AUMENTANO LE TARIFFE PER GLI ATTI GIUDIZIARI DAL 10 GIUGNO 2019

Nuova sorpresa per gli automobilisti perché dal prossimo 10 giugno, Poste Italiane aumenterà le tariffe degli atti giudiziari da 6.80 euro a 9.50 e di conseguenza saranno più salate le sanzioni al codice della strada notificate attraverso questo sistema di postalizzazione. Nell’avviso pubblicato su internet, si comunica infatti che “a partire dal 10 giugno 2019, in linea con le modifiche recentemente apportate alla Legge 890/1982 e con le Delibere attuative dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in tema di notifiche a mezzo del servizio postale* , varieranno le condizioni di offerta del Servizio Atto Giudiziario di Poste Italiane per la c.d. “forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG).
Al fine di una complessiva ottimizzazione del servizio erogato – cita ancora il comunicato – per i clienti che affrancano in applicazione di contratti di durata (c.d. clienti contrattualizzati), quali la SMA, la MAAF, Affrancaposta, il Conto di Credito e Posta Easy, i corrispettivi dovuti per le attività di postalizzazione e notifica dell’Atto Giudiziario e delle comunicazioni connesse dovranno essere corrisposti con nuove tariffe.
Alle vigenti tariffe dell’atto giudiziario sarà applicato un importo aggiuntivo forfettario (pari a 2,70€) per le spese relative alle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Avvenuto Deposito (CAD) eventualmente emesse ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 890/1982 e sinora addebitate al momento della restituzione dell’avviso di ricevimento cd. 23L.
L’importo forfettario di cui sopra è stato calcolato tenendo conto, su base nazionale, della effettiva incidenza percentuale di tali comunicazioni sull’insieme complessivo delle notifiche (applicata sulle vigenti tariffe previste per le comunicazioni connesse).
In particolare, l’importo complessivo dovuto per la spedizione per gli invii fino a 20 grammi (comprensivo della quota forfettaria di CAN e CAD) varierà da € 6,80 a € 9,50.
L’importo così calcolato potrà essere soggetto a revisioni annuali pro futuro nel caso di variazione delle tariffe unitarie e/o dell’incidenza dell’evento. In tale eventualità Poste pubblicherà i nuovi importi su questo sito e presso i centri di accettazione con un preavviso di 30 giorni.
Si specifica che la forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG) è da intendersi come variazione dell’offerta pubblica di riferimento ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Delibera Agcom 728/13/CONS già partecipata all’Autorità di regolamentazione del settore.
Oltre perciò alle sanzioni previste dalle singole norme, alle aumentate spese di postalizzazione, andranno aggiunte le spese procedurali e di accertamento ai sensi dell’art. 201 del codice della strada. In alcune città l’importo aggiuntivo delle spese perciò arriverà tra i 18 – 20 euro rispetto alla sanzione. (ASAPS)


Licenziamento del pubblico dipendente, reintegra e rideterminazione della sanzione

Uno dei temi più interessanti in cui è intervenuta la Riforma Madia è quello del procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

Tra le altre modifiche apportate alle disposizioni in materia, dettate dal D.Lvo 30.03.2001 n.165, di particolare rilievo è quella di cui al comma 2 bis dell’art.63 del TUPI.

In particolare, il citato comma 2 bis, aggiunto dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.

La predetta disposizione è stata recentemente applicata dal Tribunale del lavoro di Catania il quale, nel procedere all’annullamento del licenziamento comminato dal Ministero della Giustizia nei confronti di un dipendente accusato di assenteismo, ritenendo la sanzione sproporzionata rispetto al fatto contestato, ha annullato il licenziamento e rideterminato la sanzione.

… continua Tribunale di Catania – sez. civ. lavoro – sentenza 15456 del 18-04-2019


Timbravano il cartellino e andavano al mare: 8 arrestati, c’è anche un primario

FOGGIA – Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. L’operazione è condotta dalla guardia di finanza che sta eseguendo gli arresti disposti dal gip presso il Tribunale di Foggia. L’accusa è di truffa nei confronti della Asl.


Il Messo Comunale non è responsabile per notifica fuori termine quando non è indicata scadenza!

PROCEDIMENTO CIVILE – Ufficiale giudiziario Messo Comunale e di conciliazione – Responsabilità ufficiale giudiziario – Responsabilità nei confronti della parte per atto ritardato – Configurabilità – Condizioni – Termine fissato dal giudice o stabilito legittimamente dalla parte – Necessità – Obbligo di desumere il termine ultimo dal contenuto dell’atto – Insussistenza

Non sussiste alcuna responsabilità dell’ufficiale giudiziario per un atto notificato tardivamente, in assenza dell’indicazione del termine entro cui notificare.

Oggetto del provvedimento la notifica di un atto eseguita dall’ufficiale giudiziario preposto, oltre il termine di legge. In ragione di ciò, la parte interessata aveva convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendone la condanna al risarcimento del danno sofferto a causa di tale tardiva notificazione; il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda, poi riformata in appello. La società ha impugnato la sentenza per cassazione, sulla scorta di tre motivi.

La Corte di Cassazione, vagliando congiuntamente le censure proposte, ha evidenziato che la responsabilità civile degli ufficiali giudiziari verso la parte istante è regolata dall’art. 60 cod. proc. civ., che indica due ipotesi:

1. “quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati”;
2. quando compiono “un atto nullo con dolo o colpa grave”.

Dunque, tenuto conto che la responsabilità dell’ufficiale giudiziario per atto omesso o ritardato o nullo è disciplinata dalla suddetta disposizione, in dottrina si è discusso se fosse possibile ipotizzare altri casi di responsabilità dell’ufficiale giudiziario nei confronti della parte, diversi da quelli già disciplinati, relativi ad un atto omesso, ritardato o nullo. In merito a ciò, prevedere una responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario nei confronti della parte per atto ritardato in assenza dei presupposti indicati dalla norma, determinerebbe un’interpretazione abrogativa della medesima.
Né appare utile il richiamo alla previsione di cui all’art. 108 d.P.R. n. 1229 del 1959 , diretto a regolare la responsabilità disciplinare dell’ufficiale giudiziario, preservando le conseguenze risarcitorie

dell’inosservanza delle regole deontologiche dettate, senza però normare tali conseguenze, ma implicitamente rimandando alle norme speciali o generali, sulla responsabilità civile.
Ai sensi dell’art. 60, num. 1, cod. proc. civ., il ritardo nel compimento dell’atto è causa di responsabilità civile solo laddove l’atto non sia compiuto “nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice” dal quale l’ufficiale giudiziario dipende o dal quale è stato delegato. Pertanto, il termine per il compimento dell’atto, deve essere previamente fissato “dal giudice” e “su istanza di parte”. Pertanto, per il compimento dell’atto, occorre che il termine sia previamente fissato “dal giudice” e “su istanza di parte”.
A tal riguardo, secondo un’interpretazione flessibile dei giudici di legittimità di tale disposizione, il ritardo, ovvero la fonte di responsabilità nel compimento dell’atto, sussiste anche se il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, come previsto dall’art. 136 d.P.R. n. 1229, cit., (ora trasfuso nell’art. 36, d.P.R. n. 115 del 2002) che permette di chiedere all’ufficiale giudiziario il compimento di un atto con urgenza, anche nello stesso giorno della richiesta. Diversamente, sarebbe in contrasto con il dato letterale l’interpretazione proposta dalla ricorrente del caso in esame, secondo la quale, l’indicazione del termine potrebbe mancare, posto che rientrerebbe nei compiti dello stesso ufficiale giudiziario desumerlo dal contenuto dell’atto.
Ciò non trova infatti alcun riscontro nella disciplina di riferimento, neppure nell’art. 108 n. 1229 del 1959.

Nella fattispecie in oggetto, l’assunto per cui detto termine era desumibile dall’intestazione dell’atto, è smentito dalla successiva argomentazione secondo cui:
a) dal testo dell’atto si ricavava la data di notifica della comunicazione del locatore dell’intenzione di alienare l’immobile locato;
b) da tale indicazione l’ufficiale giudiziario, sulla base delle conoscenze da lui esigibili (tra le quali, quella del termine entro il quale comunicare l’esercizio del diritto di prelazione ex art. 38 legge n. 382 del 1978), sarebbe potuto risalire alla data ultima entro cui notificare utilmente l’atto.
In effetti, ciò comporterebbe che:
a) l’ufficiale giudiziario abbia l’onere di leggere attentamente il contenuto dell’atto da notificare;
b) elaborarne giuridicamente i dati rilevanti in funzione dell’atto da compiere. Oneri che, nel sistema giudiziario, non hanno alcun fondamento.

La responsabilità dell’ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell’art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest’ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all’ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell’atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine.

Leggi: Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 13-09-2018) 04-10-2018, n. 24203


È nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al padre dichiaratosi convivente

La Corte Suprema di Cassazione ha precisato che è nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al padre dichiaratosi convivente se il contribuente risiede in realtà in un altro immobile. A tal fine, il certificato di residenza rilasciato dal Comune rende irrilevante la dichiarazione di convivenza attestata dall’agente postale.

continua a leggere Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 07-02-2019) 15-04-2019, n. 10543


BUONA PASQUA !!!

Auguri Pasqua 2019

Quest’anno un uovo di carta al posto di quello di cioccolata, che non contiene una sorpresa tangibile, come le solite sorprese spesso inutili o superflue, ma l’augurio di trovare una “sorpresa” in ogni giorno della tua vita, una sorpresa d’amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ti ha riservato… (anonimo)


8 marzo 2019 Festa della donna

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Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai. (Oriana Fallaci)

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Reati contro la P.A.: nuove misure 2019

Nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici: in cosa consistono

In data 16 gennaio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale (n. 13), la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

… continua a leggere Reati contro la P.A. nuove misure 2019


La Formazione è un obbligo

I riferimenti contrattuali che obbligano gli enti locali a finanziare la formazione nella misura minima dell’1% del monte salari del personale è confermato nell’articolo 49 ter, c. 12 del vigente CCNL. Pertanto quei Dirigenti/Funzionari che negano la formazione con la scusa che non hanno soldi: sappiano che violano in tal caso un preciso obbligo contrattuale.
Leggi: CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018_Definitivo


Notifica postale degli atti giudiziari: novità 2019

La legge di bilancio, L. 145/2018, rivede la notificazione postale degli atti giudiziari dettando alcune disposizioni di semplificazione e allungando alcuni termini.

Leggi: Notifica postale degli atti giudiziari Novità 2019 Legge 145-2018

Leggi: Circolare Poste Italiane reintroduzione della CAN 2019

Leggi: Legge 890-1982 aggiornata


Prorogata la dismissione della P.E.C.

Con il comma 5 dell’art. 8 del D. L. n° 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) viene modificato l’art. 65 del DLT 13/12/2017, n. 217

Art. 65.  Disposizioni transitorie

1.  Il diritto di cui all’articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2.  L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019. (2)

3.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.  La realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto, è effettuata dall’AgID entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell’ANPR, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.

5.  In sede di prima applicazione dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l’indirizzo di cui all’articolo 6-bis del suddetto decreto, l’inserimento dello stesso indirizzo nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del medesimo decreto. Entro trenta giorni l’interessato può comunicare il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.

6.  Il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, è riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all’articolo 64-bis.

7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato. (3)

8.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell’articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all’entrata in vigore del presente decreto.

9.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10.  Le regole tecniche emanate ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all’eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

 

2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

3) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.


Modifica all’art. 213 del Codice della Strada

Con L. 1° dicembre 2018, n. 132 viene modificato l’art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) del Codice della Strada nella quale non è più prevista la notificazione tramite pubblicazione del verbale di sequestro nell’Albo on line del Comune ove è situata la depositeria.

Leggi: Art. 213 anno 2018


Equivalenza tra la firma CAdES e la firma PAdES

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si snoda attraverso un’attenta e dettagliata ricostruzione della normativa europea, con il recente Regolamento 910/2014, e nazionale, che prende le mosse sin dalla delibera CNIPA/4/2005, e che conduce all’affermazione del principio di diritto, secondo cui la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES, tenuto conto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati.
Pertanto, è escluso che le disposizioni vigenti comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, laddove, al contrario il formato PAdES è da ritenersi equivalente ed egualmente ammesso dall’ordinamento, sia pure con differente estensione.
La firma digitale in formato PAdES, più nota come “firma PDF”, è un file con normale estensione “.pdf”, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato. Vi è quindi, secondo le norme euro unitarie, la piena equivalenza delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES. …

Leggi: Corte di Cass. Civile Sent. Sez. 2 Num. 30927 Anno 2018

Leggi: Corte di Cass. Sez. Unite Sent. 10266 Anno 2018


BUONE FESTE !!!

BUONE FESTE“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno…”

(Stephen Littleword)


Codice dei Contratti pubblici: i chiarimenti dell’ANAC sugli acquisti di importo inferiore ad € 1.000

L’Autorità Nazionale anti corruzione con comunicato del Presidente del 30.11.2018 pubblicato sul sito istituzionale in data 12.11-2018 ha reso noto che sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.

In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.

Legge 27/12/2006 n. 296

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO

Art. 1, co. 450

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (215) (216).

(215) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell’art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016. Vedi, anche, il comma 3-bis dell’art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(216) Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma vedi l’art. 10, comma 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.