Valida la notifica dell’atto di accertamento fiscale eseguita a mezzo dell’agente postale in assenza del destinatario

È valida la notifica dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate eseguito direttamente a mezzo del servizio postale  (legge n. 146/1998), anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto. In tale ipotesi, infatti, la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso nella cassetta postale. In particolare, la Corte di Cassazione con ordinanza del 28/05/2020 N. 10131/5, afferma che, al  soggetto abilitato alla notificazione con modalità semplificata, ovvero senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, non si applica l’art. 8 della legge 890/1982 che prevede l’invio della seconda raccomandata informativa contenente l’avviso di giacenza.


Estinzione della Società e responsabilità dei soci

La cancellazione dal registro delle imprese, pur determinando l’estinzione dell’ente, non comporta la scomparsa dei debiti che la società aveva nei confronti dei terzi (Cass. sentenze n. 6070/13 e 6071/13). Di tali debiti rispondono i soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o totalmente, se illimitatamente responsabili. Dunque, a norma dell’art. 2495 c.c. i creditori possono agire nei confronti dei soci dell’estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto gli stessi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, così come nei riguardi del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa. Nel caso di specie, la CTR lombarda dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento emessi a fronte dell’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, data l’esistenza di plusvalenze frazionate ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 917/86. Ne consegue che, alla luce di una presunta distribuzione delle plusvalenze tra i soci, salvo prova contraria, l’estinzione della società ha comportato una loro responsabilità solidale nei confronti del debito contestato dall’Erario.

SENTENZA DEL 20/05/2020 N. 789/2 – COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati atti di impugnazione tempestivamente proposti l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso le sentenze n. 2959/04/2018 e 2958/04/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dei ricorsi del contribuente, B. R., quale liquidatore della società estinta L. srl, volto ad ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento T9XXXXX/2016 e T9YYYYY/2016 con i quali erano stati accertati, per i periodi d’imposta 2010 e 2011, i redditi di impresa ed i valori della produzione, rispettivamente ai fini IRES ed IRAP, per entrambe le annualità, di € 46.714,00.

I procedimenti relativi sono stati preliminarmente riuniti per ragione di connessione oggettiva e soggettiva

Lamentava l’appellante che le sentenze impugnate avevano posto a fondamento delle pronunce soltanto l’inapplicabilità ai casi concreti delle disposizioni in materia di società estinte dettate dall’art. 28 c. 4 d. lgs. n. 175/14: ” …l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese”.

Non era stato preso in considerazione, invece, un altro profilo evidenziato dall’appellante nel giudizio di primo grado, e cioè il fatto che gli avvisi di accertamento erano stati notificati anche ai due soci della L. srl, B. R. (odierno appellato) e B. S., e che la cancellazione dal registro delle imprese, pur determinando l’estinzione dell’ente, non poteva (secondo Cass. Sez U. n. 6070/13 e 6071/13) provocare la scomparsa dei debiti che la società aveva nei confronti dei terzi. Tali debiti sono riferibili ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente se sono illimitatamente responsabili.

Il primo giudice aveva omesso, quindi, l’esame di un profilo giuridico decisivo, di per sé idoneo a rendere le sentenze impugnate meritevole di riforma

Infine, si eccepiva che a seguito della cancellazione la società si estingue e la legittimazione processuale si trasferisce ai soli soci, non al liquidatore, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era da ritenersi inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato (il liquidatore).

Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo, in via preliminare, declaratoria di inammissibilità, perché nel giudizio di appello erano stati proposti motivi nuovi non proposti

nel corso del giudizio di primo grado, ed in via principale la conferma delle sentenze appellate.

All’esito dell’odierna pubblica udienza ritiene la Commissione che l’appello dell’Ufficio debba essere accolto.

Va innanzitutto osservato che le questioni preliminari proposte dalle parti sono infondate.

