diversamente da quanto affermato dal giudice del reclamo, poichè si era in presenza di un procedimento disciplinare unitario iniziato nel 2010 e conclusosi nel 2015, dopo la riapertura, l’illegittimità della conferma doveva spiegare effetti dal 2010 e non dal 2015.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Va premesso che come affermato dalla Corte d’Appello le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, alla L. n. 300 del 1970, art. 18, non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicchè la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma (Cass., n. 11868 del 2016).

Va, altresì premesso che nel pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass., n. 8410 del 2018).

1.3. Tale disposizione si applica alla fattispecie in esame.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, che reca “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, in vigore dal 15 novembre 2009 al 21 giugno 2017, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede, per quanto d’interesse nella specie: “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.(…).

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale (n.d.r.: il testo vigente prevede “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”).

(…).

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’art. 55 bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’art. 653 c.p.p., commi 1 ed 1 bis”.

1.4. L’efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall’art. 653 c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso e quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Va rilevato, inoltre, che l’equiparazione della sentenza applicativa della pena patteggiata alla sentenza di condanna, espressamente prevista a determinati fini già dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, opera ora anche ai fini del procedimento disciplinare.

1.5. La lettera dell’art. 55 ter, comma 2 (riapertura per modificare o confermare l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale), e comma 4 (rinnovo della contestazione dell’addebito), del D.Lgs. n. 165 del 2001, e il più complesso quadro normativo di disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, in cui lo stesso si colloca, fanno ravvisare la ratio del citato art. 55 ter, nella volontà del legislatore di prevedere un meccanismo di raccordo per regolare possibili conflitti tra l’esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia.

Dunque, con riguardo al procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, il venir meno della cd. pregiudiziale penale ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l’Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

1.6. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, commi 1, 2 e 4, che qui vengono in rilievo, delinea un procedimento unitario, che si articola in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell’addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto in parte è intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei termini sopra ricordati.

1.7. Pertanto, la determinazione conclusiva – assunta a seguito della riapertura del procedimento disciplinare a fronte di sentenza irrevocabile di assoluzione – di conferma o modifica, in quest’ultimo caso ragionevolmente in senso favorevole al lavoratore, della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc, e l’accertamento dell’illegittimità della stessa non può che operare anch’essa ex tunc, risultando erronea l’interpretazione delle suddette disposizioni effettuata dalla Corte d’Appello, anche considerato il tendenziale effetto in bonam partem della riapertura del procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale irrevocabile di assoluzione, propria della fattispecie in esame.

1.8. Va affermato il seguente principio di diritto: il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, commi 1, 2 e 4, nel regolare i possibili conflitti tra l’esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l’esito del procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell’addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc, e l’accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità della stessa non può che operare ex tunc. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, in relazione alla statuizione che ha escluso il premio di produttività nella base di calcolo per determinare l’indennità, assumendosi la debenza dello stesso.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., n. 15066 del 2015), in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonchè di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale.

La giurisprudenza precedente ha già chiarito (Cass., n. 19956 del 2009) che l’indennità risarcitoria di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui. Nella fattispecie oggetto della sentenza da ultimo richiamata, questa Corte, nell’enunciare l’anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dalla base di calcolo dell’indennità risarcitoria l’indennità di mensa avente carattere convenzionale, l’indennità di rischio, il concorso nelle spese tranviarie, il premio di rendimento ed il premio di produttività, senza considerare che l’assenza del dipendente cui si ricollegava la mancata fruizione dei detti emolumenti era derivata dall’illegittima estromissione dello stesso dall’azienda.

2.3. Occorre precisare che la Corte d’Appello non ha errato nell’applicazione dei suddetti principi, poichè ha escluso il premio di produttività non in quanto non rientrante nella retribuzione globale di fatto da prendere come riferimento, ma perchè la F., al momento della conferma del licenziamento, che per il periodo pregresso nella decisione del giudice di secondo grado rimaneva fermo nonostante la ritenuta illegittimità, non godeva di alcun trattamento e quindi neppure del premio di produttività.

2.4. Dunque la statuizione della Corte d’Appello non è erronea quanto alla regola di diritto conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ma nella premessa (efficacia ex nunc della illegittimità della conferma del precedente licenziamento) che ha già costituito oggetto di esame nella trattazione del primo motivo di ricorso esaminato ai punti nn. 1-1.8. ed accolto, ove si è già chiarito che la determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc, e l’accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità della stessa non può che operare ex tunc. Dunque, è con riguardo al tempo del primo licenziamento poi confermato, che occorre determinare la retribuzione globale di fatto, secondo i principi sopra esposti, richiamati correttamente dalla Corte d’Appello sia pure su un erroneo presupposto, come sancisce l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Con gli altri motivi di ricorso, e cioè con il terzo motivo, si deduce la lesione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui la sentenza di appello ha confermato la compensazione delle spese di giudizio del grado precedente e quelle del reclamo. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo di ricorso accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto di cui la punto 1.8.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo di ricorso accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018


Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12-10-2018) 13-11-2018, n. 29039

Se l’avvocato consegna tempestivamente un atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario per la notifica, ma questi non esegue adeguatamente il suo compito, il legale non incorre in alcuna decadenza.

Significativa, in tal senso, è la soluzione data dalla Corte di cassazione alla vicenda decisa con l’ordinanza numero 29039/2018 qui sotto riportata.

La vicenda

Nel caso di specie, il difensore dell’appellante aveva indicato nel suo atto di impugnazione un certo indirizzo del difensore domiciliatario della controparte che però, all’atto della notifica, era risultato errato.

L’ufficiale giudiziario, tuttavia, dopo essersi recato in termini presso il predetto indirizzo, aveva immediatamente constatato che il destinatario aveva trasferito il proprio studio presso un altro numero civico. Invece di perfezionare subito la notifica presso il nuovo indirizzo, l’ufficiale giudiziario aveva fatto trascorrere sei giorni.

Colpa dell’ufficiale giudiziario

Per la Corte di cassazione si tratta di un comportamento contrastante rispetto a quanto disposto dagli articoli 141 e 138 del codice di procedura civile, che affidano all’ufficiale giudiziario l’accertamento del luogo ove reperire il destinatario. Questa circostanza, unitamente al principio generale che conferisce a tale soggetto il compito di fornire conoscenza legale di un atto al destinatario, determina che se egli rallenta l’iter procedimentale “per ragioni che sfuggono ai suoi doveri codificati” non è possibile far ricadere sul notificante che gli conferisce l’incarico le conseguenze negative del suo ritardo.

Impegno ragionevole

I giudici, insomma, hanno ritenuto che la contestuale prosecuzione del procedimento di notificazione nel luogo ove l’ufficiale giudiziario ha appreso che si trovi il notificatario rientra tra i compiti di tale soggetto ogniqualvolta essa comporti un impegno che “è del tutto ragionevole attendersi dal soggetto incaricato”.

In tali casi, il procedimento notificatorio non può ritenersi concluso e il notificante non incorre in alcuna decadenza se la mancata prosecuzione dell’attività dell’ufficiale giudiziario comporta che la notifica si perfeziona successivamente allo spirare del termine previsto per la stessa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12307/2015 proposto da:

IMMOBILIARE ITRI MARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PEVERINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO CAVALIERE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1992/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che:

1. La Itri Mare Srl ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Latina dichiarativa dell’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di D.F.P. e L. per la restituzione delle somme da loro pagate all’Ufficio del Registro a seguito dell’avviso di accertamento di valore ai fini INVIM del contratto di compravendita di un terreno stipulato con la società.

