Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., (ud. 10-07-2014) 03-03-2015, n. 4270

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24180/2013 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ Antonino, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1098/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 14.12.2012, depositato il 02/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Antonino Pellicano che si riporta agli atti.

Svolgimento del processo
1. – C.C., con ricorso depositato l’11 luglio 2012, chiese alla Corte d’appello di Catanzaro l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in relazione alla eccessiva durata della procedura esecutiva promossa nel 2003 nei confronti dell’INPS, per ottenere il pagamento di un credito di Euro 7.004,48 dovuto in forza di una sentenza del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria, giudizio definito in primo grado con sentenza del 27 maggio 2005, in appello con sentenza depositata il 13 ottobre 2011, con istanza di assegnazione somme del 25 maggio 2012.

2. – L’adita Corte di merito, con decreto depositato il 2 aprile 2013, ritenuto che il periodo di durata del processo presupposto eccedente quello ragionevole fosse pari a circa tre anni, ha liquidato, a titolo di indennizzo, l’importo di 750,00 Euro per ogni anno di ritardo, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2250,00 in favore della ricorrente, compensando per la metà le spese del giudizio, in considerazione della mancata opposizione dell’Avvocatura dello Stato, e condannando il Ministero della Giustizia alla rifusione del residuo cinquanta per cento.

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo la C., che ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

2. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione. La Corte di merito – si osserva nel ricorso – ha disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio in considerazione della mancata opposizione del Ministero della Giustizia. Secondo la ricorrente, la mancata costituzione del resistente non può determinare automaticamente la compensazione parziale delle spese del giudizio, poichè è da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice.

3. – La censura è fondata.

Non si può ritenere che il comportamento processuale del Ministero convenuto, che non si opponga alla liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, integri le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la decisione di compensare parzialmente o integralmente le spese di lite, a fronte di soccombenza totale di una parte, poichè comunque l’istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v., ex multis, Cass., sent. n. 23632 del 2013).

4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sulla compensazione parziale delle spese del giudizio, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, elidendo dal predetto decreto, fermo nel resto, la statuizione relativa alla compensazione per metà tra le parti delle spese del giudizio e condannando il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di merito, da distrarre in favore dell’avv. Antonino Pellicanò, dichiaratosi antistatario. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero deve altresì essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarre parimenti in favore dell’avv. Prellicanò, antistatario.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulla compensazione parziale delle spese, fermo nel resto, e, decidendo nel merito, elide dal decreto detta statuizione, ponendo interamente a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio di merito, da distrarre in favore dell’avv. Antonino Pellicanò, dichiaratosi antistatario. Condanna altresì il predetto Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell’avv. Antonino Pellicano, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015


Cass. civ., Sez. VI – 5, Sent., (data ud. 21/01/2015) 02/03/2015, n. 4222

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23329-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIERA DI FORLI’ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato GOMMELUNI ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO TARGHINI giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/16/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA dell’11/06/2012, depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Bacosi Giulio (Avvocatura) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti ed eccepisce al tardività del controricorso;

udito l’Avvocato Gommellini Alberto difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
Il giudizio nasce da una variazione di categoria operata dall’Agenzia del Territorio di Forlì con passaggio dalla Cat. E/9 alla Cat D/8 relativamente al complesso immobiliare destinato a padiglione fieristico di proprietà della società Fiera di Forlì spa.

Il riclassamento, secondo l’Agenzia, trovava giustificazione in base alla legislazione vigente, D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 40 conv. nella L. n. 286 del 2006 e della circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2007, non avendo efficacia le nuove categorie catastali previste dal D.P.R. n. 138 del 1998.

Il giudice di primo grado al quale si è rivolta la società Fiera di Forlì SPA ha annullato l’avviso di accertamento.

La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 55/16/12, depositata il 12.7.2012, ha respinto l’appello dell’Agenzia.

Il giudice di appello, a prescindere dal rilievo che il D.P.R. n. 138 del 1998, anche se non attuato in alcune sue disposizioni, ha forza di legge e che nello stesso è prevista l’inclusione delle unità immobiliari stabili destinate alle fiere nell’ambito del gruppo catastale comprendente immobili speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo, riteneva decisiva la disposizione normativa di cui al ricordato D.L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 40. Nel caso di specie l’Ufficio aveva considerato l’intero compendio immobiliare “a destinazione commerciale”, ignorando la destinazione effettiva dei vari locali ad esclusivo uso fieristico.

