PayPal approda su PagoPA

PayPal si aggiunge ai sistemi di pagamento disponibili sulla piattaforma PagoPA con il supporto di Intesa Sanpaolo. Sarà utilizzabile per pagare tasse, bollo auto, mensa scolastica
Negli stessi giorni in cui sembra che il progetto ANPR riprenda velocità, arriva una notizia interessante per i servizi di pagamento di PagoPA, l’iniziativa messa a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Come è risaputo PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento ( Prestatori di servizi di pagamento – PSP) aderenti all’iniziativa, e come tale dovrebbe agevolare i processi di pagamento, e favorire sia i privati sia la PA, quest’ultima con la certezza e l’automazione delle riscossioni, la riduzione dei costi grazie alla standardizzazione dei processi, e la semplificazione e la digitalizzazione dei servizi.

Con il supporto di Intesa SanPaolo la novità odierna è che tra i sistemi di pagamento possibili e disponibili su PagoPA approda anche PayPal, che sarà quindi utilizzabile per le bollette online, le tasse, la mensa scolastica, il bollo auto, direttamente dai siti di servizio della PA.
Se ne serviranno circa 6 milioni di italiani e oltre 200 milioni nel mondo, mentre Intesa Sanpaolo beneficerà della presenza diretta sulla piattaforma PagoPA con un servizio di pagamento personalizzato che comprende carte di credito, prepagate, Internet, cellulare e telefono.
Intanto PagoPA è adottato già da 22 mila uffici PA, da banche e poste, istituti di credito e privati che possono essere individuati da logo PagoPA.
E PayPal Italia a sua volta con Federico Zambelli Hosmer, GM di PayPal Italia commenta: “Semplificare attraverso il digitale il modo di pagare i tributi, la mensa scolastica ed altri servizi pubblici, significa eliminare le code agli sportelli, i tempi di attesa e contribuire al miglioramento della relazione fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Il nostro obiettivo consiste nel contribuire a colmare il gap digitale che ancora ci separa dal resto dell’Europa e far sì che sempre più italiani utilizzino PayPal almeno una volta al giorno”.


La mancata notificazione telematica disposta dalla legge in via esclusiva, comporta l’annullamento della notificazione