2. L’intimata D.F.L., in proprio ed in qualità di erede della sorella P., nelle more deceduta, ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 139, 153, 160, 164, 327, 330 e 359 c.p.c., e degli artt. 2697 e 2700 c.c.; nonché, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla valutazione delle prove documentali; lamenta, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per l’illegittima declaratoria di irregolarità della notifica e per difetto di motivazione della sentenza d’appello.

Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge ex artt. 10, 156, 157 e 164 c.p.c., e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha ritenuto inesistente e non nulla la notificazione della citazione dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, in quanto nella relata di notifica si dava atto che lo studio fosse “trasferito” e non che il destinatario fosse “irreperibile”.

Con il terzo motivo, ancora, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 101, 102, 291, 331, 347, 348, 350 e 354 c.p.c., e l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un fatto decisivo per il giudizio consistente nella dichiarazione resa dall’avvocato destinatario della notifica, nella relata del 30.5.2013, in ordine al decesso di una delle parti da lui rappresentata nel giudizio di prime cure e cioè la sig.ra D.F.P..

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul merito dei motivi d’appello proposti.

1.1. Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri tre.

Si osserva, al riguardo, quanto segue.

La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello assumendo che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo grado di giudizio fosse tardiva, in quanto si era perfezionata dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (alla quale, depositata il 29.11.2010 e non notificata, doveva applicarsi, ratione temporis, il c.d. termine lungo annuale vigente prima della modifica dell’art. 327 c.p.c., oltre a 46 giorni di sospensione, termine che andava complessivamente a spirare il 14.1.2012): in motivazione è stato evidenziato che l’atto d’appello era stato notificato con esito negativo il 12.1.2012 presso lo studio del difensore domiciliatario avv.to Francesco Lombardini, sito in (OMISSIS), ove, al primo tentativo, era risultato che si era trasferito al civico n. 37 della stessa strada; che solo in data 18.1.2012 l’atto era stato rinotificato al nuovo indirizzo, a seguito di altro accesso; e che doveva ritenersi imputabile alla parte notificante la tardività dell’incombente che da ciò conseguiva visto che era onerata, preventivamente, di verificare l’esattezza dell’indirizzo secondo le regole di ordinaria diligenza, tenuto conto, soprattutto, della circostanza che il termine annuale rendeva pienamente esigibile tale preliminare accertamento.

1.2. Il Collegio ritiene fondata la censura riferita al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione in ordine alle risultanze della relata di notifica prodotta in atti ed alla conseguente apparenza delle argomentazioni rese a sostegno della dichiarazione di inammissibilità.

I giudici d’appello, al riguardo, hanno richiamato Cass. SSUU 3819/2009.

1.3. Con tale pronuncia pur avendo affermato che “all’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo e sono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l’impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l’intero dei termini di impugnazione, sia perché l’effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall’ordinamento processuale e sia in quanto l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall’albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata c l’agevole consultazione degli albi ed, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica” è giunta a ritenere che la notifica dell’impugnazione, nonostante l’erronea indicazione del domicilio del procuratore, possa completarsi per la diligenza dell’ufficiale giudiziario o postale nel ricercare il destinatario, e che “presuppongono, invece, il perfezionamento della notifica per il notificante, e la conseguente ammissibilità originaria dell’impugnazione, ed attengono al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore e tutte le altre nelle quali l’ufficiale giudiziario o postale, nonostante la corretta indicazione del domicilio, non abbiano completato la notifica e ne abbiano attestato l’esito negativo per un fatto non imputabile al richiedente”.

La Corte, nello scrutinare il contrasto preesistente, ha conclusivamente chiarito che “fermo che non può parlarsi di nullità rispetto ad una notifica che, anche se correttamente attivata, non si sia perfezionata per l’interruzione del relativo procedimento, non possono che essere condivisi l’imposizione ravvisata in dette pronunce e gli argomenti che in ragione di essa hanno comportato nelle specifiche fattispecie esaminate l’affermazione, in ossequio ai principi di eguaglianza di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., della riattivabilità del procedimento di notificazione dell’impugnazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali e della perfezionabilità tardiva della notifica nei confronti del destinatario”. (cfr. Cass. SSUU 3819/2009 in motivazione).

1.4. La pronuncia richiamata dai giudici d’appello, dunque, lungi dal fissare automatiche e rigide conseguenze per i casi in cui una notifica tempestivamente affidata all’ufficiale giudiziario si fosse perfezionata oltre un termine perentorio, aveva lo scopo di valorizzare e far prevalere il principio, che successivamente è stato generalmente riconosciuto da questa Corte, della “riattivabilità del procedimento notificatorio” alla luce del principio di economia processuale e di conservazione degli atti.

Tanto che nella successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità è stato anche chiarito che “in tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di domandare all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Cass. 17864/2017, preceduta, negli stessi termini da Cass. SSUU 14594/2016; nonché ex multis Cass. 24660/2017; Cass. 21819/2016; Cass. 5974/2017; Cass. 16943/2018): con ciò è stata esclusa, nei casi in cui la ripresa del procedimento intervenga in tempi brevi, la necessità del preventivo ricorso la giudice e si è, invece, ammessa la facoltà di far proseguire direttamente il procedimento dall’ausiliare originariamente officiato.

L’evoluzione della giurisprudenza, quindi, mostra una progressiva apertura alla valorizzazione della funzione e dei compiti dell’ufficiale giudiziario in funzione del principio del “raggiungimento dello scopo” in vista “della ragionevole durata del processo”.

1.5. Ma tanto premesso, si osserva che nel caso in esame il procedimento notificatorio non può neanche ritenersi interrotto.

Infatti, l’ufficiale giudiziario, si recò in termini (il 12.1.2012) presso l’indirizzo indicato dal difensore dell’appellante (via Statuto 24), e constatò immediatamente, dandone atto nella relata di notifica, che il destinatario aveva trasferito il proprio studio al numero civico 37 della stessa strada, indirizzo presso il quale egli, soltanto dopo sei giorni, provvide a perfezionare la notifica, espletando un incombente che, invero, ben poteva concludere contestualmente alla verificazione dell’avvenuto trasferimento.

L’interpretazione congiunta degli artt. 141 e 138 cpc – che affidano all’ufficiale giudiziario l’accertamento del luogo ove il destinatario può essere reperito – ed il principio (generale) secondo cui egli viene officiato del compito di fornire conoscenza legale di un atto al destinatario di esso consentono, infatti, di ritenere che, ove rallenti l’iter procedimentale per ragioni che sfuggono ai suoi doveri codificati, le conseguenza negative derivanti dal ritardo non possono essere fatte ricadere sul notificante che gli conferisce l’incarico.

1.6. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, sulla specifica questione, che “in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante (quale, in particolare, l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante) e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.” (cfr. Cass. 19986/2011).

1.7. Va precisato, al riguardo, che il riferimento al mancato perfezionamento della notifica “per cause non imputabili al notificante” non contrasta, sul piano nomofilattico, con il principio generale del suo dovere di diligenza, in quanto il punto nodale del principio enunciato è che l’ufficiale giudiziario è tenuto alla immediata “rinotifica” dell’atto e che l’inerzia dello stesso non può ricadere sul notificante.