Peraltro, nei locali della Fiera non veniva svolta, al di fuori dei giorni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, alcuna stabile attività ad eccezione che per alcuni locali ad uso ufficio.

Aggiungeva che a sostegno dell’assunto della società alcune pronunce di merito avevano rigettato gli accatastamenti in categoria D/8, ritenendo che gli immobili erano destinati all’assolvimento di esigenze di pubblico interesse e come tali dovevano essere collocati nella Cat. E. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito la società contribuente con controricorso eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni-dalla notifica della sentenza. La causa veniva posta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2015.

Motivi della decisione
La preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione è fondata. Nel caso di specie la parte controricorrente ha documentato di avere proceduto alla notifica mediante consegna diretta della sentenza della CTR qui impugnata all’Agenzia delle entrate in data 17 settembre 2012 – v. nota allegata al fascicolo recante la ricezione con Prot.7101 del 18.9.2012 – in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 come modificato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1 conv. nella L. n. 73 del 2010. Ed è la stessa parte ricorrente ad indicare in ricorso (pag.l)che la sentenza impugnata era stata notificata alla stessa. Orbene, giova rammentare che la disposizione testè indicata ha previsto che “al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2, le parole: “a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c.” sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell’articolo 16” e, dopo le parole: “dell’originale notificato”, sono inserite le seguenti: “ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento”. La modifica normativa appena ricordata ha consentito alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 “…Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso.” Ora, pare evidente la tardività del ricorso per cassazione spedito per la notifica alla parte contribuente il – e consegnato in data 14 ottobre 2013, quando era ampiamente scaduto il termine breve ex art. 325 c.p.c. per l’impugnazione della sentenza di appello, consegnata all’Agenzia in data 17 settembre 2012 a mani proprie.

A nulla poi rileva, quanto meno per quel che riguarda gli effetti correlati al decorso del termine breve di impugnazione, il mancato deposito della ricevuta di consegna diretta all’Agenzia pure previsto dal ricordato art. 38, comma 2 cit., non risultando dalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all’inadempimento di siffatto onere – per come evidenziato dalla dottrina unanime – nè potendo l’omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenza una volta che la notifica a mani proprie della stessa è stata, come detto, ritualmente eseguita.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore della parte controricorrente.

P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in Euro 2000,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015


Riunione Giunta Esecutiva del 28.03.2015

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 28 marzo 2015 alle ore 7:00 presso il Comune di Ancona – Via Frediani 5, in prima convocazione, e alle ore 9:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Proposte di modifica allo Statuto;
2. Varie ed eventuali.


Riunione Consiglio Generale del 28.03.2015

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale
ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 28 marzo 2015 alle ore 7:00 presso il Comune di Ancona – Via Frediani 5, in prima convocazione, e alle ore 9:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2014;
2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2015;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014;
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2015;
5. Proposte di modifica allo Statuto;
6. Varie ed eventuali.


Assemblea Generale Straordinaria – 28.03.2015

Oggetto: Assemblea Generale Straordinaria

Con la presente si comunica che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto viene convocata la riunione dell’Assemblea Generale Straordinaria sabato 28 marzo 2015 alle ore 8:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la Sala Comunale del Comune di Ancona – Via Frediani 5
Ordine del Giorno:
1. Modifiche allo Statuto dell’Associazione
2. Varie ed eventuali.

Leggi: AGS 28 03 2015 Verbale


Assemblea Generale Ordinaria – 28.03.2015

OGGETTO: ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Con la presente si comunica che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto viene convocata la riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria sabato 28 marzo 2015 alle ore 07:30 in prima convocazione ed alle ore 9:30 in seconda convocazione, presso la Sala Comunale del Comune di Ancona – Via Frediani 5.
Ordine del Giorno:
1. Revoca Delega al Consiglio Generale per l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2014 come da attribuzione delega A.G. del 11.05.2013;
2. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2014;
3. Approvazione del bilancio preventivo anno 2015
4. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
5. Delega al Consiglio Generale per l’approvazione dei bilanci preventivi anni 2016, 2017, e consuntivo anno 2015, 2016 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto;
6. Attività associative;
7. Iniziative proselitismo Associazione;
8. Varie ed eventuali.

