INFORTUNIO IN ITINERE: sempre tutelato l’uso della bici

Sempre indennizzato chi si fa male mentre va al lavoro in bicicletta (anche elettrica): per le due ruote arriva l’infortunio in itinere indennizzato dall’Inail.
Anche chi va al lavoro in bicicletta ha diritto ad essere indennizzato dall’Inail se si fa male durante il percorso. La novità è prevista dalla legge n. 221 del 28.12.2015 (art. 5 commi IV e V), che ha introdotto un vero e proprio pacchetto di misure destinate a promuovere ad ampio raggio la green economy.
Tra queste, oltre al bonus destinato ai comuni con più di 100 mila abitanti, per incentivare l’uso della due ruote quale mezzo di trasporto (con progetti di bike-pooling e bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti casa, scuola, lavoro, programmi di educazione e sicurezza stradale, ecc.), c’è anche il diritto a vedersi indennizzato qualsiasi incidente occorso mentre ci si reca al lavoro in bicicletta (anche elettrica).
Attraverso le modifiche apportate al T.U. in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (dpr 1124/1965), viene stabilito che l’uso della bicicletta deve – “per i positivi riflessi ambientali – intendersi sempre necessitato”.
Ciò significa che qualsiasi sinistro occorra al lavoratore a seguito dell’utilizzo della bici, nel percorso casa-lavoro (e viceversa), sarà configurabile come “infortunio in itinere” e dunque sempre indennizzabile dall’Inail.
Restano fuori dalla copertura assicurativa, naturalmente, le interruzioni e le deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, salvo che non siano dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (1).
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13.

Art. 5. Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile
1. Nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dall’assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.
3. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l’asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d’arte della Pianura padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia-Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro 5 milioni per l’anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità dei suddetti enti. All’onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. All’articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
5. All’articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
6. Al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


ACCESSO “ESPLORATIVO” : la trasparenza non può complicare il compito della PA

E’ necessario coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento della PA, riversando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che se non può in linea di principio pretendersi che – in sede di accesso agli atti – vengano indicati dall’interessato specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come la PA sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.

Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento della PA, riversando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività.

Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’ente a ricerche incompatibili sia con la funzionalità, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è dubbio che con l’esercizio del diritto di accesso non si possa costringere l’ente ad attività di ricerca ed elaborazione dati. L’istanza, quindi, non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.

Tar Lombardia, Milano, IV, 23 gennaio 2020, n. 154

“la domanda di accesso di cui alla legge 241/1990 ed al codice dei contratti pubblici non si configura come una sorta di azione popolare, finalizzata ad un controllo generalizzato nei confronti dell’amministrazione, ma presuppone la titolarità in capo al richiedente di una situazione soggettiva differenziata, tale da giustificare l’ostensione dei documenti amministrativi richiesti (cfr. l’art. 22 comma 1 lettera “b” della legge 241/1990).
Dal canto suo l’art. 53 del codice dei contratti, costituente una normativa speciale rispetto a quella della legge 241/1990, al comma sesto prevede un diritto di accesso ai fini della difesa in giudizio solo a favore del «concorrente».
Nel caso di specie la società, nella propria domanda di accesso evidenzia, in maniera peraltro generica, di volere acquisire piena conoscenza degli atti del procedimento e dello stato della procedura negoziata e ciò (così testualmente) «in ragione della precedente esclusione…dalla antecedente procedura aperta volta alla realizzazione delle medesime opere» (cfr. ancora il doc. 2 della ricorrente).
In altri termini, pare che l’esistenza di un precedente provvedimento di esclusione mai contestato sia posto a fondamento di un’istanza di accesso ad una nuova procedura di gara – seppure avente analogo oggetto – alla quale l’esponente non è stata invitata e che non ha in ogni modo neppure contestato, quanto meno sotto il profilo del mancato invito, davanti alla competente sede giurisdizionale.
Preme poi evidenziare che la domanda di accesso di cui è causa ha per oggetto, per esplicita ammissione della stessa richiedente, un «coacervo di documenti», riguardanti spesso soggetti terzi (si pensi alle offerte economiche e tecniche), senza alcuna differenziazione fra i medesimi (si veda l’elenco dal n. 1 al n. 14 del doc. 2 della ricorrente), finendo così per realizzare una sorta di accesso “esplorativo”, senza alcuna chiara indicazione dello specifico e concreto interesse giuridico che dovrebbe sorreggere l’istanza di ostensione, vista anche la mole e l’eterogeneità dei documenti richiesti (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1732/2019, di conferma della sentenza di questa Sezione n. 1381/2018).
Il Collegio rileva altresì che non vi è alcun contenzioso pendente fra l’attuale esponente e l’amministrazione con riguardo alle due procedure di gara di cui sopra e che lo stesso Consiglio di Stato, con recente sentenza della Sezione V n. 64/2020, ha statuito che: «contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come l’impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia».
Si aggiunga, da ultimo e per doverosa completezza, che l’istanza di accesso di cui è causa è stata presentata ai sensi della legge n. 241/1990 e che pertanto la stessa deve essere valutata esclusivamente ai sensi di tale normativa, non potendo quindi trovare in alcun modo applicazione nella presente controversia la diversa modalità di accesso di cui al D.Lgs. 33/2013 (c.d. accesso civico), non essendo consentita la conversione della domanda di accesso in corso di giudizio (cfr. TAR Toscana, sez. II, n. 1748/2019)”.

