Giornata di Studio Martinsicuro (TE) – 9.02.2017

Locandina Corso Martinsicuro 2017LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 9 febbraio 2017

Comune di Martinsicuro (TE)

Sala Consiliare
Via A. Moro 32/A
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il patrocinio del Comune di Martinsicuro (TE)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


 Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2017 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio).


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Giornata Martinsicuro 2017 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Asirelli Corrado

Coord. Uff. Notifiche Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..
  •  

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività di formazione anno 2017

Scarica: Dépliant Giornata di Studio/aggiornamento Martinsicuro 2017

Vedi: Video della Giornata di Studio

Vedi:

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Giornata di Studio Martinsicuro 2017 

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica

Scarica: Autocertificazioni fiscali 2017

    1. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
    2. Dichiarazione DURC
    3. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
    4. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
    5. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
    6. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2016) 18-11-2016, n. 23509

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11815-2012 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SELLITTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 76/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 28/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VESCUSO per delega dell’Avvocato SELLITTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto in subordine accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
M.P. impugnava una cartella di pagamento relativa a due avvisi di accertamento, divenuti definitivi in assenza di impugnazione, per IRPEF 1999 e 2000, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che accoglieva il ricorso del contribuente perchè l’Ufficio non aveva dimostrato la rituale notifica di tali atti propedeutici. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza pronunciata il 10/2/2011 e depositata il 28/3/2011, accoglieva il gravame.

Osserva la CTR, in particolare, l’infondatezza della eccezione di nullità della notifica degli atti impugnati avendo l’Ufficio documentato di aver tentato la notifica attraverso i messi comunali, in (OMISSIS), luogo di residenza anagrafica del contribuente alla data del (OMISSIS) e che il M., pur avendone la possibilità, non aveva provveduto a comunicare con esattezza l’ intervenuta variazione del domicilio fiscale.

Contro la sentenza di appello il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste la sola Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, errata applicazione degli artt. 137, 138, 139 c.p.c., nonchè della L. n. 248 del 2006, art. 37, comma 27, omesso esame di un punto decisivo della controversia, violazione di legge, giacchè il giudice di appello non ha considerato che dalla documentazione in atti emerge che in (OMISSIS), il contribuente non era più residente, per essersi trasferito in altro Comune, come da comunicazione del (OMISSIS) al Comune di Acerra, e che ciò nonostante la notificazione degli avvisi di accertamento era stata eseguita, il 3/11/2006, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale di (OMISSIS). Secondo il ricorrente, nel caso di specie neppure sovviene il disposto della L. n. 248 del 2006, art. 37, comma 27, atteso che il contribuente aveva effettuato tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo nei “modelli fiscali”, circostanza peraltro ricavabile dall’elenco dei domicili fiscali esibito in giudizio dall’Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, errata applicazione dell’art. 140 c.p.c., atteso che il giudice di appello non ha considerato che mancava la prova dell’impossibilità di effettuazione della notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. stante la dimostrata circostanza, facilmente conoscibile dal notificante, che al momento del deposito presso la casa comunale di (OMISSIS) degli avvisi di accertamento il contribuente risiedeva in altro Comune. Aggiunge che l’avviso di ricevimento relativo alla comunicazione al destinatario del deposito presso la casa comunale non solo è privo di sottoscrizione ma anche dell’indicazione del soggetto a cui la raccomandata è stata consegnata.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, errata applicazione degli artt. 137, 138 e 139 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della controversia, giacché il giudice di appello ha ritenuto regolare la notifica degli avvisi di accertamento anche sulla base della circostanza che il contribuente non avesse comunicato al fisco “l’abbandono” del Comune di residenza, circostanza non soltanto smentita dalla documentazione esibita dalla Agenzia delle Entrate, ma priva di influenza sulle modalità di esecuzione della procedimento notificatorio, regolato dal codice di procedura civile.

I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente stante l’omogeneità delle censure, sono infondati.

Il M. assume di essere stato residente ad (OMISSIS) sino al (OMISSIS), allorché si era trasferito in altro Comune ((OMISSIS)), e si duole perché la notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata, ex art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale di (OMISSIS), nonostante non risiedesse da più di due mesi in detto Comune e ne avesse dato comunicazione al Comune di (OMISSIS).

