Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09-05-2017) 19-09-2017, n. 21667

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10318-2015 proposto da:

CALABRA MACERI & SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENZO DA CERI 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente – avverso la sentenza n. 1709/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/02/2015 R.G.N. 1819/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RACCUGLIA TOMMASO per delega Avvocato CRISCUOLO FABRIZIO;

udito l’Avvocato OLIVA MARGHERITA per delega Avvocato PUGLIESE ALBERTO.

Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1709 del 2014, accogliendo l’appello proposto da F.A. nei confronti della società Calabria Maceri e Servizi spa, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza tra le parti, rigettava la domanda proposta in primo grado da quest’ultima.

2. Il Tribunale in accoglimento della domanda proposta dalla suddetta società aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato il 25 luglio 2008 al F., dipendente della stessa, con qualifica e mansioni di autotrenista, il quale, durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia, aveva svolto attività lavorativa incompatibile con la infermità riportata a seguito dell’infortunio sul lavoro del (OMISSIS) (contusione a spalla e polso sinistro, con infermità dichiarata dall’INAIL fino all'(OMISSIS)).

3. Secondo il Tribunale dalle risultanze dell’attività investigativa disposta dalla datrice di lavoro era emerso che il F. aveva svolto, durante il periodo di malattia, attività lavorativa presso l’esercizio commerciale “(OMISSIS)” del figlio, dove si recava con la propria autovettura, si occupava dell’apertura e chiusura del negozio, spostava carichi pesanti e vasi con piante.

Ciò era emerso, in particolare, dall’escussione del teste Fi., che aveva svolto le indagini, dal fascicolo fotografico versato in atti, dalle stesse deposizioni testimoniali dei soggetti sentiti su richiesta del lavoratore.

4. La Corte d’Appello, ritenuta la conformità dell’appello all’art. 434 c.p.c., e rigettata l’istanza di declaratoria di inammissibilità ex art. 436-bis e 348-bis c.p.c., accoglieva l’impugnazione del lavoratore.

Nella contestazione si diceva che nei giorni indicati, dopo le 15,00, il F. aveva svolto attività contrastanti con l’infortunio denunciato (“nei giorni (OMISSIS), dalle ore 15 in poi, Ella ha commesso il seguente fatto: nei giorni indicati, nonostante Lei fosse assente per infortunio, come da certificazione medica, svolgeva comunque attività contrastanti, con l’infortunio da Lei accusato, presso l’attività commerciale “(OMISSIS)””, pag. 7 sentenza di appello), senza indicare tuttavia in cosa si sarebbe concretizzata tale attività.

Ciò, senza poter dare luogo ad inefficacia del licenziamento per genericità dei motivi, perchè la censura contenuta nella memoria di costituzione in primo grado, non veniva reiterata in appello, si riverberava sul campo di indagine dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale che, in base al principio di immutabilità dei motivi del licenziamento disciplinare, non può estendersi oltre alla verifica delle circostanza che le attività svolte dal F. nei giorni, e negli orari, indicati nella contestazione di addebito, fossero espressione, di per sè, di fraudolenta simulazione di malattia.

Su questa premessa, la Corte d’Appello rilevava che dalla documentazione in atti e dalle prove testimoniali assunte in primo grado, non poteva pervenirsi alla conclusione che l’attività svolta dal lavoratore, oggetto della contestazione, fosse indicativa di simulazione della malattia diagnosticata dall’INAIL (contusione spalla e polso sinistro).

Dal fascicolo fotografico elaborato dalla società di investigazioni private, su cui deponeva il teste fi., risultavano come comportamenti suscettibili di assumere astrattamente rilievo ai fini della presente indagine: il F. alla guida di un auto, o che teneva in mano un sacchetto con la scritta “(OMISSIS)” riempita solo per 1/5 di materiale di natura sconosciuta, o intento a spostare qualche piccola piantina, o intento nell’abbassare la saracinesca dell’esercizio commerciale funzionante con dispositivo elettronico mediante l’inserimento di una chiave.

In ragione della diagnosi, tali condotte non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia, mentre lo svolgimento dell’attività lavorativa del F., consistente nel guidare camion con l’obbligo di scarico delle merci da questo trasportate, era incompatibile con lo stato contusivo diagnosticato.

Le asserzioni del teste Fi., secondo cui il F. sarebbe stato visto spostare carichi pesanti e vasi con piante presso l’esercizio commerciale del figlio, oltre che contrastare con le fotografie, non trovavano conferma nelle deposizioni degli altri testi.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società datrice di lavoro, prospettando tre motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso F.A..

7. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonchè dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e conseguente applicazione dell’art. 348-bis c.p.c., in ordine all’inammissibilità dell’appello (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

2. La società censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la mancanza di specificità dei motivi e dell’indicazione delle modifiche che venivano richieste rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.

Il giudice di secondo grado rilevava che il lavoratore appellante non si era limitato al mero richiamo delle tesi sostenute in primo grado, ma aveva censurato in modo espresso la sentenza con specifico riferimento al giudizio di disvalore, incidenza sui doveri di correttezza e lealtà, gravità del comportamento contestato al lavoratore dalla datrice di lavoro, espresso dal giudicante, indicando gli elementi da cui si deve desumere la prova dell’illogicità dello stesso e chiedendo, in ragione di ciò, il rigetto della declaratoria di legittimità del licenziamento spiegato con il ricorso introduttivo.

La Corte d’Appello riteneva che da ciò discendeva non solo la conformità del gravame allo schema dell’art. 434 c.p.c., ma anche il rigetto della domanda di declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 436-bis c.p.c..

Assume la ricorrente che tale statuizione contrasta con le disposizioni invocate, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che nel ricorso in appello veniva indicato un solo generico motivo di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, senza nessuna specificazione sui capi della sentenza in contestazione, sulle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, sul perchè della contraddittorietà, sul rapporto di causa ed effetto fra violazione dedotta ed esito della lite.

L’appellante non aveva riportato neppure in modo succinto l’argomentazione di primo grado e quali parti si potevano ritenere gravate da vizi tali da chiederne la riforma. Il lavoratore, con l’atto d’appello, si limitava a riportare all’interno del ricorso in appello una sola frase della sentenza di primo grado individuandola in “pag. 6 riga 10 e seg.” 3. Il motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass., n. 2143 del 2015).

Peraltro (Cass., n. 2814 del 2016), ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

3.2. Tuttavia, occorre ricordare che questa Corte, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; ma, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (ex multis, Cass., n. 2771 del 2017).

Allorchè – come nella specie – si censuri la statuizione del giudice di secondo grado di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, nonchè la mancata adozione di ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e dunque la esclusione della ragionevole probabilità di non accoglimento dell’impugnazione, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell’appello di cui si assume la mancanza di specificità o la riferibilità a una valutazione prognostica di non fondatezza (cfr., Cass., n. 20405 del 2006, n. 11738 del 2016).

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone, infatti, comunque l’ammissibilità del motivo.

3.3. La ricorrente limitandosi a dedurre ciò che non sarebbe stato indicato nell’atto di appello (cfr., pag. 11 del ricorso per cassazione), e la mancanza di riferimenti nell’appello alla sentenza di primo grado se non per una frase (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione), non prospetta le censure in modo conforme ai principi sopra richiamati.

Nè tale onere può essere supplito dalla riproduzione nel controricorso dell’appello, atteso che spetta al ricorrente la riproduzione, insieme ad una critica ragionata, dei passi dell’appello di cui si assume l’inammissibilità in ragione delle disposizioni invocate.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto error in procedendo.