Consiglio di Stato, sez. IV sentenza 12.1.2016 n. 68

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2015, proposto da:

Paolo Di Sante, rappresentato e difeso dall’avv.to Adalberto Palestini, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Svca (Struttura di Vigilanza Sulle Concessioni Autostradali), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Strada dei Parchi Spa, rappresentata e difesa dall’avv.to Marco Segatori, con domicilio eletto presso Marco Segatori in Roma, viale Parioli N.74;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 00973/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti sulle violazioni del piano operazioni invernali.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Svca (Struttura di Vigilanza Sulle Concessioni Autostradali) e della Strada dei Parchi Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e udito per le parti l’avvocato Cristiano Castrogiovanni, su delega dell’avvocato Marco Segatori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Signor Paolo Di Sante instaurava dinnanzi al Giudice di Pace di Montorio al Vomaro (poi Giudice di Pace di Teramo) un giudizio nei confronti della Strada dei Parchi S.p.a., al fine di vedersi risarcire i danni subiti nell’evento nevoso del febbraio 2012, avendo detta società, nella sua tesi, omesso di approntare le misure idonee alla messa in sicurezza della strada.

Nel corso del giudizio l’ANAS, con nota CDG–0078.55 – P del 5 giugno 2012, chiedeva alla Strada dei Parchi quale sua concessionaria, di fornire i chiarimenti del caso.

La società formulava di conseguenza le proprie deduzioni.

Con istanza del 2.10.2014, il Di Sante richiedeva quindi alla Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (SVCA) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente l’attività istruttoria formalizzata con la nota ANAS anzidetta.

L’istanza veniva però rigettata, sul presupposto che la stessa fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed avendo la controinteressata (ossia la Strada dei Parchi S.p.a , concessionaria della strada cui l’attività istruttoria era riferita) espresso il proprio diniego all’accesso non sussistendo, ad avviso di quest’ultima, alcun interesse giuridicamente tutelato in testa al richiedente.

Il Di Sante impugnava quindi detto diniego dinnanzi al Tar Lazio, deducendo nella sostanza che i documenti richiesti sarebbero stati utili ai fini defensionali nella causa instaurata dinnanzi al Giudice di Pace.

Si costituiva in giudizio la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità dell’istanza d’accesso per difetto dei requisiti di legge e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Con la sentenza 21 gennaio 2015 n. 973 il Tar Lazio respingeva il ricorso, rilevando la genericità dell’istanza ed assumendo altresì che la stessa, di natura esplorativa, fosse preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione.