La questione posta dal ricorrente può essere agevolmente risolta facendo applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte secondo, secondo cui “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente” (Cass. n. 18934/2015; n. 25272/2014; n. 1206/2011).

Nella specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata ruota attorno alla constatazione, la cui correttezza non ha trovato smentite nel corso del giudizio di merito, che l’Ufficio ha dimostrato “che il Contribuente non ha mai comunicato la variazione di residenza come indicata in ricorso introduttivo in (OMISSIS), ma ha indicato tutta una serie di diverse residenze”, sicché neppure è censurabile l’affermazione del giudice di secondo grado secondo cui la notificazione è stata validamente eseguita in luogo diverso da quello di residenza, e applicando le forme dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di (OMISSIS) e l’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune, all’esito dell’infruttuoso tentativo all’indirizzo, noto all'(OMISSIS), in (OMISSIS), e cioè alla “vecchia” residenza del contribuente, non avendo il destinatario comunicato all’Amministrazione le variazioni di indirizzo utili a consentire una diversa forma di notificazione.

E, in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è appena il caso di ricordare che la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. n. 26864/2014).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016


Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 19/10/2016) 17/11/2016, n. 23430

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI ANIELLO – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA – Consigliere –

Dott. BISOGNI GIACINTO – Consigliere –

Dott. FERRO MASSIMO – Consigliere –

Dott. FALABELLA MASSIMO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5393-2011 proposto da:

G.A. (C.F. (OMISSIS)) LABORATORI G. DI A.G. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Marco Pepe, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 4. – ricorrenti –

contro

SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Romoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ildebrando Goiran 23. – controricorrente –

e contro

FALLIMENTO LABORATORI G. DI A.G. S.A.S. e di G.A., in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22/2011, depositata il 10 gennaio 2011.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;

udito l’avv. Pepe per i ricorrenti e l’avv. Romoli per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Laboratori G. di A.G. s.a.s. e il socio illimitatamente responsabile G.A., impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma deposita il 3 gennaio 2011, che dichiarò inammissibile il loro reclamo avverso la pronuncia del Tribunale di Roma con cui erano stati dichiarati falliti, su istanza del creditore SEAT Pagine Gialle s.p.a..

Ritenne la corte che il reclamo fosse inammissibile perchè proposto dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza presso il difensore della società, restando irrilevante l’omessa notifica del provvedimento al socio illimitatamente responsabile, pure dichiarato fallito, nè sussistendo i presupposti per una rimessione in termini dei reclamanti.

Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la SEAT Pagine Gialle s.p.a..

Motivi della decisione
l. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 17, 18 e 147 l.fall., avendo la corte d’appello errato nel ritenere che il “debitore”, cui la sentenza di fallimento va notificata a cura della cancelleria, fosse soltanto la società dichiarata fallita e non anche i soci illimitatamente responsabili anch’essi soggetti al fallimento.

Con il secondo motivo lamentano ancora la violazione degli artt. 17 e 147 l.fall., dovendo farsi decorrere il cd. termine breve per l’impugnazione della sentenza di fallimento dalla notifica a ciascuno dei soggetti dichiarati falliti.

Con il terzo motivo eccepiscono la violazione dell’art. 153 c.p.c., avendo respinto la corte d’appello l’istanza di rimessione in termini, nonostante la condotta gravemente omissiva mantenuta dal loro difensore dopo la dichiarazione di fallimento.

Con il quarto motivo assumono la violazione dell’art. 1 l.fall., poichè dalla documentazione in atti emergeva l’insussistenza delle soglie di fallibilità previste dalla detta norma.

2. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono parimenti infondati, anche se la motivazione del provvedimento impugnato esige una correzione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Va precisato, anzitutto, che il ricorso proposto dalla società fallita è manifestamente infondato, non potendosi dubitare che il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ai sensi dell’art. 17, comma 1, l.fall. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni imposte a pena di nullità del provvedimento (già così Cass. 7 marzo 1963, n. 554).

Quanto al ricorso del socio accomandatario illimitatamente responsabile, ritiene il Collegio che il cd. termine breve per proporre il reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorra anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, palesandosi all’evidenza anche per il socio le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, che giustificano la previsione ex lege di un tale onere nei confronti del “debitore”; ferma restando poi, in mancanza di notifica a cura della cancelleria o del creditore istante, l’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1.

Tuttavia, come già evidenziato da questa Corte in fattispecie analoga a quella che ci occupa (Cass. 25 maggio 2005, n. 11015), nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento tra le ricordate esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile.

Nella vicenda qui all’esame, allora, non può dubitarsi che il socio accomandatario G.A. abbia avuto legale e completa conoscenza della sentenza che dichiarava il suo fallimento quale socio illimitatamente responsabile della Laboratori G. di Alessandro Guantera s.a.s., già al momento della notifica dell’atto presso il domicilio eletto da quest’ultima, in quanto amministratore della società, risultando inammissibile per tardività il reclamo da lui proposto, esattamente come quello proposto dall’accomandita.

3.- Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha già stabilito che la rimessione in termini, oggi disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d’appello, di tale dichiarazione (Cass. 4 marzo 2011, n. 5260).

Correttamente, allora, la corte d’appello ha escluso che il denunciato errore del difensore dei falliti (neppure prendendo in considerazione la possibilità di proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento), potesse giustificare una rimessione in termini degli allora reclamanti.

4.- Il quarto motivo è inammissibile, restando precluso dall’intervenuto giudicato sulla dichiarazione di fallimento l’esame nel merito dei presupposti di fallibilità della società ricorrente.

5.- Le spese seguono la soccombenza tra le parti costitute.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in Euro 7,200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre accessori.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016


Giornata di Studio Montegrotto Terme (PD) – 02.02.2017

locandina-montegrotto-2017LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 2 febbraio 2017

Comune di Montegrotto Terme (PD)

presso I.A.T.
Viale Stazione 62
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme (PD)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti. € 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave. € 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


 Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2017 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio).


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti Causale: Giornata Montegrotto 2017 o numero fattura (*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento. (***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Asirelli Corrado

Coord. Uff. Notifiche Comune di Cesena (FC) Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A. Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività di formazione anno 2017

Scarica: Dépliant Giornata di Studio/aggiornamento Montegrotto Terme 2017

Vedi:

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Giornata di Studio Montegrotto Terme 2017    

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica

Scarica: Autocertificazioni fiscali 2017 contenente:

  1. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  2. Dichiarazione DURC
  3. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  4. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  5. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  6. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.

Giornata di Studio Cesena (FC) – 16.12.2016

locandina-cesena-2016LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 16 dicembre 2016

Comune di Cesena

Sala Consiliare
Piazza del Popolo 10
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con la collaborazione del Comune di Cesena (FC)

Quote di partecipazione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2015 con rinnovo anno 2016 già pagato al 31.12.2015. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente.

La presente promozione non è divisibile

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2017 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Giornata Cesena 2016 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Durì Francesco

  • Resp. Serv. Notifiche Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Nuovo CAD, D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.  La pec come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività di formazione anno 2016

Vedi: Attività di formazione anno 2017

Scarica: Dépliant Giornata di Studio aggiornamento – Cesena-2016

Scarica: Modulo-di-partecipazione Giornata di Studio Cesena 2016 

Vedi: Video della Giornata di Studio

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura.

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2016

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale (2016)

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Aggiornamento entrato in vigore il 14.09.2016

D.Lgs. n. 82, 7 marzo 2005 Codice dell’Amministrazione Digitale 2016


Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

E’ ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Il testo – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) lo scorso 4 maggio – diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento.

Il Regolamento è parte del cosiddetto Pacchetto protezione dati, l’insieme normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell’UE e comprende anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. La Direttiva, pubblicata in GUUE insieme al Regolamento e vigente dallo scorso 5 maggio, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni.

Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è disponibile una pagina informativa (http://www.garanteprivacy.it/pacchettoprotezionedati) che ha illustrato finora l’iter normativo del Pacchetto e che sarà progressivamente arricchita con aggiornamenti e materiali informativi e di approfondimento.


Riunione Consiglio Generale del 05.11.2016

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, viene convocata la riunione Consiglio Generale che si svolgerà sabato 5 novembre 2016 alle ore 8:30 presso il Comune di Cesena (FC) – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 10:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2016;
  2. Legge Cirinnà n. 76/2016 disciplina la coppia di fatto;
  3. Notifica plurima;
  4. Formazione 2016/2017;
  5. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale della riunione del Consilio Generale del 05 11 016


Riunione Giunta Esecutiva del 05.11.2016

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 5 novembre 2016 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2016;
  2. Legge Cirinnà n. 76/2016 disciplina la coppia di fatto;
  3. Notifica plurima;
  4. Formazione 2016/2017;
  5. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale della riunione della Giunta Esecutiva del 05 11 016


Giornata di Studio Ancona – 15.12.2016

locandina-ancona-2016LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 15 dicembre 2016

Comune di Ancona

Aula Didattica

c/o Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio 28
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il patrocinio del Comune di Ancona

Quote di partecipazione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2015 con rinnovo anno 2016 già pagato al 31.12.2015. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente.

La presente promozione non è divisibile

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2017 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Giornata Ancona 2016 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

  • Serv. Notifiche Comune di Monterosso al Mare (SP)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Nuovo CAD, D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.  La pec come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività di formazione anno 2016

Vedi: Attività di formazione anno 2017

Scarica: Modulo di partecipazione Giornata di Studio Ancona 2016

Vedi: Video della Giornata di Studio

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura.

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2016

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

 

Vedi:

Vedi:


Giornata di Studio Trieste – 07.11.2016

locandinaLA NOTIFICA ON LINE

Lunedì 7 novembre 2016

Comune di Trieste

Sala Riunioni

Stanza 259 – 2° piano

Via Genova 6

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
 

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2015 con rinnovo anno 2016 già pagato al 31.12.2015. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


 Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2017 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio).


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Giornata Trieste 2016 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Durì Francesco

Resp. Uff. Notifiche Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D. 

    La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy
  • Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: 

Attività di formazione anno 2016

Attività di formazione anno 2017

Scarica: Depliant Giornata di Studio Trieste 2016

Vedi: Video della Giornata di Studio

Vedi:

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE TRIESTE 2016 
Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2016

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 28-09-2016) 28-11-2016, n. 24107

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29942-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SSCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, SCIPLINO ESTER ADA VITA, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO VASSENA, ROSANNA PATTA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 24/09/2014, depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Sciplino Ester Ada difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Cagliari accoglieva l’opposizione proposta da S.F. al precetto a lui notificato in data 21 marzo 2012 dall’INPS per il pagamento di Euro 19.989,63 per contributi omessi, precetto fondato su decreto ingiuntivo del 2.12.1998, notificato il 14 dicembre 1998 e divenuto esecutivo perché non opposto.

L’adito giudice riteneva prescritto il credito stante la mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione posti in essere medio tempore tra la notifica del decreto ingiuntivo e quella del precetto opposto.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 10 ottobre 2014.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto affidato ad un unico motivo.

Il S. resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 160 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Si assume che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto nulla notifica del precetto effettuata in data 25.6.2002 ai sensi dell’art. 143 c.p.c., con conseguente inidoneità dell’atto ad interrompere il corso della prescrizione.

Vale precisare che il giudice del gravame – premesso che il ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto nella “relata” – aveva rilevato che nel caso in esame l’ufficiale giudiziario si era limitato a dichiarare che il S. era irreperibile senza dare atto di eventuali ricerche con cui avrebbe potuto accertare se si era trasferito definitivamente altrove o se, invece, era temporaneamente assente.