Vizio di ultrapetizione in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di appello pronunciato oltre il limite delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti.

Deduce la ricorrente che il lavoratore nel primo grado di giudizio, ma soprattutto nel secondo, non aveva censurato la motivazione contenuta nella contestazione degli addebiti, essendo così incorso il giudice di appello nella violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove ha affermato che la stringata contestazione di addebiti non risponde al canone di completezza della descrizione del comportamento che dava luogo al licenziamento.

La Corte d’Appello, affermava che si esponeva che nei quattro giorni indicati (recte: (OMISSIS)) dopo le 15, il sig. F. aveva svolto attività contrastanti con l’infortunio denunciato, senza tuttavia indicare in cosa si sarebbero concretizzate tali attività.

Il vizio denunciato trovava conferma nel fatto che il Tribunale aveva affermato che la contestazione dell’addebito, di cui vi era copia in atti, appariva essere sufficientemente specifica, poichè nella stessa erano stati indicati con chiarezza i fatti addebitati, ovvero l’avvenuto svolgimento, durante il periodo di tempo specificamente indicato ovvero nei giorni (OMISSIS), di attività in contrasto con l’infortunio denunciato presso l’esercizio commerciale “(OMISSIS)”, con conseguente piena garanzia del diritto di difesa del lavoratore.

Tale statuizione non aveva costituito oggetto di impugnazione in appello, venendo così acclarata la specificità e sufficienza dei contenuti della contestazione disciplinare, con la conseguente violazione da parte della Corte d’Appello del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..

5. Il motivo non è fondato La statuizione della Corte d’Appello censurata dalla ricorrente (e cioè che la stringata contestazione non rispondeva al canone di completezza della descrizione del comportamento che dava luogo alla sanzione espulsiva) è seguita dalla seguente affermazione “Tale rilievo – sebbene non possa condurre a pronuncia di inefficacia del licenziamento per genericità dei motivi, perchè la censura, contenuta nella memoria di costituzione in primo grado, rigettata dal giudicante, non è stata riproposta con l’atto di appello – riverbera i propri effetti sul campo di indagine dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale che, in base al principio di immutabilità dei motivi di licenziamento disciplinare, che risponde alla medesima garanzia del diritto di difesa del lavoratore, non può estendersi oltre alla verifica della circostanza che le attività svolte dal sig. F. nei cinque giorni, e negli orari, indicati nella contestazione di addebito siano espressione, di per sè, di fraudolenta simulazione di malattia”.

Detta statuizione, dunque, posta in continuità logica giuridica con quella censurata, pone in evidenza che la Corte d’Appello ha dato rilievo alla contestazione non per rilevarne la mancanza di completezza, ma al fine di operare la valutazione degli elementi fattuali per verificare la sussistenza della giusta causa, nei limiti della stessa, senza, dunque, incorrere nei vizi dedotti.

La Corte d’Appello, quindi, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sul rilievo disciplinare dello svolgimento dell’attività lavorativa durante la malattia, ha vagliato le attività svolte dal lavoratore “comunque contrastanti con l’infortunio da lei accusato, presso l’attività commerciale (OMISSIS)” (secondo la contestazione), risultanti dagli atti di causa, escludendo che potessero integrare giusta causa di licenziamento.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione di norme di diritto, degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla statuizione “in presenza peraltro di uno stato di malattia accertato dall’INAIL che, in quanto cristallizzato in certificati che costituiscono atti pubblici, non poteva essere revocato in dubbio senza previo accertamento della falsità ideologica”.

La Corte d’Appello avrebbe confuso la questione di “falsità ideologica” del certificato medico attestante lo stato di malattia, con la condotta contestata e sanzionata, che invece rientrava nella violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi specifici contrattuali di diligenza e fedeltà, come emergeva dalla esaustiva e specifica contestazione disciplinare di aver svolto altra attività “pregiudicante” lo stato di infortunio e non anche “attività lavorativa” con conseguente legittimità del licenziamento irrogato.

La società datrice di lavoro ribadisce la esaustività e specificità della contestazione disciplinare, di aver svolto altra attività pregiudicante lo stato di infortunio e non anche attività lavorativa, come acclarato dalla sentenza di primo grado, con conseguente legittimità del licenziamento.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, la datrice di lavoro deduce che la mansione svolta costituiva il collegamento tra l’infortunio denunciato e il rispetto dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonchè degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, posto che nel caso in esame, svolgendo il F. le mansioni di autista e non contestando la condotta di avere guidato l’auto con il braccio infortunato, trasportando pesi e carichi di grossa entità, il lavoratore aveva violato le citate norme.

L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore, infatti, ha un contenuto più ampio di quello di cui all’art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra lavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro.

7. Il motivo non è fondato.

Come già osservato nella sentenza Cass., n. 24812 del 2016, nel puntualizzare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, è ricorrente nella casistica giudiziaria la fattispecie del licenziamento per svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia.

7.1. Che nella specie le attività di cui si asseriva il contrasto con l’infortunio fossero state ricondotte dalla datrice di lavoro ad attività lavorativa, come qualificata la domanda dal Tribunale, si rileva dal dedotto (nella contestazione) svolgimento delle stesse presso l’attività commerciale “(OMISSIS)”.

Occorre, altresì, precisare che si evince dalla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro (cfr., pag. 2 della sentenza di secondo grado), dal ricorso per cassazione (cfr., pag. 3 del ricorso, in cui si riporta il contenuto della sentenza del Tribunale), dal controricorso (cfr., pag. 2 del controricorso del lavoratore), e dalla memoria della società ricorrente (pag. 4, in cui si richiama la sentenza n. 24671 del 2016)” laddove è stata confermata la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore che assente da un’azienda in stato di malattia aveva lavorato in una pizzeria svolgendo attività inerente l’ordinazione dei pasti, il servizio, la stesura e la riscossione del conto. Insomma, un caso esattamente analogo a quello in esame, atteso che il controricorrente non contesta lo svolgimento di altra attività lavorativa durante il periodo di infortunio e, comunque, provata dalla documentazione fotografica dell’investigatore privato”, che la sentenza di primo grado nel dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato per giusta causa in ragione dello svolgimento di attività lavorativa durante la malattia, così qualificava la contestazione. Nè tale qualificazione risulta dal presente ricorso essere stata censurata dalla società, in via di eccezione, nel giudizio di secondo grado, che ha validato, sia pure pervenendo ad un diverso esito del giudizio, la medesima.

Ed infatti, la società, pur affermando che la contestazione disciplinare avrebbe riguardato lo svolgimento di altra attività pregiudicante lo stato di infortunio e non anche attività lavorativa (pag. 19 ricorso), non deduce, di avere contestato in appello la suddetta qualificazione della domanda fatta dal giudice di merito, riportando la eventuale relativa eccezione, per cui per tale profilo il motivo è inammissibile in ragione della novità della questione.

7.2. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie i principi che informano la valutazione, cui la Corte territoriale si è attenuta, sono consolidati: lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sè sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (v. ex plurimis Cass. n. 17625 del 2014, citata Cass., n. 24812 del 2016).

Inoltre, l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento derivi un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (v. Cass., n. 16465 del 2015), con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato (citata Cass., n. 24812 del 2016).