Invero, il riferimento alla “causa non imputabile” introduce un profilo affidato alla valutazione dell’ufficiale giudiziario in funzione del più celere ed efficace raggiungimento dello scopo: ragione per cui la contestuale prosecuzione del procedimento, presso il luogo ove egli abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatario, rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui – come nel caso in esame, caratterizzato dalla minima distanza fra l’indirizzo indicato e quello accertato – essa importi un impegno che è del tutto ragionevole attendersi dal soggetto incaricato.

1.8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la controversia alla luce del seguente preliminare principio di diritto: “In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando, in tali casi, che il perfezionamento della notifica intervenga successivamente allo spirare del termine, non potendo ridondare su di lui la mancata prosecuzione dell’attività da parte dell’ufficiale giudiziario. La contestuale prosecuzione del procedimento presso il luogo ove l’ufficiale giudiziario abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatario rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui – come nel caso in esame, caratterizzato dalla assoluta vicinanza fra l’indirizzo indicato e quello accertato – essa importi un impegno minimo che è del tutto ragionevole attendersi dal pubblico ufficiale al quale è stato affidato l’incarico”. La Corte di rinvio dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame dell’intera controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018


Cass. civ., Sez. VI – 5, Ord., (data ud. 18/07/2018) 12/11/2018, n. 28872

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al n. 16094/2017 R.G. proposto da:

R.P., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Benedetta PAONE, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via del Vascello, n. 16, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale Lazio, M.G.L., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Zosima VECCHIO, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Attilio Regolo, n. 12/D, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8546/08/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Lucio LUCIOTTI nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 e, a seguito di riconvocazione, in quella del 13/07/2018;

Svolgimento del processo
che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due intimazioni di pagamento notificate a R.P. sulla base di due cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di crediti tributari per IVA, IRAP ed IRPEF relativamente ai periodi d’imposta 2005 e 2007, emessi a seguito di controllo formale delle dichiarazioni, dal medesimo pure impugnati per difetto di notifica e conseguente prescrizione del credito erariale, il predetto contribuente ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, che replicano con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto effettuate direttamente a mezzo posta e con consegna a mani del portiere.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p..

Motivi della decisione
che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c.; sostiene il ricorrente che la CTR era incorsa nella violazione della disposizione censurata, oltre che del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), per avere escluso, nell’ipotesi – come quella in esame – di consegna al portiere della raccomandata postale contenete le cartelle di pagamento, la necessità dell’invio della raccomandata informativa.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

3. Nella specie è pacifico, perchè costituente oggetto di specifico accertamento di fatto compiuto dai giudici d’appello, non contestato dal ricorrente, che l’agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento.

4. Al riguardo “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16)” (cfr. Cass. n. 802 del 2018; coni. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).

5. Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

5.1. Ha preliminarmente osservato la Corte “come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che “da disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questo contesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. E’ questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento”.

5.2. Ha poi rilevato che “da semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3” e nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)”, “anche se (…) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (…) è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. art. 26, comma 1”.

5.3. Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 “c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”.

6. Da ultimo va rilevato che l’intervenuta pronuncia del Giudice delle leggi ha privato di rilevanza l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p., con riferimento alla mancata previsione nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, dell’obbligo di invio della CAN in caso di consegna del plico al portiere.

7. Conclusivamente, con riferimento al caso concreto, in cui la CTR ha accertato che le cartelle di pagamento erano state notificate per posta ordinaria e correttamente consegnate al soggetto dichiaratosi “portiere”, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l’agente postale di osservare le disposizioni di cui all’art. 139 c.p.c.. Pertanto, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed in favore dell’Agenzia delle entrate riscossione in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

T


Comm. trib. prov. Campania Salerno, Sez. VI, Sent., 08/11/2018, n. 4284

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO
SESTA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

CERVINO FILOMENA EGIDIA – Presidente e Relatore

ORILIA ANTONIO – Giudice

TRITTO FRANCESCA – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 2010/2018

depositato il 20/04/2018

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TRIB.ERARIALI

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2014

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2011

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2016

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI 2005

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2011

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO 2006

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) ASSENTE

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) ASSENTE

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) ASSENTE

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) ASSENTE

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2005

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRAP 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO 2013

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2006

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI 2009

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI 2004

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) RADIODIFFUSIONI 2007

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2012

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2013

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2003

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2013

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) RADIODIFFUSIONI 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2016

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2004

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI 2011

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2012

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO 2008

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TRIB.LOCALI

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2013

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2015

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO 2009

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) ASSENTE

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) RADIODIFFUSIONI 2006

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) RADIODIFFUSIONI 2012

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2009

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) ASSENTE

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2011

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2010

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) RADIODIFFUSIONI 2013

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2014

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2014

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2012

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2012

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) REGISTRO 2013

– avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TAS.AUTOMOBILI 2008

contro:

AG.ENTRATE – RISCOSSIONE – SALERNO

difeso da:

AVV. POLITO GIUSEPPINA

C.SO ITALIA N.3 FRAZ. VIBONATI 84079 VIBONATI

proposto dal ricorrente:

COMUNE DI CAMEROTA

PIAZZA SAN VINCENZO 84040 CAMEROTA SA

difeso da:

ROMANIELLO EMILIO

VIA PASSARELLI 84078 VALLO DELLA LUCANIA SA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Avverso estratti di ruolo relativo a cartelle esattoriali portante un presunto debito di Euro 376.243,89, riferito a n. 51 cartelle di pagamento asseritamente riferite ad atti portanti presunte imposte, tasse e / o tributi, propone formale e rituale ricorso il Sig. S.M.S., nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Camerota, rappresentato e difeso dal Rag. Emilio Romaniello, eccependo l’infondatezza della pretesa fiscale.

La parte ricorrente nell’analizzare in dettaglio le cartelle esattoriali premette che non sono mai state notificate nei modi di legge.

Eccepisce l’irregolarità formale dell’estratto di ruolo perché fondato su atti mai notificati; la nullità e/o inesistenza giuridica della notifica delle cartelle e la conseguente impugnabilità dell’estratto di ruolo. Sottolinea l’onere della prova a carico del Concessionario.

Rileva che anche ove venga fornita la prova la notifica è da considerare nulla perché eseguita direttamente da Equitalia senza l’intermediazione di un Ufficiale della riscossione e perché notificata a mezzo pec con file privo della firma digitale. Fa rilevare che considerati gli anni di riferimento i tributi sono prescritti. Impone stanti le precise contestazioni di ordine formale e sostanziale all’Agenzia Entrate Riscossione di depositare regolari relate di notifica delle cartelle in contestazione, nonché copia conforme delle cartelle stesse.

Rileva la decadenza dei tributi ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 602 del 1973.

Conclude per l’accoglimento del ricorso.

Nelle successive memorie illustrative nell’insistere nell’accoglimento delle proprie ragioni evidenzia dall’analisi della documentazione prodotta dalla parte resistente, che l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali non veniva eseguita nei modi di legge previsti e non può considerarsi valida. Insiste nella non validità delle notifiche effettuate via Pec con file diverso dal .p7m.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, nel controdedurre alle eccezioni sollevate rileva in diritto l’inammissibilità del ricorso, ribadisce la legittimità del proprio operato documentando la regolare notifica delle cartelle prodromiche l’estratto di ruolo. Rileva la carenza di giurisdizione per i crediti non tributari.

In via subordinata nel merito controdeduce alle altre eccezioni.

Allega documentazione probatoria, relate di notifica e supporto informatico contenente file formato .eml delle cartelle notificate a mezzo pec e procura ad litem firmata digitalmente .p7m. Insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La controversia è stata trattata in pubblica udienza giusta istanza di parte.