A seguito dell’introduzione del “domicilio digitale” (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies, modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la controversia e ciò anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
In applicazione del principio sopra trascritto, la Corte di Cassazione con la decisione n. 17048 del 11 luglio 2017 ha ritenuto nulla la notifica della sentenza d’appello eseguita presso la cancelleria della Corte d’Appello posto che la stessa doveva essere notificata alla PEC del destinatario risultante dal REGINDE o da INIPEC.
Alla nullità della notificazione segue l’inidoneità della stessa a far decorrere il termine di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso proposto dalla ricorrente prima della scadenza del termine “lungo” previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. deve essere considerato tempestivo.
Il principio applicato dalla Suprema Corte è corretto al pari delle conseguenze scaturite dalla sua applicazione; dal 25 giugno 2014 è infatti in vigore l’art. 16 sexies DL. 179/12 introdotto dall’art. 52 del DL 90/14 il quale dispone che:
“Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”.
Ciò significa che se il destinatario della notifica non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, il difensore dovrà notificare la relativa sentenza (ai fini della decorrenza del termine breve) non in cancelleria ma alla PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi e quindi da INIPEC o dal REGINDE.
Ancora prima dell’introduzione dell’art. 16 sexies DL 179/12, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012, avevano di fatto affermato che a seguito dell’obbligo per il difensore di indicare nell’atto il proprio indirizzo PEC (introdotto alla luce delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 1° febbraio 2012) e ciò in quanto “…dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.
Nel caso oggetto di commento, la Corte di Cassazione deve preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal contro ricorrente considerando che, ove la stessa fosse risultata fondata, comporterebbe l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’inesistenza del potere decisorio degli Ermellini.
Il controricorrente ritiene e sostiene che il ricorso per Cassazione sia stato notificato a termine ormai scaduto posto che la sentenza d’appello era stata notificata presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano in data 11 giugno 2015 e che, pertanto il termine per proporre ricorso per cassazione doveva considerarsi scaduto il successivo 10 settembre, mentre il ricorso era stato effettivamente notificato in data 22 ottobre 2015.
Aggiunge il controricorrente che la notificazione presso la cancelleria si era resa necessaria e pertanto giustificata considerando che l’attuale ricorrente nel giudizio di appello non avrebbe effettuato elezione di domicilio alcuna e che l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore era indicato solamente quale recapito per le comunicazioni di cancelleria ma non anche per le notificazioni.
La società ricorrente sostiene, invece, che la controparte non avrebbe potuto notificare la sentenza presso la cancelleria della corte d’appello, avendo l’onere di procedere alla notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante in atti.
La Suprema Corte, dopo aver attentamente e scrupolosamente passato in rassegna il quadro normativo di riferimento, ritiene infondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente ritenendo assolutamente tempestivo il ricorso per cassazione notificato nel rispetto dei termini di cui all’art. 327 c.p.c.
In assenza della norma sul “domicilio digitale” ricorrerebbero le condizioni alle quali per il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) l’attuale ricorrente avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano ma, il R.D. ora citato deve essere raccordato (dal 25 giugno 2014) con la disciplina del c.d. “domicilio telematico” e delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Diverse pronunce della Cassazione hanno tuttavia ridimensionato il rilievo della “elezione” del domicilio telematico affermando (per fatti verificatisi prima del 25 giugno 2014) che, “..mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria” così come stabilito da: Sez. 6 – 3, sentenza n. 25215 del 27/11/2014, Rv. 633275; Sez. 6 – 3, ordinanza n. 2133 del 03/02/2016, Rv. 638920 e, da ultimo, Sez. 3 sentenza 20 giugno 2017 n. 15147.
Ma, come già evidenziato, anche l’ambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 ha subito, a sua volta, un giusto e doveroso ridimensionamento considerando che, a seguito di tutte le modifiche normative la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando l’indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall’elezione o meno di un domicilio “fisico” nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.
Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Si tratta del caso in cui l’uso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi degli artt. 136 ss. cod. proc. civ.: solamente in tale eventualità assume rilievo – ai fini del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 cit., comma 2, – l’omessa elezione del domicilio “fisico” nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario.

La sentenza è oltremodo interessante visto che non viene ritenuta valida la notificazione non effettuata all’indirizzo pec del destinatario a fronte di quanto disposto dall’art. 16-bis del DL 179/2012.
Tale norma infatti dispone la notifica in via esclusiva all’indirizzo pec del destinatario, quindi tale decisione sembra aprire ad ulteriori annullamenti delle notificazioni effettuate in contrasto all’obbligo di notifica telematica esclusiva che potrebbe riguardare in futuro anche gli atti dell’A.d.E., visto che la mancata attuazione del combinato disposto degli artt. 6-bis e 3-bis del dlgs 82/2005 e art. 60, 7° comma del DPR 600/1973, pone sostanzialmente sullo stesso piano le due situazioni.

Leggi il testo della sentenza: Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11.07.2017 n. 17048


Stop al monopolio delle Poste Italiane su multe e atti giudiziari

Concorrenza, la riforma è legge

Il provvedimento interessa assicurazioni, mercato dell’energia, liberi professionisti, Poste, banche ma anche albergatori e farmacie.

Il provvedimento sulla concorrenza interviene anche nel settore dei servizi postali con la soppressione, a partire dal 10 settembre 2017, del monopolio di Poste Italiane nel servizi di notifica e comunicazione degli atti giudiziari oltre che delle notifiche relative a violazioni del Codice della Strada.

A partire dal 10 settembre, dunque, multe e atti giudiziari non saranno consegnati solo dai postini, ma anche da altri operatori, e le notifiche saranno valide a tutti gli effetti, col conseguente venir meno di tutte le sentenze che avevano sancito sinora la nullità  delle consegne effettuate da servizi privati.

Testo approvato dal Parlamento in data 2 agosto 2017 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

58. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)       all’articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all’articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

b)      l’articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;

c)       all’articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità , alla continuità , alla disponibilità  e all’esecuzione dei servizi medesimi.»;

d)      all’articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all’articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

e)      all’articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità  nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità  l’Autorità  determina i requisiti relativi all’affidabilità , alla professionalità  e all’onorabilità  di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.


Nuova modulistica di Poste Italiane

Poste Italiane ha modificato le buste e le relative cartoline per la notificazione postale ed introdotto un nuovo prodotto che va a colmare una lacuna. Il nuovo prodotto è la raccomandata contenente una comunicazione inerente il procedimento notificatorio. La legge 890/1982 infatti dispone non solo in merito alla notificazione postale vera e propria ma anche a quegli avvisi che l’agente notificatore deve inviare a casa del destinatario quando la notificazione non è avvenuta mediante consegna a mani proprie, attività attualmente rientrante nella riserva esclusiva di Poste Italiane. Si tratta quindi della raccomandata del 139 c.p.c., della raccomandata A.R. del 140 c.p.c. e della raccomandata di cui all’art. 60 lett. b-bis DPR 600/1973 per quanto riguarda le notifiche realizzate dai Messi Comunali.
Nonostante la legge 890/1982 si riferisca sia alla notifica postale che alle comunicazioni connesse alla notificazione, Poste Italiane aveva predisposto il modello postale solo per le buste e relative cartoline per la notifica postale, tanto che gli ufficiali giudiziari utilizzavano la busta verde anche per la raccomandata del 139 c.p.c. che non necessiterebbe di avviso di ricevimento e per il 140 c.p.c. con un avviso di ricevimento con restituzione in raccomandazione, quindi con costi più elevati del necessario.
Il nuovo prodotto di poste italiane quindi giunge con molto ritardo a colmare un vuoto che si protrae dal 1982. In effetti le buste e cartoline necessarie alle raccomandate in questione, dovranno essere fornite da Poste Italiane e dovranno essere predisposte secondo precisi criteri, pena la mancata accettazione tranne che l’ufficio che ne ha necessità non intenda dotarsi delle relative buste e cartoline in proprio, ma ovviamente osservando scrupolosamente i particolari limiti e criteri previsti per il prodotto. Si tratta di criteri di localizzazione dell’indirizzo del destinatario e del mittente in determinati spazi e apposizione del relativo codice in una zona precisa che serviranno a garantire una lettura automatica e quindi uno smistamento più preciso e veloce di questo tipo di corrispondenza. Inoltre per le raccomandate A.R., come ad esempio quella del 140 c.p.c., è prevista la restituzione dell’avviso di ricevimento decorso il decimo giorno dal deposito presso l’ufficio postale senza ritiro del plico. Ciò consentirà di disporre dell’avviso di ricevimento prima dei 30 giorni necessari al compimento dei termini previsti per il deposito postale. Tale beneficio quindi è subordinato all’acquisto delle buste e delle cartoline presso l’ufficio postale, già dotate di codice di spedizione, che si tradurrà in un costo che inciderà ulteriormente sul prezzo di spedizione al quale viene applicata la stessa tariffa che Poste Italiane applica alle CAN e CAD previste dagli artt. 7 e 8 della legge 890/1982.
La novità quindi è solo sul fronte della tipologia di prodotto postale ma non su quello normativo. Se dovessimo ritenere che sia indispensabile spedire le raccomandate previste dall’art. 139 c.p.c., 140 c.p.c. e art. 60 lett. b-bis, dovremmo chiederci come mai la mancanza del relativo prodotto per così tanti anni non abbia determinato vizi di notificazione. Quindi, a fronte di un beneficio come ad esempio sarà la restituzione dell’avviso del plico depositato decorso il 10° giorno e la presunta velocizzazione e precisione dello smistamento, bisogna anche considerare i costi.
Attualmente la raccomandata A.R. inerente l’art. 140 c.p.c., costa euro 4,10 se spedita con macchina affrancatrice o mediante affidamento a Poste Italiane con specifico contratto, a fronte di euro 5,00 per la CAN (art. 139 c.p.c. e art. 60 lett. b-bis) ed euro 5,95 per la CAD (art. 140 c.p.c.), quindi se non interverranno ulteriori novità che costringano i Messi Comunali a passare al nuovo prodotto la differenza sostanziale è sui costi e quindi soprattutto su questo fronte sembra si affermerà o meno la nuova modalità di spedizione delle raccomandate connesse alla notificazione.

Circolare di Poste Italiane

Spett.le ENTE
Roma, 02 febbraio 2017
Come è noto, la notifica degli atti giudiziari e delle comunicazioni connesse costituisce un momento fondamentale dei procedimenti giudiziari ed amministrativi. In tale ottica, Poste Italiane ha progettato una serie di migliorie che, permetteranno ai clienti di beneficiare di un servizio di maggiore qualità. Le iniziative oggetto dell’intervento sono le seguenti, valide dal 27 febbraio 2017. Revisione della modulistica dell’Atto Giudiziario Per facilitare la gestione delle spedizioni e consentire puntuali attività di verifica e ricerca dell’invio, l’Azienda ha rivisto l’avviso di ricevimento – modello 23L/AG – riportando sullo stesso oltre al codice della cartolina stessa, un’etichetta spellicolabile con il codice identificativo del piego. I due codici – c.d. codice 23L e codice AG – saranno univoci e collegati tra loro da un offset (intervallo numerico standard) predefinito.
La soluzione consentirà di differenziare in questo modo il piego e l’avviso di ricevimento e di migliorare, così, notevolmente la qualità del processo di notifica grazie al passaggio ad una lavorazione meccanizzata. Sviluppo di specifiche caratteristiche per le Comunicazioni connesse all’Atto Giudiziario
L’identificazione univoca delle comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, Messi Notificatori ed altri Soggetti legittimati da specifiche disposizioni (ossia le raccomandate ex artt. 139, 140, 660 Cod. Proc. Civ. e 157 e 161 Cod. Proc. Pen.) al fine di distinguerle, in maniera netta, soprattutto da un punto di vista operativo, dagli atti giudiziari e dagli altri invii raccomandati, costituisce un obiettivo fondamentale sia per l’Azienda che per i clienti, in quanto è funzionale alla corretta gestione degli invii. A tale scopo, Poste Italiane, in conformità a quanto stabilito dalla legge 890/1982 o dalla sentenza n. 3/2010, ha definito caratteristiche di prodotto ad hoc nonché appositi moduli e buste, di colore verde.
Continueranno ad applicarsi, inoltre, le condizioni economiche e il trattamento fiscale degli invii attuali. Al fine del raggiungimento delle finalità proposte, è di fondamentale importanza che i Clienti che si avvalgono direttamente delle citate comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari utilizzino esclusivamente i nuovi modelli predisposti da Poste; in caso di errato allestimento, i Clienti dovranno confezionare nuovamente gli invii.
Nella certezza che entrambe le iniziative assunte produrranno i benefici attesi, si precisa che, per consentire la transizione graduale, nell’adozione dei nuovi moduli, sarà previsto un periodo di temporanea coesistenza delle vecchie e nuove modalità di spedizione, della durata di 6 mesi dalla data di avvio del nuovo servizio. In tal modo anche i Vostri Uffici potranno adeguarsi senza disagi alle specifiche tecniche sopra citate, disponibili sul sito www.poste.it, e smaltire le eventuali scorte di modelli già approvvigionati che non potranno, naturalmente, essere utilizzati oltre tale data. Si precisa inoltre che i quantitativi di moduli non utilizzati non saranno rimborsati o sostituiti con i nuovi modelli Si precisa che i clienti in possesso di Autorizzazione alla stampa in proprio /omologazione di Atti Giudiziari e relativi mod. 23L, autoproduttori di modulistica (busta + Mod. 23L), dovranno provvedere entro sei mesi dalla data di avvio dei nuovi servizi, all’allineamento della loro produzione alle nuove Specifiche tecniche e comunque non oltre la data di scadenza dell’autorizzazione in essere. Le modalità previste per il processo di allineamento sono semplificate e il Centro Omologazione Prodotto struttura centrale, provvederà, a conclusione di tale processo, al rilascio del nuovo codice di omologazione e dei nuovi range identificativi. Tutte le novità saranno debitamente pubblicate sul sito www.poste.it negli Uffici Postali e presso i Centri di Impostazione grandi Clienti.
Si resta a disposizione per qualsiasi evenienza o chiarimento.
Cordiali saluti
Il responsabile


Multe: annullate 35mila cartelle notificate da poste private

Il Giudice di pace di Palermo annulla 35mila multe per violazioni al codice della strada per vizio di notifica. Accolta class action dei consumatori

Il giudice di pace di Palermo ha annullato 35mila multe per vizio di notifica, accogliendo i ricorsi individuali e collettivi presentati dall’Unione dei Consumatori contro le cartelle esattoriali per sanzioni amministrative dovute a violazioni del codice della strada. Lo comunica in una nota L’unione dei consumatori.

La vicenda

La vicenda risale allo scorso marzo quando l’Unione dei consumatori aveva depositato il primo ricorso collettivo contro Comune di Palermo e Serit, impugnando le cartelle di pagamento di quelle multe, emesse tra il 2011 e il 2015, viziate perché notificate da un centro postale privato, il consorzio Olimpo. Oltre alle multe, che recavano un vizio di forma in quanto notificate da un ente privato, era seguito anche un avviso bonario di pagamento con il quale l’Amministrazione di Palermo chiedeva il pagamento delle multe non ancora incassate  e intimava, inoltre, al pagamento entro 10 giorni pena l’emissione delle cartelle esattoriali con ulteriore aggravio di spese e sanzioni. Pochi giorni fa è arrivata la sentenza del Giudice di Pace che ha dato ragione alla class action, annullando le sanzioni per vizio di forma e condannando il Comune alla soccombenza nelle spese di lite.
Plauso dei consumatori per la decisione
Di martedì¬ scorso la sentenza del giudice di pace palermitano che ha annullato integralmente le cartelle condannando il comune soccombente a pagare le spese di lite.
Con questa decisione il giudice “ha dimostrato grande capacità  e coraggio nel voler tutelare i diritti dei cittadini – ha affermato il presidente dell’Unione consumatori Manlio Arnone, ricordando ai cittadini che hanno ricevuto cartelle esattoriali di rivolgersi all’associazione per avviare il ricorso, perché – grazie all’opposizione all’esecuzione, i canonici termini di opposizione (30 e 60 giorni) non operano e quindi anche cartelle ricevute mesi fa sono ancora opponibili”.


Statali: visite fiscali, licenziamenti, assunzioni e premi. Ecco cosa cambia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Testo Unico del Pubblico Impiego e il provvedimento sui premi di produttività, gli ultimi due decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione targata Marianna Madia.
Sono molti i cambiamenti che entreranno in vigore nel prossimo futuro grazie a misure riguardanti l’assunzione dei precari, i licenziamenti, le visite fiscali ecc. Ecco una breve guida alle principali novità.
LICENZIAMENTI
I dipendenti statali potranno essere licenziati se violeranno in modo “grave e reiterato” i codici di comportamento. Non solo: il licenziamento scatterà anche per uno scarso rendimento causato da ripetute violazione degli obblighi per i quali sono già state ricevute delle sanzioni o se riceveranno “valutazioni negative” per tre anni consecutivi.
In generale, il nuovo codice disciplinare prevede 10 casistiche valide per il licenziamento (prima erano sei). Accanto a quelle sopra indicate figurano infatti le celeberrime norme sui furbetti del cartellino, le assenze ingiustificate, le false dichiarazioni volte ad ottenere posti e promozioni.
VISITE FISCALI
A decorrere dal prossimo 1°settembre, le visite fiscali degli statali passeranno in capo all’INPS. La materia sarà disciplinata da una nuova convenzione e da un decreto tramite il quale gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici verranno allineati a quelli in vigore per i dipendenti privati. I lavoratori dovranno dunque essere reperibili sette giorni su sette, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
ASSUNZIONI PRECARI
I precari potranno essere finalmente stabilizzati. In base a quanto previsto, i lavoratori che hanno svolto negli ultimi otto anni almeno tre anni di attività, anche in più di un’amministrazione, potranno finalmente essere assunti all’interno del piano assunzioni 2018-2020.
Il requisito dei tre anni potrà essere maturato entro il 31 dicembre 2017. L’assunzione potrà essere diretta per coloro che hanno partecipato a un concorso, arriverà invece tramite bando per tutti gli altri, che però potranno contare su una riserva della metà dei posti messi a concorso.
PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Le tre fasce di produttività fissate dalla legge Brunetta per ottenere i premi vanno in pensione senza mai essere state applicate. In base alle nuove regole arriverà la “valutazione della performance” dell’intero ufficio in termini di servizi resi. Parametri e obiettivi verranno fissati dalla contrattazione.
CONTRATTI, VIA LIBERA AL RINNOVO
“Ora abbiamo le carte in regola da punto di vista normativo” per “riaprire la stagione contrattuale”, annuncia infine il ministro. “I due decreti approvati mi consentiranno di dare la direttiva all’Aran”.


Pasqua 2017

Pasqua 2017


Incentivi produttività ai Messi Comunali – Orientamento Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1897 del 24 gennaio 2017, affronta il seguente quesito: “Gli incentivi di produttività, di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, previsti per i Messi Comunali per la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, possono essere riconosciuti al suddetto personale anche nel caso della notifica di avvisi di addebito aventi ad oggetto il recupero di somme dovute all’INPS?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… l’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, come risulta evidente dalla formulazione della clausola contrattuale, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori solo per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria. Pertanto, si esclude che la stessa disciplina possa essere applicata anche in relazione alla notifica da parte dei messi di atti e di avvisi di pagamento di amministrazioni diverse da quella finanziaria.”

Parere A.R.A.N.

Gli incentivi di produttività, di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, previsti per i Messi Comunali per la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, possono essere riconosciuti al suddetto personale anche nel caso della notifica di avvisi di addebito aventi ad oggetto il recupero di somme dovute all’INPS?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare che l’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, come risulta evidente dalla formulazione della clausola contrattuale, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori solo per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

Pertanto, si esclude che la stessa disciplina possa essere applicata anche in relazione alla notifica da parte dei messi di atti e di avvisi di pagamento di amministrazioni diverse da quella finanziaria.  

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999 (CODE CONTRATTUALI)

Art. 54 Messi notificatori

  1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

 


8 marzo 2017

8 marzo 2017


Notifiche, valido l’invio a casa del liquidatore

Le notificazioni di atti tributari, di accertamento o riscossione, rivolte a una società sono pienamente legittime se effettuate direttamente presso la persona fisica che rappresenta l’ente, non essendo necessario che la notifica avvenga (o sia prima tentata) presso la sede sociale. Lo afferma la Corte di cassazione nella ordinanza n. 19351/16.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr di Milano, con la quale il collegio della Lombardia aveva confermato la nullità di una cartella di pagamento, a causa della mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento. La contribuente, una società in liquidazione, era risultata vittoriosa sia in primo che in secondo grado, poiché le commissioni tributarie avevano ritenuto inefficace la notifica dell’accertamento eseguita solamente presso il domicilio del liquidatore, senza esperire alcun previo tentativo di notifica presso la sede societaria. Peraltro, detta notifica veniva contestata dalla Ctr poiché non risultava la prova dell’invio della raccomandata informativa (essendo l’ufficiale giudiziario ricorso al deposito ex art. 140 del c.p.c., per temporanea assenza del destinatario).

La Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici meneghini sotto entrambi i profili. Quanto alla notifica tentata solo presso l’abitazione del liquidatore, la Corte ricorda che, per effetto dell’art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all’art. 2, legge n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società, che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società medesima. L’articolo 145 citato, infatti, offre sostanzialmente una doppia «chance», ossia la possibilità di notifica presso la sede e quella presso il legale rappresentante, risultando tali strade alternative e non in ordine di preferenza tra loro. Quanto alla validità della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 del c.p.c., la Cassazione ha censurato la decisione di seconde cure, ribadendo che non risulta affatto essenziale documentare la spedizione raccomandata informativa, quanto piuttosto depositare l’avviso di ricevimento di tale raccomandata; in altri termini, è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, «semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima».

Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 29-09-2016, n. 19351

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11114/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

CDF SRL LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 14/10/2013, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 136/2013/2015, depositata il 15.11.2013, che ha confermato la decisione di primo grado di annullamento della cartella di pagamento resa nei confronti della CDF S.r.l. in liquidazione. Secondo il giudice di appello la notifica dell’avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in quanto effettuata nell’abitazione del liquidatore della società senza che prima fosse stata tentata presso la sede della società. Inoltre, la notifica al liquidatore effettuata a mezzo affissione presso la casa comunale di Città di (OMISSIS) non poteva ritenersi completa difettando la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, osservando che le disposizioni processuali in tema di notificazione alle società non prevedono il previo esperimento della notifica presso la sede della società, piuttosto sancendo l’alternatività fra tale forma di notificazione e quella presso il domicilio indicato del legale rappresentante. Nel caso di specie, come risultava dalla sentenza impugnata, la notificazione dell’atto propedeutico alla cartella era stata effettuata con il deposito nella casa coniugale del comune in cui risiedeva il liquidatore della società.

Deduce, poi, con il secondo motivo la violazione dell’art. 2700 c.c., e art. 140 c.p.c.. Il giudice di appello, ritenendo che mancava la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non aveva considerato che tale adempimento non era necessario e che era incontestato il compimento dell’invio di detta raccomandata ancorché non fosse stato indicato il numero della raccomandata A.R.. Peraltro, gli atti compiuti dall’ufficiale postale erano assistiti da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c..

Nessuna difesa ha depositato la società contribuente.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che per effetto dell’art. 145 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società – cfr. Cass. n. 6693/2012 -.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato art. 140 – cfr. Cass. n. 25789/2014; Cass. n. 12856/2014 -.

A tale principio non si è attenuta la CTR, che ha escluso la validità della notificazione sulla base della mancata prova dell’invio della raccomandata.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016


Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA

Questa è l’ultima redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA datata maggio 2016.

Niente di stravolgente ma diverse indicazioni sugli obblighi di redazione e firma, solo digitale per gli atti pubblicati, di repertorio di emergenza, delle modalità di richiesta e refertazione e delle gerarchie di responsabilità nonché di modifica del manuale di gestione.

Leggi: Linee Guida AGID pubblicità legale 2016


AGID: Linee guida Open Data

Open_Data_stickersL’Agenzia per l’Italia Digitale rende disponibile il nuovo documento di riferimento per le PA che pubblicano i propri dati secondo il paradigma dei dati aperti.

Leggi: Linee Guida Open Data 2016


Posta Raccomandata: nuove tariffe in vigore dal 10 gennaio 2017

Poste Italiane a partire dal 10 gennaio 2017, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varierà le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza così come di seguito indicato:

  • Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 4,50 a € 5,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alle notifiche (Comunicazione Avvenuta Notifica, Comunicazione Avvenuto Deposito, Comunicazioni ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c. e artt. 157, 161 c.p.p.);
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,30 a € 3,40. Tale incremento sarà applicato, per la componente di recapito, alle tariffe di Posta Raccomandata Online nazionale;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate nei primi cinque scaglioni di peso nonché nell’ultimo scaglione limitatamente alla destinazione EU. Nel contempo, saranno ridotte le tariffe nell’ultimo e nel penultimo scaglione di peso per le destinazioni AM e CP e nel penultimo scaglione per la destinazione EU. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà, in funzione dell’area di destinazione, per AM da € 2,20 a € 2,30, per CP da € 2,50 a € 2,60 e per EU da € 3,20 a € 3,30;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 5,95 a € 6,60;
  • Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 6,60 a € 6,80;
  • Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo e per tutti i valori assicurati previsti. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi varierà da € 6,90 a € 7,25;
  • Le tariffe della Posta Assicurata Internazionale saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi per la Zona 1 varierà da € 9,40 a € 10,00.


Va licenziato chi esce senza timbrare la pausa

furbetti-del-cartellinoLegittimo per la Cassazione il licenziamento del dipendente che si allontana dal posto di lavoro senza timbrare entrate e uscite intermedie

Non solo i furbetti del cartellino che fanno timbrare l’uscita da qualcun altro, ma anche il licenziamento del dipendente pubblico che esce senza timbrare la “pausa” è valido. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25750/2016, pronunciandosi sulla legittimità del licenziamento comminato ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 ad un dipendente, reo di avere “ingannato” il datore di lavoro sull’orario di servizio prestato, in vigenza della normativa anteriforma Madia (d.lgs. n. 116/2016).

Nella vicenda, il dipendente non aveva alterato i sistemi di rilevamento della presenza o fatto timbrare l’uscita da qualche collega ma si era allontanato negli intervalli tra l’ingresso e l’uscita dal luogo di lavoro (precisamente alle ore 9:16 e 15:46), senza registrare le timbrature intermedie, fornendo così un’attestazione non veritiera sulla sua reale presenza in servizio.

In entrambi i gradi di merito, era stato escluso che tale condotta potesse giustificare il licenziamento, giacché il dato letterale dell’art. 55-quater (c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001), ante riforma Madia, sanziona le “modalità fraudolente” volte ad alterare e/o manomettere i sistemi di rilevamento della presenza.

L’Inps non ci sta e adisce il Palazzaccio e i giudici danno ragione all’ente.

La normativa anteriforma (applicabile “ratione temporis alla vicenda in commento) affermano infatti da piazza Cavour “sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia“. Per cui, la “chiara formulazione della disposizione ed anche la sua ‘ratio, di ‘potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo’, inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita”.

In altre parole, la violazione disciplinare si realizza non solo quando viene alterato o manomesso il sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura “miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita”. Per cui, la condotta del lavoratore che si allontana dal luogo di lavoro per “periodi di assenza economicamente apprezzabili” è idonea, oggettivamente, ad indurre in errore l’amministrazione sulla sua presenza e a legittimare il licenziamento. Da qui l’accoglimento del ricorso.


Atti pubblici: accesso gratis per tutti entro il 23 dicembre

Entro tale data, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi al Foia

Accesso agli atti pubblici per tutti e gratis entro il 23 dicembre. Entro tale data, infatti, tutte le pubbliche amministrazioni (compresi gli ordini professionali, gli enti pubblici e le partecipate) dovranno adeguarsi agli obblighi di trasparenza stabiliti dal decreto legislativo n. 97/2016 che ha introdotto nel nostro ordinamento il Foia (Freedom of information act), ossia il diritto all’accesso agli atti pubblici generalizzato.

Il decreto, attuativo della riforma Madia, consente ai cittadini di richiedere non solo i dati e i documenti che gli enti sono obbligati a pubblicare in automatico (c.d. accesso civico semplice) ma altresì gli atti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’obbligo di pubblicazione (c.d. accesso generalizzato).

Altri limiti di accesso che legittimano il no della P.A. sono legati invece alla tutela di interessi pubblici (come il segreto di Stato, la sicurezza e l’ordine pubblico, ecc.) e privati (come la tutela dei dati personali, la segretezza della corrispondenza, ecc.).

Il no ai cittadini in ogni caso dovrà essere motivato.