Leggi: AGO 28 03 2015 Verbale


T.A.R. Toscana sentenza n. 272 del 16 febbraio 2015

TAR-Toscana-sentenza n. 272 del 16 febbraio 2015


Sostituzione dei dispositivi di firma digitale remota

Differito il termine che consente di utilizzare la firma digitale remota su dispositivi non certificati.

Con DPCM a firma dei Ministri Madia, Guidi e Padoan, è stato differito al 1 settembre 2015 il termine che consente di utilizzare la firma digitale remota su dispositivi non certificati, inizialmente previsto fino al 9 febbraio 2015.

Il differimento – si legge sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale – consentirà di ultimare la sostituzione dei dispositivi di firma senza provocare disservizi agli utenti. Copia integrale del decreto sarà resa disponibile a breve.

Fonte: AGID


Cass. civ., Sez. VI – 5, Ord., (data ud. 17/12/2014) 21/01/2015, n. 1113

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26883-2013, proposto da:

V.C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Lorenti Francesco, presso lo studio del quale in Roma, alla via Rimini, n. 14, elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

– resistente –

avverso la sentenza n. 90/21/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 21, depositata in data 9 aprile 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito l’avv. Francesco Lorenti;

osserva quanto segue.

Svolgimento del processo
La contribuente impugnò un’intimazione di pagamento per imposta di registro ed Invim, sostenendo che non fosse stata preceduta dalla notificazione di alcuna cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, là dove la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello, in base al rilievo che era stato notificato ad ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato. Propone ricorso V.C., per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidandolo ad un unico motivo, al quale l’Agenzia non replica con difese scritte, limitandosi a depositare memoria di costituzione.

Motivi della decisione
1 – Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente si duole della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12 sostenendo che l’ufficio territoriale Roma (OMISSIS) al quale è stato notificato il ricorso di primo grado rientra nell’articolazione territoriale facente capo alla direzione provinciale (OMISSIS), ufficio controlli di Roma, al quale è stato notificato l’appello.

2. – Il motivo è fondato e va in conseguenza accolto.

2.1. – La Corte, prendendo le mosse dalla sentenza n. 3116 resa dalle sezioni unite in data 14 febbraio 2006, ha chiarito che, in relazione all’agenzia fiscale, tutti i suoi uffici periferici hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c.; ciò in quanto tali uffici vanno qualificati come organi dell’agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza (Cass. 9 aprile 2009, n. 9703).

2.2. – A tanto si è aggiunto che la notificazione ad un ufficio anzichè ad un altro dell’Agenzia delle entrate non è affetta da nullità, trattandosi di un mero errore riguardante l’individuazione dell’ufficio dell’Agenzia territoriale delle entrate deputato a ricevere la notifica (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3680).

2.3. -Errore che, se anche sussistente, nel caso in esame non ha prodotto nocumento alcuno, emergendo dalla sentenza impugnata che l’Agenzia si è regolarmente costituita nella fase di appello, spiegando compiutamente le proprie difese.

3. – Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della sentenza e rinvio per esame del merito e per la regolazione delle spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.
la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata;

– rinvia per nuovo esame nonchè per la regolazione delle spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015

 


Corso di formazione Asciano (SI) – 10.03.2015

Locandina Asciano 2015LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 10 marzo 2015

Comune di Asciano (SI)

MEDIATECA
Via Fiume 8

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Asciano (SI)

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Asciano2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

  • Coord. Messi Comunali dell’Unione Colline Matildiche (RE)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Asciano 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici ……

