Multe: addio alle spese di notifica con un’app

Presentato il portale Paycity che promette di abbattere i costi per la notifica delle multe

Nel periodo in cui cade il monopolio di Poste Italiane per la notifica delle infrazioni stradali e si aprono le porte ai privati, arriva una nuova app che promette di abbattere i costi. Si chiama Paycity ed è un portale web disponibile anche su app, che si rivolge a cittadini e aziende per conoscere in tempo reale e h24 le infrazioni stradali a proprio carico, potendole pagare così entro 5 giorni (con importo ridotto) ed evitando, appunto, i costi della notifica.

Paycity è stato presentato ufficialmente a Riccione nel corso del Convegno Nazionale della Polizia Locale. Il servizio telematico, creato da Opensoftware e Multiservizi, ha l’obiettivo di ottimizzare, semplificare e far risparmiare sulle infrazioni al codice della Strada.

Come funziona Paycity

Paycity in pratica, farebbe da “filtro”, inserendosi tra l’accertamento dell’infrazione e la lavorazione della multa e agendo prima della spedizione del verbale.

Gli utenti, in sostanza, registrandosi al portale gratuitamente e inserendo i propri dati e le targhe dei propri veicoli nell’area riservata, possono vedere in tempo reale da una dashboard operativa, se risulta un’infrazione a carico della propria auto o dell’intera flotta aziendale: il sistema, in tal caso, gli notificherà, l’esistenza di un verbale in attesa di pagamento (prima ancora che il verbale venga spedito), un alert. In tal modo, potrà essere saldato l’importo della multa con lo sconto del 30% (comunque applicabile entro 5 giorni dalla notifica) e senza sborsare le spese di notificazione.

A chi si rivolge

Paycity promette di semplificare la vita sia a cittadini che aziende e Pubbliche Amministrazioni, “rendendo più rapida ed efficiente la comunicazione con i cittadini e le società di autonoleggio”.

Le P.A. infatti, “potranno ottenere i dati anagrafici dei cittadini che, noleggiando un’auto da società di leasing, hanno commesso un’infrazione al codice della strada, intestando la notifica direttamente al cittadino trasgressore”. Il portale consente una pianificazione consapevole e razionale delle risorse e del tempo e per questa via le P.A. “potranno abbassare i costi di data-entry e di gestione della pratica”.

Non solo. Tra i benefici, oltre alla visualizzazione delle liste coi verbali in attesa di espletamento e alla possibilità di pagare online evitando di incombere nei costi di notifica e risparmiando il 30%, anche un archivio digitale, totalmente in cloud, che consente di avere lo storico di tutte le contravvenzioni saldate, lo stato delle infrazioni in corso, e l’ottimizzazione della tempistica utile per il deposito dei ricorsi.


È nulla la notifica della cartella di pagamento con la procedura dell’irreperibilità assoluta

È nulla la notifica della cartella di pagamento con la procedura dell’irreperibilità assoluta, e cioè senza raccomandata e sulla sola base dell’avviso in Comune, se viene fondata sulle dichiarazioni del portiere che riferisce il trasferimento del contribuente o della società.

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 12-09-2018) 15-10-2018, n. 25625


I “furbetti” del cartellino reintegrati sul posto di lavoro

Genova – C’era chi andava al mare, chi stava a casa e chi usava la macchina di servizio con la stessa disinvoltura della propria. E, soprattutto, tutto questo avveniva in un ufficio che, compatto, andava avanti con un dipendente comunale che timbrava anche i cartellini degli altri dieci. Eppure, a cinque anni da quei fatti, quell’inchiesta ha perso i pezzi. E il Comune, che in quella stagione si faceva vanto della battaglia anti-furbetti, ha reintegrato quasi tutti i protagonisti di quella vicenda.

È il 2013 quando la squadra di polizia giudiziaria della municipale avvia una serie di perquisizioni: nel mirino finisce il nucleo di tecnici addetti alle riparazioni e alle manutenzioni di impianti elettrici e caldaie, con sede nel Municipio Bassa Valbisagno, a San Fruttuoso.

Di quell’operazione, in sede penale reggono solo due contestazioni: una nei confronti di un tecnico che abusava dell’auto di servizio, Salvatore Cacicia, l’altro nei confronti di un collega che arrivava costantemente in ritardo, Maurizio Ferrera. Gli altri cinque – Maurizio Torti, Giorgio Vasirani, Domenico Mormino, Giancarlo Carosio, Renzo Sechi e Stefano Simonetti (difesi dagli avvocati Davide Paltrinieri, Giuseppe Pugliese, Francesca Palmero) – vengono assolti: la telecamera puntata sul macchinario che registra la timbratura dei cartellini,ma non mostra se effettivamente gli operai lasciano il posto di lavoro o rimangono nei paraggi, ad esempio negli spogliatoi; dunque, secondo il giudice, non è provato che fossero assenteisti.

Alla fine il Comune li ha reintegrati tutti, ma li assegna ad altri incarichi. Il risarcimento degli stipendi tagliati viene schivato solo perché la sospensione, sanzione decisa dopo l’apertura dell’inchiesta, riguardava le timbrature collettive e non l’assenteismo. Una contestazione che per il tribunale non ha abbastanza prove.

Furbetti del cartellino, a Santa Margherita Ligure si timbra con le impronte digitali. Il sindaco: «Si parte a fine febbraio»

Da Il Secolo XIX – 15.10.2018


Processo civile telematico: sempre valida la notifica alla P.E.C.

Per la Cassazione, anche se il destinatario della notifica ha omesso di eleggere domicilio nel Comune ove pende la lite, non è possibile la notifica presso la cancelleria

La posta elettronica certificata non rende più indispensabile eleggere domicilio presso il Comune ove si trova l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la controversia della quale si è parte.

Domicilio digitale

Alla p.e.c., infatti, corrisponde il domicilio digitale del difensore che, come ricordato di recente dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 23620/2018 qui sotto riportata, impedisce la notifica presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite anche se il destinatario ha omesso di eleggere domicilio “fisico” in quel Comune. Ciò salvo che anche l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Vizi di natura procedimentale

Inoltre, in caso di notificazione in via telematica, gli eventuali vizi di natura procedimentale (come ad esempio l’estensione .doc anziché .pdf) restano privi di significato se viene comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto notificato via p.e.c.. A tal fine è comunque indispensabile che l’erronea applicazione della regola processuale non abbia leso il diritto di difesa né abbia comportato altro pregiudizio per la decisione.

In tal senso, come affermato dai giudici nella sentenza, la mancata indicazione della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” nell’oggetto della p.e.c. costituisce una mera irregolarità se il destinatario ha comunque ricevuto la notificazione e ha mostrato di averne ben compreso il contenuto.


Notifica atti giudiziari e multe: via alla liberalizzazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE che disciplina la procedura per il rilascio delle licenze per effettuare le notifiche di atti giudiziari e violazioni del Codice della Strada

Leggi: Notifica atti giudiziari e multe. Via alla liberalizzazione 2018


Decreto sulla privacy pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Il decreto legislativo numero 101 del 10 agosto 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 205 del 4-9-2018 e, con esso, la normativa nazionale in materia di privacy si è adeguata alle disposizioni del Gdpr. Quanto in esso previsto entrerà in vigore dal prossimo 19 settembre 2018.


Unione Comuni Pratriarcati (PD): Avviso di mobilità 2 Collaboratori amministrativi – Cat. B3

Mobilità - AvvisoAvviso di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore amministrativo – Categoria giuridica B.3 – con funzioni amministrative, a tempo indeterminato e a tempo pieno da destinare al 3° Settore “Servizi Informativi e Comunicativi”.

Scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 14 settembre 2018.

L’avviso comprensivo della domanda di partecipazione Unione Comuni Pratriarcati Avviso di mobilità 2018


GDPR – General Data Protection Regulation, il Regolamento europeo sulla privacy: i considerando del Garante della Privacy

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR – General Data Protection Regulation, ovverosia il Regolamento europeo sulla privacy approvato il 14 aprile 2016, direttamente applicabile agli Stati membri dell’Unione, con il quale è stato delineato un nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali che pone molte nuove regole e importanti adempimenti da rispettare.

Il Garante della Privacy ha pubblicato i “considerando” relativi al GDPR

Leggi: Regolamento UE 2016 679. Con riferimenti ai considerando 2018


Bando di mobilità volontaria Messo Comunale per il Settore Polizia Locale e Protezione Civile

COMUNE DI MONCALIERI (TO)

E’ stato approvato un bando di mobilità per la copertura del seguente posto in organico:

– 1 Messo per il Settore Polizia Locale e Protezione Civile (cat. B1)

La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 12 settembre 2018.

Il colloquio si svolgerà il giorno 24.09.2018 alle ore 11.00 presso la Sala Matrimoni

Leggi: Bando

Leggi: Schema di domanda


Procedure di notificazione ora previste dal D.Lgvo 25/2008: richiesta di asilo politico

Procedure di notificazione ora previste dal D.Lgvo 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) a seguito delle modificazioni introdotto dal DL 13/2017.

Da un esame sommario della nuova formulazione del comma 3 dell’art. 11 del DLgs 25/2008, ora sostituito dai commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies, si può escludere che il provvedimento riguardi la figura del Messo Comunale.

In realtà il procedimento di notificazione previsto dal comma 3 contempla una semplice fase di trasmissione tramite P.E.C. al responsabile del centro o della struttura, il quale successivamente cura la “consegna” del documento al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta.

Di fatto non c’è nulla in questa procedura che richiami le norme concernenti la notificazione presenti nel codice di procedura civile.

Il responsabile della struttura, infatti, dopo aver ricevuto il documento via P.E.C., come nel caso di qualsiasi addetto al protocollo di un Comune, lo “consegna” semplicemente all’interessato.

Non sono previste modalità alternative, salvo il fatto che, in caso di rifiuto a ricevere o anche solo sottoscrivere la ricevuta, il responsabile ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante P.E.C. e la “notificazione” si dà per eseguita nel momento in cui il messaggio diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione.

Diverso è il caso del comma 3-bis dove, nei casi previsti, si applicano puramente le disposizioni della legge 890/1982.

Nel caso infine che si configuri l’ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia relativamente ai casi previsti dal comma 3 che a quelli previsti dal comma 3-bis, l’atto è reso disponibile al richiedente, mediante messaggio di posta elettronica certificata presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale e, per quanto concerne i termini di decorrenza, la notifica si intende perfezionata decorsi venti giorni dalla trasmissione dell’atto.

Si noti che il termine usato è “trasmissione“, non “consegna”.

Infine appare contraddittorio quanto previsto dal comma 3-ter dove si prevede che l’atto sia reso disponibile al richiedente presso la questura in cui ha sede la Commissione territoriale e quanto, al contrario, previsto dal comma 3-quater dove si stabilisce che, qualora la notificazione sia eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell’atto notificato sia resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

Da quanto sopra esposto, si debba escludersi il ricorso al Messo Comunale o altra figura di notificatore. In realtà quanto previsto dal comma 3-bis consiste essenzialmente in una consegna, mentre nel caso previsto dal comma 3, si tratta semplicemente dell’applicazione delle norme relative alla notifica postale.

Leggi: D.L. 17-2-2017 n. 13


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI – 2016-2018

L’art.12 del vigente CCNL conferma il sistema di classificazione del personale già previsto dall’art. 3 del CCNL del 1999: il Messo Comunale è pertanto inquadrato nella Cat. B, con la possibilità di prevederne l’accesso diretto dall’esterno nella posizione B3 e di raggiungere, per effetto della progressione orizzontale, la posizione B8 di nuova istituzione. Non è la soluzione sperata, ma è sicuramente un passo avanti nella giusta direzione: non va trascurato che la retribuzione tabellare per il B8 supera il tabellare del C1 di quasi 1000,00€. Del resto, già col vecchio contratto, il B7 percepiva una retribuzione base superiore al C1 di oltre 400,00. Questo è quanto disponibile fin d’ora.

Ma quello che ci interessa maggiormente è contenuto nell’art. 11 del nuovo CCNL, laddove è prevista l’istituzione di una Commissione paritetica con il compito di proporre la revisione dell’attuale sistema di classificazione del personale, verificando le vecchie declaratorie e i relativi profili professionali, per valorizzare specifiche professionalità. Le proposte che scaturiranno saranno poi valutate in sede negoziale, presumibilmente in una apposita sezione contrattuale se non nel prossimo rinnovo contrattuale, ormai imminente; il contratto vigente scade infatti a dicembre di quest’anno.

Baldoni Margherita

Vice Presidente Nazionale

Responsabile rapporti sindacali


Notificazioni di atti giudiziari finisce il monopolio di Poste Italiane SPA

Come stabilito dal Ddl Concorrenza del 2017 dal 10 settembre 2017, tutte le notifiche degli atti giudiziari e delle multe potranno essere consegnate anche da operatori privati e non più solo da Poste Italiane SPA. Questo è l’effetto della liberalizzazione del settore, elimina di fatto l’esclusiva sulle notificazioni di Poste Italiane .

Le Poste Italiane non saranno più il solo operatore a recapitare a casa ai cittadini multe e atti giudiziari. Il ministro dello Sviluppo Economico ha infatti firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per questi due servizi postali. «Si compie un passo decisivo per l’effettiva apertura del mercato ad altri operatori presenti nel settore delle consegne postali», sottolinea il ministro, precisando che questo «consentirà un importante abbattimento dei costi per le amministrazioni dello Stato».