Il motivo censura tale motivazione rilevando: che l’omessa indicazione nella “relata” di notifica delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, dei motivi della mancata consegna e della notizie raccolte sulla irreperibilità del destinatario, non era prevista come causa di nullità; che, nel caso in esame, l’istituto aveva utilizzato l’ordinaria diligenza avendo tentato la notifica del precetto al S. nel 2001 ad altro indirizzo da cui risultava trasferito (in località “(OMISSIS)”) e, quindi, in esito a tale tentativo fallito, era stata effettuata in data 25 giugno 2002 la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. a (OMISSIS) ove il predetto risultava residente come da certificazione anagrafica in atti.

Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi alcuna valida ragione per discostarsene, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mete risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto, presupposti questi in assenza dei quali la notifica è nulla (Cass. n. 17205 del 11/07/2013; Cass. n. 2976 del 10/02/2006; Cass. n. 18385 del 02/12/2003; Cass. Sez. U, n. 6737 del 10/05/2002 tra le varie).

Nella specie, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la “relata” di notifica dell’ufficiale non contiene alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario. Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore del S..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016


Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 17/05/2016) 26/09/2016, n. 18858

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9834/2015 proposto da:

B.P., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– COMUNE DI SALA BOLOGNESE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DELUCCA, giusta delega in atti;

– UNIONE TERRE D’ACQUA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MARELLI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 145/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2015, R.G. N. 890/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO;

udito l’Avvocato GIOVANNI DELUCCA in proprio e per delega ALESSANDRO MARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 145 del 2015, depositata il 2 febbraio 2015, rigettava il reclamo proposto da B.P., ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nei confronti del Comune di Sala Bolognese e dell’Unione Terre d’Acqua, avverso la sentenza n. 751 del 2014 emessa tra le parti dal Tribunale di Bologna.

2. Con ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, la B., in servizio presso il suddetto Comune come istruttore di polizia municipale, con inquadramento nella area C (ex 5^ qualifica funzionale), posizione economica C3, e transitata per mobilità alle dipendenze della Unione Terre d’Acqua dal 1 gennaio 2013, adiva il Tribunale per ottenere, previa declaratoria di illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, 2 dicembre 2012, per 3 giorni dal 19 marzo 2012, e per cinque giorni dal 15 maggio 2012, l’annullamento delle sanzioni conservative e la condanna degli enti convenuti a rifondere le somme indebitamente trattenute, nonchè per ottenere, previa declaratoria della nullità e/o inefficacia e/o ingiustificatezza dei licenziamenti con preavviso del 18 luglio 2012 e del 19 dicembre 2012, in via principale la tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, in via subordinata, nel caso in cui non fosse stata riconosciuta la natura discriminatoria del recesso, il pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità.

In via di estremo subordine, nel caso in cui si fosse ritenuto applicabile il novellato art. 18, e non si fosse ravvisata la insussistenza del fatto o la punibilità dello stesso con sanzioni conservative, il pagamento di una indennità risarcitoria di 24 mensilità.

3. Il Tribunale, con ordinanza in data 24 settembre 2013, L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, rigettava la domanda.

4. La B. proponeva opposizione. Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 751 del 2014 rigettava l’opposizione.

5. Per la cassazione della sentenza di appello, che decideva sul reclamo intentato contro la suddetta sentenza n. 751 del 2014, ricorre B.P. prospettando quattro motivi di ricorso.

6. Resistono con distinti controricorsi, entrambi assistiti da memoria, l’Unione Terre d’Acqua e il Comune.

Motivi della decisione
1. Occorre premettere che la Corte d’Appello ha delimitato il thema decidendum limitandolo al licenziamento con preavviso irrogato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, il 2 gennaio 2013, previa contestazione dell’addebito il 19 dicembre 2012, per la mancata valida giustificazione relativamente all’assenza per sette giorni di malattia (21 giugno; 3-5 luglio; 9-11 luglio del 2012).

2. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. b), art. 55 septies, per avere ritenuto che i certificati dei medici fiscali non rappresentassero valida giustificazione dell’assenza per malattia della ricorrente. Assume la ricorrente che, essendo intervenuta visita fiscale, all’esito della quale veniva rilasciato certificato medico che confermava l’esistenza della patologia inabilitante al lavoro, e facendo parte i medici fiscali di una struttura sanitaria pubblica, la malattia era stata certificata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 55 septies. Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello aveva affermato che il certificato del medico curante o della struttura sanitaria pubblica era l’unica documentazione giustificativa dell’impedimento del dipendente a recarsi al lavoro.