La Commissione dopo un accurato esame delle istanze contrapposte, valutati gli atti di causa, osserva preliminarmente che le cartelle di pagamento di cui all’atto impugnato riguardano oltre che crediti di natura tributaria anche crediti di natura ordinaria rispetto ai quali va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.

Il Collegio è chiamato in via preliminare a decidere in ordine alla questione, rilevabile d’ufficio, della autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo.

Preliminarmente osserva che l’estratto di ruolo può essere impugnato solo qualora costituisca l’unico mezzo per far valere le pretese del contribuente. Nel caso in esame la parte ricorrente ha proposto autonoma impugnazione avverso gli estratti di ruolo, dei quali ha avuto cognizione prima della proposizione del ricorso oggetto del presente giudizio, sulla ritenuta sussistenza dell’interesse a verificare la propria posizione fiscale.

Ai fini del corretto decidere, tale circostanza induce a valutare alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 19704/15 che ha affermato, entro certi limiti, l’ammissibilità del ricorso. Con tale sentenza la Suprema Corte non ha affermato l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, attesa l’inidoneità dell’estratto a contenere qualsivoglia pretesa impositiva, diretta o indiretta, e quindi la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, ma ha ritenuto la sussistenza di un interesse del richiedente ad impugnare il contenuto del documento stesso ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono riportati ed indicati. I suddetti atti risultano inequivocabilmente impugnabili per espressa previsione del combinato disposto degli artt. 19, lett. d) e 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Dunque il contribuente che sia venuto a conoscenza attraverso il c.d. estratto di ruolo di iscrizioni a proprio carico o della emissione di cartelle esattoriali, ha la possibilità di far valere le proprie ragioni in relazione ad un atto non validamente notificatogli, senza bisogno ad attendere la notifica di un atto successivo.

Ne consegue, dunque, l’ammissibilità della domanda, laddove il ricorrente prospetta la mancata o invalida notifica delle cartelle esattoriali menzionate nell’estratto di ruolo.

Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, convenuta in giudizio, nel rappresentare, in ordine alla eccezione di omessa notifica, che le stesse sono state correttamente notificate ha fornito documentazione probatoria.

A riguardo la Commissione osserva che il Concessionario deve dimostrare di aver notificato le cartelle di pagamento contestate e produrre in giudizio prova. Statuisce, infatti, la Corte di Cassazione SS.UU. n.5791/2008 che: “la correttezza dei procedimenti di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, sopratutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Riguardo alle eccezioni riguardanti il procedimento notificatorio occorre ribadire che le cartelle risultano notificate all’Ente, effettuate direttamente presso l’Amministrazione destinataria.

La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell’atto nelle mani del destinatario. Nel momento in cui tale consegna avviene, per legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell’esistenza e del contenuto dell’atto o del documento che gli è stato notificato. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione. In altri termini la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto. In caso di notifica via posta la cartolina di ricevimento costituirà la prova dell’avvenuta notifica. Sarà l’addetto al servizio relativo a curare la consegna della busta chiusa contenente l’atto al destinatario.

Sono pertanto da considerare valide le relative notifiche effettuate all’Amministrazione pubblica.

Del pari non risulta intervenuta prescrizione della pretesa creditoria in presenza di validi atti interruttivi. Invero dalla data di notifica delle cartelle presupposte inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione del tributo, per cui la prescrizione non risulta maturata.

In ogni caso l’attività dell’Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “… salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Relativamente all’eccepito disconoscimento della copia fotostatica la Commissione osserva che in tema di prova documentale l’onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio, all’originale, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.

La contestazione ai sensi dell’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

L’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale. Dunque occorre rilevare che non è sufficiente eccepire l’assenza dell’originale, ma è necessaria la presenza di una doglianza specifica, idonea a confutare la validità della notifica. In tal senso Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 07 settembre 2018, n. 21908; Cass. 04 aprile 2018, n. 8246.

Ai fini del corretto decidere, per quanto concerne la notifica a mezzo pec, la Commissione, nel rispetto del principio in virtù del quale l’Agente della riscossione può utilizzare lo strumento della notifica degli atti a mezzo PEC, osserva che la stessa deve avvenire nel rispetto dei requisiti volti a garantire la piena legittimità della procedura e, quindi, con l’avvertenza che il documento informatico allegato alla pec debba necessariamente essere dotato di firma digitale per garantire l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del file in conformità all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005.

Tali requisiti vengono a mancare nel formato PDF il quale non consente di rispettare detti parametri, dovendo il documento essere firmato digitalmente e, quindi, avere un formato “.p7m”.

Quindi qualora la trasmissione via pec delle cartelle di pagamento contenga il solo allegato in formato “pdf” la notifica deve essere considerata non valida, producendo la illegittimità del documento in allegato perché privo dell’estensione “.p7m”.

Tale eccezione è preliminare e pregiudiziale di ogni altra: la decisione comporta una attenta disamina delle norme che disciplinano la notificazione per posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento.

Occorre ribadire quanto alla disciplina della firma elettronica digitale che l’art.71 del D.Lgs. n. 82 del 2005 rinvia al DPC Cons. 22 febbraio 2013. Tanto premesso, richiamando l’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento si notifica il documento informatico della cartella medesima.

Nel caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione è il c.d. “.pdf”.

Alla Commissione spetta, quindi, il compito delegatole dall’art. 20, comma 1-bis D.Lgs. n. 82 del 2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria.

Sulla base delle norme richiamate in materia ed in particolare degli artt. 20, comma 2 e 71, D.Lgs. n. 82 del 2005 ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato “.pdf,” senza l’estensione c.d. “.p7m,” non sia valida e di conseguenza rende illegittime le cartelle impugnate allegate alla PEC, appunto in tale formato.

La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d.”busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica.

Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento non è valida con illegittimità derivata delle stesse cartelle.

D’altra parte la giurisprudenza della Suprema Corte ha da ultimo chiarito che l’Agente della riscossione, di fronte alle contestazioni del ricorrente relative alla notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento, ha l’onere di dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica di esse in forma di “documento informatico” (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto (cfr – Cass.Civile, Sez. VI, 19.06.2018, n. 16173). I motivi di merito sono assorbiti dalla decisione sulla notificazione.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte e della documentazione versata in atti la Commissione dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti non tributari; in parziale accoglimento del ricorso dichiara non valide e di conseguenza illegittime le cartelle notificate a mezzo pec in formato “.pdf” senza l’estensione del file “.p7m”, quale motivo pregiudiziale ed assorbente su ogni altra questione sollevata, riferito, in particolare, alle cartelle n.(…) – n.(…) – n.(…) – n.(…) – n.(…) – n.(…) – n.(…) – n.(…) – n.(…) – n.(…);

rigetta nel resto confermando l’operato del concessionario.

Quanto alle spese di giudizio, considerato il parziale accoglimento del ricorso, la novità e complessità della questione e le situazioni giuridiche connesse, la Commissione ritiene giusto compensarle tra le parti.

P.Q.M.
La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria, in parziale accoglimento del ricorso dichiara non valide e di conseguenza illegittime le cartelle notificate a mezzo pec in formato “.pdf” senza l’estensione del file “.p7m”; rigetta nel resto.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Conclusione
Salerno il 22 ottobre 2018.