Secondo il primo giudice, poi, i documenti oggetto dell’istanza di accesso, siccome atti interni all’esercizio dell’attività ispettiva svolta dalla struttura ministeriale di vigilanza sulle concessioni autostradali, non avrebbero potuto essere divulgati in assenza di specifica motivazione, non evincibile dal contenuto dell’istanza medesima.

Avverso detta pronuncia il Di Sante ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.

Si è costituita in giudizio la società controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Con il primo mezzo di censura l’appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto generica l’istanza di accesso per cui è causa.

Al riguardo, infatti, assume che non poteva essere posto a suo carico l’onere di specificare gli estremi di protocollo e la data degli atti di cui aveva richiesto l’ostensione e che dall’istanza sarebbero stati comunque ricavabili elementi idonei a individuare i documenti di interesse.

  1. Il motivo, così come proposto, non può trovare accoglimento.
  2. Ed invero, se non può in linea di principio pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come l’Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.

Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività.

Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è dubbio come l’accesso non possa costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.

  1. Tanto premesso, nel caso di specie la richiesta del Signor Di Sante è testualmente volta ad ottenere “tutta la documentazione nessuna esclusa inerente l’attività svolta nel procedimento di verifica … “, senza ulteriori precisazioni o specificazioni.

L’oggetto dell’accesso, quindi, è costituito da un numero indeterminato di documenti, in alcun modo individuati e per di più formati in un arco temporale non meglio specificato.

Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto una istanza siffatta del tutto “generica” e, conseguentemente, legittimo il diniego espresso al riguardo dall’Amministrazione.

Come già precisato, infatti, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa .

  1. Con i restanti mezzi di censura – che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale unicità della ragione addotta a loro sostegno – l’appellante deduce l’erroneità della sentenza:

(i) nella parte in cui ha ritenuto la natura esplorativa dell’istanza;

(ii) nella parte in cui ha ritenuto corretto sottrarre all’accesso i documenti richiesti, costituendo gli stessi “atti interni all’esercizio della attività ispettiva svolta dalla Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali”;

iii) nella parte in cui ha ritenuto che l’istante non abbia chiarito le ragioni per la quali l’accesso alla documentazione sarebbe stato utile.

Assume, infatti, il Sig Di Sante che l’interesse sotteso alla presentazione dell’istanza non è quello di effettuare un’indagine esplorativa, bensì quello di acquisire documentazione utile nell’ambito del giudizio pendente dinnanzi al Giudice di Pace, ciò che lo legittimerebbe di per sé ad acquisire la documentazione richiesta, ancorché interna all’esercizio della attività ispettiva svolta dalla Struttura di vigilanza.

  1. La doglianza non può essere condivisa.
  2. Invero, il fatto che si tratti nella prospettazione del ricorrente di un accesso c.d. defensionale, è circostanza recessiva rispetto all’accertata genericità dell’istanza dallo stesso presentata la quale, come sopra precisato, non poteva comunque come tale essere positivamente evasa.

E ciò a maggior ragione, ove si consideri come nella specie l’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso non sia neppure parte del giudizio instaurato dinnanzi al Giudice di Pace – solo genericamente citato nella richiesta medesima – e come, pertanto, la stessa non sia stata posta nella condizione di apprezzare in modo oggettivo e compiuto il concreto interesse del richiedente.

In tale contesto, pertanto, la decisione assunta dal Tar di ritenere di natura sostanzialmente “esplorativa” la richiesta d’accesso per cui è causa, deve andare esente da mende.

  1. Conclusivamente l’appello si appalesa privo di fondamento e, come tale, da respingere .
  2. Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge .

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Garante Privacy: pareri favorevoli ai fini dell’implementazione dello Spid

Il Garante della Privacy ha fornito all’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) due pareri favorevoli per il completamento del lavoro di implementazione dello Spid, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, il primo relativo ad una versione aggiornata di uno schema di regolamento che disciplina le modalità attuative per la realizzazione del sistema; il secondo riguardante lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti fra l’Agid e i gestori dell’identità digitale.

