Corso formazione Udine – 12.02.2015

Locandina Udine 2015LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 12 Febbraio 2015

Comune di Udine

Sala Polifunzionale
V^ Circoscrizione
Via Veneto 164

 

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Udine 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Durì Francesco

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

 

 

 Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Udine 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Nel caso in cui i destinatari della notifica siano pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio

E’ nulla la notificazione dell’atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Questo è il principio ribadito dal Consiglio di stato con sentenza n. 3735 del 16 luglio 2014.
In particolare, nel caso di specie, il Tar per il Lazio dichiarava irricevibile il ricorso di Tizio contro il provvedimento con cui Caio veniva nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Tale ricorso veniva rigettato in quanto, dopo aver esperito il tentativo di notificare il ricorso a mezzo posta, la notificazione dello stesso avveniva nelle mani di altro cancelliere presso l’ufficio della procura della Repubblica, non essendo possibile comunicare i dati personali di Caio, a causa della funzione svolta all’interno dell’ufficio stesso. Tuttavia, l’atto non risultava consegnato al destinatario Caio, il quale non si costituiva in giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione.
Secondo il tribunale, l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., che disciplina la materia della notificazione agli irreperibili.
In sede di appello, il Consiglio di Stato conferma il principio di diritto già affermato in precedenza secondo il quale: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio ‘creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri’ dal medesimo interessato”, quindi, solo qualora si tratti di un ufficio privato.
Tuttavia, nel caso in esame, il Consiglio ha evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 143 c.p.c., dal momento che non vi era un’assoluta mancanza di conoscenza della residenza, dimora o domicilio, bensì un’impossibilità di acquisire tali dati per questioni di riservatezza legate al ruolo ricoperto dal soggetto all’interno dell’ufficio.
Al contrario, si è sostenuta invece l’applicabilità dell’art. 44 comma 4 c.p.a. secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla” e dell’art. 151 c.p.c., il quale prevede che il giudice può disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, proprio al fine di tutelare esigenze di riservatezza del destinatario.


Destinatari della notifica siano pubblici dipendenti NO consegna a persona addetta all’ufficio

Nel caso in cui i destinatari della notifica siano pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio.

E’ nulla la notificazione dell’atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Questo è il principio ribadito dal Consiglio di stato con sentenza n. 3735 del 16 luglio 2014.
In particolare, nel caso di specie, il Tar per il Lazio dichiarava irricevibile il ricorso di Tizio contro il provvedimento con cui Caio veniva nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Tale ricorso veniva rigettato in quanto, dopo aver esperito il tentativo di notificare il ricorso a mezzo posta, la notificazione dello stesso avveniva nelle mani di altro cancelliere presso l’ufficio della procura della Repubblica, non essendo possibile comunicare i dati personali di Caio, a causa della funzione svolta all’interno dell’ufficio stesso. Tuttavia, l’atto non risultava consegnato al destinatario Caio, il quale non si costituiva in giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione.
Secondo il tribunale, l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., che disciplina la materia della notificazione agli irreperibili.
In sede di appello, il Consiglio di Stato conferma il principio di diritto già affermato in precedenza secondo il quale: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio ‘creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri’ dal medesimo interessato”, quindi, solo qualora si tratti di un ufficio privato.
Tuttavia, nel caso in esame, il Consiglio ha evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 143 c.p.c., dal momento che non vi era un’assoluta mancanza di conoscenza della residenza, dimora o domicilio, bensì un’impossibilità di acquisire tali dati per questioni di riservatezza legate al ruolo ricoperto dal soggetto all’interno dell’ufficio.
Al contrario, si è sostenuta invece l’applicabilità dell’art. 44 comma 4 c.p.a. secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla” e dell’art. 151 c.p.c., il quale prevede che il giudice può disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, proprio al fine di tutelare esigenze di riservatezza del destinatario.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-07-2014, n. 3735
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2014, proposto da:
P.M., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia. 50;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G.C., rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina,47;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 01126/2014, resa tra le parti, concernente attribuzione ad altro magistrato delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di G.C. e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Marone, l’avvocato dello Stato Giustina Noviello e Francesco Cardarelli;
Svolgimento del processo
1. Con l’appello in esame, il dott. P.M. impugna la sentenza 29 gennaio 2014, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, ha dichiarato irricevibile il suo ricorso proposto avverso il Provv. 2 maggio 2012, con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il dott. G.C. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Il Tribunale – rilevato che il dott. C. non si è costituito in giudizio – ha innanzi tutto chiarito, in fatto, quanto segue:
– il ricorso è stato inizialmente spedito per la notifica a mezzo posta al dott. C. “presso la sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli”, ma “non risulta che l’atto sia stato consegnato personalmente al C.”;
– un secondo originale, spedito per la notifica tramite ufficiale giudiziario, è stato notificato il 17 luglio 2012 a mani del canc. Esposito Raffaele;
– sempre il 17 luglio 2012, il difensore del dott. M. ha chiesto al CSM ed al Ministero della Giustizia “la residenza del dott. G.C., essendo la stessa riservata, in considerazione della carica rivestita dallo stesso dott. C., ai fini della notifica del ricorso in qualità di controinteressato”;
– il successivo 26 luglio 2012, il CSM rappresentava al difensore di non poter fornire i dati richiesti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, potendo esso comunicare solo l’indirizzo dell’ufficio giudiziario di servizio;
– in data 21 ottobre 2013, il difensore del dott. M. – confermato che il rifiuto di fornire i dati di residenza del dott. C. era stato ribadito il 14 settembre 2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – chiedeva al Presidente del TAR di “ordinare alle amministrazioni di fornirgli l’indirizzo del controinteressato . . . ovvero, in via gradata, qualora dovesse ritenere prevalente l’interesse del controinteressato alla riservatezza e sicurezza personale, voglia autorizzare il ricorrente a notificare il ricorso e i motivi aggiunti tramite forme alternative di notifica”. Ciò sempre che, in primis, non fosse stata ritenuta rituale la notifica effettuata presso l’ufficio del dott. C. (come invece sostenuto dal ricorrente).
La sentenza impugnata – anche richiamando conforme giurisprudenza – afferma, in particolare:
– la notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato;
– ne consegue che è da ritenere inammissibile per nullità della notificazione, il ricorso che sia stato notificato al controinteressato, presso l’ufficio ove questi presti attività per effetto di un rapporto di lavoro dipendente, ma non nelle sue mani bensì in quelle di altro dipendente della medesima amministrazione;
– nel caso di specie, “le peculiarità del caso concreto possono scusare l’omessa tempestiva notifica, ma non possono evidentemente modificare il precetto che la disciplina”, di modo che “la notifica effettuata dal difensore del M. presso la Procura della Repubblica è sicuramente nulla, quali che possano essere i concreti motivi che hanno indotto ad effettuarla in tal forma”;
– al caso di specie non risulta applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa (in base al quale “il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla”), poiché trova invece applicazione l’art. 143 c.p.c., che regola la materia della notificazione agli irreperibili;
– anche a ritenere “non conferente” tale ultima disposizione, il M. avrebbe dovuto attivarsi innanzi al giudice prima della scadenza del termine decadenziale, “affinché questi, se lo avesse ritenuto, autorizzasse ex art. 51 cpa e 151 c.p.c., che la notificazione al controinteressato fosse eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando; violazione art. 139, co. 2 c.p.c.; ciò in quanto deve ritenersi corretta la notifica effettuata presso l’ufficio, ma non a mani proprie dell’interessato, essendo sufficiente che, in questo caso, esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, gravando inoltre sulla parte che eccepisce la irregolarità della notifica la prova della mancanza di tale rapporto. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani del direttore di cancelleria della Procura di Napoli e avrebbe dovuto essere la parte (Avvocatura dello Stato) a dimostrare l’inesistenza del rapporto tra funzionario più alto in grado della Procura e Procuratore;
b) error in iudicando; violazione e falsa applicazione art. 44, co. 4, Cpa. Ciò in quanto: per un verso, non è invocabile nel caso di specie l’art. 51 Cpa, che riguarda il terzo che il giudice ritiene utile far intervenire in giudizio e non il controinteressato; per altro verso, che non è previsto che la parte debba fare l’istanza al giudice di essere autorizzata a forme diverse di notifica entro il termine decadenziale di sessanta giorni; per altro verso ancora, non risulta applicabile l’art. 143 c.p.c., posto che il ricorrente non conosce né l’ultima residenza, né l’ultimo domicilio, né dove sia nato il dott. C.. Infine, risulta al contrario applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa.
Ciò premesso, l’appellante riporta i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di I grado, per effetto della impugnata pronuncia di irricevibilità (pagg. 10 – 23 app.).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. G.C., che ha concluso anch’egli per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente rimessione della causa al giudice di I grado ex art. 105 Cpa, per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio deve innanzi tutto confermare quanto sostenuto nella sentenza impugnata (e correlativamente rigettare il primo motivo di appello), con riferimento ai limiti della notificazione effettuata presso l’ufficio ove il dipendente pubblico rende la propria prestazione lavorativa.
Ed infatti, come affermato dal primo giudice, la notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato; e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013 n. 328), con considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi nella presente sede:
“Nel processo amministrativo la regola generale è che la notificazione a persone fisiche è la consegna a mani proprie ex artt.3 R.D. n. 642 del 1907 e 137 e 138 c.p.c.
In particolare, sul versante strettamente processuale amministrativo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sia affetta da nullità la notificazione effettuata, come verificatosi nel caso de quo, nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie (Cons. Stato Sez. .V 3 febbraio 2006; idem 25 agosto 2008 n.4078) .
Quanto poi alla possibilità di notificare il ricorso alla persona addetta all’ufficio, trattasi di ipotesi, per così dire derogatoria della regola sopra indicata, applicabile solo agli uffici privati”.
A fronte di ciò, occorre ritenere estranea ai compiti del personale dell’ufficio pubblico la ricezione di notifiche di atti giudiziari diretti ad altri pubblici dipendenti, pur incardinati nel medesimo ufficio, non essendovi alcun obbligo di portare detti atti a conoscenza degli interessati, né potendosi al contempo presumere che – in ragione di rapporti di “colleganza” o “dipendenza” gerarchica e/o funzionale – l’atto sia giunto nella sfera di conoscenza del suo effettivo destinatario.
Per le ragioni esposte, quindi, non può trovare accoglimento il I motivo di appello.
3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), con il quale l’appellante, lamentando la violazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, rileva:
– per un verso, che non è invocabile nel caso di specie l’art. 51 Cpa, che riguarda il terzo che il giudice ritiene utile far intervenire in giudizio e non il controinteressato;
– per altro verso, che non è previsto che la parte debba fare l’istanza al giudice di essere autorizzata a forme diverse di notifica entro il termine decadenziale di sessanta giorni;
– per altro verso ancora, che non risulta applicabile l’art. 143 c.p.c., posto che il ricorrente non conosce né l’ultima residenza, né l’ultimo domicilio, né dove sia nato il dott. C.; mentre risulta applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa.
La sentenza appellata ha ritenuto:
– che la notificazione effettuata presso l’ufficio sia nulla;
– che non risulti applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa, poiché, posto che “la residenza, la dimora ed il domicilio del C. erano, all’epoca, ignoti e non conoscibili”, occorre invece fare applicazione dell’art. 143 c.p.c., che regola la materia della notificazione agli irreperibili, procedura invece non osservata nel caso in esame;
– che, in ogni caso, anche a voler considerare applicabile il citato art. 44, co. 4, Cpa, l’”esito negativo della notificazione”, ivi indicato quale presupposto perché il giudice possa concedere un termine perentorio per rinnovarla ed impeditivo della decadenza, è stato causato anche dallo stesso M. che, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, avrebbe dovuto attivarsi innanzi al giudice “affinché questi, se lo avesse ritenuto, autorizzasse ex art. 51 cpa e 151 c.p.c., che la notificazione al controinteressato fosse eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.
Questo Collegio non ritiene di poter condividere le affermazioni della sentenza oggetto di impugnazione.
Il problema più generale che il caso di specie solleva consiste nello stabilire le forme da utilizzarsi nelle ipotesi in cui il destinatario della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo (nella specie, controinteressato), in virtù di particolari circostanze – quali possono essere eccezionali ragioni di riservatezza, ovvero misure di protezione conseguenti alla delicatezza delle funzioni svolte – abbia una residenza o domicilio non già sconosciuti, bensì non comunicabili, da parte dell’amministrazione che ha emanato l’atto, a colui che contro l’atto medesimo intende esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.
In tali ipotesi, dunque, a fronte dell’art. 41 Cpa che obbliga, a pena di decadenza, a notificare il ricorso giurisdizionale “ad almeno uno dei contro-interessati, che sia individuato nell’atto stesso”, si pone una Pubblica Amministrazione che ha emanato l’atto, e che è certamente a conoscenza della residenza del soggetto contemplato dall’atto predetto (a maggior ragione, nel caso in cui questi sia un pubblico dipendente), la quale ritiene di non poter fornire i dati indispensabili (residenza) perché la notificazione possa avvenire.
Nel caso considerato, la residenza, la dimora o il domicilio – la cui mancata conoscenza è indicata dall’art. 143 c.p.c. a presupposto per la propria applicazione – sono ben conoscibili, proprio perché conosciuti dalla Pubblica Amministrazione emanante l’atto.
Ne consegue che non ricorre una ipotesi di mancanza assoluta di conoscenza – il che renderebbe applicabile l’art. 143 cit. – ma la ben diversa ipotesi di impossibilità di acquisizione della conoscenza del dato per rifiuto di comunicazione del medesimo da parte del soggetto (pubblico) che ne è in possesso.
E ciò si determina, per di più, nel caso di specie, per effetto del comportamento non già di un (qualsivoglia) soggetto terzo depositario di atti o dati il cui contenuto non ritiene di estendere al richiedente, quanto per rifiuto della stessa amministrazione emanante l’atto, e dunque, di una parte processuale necessaria dell’instaurando giudizio.
In definitiva, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale di una parte viene in tal modo reso difficoltoso, se non impossibile, in conseguenza del comportamento tenuto da una parte del medesimo (instaurando) giudizio.
Al tempo stesso, ove si intendesse seguire il rito della notifica agli irreperibili, anche il diritto di difesa del controinteressato ne risulterebbe compresso, poiché questi non riceverebbe, in tal caso, direttamente e tempestivamente, copia dell’atto processuale nella propria sfera di conoscenza, posto che questo deve essere depositato, a seconda dei casi, “nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario” (art. 143, co. 1); ovvero presso l’ufficio del pubblico ministero (co. 2).
In definitiva, si intende affermare che l’art. 41 Cpa, nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato “che sia individuato nell’atto”, pone al tempo stesso un obbligo a carico della Pubblica Amministrazione emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l’atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto “individuato”, onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost.
Tali dati, peraltro, non risultano acquisibili dal ricorrente aliunde, posto che l’art. 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), se pur qualifica gli “atti anagrafici” come atti pubblici, per un verso non sottrae i medesimi alle regole generali disciplinanti l’accesso agli atti amministrativi ed i suoi limiti; per altro verso, richiede comunque, sul piano concreto, la conoscenza della residenza o del luogo di nascita dell’interessato, onde poter procedere alla ricerca ed alla richiesta dei dati medesimi.
Una conclusione diversa da quella innanzi esposta proporrebbe profili di possibile illegittimità costituzionale dell’art. 41 Cpa.
Ed infatti, diversamente opinando, si otterrebbe che, mentre, da un lato, tale norma impone un obbligo di notifica entro un termine decadenziale a pena di inammissibilità del ricorso, al soggetto individuato dall’atto amministrativo, dall’altro lato si esime l’amministrazione (parte processuale necessaria) dal rendere possibile l’adempimento dell’onere processuale previsto, in tal modo consentendo ad una controparte (appunto, la P.A.) di incidere sull’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dei propri atti. Ed allo stesso tempo verrebbe a determinarsi una categoria di atti (quelli contemplanti beneficiari i cui dati anagrafici non sono, in tutto o in parte, ostensibili), per i quali vi sarebbero condizioni di limitazione di tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 113, co. 2, Cost.
4. Il Collegio non esclude che l’amministrazione possa opporre giustificazioni (valide e/o ragionevoli, e dunque legittime), tali da fondare il dubbio sulla possibilità di comunicare i dati indispensabili per la notifica del ricorso, ovvero sulle quali fondare il rifiuto espresso di comunicazione di detti dati.
Ma questa ora descritta costituisce proprio una delle ipotesi rientranti nella astratta previsione dell’art. 44, co. 4, Cpa, in base al quale “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”.
Tale disposizione del Codice del processo amministrativo ben può essere a sua volta integrata dall’art. 151 c.p.c., che consente al giudice di prescrivere “che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”, proprio valutando, tra l’altro, particolari esigenze di riservatezza del soggetto destinatario.
Ovviamente, perché possa trovare applicazione tale norma, occorre che il ricorrente abbia effettivamente dato luogo ad un tentativo di notificazione e che dimostri di avere effettuato quanto nelle sue possibilità, onde raggiungere lo scopo di una corretta vocatio in ius, e che ciò sia stato impedito da cause a lui non imputabili, come il rifiuto opposto dall’amministrazione di fornire dati, da essa conosciuti, idonei alla reperibilità del soggetto individuato dall’atto da essa emanato.
5. Nel caso di specie, il ricorrente dott. M. ha dato dimostrazione di avere effettuato quanto possibile per giungere ad una corretta notificazione del ricorso instaurativo del giudizio al controinteressato dott. C..
Ciò è affermato dalla stessa sentenza impugnata, laddove sottolinea (pag. 7), che le indagini espletate “possono ritenersi necessarie e sufficienti secondo l’ordinaria diligenza”.
In considerazione di ciò, e per le ragioni innanzi esposte, il primo giudice – come rilevato con il secondo motivo di appello – avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, non risultando applicabili né l’art. 143 c.p.c., né l’art. 51 Cpa (riguardante la diversa ipotesi dell’intervento iussu iudicis).
D’altra parte, ai fini della possibile applicazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, non occorre che il ricorrente si rivolga al giudice prima della scadenza del termine decadenziale, affinché questi possa disporre forme di notifica diverse: per un verso, tale condizione non è prevista dalla norma; per altro verso, essa risulterebbe non avere integrale riscontro fattuale, ben potendo la nullità della notifica (per ipotesi richiesta l’ultimo giorno utile) risultare solo a termine decadenziale spirato.
Per le ragioni esposte, ed in accoglimento del secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), occorre dichiarare, ai sensi dell’art. 105 Cpa, la nullità della sentenza impugnata (ritenendo tale domanda ricompresa nei motivi di appello innanzi indicati), per essere stata la medesima sentenza pronunciata a contraddittorio non integro (in violazione dell’art. 24 Cost.).
Ne consegue la rimessione della causa al giudice di I grado, innanzi al quale il processo sarà riassunto ai sensi dell’art. 105, co. 3, Cpa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello proposto da M.P. (n. 2005/2014 r.g.):
a) accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) per l’effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di I grado;
c) compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


Le regole per l’anagrafe nazionale (ANPR)

E’ stato compiuto un ulteriore passo verso la realizzazione dell’ANPR. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2015 n. 5, il secondo Dpcm in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. L’adozione di tale provvedimento, avvenuta in attuazione dell’articolo 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 del Dl 179/2012, costituisce un passo fondamentale verso l’effettiva entrata in funzione della nuova Anagrafe, istituita presso il ministero dell’Interno quale base di dati di interesse nazionale, e del suo subentro alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni.
Con il DPCM n. 109 del 23 agosto 2013 è stato già disciplinato il subentro della nuova base dati nazionale all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE) – gestite dal Ministero dell’Interno -, nonché il passaggio delle anagrafi comunali a un nuovo sistema di sicurezza.

Attuazione e piano dismissione
Con il Dpcm 10 novembre 2014 n. 194 vengono, invece, individuate le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente e viene, in particolare, definito il Piano per il graduale subentro della stessa alle anagrafi gestite dai Comuni, ferme restando, ovviamente, le attribuzioni del Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico dell’ordinamento degli enti locali (Tuoel).
Il Piano prevede una fase preliminare di popolamento della base dati e la programmazione dell’attività di subentro da parte dei Comuni, in virtù di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica.
Una volta concluse le operazioni di popolazione iniziale, vengono individuati con cadenza mensile i Comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati locali verso l’ANPR.
Il Dpcm n. 134 è, quindi, prodromico all’effettiva entrata in funzionamento dell’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente; il completamento della stessa determinerà un significativo impatto sulla gestione delle basi dati anagrafiche da parte dei Comuni, consentendo la realizzazione di un’anagrafe nuova, centralizzata, informatizzata, interoperabile, sicura e come tale di evidente importanza strategica nel complessivo quadro dell’Agenda Digitale Italiana.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
(GU n.5 del 8-1-2015)
Vigente al: 23-1-2015

Premessa

Art. 1. Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

Art. 2. Dati contenuti nell’ANPR e modalità di conservazione

Art. 3. Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

Art. 4. Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni

Art. 5. Servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni

Art. 6. Accesso all’ANPR da parte del cittadino

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

Allegato A – Piano per il graduale subentro dell’ANPR alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni e modalità di subentro

Allegato B – Campi relativi ai dati contenuti nell’ANPR

Allegato C

Allegato D

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero”;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l’articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante “Approvazione del Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera c)”;
Visto l’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante “Disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
Sentito l’Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 settembre 2014;
Su proposta del Ministero dell’interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Subentro alle anagrafi tenute dai comuni
1. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l’integrità, l’univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell’interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruità con i dati contenuti nell’ANPR al momento del subentro.
3. Il Ministero dell’Interno e l’Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell’ANPR nella fase di subentro.
4. L’ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all’allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.
Art. 2
Dati contenuti nell’ANPR e modalità di conservazione
1. Nell’ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all’estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonché il domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L’ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse.
4. L’ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.
Art. 3
Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. I dati contenuti nell’ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle più ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all’allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Ministero dell’interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all’adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il sindaco, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.
4. La società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.
Art. 4
Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni
1. L’ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all’articolo 1, i servizi descritti nell’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.
Art. 5
Servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.
2. L’ANPR rende disponibili all’Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell’Allegato D, i dati di cui all’articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell’Unione Europea.
3. Il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell’accesso ai servizi di cui al presente articolo.
4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal sindaco.
Art. 6
Accesso all’ANPR da parte del cittadino
1. Il cittadino registrato nell’ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell’ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell’articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalità protetta.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 3258
Allegato A
Piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni e modalità di subentro
A) Piano per il graduale subentro.
Il Piano per il graduale subentro (nel seguito “Piano”) riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR.
Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da utilizzare per la migrazione dei Comuni, l’ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell’Interno.
Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l’anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica di congruità a livello nazionale.
Il Comune riceverà la segnalazione di eventuali anomalie rilevate che dovrà rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell’ambito dei sistemi INA ed AIRE.
Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l’ANPR, previo assolvimento dell’obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito, assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.
La pianificazione è cadenzata per settimane, secondo il piano seguente.
Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai seguenti valori percentuali:
================================================
Distribuzione geografica |Dimensione demografica
================================================
Nord: 56 %                         |fino a 5.000 abitanti: 70 %
Centro:12 %                       |tra 5.001 e 20.000 abitanti: 24%
Sud e isole: 32 %               |tra 20.001 e 100.000 abitanti: 6%
Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori criteri riferiti al grado di informatizzazione e all’uniformità dei sistemi informativi.
Settimana dalla 25 alla 32: comuni di città metropolitane, individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al grado di informatizzazione e all’uniformità dei sistemi informativi.
La durata delle procedure di subentro per ogni comune è stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.
Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio del subentro, dopo il completamento dell’invio dei dati relativi alla popolazione residente.
B) Modalità di subentro.
Il Piano di subentro è pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sono pubblicati:
• l’elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati (APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, è previsto l’avvio delle operazioni di subentro. L’elenco è reso disponibile con congruo anticipo rispetto all’avvio delle suddette operazioni e può essere oggetto di aggiornamento con cadenza mensile;
• le specifiche tecniche e le relative modalità per l’utilizzo dei servizi di cui all’allegato D, compresi quelli che i Comuni devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR, nonché le relative modalità di invio. Tali informazioni sono rese disponibili almeno centoventi giorni prima dell’avvio operativo del Piano di subentro.
I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali:
a) verifica di conformità del messaggio allo standard definito dal Ministero dell’Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;
b) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
c) verifica di congruità con i dati contenuti nell’ANPR al momento del subentro.
Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un apposito messaggio.
Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e ora.
Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui all’allegato D.
ALLEGATO B
CAMPI RELATIVI AI DATI CONTENUTI NELL’ANPR
A) SCHEDA INDIVIDUALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA
– Codice comunale identificativo di individuo – Denominazione indirizzo
– Numero civico (N)
– Codice fiscale – Scala o corte
– Comune – Interno
– Cognome – Numero isolato
– Nome – Domicilio digitale
– Paternità – Indirizzo estero
– Maternità – Motivo Cancellazione /Reiscrizione
– Luogo Nascita
– Atto Nascita – Descrizione Motivo Cancellazione /Reiscrizione
– Data Nascita
– Sesso – Data Cancellazione/ Reiscrizione
– Stato Civile
– Cognome Coniuge – Motivo Mutazione
– Nome Coniuge – Descrizione Motivo Mutazione
– Data matrimonio
– Luogo matrimonio – Data Mutazione
– Atto matrimonio – Numero pratica
– Ordine del matrimonio – Data perfezionamento pratica
– Data morte coniuge – Data morte
– Luogo morte coniuge – Luogo morte
– Atto morte coniuge – Atto di morte
– Ordine del matrimonio precedente la vedovanza – Anno censimento
– Sezione censimento
– Data sentenza divorzio – Numero foglio censimento
– Numero sentenza divorzio – Numero Carta d’Identità
– Ordine del matrimonio precedente il divorzio – Data Rilascio Carta d’Identità
– Estremi del permesso di soggiorno
– Cittadinanza
– Data prima iscrizione – Lista elettorale
– Motivo iscrizione – Lista di leva
– Numero pratica – Titolo di studio
– Data perfezionamento pratica – Posizione nella professione/condizione non professionale
– Data decorrenza indirizzo
– Specie indirizzo
– Codice identificativo di toponimo
B) SCHEDA DI FAMIGLIA DEI RESIDENTI IN ITALIA
Comune
Provincia Per ogni familiare:
Data costituzione Progressivo d’ordine
Motivo costituzione Relazione di parentela
Data eliminazione Cognome
Motivo eliminazione Nome
Intestatario famiglia Sesso
Data intestatario famiglia Paternità
Cognome tutore intestatario Maternità
minorenne Luogo Nascita
Nome tutore intestatario minorenne Data Nascita
Data decorrenza indirizzo Atto Nascita
Specie indirizzo Stato Civile
Denominazione indirizzo Cittadinanza
Numero civico (N) Data matrimonio
Scala o corte Luogo matrimonio
Interno Cognome Coniuge
Numero isolato Nome Coniuge
Frazione Atto matrimonio
Anno censimento Data morte coniuge
Sezione censimento Luogo morte coniuge
Numero foglio censimento Atto morte coniuge
Numero di componenti minorenni presenti nella scheda di famiglia Data sentenza divorzio
Numero sentenza divorzio
Professione/condizione non professionale
Anno censimento
Sezione censimento
Numero foglio censimento
C) SCHEDA DI CONVIVENZA DEI RESIDENTI IN ITALIA
Comune Maternità
Provincia Luogo Nascita
Specie della convivenza Data Nascita
Denominazione della convivenza Atto Nascita
Responsabile della convivenza Stato Civile
Data responsabile convivenza Cittadinanza
Data decorrenza indirizzo Data matrimonio
Specie indirizzo Luogo matrimonio
Denominazione indirizzo Cognome Coniuge
Numero civico (N) Nome Coniuge
Scala o corte Atto matrimonio
Interno Data morte coniuge
Numero isolato Luogo morte coniuge
Frazione Atto morte coniuge
Anno censimento Data sentenza divorzio
Sezione censimento Numero sentenza divorzio
Numero foglio censimento Professione/condizione non professionale
Per ogni convivente:
Progressivo d’ordine convivenza Anno censimento
Cognome Sezione censimento
Nome Numero foglio censimento
Sesso
Paternità
D) SCHEDA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
codice famiglia data arrivo nel consolato
codice territorio estero di residenza anno espatrio
codice consolato di residenza comune estremi nascita
provincia/contea anno estremi nascita
c.a.p. serie estremi nascita
località parte estremi nascita
indirizzo numero estremi nascita
numero civico data stato civile
presso comune stato civile
cognome territorio estero stato civile
nome luogo stato civile
data nascita comune registrazione stato civile
codice iscrizione anno registrazione stato civile
comune nascita serie registrazione stato civile
luogo nascita parte registrazione stato civile
territorio estero nascita numero registrazione stato civile
stato civile titolo di studio
codice sesso attualmente disoccupato
codice relazione parentela posizione professionale
comune iscrizione settore di attività
data iscrizione codice fiscale
motivo iscrizione tipo elettore
iniziativa iscrizione data inizio istruttoria
iniziativa aggiornamento data fine istruttoria
individuazione comune di iscrizione flag stato istruttoria
comune di provenienza documenti espatrio
territorio estero di provenienza note
cognome coniuge

E) ULTERIORI CAMPI RELATIVI A DATI DI SERVIZIO
Nell’ANPR sono altresì contenuti gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l’interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza.
ALLEGATO C
Misure di sicurezza
Il presente allegato descrive le caratteristiche della piattaforma e le misure adottate per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell’accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, in conformità agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per le predette finalità, l’ANPR è dotata di:
• un sistema di Identity & Access Management per l’identificazione dell’utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;
• un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;
• sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;
• un sistema di log analysis per l’analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell’interno tramite funzionalità di alert;
• una Certification Authority;
• sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;
• sistemi e servizi di Disaster Recovery.
Il piano di continuità operativa di cui all’articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, espliciterà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.
1. Infrastruttura fisica
L’infrastruttura di ANPR è installata nella sede della Società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (nel seguito “la Società”) ed è gestita dalla Società stessa.
I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi necessari a garantire la continuità operativa del sistema.
Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell’interno.
La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti di sicurezza, comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1 dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2013, n. 109.
2. Accesso alla base dati
L’accesso nell’ANPR avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l’infrastruttura di produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture della Società e che l’accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell’interno, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.
L’ANPR invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.
Le modalità di accesso da parte dei comuni, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi si applicano fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2.1 Accesso dei comuni
L’accesso dei comuni all’ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.
Accesso del comune tramite sito web dell’ANPR.
I requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dal comune, e dotata dei seguenti dispositivi:
• certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
• smart-card dedicata e personale, e relativo lettore, con certificato client di autenticazione, intestato all’operatore, emesso dalla Certification Authority.
L’infrastruttura di Identity & Access Management garantisce l’autenticazione dell’utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie risorse, in base al relativo profilo autorizzativo.
L’operatore accede dalla postazione certificata autenticandosi tramite certificato client.
La postazione è identificata mediante la connessione del browser dell’utente a un indirizzo gestito da un apparato di sicurezza specializzato, che verifica la validità del certificato identificativo della postazione e, in caso di esito positivo, la validità del certificato client.
Il sistema di Identity & Access management autorizza l’utente in base al profilo assegnato ed effettua i controlli formali sui messaggi ricevuti.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Accesso del comune mediante web service.
I requisiti di sicurezza prevedono:
• il certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
• il riconoscimento dell’operatore tramite la userid e password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali, che garantiscono l’autenticazione dell’utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalità applicative;
• il certificato identificativo, riferito al server ospitante l’applicazione che utilizza il web service, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority.
• L’operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali.
• Per garantire il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dal comune, nonché l’integrità dei dati, i messaggi inviati prevedono:
• identificativo postazione firmato con il certificato di postazione;
• identificativo utente;
• firma dell’intero messaggio mediante il certificato che identifica il server comune secondo i meccanismi standard della ws security.
Alla ricezione del messaggio, ANPR verifica la firma del messaggio ed il sistema di Identity & Access management verifica la validità dell’identificativo della postazione, nonché l’esistenza dell’utente e la rispondenza dell’operazione richiesta in base al profilo assegnato; in caso di esito positivo, ANPR elabora il messaggio.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative all’associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Il comune garantisce l’adeguamento delle applicazioni alle regole di sicurezza descritte.
2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza
L’infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l’assegnazione delle credenziali, secondo la seguente procedura:
a) il sindaco o suo delegato individua gli operatori comunali preposti all’accesso all’ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero dell’interno, evidenziando gli operatori che saranno titolari di smart-card;
b) sulla base della comunicazione di cui al punto a), la società registra nel sistema di Identity e Access Management gli operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le trasmette alle Prefetture;
c) la società predispone i plichi che contengono i PIN/PUK e li trasmette ai comuni;
d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card;
e) il sindaco individua l’Amministratore locale della sicurezza e, tramite la propria smart-card personale ed una specifica applicazione, registra le generalità della persona individuata, gli consegna la smart card e il plico con i PIN/PUK, associa alla persona il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso delle autorizzazioni descritte di seguito;
f) il sindaco comunica al Ministero dell’interno il nominativo dell’Amministratore locale della sicurezza, assicurando l’avvenuta consegna dei dispositivi;
g) l’Amministratore locale della sicurezza accede con la propria smart-card ad un’apposita applicazione dedicata alla gestione degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative buste con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco ai sensi della lettera a), assegna i profili per l’accesso alle applicazioni, revoca le autorizzazioni, blocca le smart-card, richiede nuove smart-card in caso di impossibilità di utilizzo di quella assegnata, registra nuovi operatori comunali, prenotando contestualmente la relativa smart-card che sarà successivamente recapitata dalla società, con modalità analoghe a quelle descritte al punto d);
h) il sindaco accede alla stessa applicazione, può effettuare tutte le operazioni previste per l’Amministratore locale della sicurezza nonché la revoca delle autorizzazioni.
Tutte le funzionalità di sicurezza descritte ai punti precedenti sono disponibili all’interno di un’apposita Web application, cui si accede con autenticazione forte e canale sicuro: la smart-card, pertanto, deve essere necessariamente richiesta per l’Amministratore locale della sicurezza, oltre che per gli operatori comunali che avranno accesso al sito Web di ANPR.
Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti i certificati che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni.
La gestione e la conservazione della smart-card è di esclusiva responsabilità dell’operatore cui è assegnata, mentre la gestione e la conservazione del certificato che identifica la postazione, memorizzato internamente ad essa, è di responsabilità di un dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile del certificato stesso. La non esportabilità di questo certificato dalla postazione è garantita dalla presenza di un codice PIN, generato in fase di installazione sulla specifica postazione destinataria, la cui conservazione è di esclusiva responsabilità del suddetto dipendente.
Per la gestione dei processi autorizzativi, sono previsti i seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema:
a) Amministratore di Infrastruttura;
b) Amministratore Applicativo;
c) Amministratore Centrale della Sicurezza;
d) Amministratori locali;
e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato);
f) Amministratore di secondo livello (Amministratore locale della sicurezza);
g) Amministratore della postazione (responsabile dei certificati di postazione).
I primi due ruoli sono attribuiti a personale della Società dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell’interno.
Il terzo ruolo è attribuito al personale del Ministero dell’interno.
2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi
L’accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi all’ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.
Per l’accesso tramite sito web, i requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall’ente, sulla base del Sistema di Identità Federata, (che contempla anche l’identificativo dell’operatore e l’indirizzo IP della postazione), che consente il controllo degli accessi ai soli servizi di consultazione ed estrazione.
Nel modello di sicurezza dell’Identità Federata, nell’ambito dell’Access & Facility Management, alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni di autenticazione e di autorizzazione, all’interno di profili prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity Provider e Attribute Authority, in conformità al modello GFID dell’Agenzia per l’Italia Digitale e mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano il tracciamento sia dell’Identity Provider sia dell’operatore.
Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi e li utilizza per verificare i diritti di accesso all’informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.
Per l’accesso tramite web service, si utilizzano i meccanismi propri del pattern di sicurezza che consente, ove richiesto, di trasferire, ai fini del tracciamento, oltre all’identificativo dell’ente anche l’identificativo dell’utente finale e l’indirizzo IP della sua postazione. Il server applicativo viene identificato tramite apposito certificato.
3. Sistema di monitoraggio dei servizi
Il Ministero dell’interno, attraverso l’infrastruttura di cui al paragrafo 1, eroga i servizi di cui all’allegato D e assolve le funzionalità di sicurezza descritte nel presente allegato, nel rispetto delle specifiche tecniche elaborate dalla Società e approvate dal Ministero.
Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell’interno si avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell’interno (CNSD), presso il quale sono installate apposite consolle di controllo, utilizzate esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell’interno per l’accesso in sola visualizzazione.
La visualizzazione completa dello stato del servizio e dell’infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante:
a) vista c.d. “ad albero” dei servizi che rendono disponibili le seguenti informazioni:
• lista dei servizi erogati (nome, descrizione, codifica, etc.);
• infrastruttura tecnologica che ospita i servizi erogati con il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono;
• allarmi associati alle risorse infrastrutturali dei servizi tecnici che hanno impatto sui servizi erogati;
• eventuali ticket di incidenti aperti dalla Società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la gestione e la risoluzione degli allarmi.
b) vista di alto livello con rappresentazione, sia real time sia giornaliera, dell’andamento dello stato dei servizi erogati e dei relativi indicatori di disponibilità (eventi di infrastruttura, eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti);
c) rappresentazione dell’andamento della produzione dei servizi, in funzione dei livelli di autorizzazione definiti dal Ministero dell’interno, anche in termini di analisi delle interazioni del sistema con i soggetti che accedono (comuni, pubbliche amministrazioni, ed altri enti) e degli scostamenti dal trend, compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema.
4. Protezione da attacchi informatici
Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:
a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l’operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;
b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;
c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione.
Allegato D
Servizi dell’ANPR
Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono.
Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti.
La risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti.
I servizi sono erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.
A) Servizi ai Comuni
A.1) Registrazione dei dati.
I servizi di registrazione consentono le operazioni di modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.
In risposta alla richiesta dell’operatore, in assenza di errore dell’operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del dato ad un protocollo riferito all’operazione; in caso di errore, il comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.
Al comune è, inoltre, resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:
• l’esito di un’operazione di registrazione è disponibile per un anno;
• gli eventi notificati al comune sono disponibili per centottanta giorni.
A. 2) Consultazione ed estrazione.
I servizi di consultazione consentono di interrogare l’ANPR per i dati di competenza, secondo i seguenti parametri:
• per campi o combinazioni di campi;
• per tipo di operazione;
• per intervalli temporali.
In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella richiesta, il sistema comunica l’esito negativo, con indicazione della causa.
I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati di ANPR di propria competenza con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune può fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR restituirà in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione prescelto dal Comune.
L’esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni.
L’esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo reale è disponibile per trenta giorni.
A. 3) Certificazione.
I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché all’articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.
In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema comunica l’esito negativo, con indicazione della causa.
A. 4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
L’ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
A. 5) Servizi accessori.
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste.
Comprendono, in particolare:
• il servizio di notifica dell’esito delle operazioni e degli eventi di competenza per l’allineamento delle banche dati tenute dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non supportati dall’ANPR;
• il servizio di verifica dell’esito di un’operazione;
• il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da ANPR;
• il servizio di annullamento dell’operazione;
• il servizio di variazione di dati;
• il servizio di consultazione delle notifiche;
• il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:
• l’esito di un’operazione di registrazione è disponibile per un anno;
• l’esito delle operazioni di consultazione è disponibile per trenta giorni;
• gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;
• le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.
Sarà inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.
B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi
B.1) Consultazione ed estrazione
I servizi di consultazione ed estrazione consentono di interrogare i dati dell’ANPR di competenza, secondo specifici parametri di ricerca.
La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione, invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell’elaborazione.
In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta, ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.
B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche
L’ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.
B.3) Servizi accessori
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste e comprendono:
• il servizio di notifica dell’esito delle operazioni e degli eventi di competenza;
• il servizio di ricezione delle risposte dell’ANPR;
• il servizio di consultazione delle notifiche;
• il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale vengono storicizzati:
• l’esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni;
• gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;
• le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.


Corso formazione/aggiornamento Villorba (TV) – 4 febbraio 2015

Locandina Villorba 2015LA NOTIFICA ON LINE

Mercoledì 4 Febbraio 2015

Comune di Villorba TV

Sala del Consiglio Comunale

Piazza Umberto I° 21

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con la collaborazione del Comune di Villorba (TV)

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Villorba 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Durì Francesco

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

 Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Villorba 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale 2015

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

 


Riunione Giunta Esecutiva del 31.01.2015

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 31 gennaio 2015 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2014;
2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2015;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014;
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2015;
5. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 31 01 2015


Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 09.12.2014 il DPCM 24 ottobre 2014 contenente la “definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”. Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell’Agenda digitale italiana. SPID è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno. SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.


Definizione SPID

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2014 contenente la “definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”. Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell’Agenda digitale italiana. SPID è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno. SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.

 Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9.12.2014


Ammanchi all’Ufficio notificazioni UNEP di Roma: il caos gestionale non salva il contabile, condanna di 400 mila euro

Dopo la condanna penale anche il giudice contabile con sentenza del 17 dicembre 2014 ha accertato condotte dannose presso l’UNEP della Corte di appello di Roma.

Da un controllo amministrativo-contabile disposto sulla Sezione notificazioni civili dell’UNEP della Corte di appello di Roma, negli anni 2004-marzo 2006, emergevano ammanchi per euro Euro 458.797, 26.

Veniva, quindi, avviata sia l’azione da parte della Procura Penale sia l’azione da parte della Procura contabile, quest’ultima poi sospesa in attesa dell’esito del processo penale.

In particolare, sul fronte penale il Gip presso il Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio della responsabile per il reato di peculato previsto dall’articolo 314 c.p. e con sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1380/14, depositata in data 11 aprile 2014, la stessa veniva condannata alla pena di tre anni e due mesi di reclusione.

Sul fronte contabile, sulla base di tale sentenza penale, la Procura regionale riassumeva il giudizio. Al centro della vicenda la preposta al Servizio con piena autonomia gestionale e contabile di due casse distinte esistenti nella Sezione notificazioni atti civili, e cioè la cassa restituzione atti e la cassa accettazione-notificazioni, che nel periodo di riferimento sono risultate nella sua esclusiva responsabilità gestoria.

Dagli atti di indagine è emerso che la stessa non ha saputo dare valide giustificazioni in ordine alla mancata esibizione di alcuni registri contabili, c.d. cronologici, sulla base dei quali venivano annotate giornalmente le entrate e le uscite delle due casse, nonché non ha saputo fornire altrettanto legittime giustificazioni circa l’importo dei versamenti effettuati risultati inferiori rispetto a quanto dichiarato nei registri cronologici rinvenuti e rispetto agli statini giornalieri e mensili redatti dai vari ufficiali giudiziari preposti alla ricezione degli atti, alla riscossione dei diritti e dei rimborsi da parte dei privati.

Certamente, precisa la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, nella sentenza del 17 dicembrel’aver riunito in una stessa persona le funzioni di ufficiale giudiziario tesoriere sia della cassa accettazione sia della cassa restituzione non è stata una soluzione adeguata che denota carenza organizzativa.”

Aggiunge poi il Collegio che infrazioni sono anche imputabili al Dirigente UNEP, che tuttavia non è stato convenuto in giudizio, nonostante la relazione ministeriale avesse segnalato la sua personale responsabilità connessa alla mancanza di apposite direttive che lo stesso, soltanto all’indomani dei fatti qui in esame, ebbe ad emanare per evitare il ripetersi di simili irregolarità, nonché l’omissioni di doverosi controlli in presenza di una situazione conclamata di caos, oggetto di denuncia anche da parte delle OO.SS..

Su tali basi il danno, inizialmente quantificato dalla Procura in Euro 458.797, 26 è stato ridotto ad euro 400.00,00 tenendo conto della situazione in cui è stata posta in essere la condotta illecita della convenuta e delle mancanze di altri soggetti che hanno facilitato la realizzazione dell’evento dannoso.

Conclude la Corte precisando che, pur in presenza del denunciato caos gestionale che può comportare effetti sulla determinazione del danno imputabile, resta il fatto che della somma non rendicontata la convenuta, non avendo dato alcuna dimostrazione, si presume che ne abbia tratto vantaggio personale, e quindi costituisce posta dannosa che la stessa deve risarcire. Peraltro l’esito del parallelo processo penale in primo grado ha dato ampia dimostrazione dell’attività illecita compiuta dalla convenuta che non è riuscita neppure in quella sede a dimostrare la destinazione data alle somme mancanti”.


Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., (ud. 05-11-2013) 30-01-2014, n. 2035

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10187/2012 proposto da:

S.V. (OMISSIS) in qualità di Curatore del fallimento n. 1105/2010 in capo alla società PROFILSERRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE FELICE SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimata –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 866/2011 del TRIBUNALE di LOCRI del 13.3.2012, depositato il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Ricci che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società Profilserre a r.l. proposta da Equitalia ETR s.p.a..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente contesta, sotto diversi profili,il rigetto della eccezione di inammissibilità dell’opposizione per tardività. Deduce che l’atto oggetto di opposizione relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento era stato comunicato L. Fall., ex art. 97, dal cancelliere tramite un servizio di posta privata ad Equitalia in data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, mentre l’opposizione era stata depositata in cancelleria il 22.7.11.

Sostiene in particolare il ricorrente che doveva ritenersi che la comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna dell’incaricato postale sottoscritto da Equitalia.

A sostegno della propria tesi deduce che,la comunicazione ai sensi della L. Fall., art. 97, può essere data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione e, che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011 con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, e, cioè,alla Poste italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni,che riguarda le notifiche da parte dell’Ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale, ma non anche quelle effettuate direttamente dal cancelliere a mezzo posta per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente appaiono infondati.

Invero, nel caso di specie non rileva la questione se il cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o meno.

Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come facente fede l’attestazione della data di consegna da parte dell’incaricato di posta privata.

Tale ipotesi è da escludere.

Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

(Cass. 17723/06 e Cass. 13812/07).

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte che, in tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all’art. 326 c.p.c., comma 1, decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell’ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi dell’Agenzia delle Entrate) (Cass. 25753/07).

Ciò sta a significare che l’attestazione fidefacente dell’ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico.

Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa essere idonea ai fini in esame l’attestazione di un semplice privato. Deve conclusivamente affermarsi che,non essendovi prova circa l’effettiva data di consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato passivo del fallimento della Profilserre srl, l’opposizione avverso il detto atto deve ritenersi tempestiva.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014


La Cec PAC fallisce e va in pensione anticipata, arriva lo standard unico

CEC-PACLa Cec PAC è stata un fallimento quasi totale, a dirlo è l’Agenzia per l’Italia Digitale che rivela come l’82% degli utenti non ha mai inviato una mail. Pensione anticipata dunque per la Cec-Pac, il servizio è stato lanciato nel 2010 dall’allora ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, ma non ha mai riscosso un gran successo. Lo spiega l’Agid, delineando le prossime fasi.
Il servizio di Postacertificata (Cec-Pac), che può essere utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sarà da oggi progressivamente sospeso per far convergere tutta la posta certificata sul sistema Pec.
La PEC è stata introdotta per facilitare la comunicazione tra le imprese, i cittadini e lo stato, grazie a questa casella di posta è, infatti, possibile inviare documenti che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata A.R.. Così non è stato, il principale problema è stato infatti rilevato per la sovrapposizione di questo con altri indirizzi mail già utilizzati, insomma un doppione difficile e noioso da gestire per l’82% di coloro che ne hanno aperta una in questi 4 anni. Soltanto 1.2 milioni sono state poi le attivazioni concluse con la seconda fase in ufficio postale, ben 1 milione le pratiche ‘in sospeso’ e in attesa di verifica.
Non solo, il progetto è rimasto in un certo senso a metà, perché non esiste alcun obbligo vincolante e relativa sanzione per le amministrazioni inadempienti, ciò significa che alcuni enti sono rimasti fedeli alle raccomandate A.R.. Un programma dunque inutile in questa forma che ci farà risparmiare 19 milioni di euro non appena dismesso. Continua l’Agid con la progressiva sospensione di Cec-Pac vengono recuperati quasi 19 milioni di euro da investire in altri servizi ai cittadini e imprese, come delineato nell’ultimo documento Crescita digitale.
La chiusura sarà progressiva e con i soldi recuperati da questa inutile macchina burocratica da 19 milioni di euro si potrà reinvestire nel piano di Crescita Digitale.

Queste le prossime fasi:

  •   al 18 dicembre 2014 non saranno più rilasciate nuove caselle CEC-PAC a cittadini e pubbliche amministrazioni, anche per quelle caselle la cui richiesta di attivazione online è stata presentata in data antecedente, ma che non sono state ancora attivate presso gli uffici postali
  •  dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti
  • dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi, e l’accesso sarà consentito, fino al 17 settembre 2015, solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti
  • dal 18 settembre 2015 sarà definitivamente inibito l’accesso alla propria caselle CEC-PAC
  • dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, sarà garantita agli utenti del servizio CEC-PAC la possibilità di richiedere l’accesso ai log dei propri messaggi di posta elettronica certificata.

Dal 18 Marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, tramite l’indirizzo richiestapec@agid.gov.it .


Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/10/2014) 19/12/2014, n. 2693

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14733/2011 proposto da:

C.M. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SPAMPINATO Giambattista con studio in BELPASSO, VIA ROMA 200 giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CROSS FACTOR SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore pro tempore Dr. Z.R., domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTRO Antonio giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 294/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/03/2011, R.G.N. 1735/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l’Avvocato GIOVAMBATTISTA SPAMPINATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo
Con ricorso 17 ottobre 2003 C.M. proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare (n. 7/02 r.es. tribunale di Catania) contro di lei intrapresa dalla Sicilcassa spa sulla base di un decreto ingiuntivo che l’aveva raggiunta nella sua qualità di fideiussore del fratello C.G.. Deduceva l’inesistenza del titolo esecutivo, dal momento che il decreto ingiuntivo non le era mai stato validamente notificato e che, in ogni caso, il credito della banca doveva ritenersi prescritto sia nei propri confronti sia, per gli effetti di cui all’art. 1955 c.c., nei riguardi del debitore principale C.G..

Nella costituzione in giudizio della Sicilcassa, in liquidazione coatta amministrativa, interveniva la sentenza n. 58/07 con la quale il tribunale di Catania rigettava l’opposizione.

Interposto gravame dalla C. veniva emessa – previo intervento in giudizio della Cross Factor spa in qualità di cessionaria del credito di Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 90, comma 2 (TUB) – la sentenza n. 294 del 7 marzo 2011 con la quale la corte di appello di Catania estrometteva dal giudizio la cedente Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa, e rigettava l’appello a spese compensate.

Avverso questa sentenza viene da C.M. proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso la Cross Factor spa. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

In tale sede Cross Factor ha richiamato la decisione con la quale questa corte (ord. 6^ sez. n. 20176/13, in ricorso n. 12273/11) ha escluso la prescrizione nel rapporto creditorio con il debitore principale C.G..

Motivi della decisione
1.1 Con il primo motivo di ricorso C.M. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., nonchè L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, atteso che la corte di appello aveva erroneamente reputato nulla – invece che radicalmente inesistente – la notificazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, mediante ritiro del plico presso l’ufficio postale, da parte del fratello C.G.; residente in altro Comune e comunque privo di delega scritta abilitante il ritiro. In ogni caso, quand’anche tale notificazione fosse stata correttamente ritenuta nulla, la corte di appello aveva errato nel non considerare l’opposizione all’esecuzione quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., con conseguente valutazione nel merito delle sue deduzioni di non debenza della somma ingiunta.

1.2 Il motivo è infondato.

Con esso la ricorrente da per scontato ciò che non è; vale a dire, che la corte di appello abbia ritenuto invalida la notificazione del decreto ingiuntivo. Al contrario, la principale ratio decidendi della corte territoriale è stata proprio nel senso di escludere tale invalidità, sotto il profilo tanto della inesistenza quanto della nullità della notificazione.

Il convincimento di validità è stato dal giudice di merito basato sulla considerazione che la notificazione era qui stata eseguita nel luogo di residenza della C., dove il plico era stato materialmente ricevuto da uno stretto familiare (il fratello G.), da presumersi quantomeno temporaneamente convivente con la destinataria. Richiamando l’orientamento di legittimità in materia, la corte di appello ha osservato (sent. appello, pagg. 6-7) che: – la mancata indicazione sull’avviso di ricevimento della raccomandata della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il plico non comporta alcuna nullità allorquando quest’ultimo venga, come nella specie, recapitato presso l’effettivo luogo di residenza del destinatario; – del tutto irrilevante era il fatto che il fratello G. risultasse anagraficamente risiedere altrove, atteso che la sua presenza presso l’abitazione della destinataria al momento del recapito ingenerava quantomeno una presunzione di convivenza temporanea “pur sempre logicamente sufficiente a fondare il buon fine della notificazione”.

L’argomento della invalidità della notificazione – nel senso però della nullità legittimante l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (nella specie in ogni caso proposta oltre il termine ultimo di 10 giorni dal primo atto di esecuzione) e non della radicale inesistenza con conseguente asserita perdita di efficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. – è stato sì affrontato dalla corte di appello, ma solo “ad abundantiam” ed a titolo meramente ipotetico-concessivo (sent.

appello, pag.7: “anche a voler andare di contrario avviso ed a voler seguire la tesi dell’appellante, la notifica del decreto ingiuntivo opposto fondamento dell’azione esecutiva sarebbe nulla e non certo inesistente”).

Ora, la doglianza in esame – tutta protesa ad avvalorare, nell’ambito della invalidità della notificazione, la categoria dell’inesistenza, con conseguente perdita di efficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., invece che quella della nullità ipoteticamente rilevante ex art. 650 c.p.c. – non censura in maniera specifica questa principale ed autonoma ratio decidendi basata, all’opposto, sulla conformità della notificazione in oggetto a quanto disposto dalla L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, sulla notificazione a mezzo posta.

Essa è, in ogni caso, infondata proprio nel sostenere l’invalidità della notificazione, dal momento che la contraria decisione del giudice di merito è applicativa di un principio pacifico nella giurisprudenza di questa corte, in forza del quale in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull’avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità. Essendo invece nulla la notifica quando (ma si tratta di fattispecie qui non ricorrente) la persona di famiglia riceva l’atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell’atto. (Cass. n. 23578 del 14/11/2007). Nella sentenza n. 23057 del 30/10/2009, questa Corte ha altresì ribadito il principio per cui (in motiv.): “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982, art. 1, ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l’atto, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell’interessato, dell’assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. civ., 1^, 20 luglio 2001, n. 9928), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull’avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità” (in termini, anche Cass. n. 9928 del 20/07/2001).

Nella fattispecie, la C. – dando per scontata l’invalidità della notifica – non ha addotto alcun elemento volto a superare, nell’opposta e corretta ottica di validità della stessa, la presunzione di temporanea convivenza col fratello sacerdote.

Quanto al fatto, anch’esso incidentalmente dedotto nello sviluppo della doglianza in esame, che la notificazione sarebbe avvenuta mediante ritiro del plico all’ufficio postale, si rileva anche in tal caso la mancata censura dei passaggi fondamentali del ragionamento della corte territoriale (comunque qui criticato sotto il profilo della violazione di legge, non già della carenza motivazionale), secondo cui: – che il plico fosse stato consegnato a G. “nell’abitazione di C.M.” costituiva un elemento incontroverso di causa (sent. appello, pag. 6); – la mancata sussistenza di un avviso di ricevimento della raccomandata dal quale risultasse la qualità di convivente della persona di famiglia che ritirava materialmente il plico non era rilevante a sostegno della invalidità, posto che la notificazione era stata comunque effettuata con riguardo all’indirizzo di reale residenza del destinatario dell’atto (ivi).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la nullità della sentenza della corte di appello e dell’intero procedimento perchè la corte territoriale, pur dopo aver affermato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, non aveva poi disposto la rinnovazione dell’atto nullo e di quelli consequenziali (con l’eventuale remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.), secondo quanto previsto dall’art. 156 c.p.c. e segg.; così da valutare i motivi di appello alla stregua di motivi di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

Si tratta di censura logicamente condizionata all’accoglimento del primo motivo di ricorso; invece qui rigettato.

3.1 Con il terzo motivo di ricorso la C. si duole – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non essendosi la corte di appello pronunciata sulla sua eccezione (proposta in primo grado ed implicitamente riproposta anche in appello) di prescrizione del credito della banca ex art. 643 c.p.c., comma 3 e art. 2935 c.c.; atteso che quest’ultima le aveva notificato l’atto di precetto (da lei ricevuto il 1 febbraio 2002) oltre 10 anni dopo la notificazione del decreto ingiuntivo (29 gennaio 92); senza che fosse nella specie invocabile, vertendosi di atto recettizio, il principio di scissione degli effetti della notificazione.

3.2 Si tratta di doglianza inaccoglibile per una preliminare considerazione di natura processuale.

E’ infatti dirimente osservare che l’eccezione di prescrizione nel rapporto diretto tra la banca e la C., proposta e disattesa in primo grado, non venne fatta oggetto di uno specifico motivo di appello, tanto che in nessuna parte della sentenza della corte d’appello si da atto dell’esistenza di uno specifico motivo di gravame sulla prescrizione relativa al rapporto diretto tra la banca e la garante C.. In essa si affronta il problema della prescrizione con esclusivo riguardo al rapporto con il debitore principale C.G. (fatto oggetto del distinto ricorso per cassazione come sopra definito), dall’appellante dedotto a sostegno della sua liberazione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.; è su tale presupposto che la corte di appello ha respinto il motivo di gravame, osservando che il titolo esecutivo nei confronti della C. non era più rappresentato dalla originaria fideiussione, ma dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo contro di lei ottenuto dalla banca: “il giudicato costituito dalla statuizione recata dal decreto ingiuntivo sorregge di per sè solo la condanna della C. al pagamento dell’ importo ivi indicato ed oggetto dell’odierna esecuzione forzata”. Aggiunge la corte catanese che tale affermazione resterebbe ferma quand’anche il debitore principale ottenesse la caducazione del titolo nei propri confronti, posto che “ciò non avrebbe riflesso sul distinto ed autonomo giudicato formatosi in capo all’odierna appellante (neanche sotto il profilo di cui all’art. 1306 c.c.” (sent. appello, pag. 10).

La stessa ricorrente, d’altra parte, assume che l’eccezione di prescrizione relativa al proprio rapporto diretto con la banca era stata riproposta in appello solo “implicitamente” (ricorso, pag. 18), e dunque non mediante uno specifico mezzo volitivo-argomentativo;

inoltre, allorquando viene ricostruito il secondo motivo di appello (ricorso, pag. 7), è ancora la stessa ricorrente a riferire che esso ebbe ad oggetto proprio e soltanto l’eccezione di prescrizione poi presa in esame dalla corte di appello, vale a dire quella ex art. 1955 c.c.. Salvo aggiungere, ma l’argomento urta con la necessaria specificità del gravame ex art. 342 c.p.c., che in tale motivo “era sottesa, e per continenza ricompresa, l’eccezione di prescrizione decennale del credito” concernente la tardiva notifica del precetto anche nei suoi diretti confronti.

Lungi dal potersi condividere, questo argomento non considera che – al contrario – invocare la liberazione del proprio obbligo di garanzia ex art. 1955 c.c., per mancata possibilità di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, non solo non sottende, ma confligge, con la deduzione della diversa causa estintiva eventualmente individuabile nella prescrizione nel rapporto diretto di escussione.

Ne deriva pertanto che non di omessa pronuncia si è trattato, bensì di omessa proposizione di uno specifico motivo di gravame concernente un’eccezione in senso stretto.

4. Con il quarto motivo di ricorso la C. si duole di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90 (TUB) in relazione agli artt. 58 e 65 del medesimo TUB, non avendo la corte di appello considerato che l’interveniente volontaria Cross Factor spa non aveva comprovato il possesso dei requisiti per acquistare i crediti derivanti dalla procedura liquidatoria della Sicilcassa spa; con conseguente sua carenza di legittimazione a subentrare nella posizione di quest’ultima.

La doglianza non può essere accolta, dal momento che il motivo di ricorso non indica se questo aspetto di asserita carenza di legittimazione attiva in capo all’interveniente Cross Factor spa sia stato dedotto avanti alla corte di appello (che, su tale punto, ha ritenuto de plano sussistente tale legittimazione, al punto da estromettere dal giudizio Sicilcassa: sent. pag. 4). Sicchè la contestazione per la prima volta in sede di legittimità della inesistenza o, quantomeno, della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per la cessione dei crediti da parte della procedura liquidatoria della banca, deve ritenersi inammissibile. Tanto più che – nella stessa prospettazione della parte ricorrente – si verterebbe comunque non già di legittimazione intesa quale condizione dell’azione, bensì di titolarità del diritto (efficacia ed opponibilità dell’acquisto del credito); e dunque di questione di merito non rilevabile d’ufficio, ma rientrante nella disponibilità delle parti.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2014) 18-12-2014, n. 26864

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19637-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO giusta delega a margine;

SOCIETA’ EQUITALIA POLIS SPA (già GEST LINE SPA) in persona del responsabile della riscossione della Prov. di Napoli, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SCIAUDONE giusta delega a margine;

– controricorrenti –

sul ricorso 20332-2009 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA (già GEST LINE SPA) in persona del responsabile dell’Ag. della riscossione per la Prov. di Napoli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SCIAUDONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

INTERAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICO DI NAPOLI (OMISSIS), C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 101/2008 della COMM.TRIB.REG. della Campania depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

la Corte riunisce i ricorsi r.g. 19637/09 e 20332/09 perchè contro

la stessa sentenza;

udito per il n. r.g. 19637/09 ricorrente l’Avvocato DE STEFANO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
1. Il 5 agosto 2005 C.E., quale legale rappresentante della soc. Interauto, impugnò l’intimazione di pagamento notificata dalla concessionaria dei servizi per la riscossione in forza di sentenza che aveva definito violazioni in materia di IVA commesse dalla società contribuente negli anni ’80.

La Contrada denunciò l’omessa notificazione della presupposta cartella, che avrebbe essere effettuata presso il proprio domicilio essendo la soc. Interauto una ditta oramai inattiva.

Nel giudizio di primo grado si costituirono la concessionaria per la riscossione e l’amministrazione finanziaria; dalle loro difese emerse che la notificazione della cartella era stata fatta il 19 dicembre 2001 presso il domicilio della C. (via (OMISSIS)) con le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa ivi recapitata e consegnata a mani del fratello C.R..

Il ricorso di Elisa Contrada per la soc. Interauto fu rigettato dalla commissione tributaria provinciale di Napoli. Il primo giudice ritenne regolare la notificazione della cartella perché la raccomandata informativa era stata ricevuta presso l’abitazione della destinatala da persona di famiglia, il che, a prescindere dell’eventuale non convivenza del consegnatario, implicava la presunzione di successiva consegna all’interessata.

2. Costei ha proposto gravame che, con sentenza del 23 giugno 2008, è stato accolto dalla commissione tributaria regionale della Campania.

Il giudice d’appello ha ritenuto che fosse stato violato il precetto della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4, riguardo all’omessa specificazione, sull’avviso di ricevimento delle raccomandata informativa, della qualità rivestita dalla persona consegnataria e dell’indicazione di convivenza anche temporanea del familiare.

Prescindendo dal fatto che l’appellante aveva esibito certificazioni attestanti la diversa residenza del fratello, il giudice regionale ha osservato che tutti gli adempimenti richiesti dalla L. n. 890 fossero essenziali per il completamento della fattispecie notificatoria, sicché, in mancanza, la notificazione della cartella fosse da considerarsi nulla.

3. Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle entrate (n. 19637/09) ed Equitalia Polis (n. 20332/09) propongono separati ricorsi, affidati rispettivamente a due e quattro motivi. Resiste con controricorsi la soc. Interauto, in persona della l.r. C. E.. Equitalia Polis deposita anche controricorso adesivo al ricorso l’Agenzia delle entrate e confermativo delle ragioni avanzate col proprio autonomo ricorso.

Motivi della decisione
1. Preliminarmente i due ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 cod. proc. civ.); il primo ha natura processuale di ricorso principale e il secondo ma natura sostanziale di ricorso incidentale.

2. L’Agenzia delle entrate articola due motivi di ricorso principale.

2.1. In primo luogo, denunciando plurime violazioni di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; art. 140 cod. proc. civ.;

art. 1335 cod. civ.; L. n. 890 del 1982, art. 7), sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice d’appello, l’invio e il recapito della raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ. sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari del servizio postale universale e, quindi, dalla ordinaria disciplina civilistica sulla comunicazione di atti recettizi. Il che comporta, secondo la ricorrente, che l’atto sia stato ritualmente comunicato e abbia raggiunto il suo scopo per il solo fatto che è pervenuto al domicilio della destinataria. Tal effetto si verifica, per la difesa erariale, indipendentemente dal fatto che sull’avviso di ricevimento sia o meno specificato il rapporto di parentela e lo stato di convivenza, anche temporanea, tra la persona destinataria e il soggetto consegnatario, poichè si tratterebbe di indicazioni non previste dalle normali disposizioni regolamentari del servizio postale, applicabili alla raccomandata informativa.

2.2. In secondo luogo, denunciando violazione della legge sulle notifiche a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, art. 7), la ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è causa di nullità della notificazione la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con la persona destinataria. Osserva, in proposito, che il ritiro del plico postale da parte di un familiare rinvenuto nell’abitazione dall’ufficiale postale lascia presumere una situazione di convivenza almeno temporanea.

3. La concessionaria Equitalia Polis, a sua volta, articola quattro motivi di ricorso incidentale. Con il primo, il secondo e il quarto motivo avanza, in buona sostanza, le medesime tesi svolte dall’Agenzia nel suo ricorso.

Inoltre, con il terzo mezzo, sostiene che – atteso l’avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla legge cioè deposito, affissione e spedizione della comunicazione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 cod. proc. civ.) – la notifica sarebbe di per sè stessa valida indipendentemente dalla qualifica del soggetto consegnatario della controversa raccomandata informativa.

4. I ricorsi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima correlazione, devono essere accolti nei sensi qui di seguito precisati.

4.1. Premesso che la notificazione della cartella di pagamento è pacificamente regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, va ricordato che il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di cui all’art. 140 cod. proc. civ., la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Quest’ultimo richiede il deposito nella casa comunale, oltre che l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4.2. La sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

La stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 63 del 2011, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 cit., impugnato nella parte in cui dispone che, nei casi d’irreperibilità, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune, non consente che il termine per l’opposizione decorra dalla concreta conoscibilità dell’atto impositivo da parte del destinatario. Sul punto ha censurato l’operato del giudice rimettente che non ha considerato che la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 140 cit. laddove prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione e non si è posto il problema della tempestività o meno dell’impugnazione della cartella rispetto all’altro momento risultante dalla citata pronuncia di incostituzionalità.

Dunque, la Corte delle leggi ha indicato il percorso ermeneutico obbligato da osservare per un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3. Perciò, dovendosi tener conto della sentenza n. 3 del 2010 della stessa Corte costituzionale, la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e quindi con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata” (Sez. 5, n. 14316 del 28/06/2011).

4.3. Tanto premesso, ai fini del positivo completamento del procedimento notificatorio della cartella nei casi d’irreperibilità temporanea del destinatario, si richiede o il recapito della raccomandata informativa ovvero il semplice decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa.

Tale ultima regola si spiega perché la raccomandata informativa non tiene luogo all’atto da notificare ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, così come analogo avviso è affisso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda. Il che spiega pure il perché tale peculiare recapito non sia soggetto alle disposizioni di cui alla precitata L. n. 890, che si riferisce solo alle notificazioni effettuate col ministero dell’ufficiale giudiziario, il quale si avvalga del servizio postale mediante per la consegna del plico contenente l’atto da notificare a mezzo dell’agente postale. Ciò comporta, per la raccomandata informativa, il solo rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001. Esso dispone che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta” art. 32 e che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere” art. 39. Dunque è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento per l’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Sez. 5, n. 11708 del 27/05/2011). Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinatala, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, fatta salva querela di falso (Sez. 5, n. 1906 del 29/01/2008; conf. Sez. 6- 5, n. 25128 del 08/11/2013); sicché, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014). Il che, comunque, nella specie non è avvenuto.

4.4. Il giudice d’appello, nell’accogliere le tesi della contribuente appellata, si è completamente discostato dai superiori principi di diritto e la relativa sentenza deve essere cassata senza rinvio potendosi rigettare direttamente il ricorso introduttivo la cui delibazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della vertenza (Euro 3.906.838,70), dell’apporto difensivo delle parti ricorrenti e della partecipazione della sola difesa erariale alla pubblica udienza di discussione.

Nell’evolversi della vicenda processuale si ravvisano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti (n. 19637/09 e n. 20332/09) nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate a favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 20.000,00 per compensi (oltre alle spese prenotate a debito) e a favore di Equitalia Polis in Euro 15.000,00 per compensi (oltre a Euro 200,00 per borsuali e agli oneri di legge); compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014


Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 28/05/2014) 17/12/2014, n. 26501

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27033/2009 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 179, presso lo studio dell’avvocato ZANELLO ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOTTIGLIONI ROBERTO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2008 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 06/11/2008;

udita la relazione della, causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZANELLO che si riporta, alle ore 11,15 l’Avv. ZANELLO deposita note di udienza;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. R.F. ricorre, nei confronti del Ministero delle Finanze – che non si è costituito -, per la cassazione della sentenza n. 58 depositata il 6 novembre 2008 con la quale la nona sezione della C.T.R. Liguria, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per Irpef relativa all’anno 1997, accoglieva l’appello principale dell’Agenzia e rigettava l’appello incidentale del contribuente ritenendo rituale la notifica del prodromico avviso di accertamento in quanto avvenuta presso il domicilio del contribuente ed a mani di persona che in quel momento si trovava presso l’abitazione e attuava “un comportamento da persona di famiglia”.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso notificato in data 30.12.2009 (e in ogni caso redatto in data 28.12.2009).

2. Preliminarmente deve rilevarsi che, alla luce della recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 8516 del 2012), il ricorso è da ritenere ammissibile benchè notificato al Ministero delle Finanze dopo il primo gennaio 2001 (perciò quando unico soggetto passivamente legittimato doveva ritenersi l’Agenzia) e benchè l’Agenzia si sia costituita in giudizio oltre il termine perentorio previsto per l’impugnazione (circostanze queste che, secondo la precedente giurisprudenza della quinta sezione civile di questa Corte, avrebbero comportato senz’altro l’inammissibilità del ricorso a causa dell’efficacia sanante solo ex mone della costituzione dell’Agenzia, v. tra le altre Cass. nn. 22992 e 26321 del 2010).

Nella citata decisione le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la L. n. 260 del 1958, art. 4, (a norma del quale l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato e il giudice deve concedere un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato) è applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (come nella specie il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, facoltativamente difesa dall’Avvocatura dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, e R.D.L. n. 1611 del 1933, art. 43), tuttavia – in forza dell’inviolabile principio del contraddittorio – limitatamente alla prevista rimessione in termine e con esclusione di ogni possibilità di automatica “stabilizzazione”, nei confronti dell’effettivo destinatario, degli effetti dell’atto giudiziario notificato ad altro soggetto.

Ad avviso delle sezioni unite è infatti in tali limiti che va ricondotto a sintesi sistematicamente coerente il contrasto riscontrabile, anche all’interno della giurisprudenza di questa Corte, tra l’orientamento (v. Cass. n. 10.010 del 2011 e n. 6917 del 2005) che reputa l’operatività della L. n. 260 del 1958, art. 4, circoscritta agli errori di identificazione, per così dire, “interni” alle singole soggettività (che incidono, cioè, sull’organo in concreto munito di legittimazione processuale nell’ambito del medesimo soggetto di diritto pubblico), e quello che ritiene la norma applicabile anche agli errori di identificazione incidenti su soggettività distinte (diverse Amministrazioni dello Stato – v. Cass. nn. 1405 del 2003, 8697 del 2001, 10806del 2000, 10890 del 1996 -, e addirittura enti diversi, quali Stato e Regione – v. Cass. nn. 3709 del 2011, 11473 del 2003 e 4755 del 2003 -).

L’adesione al secondo indirizzo è stata ritenuta dalle sezioni unite imprescindibilmente imposta dal rilievo che esso è pienamente compatibile con il complessivo dato letterale e si rivela il solo idoneo a soddisfare la ratio legis, identificabile nell’intento di agevolare l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate nei confronti della pubblica amministrazione, in rapporto alla circostanza che l’esercizio di tale diritto, condizionato dal rispetto di rigorosi termini di decadenza, rischia di essere vanificato nelle non infrequenti ipotesi in cui la concreta individuazione dell’organo investito della rappresentanza dell’amministrazione convenuta ovvero quella del soggetto pubblico passivamente legittimato al giudizio risulti particolarmente ardua.

D’altro canto (considerato anche che l’unitarietà ed inscindibilità dello Stato nell’esercizio della sue funzioni sovrane non elide l’autonomia soggettiva delle persone giuridiche di diritto pubblico, v. Cass. 6917/05), la necessaria effettività del contraddittorio impone che, in relazione agli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse (e quindi, in definitiva, sulla stessa legitimatio ad causam), l’operatività della L. n. 260 del 1958, art. 4, sia circoscritta al profilo della rimessione in termine.

Secondo l’insegnamento delle sezioni unite, pertanto, la notifica del ricorso al Ministero delle Finanze invece che all’Agenzia delle Entrate deve comportare non l’inammissibilità del ricorso medesimo ma soltanto la rimessione in termine del ricorrente per rinnovare la notifica all’effettivo destinatario. Nella specie tuttavia tale rimessione non è necessaria essendosi l’Agenzia delle Entrate già costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato (senza peraltro neppure rilevare l’errore di identificazione).

3. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2, il ricorrente, premesso che l’avviso di accertamento prodromico alla cartella in questa sede impugnata fu notificato presso la sua abitazione a mani di D.V. in qualità di “suocero”, e premesso altresì che il D. non era suo suocero nè con lui convivente, chiede a questa Corte di dire se, per la valutazone della legittimità della notifica dell’avviso di accertamento sulla base del quale è stata emessa l’impugnata cartella esattoriale, ed ai fini della operatività della presunzione di consegna, per “persona di famiglia” possa intendersi qualunque persona si trovi presso l’abitazione ed attui “un comportamento da persona di famiglia” ovvero solo chi sia legato al notificatario da un vincolo formale e giuridicamente cogente di familiarità o affinità.

La censura è fondata.

E’ vero che l’esegesi giurisprudenziale del secondo comma dell’art. 139 c.p.c., ha ampliato il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. E’ vero altresì che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Occorre tuttavia rilevare che nella specie il destinatario della notifica ha contestato espressamente che colui al quale l’atto fu consegnato, qualificatosi come suocero, fosse un proprio affine e fosse con lui convivente, dimostrando documentalmente le circostanze suddette, come riferito in ricorso e non contestato dalla controricorrente Agenzia.

Tali circostanze peraltro sono date per scontate dalla sentenza impugnata, secondo la quale la notifica in parola è rituale (non perchè non è stata adeguatamente contestata la circostanza, emergente dalla relata, che l’atto fu consegnato al suocero del destinatario rinvenuto presso la sua abitazione, ma) perchè avvenuta a mani di persona che al momento della notifica si trovava presso l’abitazione del contribuente ed attuava “un comportamento da persona di famiglia”.

In tali termini i giudici d’appello hanno ravvisalo la ritualità della notifica sulla base di una condizione di “apparenza” che, se può ritenersi idonea a tale scopo ex ante, alla luce di quanto risultante all’ufficiale giudiziario al momento della notifica, non può certo reggere ex post, a fronte di contestazione e prova contraria fornita dal notificatario.

Nè può peraltro trascurarsi che la notificazione è disciplinata minutamente da una serie di regole il rispetto delle quali consente, all’esito del procedimento del “notum facere”, di considerare convenzionalmente intervenuta la conoscenza degli atti da notificare, indipendentemente dal fatto che una effettiva conoscenza dei medesimi vi sia stata.

La “conoscenza legale” che si raggiunge all’esito del procedimento di notificazione rappresenta dunque un equilibrato compromesso tra l’esigenza di tempi processuali (o comunque “procedimentali”) contenuti e “certi” e l’esigenza di tutela dei diritti dei cittadini, primo fra tutti quello di difesa. L’equilibrio è garantito da una articolata regolamentazione che, con particolare riguardo alla consegna dell’atto da notificare a mani di persona diversa dal destinatario, individua una serie di soggetti che, per i loro legami con il notificatario, consentono di fondare una ragionevole- presunzione di consegna dell’atto, disciplinando anche l’ordine secondo il quale le differenti categorie di soggetti indicati possono venire in considerazione e prevedendo perfino la necessità di ulteriori incombenti quando il legame col destinatario dell’atto non sia ritenuto da solo sufficiente a fondare la suddetta presunzione di consegna (ipotesi di consegna al portiere o al vicino di casa).

Il “rigore” nella individuazione delle categorie di soggetti ai quali è possibile, secondo la previsione normativa, consegnare l’atto da notificare in luogo del destinatario è dunque d’obbligo, ed è pertanto da escludere che, essendo intervenuta documentata contestazione da parte del notificatario, possa considerarsi rituale una notifica pacificamente effettuata non a mani di persona di famiglia bensì a mani di persona “che si comporta come tale”.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo (col quale la censura di cui al motivo che precede viene prospettata come error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4) e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Considerato lo sviluppo della vicenda processuale e le circostanze di fatto emergenti dagli atti, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014