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 14-09-2018) 30-10-2018, n. 27577

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4472/2013 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato OLINDO DI FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

INPA SPA CONCESSIONARIA COMUNE AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2012 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO, depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
C.C. impugnò, sotto molteplici profili, l’avviso di accertamento, notificato in data 18/2/2008, con cui INPA s.p.a., Concessionaria delle entrate tributarie del Comune di Agrigento, aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 501,99, per TARSU (anno 2002), interessi e spese, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Agrigento, respinse il ricorso, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, giusta sentenza n. 98/01/12, depositata il 26/7/2012, sul rilievo che è ininfluente la circostanza che la società INPA, nell’anno di insorgenza del debito, non rivestisse ancora la qualità di concessionaria dell’ente comunale, che non hanno pregio i rilievi formali mossi all’atto impositivo, essendosi il contribuente difeso senza problemi dalla pretesa creditoria, che infondata è anche l’eccezione di decadenza, essendo stato notificato l’accertamento entro il termine quinquennale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati con memoria, mentre la Concessionaria non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, stante il principio per cui il giudice deve giudicare secondo quanto allegato e provato dalle parti, nonchè motivazione solo apparente, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione attiva di INPA s.p.a. riguardo alla riscossione di un tributo risalente all’anno 2002, in quanto all’epoca la società non rivestiva ancora la qualità di Concessionaria del Comune di Agrigento e, comunque, in quanto non è stato prodotto in giudizio il relativo contratto (rep. n. 7568 del 27/4/2006).

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso, decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla mancanza di sottoscrizione autografa dell’atto impositivo.

Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 507, art. 73, L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 11 (Statuto del contribuente), L. n. 241 del 1990, artt. 4, 7, 11, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sul mancato invio dell’avviso bonario, avendo il contribuente contestato la legittimità dell’atto impositivo, afferente un immobile inutilizzabile, non abitato e privo di luce ed acqua, dunque, inidoneo a produrre rifiuti.

Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 8, nonchè della L. n. 241 del 1990, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso, decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla denunciata mancata indicazione dell’avvio del procedimento, del responsabile del procedimento, e dell’ufficio dal quale ottenere informazioni in merito all’atto notificato.

Con il quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso, decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata esclude la eccepita decadenza quinquennale, senza considerare che la Concessionaria comunale aveva già acclarato, con l’avviso di accertamento per omessa denuncia n. 168, notificato il 21/11/2001, l’inizio della occupazione dell’immobile soggetto a TARSU, nel 2001, e che, per il successivo periodo d’imposta 2002, l’atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato (31/12/2007).

Con il sesto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata trascurerebbe del tutto la circostanza che la Concessionaria comunale non ha posto in grado il contribuente di contestare an e quantum debeatur, riportando l’atto impositivo soltanto la somma da pagare.

Le censure vanno disattese per le ragioni qui di seguito esposte.

Il ricorrente, con il primo motivo d’impugnazione, si duole del fatto che la società INPA, Concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, per conto del Comune di Agrigento, in forza del contratto rep. n. 7568 del 27/4/2006, non avrebbe potuto legittimamente richiedere il pagamento della TARSU relativa all’anno 2002 e, in tal modo sembra volere accreditare la tesi per cui l’esternalizzazione dell’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, mediante l’affidamento in concessione ad uno dei soggetti previsti dalla legge (cfr., D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52) che regola la potestà regolamentare generale di Province e Comuni), incontrerebbe, nel caso di specie, un limite temporale, nel senso che il potere di accertamento del risalente tributo per cui è causa sarebbe spettato al Comune e non al Concessionario.

La fondatezza di siffatta tesi, non corroborata da alcun elemento di prova, è stata correttamente confutata dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto il Concessionario legittimato, sostanzialmente e processualmente, stante il subentro in tutti i diritti ed obblighi dell’ente locale (Cass. n. 15079/2004).

Si tratta di accertamento di fatto, involgente l’interpretazione della relativa convenzione, riservato al giudice di merito, soltanto genericamente censurato con il motivo di ricorso per cassazione, che introduce un profilo, quello concernente la mancata produzione – in uno alla memoria difensiva depositata nel giudizio di prime cure – del predetto documento, apparentemente nuovo, atteso che non viene specificato dall’impugnante, in ossequio al principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), se la questione sia stata originariamente formulata nel ricorso introduttivo, e poi riproposta in appello (Cass. n. 9108/2012; Cass. n. 1196/2007).

Il ricorrente, con il secondo motivo, si duole della omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, circa le conseguenze della mancata sottoscrizione autografa dell’atto impositivo, ma la sentenza impugnata ha correttamente escluso la nullità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, e l’eventuale omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in diritto risulta irrilevante, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la decisione adottata è in sè conforme al diritto.

Infatti, nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, modalità non incisa in parte qua dal successivo D.Lgs. n. 267 del 2000 (Cass. n. 90798/2015, Cass. n. 6736/2015), e, nella fattispecie in eame, l’avviso impugnato recava, come riferito nello stesso motivo di ricorso (pag. 5), l’indicazione del soggetto responsabile, legittimato, quindi, ad esprimere la volontà dell’ente al quale l’accertamento era attribuito.

Il ricorrente, con il terzo motivo, si duole del procedimento di accertamento seguito dal Concessionario, essendo mancato il preventivo contraddittorio con il contribuente, ma la sentenza impugnata, che anche su tale punto appare incensurabile, ha escluso la nullità dell’avviso di accertamento notificato al C., in quanto la pretesa contenuta nel suddetto atto impositivo contemplava, com’è dato ricavare da quanto esposto nel ricorso per cassazione, il mancato pagamento della TARSU (anno 2002) dovuta per l’immobile occupato, sito all’interno del territorio comunale, l’omessa presentazione della denuncia da parte del contribuente, nonchè gli accessori di legge. Va, al riguardo, rilevato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, all’art. 70, pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica in ordine ai locali ed aree tassabili, nonchè, in generale, alle condizioni di tassabilità della TARSU (denuncia originaria od integrativa) ed in ordine alle eventuali variazioni di tali condizioni (denuncia di variazione), all’art. 71 prevede l’emissione di avviso di accertamento nel caso di denuncia infedele o incompleta (avviso di accertamento in rettifica) o nel caso di omessa denuncia (avviso di accertamento d’ufficio) e stabilisce, a proposito della motivazione dell’avviso, che questo debba indicare – tra l’altro – le ragioni dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta (D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e, ha poi introdotto, nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, il comma 2 bis, anch’esso relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, in sostanziale attuazione della L. n. 212 del 2000, art. 7), all’art. 72 stabilisce inoltre che l’ammontare del tributo ed addizionali, degli accessorie delle sanzioni (liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, del medesimo D.Lgs.) è iscritto in ruoli principali, ovvero (di regola, per gli importi od i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchè per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali) nei ruoli suppletivi.

Con riferimento a tale normativa, ed al rapporto tributario qui considerato, il legislatore non ha ritenuto di dover articolare l’istruttoria procedimentale prevedendo il contraddittorio preventivo con il contribuente, il quale ben può avvalersi, com’è accaduto nel caso di specie, degli strumenti di tutela (autotutela tributaria/difesa giurisdizionale) attivabili successivamente all’adozione dell’atto impositivo.

Quanto, poi, alla dedotta inutilizzabilità dell’immobile, trattandosi, in ipotesi, di esclusione dal pagamento del tributo (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2), e vigendo a carico dei possessori una presunzione legale relativa di produzione dei rifiuti solidi urbani in relazione alla superficie abitativa occupata, la prova contraria è senz’altro a carico del contribuente (Cass. n. 19496/2014; Cass. n. 37772/2013).