Con questo decreto, che verrà ora inviato alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si completa la fase di regolamentazione del settore postale inerente ai servizi delle notifiche degli atti giudiziari e delle multe, avviata nel 2017 dalla Legge per la concorrenza con l’abrogazione della norma che prevedeva l’affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane e proseguita con la pubblicazione della delibera numero 77 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

I requisiti per entrare in possesso della licenza, che verrà rilasciata dal Mise, sono fissati dal Regolamento dell’Agcom approvato nel febbraio scorso. Le imprese interessate potranno richiedere l’abilitazione per entrambi i servizi o anche solo per le contravvenzioni: le licenze saranno differenziate su base nazionale o regionale, «in ragione dei limiti territoriali entro i quali entro i quali il titolare è legittimato a esercitare il servizio». A chiedere la licenza può essere anche un operatore capogruppo di un’aggregazione di più operatori postali. Saranno necessari, però, alcuni requisiti di affidabilità che vanno dalla produzione di una «fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta» per un importo pari a 100 mila euro per la licenza nazionale e a 20 mila per quella regionale, alle certificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di non trovarsi in uno stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.

Soddisfatti i consumatori, che parlano di provvedimento atteso da decenni. «Affinché il provvedimento determini vantaggi e risparmi in favore della collettività», avverte però il Codacons, «è necessario che le aziende concorrenti garantiscano tempi di consegna certi e applicando tariffe più basse rispetto a quelle praticate da Poste Italiane» ed è «indispensabile vigilare affinché gli operatori non mettano in piedi cartelli».


Prescrizione tributi: 5 anni per quelli locali, 10 per quelli erariali

La CTR della Lombardia rammenta i tempi brevi per le azioni di recupero delle entrate locali successivamente alla notifica dell’ingiunzione o della cartella. Prescrizione decennale per i crediti di naturale erariale

I tributi locali sono prestazioni periodiche e rientrano dunque nell’ambito applicativo dell’art. 2948, comma 4, c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione. I crediti di natura erariale, invece, soggiacciono al termine prescrizionale decennale.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 2479/2018 a seguito del ricorso di una contribuente avverso sei cartelle esattoriali. I giudici a quo avevano accolto l’istanza annullando le cartelle, ma la decisione viene contestata dal Fisco in sede d’appello.

I giudici della CTR, scandagliando la vicenda, ritengono legittime le notifiche delle cartelle e si soffermano, in particolare, sulla loro eventuale intervenuta prescrizione. I giudici chiariscono che per i crediti di natura erariale la prescrizione è decennale.

Richiamando il dictum della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 4283/2010) la CTR evidenzia che è stato fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua).

Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. n. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta.

In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948, comma 4, c.c., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

CTR Lombardia: i tributi locali si prescrivono in 5 anni

Quindi per quanto riguarda i tributi locali occorre fare riferimento al termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli aventi natura erariale occorre fare riferimento al temine decennale.

Principio nuovamente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 23397/2016) secondo cui la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario).

Tale circostanze, a detta dei giudici, non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve… in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.“. Quindi, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo).

Ad esempio, conclude la CTR Lombardia, la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono, per propria natura incontrovertibile, semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, si evince che per tutte le cartelle non sono maturati i termini di prescrizione decennali e dunque l’appello del Fisco va accolto.


Cambiano le regole per assenze per visite e permessi

Per il pubblico impiego le indicazioni dell’A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), sull’applicazione dell’art. 35 del nuovo Ccnl funzioni locali che riguardano le assenze per visite, esami o terapie

Le assenze per visite, esami o terapie non rientrano tra i permessi previsti. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’ A.Ra.N. sull’applicazione dell’art. 35 del nuovo Ccnl funzioni locali, applicabile in via analogica ad altri comparti.

Assenze per visite e permessi

Il nuovo Ccnl regola relazioni sindacali e altri aspetti normativi (tra i quali assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile). Tra le novità ci sono i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.

Permessi non cumulabili

L’A.Ra.N. chiarisce che i permessi fruibili ad ore per motivi personali non potranno essere cumulati con altre tipologie di assenze giustificate, solo per evitare che il lavoratore si assenti per l’intera giornata.

Mentre prima era stabilita la disciplina per la sola giustificazione dell’assenza per visita medica, l’intervento legislativo colma un vuoto normativo. Si tratta di quei permessi che non sono da collegare ad una condizione di malattia.

In questi casi, per rispondere al quesito su come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo Ccnl del comparto Funzioni centrali, per “l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse”, la risposta dell’ A.Ra.N. chiarisce che «La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione».

Nelle giornate in cui viene utilizzato il permesso per ragioni personali o familiari, non si può godere di un’altra tipologia di permesso, compresi quelli a recupero e quelli per visite, esami o terapie.

Nota A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?

È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.

In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.

Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.

Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.

Si tratta, in particolare:

  • del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
  • del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
  • del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.

I permessi a recupero previsti dall’art. 34 (per il comparto “Funzioni Locali si deve fare riferimento all’art. 33-bis) possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?

In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.

Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?

In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.

Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?

La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?

La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione


Notifiche: comunicazione preventiva iscrizione fermo amministrativo

Sull’argomento è possibile reperire diversi pareri anche di segno diametralmente opposto, non ultimo recentissimo articolo apparso sul Sole 24 ore, che intendono dimostrare che il Messo Comunale è competente alla notifica degli atti di preavviso di fermo amministrativo, pareri più strumentali all’attività delle società di riscossione che espressione di rigorosi orientamenti giurisprudenziali. Sull’argomento è possibile trovare tra le circolari di A.N.N.A. uno schema di lettera redatto allo scopo di rispondere ad un ente che inviava ai comuni richiesta di notifica a mezzo dei Messo Comunale comunali avvallando la stessa con la precisazione che tali atti non sarebbero atti propri della esecuzione forzata. Nel testo della lettera è possibile reperire le valutazioni predisposte da A.N.N.A. volte a chiarire perché il Messo Comunale non può notificare questi atti e si invita a leggere e che si può trovare anche al seguente link: https://www.annamessi.it/wordpress/?p=24878

Come ulteriore valutazione a quanto scritto nella lettera citata, si precisa che il procedimento di notifica ha lo scopo di rendere noto l’atto notificato attraverso il rispetto scrupoloso della procedura prevista dal legislatore, così che l’effetto legale della conoscenza dello stesso si ottiene con l’adozione di tali procedure. Quindi, il formalismo del procedimento determina l’effetto legale della conoscenza, indipendentemente dalla effettiva conoscenza che il destinatario possa aver avuto dell’atto. Diversamente, per giustificare il ricorso al Messo Comunale, si ragiona sulla comparazione di atti aventi medesima natura, per i quali però il legislatore ha previsto procedimenti di notifica diversi, pretendendo di coinvolgere il Messo Comunale in ossequio all’art. 10 della legge 265/1999 ma giustificando il suo intervento in base all’art. 26 del DPR 602/1973, nonostante le norme citate dispongano modalità di coinvolgimento del Messo Comunale che si escludono a vicenda. Quindi fino a ulteriori interventi legislativi e giurisprudenziali è bene privilegiare un orientamento più restrittivo, tra l’altro più garantista degli interessi dell’ente che adotta tali atti pur nella consapevolezza che sarebbe condivisibile e auspicabile l’attribuzione al Messo Comunale di una competenza estesa anche agli atti afferenti alle procedure esecutive di cui al RD 639/1910 ivi compresi anche i preavvisi di fermo amministrativo.

Sicuramente da tenere in considerazione, ma si osserva che il professore aggregato mentre da un lato ha assoluta certezza che i Messi Comunali sbagliano a rifiutarsi di notificare i provvedimenti, guarda caso e per inciso un articolo del genere ha ragione di essere esclusivamente pro domo l’interesse dei concessionari, per altro verso banalizza in modo sconcertante i disposti normativi. Insomma se così è, vuol dire che come Messi Comunali siamo non legittimati ma anche tenuti a notificare le cartelle esattoriali, a prescindere da qualsivoglia convenzione. In quanto al richiamo alla sentenza Ss.uu., sentenza 19667/14 secondo cui non può essere definito «un atto dell’esecuzione», bensì «un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria» bisogna ricordare all’esimio professore di citare bene e per intero il contenuto delle sentenze, ad esempio quella citata, così continua:

9.3. Ed è proprio la rilevata alternativa dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l’istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con riferimento all’istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati).

  1. Se l’iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77 deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la quale chiaramente stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l’articolo 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del 2012)”

Quindi assoluta certezza della competenza del Messo Comunale che, con fastidio del professore, rifiutano di procedere appellandosi all’incompetenza per materia mentre (e si cita), “in fondo, la questione è legata alla retribuzione per tale attività che, se ulteriore, rispetto ad altri compiti di ufficio, andrebbe opportunamente disciplinata”. Quindi basta pagare, ma chi il singolo Messo Comunale?, magari passandogli una “mazzetta in nero”? e la legge si può leggere anche al rovescio, purché questo rovesciamento sia a favore degli interessi dei concessionari.

Vabbè a questo punto facciamo una citazione: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello! – Dante Alighieri”