3.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre rilevare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 septies, introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 1, ha sancito che “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”. Dunque, il legislatore ha inteso porre a carico del lavoratore l’obbligo di attivarsi nei suddetti sensi, atteso che, come previsto dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b, è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in presenza di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione”.

Parallelamente all’obbligo che grava sul lavoratore di rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato, potendo solo la certificazione rilasciata dagli stessi giustificare l’assenza per malattia, il legislatore (art. 55 septies, comma 2) ha stabilito che quest’ultimi provvedano ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS che, a sua volta, la inoltra immediatamente all’Amministrazione interessata. Anche l’inosservanza di tale obbligo di trasmissione costituisce illecito disciplinare.

Dunque non è sufficiente che il lavoratore informi il datore di lavoro dell’assenza per malattia, come avvenuto nella specie, ma il lavoratore deve attivare, rivolgendosi per l’accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il procedimento di cui all’art. 55 septies, commi 1 e 2, che si conclude con l’inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell’INPS. Ed è alla mancanza di tale certificazione, che conforti la ragione della malattia quale causa dell’assenza, che l’art. 55 quater, comma 1, lett. b), riconduce il licenziamento senza preavviso.

Su di un piano diverso si pone, dunque, la visita fiscale, che nella ratio della L. n. 150 del 2009, non è alternativa alla certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a cui deve rivolgersi il lavoratore.

Le Amministrazioni pubbliche, infatti, non sono più obbligate a procedere sempre alla cd. visita fiscale, ma (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 septies, comma 5) “dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”. Il controllo, infatti, è richiesto, in ogni caso, sin dal primo giorno, solo quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha escluso che i referti medici fiscali non potevano costituire valida giustificazione alla assenza per malattia della B..

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 22105 e 2016 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 55 quater, per avere ritenuto che la ricorrente fosse consapevole della necessità di munirsi di certificato del medico curante e per aver ritenuto il giudice di non potere sindacare la proporzionalità del licenziamento inflitto.

Assume la ricorrente che persiste la discrezionalità del giudice, dovendosi valutare la gravità oggettiva e soggettiva dell’inadempimento anche nel caso in esame, verificando in concreto la gravità del fatto addebitato, in particolare con riguardo ai motivi del comportamento e alle circostanze in forza delle quali lo stesso è stato posto in essere, tenuto conto anche delle norme e dei principi generali di buona fede e correttezza. Nella specie, la ricorrente assolveva all’obbligo di comunicare la propria assenza per malattia e si era resa reperibile alla immediata visita del medico fiscale.

4.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Come più volte affermato da questa Corte (Cass., n. 22798 del 2012), deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.

Questa Corte, inoltre, ha affermato che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma (Cass. n. 6498 del 2012).

Ciò precisato, deve rilevarsi che nella specie, ritenendo legittima la sanzione espulsiva, escludendo di dover vagliare la sussistenza della proporzionalità alla luce delle circostanze concrete – quali la circostanza che la visita fiscale era intervenuta, e in un breve arco di tempo, dopo al comunicazione, e che la malattia era risultata effettivamente sussistente – la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza richiamata.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 18, 15 e 16, dello statuto dei lavoratori, della L. n. 108 del 1990, art. 3, della L. n. 604 del 1966, art. 4, per aver avere escluso la Corte d’Appello, la natura discriminatoria e/o ritorsiva del licenziamento.

Espone la ricorrente che il provvedimento espulsivo costituiva un’ingiusta ed arbitraria reazione dell’Amministrazione al particolare interessamento dimostrato da essa lavoratrice proprio negli ultimi mesi dell’anno 2001, nei confronti della regolarità degli apparecchi autovelox situati nel Comune di Sala Bolognese, con la richiesta di informazioni sull’appalto relativo.

5.1. Il motivo non è fondato. Ed infatti, lo stesso si limita ad enunciare una circostanza del tutto generica quanto alle modalità con cui si sarebbe realizzata, senza precisare se la stessa fosse già stata introdotta nel corso del giudizio, e senza chiarire il prospettato nesso causale, non potendo ciò sostanziarsi nella mera successione temporale degli eventi prospettati.

6. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, segue l’assorbimento del quarto motivo, con il quale si censura la sentenza per violazione di norme di diritto relative al procedimento disciplinare (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, commi 3 e 4, art. 7, dello statuto dei lavoratori).

7. La sentenza deve esser cassata in relazione al secondo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso. Assorbito il quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

 


La notifica a parenti non conviventi

La notificazione di un atto tributario eseguita presso l’abitazione del contribuente, con consegna a persona qualificatasi come «cognata», seppur non convivente, è regolare. Il Messo Comunale, infatti, non è tenuto a indagare sullo stato di convivenza o sulla effettività del rapporto di parentela che si presume «iuris tantum» dalle dichiarazioni a costui rese: spetta, semmai, al contribuente fornire la prova contraria, circa l’inesistenza di un legame con il consegnatario ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso nell’abitazione.

Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 16499/2016 della Corte di Cassazione. Si dibatteva sulla presunta irregolarità della notifica di atti tributari, prodromici rispetto all’impugnata cartella di pagamento: la mancata notifica di detti atti avrebbe inficiato la cartella. La Commissione Tributaria di Roma, con sentenza favorevole al contribuente, annullava la cartella, poiché la notifica di detti atti era avvenuta a persona rinvenuta nell’abitazione e qualificatasi come «cognata»: poiché era stato dimostrato che la cognata non era «convivente» con il destinatario del plico, La Commissione Tributaria di Roma aveva ritenuto irregolari le notifiche.

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Commissione Tributaria di Roma, rinviando gli atti ad altra sezione del collegio. In base alle previsioni dell’articolo 139 del c.p.c., richiamato dall’articolo 60 del dpr 600/1973, se il destinatario del plico non si trova nel luogo in cui viene eseguita la notifica, il Messo Comunale «consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace». Lo status di persona di famiglia o addetto alla casa, e quindi un legame con l’effettivo destinatario e la stabilità della presenza del consegnatario in quel luogo, sono condizioni che si presumono iuris tantum, dal fatto che il consegnatario si trovi in quel luogo al momento della notifica e dalla dichiarazione (eventualmente) rilasciata al Messo Comunale. Dunque, spiega la Cassazione, la presunzione di legge reca la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato. Sebbene tale presunzione non abbia natura assoluta e sia suscettibile di prova contraria, tale onere spetta comunque al destinatario che, dimostrando l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la solo occasionale presenza del familiare nella casa, o entrambe le cose insieme, assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le modalità prescritte dalla legge.

La Corte di Cassazione osserva che il giudice di merito non ha considerato che, in base all’articolo 139 c.p.c. (richiamato dall’articolo 60 del dpr n. 600/1973), l’ufficiale giudiziario/Messo Comunale non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza, e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, a espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione. E ciò, nella specie, per la basilare ragione che il rapporto di convivenza non è prescritto dal comma 2, dell’art. 139 c.p.c. In proposito l’esegesi giurisprudenziale del secondo comma dell’art. 139 c.p.c., ha ampliato il concetto di «persona di famiglia» fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini e ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la «persona di famiglia» cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume «iuris tantum» dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. nn. 23368/2006, 21362/2010, 26501/2014, 7211/2016).

La Commissione Tributaria di Roma dunque non ha considerato che nel concorso di circostanze fattuali assodate in giudizio (presenza della consegnataria presso l’abitazione del destinatario X e rapporto di affinità tra i due) ricorreva qui la presunzione di legge circa la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato. È vero che tale presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria a onere del destinatario che, deducendo l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la solo occasionale presenza del familiare nella casa, ovvero entrambe le cose insieme, assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le suddette modalità (ex multis, Cass. ord. 12181/2013).

