REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28163/2022 R.G. proposto da:
E.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Di Mauro, con domicilio eletto in Roma, via Padre Semeria n. 33, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, già Comunità Montana Colline del Fiora.
– intimata –
nonchè Equitalia Sud s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2416/38/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 23/4/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal Consigliere Dott. Oronzo De Masi.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E.F., dichiaratamente nudo proprietario dal 2003 di un immobile sito in (OMISSIS), impugnava, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Roma, la cartella di pagamento di contributi di bonifica, per l’anno 2012, dovuti alla Comunità Montana Colline del Fiora ed il giudice adito, con sentenza n. 299/23/13, in accoglimento del ricorso, annullava l’atto impugnato.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, succeduto alla Comunità Montana Colline del Fiora per effetto della L.R. n. 34 del 1994, rilevando invece che il perimetro di contribuenza, nel caso di specie, ” è stato delimitato con Delib. di assemblea dell’Ente, del 17/3/05, n. 3 ed i proprietari di immobili che ricadono nel comprensorio di bonifica così delimitato, sono tenuti all’obbligo contributivo, ai sensi dell’art. 860 c.c., indipendentemente dalla prova, da parte del Consorzio, sull’effettività del vantaggio specifico per il contribuente” e che la pretesa avanzata dal Consorzio di bonifica è fondata “poichè il presupposto della stessa è costituito dalla sola inclusione del fondo di proprietà del contribuente nel perimetro consortile, dovendosi ragionevolmente presumere l’utilità che da questo fatto, comunque, deriva indipendentemente dall’effettivo, diretto, specifico beneficio derivante all’immobile dalle opere eseguite dal Consorzio”.
Il contribuente propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, illustrati con memoria, mentre Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ed Equitalia Sud s.p.a. sono rimaste intimate. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 149 c.p.c., degli artt. 168 e 171 c.p.p., della L. n. 890 del 1982, art. 3, in tema di notifica degli atti a mezzo posta, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla eccezione, articolata nel ricorso introduttivo e riproposta nelle controdeduzioni in appello, concernente l’inesistenza della notifica della cartella. Deduce, in particolare, la mancata osservanza da parte dell’Agente della riscossione delle modalità prescritte dalla legge, avendo spedito l’atto a mezzo raccomandata A/R senza curarsi della redazione della relata di notifica, come richiesto in generale dagli artt. 148 e 149 c.p.c., rendendo impossibile verificare se la consegna all’ufficio postale sia stata eseguita da uno dei soggetti abilitati.
Con il secondo motivo lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 3 e 4, per non avere la CTR considerato non rilevante il beneficio generale derivante dalle opere di bonifica laddove invece occorre un beneficio diretto e specifico, cioè un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Con il terzo motivo lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, e della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, per non avere la CTR considerato che l’onere di provare il predetto beneficio specifico ricade sull’Ente impositore e che la Delib. del Consiglio Regionale che ha delimitato la superficie di ha 42.668 del comprensorio nel quale opera la Comunità Montana Colline del Fiora non risulta trascritta presso la Conservatoria dei RR.II..
Con il quarto motivo lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Statuto del Contribuente, per non avere la CTR rilevato la dedotta carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata, non essendo possibile evincere per quali opere di bonifica il contributo consortile sia stato richiesto e quale sia il vantaggio fondiario che lo giustifica.
Con il quinto motivo lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 125 c.p.c., per non avere la CTR rilevato la dedotta nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Le censure sono infondate.
Quanto alla prima, concernente la notifica a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento, che la CTR ha fatto rientrare tra le questioni “assorbite e superate, perchè irrilevanti alla luce dell’esito del giudizio”, l’odierno ricorrente prescinde dall’orientamento della Corte (Cass. n. 28995/2018) secondo cui “la figura dell’assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, in quanto il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto (l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, Cass. n. 21257 del 2014) e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni”.
Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione espressa dalla Corte di assorbimento dei motivi ulteriori, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia.
In ogni caso, in merito alla fondatezza della doglianza, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte secondo cui, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal cit. art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.(Cass. n. 6395/2014, n. 4567/2015, n. 20918/2016).
La seconda e la terza censura, scrutinabili congiuntamente in perchè strettamente connesse, concernono la mancanza di utilità fondiaria specifica e la distribuzione del relativo onere della prova, vanno disattese alla stregua della normativa regionale applicabile ratione temporis (cfr., in particolare, la L.R. Toscana 13 maggio 1994, n. 34).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, mentre in assenza di “perimetro di contribuenza” o -si aggiunge -in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell’immobile del contribuente nel “piano di classifica”, grava sul Consorzio l’onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell’immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l’inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poichè il vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008).
Emerge dal ricorso per cassazione – e niente di diverso risulta dalla sentenza impugnata che riferisce dell’esistenza di un perimetro di contribuenza provvisorio delimitante l’area interessata dalle “opere idrauliche e manutentive” e includente anche l’immobile per cui è causa – che la cartella di pagamento faceva menzione al piano di classifica (pag. 9 del ricorso) ed il contribuente non ha neppure allegato l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, essendosi limitato a contestare il difetto di motivazione della cartella e, nel merito della pretesa, ad asserire in modo generico che vi sarebbe stata assenza insanabile di beneficio fondiario, avuto riguardo al dedotto necessario nesso di causalità con opere determinate.
A fronte del dato pacifico di causa costituito dall’inserimento dell’immobile del contribuente nel perimetro consortile (sia pure provvisorio), nonchè della mancata contestazione, da parte di quest’ultimo, del piano di classifica e di ripartizione approvato dall’autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l’onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria (Cass. n. 23542/2019, n. 18387/2019).
Non merita, pertanto, alcuna censura la sentenza della CTR la cui ratio decidendi si incentra proprio sull’affermazione, conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità, della accertata sussistenza del presupposto dell’obbligo contributivo costituito dalla inclusione dell’immobile nel perimetro consortile e dalla conseguente la presunzione di vantaggio fondiario.
Quanto al profilo di illegittimità per mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, adempimento previsto dalla L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, comma 2, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, al fine di darne “notizia al pubblico”, è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, il rapporto impositivo si svolge nei soli confronti del diretto consorziato, il quale aveva modo di verificare l’effettiva ricomprensione del proprio immobile all’interno di esso mediante semplice consultazione del piano di classifica con il quale era stato adottato, dato accessibile, pur in difetto di trascrizione, in quanto portato da una delibera di approvazione regolarmente pubblicata e depositata.
La Corte, in proposito, ha avuto modo di chiarie che “in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra “principio fondamentale” ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 3. Ne consegue che la previsione, con norma regionale, della pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo, costituisce forma legittima di pubblicità legale diversa, idonea al raggiungimento dello scopo”. (Cass. n. 13167/2014, n. 7364/2012, n. 2838/2012).
La quarta censura, concernente la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata, si appalesa inammissibile in quanto, “in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso”. (Cass. n. 28570/2019 e n. 16147/2017).
La parte ricorrente si duole a torto della non esaustività della motivazione della cartella impugnata – profilo implicitamente disatteso dal giudice di appello – nonostante la stessa constasse di “ben dodici pagine” e deduce la mancata indicazione dei lavori per i quali il contributo era stato richiesto, della inerenza degli stessi all’immobile di proprietà, del beneficio apportato, dell’esattezza dei relativi calcoli, senza considerare che pur volendo considerare la cartella attraverso la quale il consorzio procede, ai sensi dell’art. 21, R.D. n. 215 del 1933, alla riscossione dei contributi, come atto sostanzialmente impositivo, tale motivazione ben può essere adottata per relationem, ad altri atti fondanti l’imposizione, conosciuti o conoscibili dal contribuente in quanto soggetti a pubblicità (Cass. SS.UU. n. 11722/2010 che richiama SS.UU. n. 26009/2008).
Nella specie, è il piano di classifica che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi, così come è il piano di riparto delle spese consortili che determina, sulla base della spesa prevista nei bilanci, la ripartizione dei contributi a carico di ciascuna proprietà interessata all’adempimento dei fini istituzionali del consorzio di bonifica.
Inoltre, in tema di contributi consortili, vale il principio per cui “allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione”. (Cass. SS.UU. n. 26009/2008).
Con l’ultima censura il ricorrente deduce la nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento, essendo ad avviso dell’impugnante insufficiente il “fatto che sia indicato un responsabile del procedimento”.
La doglianza, per quanto è dato comprendere, si incentra sulla mancanza di autografia della sottoscrizione e la Corte ha precisato, in tema di tributi regionali e locali, che “qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale”. (Cass. n. 20628/2017).
La censura, del resto, neppure pone specificamente in dubbio che il nominativo apposto sulla cartella rispondesse in effetti a funzionario dell’Agente della riscossione regolarmente investito del relativo potere di emissione e sottoscrizione.
La Corte, invero, ha statuito che ” è tuttavia sufficiente, al fine di non incorrere nella detta nullità (D.L. n. 248 del 2007, ex art. 36, comma 4-ter), l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa” (Cass. n. 3533/2016).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2022