E’ infondata quella dell’appellante, atteso che nel caso in esame la figura del socio (B. R., socio al 90%) e quella del liquidatore coincidono. Inoltre sia il socio sia il liquidatore possono essere chiamati a rispondere del loro operato ex art. 2495 c.c. e quindi hanno interesse e sono legittimati a proporre ricorso.

Anche la questione preliminare proposta dalla parte appellata deve essere disattesa.

Invero già nelle controdeduzioni depositate il 21.9.17 davanti alla Commissione Provinciale l’Ufficio rilevava che l’avviso di accertamento era stato notificato ad entrambi i soci e che la estinzione della società non poteva provocare la scomparsa dei debiti rimasti insoddisfatti.

Nessuna violazione degli artt. 57 del d. lgs. 546/92 e 345 c.p.c. è pertanto ravvisabile, nessuna domanda o eccezione nuova è stata proposta nel presente giudizio di appello.

Nel merito deve essere osservato come a norma dell’art. 2495 c.c. i creditori possono agire nei confronti dei soci della estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e possono agire anche nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di costui.

L’avviso di accertamento è stato esattamente notificato nel confronti del contribuente al proprio domicilio fiscale al fine di far valere la legittima pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, che aveva contestato, per entrambe le annualità, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nonostante la presenza di una plusvalenza € 233.568,00 realizzate nel 2007 e frazionata nella misura di 1/5 ai sensi dell’art. 86 dpr 917/86 e pari per gli anni 2010 e 2011 ad € 46.714,00.

Nessuna difesa è stata apprestata dal contribuente sia in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione sia in ordine alla realizzazione della plusvalenza.

L’estinzione della società ha comportato una comunione fra i soci di tale plusvalenza, e la presunzione di distribuzione, salvo prova contraria, che opera nelle società di capitali a ristretta base azionaria, ha determinato la responsabilità dei predetti soci in ordine al debito sorto nei confronti dell’erario e la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2010 e 2011.

L’appello dell’Ufficio deve essere pertanto accolto ed affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi.

Le spese, in considerazione della particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate.

P.Q.M.

La Commissione

in riforma

delle impugnate sentenze accoglie l’appello dell’Ufficio.  Spese compensate.


Scissione della notifica solo per atti processuali

Incorre nella maturazione del termine di decadenza l’avviso di accertamento pervenuto al destinatario oltre i termini di decadenza; la scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario si applica solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali.

Lo ha stabilito la sezione 24 della Commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n.61/2020 (Presidente Liguoro, Relatore Sacchi) depositata in segreteria il 16 gennaio 2020.

Il caso tratta di una richiesta di pagamento di una tassa automobilistica per l’anno d’imposta 2013.

Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva la decadenza della pretesa, in quanto la notifica doveva essere perfezionata entro il 31 dicembre 2016; mentre l’atto, sia pure consegnato entro il 31 dicembre 2016 era stato recapitato alla parte il 2 febbraio 2017.

La Ctp di Milano, ritenendo decaduto il termine legittimo, accoglieva il ricorso con una decisione che veniva confermata in appello. La Commissione regionale ha ritenuto che gli atti sostanziali producano i loro effetti soltanto nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, non rilevando la data di consegna all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale e non essendo ammessa alcuna applicazione in via interpretativa stante l’impedimento ex articolo 1334 del codice civile.

La decisione dei giudici regionali, fonda le sue motivazioni sulla sentenza della Corte di cassazione n. 24822/2015 Sezioni Unite.

Il collegio regionale rileva come, in questa stessa sentenza si sia stabilito che la scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario si applichino soltanto per la notifica degli atti processuali e non per quella degli atti sostanziali (amministrativi). In effetti la citata sentenza della cassazione, trattando sui termini di notifica da considerare nei limiti di estensione del principio della diversa decorrenza per il mittente e per il destinatario, recita testualmente che «gli opposti esiti del bilanciamento derivano dalla opposta natura degli atti che vengono in rilievo: atti sostanziali e atti processuali.

Per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza del destinatario. Per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell’atto all’ufficio notificante. La ratio posta a base di queste opposte soluzioni (atti negoziali unilaterali e atti processuali) implica una fondamentale actio finium regundorum: la soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali. In ogni altro caso, e indipendentemente dalle scelte del soggetto che intende interrompere la prescrizione (l’ordinamento non può consentire che il pregiudizio per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte), opera la soluzione opposta».


La sospensione non si applica ai tributi locali

La sospensione dell’attività di accertamento, che ha l’effetto di impedire la notifica degli atti impositivi fino alla fine dell’anno in corso, non si applica ai tributi locali, ma solo ai tributi erariali.

Enti locali e concessionari, infatti, possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi. Dall’8 marzo al 31 maggio sono stati bloccati solo i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. I termini vengono spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione. La sospensione fino al prossimo 31 agosto si applica solo ai versamenti, alle azioni esecutive e cautelari. Lo ha chiarito l’Ifel (l’Istituto di finanza locale dell’Anci), con una nota del 22 giugno 2020.

L’Ifel prende posizione su una questione piuttosto dibattuta e che ha generato incertezze interpretative. In particolare, sull’applicabilità dell’articolo 157 del dl «Rilancio» (34/2020), che ha posto un freno per l’anno in corso alla notifica degli atti impositivi. Per l’Istituto, che condivide la tesi espressa dal dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, con la risoluzione 6 del 15 giugno 2020, «dal 1° giugno i comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili». «Invero, dalla semplice lettura del testo si desume che l’art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, sia perché per l’attuazione della disposizione, i commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle entrate. Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle Agenzie fiscali».

Per il Ministero, l’articolo 67 del dl «Cura Italia» (18/2020) ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, compresi gli enti locali. Tuttavia, la norma non ha sospeso l’attività degli enti impositori, poiché prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il periodo sopra indicato. L’effetto della disposizione in commento, pertanto, «è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione», che è stata di 85 giorni. Aggiunge l’Ifel, con la nota de qua, che «la disposizione funge da salvaguardia di tutti gli enti impositori, impedendo ope legis il verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dalla emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero potuto essere rispettate». Quindi, «i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo». È evidente che per le annualità d’imposta da accertare (2015-2019) gli atti potranno essere notificati aggiungendo gli 85 giorni del periodo di sospensione al termine ordinario. Per esempio, entro il 26 marzo 2021, 2022 o 2023, rispettivamente, per gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017.

L’articolo 68 dello stesso decreto «Cura Italia», invece, ha disposto la sospensione dei termini dei pagamenti, scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 agosto 2020, dovuti in seguito alla notifica di cartelle, ingiunzioni e accertamenti. A questi ultimi atti, però, la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Secondo l’Ifel, gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari. Per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti fino al prossimo 31 agosto.


Decreto semplificazioni 2020, il testo definitivo in Gazzetta ufficiale

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato il decreto semplificazioni che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed entra in vigore dal 17 luglio 2020, 10 giorni dopo essere stato varato dal Consiglio dei ministri. Un elenco di 130 opere strategiche finora bloccate che potranno iniziare a correre grazie al piano “Italia Veloce”, ma anche misure per snellire le procedure burocratiche dei cantieri pubblici e interventi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il testo del decreto semplificazioni rappresenta il primo capitolo delle riforme che il governo ha in cantiere dal 2020 in poi per il rilancio dell’Italia dopo l’emergenza Covid. Obiettivo: snellire le procedure amministrative per gli appalti e rendere più facile per i cittadini l’accesso ai servizi dell’amministrazione pubblica.

Cosa cambia per appalti e lavori pubblici

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il decreto semplificazioni 2020 prevede l’affidamento diretto per cantieri da meno di 150 mila euro. Non saranno necessari i bandi di gara anche per gli interventi tra 150 mila e 5,3 milioni di euro, in questo caso ci sarà una procedura negoziata tra un numero ristretto di società.

Si stringono i tempi delle procedure: la ditta incaricata dei lavori dovrà essere individuata entro due mesi al massimo, che salgono a 4 in casi specifici, e a 6 se si parla di grandi opere. A chi farà ritardare la stipula dei contratti con le aziende potrà essere contestato il danno erariale. C’è anche la riforma del reato di abuso di ufficio.

Il testo del decreto semplificazioni 2020 e l’elenco delle 130 opere strategiche

Per quanto riguarda le 130 opere strategiche che saranno sbloccate fin da questo 2020, l’elenco definitivo non è stato allegato al testo del decreto semplificazioni, ma sarà inserito nel programma nazionale di riforma, un documento con le linee guida dell’azione di governo, all’interno del piano di investimenti denominato “Italia Veloce” messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella lista dei grandi lavori figurano opere come il nodo di Genova, il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, il Terzo Valico di Giovi per collegare velocemente in treno Genova e Novi Ligure, la Palermo-Catania-Messina, la Salerno-Reggio Calabria, l’autostrada Tirrenica e la Due Mari. In una trentina di casi arriveranno anche dei commissari a seguire i lavori più complessi.

Autocertificazione via app e servizi digitali della pubblica amministrazione

Novità in vista anche per i cittadini, che si rivolgono agli uffici della pubblica amministrazione. Il testo del decreto semplificazioni prevede l’accesso a tutti i servizi digitali pubblici grazie al codice Spid, alla Carta di identità elettronica oppure tramite l’app per smartphone IO, già usata di recente per il bonus vacanze. Vedi art. 28.

Inoltre verrà creata una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della pubblica amministrazione e via PEC degli atti giudiziari, sarà semplificata la procedura della firma elettronica avanzata, rafforzata l’integrazione tra le banche dati pubbliche in modo che i cittadini non debbano comunicare ogni volta le stesse informazioni. Semplificazione poi per i lavori per la banda larga, ridisegnate infine le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).


Trattamento dati personali nell’ambito dell’emergenza Covid- 19 da parte degli Uffici UNEP dei Tribunali

Il Garante privacy ha precisato che i Tribunali non sono tenuti a conoscere lo stato di salute dei soggetti cui notificare atti giudiziari, ma, per assicurare la tutela del personale – come previsto dalle norme adottate dal Governo – devono predisporre adeguati dispositivi di protezione individuale.

È quanto emerge da una nota indirizzata al Ministero della Giustizia con cui ha fornito il suo parere in merito alla questione sollevata  da un’azienda sanitaria di Verona, alla quale l’UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) del Tribunale della stessa città aveva chiesto di poter avere quotidianamente gli elenchi aggiornati delle persone positive o sospette positive al Covid-19, dei soggetti in quarantena e dei loro conviventi, nonché a loro dislocazione.

Leggi: GarantePrivacy_9429175_notifiche_UNEP


Nullo l’avviso di accertamento notificato alla società cancellata

La cancellazione dal registro delle imprese e l’estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado compromette la sua capacità processuale.

Nel processo tributario, l’estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento, e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della capacità processuale della stessa.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 12307/2020.

La sentenza – Il caso attiene ad un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate ad una società, quando la contribuente era già stata cancellata dal registro delle imprese.

La CTR, dopo aver respinto l’appello dell’ufficio, annullava in toto l’atto impositivo perché lo stesso era stato notificato a un soggetto inesistente e, per l’effetto, condannava l’amministrazione finanziaria al rimborso delle spese a favore della cancellata Società contribuente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, peraltro, nei confronti del solo ex socio e ultimo legale rappresentante della cancellata Società.

L’Ufficio rimproverava alla CTR di aver erroneamente annullato in toto l’avviso, senza tenere in considerazione il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado.

La Corte di cassazione ha rigettato in via definitiva il ricorso e annullato l’atto impositivo.

In merito agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese la Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato principio per cui “nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore”.

Da qui, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, il collegio di legittimità ha sancito che la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione dovesse essere annullata senza rinvio.

Leggi: Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 12-02-2020) 23-06-2020, n. 12307


Rinvio elezioni amministrative

Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si terranno in un periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020

Sulla G.U. del 19 giugno 2020 è stato pubblicato il d.l. 20 aprile 2020, n. 26, coordinato alla l. di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”.

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

In considerazione della situazione epidemiologica, in via eccezionale, ed in deroga alle disposizioni che li regolano, i termini per le consultazioni elettorali sono stati così fissati:

  • 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni è il termine entro cui devono essere indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020;
  • le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica, e nel lunedì successivo, compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
  • in tale ultimo turno sono inserite finanche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro la data del 27 luglio 2020, con la precisazione che tali disposizioni non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio resta in carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021;
  • gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi, e le relative elezioni si svolgono tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi, nei sei giorni ulteriori;
  • le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali e, fino al rinnovo degli organi, viene prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020

Per garantire il distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, c. 399, l. n. 147/2013, nelle giornate di:

  • domenica dalle ore 7 alle ore 23,
  • lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, le disposizioni di cui all’art. 4 della l. n. 28/ 2000 si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus.

Principio di concentrazione delle scadenze elettorali e referendum confermativo

Per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali (di cui all’art. 7, d.l. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111/2011), che si applica anche al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella G.U. del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione.

Scrutini

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo:

  • alle elezioni politiche suppletive,
  • al referendum confermativo,
  • alle elezioni regionali.

Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Spese

Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per presentare liste e candidature

Per le elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo. Anche per le elezioni delle regioni a statuto ordinario il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature viene ridotto a un terzo, ma resta salva, per ciascuna regione, la possibilità di prevedere, in relazione alle regionali 2020, quanto al numero minimo di sottoscrizioni, disposizioni diverse.

Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

In sede di conversione è stato aggiunto, rispetto al testo primigenio, che nella finalità di prevenzione del rischio di contagio, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Efficacia

A decorrere dal 20 giugno, come prescritto dall’art. 15, c. 5, l. n. 400/1988: le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26

Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020.». (20A03311)

(GU n.154 del 19-6-2020)

Vigente al: 19-6-2020

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) in deroga a quanto previsto dall’art. 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché’ dall’art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

b) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedì successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021));

d) in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica ((e nel lunedì successivo compresi)) nei sei giorni ulteriori;

((d-bis) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.))

((Art. 1-bis Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020

  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
  2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
  3. Per le consultazioni elettorali di cui all’art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
  4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
  5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell’esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario 3/3 dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
  6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.))

((Art. 1-ter Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

  1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 19 giugno 2020, n. 59 (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2020, n. 154.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26

All’articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: «compresa» è sostituita dalle seguenti: «e nel lunedì successivo compresi»;

alla lettera c), la parola: «inseriti» è sostituita dalla seguente: «inserite» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021»;

alla lettera d), le parole: «nei sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo» e la parola: «compresa» è sostituita dalle seguenti: «e nel lunedì successivo compresi»;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica»;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. (Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020). –

     1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

  1. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
  2. Per le consultazioni elettorali di cui all’articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
  3. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
  4. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell’esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
  5. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Art. 1-ter. (Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali). – 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo».

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 2471):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell’interno Luciana Lamorgese (Governo Conte-II) il 20 aprile 2020. Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 aprile 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V (Bilancio) e Questioni regionali. Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 aprile 2020; il 12, il 19, il 21, il 26 ed il 27 maggio 2020.

Esaminato in Aula il 28 maggio 2020; l’8, il 9, il 10, l’11 giugno 2020 ed approvato il 15 giugno 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1845):

Assegnato alla 1a Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 giugno 2020, con pareri delle Commissioni 5a (Bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1a Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16, il 17 ed il 18 giugno 2020.

Esaminato in Aula il 17 ed il 18 giugno 2020 ed approvato definitivamente il 19 giugno 2020.


Notifiche via p.e.c.: c’è tempo fino a mezzanotte

La Corte di Cassazione precisa che per il mittente che esegue la notifica con modalità telematiche il termine ultimo dell’ultimo giorno di notifica spira a mezzanotte non alle 21.00.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12052/2020 chiarisce che, dopo l’intervento sulla norma da parte della Corte Costituzionale, per il mittente che esegue la notifica a mezzo p.e.c. ai sensi dell’art. 16 del dl n. 179/2012, il termine ultimo dell’ultimo giorno utile scade a mezzanotte e non alle ore 21.00.
La Corte d’Appello dichiara inammissibile l’appello presentato da un cittadino nigeriano a cui è stata negata la protezione internazionale, perché il ricorso, presentato con modalità telematiche è stato presentato dopo le ore 21.00 dell’ultimo giorno utile, perfezionandosi quindi il giorno successivo.
Il cittadino nigeriano decide quindi di ricorrere alla Corte di Cassazione lamentando con un solo motivo di ricorso la violazione o la falsa applicazione degli artt. 147 c.p.c. e 16 septies, posti in relazione agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione e dell’art. 6 della Cedu in quanto la Corte d’Appello non ha dato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, impedendo così al notificante di sfruttare il termine sino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la notifica, in quanto il limite orario delle ore 21.00 tutela solo il riposo del destinatario della notifica.
La Cassazione accoglie il ricorso con l’ordinanza n. 12052/2020 perché fondato.
La Corte Costituzionale infatti con la sentenza n. 75/2019 ha dichiarato incostituzionale l’art. 16 septies del D.L. n. 119/2012 “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta” in quanto il divieto di notifica telematica dopo le ore 21.00 è stato previsto per non costringere il destinatario, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 a controllare la propria casella di posta elettronica.
Questo giustifica il perfezionamento della notifica per il destinatario alle ore 7.00 del giorno successivo, ma non tiene conto dei limiti giuridici che in questo modo vengono imposti al mittente, al quale viene preclusa la possibilità di sfruttare pienamente il termine utile per la sua difesa, che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che “nel caso dell’impugnazione scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.”
Leggi anche: valide le notifiche via p.e.c. dopo le 21


Valide le notifiche via p.e.c. dopo le 21

La Corte Costituzionale con la pronuncia d’incostituzionalità dell’art 16 septies d.l. n. 179/2012 dichiara valida la notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00. La notifica telematica, infatti, ricorda la Corte non tiene conto dell’orario degli uffici
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019 interviene in materia di notifiche via p.e.c., chiarendo che, in ragione della scindibilità degli effetti della notifica, se essa viene effettuata a mezzo p.e.c. dopo le ore 21.00 è da considerarsi valida. Imporre un limite orario stringente al notificante infatti risulterebbe lesivo per il suo diritto di difesa, non potendo costui approfittare di tutto il tempo utile previsto per provvedere a tale incombenza di rito.
Nel giudizio civile davanti alla Corte d’Appello di Milano, la società appellata eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto notificata a mezzo P.E.C. l’ultimo giorno utile per tale incombenza di rito. Il messaggio riporta infatti come orario di invio alla società le 21:04, la ricevuta di accettazione le 21:05:29, quella di consegna le 21:05:32. Poiché la notifica è avvenuta dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile, di fatto si è perfezionata alle 7 di quello successivo. Da qui la tardività dell’impugnazione.
La Corte d’Appello però, sul punto, solleva questione di legittimità costituzionale. L’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, contenente la disciplina sul tempo delle notificazioni con modalità telematiche violerebbe infatti gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che “La disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.
Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.”
Gli effetti della notifica sono diversi per notificante e destinatario
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2019 dichiara fondata la questione d’incostituzionalità sollevata dalla Corte d’Appello milanese in relazione all’art 16 septies del d.l. n. 179/2012. Nel momento in cui infatti l’art. 16 septies ha previsto di differire il perfezionamento della notifica alle 7 del giorno successivo a quello dell’invio telematico, lo ha fatto nell’ottica di salvaguardare il riposo del destinatario della stessa, nell’intervallo orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 24.00. Regola che, se vale per il destinatario della notifica, non riguarda invece il notificante. Imporre a chi deve notificare un atto un limite orario equivale a privarlo della possibilità di adempiere a tale incombenza rituale per poter organizzare la propria difesa. Costui “infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero.”
La Consulta rileva come “La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.
Il sistema di notifica telematico, infatti, a differenza di quello tradizionale, si caratterizza per celerità ed efficacia. (…) Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 51 del d.l n. 90 del 2014, ha previsto che il “deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.”
Per tutte le ragioni sovraesposte, la Consulta dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies d.l. n. 179/2012 “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.”


Notifica infrazioni al c.d.s. via p.e.c.: cambiano le regole

Il ministero dell’interno detta chiarimenti sulla notifica delle multe via p.e.c. niente ricerche massive e indiscriminate nel registro INI-PEC

Particolari accorgimenti quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è intestato alla persona fisica e non all’impresa. Bandite le ricerche indiscriminate partendo dal Codice Fiscale della persona fisica senza valutare le concrete modalità di utilizzo del veicolo che ha commesso la violazione.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno nella circolare 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno in materia di notificazione a mezzo PEC delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

Il Ministero ha fatto seguito alla richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di intervenire sull’argomento, stante alcune segnalazioni giunte all’autorità, e ha allineato la precedente circolare in materia alle indicazioni normative del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Secondo l’Autorità, in caso di notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di un’impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, si rende necessario utilizzare particolari accorgimenti quando il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulti essere intestato all’interessato, persona fisica, e non all’impresa come persona giuridica.

In tali casi, infatti, il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell’esercizio di attività imprenditoriale. Pertanto, l’autorità rappresenta che in simili circostanze la notifica del verbale all’indirizzo PEC, ottenuto attraverso la consultazione del registro INI-PEC, può determinare un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell’azienda.

La problematica origina dalla particolare conformazione del registro INI­ PEC che, con riferimento alle imprese individuali, non consente di distinguere l’indirizzo della persona fisica che ne è titolare da quello dell’impresa come persona giuridica.

Ricerca indirizzo PEC del proprietario obbligato in solido

In ragione delle indicazioni fomite dall’Autorità Garante, il Ministero fornisce le seguenti ulteriori istruzioni operative.

In primis, nella ricerca dell’indirizzo PEC dell’obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, potrà essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall’anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione “imprese” del registro INI­ PEC solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell’esercizio di attività imprenditoriale.

In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione “professionisti” del registro INI-PEC.

Niente ricerche massive e indiscriminate

In nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive e indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione.

Infine, la notifica del verbale a mezzo PEC non sarà obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC.

Leggi anche: Circolare A.N.N.A. 2020-002


Possono essere nominati messi per la notificazione anche i dipendenti di società private

Possono essere nominati messi per la notificazione anche i dipendenti di società private

Leggi: Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 09-01-2020) 26-05-2020, n. 9867

Vedi anche: Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2019) 05-09-2019, n. 22167


Validità della notifica a mezzo posta con firma del destinatario illeggibile

I giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione hanno affrontato il caso della notifica a mezzo del servizio postale sottoscritto nell’avviso di ricevimento con firma illeggibile.

I giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, se l’atto viene consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con firma illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’articolo 7, comma secondo, della legge 890/1982, persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa o al servizio, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, purché questi non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 15-01-2020) 25-03-2020, n. 7495


Decreto “Rilancio”: considerazioni

Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto “Rilancio” (decreto-legge 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento ordinario n. 21), un intervento per sostenere lavoro ed economia a seguito dell’emergenza COVID-19.

Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Leggi: DL “Rilancio” 2020 – Considerazioni


Notifica cartella esattoriale: quando va inviata la raccomandata informativa?

La Cassazione rammenta che, nonostante il rinvio al c.p.c., la raccomandata informativa va inviata anche quando a ricevere l’atto non sia il portiere dello stabile o il vicino

Leggi: Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 08-10-2019) 11-05-2020, n. 8700