REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24180/2013 proposto da:
C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ Antonino, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto nel procedimento R.G. 1098/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 14.12.2012, depositato il 02/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonino Pellicano che si riporta agli atti.
Svolgimento del processo
1. – C.C., con ricorso depositato l’11 luglio 2012, chiese alla Corte d’appello di Catanzaro l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in relazione alla eccessiva durata della procedura esecutiva promossa nel 2003 nei confronti dell’INPS, per ottenere il pagamento di un credito di Euro 7.004,48 dovuto in forza di una sentenza del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria, giudizio definito in primo grado con sentenza del 27 maggio 2005, in appello con sentenza depositata il 13 ottobre 2011, con istanza di assegnazione somme del 25 maggio 2012.
2. – L’adita Corte di merito, con decreto depositato il 2 aprile 2013, ritenuto che il periodo di durata del processo presupposto eccedente quello ragionevole fosse pari a circa tre anni, ha liquidato, a titolo di indennizzo, l’importo di 750,00 Euro per ogni anno di ritardo, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2250,00 in favore della ricorrente, compensando per la metà le spese del giudizio, in considerazione della mancata opposizione dell’Avvocatura dello Stato, e condannando il Ministero della Giustizia alla rifusione del residuo cinquanta per cento.
3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo la C., che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione. La Corte di merito – si osserva nel ricorso – ha disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio in considerazione della mancata opposizione del Ministero della Giustizia. Secondo la ricorrente, la mancata costituzione del resistente non può determinare automaticamente la compensazione parziale delle spese del giudizio, poichè è da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice.
3. – La censura è fondata.
Non si può ritenere che il comportamento processuale del Ministero convenuto, che non si opponga alla liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, integri le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la decisione di compensare parzialmente o integralmente le spese di lite, a fronte di soccombenza totale di una parte, poichè comunque l’istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v., ex multis, Cass., sent. n. 23632 del 2013).
4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sulla compensazione parziale delle spese del giudizio, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, elidendo dal predetto decreto, fermo nel resto, la statuizione relativa alla compensazione per metà tra le parti delle spese del giudizio e condannando il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di merito, da distrarre in favore dell’avv. Antonino Pellicanò, dichiaratosi antistatario. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero deve altresì essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarre parimenti in favore dell’avv. Prellicanò, antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulla compensazione parziale delle spese, fermo nel resto, e, decidendo nel merito, elide dal decreto detta statuizione, ponendo interamente a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio di merito, da distrarre in favore dell’avv. Antonino Pellicanò, dichiaratosi antistatario. Condanna altresì il predetto Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell’avv. Antonino Pellicano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015