7.3. La soluzione concreta delle singole controversie è però in effetti e di necessità condizionata dall’accertamento compiuto dai giudici di merito, a loro spettando sia la ricostruzione delle risultanze fattuali, sia la valutazione dell’incidenza dell’attività sulla malattia nei termini sopra indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, valutazione che, se congruamente motivata, è incensurabile in questa sede.

7.4. Nel caso in esame, la Corte d’Appello, con adeguata valutazione delle risultanze fattuali, in considerazione della quale il vaglio di legittimità si arresta, ha escluso una necessaria rilevanza disciplinare dello svolgimento di attività lavorativa durante la malattia e, passando ad esaminare le attività (“contrastanti con l’infortunio denunciato”, come affermato nella contestazione), svolte dal lavoratore nei giorni (OMISSIS), in ragione delle risultanze processuali, ha ritenuto che le stesse non fossero indicative di simulazione della malattia diagnosticata dai sanitari dell’INAIL (contusione a spalla e polso destro), e non integravano violazione di buona fede e correttezza e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, atteso che non evidenziano simulazione della malattia nè ne ritardavano la guarigione.

Nel fascicolo fotografico elaborato su domanda della Calabra Maceri e Servizi spa, dalla SE.FY. investigazioni private, su cui deponeva il teste Fi., risultavano come comportamenti suscettibili di assumere astrattamente rilievo ai fini della presente indagine: il F. alla guida di un auto, o che teneva in mano un sacchetto con la scritta “(OMISSIS)” riempita solo per 1/5 di materiale di natura sconosciuta, o intento a spostare qualche piccola piantina, o intento nell’abbassare la saracinesca dell’esercizio commerciale funzionante con dispositivo elettronico mediante l’inserimento di una chiave.

In ragione della diagnosi, tali condotte – la guida dell’automobile e il compimento di attività non particolarmente faticose come sopra indicate – non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia (peraltro non essendovi stata la prescrizione di particolari dispositivi o cure quali uso di tutori o immobilismo), mentre lo svolgimento dell’attività lavorativa del F., consistente nel guidare camion con l’obbligo di scarico delle merci da questo trasportate, era incompatibile con lo stato contusivo diagnosticato.

Le asserzioni del teste Fi., secondo cui il F. sarebbe stato visto spostare carichi pesanti e vasi con piante presso l’esercizio commerciale del figlio, oltre che contrastare con le fotografie, non avevano trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi i quali si erano limitati a riferire della presenza del lavoratore presso il negozio, dove al più trattava con i clienti o semplicemente li accoglieva.

7.5. Pertanto, rilevava la Corte d’Appello non vi era incompatibilità tra le suddette attività e il recupero delle energie lavorative, che peraltro, non veniva contestata dalla datrice di lavoro con la missiva di avvio del procedimento disciplinare.

8. Il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017


L’attività formativa dell’Associazione – anno 2018

Formazione ANNAIl «Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale e tutte le figure che svolgono l’attività  di notificazione, attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.

L’Associazione attraverso tale iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .

L’informatizzazione della pubblica amministrazione è certamente una delle principali sfide che Stato, Regioni ed Enti locali si trovano ad affrontare in questo momento storico. L’impatto della tecnologia sull’amministrazione pubblica ed i servizi ai cittadini è di enorme portata, ma per risultare veramente efficace il processo di informatizzazione necessita di un gran numero di strumenti normativi, tecnici ed organizzativi. Gli effetti dello sviluppo e della diffusione dell’innovazione tecnologica sulla produzione documentaria sono oramai rilevanti (basti pensare a quelli derivanti dall’introduzione della firma elettronica e del servizio di posta elettronica certificata che hanno reso possibile la formazione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici a valenza giuridica e forza probatoria), il che rende necessari l’attivazione di sistemi di gestione elettronica e lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, capaci di garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale.

Di fronte a tale situazione, A.N.N.A. si propone di fornire un contributo alla soluzione delle problematiche connesse alla produzione e conservazione dei documenti e degli archivi informatici; problematiche che, se non affrontate correttamente, rischiano di provocare la perdita irreversibile di gran parte del patrimonio archivistico che sarà  prodotto in futuro dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese.

Le giornate di studio, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione viene prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’evoluzione giurisprudenziale che spesso sopperisce a lacune legislative ovvero ne determina ulteriori dubbi e difficoltà  sull’applicabilità  delle norme. Si tratterrà , inoltre, in maniera approfondita della Notifica On Line

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà  ad effettuare l’esame di idoneità  per le persone che verranno indicate al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

PRIMO SEMESTRE  2018

Data Luogo Tipologia
Venerdì 2 Febbraio Montagnana (PD) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 8 Febbraio Udine Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Martedì 3 Aprile Zola Predosa (BO) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Martedì 10 Aprile Fara in Sabina (RI) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Mercoledì 18 Aprile Montecchio Emilia (RE) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 20 Aprile Imperia Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Lunedì 23 Aprile Lainate (MI) Giornata di Studio per Agenti Notificatori

SECONDO SEMESTRE  2018

Data Luogo Tipologia
 Venerdì 28 Settembre  Calatabiano (CT) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 19 Ottobre  Conversano (BA) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 26 Ottobre  Formia (LT) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 8 Novembre  Ancona Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 9 Novembre  Cesena FC)
Giornata di Studio per Agenti Notificatori

Giornata di Studio Cesena (FC) – 10.11.2017

Locandina GdS Cesena FC 2017LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 10 novembre 2017

Comune di Cesena (FC)

Municipio
Piazza del Popolo 10
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con la collaborazione del Comune di Cesena (FC)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già è iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2018 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 160,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  70,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2018 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 200,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Cesena 2017 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Fontana LazzaroFontana Lazzaro

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività di formazione anno 2017

Scarica: Depliant GdS Cesena FC 2017

Vedi: Video della Giornata di Studio

Vedi: 

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Cesena 2017

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2017

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Giornata di Studio Ancona – 9.11.2017

Locandina GdS Ancona 2017LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 9 novembre 2017

CIRCOLO SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

Via XXIX SETTEMBRE 1

ANCONA

 Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già  socio A.N.N.A. (persona fisica già  iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già  pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2018 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 160,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  70,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2018 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 200,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Ancona 2017 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.

L’Associazione rilascerà  ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà  costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla Giornata di Studio deve essere effettuata tramite l’invio del Modulo di partecipazione cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

COME ARRIVARE:

La sede della Giornata di Studio è raggiungibile dalla stazione ferroviaria con la linea autobus n.1, 1/3, 1/4 direzione centro, ma anche a piedi in 15-20 minuti; chi arriva in auto può parcheggiare su via XXIX Settembre, nel park Traiano sempre sulla stessa via molto vicino, nelle vicinanze c’è anche il Park Cialdini, oppure al Park Archi, un po’ più lontano (via Marconi), ma molto economico.

Docente:

Durì Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività  del Messo Comunale e attività  dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità  normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà  ad effettuare l’esame di idoneità  per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà  di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività  di formazione anno 2017

Scarica: Depliant G.d.S. Ancona 2017

Vedi: Video della Giornata di Studio

Vedi: 

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Ancona 2017

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica e dovrà essere allegata la Determina Dirigenziale
Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2017
  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 07-06-2017) 06-09-2017, n. 20863

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14171-2016 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 34, presso lo studio dell’avvocato NATALIA PAOLETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO PELLEGRINO e ROBERTO PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO COLLA’ RUVOLO;

– controricorrente –

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10700/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata l’01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON. Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Svolgimento del processo
che:

Con sentenza in data 16 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da A.S. avverso la sentenza n. 23777/21/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 20052006. La CTR osservava in particolare che erano infondate le eccezioni, riproposte quali motivi di appello, di nullità della notifica degli avvisi di accertamento “presupposti” dell’atto esattivo impugnato, di nullità della cartella esattoriale oggetto della lite per carenza del suo contenuto motivazionale (calcolo dei crediti erariali posti in esecuzione) ed infine di decadenza dal potere impositivo/esattivo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione spa, quale incorporante di Equitalia Sud spa.

Motivi della decisione
che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis, art. 24 Cost., L. n. 212 del 2000, art. 6, nonchè vizio motivazionale, poichè la CFR ha affermato il rituale perfezionamento della procedura notificatoria degli atti impositivi “presupposti” della cartella di pagamento impugnata, in particolare evidenziando, per un verso la mancata prova della spedizione della “raccomandata informativa” non essendo avvenuta la consegna/ricezione diretta di detti atti, appunto come specificamente previsto dalla prima disposizione legislativa evocata, per altro verso l’insussistenza della qualità di “familiare” della persona ricevente detti atti impositivi.

La censura è infondata.

Va anzitutto ribadito che “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall’art. 139 c.p.c.” (Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014, Rv. 632118 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, peraltro essendo in fatto ammesso dallo stesso ricorrente che la persona ricevente gli atti impositivi in questione era effettivamente la compagna convivente del figlio a sua volta pacificamente convivente del contribuente.

Peraltro risulta accertato in fatto, quindi non ulteriormente sindacabile in questa sede, che la previsione speciale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis, sia stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l’avvenuta spedizione della “raccomandata informativa” da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l’atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario.

Va tuttavia sul punto precisato, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè le prove valutate dal giudice tributario di appello ossia le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto de quo ne risultano pienamente adeguate.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 241 del 2000, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, e vizio motivazionale, poichè la CTR ha escluso la sussistenza dell’eccepito “vizio proprio” della cartella esattoriale impugnata consistente nella mancata indicazione del criterio di calcolo dei crediti erariali esposti nella medesima.

La censura è infondata.

Vi è infatti da rilevare che, basandosi l’atto esattivo impugnato sulla rilevata rituale notificazione degli atti impositivi correlativi, la sua motivazione non può che essere riferita agli stessi, come del resto è pienamente legittimo (cfr. in senso analogo, Sez. 5^, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014, Rv. 632486 – 01), sicchè dall’integrazione sostanziale di tale complesso di atti impositivi ed esattivi il contribuente ha potuto senz’altro esattamente apprendere i termini, anche quantitativi, della pretesa erariale e quindi è stato messo in grado di esercitare il suo diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Esprimendosi la sentenza impugnata in questo stesso senso è dunque corretta anche su tale punto.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e di vizio motivazionale, poichè la Commissione tributaria regionale ha respinto la sua eccezione di decadenza dell’agenzia fiscale dal potere impositivo, peraltro fraintendendola ossia riferendola alla fase della riscossione e quindi ai termini decadenziali per l’emissione della cartella esattoriale, invece che alla fase dell’accertamento e pertanto agli analoghi termini legalmente fissati per la notifica degli atti impositivi “presupposti”.

La censura è infondata.

Ancorché riferibile l’eccezione de qua non alla cartella di pagamento impugnata, bensì agli avvisi di accertamento, comunque la stessa si palesa preclusa dalla mancata impugnazione degli stessi, nonostante la loro rituale notificazione rilevatasi nei giudizi di merito e, per i profili di competenza, anche in questa sede di legittimità.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000 per ciascuna parte controricorrente oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge per l’Agente della riscossione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017


Rischia la reclusione chi falsifica o altera le email

La Cassazione conferma la condanna per una dipendente comunale che ha falsificato la notifica di ricezione di una mail

Rischia il carcere chi falsifica le mail oppure l’avvenuta ricezione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 39768/2017 (sotto riportata) con cui ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione, sospesi con la condizionale, a una donna che aveva falsificato la notifica di ricezione di una mail.
In particolare, l’imputata era stata condannata ex art. 617-sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) poiché, in quanto dipendente comunale, aveva formato falsamente e inviato alla persona interessata, facendone così uso, la notifica di avvenuta lettura della e-mail di convocazione, in realtà mai pervenuta alla stessa, per un colloquio per il posto di agente di Polizia Municipale.
Tutto questo allo scopo di occultare la propria responsabilità relativamente all’invio di tale comunicazione all’indirizzo e-mail errato, errore che aveva determinato l’esclusione della concorsista dalla graduatoria.
La condotta del delitto punito dall’art. 617-sexies c.p., precisano i giudici, consiste nel formare, falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione informatica o telematica, ovvero nell’alterare, sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica vera, anche se solo occasionalmente intercettata, allo scopo di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.
Il reato, pur inserito nel corpo della sezione dedicata ai delitti contro l’inviolabilità dei segreti, delinea una particolare figura di falso, caratterizzata in ragione del suo oggetto: il dolo richiesto per l’ipotesi delittuosa in esame è specifico e consiste infatti nella coscienza e volontà di procurarsi direttamente o indirettamente un vantaggio, non necessariamente di carattere patrimoniale, o di recare ad altri un danno.
Deve poi essere oggettivamente riscontrabile, in conseguenza dell’azione del soggetto agente, la materiale alterazione o soppressione dell’informazione attinta. Occorre infine che dell’alterazione compiuta l’agente abbia fatto uso o abbia semplicemente tollerato un uso a opera di altri; deve quindi esservi stata consapevolezza della diffusione esterna di una rappresentazione informativa non genuina o non corrispondente a verità.
Inutile per la ricorrente insistere sulla mancanza del “corpo del reato” (che avrebbe potuto essere solo un documento informatico) e sulla mancata ispezione tecnica e verifica peritale dei personal computer sia della denunciante, sia della denunciata, senza la quale non avrebbe potuto ritrarsi alcuna certezza circa la pretesa falsificazione informatica.
La prova della falsificazione del documento informatico, prosegue il provvedimento, può essere ricavata da un esame tecnico diretto delle memorie dei due computer interessati e tuttavia può essere raggiunta, in modo convincente e oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla base di elementi probatori differenti da una perizia tecnica, che dimostrino in modo certo l’avvenuta alterazione.
Nella fattispecie gli elementi di prova raccolti e analizzati confortavano comunque, al di là del ragionevole dubbio, la ritenuta sussistenza della falsificazione, pertanto è legittima la condanna della donna posto che la cornice edittale prevista dalla norma punisce il colpevole con la reclusione da uno a quattro anni.

