Nulla la notifica quando effettuata in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario

La notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario è nulla, non essendovi certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Tuccillo, con l’ordinanza del 1 aprile 2020.

La curatela fallimentare di una società ha presentato un ricorso nei confronti dell’amministratore della stessa, della moglie e dei figli. Il capofamiglia, secondo il fallimento, aveva distratto beni e somme di denaro in favore dei familiari per disperdere il patrimonio della società. Nel procedimento cautelare de quo, i figli non si sono costituiti, asserendo che la notifica del ricorso fosse stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza degli stessi, come risultato dai certificati di residenza depositati in giudizio.

Con l’ordinanza in esame, il Giudice ha fatto suo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24681/2018, secondo cui la notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone enumerate nell’art. 139 c.p.c., deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

Pertanto, la notifica del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza di comparizione effettuata nei confronti dei resistenti figli è da ritenersi nulla, atteso che, seppur effettuata nelle mani di soggetti legittimati a riceverla (rispettivamente madre e suocera convivente), come risulta dalla relata di notifica, è da ritenersi invalida, perché eseguita in un luogo diverso da quello in cui i destinatari risiedono. Tuttavia, in questo caso, essendo un procedimento cautelare, la nullità della notifica, non sanata dalla costituzione dei resistenti, e lo spirare del termine perentorio per la notifica del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ex art. 669 sexies cp.c., importa l’improcedibilità della domanda solo nei loro confronti, non anche degli altri resistenti, stante la scindibilità delle domande.

Questo perché la solidarietà passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause ed il litisconsorzio necessario in quanto il creditore ha diritto a rivalersi per l’intero nei confronti di ciascun debitore.


Elezioni amministrative 2020: ok del Governo allo slittamento

Pubblicato il decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”: il voto per le elezioni comunali si terrà in una domenica tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020

Il decreto-legge n.26/2020 del 20 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 20 aprile e approvato dal Consiglio dei Ministri n.41/2020, reca “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020“. Col provvedimento si da il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative programmate originariamente in questa primavera, a causa dell’emergenza coronavirus.

Nello specifico:

  • elezioni suppletive per il Senato e la Camera: il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.
  • elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali: limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020;
  • gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei sessanta giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Il testo prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19.


Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 08.04.2020, recita:

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

  1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
  2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
  5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
  6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Buona Pasqua !!! #iorestoacasa

Pasqua 2020cNel difficile tempo che stiamo vivendo a motivo della pandemia di Covid-19

Impariamo ad amare ciò che si desidera ma anche ciò che gli assomiglia.

Siamo esigenti e siamo pazienti.

È Pasqua ogni mattino che viviamo.

Ringraziamo, ricambiamo, sorridiamo.

#IoRestoacasa


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Pubblicato  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.76 del 22-3-2020.

Leggi: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020


Restiamo a casa. #restoacasa

Restiamo a casa 1


Richiesta di adozione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Lettera di richiesta di adozione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 inviata ai Ministeri di Giustizia, Pubblica Amministrazione e Interni

Leggi: Lettera_coronavirus Ministeri


Pubblicato il decreto legge “Cura Italia”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, che contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si tratta di un testo molto amplio (127 articoli) che introduce una molteplicità di previsioni volte a potenziare il servizio sanitario nazionale ma anche a garantire un sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese.

Si riporta di seguito il testo degli articoli di interesse per i dipendenti pubblici.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1.Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2.Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

1.A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2.L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3.Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

4.Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5.I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

6.Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile

1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti

  1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 67 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

  1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it .
  3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. E’ differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese

1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2.Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3.Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4.Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 81 Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.

Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
  2. a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
  3. b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  4. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
  5. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  6. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
  7. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  8. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  9. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
  10. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola “provvedono” è sostituita dalle seguenti “possono provvedere”.

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1.Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2.Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5.I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.


Agenzia delle Entrate-Riscossione: sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica, con una nota, che «il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio». «In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili,  riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo. Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare.


Guida pratica al lavoro agile nella P.A.

Di seguito alcune indicazioni pratiche per attivare rapidamente forme di lavoro da remoto

Come attivare lo smart working

Per far fronte all’emergenza coronavirus il Governo ha stabilito che:

  • le modalità di lavoro agile sono applicabili a OGNI rapporto di lavoro subordinato
  • per attivare lo smart working NON occorre firmare un accordo tra dipendente e amministrazione che definisca giorni, strumenti, orari di raggiungibilità etc.
  • gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’Inail

Le condizioni tecnologiche di base per lavorare da casa: pc, connessione, telefono

  • Il dipendente che dispone di un proprio pc può utilizzarlo per scopi professionali.  Oppure se in amministrazione dispone di un portatile può prenderlo dall’ufficio e portarlo a casa.
  • Gran parte dei cittadini e quindi dei dipendenti dispone di una connessione Internet a casa di tipo “flat” (il cui costo non dipende dal traffico di rete) o comunque potrebbe utilizzare lo smartphone come hotspot per consentire l’accesso ad Internet al pc di casa.
  • Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro. Altrimenti si può chiedere la disponibilità del dipendente a far inoltrare le chiamate sul proprio telefono personale. Quando le chiamate vengono inoltrate dall’interno al numero sullo smartphone, tipicamente il chiamante non vede il numero dello smartphone e quindi la privacy è comunque garantita.

Raggiungibilità delle applicazioni dell’ente da remoto

  • Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro.  Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza attraverso un canale di comunicazione riservato) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server.

Sono anche disponibili “soluzioni ponte”, che permettono dal proprio pc personale di collegarsi alla propria postazione presso l’ente e quindi rendere l’esperienza come se si fosse in ufficio (attenzione, purché il pc sia tenuto acceso sempre in ufficio).

  • La posta elettronica è una delle applicazioni più usate e più facili da portare in cloud. Nella maggior parte dei casi la posta è già leggibile da remoto – e quindi sia da pc che da smartphone. Può essere che sul pc del lavoro sia installato un client locale, ma spesso è anche disponibile un’interfaccia web di cui non sia ha sentito fino ad oggi l’esigenza. Se però il servizio non è già in cloud occorre provvedere al più presto.
  • Disporre di strumenti di condivisione di file e del calendario e strumenti di videoconferenza o call conference è fondamentale quando si lavora da remoto per poter essere sempre allineati e poter lavorare a più mani sugli stessi documenti. Alcune delle funzioni indicate sono già disponibili sui prodotti in uso, basta solo attivarle, mentre gli strumenti di videoconferenza o call conference sono già molto diffusi nel mondo della PA, cui si aggiunge la possibilità di ricorrere a soluzioni gratuite facilmente accessibili (es. Skype, Meet,…).
  • Da non dimenticare, poi, che tutti gli smartphone consentono non solo la conversazione in viva voce ma l’aggiunta di altri interlocutori alla telefonata in corso e quindi, seppur in misura ridotta, possono consentire una conference call tra più persone. Mentre alcune app gratuite consentono comunque la videochiamata.
  • I sistemi gestionali e il sistema di protocollo sono i software che fanno funzionare un’amministrazione. Se non sono raggiungibili da remoto può essere utile prevedere che i colleghi che restano in ufficio facciano da tramite per la gestione in ingresso e in uscita dei documenti e delle istanze, la realizzazione di ricerche, etc.
  • Incentivare l’utilizzo da parte dei cittadini degli sportelli virtuali (es: SUAP) e degli altri servizi on-line già disponibili attraverso informative mirate attraverso i principali canali di comunicazione utilizzati.
  • Ricordiamo che molti strumenti funzionano anche da smartphone (calendario, posta, vpn, presentazioni in visualizzazione, documenti in visualizzazione) per cui è possibile anche usare lo smartphone come piattaforma in mobilità.

Non dimentichiamo: privacy e security.

Lo strumento di casa non è tipicamente quello del lavoro. Particolare attenzione va utilizzata mentre si usano strumenti lavorativi. Piccoli accorgimenti che non vogliono essere esaustivi possono essere:

Privacy

  • Distruggere qualsiasi documento lavorativo venga in mente di stampare (ma perché stampare?) a casa
  • Non salvare documenti di ufficio sul pc personale, se non temporaneamente e poi cancellarli immediatamente (specie se contengono informazioni personali)
  • Porre attenzione nell’inviare foto per far vedere che si è in smartworking con sul monitor dati personali
  • L’accesso a dati aziendali non è più pericoloso in smartworking, la pericolosità dipende da come lo strumento e l’operatore gestiscono il dato, non dalla locazione della persona

Security

  • Avere un pc con sistema operativo aggiornato
  • Avere un antivirus e verificare che sia aggiornato
  • Creare un account specifico per l’uso nei momenti di lavoro, se il pc è usato anche da familiari o conviventi
  • In caso ci si allontani dal pc, bloccare il pc in modo che sia utilizzabile da altri
  • Non incollare sul pc personale password per accedere agli applicativi di lavoro

Direttiva n. 2/2020 del MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Leggi: Ministro PA Direttiva 2 2020 12.03.2020


Poste Italiane: emergenza sanitaria Coronavirus – servizi di notifiche a mezzo posta

Come è noto, è in atto un’emergenza sanitaria che richiede il rigoroso rispetto delle misure di contenimento disposte dalle Autorità, in particolare, da ultimo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Circolare: Circolare 11_03_2020 NOTA DELLE POSTE


Ministero della P.A.: Direttiva n. 1 del 2020 – Emergenza epidemiologica COVID-2019

Coronavirus, le 9 indicazioni per i dipendenti della Pubblica Amministrazione

La dr.ssa Fabiana Dadone, Ministro per la Pubblica Amministrazione: “Abbiamo a cuore come null’altro la tutela della salute dei dipendenti pubblici e di tutti i cittadini che entrano in un ufficio della P.A. E stiamo mettendo in atto le misure che servono a bilanciare questa imprescindibile esigenza con la necessità di mandare avanti la complessa macchina dello Stato, di cui il Paese ha comunque bisogno.

Ecco perché ho emanato una direttiva per tutte le amministrazioni, le loro controllate e gli enti vigilati, un documento di indirizzo comunque integrabile a seconda di quale sarà l’evoluzione del coronavirus. Cerchiamo di dare regole efficaci e uniformi sia organizzative che di comportamento per migliorare l’efficienza degli enti e scoraggiare il contagio. Nel frattempo stiamo perfezionando una norma in grado di dare completa protezione professionale ai lavoratori costretti ad assentarsi dagli uffici pubblici che insistono sulle aree coinvolte nell’emergenza sanitaria.”

Ecco in sintesi le indicazioni della direttiva:

1) le amministrazioni pubbliche nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza continuano ad assicurare la normale apertura degli uffici e il regolare svolgimento delle attività;

2) le amministrazioni privilegiano modalità flessibili di lavoro, favorendo, se possibile, i lavoratori più esposti al contagio, che utilizzano il trasporto pubblico e che hanno carichi familiari accresciuti dall’eventuale chiusura di nidi e scuole dell’infanzia. Sono altresì invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, in via semplificata e temporanea, in favore del personale complessivamente inteso;

3) i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, provenienti da una delle aree a rischio o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree o con coloro che siano risultati positivi, sono tenuti a comunicarlo all’ente datore di lavoro;

4) le amministrazioni valutano la possibilità che riunioni e attività formative dei propri dipendenti si svolgano utilizzando modalità telematiche o tali da assicurare un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento agli enti che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l’opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l’adeguato distanziamento;

5) gli enti garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute strettamente indispensabili, favorendo per le altre la partecipazione con modalità telematiche;

6) nello svolgimento delle procedure concorsuali, le amministrazioni, fatte salve le loro autonome determinazioni, adottano misure organizzative finalizzate a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, valutano, in coordinamento con l’autorità sanitaria territoriale, l’opportunità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso;

7) negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o di personale esterno si raccomanda di evitare il sovraffollamento, anche mediante scaglionamenti, e di assicurare la frequente aerazione, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’attenta pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza.

8) le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione;

9) le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione di informazioni sui comportamenti da seguire in tempo reale tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna. In particolare, si riportano le seguenti raccomandazioni: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccare occhi, naso e bocca con le mani; coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate; i prodotti “made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni; gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Leggi: Ministero P.A. Direttiva n. 1/2020 26 02 2020


Indicazioni contagio da Coronavirus

In relazione all’evoluzione del contagio da Coronavirus alle recenti disposizioni governative al fine di salvaguardare minimalmente l’attività di notifica e il Messo Comunale si comunica quanto segue.
FAQ Governo: Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
L’ufficio o l’ente richiedente possono procedere con p.e.c., qualora possibile, o con notifica postale ex lege 890/1982. Se tali procedure sono state già attuate senza esito, si dovrebbe notificare secondo il c.p.c., tenendo conto delle restrizioni imposte dal decreto emanato in data odierna e cioè evitando il più possibile i contatti diretti, nelle abitazioni e in mancanza di protezione. Ogni amministrazione disporrà nel merito, ma l’orientamento sembra quello di non operare sul territorio, ma avvisare i destinatari a ritirare gli atti in ufficio dove saranno approntate misure adeguate di protezione (schermatura, mascherine protettive, disinfettante, guanti, ecc.). Tutto ciò in presenza di atti in scadenza; diversamente è senz’altro preferibile rinviare la notifica.

Si ricorda che la sottoscrizione dell’atto è richiesta solo per gli atti finanziari e per le ipotesi di consegna a portiere e vicino di casa. Anche nel caso degli atti finanziari è comunque sufficiente “indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto” facendo riferimento all’emergenza sanitaria in corso.

Per quanto riguarda l’identificazione ci si atterrà semplicemente alla dichiarazione resa dalla persona trovata all’indirizzo.


8 marzo 2020

8 marzo 2020

In silenzio e nell’emergenza. Il coronavirus spegne le manifestazioni dell’8 marzo, feste e mobilitazioni diventano flashmob, incontri a distanza di sicurezza, seppure legati da un filo fucsia per raccontare, ancora una volta, l’unione delle donne. Ossia “la cura reciproca, le alleanze nelle differenze, la lotta quotidiana alla solitudine, alla violenza patriarcale, allo sfruttamento”.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, anche l’Unicef Italia rilancia la campagna #8marzodellebambine con un nuovo video “Posso essere quello che voglio?” per ricordare al mondo che il futuro di tante bambine, ragazze e donne è in pericolo. Un 8 marzo che Unicef vuole dedicare “idealmente alle ricercatrici che in Italia hanno raggiunto importanti risultati nella ricerca su Covid-19”