Per quanto riguarda il regolamento che disciplina le modalità attuative dello Spid, sono stati apportati alcuni perfezionamenti che riguardano, in particolare:

  • il rafforzamento dei controlli dell’Agid in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati;
  • una più puntuale definizione delle modalità di conservazione della documentazione inerente la creazione e il rilascio dell’identità digitale;
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio all’utente dell’avvenuto utilizzo delle sue credenziali;
  • una migliore esplicitazione delle procedure di sospensione e revoca dei gestori.

Il Garante, attribuendo particolare importanza alla materia in esame, ha ritenuto necessario innalzare ulteriormente i livelli di garanzia. Infatti, l’Autorità ha chiesto, in particolare, di perfezionare la descrizione dei differenti livelli di sicurezza delle identità digitali Spid, per rendere più coerente il regolamento con quanto previsto dalla normativa europea in materia.

Inoltre, afferma il Garante, è necessario specificare che, se il gestore dell’identità digitale fornisce solo l’identificazione da remoto come modalità per la verifica dell’identità del richiedente, ciò deve essere messo in evidenza, oltre che nelle condizioni e termini del contratto, anche nell’informativa da rendere all’utente.

Quanto alla convenzione relativa ai gestori dell’identità digitale, essa appare sostanzialmente conforme alle indicazioni rese dall’Ufficio del Garante durante il tavolo tecnico.

In particolare è stato migliorato il contenuto della convenzione relativamente alle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali nel caso in cui il gestore si avvalga di soggetti esterni per la fornitura del servizio d’identità digitale oltre alle modalità di comunicazione da parte del gestore di eventuali violazioni o intrusioni nei dati personali.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 660)

doc. web n. 4538528

Parere all’Agid su uno schema di regolamento in tema di modalità attuative per la realizzazione dello SPID e uno schema di convenzione relativa ai gestori – 17 dicembre 2015

Registro dei provvedimenti n. 660 del 17 dicembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell’Agenzia per l’Italia digitale;

Visto l’articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

  1. L’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito anche AGID) ha richiesto il parere del Garante su due schemi-tipo di convenzione fra l’AGID medesima, da un lato, e, rispettivamente, i gestori di identità digitale e le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi, dall’altro, da adottare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 (di seguito dPCM) recante la definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), sul cui schema il Garante ha reso parere in data 19 giugno 2014.

Inoltre, l’AGID ha nuovamente sottoposto a parere del Garante, in una versione aggiornata, lo schema di regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, sul quale l’Autorità ha espresso un primo parere in data 4 giugno 2015 che riguardava, oltre allo schema di regolamento sulle modalità attuative, anche lo schema di regolamento dell’Agenzia relativo alle regole tecniche (parere n. 332 del 4 giugno 2015, doc. web n. 4257475).

L’articolo 4 del dPCM, infatti, ai commi 2, 3 e 4, prevede che l’Agenzia adotti regolamenti per  definire, appunto, le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, le modalità di accreditamento dei soggetti SPID, nonché le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale.

Riguardo agli schemi degli altri regolamenti dell’Agenzia previsti dal citato articolo 4 (concernenti, in particolare, l’accreditamento dei gestori di identità digitale e le procedure necessarie a consentire ai predetti gestori, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale), l’Autorità ha reso il proprio parere, in data 23 aprile scorso (pareri n. 237 e n. 238 del 23 aprile 2015, doc. web n. 3953079 e n. 3953181).

Infine, l’articolo 10, comma 2, del predetto dPCM prevede che l’AGID stipuli apposita convenzione con i gestori dell’identità digitale e disponga l’iscrizione degli stessi nel registro SPID.

Il presente parere –per evidenti ragioni di affinità di materia- si riferisce sia al nuovo schema di regolamento, sia allo schema di convenzione-tipo concernente, appunto, i gestori dell’identità digitale. Il Garante si esprimerà in prosieguo sull’altro schema di convenzione, relativo all’adesione a SPID da parte delle pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori di servizi.