Il documento è informatico se predisposto con software, ricevuto per via telematica o se risulta dall’acquisizione di copia di un «analogico»
Sono pronte le regole tecniche sui documenti informatici: con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio scorso, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 13 novembre 2014, si è, infatti, completata l’attività normativa necessaria alla completa attuazione del Codice dell’amministrazione digitale. La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, sin dalla fase della loro generazione, è ora possibile.
Il decreto rappresenta l’ultimo e atteso tassello per garantire lo sviluppo digitale del Paese, sempre più al centro delle attenzioni del Governo sia con i provvedimenti adottati negli ultimi mesi, tra cui i due decreti datati entrambi 3 dicembre 2013 per la conservazione elettronica e il protocollo informatico, ma anche alla luce dell’imminente estensione a tutte le pubbliche amministrazioni, con decorrenza 31 marzo 2015, dell’obbligo di fatturazione elettronica. Senza dimenticare l’avvio dal prossimo mese di aprile dello Spid, il sistema pubblico di identità digitale, che consentirà l’accesso in sicurezza a tutti i siti web che erogano servizi online. Ebbene le regole tecniche sul documento informatico assumono un’importanza fondamentale nella prospettiva di dematerializzazione e semplificazione, individuando e disciplinando le caratteristiche e le procedure di formazione e chiusura del documento informatico, compreso quello amministrativo, ai fini del successivo trasferimento nel sistema di conservazione elettronica ove richiesto dalla natura e dalla tipologia dell’atto. Inoltre, sono chiarite le regole per la generazione delle copie per immagine di un documento analogico, per i documenti informatici e per le copie ed estratti informatici di documenti informatici. Queste ultime disposizioni rilevano anche per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti a fini tributari e permettono l’attuazione dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014. Le regole saranno operative dal prossimo 11 febbraio, e cioè dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto, mentre le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi entro e non oltre agosto 2016. Decorso tale termine, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a gestire documenti informatici.
Il documento è informatico non solo se redatto e formato con idonei applicativi software ma anche se risulta dall’acquisizione della copia per immagine di un documento analogico o della copia informatica di un documento analogico. La registrazione informatica di transazioni o la presentazione telematica di dati attraverso moduli e formulari così come la generazione o il raggruppamento di un insieme di dati provenienti da una o più basi dati costituiscono ulteriori modalità di formazione del documento informatico. Analogamente il documento è informatico se ricevuto per via telematica o su supporto informatico. Il documento informatico va poi memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione.
Una volta formato, il documento deve essere chiuso attraverso l’utilizzo di processi o strumenti informatici al fine di renderlo immodificabile durante le fasi di tenuta, accesso e conservazione. L’immodificabilità di un documento informatico redatto digitalmente, e quindi la sua chiusura, viene ottenuta con la sua sottoscrizione con firma digitale o con firma elettronica qualificata da parte dell’autore, l’apposizione di una validazione temporale, il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa, la memorizzazione su sistemi di gestione documentale con politiche di sicurezza o il versamento a un sistema di conservazione da parte del gestore. Per il documento informatico ricevuto telematicamente oppure risultante dall’acquisizione di un analogico la chiusura coincide invece con la memorizzazione, da parte del gestore, nel sistema di gestione informatica dei documenti o nel sistema di conservazione. Mentre per il documento che deriva dalla registrazione di transazioni informatiche o dall’acquisizione telematica di dati, la chiusura si ha al momento della registrazione dell’esito dell’operazione con misure per la protezione dell’integrità delle basi dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema. Alla chiusura del documento informatico deve essere in ogni caso associato un riferimento temporale e i metadati minimi generati durante la formazione quali l’identificativo univoco e persistente, la data di chiusura, l’oggetto, il soggetto che ha formato il documento, l’eventuale destinatario e l’impronta del documento informatico.

Leggi:

DecretoPCM 13 nov 1014

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 1

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 2

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 3

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 4

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 5


Ennesima proroga dell’uscita di scena di Equitalia

La legge di stabilità 2015 prevede ennesima proroga dell’uscita di scena di Equitalia, in attesa che il decreto attuativo della delega fiscale chiarisca il nuovo ruolo dell’ente nella riscossione dei tributi locali.

Il termine di operatività viene portato ora al 30 giugno 2015

Leggi: L. n. 190-2014 Legge di stabilità 2015, art. 1, comma 642 (evidenziato)


Corso formazione San Cesareo (RM) – 3.3.2015

Locandina San Cesareo 2015LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 3 marzo 2015

Comune di San Cesareo (RM)

Sede Municipale

 Piazzale dell’Autonomia 1

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di San Cesareo

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso San Cesareo 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Cesena (FC)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE San Cesareo 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale 2015

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Corso formazione Montecchio Emilia (RE) – 24.02.2015

Locandina Montecchio 2015LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 24 Febbraio 2015

Comune di Montecchio Emilia (RE)

IL CASTELLO
Sala della Rocca

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia (RE)

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Montecchio 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

  • Coord. Messi Comunali dell’Unione Colline Matildiche (RE)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montecchio 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Corso formazione Montegrotto Terme (PD) – 19.02.2015

Locandina Montegrotto 2015LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 19 Febbraio 2015

Comune di Montegrotto Terme (PD)

presso I.A.T.

(Informazione e Accoglienza Turistica)

Viale Stazione 62

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Montegrotto 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Cesena (FC)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montegrotto Terme 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza