Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.01.2018 il Decreto del Ministero dell’Interno sulla disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata.

Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada, a seguito dell’accertamento di violazioni del Codice della Strada.


La notifica tramite p.e.c richiesta dopo le 21 si perfeziona alle 7 del giorno dopo

Per la Cassazione, pertanto, è intempestivo il ricorso di legittimità notificato dopo tale orario del giorno della scadenza dei termini per l’impugnazione

Dalla recente sentenza della Corte di Cassazione numero 30766/2017 (qui sotto riportata) emerge un importante principio in materia di notificazione: la notifica con modalità telematiche richiesta dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo.

Di conseguenza, per i giudici di legittimità, il ricorso in Cassazione richiesto oltre il predetto orario del giorno di scadenza del termine per impugnare deve ritenersi intempestivo e, pertanto, inammissibile.

Estensione delle delimitazioni di orario

La Corte di Cassazione ha sul punto chiarito che, infatti, il legislatore, con l’articolo 16-septies del decreto legge numero 179/2012, ha deciso di dare seguito alla linea di pensiero in base alla quale alle notificazioni telematiche debbano estendersi i medesimi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tradizionali tramite ufficiale giudiziario/Messo Comunale. In tal modo, quello che il codice di rito aveva qualificato come un divieto di compiere materialmente la notifica è stato trasformato in un “meccanismo per cui la notificazione, se viene comunque eseguita, “si considera comunque perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo”.

Scissione del perfezionamento della notifica

Nella pronuncia i giudici hanno anche ribadito la scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, ricordando che, per il primo, esso coincide con il momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, mentre, per il secondo, con quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Di conseguenza, “Quindi, per il notificante ciò che rileva è il momento in cui egli ha richiesto la notifica (attestato dalla ricevuta di accettazione), non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario (attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna), momento diverso che rileva solo per il destinatario.”

Leggi: Corte di Cassazione Sez. Civile n. 30766/2017 : Perfezionamento notifica tramite P.E.C.


Firmato l’accordo per il contratto degli statali

È stato siglato il nuovo contratto degli statali per il triennio 2016-2018 che pone fine a un blocco durato otto anni. Al termine di una trattativa lunghissima Aran e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Confsal (non hanno firmato Usb, Cgs e Cisa) hanno raggiunto l’accordo che prevede un aumento medio mensile pari a regime a circa 85 euro lordi sullo stipendio base.

L’intesa prevede una forbice di aumenti sullo stipendio base dai 63 ai 117 euro mensili lordi a regime. A questo aumento tuttavia va aggiunto un l’assegno per dieci mensilità tra i 21 e i 25 euro per le retribuzioni più basse mentre alcune amministrazioni potranno erogare un bonus supplementare.

Oltre all’aumento medio di 85 euro il rinnovo del contratto – evidenzia la Fp Cgil – salvaguardia il bonus di 80 euro, mentre su tutto il nuovo comparto delle Funzioni Centrali (Ministeri, Epne e Agenzie Fiscali), arriveranno gli arretrati del 2016 e 2017 e ripartirà la contrattazione per il trattamento accessorio. L’intesa – sottolineano i sindacati – riduce la precarietà grazie a una regolamentazione delle forme di rapporto di lavoro flessibile. Si riconferma infatti come il normale rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione è a tempo indeterminato mentre le forme di rapporto di lavoro flessibile saranno due: il tempo determinato e la somministrazione.

Viene inoltre introdotto un nuovo sistema di relazioni sindacali con il ritorno della contrattazione e l’incremento dei poteri demandati alle Rsu. I sindacati sottolineano anche il nuovo ordinamento professionale con il varo di “una commissione che dovrà immediatamente produrre un corretto inquadramento, nuove regole per le progressioni, il riconoscimento pieno delle professionalità e delle competenze”.

Il contratto conferma le 36 ore per l’orario di lavoro e introdotta una certa flessibilità di orario che risponde alle esigenze dei lavoratori, accrescendo allo stesso tempo la qualità dei servizi. Regolate anche questioni importanti – spiega Fp Cgil – come la pausa esigibile, diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. Infine si conferma l’esclusione del Jobs Act dal contratto, a partire dal mantenimento dell’articolo 18.

“Un risultato storico. Un contratto che da più diritti e archivia la legge brunetta”. Così commenta la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino: “Dopo oltre nove anni finalmente restituiamo un contratto nazionale ai lavoratori pubblici, il primo che sottoscriviamo è quello delle Funzioni Centrali che riguarda i lavoratori dei ministeri, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”.


Agenzia delle Entrate: mancata notificazione via P.E.C.

L’ANCI relativamente alle richieste di chiarimenti dei comuni indirizzate all’A.D.E. riferentesi alla mancata notificazione via P.E.C. da intraprendersi dal 1° luglio 2017 e conseguente impedimento all’utilizzo dei Messi Comunali ha emanato la circolare sotto riportata.

La principale causa del mancato ricorso alla pec viene attribuita alla formulazione dell’art. 2 del Dlgs 82/2005 comma 6.
Peraltro trattasi di perplessità che avevamo già evidenziato all’indomani della modifica del CAD del 2016.
Tuttavia la possibilità di avvalersi comunque del Messo Comunale viene attribuita al 1° comma dell’art. 60, senza che le clausole di accesso al Messo Comunale di cui all’art. 10 della legge 265/1999, che invece dovrebbero essere residuali, possano impedire il ricorso a tale figura.
Poi, finalmente, ammettono di non essere ancora pronti al deposito telematico, peraltro l’area riscossioni dell’Agenzia non ha questi problemi.
E comunque si ribadisce che la notifica tramite P.E.C. resta una possibilità, conclusione questa a nostro parere del tutto arbitraria.
Leggi: ANCI – Notifiche atti accertamento Agenzia delle Entrate
Leggi: Nota Agenzia delle Entrate del 7.11.2017 su notifica atti tributari


La pubblica amministrazione digitale frena lo spam

Necessario il consenso del titolare per fare marketing

Gli indirizzi Pec (Posta elettronica certificata) e i recapiti digitali non possono essere utilizzati se non per le comunicazioni aventi valore legale e per le comunicazioni da parte di enti pubblici. Per scopi diversi, come quelli del marketing, ci vuole il consenso dell’interessato.

Per limitare le comunicazioni elettroniche indesiderate, il decreto legislativo correttivo del Cad, Codice dell’amministrazione digitale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, chiarisce la portata della disposizione sull’uso dei domicili digitali, preferendo il generale divieto espresso di utilizzi diversi.

La norma è contenuta in un ampio provvedimento di modifica del dlgs 82/2005, con l’incentivo, oltre al resto, a digitalizzare i rapporti con i cittadini, promuovendo il domicilio digitale.

Nella versione finale, il testo ha cura di specificare che il domicilio digitale non deve diventare il luogo virtuale in cui facilmente accatastare (beninteso virtualmente, ma con fastidio reale) messaggi di spam.

Il Codice dell’amministrazione digitale prevede elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni.

Il correttivo cambia il nome: non si parlerà più di posta elettronica certificata, ma di domicili digitali e gli elenchi delle Pec diventano elenchi di domicili digitali.

I domicili digitali comprendono, infatti, sia l’indirizzo di posta elettronica certificata sia il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Dei domicili digitali ci saranno tre elenchi: l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l’Indice nazionale dei domicili digitali (Ini-Pec, articolo 6-bis del Cad); l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (articolo 6-ter del Cad); e un terzo elenco, tutto nuovo, ovvero l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, chiamato dal decreto correttivo «Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» (nuovo articolo 6-quater del Cad).

Siamo di fronte a liste molto appetibili, anche per il marketing. Non a caso il garante della privacy ha chiesto di modificare il nascituro articolo 6-quinquies del Cad, che si occupa di consultazione e accesso. Nel dettaglio della nuova disposizione, si prevede che la consultazione online degli elenchi di professionisti, imprese, p.a. e privati (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del Cad) è consentita a chiunque tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. Inoltre l’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi sarà effettuata secondo modalità fissate da Agid nelle Linee guida.

Ma, attenzione, si aggiunge che in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del Cad (enti pubblici istituzionali, gestori servizi pubblici).

In una versione iniziale del decreto correttivo in esame si leggeva una diversa formulazione, secondo la quale in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, comunicazioni, diverse da quelle aventi valore legali e diverse da quelle provenienti da p.a. e gestori di pubblici servizi, sarebbero state comunicazioni indesiderate ai sensi dell’articolo 130 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

In proposito il garante della privacy ha chiesto di eliminare il riferimento all’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e di introdurre al suo posto un espresso divieto.

L’osservazione è stata accolta, per rendere più evidente, come spiega la relazione di accompagnamento, l’intento di limitare lo spam.

Questo generale divieto di utilizzare il domicilio digitale dovrà però essere coordinato con le norme del Regolamento Ue sulla privacy (n. 2016/679), e su questo si attendono i decreti legislativi da adottarsi ai sensi della legge 163/2017.