Il ricorrente, con il quarto motivo, deduce l’omissione di pronuncia in ordine alla denunciata mancata indicazione, nell’avviso di accertamento, dell’avvio del procedimento, del responsabile del procedimento, e dell’ufficio al quale chiedere informazioni in merito all’atto notificato, ma trascura di considerare che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, applicabile peraltro soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. S.U. n. 11722/2010), e che gli unici requisiti richiesti per l’emissione dell’avviso di accertamento, atto impositivo mediante il quale viene formalmente azionata la pretesa nei confronti del contribuente, sono quelli che consentono alla parte incisa di prendere conoscenza degli elementi di fatto e di diritto sui cui il credito tributario si fonda, la cui rispondenza al modello legale è stata positivamente verificata dai giudici di primo e secondo grado.

Il ricorrente, con il quinto motivo, si duole, infondatamente, del fatto che la impugnata sentenza ha escluso la dedotta decadenza del potere impositivo, in quanto la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1.7.2007, il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva, invece, il termine triennale; L. n. 296 del 2006, medesimo art. 1, comma 171, inoltre, prevede che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Essa, dunque, può applicarsi nel caso in esame, come ritenuto dal giudice di appello, secondo cui il termine di presentazione della denuncia scadeva il 20/1/2003, in quanto ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, sicchè, qualora la denunzia sia stata omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la protratta inottemperanza all’obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere dell’ente impositore di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa, a nulla rilevando la pregressa conoscenza della occupazione della superficie abitativa (Cass. n. 26722/2016; Cass. n. 18122/2009; Cass. n. 21337/2008).

Il ricorrente, con il sesto motivo, intende confutare la correttezza dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il contribuente era stato posto in condizione di difendersi dalla pretesa impositiva, con conseguente irrilevanza degli astratti “rilievi formali mossi contro l’atto afflittivo”.

Si tratta di affermazione del tutto in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che richiede, ai fini qui considerati, la dimostrazione di un pregiudizio effettivo alle prerogative del contribuente, non essendo di per sè tutelato il generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.

La censura, tuttavia, prima che infondata, è inammissibile, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il quale opera anche nel giudizio tributario, atteso che l’esame del dedotto vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, richiede che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. n. 16147/2017; Cass. n. 2928/2015).

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018


Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 18/06/2018) 30/10/2018, n. 27561

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28055-2011 proposto da:

P. IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura speciale resa in forma di scrittura privata autenticata il 9.11.2011 dal Notaio B.A. di Siracusa, dal Prof. Avv. GIUSEPPE TINELLI, presso il cui studio è elett.te dom.to in Roma, alla Via delle Quattro Fontane, n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F. (OMISSIS)), dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale su foglio separato congiunto al ricorso, dagli Avv.ti MARIA ROSA VERNA e PAOLO BOER, presso il cui studio è elett.te dom.to in Roma, alla Via Cola di Rienzo, n. 69;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44.49.11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 01/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dr.ssa MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’improcedibilità e, in subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. MASSIMO RIDOLFI, per delega dell’Avv. GIUSEPPE TINELLI, per la parte ricorrente, l’Avv. ALESSANDRO MADDALO, per l’AGENZIA DELLE ENTRATE, nonchè l’Avv. CARLO DE ANGELIS, per delega dell’Avv. PAOLO BOER, per l’EQUITALIA NORD S.P.A..

Svolgimento del processo
1. La P. IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (d’ora in avanti, breviter, P.) propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) ed i ruoli ad essa sottesi, dell’importo complessivo di Euro 1.848.587,80, per omesso versamento di ritenute alla fonte, IRAP ed IVA, per l’anno 2005, somma così determinata a seguito di controllo automatizzato eseguito dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma, ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.

2. Con sentenza 155/12/10 dell’1.6.2010, la C.T.P. di Milano rigettò il ricorso ed avverso tale decisione la P. propose appello innanzi alla C.T.R. di Milano che, con sentenza 44.49.11 dell’1.4.2011, confermò la gravata decisione, accertando, per quanto in questa sede ancora rileva, (a) la ritualità e validità della notifica della cartella di pagamento impugnata, siccome correttamente eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, (b) la regolarità dei ruoli sottesi alla cartella medesima, (c) l’irrilevanza, ai fini della legittimità della cartella, della previa notifica degli avvisi di irregolarità disciplinati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, (d) la regolarità della cartella di pagamento, siccome redatta in conformità del modello approvato con D.M. 28 giugno 1999 e D.M. 13 febbraio 2007, (e) nonchè la sussistenza del carico tributario contestato alla P..

3. Avverso tale sentenza la P. ha quindi proposto ricorso per cassazionE, affidato a 9 motivi. Si sono costituite ed hanno resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE e l’EQUITALIA NORD S.P.A..

4. La P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
1. In via del tutto preliminare vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità del ricorso, rispettivamente sollevate, nel corso della discussione, dalla Procura Generale nonchè nel controricorso, dall’EgurrALIA: a) nel primo caso, giacchè risulta presente, agli atti, la copia autentica della sentenza notificata; b) nel secondo caso in quanto, a tutto volere, si verserebbe in presenza di una notifica nulla (e non già inesistente. Cfr. Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640604-01), per ciò stesso sanata, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio della stessa EQUITALIA NORD. 2. Passando, quindi, all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, primo periodo, lett. f), e art. 148 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento impugnata, nonostante la stessa sia da qualificarsi come giuridicamente inesistente, per mancanza della relativa relata.

3. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, primo periodo, lett. f), e art. 156 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento impugnata, per raggiungimento dello scopo.

3.1. I motivi – che per identità di questioni agli stessi sottese, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati e vanno rigettati.

3.2. Costituisce, infatti, principio consolidato – cui si intende dare continuità in questa sede – quello per cui la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. Tale soluzione, in particolare, risponde al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere, per l’esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l’avviso di ricevimento (cfr. Cass. 4567/2015 e Cass. 16949/2014): in tale sistema, infatti, è proprio l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. anche Cass., 6395/2014). Ai fini del perfezionamento della notifica opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; con l’ulteriore precisazione che, persino se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. (cfr. Cass. 11708/2011; Cass. 14327/2009).

3.3. I medesimi principi sono stati recentemente confermati da Cass, Sez. 6-5, 21.2.2018, n. 4275, Rv. 647134-01, la quale ha ribadito che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, (perfezionandosi, in tal caso, alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redazione di un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c.), mentre la complessiva legittimità di tale forma di notifica (cd. diretta) è stata da ultimo confermata da Corte Cost., n. 175 del 2018, la quale ha osservato come, alla luce di una lettura combinata dell’art. 26 cit. e della L. n. 212 del 2000, art. 6 (cd. Statuto del contribuente), le regole semplificate (si discorre, nella motivazione del giudice delle leggi, di “scostamenti”) della notifica in commento rispetto al regime “ordinario” non integrano alcuna violazione dell’art. 24 Cost., art. 3 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., commi 1 e 2.

3.4. Escluso, dunque, che si possa discorrere di inesistenza della notificazione (con ciò disattendendosi il primo motivo), ove anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della medesima, quest’ultima – come correttamente affermato dalla C.T.R. – dovrebbe considerarsi comunque sanata ex art. 156 c.p.c. a seguito della tempestiva proposizione dell’originario ricorso in opposizione ad opera della P. innanzi ala C.T.P..

In tal senso si è infatti già espressa questa Corte nelle sentenze n. 8321/2013 e 6613/2013, che hanno dato continuità al principio (già affermato da Cass. n. 2272/2011 e da Cass., SU n. 19854/2004 e che può estendersi al caso – oggi in esame – di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis: cfr. anche, su tale aspetto specifico, Cass. n. 1109/2017) per cui la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (dettato in materia di notifica della cartella di pagamento), al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (dettato in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a propria volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile (con espressa esclusione di quelle di cui alla lettera “r” del primo comma, tra cui non è ricompreso l’art. 156 c.p.c.), comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per la notifica dell’avviso di accertamento.

Conseguentemente, se la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (in tal senso cfr. anche Cass. n. 6613/2013 cit.), ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata (in relazione al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere ritenuto legittima, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, la cartella di pagamento impugnata, nonostante il difetto di sottoscrizione dei ruoli ad essa sottesi.

4.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

4.2. Parte ricorrente non considera, infatti, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte – cui ancora una volta si intende dare continuità in questa sede – il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poichè si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell’ufficio (cfr. infra. Sul punto, ex multis, Cass. n. 26053/2015, Cass. n. 6199/2015 e Cass., n. 6610/2013), costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (cfr. Cass. n. 19761/2016, in motivazione. In senso conforme cfr., anche, Cass. n. 4555/2015, Cass. n. 25773/2014, Cass. n. 1425/2013, Cass. n. 11458/2012, Cass. n. 13461/2012, Cass. n. 6616/2011, Cass. n. 4283/2010, Cass. n. 4757/2009, Cass. n. 14894/2008, Cass. n. 4923/2007, Cass. n. 9779/2003, Cass. n. 2390/00, nonchè Corte Cost. n. 117/00).

4.3. A quanto detto deve inoltre aggiungersi (sulla scia di Cass. n. 19761/2016) che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo; sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova dell’insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente (Cass. n. 24322/2014): il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. n. 6616/2011), tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, (che impedisce l’annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Sul punto cfr. anche Cass. n. 2365/2013).

4.4. Tali principi ed elementi sono stati correttamente applicati e considerati dalla C.T.R. la quale, peraltro, ha rilevato che la regolarità del ruolo è stata comunque “assicurata dalla firma in via telematica del funzionario responsabile della trasmissione del ruolo stesso all’Agente della riscossione” (cfr. sentenza impugnata, pp. 5, ult. cpv. e 6, prime o righe).

4.5. Quanto precede determina, altresì, l’assorbimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si è doluta dell’erronea decisione della C.T.R. rispetto al medesimo motivo di impugnazione della cartella (per omessa sottoscrizione, cioè, dei ruoli alla stessa sottesi), da un lato, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e), conv. con modif. dalla L. n. 156 del 2005 nonchè dell’art. 2697 c.c. e, dall’altro, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omessa motivazione circa la mancanza di sottoscrizione.

5. Con il sesto motivo la P. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14 e art. 7, u.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 139 c.p.c., comma 4, per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica degli avvisi bonari ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, nonostante la mancata produzione, essendo tale notifica avvenuta a mezzo raccomandata A/R ricevuta dal portiere dello stabile, dell’avviso di ricevimento della “seconda” raccomandata contenente l’avviso di comunicazione dell’avvenuta notifica.

6. Con il settimo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, nonchè del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, per avere la C.T.R. ritenuto la cartella di pagamento legittima, nonostante la mancata notifica, anteriormente all’iscrizione a ruolo, dell’avviso bonario previsto dalle richiamate disposizioni.

6.1. I motivi, per identità di questioni loro sottese, possono essere trattati congiuntamente, pur dovendosi, per ordine logico, invertire il loro ordine di trattazione.

6.2. Muovendo, dunque, dall’esame del settimo motivo, osserva la Corte che la C.T.R., nello sviluppo delle proprie argomentazioni – volte a disattendere la tesi della nullità del ruolo per mancato previo (regolare) invio dell’avviso bonario si è sostanzialmente attenuta al principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, per cui l’obbligo di instaurazione del contraddittorio anteriormente all’iscrizione a ruolo, a seguito di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, sussiste per l’Amministrazione finanziaria soltanto quando da quel controllo emergano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr. la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5) e non, invece, in presenza di meri errori materiali ovvero, come nella specie, di omessi o tardivi versamenti (cfr., ex multis, Cass. n. 12023/2015, Cass. n. 8342/2012).

6.3. La norma generale dello Statuto del contribuente (ai sensi della quale “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”) è stata, infatti, successivamente riprodotta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3 e nel D.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 36-bis, comma 3, come modificati dal D.L. n. 203 del 2005, art. 2, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005: tali disposizioni, però, non prevedono alcuna automatica sanzione di nullità in caso di generica inosservanza del previo contraddittorio con il contribuente. Da quanto precede, dunque, non può che trarsi la conclusione per cui, (a) essendo la sanzione di nullità comminata dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, della ben presente al Legislatore allorchè, nel 2005, ha novellato i richiamati artt. 36-bis e 54-bis (inserendo, per l’appunto, gli obblighi di comunicazione al contribuente in seguito ai controlli automatizzati) e (b) non essendosi in tale occasione prevista un’automatica nullità della cartella per l’inosservanza dell’obbligo di preventiva comunicazione al contribuente, ne discende (c) che la nullità dell’atto impositivo non può che essere ricondotta esclusivamente all’ipotesi “generale” contemplata dall’art. 6, comma 5, cit. che – si ribadisce limita l’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di effettuare la iscrizione a ruolo, al caso in cui “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (arg. da Cass. n. 8154/2015, in motivazione).

6.4. Nessuna comunicazione d’irregolarità era dunque dovuta nel caso in esame, neppure emergendo dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali (cfr. anche, da ultimo, Cass., n. 1109/2017, cit. e Cass., n. 26511/2016).

6.5. Quanto precede determina il rigetto del settimo motivo e l’assorbimento del sesto.

7. Con l’ottavo motivo parte ricorrente censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la sentenza impugnata laddove, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 e art. 25, comma 2, nonchè del D.M. Finanze n. 321 del 1999, artt. 1 e 6 e dell’art. 125 c.p.c., ha ritenuto legittima la cartella di pagamento impugnata, benchè priva di sottoscrizione, sostenendo, per un verso, che la cartella esattoriale è assimilabile all’atto di precetto, la cui sottoscrizione è espressamente prevista dall’art. 125 c.p.c. e, per altro verso, che il combinato disposto dagli artt. 1 e 6 del citato D.M., prevedendo una corrispondenza contenutistica tra ruolo e cartella, consente di ravvisare come necessaria la sottoscrizione della seconda al pari del primo, per il quale la sottoscrizione è requisito di validità previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Questa Corte ha più volte ricompreso la cartella di pagamento nell’ambito di un processo di natura amministrativa dotato di una disciplina sua propria, con la conseguenza che, stante la specialità del rapporto tributario e delle regole che presiedono alla realizzazione della pretesa impositiva, non vi può essere totale coincidenza con le prescrizioni generali dettate per l’atto di precetto, di cui, pure, la cartella mutua la Sostanza (così da ultimo Cass. n. 21840 del 2016). Per la stessa ragione non è postulabile la tesi, pure sostenuta dalla ricorrente, dell’applicazione alla cartella di pagamento della disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, che prevede la sottoscrizione del ruolo e che è riferibile solo ed esclusivamente a tale atto. Peraltro, la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello è diretta derivazione del principio affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 117 del 2000 che, esaminando la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento, l’ha ritenuta infondata per palese erroneità del presupposto da cui essa muove, costituendo diritto vivente (come da ultimo ulteriormente ribadito da Cass. n. 20798 del 2016, Cass., n. 24492 del 2015, Cass., n. 26053 del 2015, Cass., n. 25773 del 2014 e Cass., n. 13461 del 2012) il principio secondo cui l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene, che è questione che nel caso di specie non viene neanche prospettata dalla ricorrente. Pertanto – per concludere sul punto – sulla base dei principi sopra enunciati, correttamente il giudice di appello ha escluso la dedotta causa di nullità della cartella di pagamento.

