Le notificazioni possono essere effettuate soltanto dai soggetti abilitati dalla legge.
L’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) prevedono ampia autonomia nella gestione delle risorse umane da parte dei Comuni, tenuto conto ovviamente del contratto nazionale di lavoro. Quindi, nulla vieta all’ente di affidare le funzioni di messo notificatore anche a personale dipendente che non svolge tali funzioni in via prevalente od esclusiva (come i Messi Comunali), a prescindere dall’inquadramento giuridico ed economico, fatta eccezione per le figure inquadrate nella categoria “A”, che per il tipo di scolarità richiesta e per l’esperienza professionale non presentano la necessaria competenza. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’agente notificatore svolge funzioni certificatorie (vedasi l’art 148 c.p.c.) e, nell’esercizio delle funzioni è pubblico ufficiale. Per l’affidamento è necessario che il Dirigente, cui spetta la gestione del personale, proceda ad un affidamento formale delle funzioni, ossia che il personale scelto risulti espressamente incaricato di effettuare notificazioni, seppure per un periodo transitorio o limitatamente agli atti emessi dal proprio ufficio. Si ritiene che l’affidamento di tali funzioni non possa essere di competenza del Sindaco, che sono organi di indirizzo e controllo politico e non di gestione. Solo in specifici casi previsti espressamente dalla legge, il Sindaco è competente all’attribuzione di funzioni al personale (es. art. 109 D.Lgs. 267/2000).
Circolare A.N.N.A.
NOMINA DEL MESSO COMUNALE
Le notificazioni possono essere eseguite soltanto dai soggetti abilitati dalla legge.
Alcune figure sono deputate in via generale alla notificazione (es. Ufficiali giudiziari,in materia civile, penale e amministrativa; messi del giudice di pace, tutte le notificazione relative a procedimenti avanti il giudice di pace; Messi comunali, tutti gli atti della pubblica amministrazione, con esclusione soltanto di quelli per i quali sono previste speciali formalità di notificazione).
Altre figure hanno competenza notificatoria solo per taluni atti (es. Polizia locale, provvedimenti emessi per violazione al codice della strada; uffici pubblici, notifiche a mezzo posta di propri atti).
Per la validità della notifica è, anzitutto, necessario che sia effettuata da un soggetto competente.
Il soggetto abilitato alla notificazione per taluni atti non può effettuare la notificazione di atti diversi, pena la nullità della notifica.
Così l’agente di polizia locale non può notificare atti che non rientrano nella propria competenza, bensì in quella del Messo comunale.
Nulla vieta, però, al comune di affidare le funzioni di messo notificatore anche a personale dipendente (come i vigili) che non svolge tali funzioni in via prevalente od esclusiva (come i Messi comunali), a prescindere dall’inquadramento giuridico ed economico, fatta eccezione per le figure inquadrate nella categoria “A”, che per il tipo di scolarità richiesta e per l’esperienza professionale non presentano la necessaria preparazione.
Infatti, l’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) prevedono ampia autonomia nella gestione delle risorse umane da parte dei Comuni, tenuto conto ovviamente del contratto nazionale di lavoro.
La nomina spetta al dirigente o al responsabile di servizio preposto alla gestione del personale, e non ad organi di indirizzo e controllo politico, quali il Sindaco o la Giunta.
L’orientamento, quindi, è che l’attribuzione delle funzioni di Messo Comunale spetti alla dirigenza e non ad organi politici, trattandosi di atto di gestione.
Vi sono indirizzi autorevoli di diverso tenore che, però, non sono oggi condivisibili.
Pertanto si coglie l’occasione per affrontare la problematica con il criterio interpretativo letterale.
Prima dell’entrata in vigore della legge 142 del 8.6.1990, la figura del Messo Comunale veniva specificamente disciplinata dall’art. 273 del R.D. 3.3.1934 n. 383 (T.U. Legge comunale e provinciale). Ai sensi del citato articolo, la nomina del Messo Comunale, da disporre con delibera dell’ente locale, doveva essere approvata dal prefetto (“… La nomina è approvata con decreto del prefetto. …”). L’art. 64 della legge 142/90 abroga il T.U. Del 1934. Inoltre, nella nuova legge, la figura del Messo Comunale non viene più disciplinata in modo specifico. Si può, dunque, affermare che secondo il tenore letterale dell’ordinamento in vigore dal 1990 viene meno l’approvazione della nomina dei Messi Comunali da parte del Prefetto. Viene meno, in altre parole, una forma di controllo del potere centrale nei confronti delle amministrazioni locali. La scelta è coerente con gli scopi della legge 142/90, finalizzata a concretizzare una effettiva autonomia degli enti locali. Anche l’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) non prevedono specifiche forme di nomina dei Messi comunali.
Secondo l’interpretazione letterale delle norme in vigore, il Messo Comunale è soggetto alle stesse regole di assunzione e di nomina ordinariamente previste per i dipendenti comunali. La cancellazione dell’approvazione del Prefetto (decreto prefettizio) fa venir meno il controllo prefettizio, ma non comporta la necessità di “inventare” una forma di nomina diversa e non prevista dall’ordinamento.
Per l’esercizio delle funzioni del Messo Comunale è, dunque, sufficiente l’incardinazione organica nell’ente attraverso i medesimi provvedimenti ordinariamente adottati per gli altri dipendenti. Se il legislatore avesse voluto un’approvazione specifica della nomina o, comunque, un controllo ulteriore non avrebbe mancato di specificarlo, come nel caso della nomina di dirigenti e responsabili di servizi (art. 50, 10° comma, D.Lgs. 267/2000).