REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29571/2008 proposto da:
A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato PARACCIANI Enrico giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
VIVAI DELLA MOLINOLA DI PIERA’ SERINALDI SNC (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 515/2008 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 21/10/2008 R.G.N. 1011/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2014 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato FRANCESCO PETRUCCI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
A.A. intimava alla società Vivai della Molinella di Pierà Serinaldi s.n.c. precetto di pagamento di Euro 16.610,02, fondato sul Decreto Ingiuntivo n. 95 del 2004, del Tribunale di Fermo, definitivamente esecutivo, oltre interessi moratori e accessori.
La società proponeva opposizione, lamentando che il precetto non contenesse la trascrizione integrale del titolo esecutivo e che esso riportasse illegittimamente anche l’intimazione a pagare spese, interessi ed onorari di un precedente atto di precetto, divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c. e spese generali non dovute.
Il Tribunale dell’Aquila, con sentenza n. 515/2008 depositata il 21.10.2008 e notificata il 6.11.2008, accoglieva l’opposizione e dichiarava la nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, condannando l’ A. al pagamento delle spese di lite.
A.A. propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza articolato in tre motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente non ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 617 c.p.c.; evidenzia che l’opposizione a precetto proposta dalla società Vivai La Molinella è stata esattamente qualificata dal giudice adito come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e che pertanto la stessa avrebbe dovuto esser ritenuta tardiva, in quanto il precetto era stato notificato il 16.6.2005 e l’opposizione soltanto il 22.6.2005 (pertanto oltre il termine di cinque giorni pro tempore vigente). Sostiene che al fine del perfezionamento della notifica dell’atto di precetto – e quindi ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione – effettuata con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. – occorreva aver riguardo al completamento delle predette formalità da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato (esecuzione del deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario e spedizione della raccomandata contenente l’avviso) e non al ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., da parte del destinatario, come ha ritenuto il giudice di merito, traendone la conclusione che, essendo stato ricevuta la raccomandata il 17 giugno 2005, l’opposizione agli atti esecutivi depositata il 22.6.2005 dovesse ritenersi tempestiva.
Sottopone alla Corte il seguente quesito: “Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 140 c.p.c., la notificazione si perfeziona solo al momento del ricevimento da parte del destinatario dell’atto contenente l’avviso prescritto dall’art. 140 c.p.c.?”.
Il quesito di diritto, per come è formulato, è totalmente astratto dalla fattispecie concreta ed è pertanto inammissibile. Esso non contiene infatti alcun elemento di raccordo con la fattispecie sottoposta all’esame della Corte ma propone una formulazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (v. Cass. S.U. n. 6420 del 2008).
Esso inoltre, così come è formulato non è idoneo a sindacare efficacemente la sentenza di merito che, molto sinteticamente, sul punto indicato dice soltanto: “Tale vizio non è stato fatto valere tardivamente, essendo stato il precetto notificato il 17.6.2005 (non v’è prova che sia stato notificato prima; il 16 è avvenuto il deposito presso la casa comunale) e l’opposizione il 22.6.2005”.
Nella sentenza non c’è alcun riferimento espresso alla data in cui sarebbe stata effettuata la spedizione della raccomandata nè c’è una opzione in favore della ricezione piuttosto che alla spedizione della raccomandata contenente l’avviso di notifica del precetto come momento di perfezionamento della notifica stessa. Il giudice di merito quindi non prende alcuna posizione e non affronta neppure ex professo la questione giuridica posta dal ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 479, 480 e 654 c.p.c., anche in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto l’opponente avrebbe denunciato che nel precetto mancasse la trascrizione integrale del provvedimento che disponeva l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, mentre il Tribunale dell’Aquila aveva dichiarato la nullità del precetto perchè non recante l’indicazione della data della notifica del titolo esecutivo.
Quindi, in primo luogo, sembrerebbe che egli denunci una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato piuttosto che una violazione di legge, senza alcun formale riferimento alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il ricorrente riporta a sostegno della sua tesi vari precedenti di legittimità che affermano, in conformità con l’art. 654 c.p.c., che se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una sua seconda notifica per metterlo in esecuzione (purchè l’atto di precetto rechi alcune indicazioni essenziali) e poi chiede alla Corte se: “Ai fini dell’esecuzione, in caso di notifica di atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, nell’atto di precetto si deve indicare la data della notificazione del titolo esecutivo e/o si deve trascrivere il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo”.
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 480 c.p.c., anche in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e sostiene che l’opposizione non poteva essere accolta nè poteva esser dichiarata la nullità del precetto avendo esso raggiunto il suo scopo, che era quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal titolo e scongiurare l’esecuzione ovvero di preannunciare il prossimo inizio dell’azione esecutiva in caso di mancato adempimento. Sostiene inoltre che il precetto conteneva tutti gli elementi idonei a consentire al debitore l’esatta identificazione del titolo posto in esecuzione, come risultava poi anche dal contesto dell’opposizione.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè relativi ad una stessa questione, sono infondati.
L’art. 654 c.p.c., consente effettivamente, nel caso che il precetto si riferisca ad un decreto ingiuntivo, di fare a meno di una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell’ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva, il tutto per semplificare e velocizzare l’inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo – già necessariamente avvenuta in precedenza ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione – ed integrandola se il titolo al momento della notifica non era ancora munito di esecutività (Cass. n. 12731 del 2007).
A fronte di questa esenzione dall’onere di effettuare una seconda notificazione dello stesso titolo esecutivo, l’indicazione sul precetto della data della notifica del titolo, prevista in ogni caso a pena di nullità dall’art. 480 c.p.c., comma 2, acquista particolare valenza al fine della completa identificazione del titolo in quanto tiene luogo della notificazione del titolo esecutivo stesso. Se essa, come nel caso di specie, non è riportata, si produce una nullità che non può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a mezzo della semplice proposizione della opposizione agli atti esecutivi, in quanto equivalente alla nullità del precetto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.
A questo proposito, la Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che non è sanabile per raggiungimento dello scopo la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecutivo a mezzo della proposizione di opposizione: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. (in questo senso Cass. 23894/2012).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014