8. Con il nono ed ultimo motivo, infine, la società ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo l’erroneità della decisione assunta dalla C.T.R., per non avere l’Agenzia delle Entrate non provato l’esistenza del debito tributario mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi presentate da essa contribuente e da cui dovevano risultare le somme dovute o non versate.

8.1. Anche tale motivo è infondato.

8.2. Invero, il debito tributario portato dalla cartella di pagamento deriva da una mera liquidazione di quanto esposto dalla stessa società contribuente nelle dichiarazioni all’epoca presentate, a seguito di semplice riscontro cartolare di queste ultime che evidenzino errori materiali o di calcolo oppure a seguito di verifica dell’omesso versamento, integrale o parziale, delle imposte dichiarate come dovute; di talchè, (a) considerato che il documento da cui sono tratti gli elementi posti a base della liquidazione è in possesso della contribuente e (b) questa già si trova, dunque, nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale (cfr., ex multis, Cass. n. 22402 del 2014; Cass. n. 15564 del 2016), ne discende che (c) la produzione in giudizio della dichiarazione verificata è del tutto superflua.

Pertanto, nell’ipotesi – quale quella in esame – in cui la contribuente contesti la non corrispondenza tra quanto liquidato dall’Ufficio e quanto da essa originariamente dichiarato, è onere della medesima (e non dell’Agenzia) fornire la relativa prova documentale, o mediante produzione di quella dichiarazione, al fine di dimostrare l’insussistenza dei rilevati errori materiali o di calcolo, oppure delle ricevute di versamento degli importi effettivamente dovuti (cfr., ex multis, Cass. 27140 del 2011; Cass., n. 1109 del 2017).

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della P. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la P. IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonchè dell’EQUTALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per compenso professionale, oltre: a) spese prenotate a debito, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE; b) rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di EQUITALIA NORD S.P.A..

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018


A.N.A.C. : Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018

Com.pres.30.10.2018 acquisti di importo inferiore a 1.000 euro


Giornata di Studio Zola Predosa (BO) – 26.03.2019

Locandina GdS Zola Predosa BO 2019LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 26 marzo 2019

Comune di Zola Predosa (BO)

Municipio – Sala Corsi

Piazza della Repubblica 1

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Zola Predosa (BO)
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Zola 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  90,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Cesena FC

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2019

Scarica: Depliant G.d.S. Zola Predosa BO 2019

Vedi: Fotografie della Giornata di Studio

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Zola Predosa 2019

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2019

  1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
  8. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
  10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

 


Giornata di Studio Lainate (MI) – 15.03.2019

Locandina GdS Lainate 2019LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 15 marzo 2019

Comune di Lainate (MI)
Ariston Urban Center
Biblioteca
Largo Vittorio Veneto, 17/21

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Lainate (MI)
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Zola 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 100,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Cesena FC

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2019

Scarica: Depliant GdS Lainate 2019

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Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Lainate MI 2019

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2019

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Giornata di Studio Almenno S.B. (BG) – 5.03.2019

Locandina Almenno 2019LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 5 marzo 2019

Comune di Almenno San Bartolomeo

Sala Conferenze

Via IV Novembre 66

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Almenno 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  90,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Fontana LazzaroFontana Lazzaro

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2019

Scarica: Depliant Giornata di Studio Almenno 2019

Vedi: Fotografie della Giornata di Studio

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE G.d.S. Almenno S.B. BG 2019

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2019

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 07-06-2018) 24-10-2018, n. 27035

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12489/2017 R.G. proposto da:

SI.T.M.A.R. Società Incremento Turistico Marittimo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, M.P.G., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Giorgio Pozzi e Giampiero Tasco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo Studio legale tributario “TASCO & ASSOCIATI”;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’avv. Zosima VECCHIO, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Attilio Regolo, n. 12/d, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7485/04/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo
che:

– In controversia avente ad Oggetto l’impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento notificato dall’agente della riscossione alla SI.T.M.A.R. s.p.a. per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta a seguito di controllo automatizzato della relativa dichiarazione per l’anno di imposta 2003, la predetta società ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui replicano le intimate con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CIR aveva rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 non prevede l’invio della raccomandata informativa nell’ipotesi, come quella nella specie verificatasi, di irreperibilità assoluta del destinatario.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Motivi della decisione
che:

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle entrate posto che la stessa è stata parte nei giudizi di merito in cui la società contribuente aveva contestato anche la fondatezza della pretesa erariale.

2. -11 motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140, 141, 145 e 148 cod. proc. civ. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 è fondato e va accolto.

2.1 La tesi sostenuta dalla CTR, secondo la quale in ipotesi di irreperibilità assoluta non è previsto l’invio della raccomandata informativa, sarebbe corretta in diritto se non fosse che nel caso di specie si verte in ipotesi di irreperibilità relativa, non avendo il messo notificatore svolto ricerche dirette a verificare l’irreperibilità assoluta della società contribuente, ossia che quest’ultima non avesse più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale, non potendosi ritenere sufficiente a quel fine la generica dichiarazione da quello acquisita dal portiere dello stabile.

2.1. Al riguardo deve ricordarsi che secondo Cass. Sez. 5, sentenza n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del 18/03/2015), “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio) fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3 ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 Cost.”.

2.2. Secondo Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, “l’illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e) laddove il messo notificatore abbia arrestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ore è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo) all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.

2.3. Principio, questo, ribadito dalla recente ordinanza della Sez. 6 – 5 di questa Corte, n. 2877 del 07/02/2018 (in termini anche Cass. n. 12646 del 2018), che ha affermato a chiare lettere che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)”.

3. A tali principi giurisprudenziali non si è attenuta la CFR che ha ritenuto idonee a giustificare il ricorso alla notifica a soggetto assolutamente irreperibile, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) la dichiarazione del portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della società contribuente, di non conoscere la predetta società, che, come si è detto sopra, era inidonea a quello scopo e che, anzi, avrebbe dovuto indurre l’ufficiale notificante a compiere le verifiche necessarie per accertare se l’indicazione del domicilio della società destinataria dell’atto era corretta o se lo stesso non fosse mutato. Verifiche nella specie del tutto omesse.

4. Sulla base di tali complessive considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, non ricorrendo l’esigenza del compimento di ulteriori accertamenti di fatto nè quella di procedere all’esame di altre questioni che la nullità (cfr. Cass. Sez. U., n. 14916 del 2016) della notifica dell’atto (cartella di pagamento) prodromico all’avviso di intimazione di pagamento, pure impugnato, rende del tutto superflue.

5. L’agente della riscossione controricorrente va condannato al pagamento) in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre, avuto riguardo ai profili anche sostanziali della controversia, vanno compensate le spese processuali con l’Agenzia delle entrate e quelle dei giudizi di merito.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Condanna l’agente della riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese con l’Agenzia delle entrate e quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2018