Leggi: Carcere per chi falsifica le mail – Cassazione sentenza n. 39768/2017 


Giornata di Studio Lainate (MI) – 18.10.2017

Locandina GdS Lainate 2017LA NOTIFICA ON LINE

Mercoledì 18 ottobre 2017

Comune di Lainate (MI)

Villa Litta

Cortile Nobile

Sala degli Specchi

Largo Vittorio Veneto, 12

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il patrocinio del Comune di Lainate (MI)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2018 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 160,00  (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  70,00   (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2018 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 200,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Lainate 2017 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Fontana LazzaroFontana Lazzaro

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità  per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà  di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività  di formazione anno 2017

Scarica: Depliant GdS Lainate 2017

Scarica: Piantina Come arrivare

Vedi: Fotografie della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Lainate (MI) 2017

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2017

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità personale del Legale Rappresentante pro tempore

Notifica via pec non valida se non contiene file con estensione .p7m

E’ stato stabilito dalla CTP di Reggio Emilia che non ha validità la notifica di un atto impositivo avvenuta via PEC, se l’atto in essa contenuto ha l’estensione pdf e non quella p7m.
Il motivo è che solo quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, nonché l’identificabilità del suo autore con firma digitale.
La sentenza che l’ha stabilita è la n.204/2017 che ha affrontato per la prima volta la questione sull’estensione del file che contiene l’atto impositivo, soprattutto considerando che oltre alle cartelle nei prossimi mesi anche gli avvisi di accertamento saranno notificati via Posta Elettronica Certificata.
Nel caso specifico, una società si era vista notificare diverse cartelle di pagamento, alcune delle quali via PEC. Tuttavia, il file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione era il pdf.
E’ stato dunque ribadito che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata che contenga il file della cartella con questa estensione, poiché con la notifica via PEC in formato pdf, non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.
Al contrario, l’estensione p7m del file notificato, che rappresenta la cosiddetta busta crittografica contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma.
Nei casi in cui venga a mancare questa estensione del file, la notificazione via PEC delle cartelle di pagamento viene considerata non valida con annullamento derivato delle cartelle stesse.

Leggi: CPT RE 204-2017 (Notifica) (atto firmato PDf e non P7M)


Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 11-05-2017) 31-08-2017, n. 20672

La vicenda che ha dato alla Corte lo spunto per interessare il Primo Presidente riguardava un contenzioso avente ad oggetto l’opposizione contro un provvedimento di accoglimento della contestazione del credito proposta da due creditori procedenti in un procedimento di espropriazione presso terzi. Nel corso del procedimento, la parte privata aveva utilizzato due standard diversi per le comunicazioni, il pdf e il p7m, e ciò in ragione della complessità e della diversa natura degli atti (alcuni nativi digitali, altri nativi analogici). La vicenda è giunta sino in Cassazione, dove però alcune questioni procedurali hanno reso il ricorso manifestamente inammissibile. L’occasione, tuttavia, è stata sfruttata per tentare di fare chiarezza sulla possibilità di sanare la nullità di atti che non rispettano gli standard tecnici. Effetti della violazione delle disposizioni tecniche Alle Sezioni Unite viene quindi chiesto di fare chiarezza sugli effetti della violazione delle disposizioni tecniche e in particolare sull’estensione dei file. Occorre, insomma, capire se gli atti nulli sono comunque sanabili se raggiungono il loro scopo. Per la sesta sezione, l’atto che non rispecchia le specifiche tecniche dovrebbe essere considerato non sanabile e lo standard di conversione p7m dovrebbe essere tutelato in quanto idoneo a offrire la massima garanzia possibile di conformità dei documenti che non sono stati creati in formato digitale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16969/2016 R.G. proposto da:

UNICREDIT S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 111, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GONNELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GALLO;

– ricorrente –

contro

Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MECENATE 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREINA DI TORRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO BISCONTI;

– controricorrente –

e contro

Z.M., Z.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato MARINA MAGGIULLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO NARO;

– controricorrenti –

e contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2216/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 26/04/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì 11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
rilevato che:

UniCredit spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza (n. 2216 del 26/04/2016) con cui il tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza del 12/05/2014 del g.e. di quel tribunale, di rigetto dell’opposizione dalla medesima proposta contro il provvedimento di accoglimento della contestazione del credito proposta dai creditori procedenti Z.P., M. e G. nel procedimento di espropriazione presso terzi promosso contro il debitore esecutato Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Palermo in liq.ne;

in particolare, la ricorrente notifica un primo ricorso, in cui il suo difensore dichiara di agire in forza di procura generale alle liti del 29/10/2010, a mezzo p.e.c. in data 27/06/2016, ma pure ulteriore ricorso (ovvero, come specifica nella memoria il medesimo ricorso, ma semplicemente reiterandolo), sempre a mezzo p.e.c., stavolta in data 19/09/2016, nella cui intestazione continua a farsi riferimento univoco alla procura generale del 29/10/2010, ma che reca stavolta acclusa una procura speciale da parte di tale avv. V.F. – quale procuratore speciale e così legale rappresentante di UniCredit – in favore del medesimo difensore che aveva formato il primo ricorso;

degli intimati notificano separati controricorsi contro ciascuno dei due ricorsi sia Z.P. (in data 22/07 e 19/10/2016) sia, con unitario atto, Z.G. e M. (in data 25/07 e 26/10/2016), in particolare eccependo, nei primi controricorsi, l’inammissibilità per carenza di procura speciale e, nei secondi, il vizio derivante dalla reiterazione del ricorso;

non espleta attività difensiva in questa sede il Consorzio;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380 bis, con la quale, tra l’altro, solleva questione di ritualità della notifica del controricorso di Z.P., siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato “.pdf” e non “.p7m” e quindi da ritenersi privi di firma digitale, poi ribadendo pure la ritualità della procura allegata al ricorso notificato per secondo, siccome appunto sottoscritta digitalmente con file con estensione “.p7m”;

considerato che:

ben potrebbe immediatamente provvedersi – con altrettanto immediata individuazione della soccombenza della ricorrente – in conformità alla proposta di inammissibilità, già formulata dal relatore, per entrambi i ricorsi:

– del primo, perchè formato da difensore privo di procura speciale, non potendo valere la procura generale rilasciata il 29/10/2010 per impugnare una sentenza del 2016 (e tanto per giurisprudenza a dir poco consolidata; tra le innumerevoli: Cass. 20/11/2009, n. 24548; Cass. 31/05/2005, n. 11583; Cass. 16/05/2003, n. 7710) e neppure valendo (stando alla tesi sviluppata con la memoria) la e-mail della cliente, sul punto informata, tanto integrando una fattispecie singolarmente estranea a quella disegnata per il conferimento di una procura speciale dalle previsioni del codice di procedura civile;

– del secondo, perchè proposto – il 19/09/2016 – una volta decorso il termine breve (non soggetto, atteso l’oggetto della controversia, alla sospensione feriale: e cioè scaduto il 60 giorno dal 27/06/2016, venerdì 26/08/2016) dalla prima notificazione, sebbene relativa ad un’impugnazione inammissibile (in tali sensi, da ultimo ed ove riferimenti, Cass. Sez. U. 13/06/2016, n. 12084, già ricordata da Cass. 08/03/2017, n. 5793); nè valendo a sanare l’inammissibilità del primo per difetto di valida procura la rinnovazione della sua notifica, una volta scaduti i termini per l’impugnazione;

tuttavia, ad avviso del Collegio, il ricorso non potrebbe essere definito, sia pure anche solo ai fini di regolare le spese nei rapporti tra la ricorrente ed uno solo dei controricorrenti ( Z.P.) senza prendere posizione, anche a seguito della formale eccezione della ricorrente nella memoria depositata in vista dell’adunanza non partecipata e per gli effetti sensibili sul carico delle spese di giudizio che la sua soluzione potrebbe avere (per il valore della controversia e l’entità dell’attività svolta da prendere in considerazione ai fini della liquidazione), su di una problematica che stima il Collegio investire una questione di massima di particolare importanza, sulla quale non risulta essersi ancora consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonostante investa un punto focale del processo civile telematico e l’applicazione ad esso di fondamentali principi della processualistica;

tale questione ha ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare – riferendosi i precedenti di legittimità noti a fattispecie di atti in formato analogico e poi trasformati e notificati in via telematica, ovvero ad altre più articolate, ma non esattamente negli specifici termini di cui appresso – e, in particolare, sull’estensione (che indica o descrive il tipo) dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità: sicchè va stabilito se esse prevedano o meno una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, rendendosi – in caso di risposta affermativa al quesito necessario poi definire l’ambito ed i limiti dell’applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c., comma 3;

ritiene al riguardo il Collegio che la sesta sezione – cioè, la “sezione di cui all’art. 376, comma 1, primo periodo” del codice di procedura civile – ben possa rimettere direttamente la questione alle Sezioni Unite, anzichè alla pubblica udienza della sezione ordinaria (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), visto che la problematica della ritualità della notifica di uno o più degli atti di costituzione della parte dinanzi a questa Corte, eseguita con documento nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con file – ricorso o controricorso e soprattutto relativa indispensabile procura speciale – con estensione (e quindi forma o struttura informatica) diversa da quella espressamente prescritta, attiene all’ammissibilità o meno dei medesimi e quindi rileva agli effetti dell’applicazione dell’art. 375 c.p.c., n. 1), materia che è riservata appunto di norma proprio alla cognizione della sesta sezione ai sensi dell’art. 376, comma 1, primo periodo, nonchè art. 380 bis c.p.c., come novellato;

ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perchè l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai applicabile;

pertanto, non dovrebbero poter giovare i precedenti di Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665 (siccome riferito ad un documento nativo analogico, notificato in via telematica con estensione “.doc” anzichè “.pdf”), nè di Cass. ord. 26/01/2016, n. 1403 (relativa ad un atto trasmesso mediante file con estensione “p7m” dedotto come illeggibile ma comunque decifrato o reperito al punto da consentire la piena difesa), ma, a ben guardare, neppure l’altro principio, di eguale portata generale, dell’insussistenza di un diritto all’astratta regolarità del processo (a chiarissime lettere ribadito, in materia, dalla stessa Cass. Sez. U. 7665/16, ovvero, più in generale, dalla più recente ancora Cass. Sez. U. 11141/17), visto che l’intrinseca esistenza dell’atto e della procura attiene ad elementi talmente coessenziali dell’uno e dell’altro ai fini di una valida instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità da suggerirne come indispensabile la verifica ufficiosa (sicchè neppure può trovare applicazione il principio elaborato da Cass. 19/12/2016, n. 26102, quanto alla – mera – carenza della firma digitale ad un documento formato ab origine su supporto analogico);

va allora rilevato che il formato dell’atto del processo in forma di documento informatico è regolato, in via di sostanziale delegificazione, dall’art. 12 del Provvedimento 28/12/2015 (successivo a numerosi altri analoghi) del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia in forza dell’art. 11 del decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44, recante il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24″ e successive modificazioni”;

ai sensi del capoverso di tale disposizione, per quel che qui può rilevare, è stabilito poi che “La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica;… nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m”, mentre le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinvengono alle lett. z) ed y) del precedente art. 2 del detto provvedimento DGSIA: risultando quindi indispensabile l’estensione “p7m”, a garanzia dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il secondo caso, in cui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello “pdf”;

completano il quadro normativo di riferimento, applicabile ratione temporis alla fattispecie (caratterizzata dalla notifica diretta, da parte del difensore di Z.P., del controricorso al difensore del ricorrente in data 19/10/2016 a mezzo p.e.c.), l’art. 13, lett. a), e art. 19 bis, del già richiamato provvedimento del DGSIA: ai sensi dell’uno, la notifica insieme all’atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato “.pdf” – ai sensi dell’art. 13, lett. a), del richiamato provvedimento DGSIA – ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest’ultimo appunto recare l’estensione in virtù del già detto cpv. dell’art. 12 – “p7m”, a garanzia della sua autenticità; ai sensi dell’altro, in caso di notificazioni eseguite in via diretta dall’avvocato, “qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’art. 12, comma 2”;

in via descrittiva, invero, parrebbe dirsi che con l’imposizione dell’elaborazione del file in documento informatico con estensione “p7m” il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento, non creato ab origine in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica, quale la procura a firma analogica su supporto tradizionale, al suo originale composito, incorporando appunto i due documenti in modo inscindibile e, per quel che rileva ai fini processuali e soprattutto se non altro con riferimento alla presente fattispecie – della regolare costituzione nel giudizio di legittimità (per la quale è da sempre stata considerata quale presupposto indispensabile la ritualità della procura speciale), con assicurazione di genuinità ed autenticità di entrambi in quanto costituenti un unicum;

diversa – ed in questa sede irrilevante – valenza dovrebbe avere poi il potere di autenticazione riconosciuto in via generale dalla normativa primaria all’avvocato notificante, che dovrebbe riguardare appunto la conformità degli atti già ritualmente formati ai loro rispettivi originali, ma non parrebbe riferito anche all’intrinseca o strutturale regolarità almeno della procura speciale indispensabile per il ricorso o per il controricorso in Cassazione e, verosimilmente, per la firma in calce a questi ultimi due atti in quanto tali: riguardo ai quali le formalità previste dalle norme tecniche specifiche potrebbero porsi come indispensabili presupposti od elementi di esistenza stessa di un atto riferibile a colui che vi figura essere il suo autore;

pertanto, opina il Collegio che la questione di massima di particolare importanza riguarda, nell’ambito di una pure istituzionale discrezionalità in capo alla parte notificante – donde l’onere, per la controparte, di calibrare attentamente ogni eccezione o doglianza di nullità al riguardo – nella scelta tra l’alternativa (PAdES o CAdES) della modalità strutturale dell’atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente dall’avvocato, la configurabilità o meno, al riguardo e se non altro quando l’atto da notificare comprende anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità, di una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 2) e posta pertanto a pena di nullità, nonchè, in caso di risposta affermativa, sull’applicabilità – e relativi presupposti ed eventuali limiti – del principio di sanatoria dell’atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo;

ricorrono pertanto, al riguardo e ad avviso del Collegio, le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c, comma 2, seconda ipotesi, sulle questioni suddette, riassunte al punto 1 delle ragioni della decisione.

P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017


TAR campano – sentenza n. 1368 del 30 agosto 2017

Quattro avvocati pubblici (dipendenti di una A.S.L. campana) nel 2016 si vedevano consegnare dal datore di lavoro il tesserino magnetico marcatempo, con l’obbligo di timbratura contenuto in apposito provvedimento, pena l’adozione di misure disciplinari; costoro, invocando il particolare status dei legali e le peculiari modalità con le quali veniva svolta la prestazione lavorativa nell’interesse dell’Ente, gravavano allora l’atto dinanzi al TAR. I legali sostenevano, nell’impugnativa, che un uso indiscriminato del sistema di rilevazione delle presenze avrebbe inevitabilmente comportato una implausibile limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza indiscutibilmente riconosciuti dal vigente ordinamento (anche) agli avvocati dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Nel procedimento era intervenuta ad adiuvandum, a sostegno dei ricorrenti, anche una organizzazione sindacale. Il TAR campano con sentenza n. 1368 del 30 agosto 2017 (sotto riportata) ha respinto il ricorso.

Dopo aver premesso che della questione, in generale, la giurisprudenza amministrativa aveva già avuto modo di occuparsi (il Consiglio di Stato, con decisione n. 2434 del 7 giugno 2016 ha infatti osservato che le prerogative di autonomia ed indipendenza non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti del datore di lavoro, che obbligano ovviamente anche l’avvocato iscritto all’elenco speciale), i giudici salernitani hanno rilevato che con gli atti contestati non si realizza affatto una “indebita ingerenza” nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè “nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”, ai sensi dell’art. 23 Legge n. 247 del 2012 (cioè la normativa generale sulla professione di avvocato), ma, semplicemente, si sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso.

Leggi: TAR campano – sentenza n. 1368 del 30 agosto 2017 


Cassazione civile Sez. VI – 2, Ordinanza del 30/08/2017 n. 20582

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1450/2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12385/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1450 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo infondati i tre motivi del ricorso perché: a) corretta la notifica dei verbali; b) il ricorrente non dà conto di quali sarebbero i canoni ermeneutici violati e di come osservandoli si sarebbe potuto pervenire ad un diverso risultato interpretativo, c) il Tribunale si è limitato a rilevare che la fotografia prodotta dal G. era illeggibile, dovendosi, per il resto ritenere escluso che la circostanza fosse pacifica per il solo fatto della contumacia dell’amministrazione.

La proposta del relatore è stata notificata al ricorrente, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Considerato che:

1.- con ricorso depositato il 12.10.2010 G.G. oppose innanzi al giudice di pace di Roma tre verbali di accertamento elevati a suo carico nel febbraio 2010 per altrettante violazioni dell’art. 157 C.d.S., comma 6, con i quali gli veniva contestata la sosta dell’autovettura in via (OMISSIS) senza esposizione del ticket, l’opponente eccepiva la tardività della notificazione, in quanto effettuata ex art. 140 c.p.c., DA UN DIPENDENTE COMUNALE E PERFEZIONATASI MEDIANTE SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI PRESSO LA CASA COMUNALE SUCCESSIVAMENTE AI 150 GIORNI PREVISTI DALL’ART. 201 C.D.S., COMMA 1. Nel merito rilevava di essere in possesso di permesso di sosta in area ZTL, ciò che gli consentiva anche il parcheggio sulla limitrofa via (OMISSIS) in forza di apposita delibera comunale.

L’Ente convenuto restava contumace;

Il Giudice di pace respingeva il ricorso;

PROPONEVA APPELLO IL G. ED IL TRIBUNALE DI ROMA RESPINSE L’OPPOSIZIONE. SECONDO IL TRIBUNALE, NEL PROCEDERE ALLA NOTIFICA DI UN ATTO, IL FUNZIONARIO COMUNALE SVOLGE UNA FUNZIONE INDIPENDENTE RISPETTO A QUELLA DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, RISPETTO ALLA QUALE È TERZO; NELLA SPECIE ANDAVANO, DUNQUE, APPLICATI I PRINCIPI GENERALI RELATIVI AL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA, CON CONSEGUENTE RILIEVO, AI FINI DELLA VERIFICA DI TEMPESTIVITÀ, DEL MOMENTO IN CUI L’ATTO ERA STATO CONSEGNATO DAL RICHIEDENTE PER LA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA, INCOMBENTE VERIFICATOSI ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 201 C.D.S., COMMA 1; osservò, inoltre, che l’esenzione dal pagamento del ticket riguardava solo alcune delle strade del centro storico indicate nella delibera comunale, che non ricomprendevano l’area per la quale il g. era munito di permesso, e che era rimasto indimostrato il fatto che la segnaletica verticale presente sulla via (omissis) consentisse la sosta gratuita ai titolari del permesso medesimo.

Avverso tale sentenza G.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’intimato non ha svolto difese;

Considerato che:

2.- con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, e art. 140 c.p.c., assumendo l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la notifica dei verbali; osserva, infatti, che in caso di notifica a mezzo posta rileva il diverso termine per il notificante- rendendo sufficiente a tal fine la consegna dell’atto-soltanto ove questi sia soggetto diverso dal richiedente, fattispecie qui non ricorrente perché la notifica era stata richiesta ed eseguita dall’amministrazione comunale; ed a tal fine contesta, più specificamente, il richiamo del giudice d’appello alla disciplina del processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4), caratterizzato dall’effettiva autonomia del messo notificatore rispetto all’amministrazione finanziaria, invece, mancante nella fattispecie;

2.1.- La censura non è fondata;

La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente ritenuto che il messo incaricato della notifica di atti è in posizione di autonomia funzionale rispetto all’amministrazione di appartenenza; tale rilievo trova conferma – come pure osservato dal tribunale – nel fatto che in base alla L. n. 265 del 1999, art. 10, tutte le amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, ove non sia possibile ricorrere utilmente al servizio postale o alle altre forme di notifica previste dalla legge, con attribuzione agli stessi di un mandato “ex lege” e di un corrispondente rapporto di preposizione gestoria in capo all’amministrazione richiedente (cfr. Cass. n. 23679/2008), rapporto del quale la richiamata ipotesi in ambito tributario costituisce un’ulteriore esemplificazione normativa. In altri termini, quando procede alla notifica – in virtù di una facoltà espressamente attribuitagli per previsione normativa – il messo comunale svolge una funzione autonoma che lo pone in rapporto di indipendenza con l’amministrazione richiedente, quantunque si tratti di quella presso cui egli è incardinato;

3.- Con il secondo mezzo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ed, in subordine, violazione dell’art. 12 preleggi, e art. 1362 c.c. e ss., assumendo che il tribunale avrebbe, erroneamente, letto od interpretato i documenti relativi all’estensione dell’area esente da ticket, omettendo di considerare che gli stessi consentivano il parcheggio gratuito ai veicoli muniti di permesso per la ztl “(OMISSIS)”;

3.1.- La censura, per come formulata, è inammissibile, poiché per un verso il tribunale ha preso in considerazione ed espressamente valutato il contenuto del documento di cui è denunziato l’omesso esame e, per altro verso e sotto il profilo ermeneutico, il ricorrente non dà conto di quali sarebbero i canoni ermeneutici violati e di come, osservandoli, si sarebbe potuti pervenire ad un diverso risultato interpretativo;

4.- Con il terzo mezzo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., e nullità della sentenza, per aver il Tribunale ritenuto non provato il contenuto della segnaletica verticale, invece pacifico perché incontestato;

4.1.- Anche tale motivo non è fondato, poiché il tribunale sul punto si è limitato a rilevare che la fotografia prodotta dal G. era illeggibile, dovendosi per il resto ritenere escluso che la circostanza fosse pacifica per il sol fatto della contumacia dell’amministrazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che Roma Capitale, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.


Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 26-04-2017) 29-08-2017, n. 20506

La sentenza in questione chiarisce che la notifica postale effettuata direttamente dall’ufficio finanziario in effetti non sottostà alle regole della legge 890/1982 sempre che non sia effettuata da un agente notificatore. Quindi, allorché sia l’ufficio finanziario a notificare l’atto direttamente, spedisce una raccomandata ordinaria e di conseguenza non è necessario che la raccomandata depositata all’ufficio postale sia accompagnata dall’avviso di deposito cosiddetto CAD, previsto dalla legge 890/1982. Inoltre non è necessario che in caso di consegna dell’atto al portiere sia dichiarato nell’avviso di ricevimento il soggetto a cui la raccomandata è stata consegnata. In particolare la Corte di Cassazione rileva che la Commissione tributaria non ha fatto corretta applicazione della normativa nel ritenere che serva la prova che l’avviso di deposito della raccomandata all’ufficio postale sia stato materialmente ricevuto dal destinatario. Quindi in definitiva si chiarisce che la notifica postale degli atti rivolti al contribuente va effettuata sempre con una raccomandata A.R. ordinaria se è l’ufficio ad effettuarla. Per i tributi degli enti locali non vi sono dubbi, poiché l’art. 1 comma 161 legge 296/2006 prevede specificatamente che si utilizzi la raccomandata A.R. ordinaria. Ovviamente in questo caso in seguito al deposito all’ufficio postale il portalettere lascia un avviso di giacenza all’ufficio postale della raccomandata non recapitata già al primo tentativo negativo di consegna, senza necessità di inviare la cosiddetta CAD prevista invece quando si applica la legge 890/1982.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12499-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE PARATORE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2108/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Svolgimento del processo
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di C.A. di cartella portante IRPEF degli anni di imposta 2005 e 2006, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella, perchè mancante la prova della notificazione degli atti prodromici, non avendo l’Ufficio prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata come prescritto dalla specifica normativa.

In particolare, il Giudice di appello condivideva le argomentazioni del primo Giudice circa l’irregolarità della notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza non essendo stata fornita la prova dell’invio della necessaria raccomandata di avvertimento della giacenza stessa, e ciò in base al combinato disposto della L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 4.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate.

C.A. resiste con controricorso mentre Equitalia Centro s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione
1 Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 4 e 8 laddove la Commissione regionale aveva fatto derivare la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella impugnata, dalla mancanza di prova dell’avvenuta ricezione della CAD, circostanza irrilevante dal momento che, per espressa disposizione di legge, in queste ipotesi gli effetti del perfezionamento della procedura notificatoria sono ancorati unicamente alla spedizione di tale comunicazione di avvenuto deposito.

2. Disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla parte privata, non essendo rispondente al vero che il mezzo tenda ad un inammissibile nuovo accertamento in fatto laddove, al contrario, è stata correttamente prospettata una violazione di legge, la censura è fondata.

3. Dalla lettura congiunta degli atti processuali (sentenza impugnata e scritti difensivi delle parti) si evince che, nel caso in esame, la notificazione degli atti prodromici la cartella impugnata è avvenuta a mezzo del servizio postale.

4. Ciò posto in fatto, va rilevato, in diritto, che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in tema di imposte dirette ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’Ufficio (lett. a) secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo, caso le norme specifiche dettate dalla L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall’Ufficio all’Ufficiale giudiziario (per tale equiparazione v., tra le tante e di recente, Cass. 14273 del 13/07/2016).

5. Per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (cfr Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale della L. n. 890 del 1992, art. 14 come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20 dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso art. (cfr. Cass. n. 14196/2014)”.

Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011;, N. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012).

Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.

Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell’avvenuto deposito all’Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8.

6. Nella specie, disattesa l’eccezione sollevata in controricorso laddove la ratio decidendi della sentenza impugnata è unicamente quella espressa nel penultimo capoverso della seconda pagina, la Commissione tributaria regionale, invocando la normativa della L. n. 890 del 1992, ha ritenuto necessaria ai fini del perfezionamento della notificazione, la prova che l’avviso di giacenza del plico presso l’Ufficio postale (pacificamente immesso dall’agente postale in cassetta per come danno atto entrambe le parti) fosse stato materialmente ricevuto dal destinatario ma, nell’affermare ciò, non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, laddove non ha precisato i presupposti di fatto legittimanti l’applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017


Assenteismo, l’Inps dichiara guerra ai “fannulloni seriali”: un software scoverà i lavoratori da controllare d’ufficio

Giro di vite nella lotta all’assenteismo da parte dell’Inps. Da settembre i controlli sulle assenze dei dipendenti pubblici potranno essere effettuati anche d’ufficio, senza che sia il dirigente a farne richiesta. La novità più importante è però un nuovo software che, incrociando i dati in possesso dell’Istituto, scoverà i nomi degli “assenteisti seriali” e consentirà un piano di verifiche “selettive”.
L’obiettivo del sistema “Savio” è quello di sconfiggere in particolare il fenomeno delle assenze a ridosso del fine settimana o dei festivi. Per gli statali le visite saranno possibili sette ore al giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per i dipendenti privati, invece, resta l’orario già in vigore, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Non è escluso però che a breve gli orari vengano armonizzati.
La rivoluzione è la conseguenza dell’istituzione del “Polo unico delle visite fiscali”.

Dall’1 settembre sarà l’Inps, con il definitivo passaggio di consegne dalle Asl, a sorvegliare sulle assenze per malattia, anche se a saltare la giornata di lavoro sono dipendenti pubblici.


Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 03-05-2017) 22-08-2017, n. 20256

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16217-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati CRISTINA ZUNINO e VALENTINA PICCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Liguria, relativa a un avviso d’accertamento Irap 2008, lamentando la violazione dell’art. 142 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 43, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 156 c.p.c., in quanto erroneamente i giudici s’appello hanno ritenuto invalida la notifica dell’atto impositivo effettuata al contribuente che era residente all’estero, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ovvero, in subordine, in caso di notifica ritenuta irregolare, comunque, sanata per il raggiungimento dello scopo, essendosi il contribuente costituito e difeso nel merito, dimostrandosi pienamente edotto della pretesa impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Infatti, seppur l’art. 142 c.p.c., in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente, nè dimorante nè domiciliato nella Repubblica, faccia riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni internazionali (non invocate nel presente giudizio da alcuna delle parti in causa), e preveda – comma 1 – in caso d’impossibilità, che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l’atto, tuttavia, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4, norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi che accertano una maggiore credito erariale, si prevede che “in alternativa a quanto disposto dall’art. 142 c.p.c.” la notificazione ai contribuenti non residenti “è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”. La norma, che non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE – quindi, applicabile anche per il cittadino residente in Svizzera come nel caso di specie – è stata introdotta dal D.L. n. 40 del 2010, art. 2, comma 1, lett. a), ed è applicabile, senza incertezze normative, alla notifica dell’avviso oggetto d’impugnazione, avvenuta il 3.10.2013.

Nel caso di specie, pertanto, il contribuente si è iscritto all’AIRE a decorrere dal 25 novembre 2008 (vedi, p. 3 del controricorso), ed ha ricevuto, in data 3.10.13, la notifica dell’avviso d’accertamento all’indirizzo comunicato all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, notifica che risulta essere stata rituale e tempestiva; inoltre, è fondato il rilievo dell’ufficio secondo cui, la proposizione del ricorso del contribuente che si è difeso nel merito ha sicuramente sanato l’eventuale nullità della notifica dell’avviso (Cass. nn. 5057/15, 654/14, 1238/14, ord. n. 917/16) ed escluso qualsivoglia decadenza dalla potestà impositiva.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017


Giornata di Studio Ricigliano (SA) – 12.10.2017

Locandina GdS Ricigliano SA 2017LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 12 ottobre 2017

Comune di Ricigliano (SA)

Municipio
Piazza Nuova Europa 6
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il patrocinio del Comune di Ricigliano (SA)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già  socio A.N.N.A. (persona fisica già  iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già  pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2018 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 160,00  (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • €   70,00  (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2018 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 200,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Ricigliano 2017 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***). Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.

L’Associazione rilascerà  ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà  costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà  essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Durì Francesco

Resp. Uff. Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività  del Messo Comunale e attività  dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità  normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà  ad effettuare l’esame di idoneità  per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà  di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività  di formazione anno 2017

Scarica: Depliant GdS Ricigliano SA 2017

Vedi: 

Vedi: 

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Ricigliano (SA) 2017

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2017

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore