Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 – Misure evoluzione Coronavirus (COVID-19)

Leggi: DPCM_20200308


Circolare 2020-001 Coronavirus (COVID-19)

In relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus (COVID-19) il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto del 4 marzo 2020 valido su tutto il territorio nazionale.

Tra i provvedimenti: “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;” pertanto le Giornate di Studio per Agenti Notificatori programmate dalla nostra Associazione sono sospese. Verranno comunicate le nuove date non appena la situazione lo permetterà.

In questi giorni diverse volte abbiamo tutti, giustamente, ringraziato il personale medico e sanitario. Ma io credo che una menzione e un sentito ringraziamento li meritino anche la categoria dei farmacisti, che senza mascherina e senza particolari strumenti di protezione accolgono e consigliano chi non sta bene, esponendosi a clienti con tosse, raffreddore o sintomi influenzali.

Un grazie sincero per la loro presenza tranquillizzante e la loro professionalità che garantiscono un presidio su tutto il territorio nazionale.

In forza del proliferare di prescrizioni e notizie riguardanti la diffusione del coronavirus, in considerazione delle misure adottate dal Governo, a tutela della sanità pubblica è opportuno menzionare anche l’attività espletata dall’ufficio notifiche di ogni Comune

Pur comprendendo la difficoltà di stabilire, a priori, regole di tutela, si evidenzia che, come noto l’attività svolta dai dipendenti dell’Ufficio Notifiche si espleta per un verso sul territorio e qui ci si rivolge ad una eterogeneità di soggetti e di situazioni che non consentono, in modo assoluto, di avere certezze su chi si ha di fronte; per altro verso l’attività di sportello. Pertanto, è necessario adottare le opportune misure volte alla difesa della salute dei dipendenti.

Sostanzialmente è bene richiedere alla propria Amministrazione, in linea con le prescrizioni governative (“… nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; …”), la dotazione di liquido per la detersione delle mani per i Messi Comunali che operano sul territorio e di eventuali mascherine di protezione per i casi di maggior rischio quali ad esempio i tentativi di notifica in strutture abitative fatiscenti come sovente capita.

Si riporta di seguito alcune informazioni e indicazioni riguardanti l’aspetto igienico sanitario a cui attenersi.


Multa notificata ex art 140 c.p.c. direttamente dal messo comunale: quando si perfeziona?

Con l’ordinanza n. 20582/2017, pubblicata il 30 agosto 2017, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al perfezionamento della notifica del verbale di accertamento per violazione al codice della strada eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. direttamente dall’amministrazione creditrice a mezzo dei messi comunali.

IL CASO: Un automobilista proponeva opposizione avverso tre verbali di accertamento elevati a suo carico per violazione dell’art. 157, comma 6 del codice della strada per aver sostato con la propria autovettura senza esporre il ticket.

L’automobilista eccepiva, in via preliminare, la tardività della notificazione dei suddetti verbali che era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. da un dipendente comunale e perfezionatasi con la spedizione dell’avviso di deposito degli atti presso la casa comunale oltre il termine di legge. Respinta l’opposizione da parte del Giudice di Pace, l’automobilista proponeva appello.

Il Tribunale confermava la sentenza di primo grado muovendo dal presupposto che la notifica era da considerarsi tempestiva in quanto il funzionario comunale nel procedere alla notifica di un atto è un soggetto terzo svolgendo una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione alla quale appartiene.

Pertanto, secondo il Tribunale, in virtù di tale indipendenza trovano, nel caso di specie, applicazione i principi generali relativi al momento di perfezionamento della notifica e di conseguenza, ai fini della verifica della tempestività della notifica, si deve tener conto del momento in cui l’atto viene consegnato dal soggetto richiedente per la successiva notifica a mezzo del servizio postale.

Avverso la sentenza del Tribunale, l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4, e dell’articolo 140 c.p.c. In particolare, il ricorrente rilevava che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la notifica dei verbali, evidenziando che nell’ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale assume rilevanza il diverso termine per il notificante con la consegna dell’atto solo ove questi sia soggetto diverso dal richiedente, MENTRE NEL CASO DI SPECIE LA NOTIFICA ERA STATA RICHIESTA ED ESEGUITA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E QUINDI NON DA UN SOGGETTO TERZO ED A TAL FINE CONTESTAVA, PIÙ SPECIFICAMENTE, IL RICHIAMO DEL GIUDICE D’APPELLO ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO TRIBUTARIO (DECRETO LEGISLATIVO N. 546 DEL 1992, ARTICOLO 16, COMMA 4), CARATTERIZZATO DALL’EFFETTIVA AUTONOMIA DEL MESSO NOTIFICATORE RISPETTO ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, INVECE, MANCANTE NELLA FATTISPECIE.

LA DECISIONE: GLI ERMELLINI, CON L’ORDINANZA IN COMMENTO, RITENENDO CORRETTO IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE, HANNO RIGETTATO IL RICORSO evidenziando che “il messo incaricato della notifica di atti è in posizione di autonomia funzionale rispetto all’amministrazione di appartenenza; tale rilievo trova conferma – come pure osservato dal tribunale – nel fatto che in base alla L. n. 265 del 1999, articolo 10, tutte le amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, ove non sia possibile ricorrere utilmente al servizio postale o alle altre forme di notifica previste dalla legge, con attribuzione agli stessi di un mandato “ex lege” e di un corrispondente rapporto di preposizione gestoria in capo all’amministrazione richiedente (cfr. Cass. n. 23679/2008), rapporto del quale la richiamata ipotesi in ambito tributario costituisce un’ulteriore esemplificazione normativa. In altri termini, quando procede alla notifica – in virtù di una facoltà espressamente attribuitagli per previsione normativa – il messo comunale svolge una funzione autonoma che lo pone in rapporto di indipendenza con l’amministrazione richiedente, quantunque si tratti di quella presso cui egli è incardinato”.


Casella P.E.C. piena: quale esito per la notifica?

La Cassazione fornisce tre possibili ricostruzioni interpretative sulla questione della notifica alla casella PEC satura
L’ordinanza della Corte di Cassazione non si pronuncia sul ricorso, ma rimette alla pubblica udienza la questione nomofilattica relativa alla notifica dell’avvocato su una casella p.e.c. satura. In questo caso come si risolve la questione procedurale relativa al perfezionamento della notifica? Deve considerarsi come realizzata oppure no? Ecco le tre soluzioni proposte dagli Ermellini.
Risarcimento danni per indebito prelievo
Un avvocato conviene in giudizio una s.p.a. chiedendo i danni derivanti da un indebito prelievo ad opera di sconosciuti dal suo c/c postate online. Il GdP accoglie la domanda, ma il Tribunale riforma l’evento danno. Non è infatti stato provato un malfunzionamento del sistema imputabile alla società convenuta, la quale ha avvertito i clienti di non inserire dati sensibili, rispondendo a e-mail non verificate. Il prelievo infatti deve ritenersi piuttosto imputabile a una condotta imprudente del titolare del conto, che ha incautamente comunicato le proprie credenziali di accesso.
Ricorso in Cassazione
Il soccombente ricorre quindi in Cassazione perché, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il titolare del conto si è limitato a inserire codice identificativo e password, non invece il codice di 10 cifre necessario a completare l’operazione. Da qui la necessità per la società di approntare misure di sicurezza per prevenire le frodi come quelle che lo hanno colpito.
Il ricorso, notificato via p.e.c. al difensore della società intimata, è stato accettato dal sistema, ma non è stato consegnato per “casella piena.”
Notifica Pec: le tre possibili soluzioni degli Ermellini
Per il valore nomofilattico della questione relativa alla notifica di un atto a una casella postale piena il collegio rinvia il ricorso alla pubblica udienza. Le ricostruzioni prospettate dagli Ermellini per la soluzione del dubbio interpretativo sono quelle che si vanno a illustrare.
Cattiva gestione della memoria: consegna perfezionata
L’interpretazione più rigorosa prevede che, se la mancata consegna della posta certificata è imputabile al titolare dell’account, l’incombente deve ritenersi realizzato. Il messaggio infatti, deve considerarsi “entrato” nella casella di posta del legale, per il solo fatto che costui ha comunicato il suo indirizzo di posta elettronica certificata. Spetta a lui gestire l’utenza. Egli infatti è tenuto non solo a leggere i messaggi che gli vengono recapitati, ma ad attivarsi affinché sia possibile in ogni momento recapitare delle comunicazioni e dei messaggi al suo indirizzo di posta. Suo compito è quindi anche provvedere ad una adeguata gestione del sistema di archiviazione e della memoria della sua p.e.c.. Trascurare la casella di posta elettronica e decidere di lasciarla piena potrebbe essere interpretato infatti come rifiuto di ricevere notifiche con questa modalità, similmente a quanto dispone l’art 138 comma 2 c.p.c., che prevede il rifiuto apposto dal destinatario all’ufficiale giudiziario di ricevere a notifica a mani proprie.
Conservazione degli effetti della notifica nel rispetto della ragionevole durata
L’altra ricostruzione prevede invece l’obbligo del notificante di fare in modo di conservare gli effetti della notifica originaria nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Pertanto, se il primo tentativo di notifica non va a buon fine, il notificante deve attivarsi e procedere al suo rinnovo nel rispetto delle regole sancite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c. Per la notifica dell’avvocato non si può procedere al deposito dell’atto in cancelleria.
La parola al giudice
La terza ricostruzione infine prevede che il giudice debba disporre il rinnovo della notifica perché il diritto di difesa è costituzionalmente garantito e tutelato. In questo caso non resta che attendere l’esito dell’udienza, lasciando al giudice la decisione.

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 23-01-2020) 05-02-2020, n. 2755


Notifica perfezionata: fa prova la schermata sul sito di Poste

Per la Cassazione le informazioni sul tracciamento della spedizione risultanti dal sito web di Poste consentono di ritenere perfezionata per compiuta giacenza la notifica della raccomandata a/r

Leggi: Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-01-2020) 03-02-2020, n. 4485


Sull’esito della notifica a mezzo p.e.c., fatta ad una casella piena

La Corte di Cassazione affronta con ordinanza interlocutoria che, quindi, non si pronuncia sul ricorso, ad affrontare il tema della notifica a mezzo pec effettuata su casella “piena”.
La vicenda trae origine dalla mancata notifica fatta al difensore della parte, del ricorso, che, sebbene accettato dal sistema, non giungeva a destinazione a causa della casella piena.
La Corte chiarisce che una notificazione è validamente effettuata all’indirizzo pec del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, peraltro, indipendentemente dalla sua indicazione in atti.
In caso però che “la notificazione non vada a buon fine per una ragione non imputabile al notificante, potrebbe ritenersi, da un lato, che questi abbia la facoltà e l’onere, anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio in un tempo adeguatamente contenuto”.
In tal senso parrebbe permanere quindi comunque in capo alla parte notificante un onere di rinnovo della notifica.
Per contro, è altresì onere del titolare dell’account di posta elettronica certificata assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale sicché nel caso di notifica telematica rifiutata per casella troppo piena dovrebbe dirsi comunque validamente effettuata.
La Corte di Cassazione con Ord., 23 Gennaio 2020, n. 2755, però approfondisce e sottolinea come il d.m. che impone al difensore di provvedere al controllo periodico della propria casella di posta abbia natura secondaria nell’ordine gerarchico delle fonti legislative, con la conclusione che la notifica non potrebbe automaticamente dirsi perfezionata sulla base dell’accettazione e successivo rigetto per casella piena.
In ultimo, quale terza via, la Corte ammette anche l’ipotesi residuale che in presenza di tale notifica rifiutata, possa ordinarsi il rinnovo della stessa, sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Le considerazioni svolte dalla suprema corte risultano tutte alternativamente valide.


Cartelle Inps prescritte in 5 anni

La Cassazione precisa che il termine di 10 anni non vale per la prescrizione delle cartelle Inps, ma per la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in materia fiscale

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 06-03-2019) 16-01-2020, n. 840


La Corte Costituzionale si apre all’ascolto della Società Civile

La Consulta con una delibera dell’8 gennaio 2020, modificando le norme che regolano i suoi giudizi, ha deciso, d’ora in poi, che la società civile potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte Costituzionale. Il nuovo articolo 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio.

La Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all’ascolto dei cosiddetti amici curiae: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative.

Altra rilevante modifica approvata dalla Corte consiste nella previsione, nel nuovo articolo 14-bis delle Norme integrative, della possibilità di convocare esperti di chiara fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. Il confronto con gli esperti si svolgerà in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio. Inoltre, nei giudizi in via incidentale, proposti da un giudice nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo, potranno intervenire – oltre alle parti di quel giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale, nel caso di legge regionale) – anche altri soggetti, sempre che siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio.

Coloro che chiedono di intervenire potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere agli atti del processo costituzionale anche prima dell’udienza.

Il nuovo articolo 4-bis disciplina le modalità di accesso agli atti del giudizio da parte dei terzi intervenienti.

Leggi: Corte costituzionale


Le infrazioni al C.d.s. arriveranno via web

La manovra 2020 prevede l’istituzione di una piattaforma per permettere alla PA di notificare atti e documenti multe comprese e di comunicare e avvisare i cittadini via web

La digitalizzazione della PA aggiunge un altro pezzo al suo puzzle, attraverso la creazione di una piattaforma che consentirà alla Pubblica Amministrazione di notificare, avvisare e comunicare via web a cittadini, associazioni ed enti sia in Italia che all’estero i propri atti e documenti, multe comprese. Occorrerà attendere più di due anni affinché la piattaforma entri a regime completamente per tutte le pubbliche Amministrazioni. Prima infatti verrà avviata una fase di verifiche il cui compito sarà affidato ad un apposito nucleo di monitoraggio, mentre spetterà al ministro competente relazionare al Parlamento gli esiti di detti controlli.

Con la piattaforma digitale della PA le multe arriveranno via web

Una delle novità della manovra di bilancio per il 2020, approvata dal Senato, è la piattaforma con cui la Pubblica Amministrazione potrà procedere alla notifica di atti, comunicazioni e avvisi con modalità più rapide ed economiche.

Ogni destinatario avrà un’area riservata in cui, previo accesso, potrà verificare che cosa gli è stato inviato dalla Pubblica Amministrazione. Dalle multe ai documenti, tutto potrà essere consultato comodamente via web. L’accesso però non è riservato solo ai cittadini persone fisiche, ma anche a enti e associazioni con residenza o sede in Italia o all’estero, purché muniti di codice fiscale.

Perfezionamento della notifica e interruzione della prescrizione

Alla notifica dei documenti informatici sulla piattaforma il potere di interrompere la prescrizione. Per questo sono state stabilite le date di perfezionamento della notifica stessa, ovvero:

  • il 30 giugno per i destinatari del documento;
  • il 30 settembre per i documenti depositati a gennaio, febbraio e marzo;
  • il 31 dicembre per quelli depositati a luglio, agosto e settembre;
  • il 31 marzo per quelli depositati a ottobre novembre e dicembre.

Fase di verifica e nucleo di monitoraggio

La piattaforma verrà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite una società per azioni partecipata al 100% dallo Stato. Sempre presso la presidenza sarà creato un Nucleo per il monitoraggio della piattaforma. A questo il compito di verificare l’utilizzo della piattaforma e, passati 24 mesi dall’inizio delle procedure di verifica e monitoraggio, al ministro competente l’obbligo di relazionare al Parlamento i risultati conseguiti. Nel caso in cui l’esito delle verifiche dovesse essere positivo ogni amministrazione che ha deciso di aderire al progetto dovrà, a partire da una data specifica, eseguire le notifiche degli atti o solo di una parte di esse, ricorrendo unicamente alla piattaforma.


FESTIVITA’ DI FINE ANNO 2019

966x400-pixel-Buone-Feste


INI-PEC valido e attendibile: la Corte di Cassazione modifica la sua valutazione

Con un provvedimento di correzione materiale, gli Ermellini confermano la validità del Registro INI-PEC a seguito del provvedimento che aveva messo a rischio centinaia di notifiche

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 14-11-2019) 15-11-2019, n. 29749


In pensione a 67 anni fino al 2022

A darne la conferma è il decreto del ministero dell’Economia, di concerto con quello del Lavoro, pubblicato in Gazzetta ufficiale

Fino al biennio 2021/2022 si potrà andare in pensione a 67 anni. A darne la conferma, dopo l’anticipazione data nei giorni scorsi (leggi Pensione a 67 anni fino al 2022) è il decreto del ministero dell’Economia, di concerto con quello del Lavoro, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 novembre.

«Dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati». Questo perché la speranza di vita non è cresciuta e quindi i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia non s’innalzano. Così il decreto e in molti possono tirare un respiro di sollievo. Il provvedimento determina gli eventuali aggiornamenti dell’età di vecchiaia e di altri requisiti alla variazione della speranza di vita: il possibile aumento di un mese, conseguente all’incremento della longevità registrato nel 2018, non scatterà grazie all’arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

L’aumento della speranza di vita a 65 anni è di 0,021 decimi di anno. E dunque «Trasformato in dodicesimi di anno equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0». Nero su bianco il riferimento è all’anno 2021 ma, considerato che gli adeguamenti sono biennali, il livello fissato a 67 anni resterà in vigore anche l’anno successivo.

Si cambia dal 2023: da quel momento scatterà l’ulteriore adeguamento che, comunque, non potrà superare in ogni caso i 67 anni e 3 mesi, se si tiene presente che il requisito dell’età può aumentare per un massimo di 3 mesi alla volta. Resta il requisito dei 20 anni di contributi versati per andare in pensione a 67 anni. Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 – regime contributivo – è necessario avere un trattamento pari a una volta e mezzo il minimo. In ogni caso c’è quota 100.


Notifica atti via posta e destinatario assente: il ritiro del plico sana i vizi

Per la Cassazione, se il destinatario è assente e nessuno riceve il plico in sua vece, il ritiro del piego presso l’ufficio postale sana gli eventuali vizi o l’incompletezza del procedimento

È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 26287/2019 (sotto riportata) in accoglimento del ricorso di una società che assumeva di non aver ricevuto la notificazione dell’atto di citazione, con conseguente nullità dell’intero giudizio di primo grado.

Leggi: Notifica atti via posta e destinatario assente il ritiro del plico sana i vizi


Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 30-05-2019) 15-10-2019, n. 26106

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 834-2018 proposto da:

SOCIETA’ FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell’avvocato LUCIO MARZIALE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE – UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9745/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società finanziaria Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stata ritenuta inammissibile l’impugnazione proposta dalla contribuente dell’avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l’anno 2011 in relazione alla tardività del ricorso. Secondo la CTR la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata regolarmente, poiché in caso di irreperibilità relativa, ai fini della ritualità della notifica, era necessario il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’inoltro la destinatario della raccomandata informativa del deposito stesso.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con l’unica censura proposta, la ricorrente deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4. La CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini della ritualità della notifica dell’atto di accertamento effettuato in caso di c.d. irreperibilità relativa fosse necessario unicamente l’invio della seconda raccomandata informativa e non già la prova della ricezione della stessa.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte ha avuto modo di ritenere, con indirizzo ormai costante, che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 31427/2018).

A tale principio non si è affatto conformato il giudice di appello che ha per converso ritenuto sufficiente ai fini della ritualità della notifica l’invio della seconda raccomandata senza necessità della prova della ricezione, in tal modo tralasciando di verificare l’epoca alla quale poteva dirsi ritualmente effettuata la notifica dell’accertamento impugnato in esito alla ricezione della seconda raccomandata od alla compiuta giacenza dell’avviso non ritirato entro il termine di dieci giorni – cfr. Cass. n. 29109/2018 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019


Circolare Prefettura di Udine su obbigatorietà della figura del Messo Comunale

E’ uscita una circolare prefettizia che, seppure in modo confuso e impreciso, richiama l’obbligatorietà della figura del Messo Comunale; questo a seguito di una serie di decisioni adottate da alcuni Sindaci del Friuli Venezia Giulia di non effettuare più il servizio di notificazione.

Numerose sono le imprecisioni, in primis, paradossalmente la mancata citazione della norma di riferimento principale relativa al messo comunale (legge 265/1999 art. 10), quindi la confusione fra messo notificatore e messo comunale per non parlare dell’indicazione del Sindaco ai fini della nomina a messo notificatore.

Leggi: Circolare Prefettura di Udine obbligatorietà della figura del Messo Comunale