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-08-2016, n. 16499

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15599/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 108/02/09, depositata il 21.04.2009 e non notificata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), per IVA, IRPEF e contributo SSN per l’anno di imposta 1997, proposta da V.G., lamentando la omessa notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo.
  2. Il giudice di appello procedeva all’esame delle relate di notifica degli atti prodromici della cartella, depositate sin dal primo grado dall’Agenzia, dalle quali risultava che la notifica degli atti era avvenuta, a mezzo messo speciale, in (OMISSIS) e che gli atti erano stati consegnati, stante l’assenza del destinatario, a persona presente nell’abitazione e qualificatasi come cognata del destinatario, che aveva regolarmente sottoscritto l’atto. Quindi, sulla scorta della certificazione anagrafica depositata, dalla quale risultava che la sottoscrittrice L.A. non conviveva con il contribuente, dichiarava la nullità della notifica degli atti presupposti della cartella “in quanto la ricevente non era di fatto familiare convivente, risultando comprovato che risiedeva nello stesso condominio ma in interno diverso” (fol.3 della sentenza).
  3. Il ricorso è articolato su due motivi; l’intimato non svolge difese.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto invalida la notificazione degli atti prodromici alla cartella, eseguita nel domicilio del contribuente a mezzo del messo speciale, a mani di un soggetto presente nell’abitazione che si era qualificata come “cognata” ed aveva sottoscritto gli atti, poiché dalla certificazione anagrafica tale soggetto non era risultata risiedere presso l’abitazione del contribuente.

A parere dell’Agenzia, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, lo stato di convivenza non era necessario ex art. 139 c.p.c., e, comunque, le risultanze delle certificazioni anagrafiche non potevano avere rilevanza esclusiva, giacché non davano certezza in ordine alla sussistenza in concreto del requisito della affectio familiae, che è alla base della presunzione della successiva consegna dell’atto al destinatario, mentre unico elemento rilevante doveva essere considerato – ove ricorrente e provata – la “occasionalità” in concreto di detta presenza.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce l’insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sul fatto decisivo e controverso della occasionalità e momentaneità della presenza della cognata presso l’abitazione del contribuente, avente natura di fatto impeditivo del perfezionamento della procedura di notificazione per avere il giudice di merito escluso la validità della notificazione, in assenza di altre idonee circostanze di fatto ed elementi di prova, sulla base del solo ed irrilevante certificato anagrafico, prodotto in giudizio dal contribuente.

2.1. Il primo motivo è fondato.

2.2. Osserva la Corte che il giudice di merito non ha considerato che, in base all’art. 139 c.p.c., (richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza; e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione. E ciò – nella specie – per la basilare ragione che il rapporto di convivenza non è prescritto dall’art. 139, comma 2 cit..

2.3. In proposito l’esegesi giurisprudenziale dell’art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. nn.23368/2006, 21362/2010, 26501/2014, 7211/2016).

2.4. Non ha la CTR dunque considerato che nel concorso di circostanze fattuali assodate in giudizio (presenza della consegnataria presso l’abitazione del destinatario e rapporto di affinità tra i due) ricorreva qui la presunzione di legge circa la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato (v. tra le tante, Cass. 21362/10 cit. e 23368/06). E’ vero che tale presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario che deducendo l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la solo occasionale presenza del familiare nella casa, ovvero entrambe le cose insieme – assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le suddette modalità (ex multis, Cass. ord. 12181/13).

2.5. Nel caso di specie, tuttavia, la nullità della notificazione dell’atto presupposto è stata affermata dalla CTR non per l’avvenuto superamento probatorio di tale presunzione ad opera del contribuente, ma in ragione dell’errata applicazione alla fattispecie del principio di diritto afferente la convivenza, esclusa dal giudice di appello sulla scorta della certificazione anagrafica.

La decisione della Commissione appare pertanto errata e va emendata.

2.6. In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale – esclusa la nullità della cartella per nullità della notifica degli atti prodromici – valuterà nel merito le doglianze proposte.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in altra composizione per l’esame della controversia e le statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016


Nuovo testo del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

E’ entrato in vigore in relazione al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 con decorrenza 14.09.2016 il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Leggi: d-l-7-marzo-2005-n-82-nuovo-cad-2016