Le notificazioni di atti tributari, di accertamento o riscossione, rivolte a una società sono pienamente legittime se effettuate direttamente presso la persona fisica che rappresenta l’ente, non essendo necessario che la notifica avvenga (o sia prima tentata) presso la sede sociale. Lo afferma la Corte di cassazione nella ordinanza n. 19351/16.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr di Milano, con la quale il collegio della Lombardia aveva confermato la nullità di una cartella di pagamento, a causa della mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento. La contribuente, una società in liquidazione, era risultata vittoriosa sia in primo che in secondo grado, poiché le commissioni tributarie avevano ritenuto inefficace la notifica dell’accertamento eseguita solamente presso il domicilio del liquidatore, senza esperire alcun previo tentativo di notifica presso la sede societaria. Peraltro, detta notifica veniva contestata dalla Ctr poiché non risultava la prova dell’invio della raccomandata informativa (essendo l’ufficiale giudiziario ricorso al deposito ex art. 140 del c.p.c., per temporanea assenza del destinatario).
La Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici meneghini sotto entrambi i profili. Quanto alla notifica tentata solo presso l’abitazione del liquidatore, la Corte ricorda che, per effetto dell’art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all’art. 2, legge n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società, che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società medesima. L’articolo 145 citato, infatti, offre sostanzialmente una doppia «chance», ossia la possibilità di notifica presso la sede e quella presso il legale rappresentante, risultando tali strade alternative e non in ordine di preferenza tra loro. Quanto alla validità della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 del c.p.c., la Cassazione ha censurato la decisione di seconde cure, ribadendo che non risulta affatto essenziale documentare la spedizione raccomandata informativa, quanto piuttosto depositare l’avviso di ricevimento di tale raccomandata; in altri termini, è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, «semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima».
Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 29-09-2016, n. 19351
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11114/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
e contro
CDF SRL LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 136/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 14/10/2013, depositata il 15/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 136/2013/2015, depositata il 15.11.2013, che ha confermato la decisione di primo grado di annullamento della cartella di pagamento resa nei confronti della CDF S.r.l. in liquidazione. Secondo il giudice di appello la notifica dell’avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in quanto effettuata nell’abitazione del liquidatore della società senza che prima fosse stata tentata presso la sede della società. Inoltre, la notifica al liquidatore effettuata a mezzo affissione presso la casa comunale di Città di (OMISSIS) non poteva ritenersi completa difettando la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, osservando che le disposizioni processuali in tema di notificazione alle società non prevedono il previo esperimento della notifica presso la sede della società, piuttosto sancendo l’alternatività fra tale forma di notificazione e quella presso il domicilio indicato del legale rappresentante. Nel caso di specie, come risultava dalla sentenza impugnata, la notificazione dell’atto propedeutico alla cartella era stata effettuata con il deposito nella casa coniugale del comune in cui risiedeva il liquidatore della società.
Deduce, poi, con il secondo motivo la violazione dell’art. 2700 c.c., e art. 140 c.p.c.. Il giudice di appello, ritenendo che mancava la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non aveva considerato che tale adempimento non era necessario e che era incontestato il compimento dell’invio di detta raccomandata ancorché non fosse stato indicato il numero della raccomandata A.R.. Peraltro, gli atti compiuti dall’ufficiale postale erano assistiti da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c..
Nessuna difesa ha depositato la società contribuente.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che per effetto dell’art. 145 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società – cfr. Cass. n. 6693/2012 -.
A tale principio non si è uniformato il giudice di appello.
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato art. 140 – cfr. Cass. n. 25789/2014; Cass. n. 12856/2014 -.
A tale principio non si è attenuta la CTR, che ha escluso la validità della notificazione sulla base della mancata prova dell’invio della raccomandata.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016