BUONE FESTE !!!

mail generale


Dpr 602/1973: modifiche all’art. 26

La Legge n. 172 del  4 dicembre 2017, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie  (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)  ha apportato, tra l’altro, la modifica dell’art. 26 del Dpr 602/1973 come segue:

2. All’articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: “municipale” sono aggiunte le seguenti: “; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta”.

Pertanto il nuovo testo completo del succitato art. 26 è il seguente:

Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo ((del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)). Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall’art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. (2) L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (1)

————- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre – 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell’articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano”.

————- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 – 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»”.


Equitalia: nulle le cartelle esattoriali a mezzo pec col pdf

La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia conferma il proprio orientamento dichiarando illegittime le notifiche effettuate dall’Agente della Riscossione dove venga utilizzata la pec con semplice allegazione di pdf e senza attestazione di conformità

Nuovo pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale della Spezia in materia di notifiche a mezzo P.e.c. delle cartelle esattoriali effettuate dall’agente della riscossione.

La Commissione con la sentenza gemella (n. 420/2017 sotto allegata) ha confermato il proprio orientamento espresso pochi giorni addietro (cfr. sent. n. 415/2017) in tema di notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo p.e.c.: sono illegittime le notifiche effettuate dall’Agente della riscossione (Equitalia), ai contribuenti dove venga utilizzata la posta elettronica certificata con semplice allegazione di un file pdf e senza tra l’altro l’attestazione di conformità.

E’ questo il principio di diritto espresso nuovamente dalla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia con provvedimento a firma del Giudice Alessandro Ranaldi – ha visto segnare per la seconda volta il punto contro l’Agente della riscossione – da parte di società spezzina patrocinata dallo scrivente.

Con articolata sentenza, la Ctp ha accolto nuovamente le argomentazioni difensive – ribadendo e confermando la propria posizione in tema di notifiche a mezzo p.e.c. “accertato che la cartella allegata alla P.e.c. e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file pdf privo dell’estensione ‘p7m’, unico formato che rende valido ed esistente l’atto notificato”. La cartella come creata è illegittima così come è illegittimo l’intero processo notificatorio.

La Commissione ha evidenziato, ancora una volta, quale ulteriore criticità che l’atto notificato va attestato conforme all’originale, potere di certificazione di cui i funzionari di Equitalia sono sprovvisti.

Leggi: Ctp La Spezia, sentenza n. 420-2017


AVVISO DI SERVIZIO: CHIUSURA PER MANUTENZIONE SITO WEB annamessi.it

Il sito https://www.annamessi.it/ sarà CHIUSO per operazioni di manutenzione dalle ore 21.00 di venerdì 17.11.2017 alle ore 21:00 del giorno lunedì 20.11.2017.

Ci scusiamo per il disagio


Multe e atti giudiziari: arriva la gestione digitale delle notifiche

 L’Agcom ha avviato le procedure di consultazione sulle notifiche di multe e atti giudiziari da parte dei privati e le altre novità introdotte dalla legge sulla concorrenza

L’Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni è intervenuta affinché possa essere data presto attuazione alle numerose innovazioni normative introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza. Si tratta di novità che involgono diversi ambiti, tra cui le modalità di esercizio del diritto di recesso (con costi noti a priori), l’acquisizione del consenso espresso e documentato per la fornitura dei servizi in abbonamento, nonché le modalità del sistema di notificazione dopo l’addio del monopolio di Poste Italiane.

Per dare seguito a quanto previsto dalla legge, come dichiarato in un comunicato stampa del 18 settembre (qui sotto allegato), l’Agcom ha deciso di avviare quanto prima un confronto con gli operatori così da assicurare che l’implementazione delle nuove norme sia efficace ed effettiva, in particolare quanto alle misure relative al settore postale. La legge sulla concorrenza (n. 124/2017) ha rappresentato un passaggio fondamentale per il completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali richiesto dall’UE, volto ad abolire qualunque forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale e ad adottare tutte le misure necessarie alla completa apertura del mercato Agcom ha quindi approvato un documento di consultazione (qui sotto allegato), aperto alle osservazioni degli interessati, riguardante la regolamentazione del rilascio delle licenze per le notificazioni (di atti giudiziari e violazioni codice della strada) attraverso il servizio postale, un settore liberalizzato a seguito di eliminazione dell’esclusiva riconosciuta a Poste Italiane.

Nel documento sono esposti gli orientamenti che l’Autorità intende seguire nella regolamentazione, ad esempio i requisiti che gli operatori dovranno possedere per svolgere il servizio, nonché gli obblighi a cui saranno sottoposti per assicurare la massima correttezza nello svolgimento dell’attività, e sono altresì avanzate nuove proposte. Venuto meno il monopolio di Poste sui servizi di notificazione e comunicazioni circa atti giudiziari e multe, la legge ha stabilito che spetti ad Agcom, sentito il Ministero della giustizia ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la determinare obblighi e requisiti per il rilascio delle licenze individuali per lo svolgimento del servizio. Gli obblighi dovranno rispettare parametri attinenti “alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”, i requisiti, invece, dovranno essere delineati alla luce delle richiamate nozioni di affidabilità, professionalità e onorabilità dei richiedenti.

Le “nuove” licenze andranno rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità non manca di valutare che quanto stabilito andrà letto tenendo presente il decreto legislativo, di cui il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato lo schema, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dell’amministrazione digitale. Poiché il settore della licenza in materia di notifica a mezzo servizio postale si caratterizza per un regime più rigoroso rispetto a quella ordinaria, per l’Agcom appare necessario non solo richiamare in toto le previsioni applicabili a quest’ultima tipologia di licenza, ma anche specificare obblighi e requisiti aggiuntivi che andranno specificati con riferimento al servizio di notificazione. Lo stesso anche per quanto riguarda le norme sui titoli abilitativi (rilascio, diffida, sospensione e revoca del titolo, etc.). Tutto ciò allo scopo di tutelare l’interesse pubblico alla massima sicurezza e correttezza nello svolgimento di tale attività, ad esempio assicurando al destinatario della notificazione il diritto fondamentale a essere messo in grado di conoscere il contenuto dell’atto. All’uopo risulta necessario che l’operatore sia un soggetto qualificato affinché venga scongiurato ogni tipo di disservizio e criticità e andranno evitati procedimenti segmentati di notificazione.

Inoltre, va preservato anche l’interesse del mittente a poter scegliere l’offerta individuando, a priori, con garanzie di certezza e trasparenza, il soggetto al quale affidarsi anche al fine di determinare eventuali responsabilità. Trattandosi di attività delicata, per l’Autorità dovranno essere individuati operatori che rispondano ai menzionati requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità per tutte le tipologie di licenza a mezzo posta (in ambito regionale e nazionale, per atti giudiziari e per le multe) che dovranno esserci all’atto della presentazione della domanda e permanere per tutta la durata della licenza. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà automaticamente la decadenza dalla licenza che verrà dichiarata dal Ministero dello sviluppo economico, il quale a tale scopo potrà svolgere controlli periodici per verificarne la permanenza.

Tra le soluzioni innovative che alcuni operatori stanno già proponendo all’utenza sempre più attratta dall’utilizzo dei servizi digitali, l’Autorità evidenzia la dematerializzazione e la digitalizzazione di fasi del procedimento di notificazione. Si tratta, ad esempio, della possibilità offerta ai destinatari di ritirare la posta raccomandata inesitata attraverso modalità digitali, scaricando l’invio digitalizzato connettendosi alla rete da qualsiasi punto e previa digitazione di apposite user id e password (e in un prossimo futuro, probabilmente, anche attraverso l’utilizzo del più semplice SPID). La gestione digitale di alcune fasi del procedimento di notifica e in particolare, di quella di recapito digitale dell’avviso di ricevimento, sembrerebbe in linea con le norme della legge 890/1982 che già prevedevano, in un diverso scenario tecnologico, la possibilità di utilizzare modalità alternative.

Laddove la modifica digitale fosse adottata anche soltanto per l’avviso di ricevimento degli atti giudiziari (uno degli aspetti più problematici dell’intera procedura di notifica), secondo l’Autorità il mercato dei servizi postali ne trarrebbe notevole giovamento, generando anche indubbi vantaggi per l’utenza servita grazie al possibile abbattimento dei costi relativi alla restituzione fisica al mittente. L’Agcom ritiene pertanto opportuno prevedere che, in sede di domanda per ottenere il rilascio della licenza il richiedente si impegni a realizzare, nel triennio successivo, un piano per la gestione digitale di alcune fasi del procedimento di notificazione. Continuità e disponibilità del servizio, secondo l’Autorità, potranno essere meglio garantiti introducendo obblighi quanto alla capillarità dei punti di raccolta e di consegna degli invii, nonché consentendo al destinatario di ritirare l’invio inesitato anche nelle ore pomeridiane.

Per ridurre al minimo l’onere del destinatario di recarsi presso una struttura fisica dell’operatore per ritirare la corrispondenza che non è stato possibile consegnare al destinatario, andrebbe prevista non solo un’adeguata diffusione dei punti di giacenza (con distribuzione omogenea in base alla popolazione e all’ambito territoriale), ma anche misure alternative, come la consegna su appuntamento, che assicurino, con continuità e certezza, la corretta gestione dell’invio inesitato attraverso il contatto con il cliente.

Ancora, al destinatario dovrà essere consentito di ritirare l’invio postale presso la struttura in cui è giacente (indicata nell’avviso) in un orario compreso almeno tra le ore 9.00 e le 19.00. A tal fine, le strutture dovranno essere aperte almeno due pomeriggi a settimana e almeno dalle ore 15.30 alle ore 19.00 oltre che il sabato mattina (orari e giorni compatibili con la normale attività lavorativa).

Leggi: AGCOM consultazione pubblica su regolamentazione del rilascio delle licenze 2017

Leggi: AGCOM Documento sulla regolamentazione del rilascio delle licenze 2017


AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA (Messi Notificatori) – Comune di Novara

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30.3.2001 N° 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI COLLABORATORE SERVIZI AUSILIARI (CON MANSIONI DI MESSO NOTIFICATORE) CATEGORIA GIURIDICA B3

 SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:

11 OTTOBRE 2017 

E’ indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di COLLABORATORE SERVIZI AUSILIARI (CON MANSIONI DI MESSO NOTIFICATORE) – CATEGORIA GIURIDICA B3.

Leggi: Bando mobilità Messo Notificatore – Comune di Novara


Anche l’avvocato pubblico deve usare il badge?

Quattro avvocati pubblici (dipendenti di una A.S.L. campana) nel 2016 si vedevano consegnare dal datore di lavoro il tesserino magnetico marcatempo, con l’obbligo di timbratura contenuto in apposito provvedimento, pena l’adozione di misure disciplinari; costoro, invocando il particolare status dei legali e le peculiari modalità con le quali veniva svolta la prestazione lavorativa nell’interesse dell’Ente, gravavano allora l’atto dinanzi al TAR. I legali sostenevano, nell’impugnativa, che un uso indiscriminato del sistema di rilevazione delle presenze avrebbe inevitabilmente comportato una implausibile limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza indiscutibilmente riconosciuti dal vigente ordinamento (anche) agli avvocati dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Nel procedimento era intervenuta ad adiuvandum, a sostegno dei ricorrenti, anche una organizzazione sindacale. Il TAR campano con sentenza n. 1368 del 30 agosto 2017 (sotto riportata) ha respinto il ricorso. Dopo aver premesso che della questione, in generale, la giurisprudenza amministrativa aveva già avuto modo di occuparsi (il Consiglio di Stato, con decisione n. 2434 del 7 giugno 2016 ha infatti osservato che le prerogative di autonomia ed indipendenza non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti del datore di lavoro, che obbligano ovviamente anche l’avvocato iscritto all’elenco speciale), i giudici salernitani hanno rilevato che con gli atti contestati non si realizza affatto una “indebita ingerenza” nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè “nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”, ai sensi dell’art. 23 Legge n. 247 del 2012 (cioè la normativa generale sulla professione di avvocato), ma, semplicemente, si sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso.

Leggi: TAR campano – sentenza n. 1368 del 30 agosto 2017 


Rischia la reclusione chi falsifica o altera le email

La Cassazione conferma la condanna per una dipendente comunale che ha falsificato la notifica di ricezione di una mail

Rischia il carcere chi falsifica le mail oppure l’avvenuta ricezione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 39768/2017 con cui ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione, sospesi con la condizionale, a una donna che aveva falsificato la notifica di ricezione di una mail.
In particolare, l’imputata era stata condannata ex art. 617-sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) poiché, in quanto dipendente comunale, aveva formato falsamente e inviato alla persona interessata, facendone così uso, la notifica di avvenuta lettura della e-mail di convocazione, in realtà mai pervenuta alla stessa, per un colloquio per il posto di agente di Polizia Municipale.
Tutto questo allo scopo di occultare la propria responsabilità relativamente all’invio di tale comunicazione all’indirizzo e-mail errato, errore che aveva determinato l’esclusione della concorsista dalla graduatoria.
La condotta del delitto punito dall’art. 617-sexies c.p., precisano i giudici, consiste nel formare, falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione informatica o telematica, ovvero nell’alterare, sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica vera, anche se solo occasionalmente intercettata, allo scopo di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.
Il reato, pur inserito nel corpo della sezione dedicata ai delitti contro l’inviolabilità dei segreti, delinea una particolare figura di falso, caratterizzata in ragione del suo oggetto: il dolo richiesto per l’ipotesi delittuosa in esame è specifico e consiste infatti nella coscienza e volontà di procurarsi direttamente o indirettamente un vantaggio, non necessariamente di carattere patrimoniale, o di recare ad altri un danno.
Deve poi essere oggettivamente riscontrabile, in conseguenza dell’azione del soggetto agente, la materiale alterazione o soppressione dell’informazione attinta. Occorre infine che dell’alterazione compiuta l’agente abbia fatto uso o abbia semplicemente tollerato un uso a opera di altri; deve quindi esservi stata consapevolezza della diffusione esterna di una rappresentazione informativa non genuina o non corrispondente a verità.
Inutile per la ricorrente insistere sulla mancanza del “corpo del reato” (che avrebbe potuto essere solo un documento informatico) e sulla mancata ispezione tecnica e verifica peritale dei personal computer sia della denunciante, sia della denunciata, senza la quale non avrebbe potuto ritrarsi alcuna certezza circa la pretesa falsificazione informatica.
La prova della falsificazione del documento informatico, prosegue il provvedimento, può essere ricavata da un esame tecnico diretto delle memorie dei due computer interessati e tuttavia può essere raggiunta, in modo convincente e oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla base di elementi probatori differenti da una perizia tecnica, che dimostrino in modo certo l’avvenuta alterazione.
Nella fattispecie gli elementi di prova raccolti e analizzati confortavano comunque, al di là del ragionevole dubbio, la ritenuta sussistenza della falsificazione, pertanto è legittima la condanna della donna posto che la cornice edittale prevista dalla norma punisce il colpevole con la reclusione da uno a quattro anni.


Notifica via pec non valida se non contiene file con estensione .p7m

E’ stato stabilito dalla CTP di Reggio Emilia che non ha validità la notifica di un atto impositivo avvenuta via PEC, se l’atto in essa contenuto ha l’estensione pdf e non quella p7m.
Il motivo è che solo quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, nonché l’identificabilità del suo autore con firma digitale.
La sentenza che l’ha stabilita è la n.204/2017 che ha affrontato per la prima volta la questione sull’estensione del file che contiene l’atto impositivo, soprattutto considerando che oltre alle cartelle nei prossimi mesi anche gli avvisi di accertamento saranno notificati via Posta Elettronica Certificata.
Nel caso specifico, una società si era vista notificare diverse cartelle di pagamento, alcune delle quali via PEC. Tuttavia, il file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione era il pdf.
E’ stato dunque ribadito che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata che contenga il file della cartella con questa estensione, poiché con la notifica via PEC in formato pdf, non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.
Al contrario, l’estensione p7m del file notificato, che rappresenta la cosiddetta busta crittografica contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma.
Nei casi in cui venga a mancare questa estensione del file, la notificazione via PEC delle cartelle di pagamento viene considerata non valida con annullamento derivato delle cartelle stesse.

Leggi: CPT RE 204-2017 (Notifica) (atto firmato PDf e non P7M)


Assenteismo, l’Inps dichiara guerra ai “fannulloni seriali”: un software scoverà i lavoratori da controllare d’ufficio

Giro di vite nella lotta all’assenteismo da parte dell’Inps. Da settembre i controlli sulle assenze dei dipendenti pubblici potranno essere effettuati anche d’ufficio, senza che sia il dirigente a farne richiesta. La novità più importante è però un nuovo software che, incrociando i dati in possesso dell’Istituto, scoverà i nomi degli “assenteisti seriali” e consentirà un piano di verifiche “selettive”.
L’obiettivo del sistema “Savio” è quello di sconfiggere in particolare il fenomeno delle assenze a ridosso del fine settimana o dei festivi. Per gli statali le visite saranno possibili sette ore al giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per i dipendenti privati, invece, resta l’orario già in vigore, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Non è escluso però che a breve gli orari vengano armonizzati.
La rivoluzione è la conseguenza dell’istituzione del “Polo unico delle visite fiscali”.

Dall’1 settembre sarà l’Inps, con il definitivo passaggio di consegne dalle Asl, a sorvegliare sulle assenze per malattia, anche se a saltare la giornata di lavoro sono dipendenti pubblici.