RILEVATO

  1. Il Garante riconnette particolare importanza alla materia in esame per le implicazioni che ne possono derivare sotto il profilo della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali; in ragione di ciò, il nuovo schema di regolamento e lo schema di convenzione sono stati elaborati dall’AGID all’esito di riunioni e interlocuzioni avute con l’Ufficio del Garante, modificando e integrando l’originaria formulazione di alcuni articoli in coerenza con i rilievi e le osservazioni formulati durante il tavolo tecnico.

2.1. Il regolamento sulle modalità attuative di SPID.

Per quanto riguarda lo schema di regolamento, l’Autorità prende innanzitutto atto che nel testo è stato inserito l’articolo 32-bis, riguardante la collaborazione fra l’AGID e il Garante, già oggetto di una specifica condizione nel precedente parere (cfr. punto 5.21. del parere cit. del 4 giugno 2015).

Lo schema presenta inoltre alcuni mirati perfezionamenti, volti a rendere il regolamento pienamente conforme ai principi e alle garanzie in materia di protezione dei dati personali, che l’Autorità aveva già evidenziato nel precedente parere. Tali perfezionamenti sono il frutto di ulteriori approfondimenti svolti in collaborazione fra l’Ufficio del Garante e i rappresentanti dell’Agenzia.

Le integrazioni riguardano in particolare

  • una maggiore coerenza fra il testo del regolamento e il d.P.C.M.;
  • il rafforzamento dei controlli posti in essere dall’AGID in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
  • il rafforzamento della sicurezza delle procedure di identificazione in remoto;
  • una più puntuale definizione di adeguate modalità di conservazione della documentazione  inerente alla creazione e al rilascio dell’identità digitale (ivi comprese le registrazioni audio/video acquisite nel caso d’identificazione in remoto);
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio di segnalazione all’utente dell’avvenuto utilizzo delle sue credenziali;
  • una migliore esplicitazione in merito alle procedure di sospensione e revoca dei gestori.

Nondimeno si rileva che, in ragione della complessità e dell’importanza della materia, resta l’esigenza di apportare allo schema di regolamento alcuni ulteriori perfezionamenti, nei termini di seguito descritti:

a) all’articolo 2, deve essere perfezionata la descrizione dei livelli di sicurezza delle identità digitali SPID al fine di garantire una maggiore coerenza della disposizione con quanto previsto all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014, in materia di livelli di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica. In particolare, al fine di eliminare ogni ambiguità del testo, occorre specificare che il rischio menzionato nel medesimo articolo per descrivere i differenti livelli di sicurezza delle identità digitali riguarda l’uso abusivo o l’alterazione dell’identità. Al riguardo, va precisato che il livello 1 è caratterizzato da un’affidabilità e una qualità delle specifiche tecniche, norme e procedure dello strumento di identificazione elettronica tali da ridurre il rischio di uso abusivo o di alterazione dell’identità; al livello 2 l’affidabilità e la qualità delle predette specifiche tecniche, norme e procedure è tale da ridurre significativamente il predetto  rischio, mentre al livello 3 l’affidabilità e la qualità delle stesse specifiche, norme e procedure è tale da impedire l’uso abusivo o l’alterazione dell’identità. Ciò, al fine di mantenere un’opportuna distinzione tra la valutazione, in capo ai gestori dell’identità digitale, del livello di affidabilità e sicurezza dei sistemi di identificazione elettronica predisposti, e, quella, in capo ai fornitori di servizi, dell’impatto per gli utenti interessati di un utilizzo improprio delle loro identità SPID in relazione all’accesso a differenti tipologie di servizi elettronici offerti;

b) l’articolo 8 va ulteriormente perfezionato specificando che se il gestore dell’identità digitale fornisce solo l’identificazione da remoto, come modalità per la verifica dell’identità del richiedente, ciò deve essere messo in specifica evidenza, oltre che nelle condizioni e termini del contratto, anche nell’informativa da rendere all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Codice;

c) all’articolo 28 è necessario espungere il termine “di trasmissione” che sembra il frutto di un refuso.

2.2.. La convenzione-tipo relativa ai gestori dell’identità digitale.

Quanto alla convenzione relativa ai gestori dell’identità digitale, essa appare sostanzialmente conforme alle indicazioni rese dall’Ufficio del Garante nel quadro delle predette interlocuzioni.

In particolare è stato migliorato il contenuto della convenzione relativamente a:

  • la coerenza fra il testo della convenzione e il Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDASS), il dPCM e i regolamenti attuativi adottati dall’AGID;
  • le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali nel caso in cui il gestore si avvalga di soggetti esterni per la fornitura del servizio d’identità digitale;
  • la specificazione degli obblighi del gestore riguardo al trattamento dei dati personali;
  • gli obblighi in capo ai gestori relativi alle misure di sicurezza e agli strumenti crittografici adottati, con particolare riguardo alla loro adeguatezza rispetto agli standard riconosciuti in ambito europeo e internazionale;
  • gli obblighi dei gestori nei confronti degli utenti, relativi in particolare all’accesso da parte di questi ultimi alle informazioni relative ai servizi da essi erogati e alla disponibilità di indicazioni semplici e chiare circa le caratteristiche e il funzionamento del sistema SPID;
  • le modalità di comunicazione da parte del gestore di eventuali violazioni o intrusioni nei dati personali;
  • le procedure che l’AGID è tenuta ad adottare in caso di inadempimenti del gestore.

Anche in questo caso, in ragione della complessità e dell’importanza della materia, si segnala l’esigenza di apportare al provvedimento alcune indicazioni, nei termini di seguito descritti:

  1. occorre inserire all’articolo 2, comma 1, lett. a) dello schema l’esplicito riferimento all’articolo 29 del Codice riguardo al caso in cui il gestore si avvalga di soggetti esterni per la fornitura del sevizio d’identità digitale;
  2. è necessario sostituire nell’articolo 2, comma 2, lett. g) la formula “una periodicità inferiore ai due giorni lavorativi previsti” con la seguente: “una periodicità inferiore ai tre giorni lavorativi previsti”.

IL GARANTE

  1. esprime parere favorevole sullo schema di regolamento dell’Agenzia per l’Italia digitale recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, evidenziando la necessità di apportare allo schema i perfezionamenti indicati al punto 2.1.;
  2. esprime parere favorevole sullo schema di convenzione relativa ai gestori dell’identità digitale, evidenziando la necessità di apportare allo schema-tipo i perfezionamenti indicati al punto 2.2..

Roma, 17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia


Le modifiche per le notifiche degli atti dell’Agenzia delle Entrate

logo_Agenzia_entrate___crop_rsz_200x200Rivoluzionata la disciplina dei termini per l’accertamento fiscale. Il ddl Stabilità 2016, interviene sugli articoli 43 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 revisionando la vigente disciplina relativa ai termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Allungamento di uno ovvero di due anni del termine ordinario per la notifica degli avvisi – a seconda che il contribuente abbia o meno presentato la dichiarazione dei redditi ed eliminazione della previsione che riconosce all’Amministrazione termini doppi in ipotesi di reato fiscale. Queste le novità principali.

Attualmente, gli avvisi di accertamento in materia di Iva e imposte sui redditi devono essere notificati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, in caso di mancata presentazione della stessa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.

In particolare, i commi 130 e 131, dell’art. 1, del ddl Stabilità 2016, intervenendo sugli articoli 57 del dpr 633 del 1972 (relativo ai termini per gli accertamenti Iva) e 43 del dpr n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), hanno fissato al 31 dicembre «del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» e al 31 dicembre «del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata», i termini per la notificazione dell’accertamento.

Novità anche per la disciplina degli accertamenti in caso di violazioni penali–tributarie.

In particolare, oggi si prevede che, in caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al dlgs 10 marzo 2000, n. 74, i tradizionali termini di accertamento sono raddoppiati. In tale circostanza, dunque, l’Amministrazione può notificare gli atti impositivi entro l’ottavo o il decimo anno successivo a quello in cui, rispettivamente, la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto esser presentata. Sul tema era intervenuto recentemente anche il dlgs 5 agosto 2015, n. 128, il quale, dando attuazione alla delega di cui all’art. 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, precisava che la denuncia per reati tributari deve essere presentata entro la scadenza dell’ordinario termine di accertamento.

Il ddl Stabilità 2016 sopprime del tutto tale disciplina. Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui si riscontrino violazioni penal-tributarie, si applicheranno gli ordinari termini di accertamento, come modificati dallo stesso ddl Stabilità. Niente più raddoppio, dunque.

Il nuovo calendario dal periodo di imposta 2016.

La disciplina dei termini per l’accertamento ridisegnata dal ddl Stabilità 2016, come espressamente precisato dal 132 dell’art. 1 del ddl, sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2016 mentre in relazione ai periodi d’imposta precedenti risulteranno applicabili le disposizioni attualmente vigenti che prevedono la notifica degli avvisi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto ovvero del quinto anno successivo a quello in cui è stata ovvero avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

In relazione ai periodi d’imposta precedenti al 2016, conseguentemente, risulteranno applicabili anche le disposizioni che riconoscono all’Amministrazione termini raddoppiati in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.


Documenti informatici: on line le linee guida per la conservazione

Conservazione documenti informaticiLe linee guida illustrano le procedure e gli strumenti per l’avvio delle attività di conservazione dei documenti informatici da parte delle P.A.

Sono state pubblicate dall’AgID le linee guida sulla conservazione che in 134 pagine hanno lo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni relative a requisiti, processi, attività e responsabilità in materia di conservazione dei documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti.  

Le linee guida – precisa l’AgId D – sono da intendersi come documento dinamico, attualmente in fase di sviluppo.

Leggi: La conservazione dei documenti informatici 2015

 


Carta d’identità elettronica: sì della Conferenza Stato-Città sullo schema di decreto

Il parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2015 sulle modalità tecniche di emissione e rilascio.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica”.
Nel comunicato diramato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali si precisa che il “decreto definisce le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta di identità elettronica (CIE) come previsto dall’articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015, che ha abrogato le disposizioni che istituivano il Documento digitale unificato (la CIE unificata alla tessera sanitaria).
L’emissione della CIE è riservata al Ministero dell’interno. I Comuni, che già emettono la CIE, avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche e di sicurezza del decreto, nei tempi e con le modalità stabilite dalla Commissione interministeriale permanente della CIE, appositamente istituita presso il Ministero dell’interno e composta, tra gli altri, da un rappresentante dei Comuni. Nei restanti Comuni, il rilascio della CIE d awiato secondo il piano definito dal Ministero dell’Interno, sentita la predetta Commissione.
Il Ministero dell’Interno assicura ai Comuni il supporto necessario mettendo a disposizione l’infrastruttura informatica ubicata presso il proprio Centro Nazionale dei Servizi Demografici. L’ANCI ha chiesto di valutare la possibilità che i cittadini possano anche ritirare direttamente presso gli uffici comunali le carte d’identità elettroniche, come alternativa al già previsto recapito a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza degli interessati”.
Fonte: Conferenza Stato-città ed autonomie locali
La Direzione
(21 dicembre 2015)


CONTROLLI SUI DIPENDENTI

Privacy-400x250La posizione garantista del Garante privacy

Secondo il Garante della privacy, il contenuto di comunicazioni – di tipo elettronico o telematico – scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.
Il caso: una dipendente ha lamentato l’illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento.
Il Garante, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, ha stabilito che il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata (per sua stessa ammissione) attraverso l’installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall’azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione.
Una procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet” e con le disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal codice privacy.
Si tratta di principi da tenere ben presenti, in quanto l’esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.


Buone Feste 2016

Buone feste 2016

“Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute”


Stipula dei contratti d’appalto “in forma elettronica”

Con comunicato del Presidente, l’ANAC ha precisato che “anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere ….. dovrà essere redatta in modalità elettronica “ (art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 ).

Leggi: Stipula dei contratti d’appalto in forma elettronica 2015


Lettera inviata all’INPS: modalità di notificazione degli AVA. Circolare associazione A.N.N.A.

L’Associazione Nazionale Notifiche Atti che ha come scopo la valorizzazione della figura del Messo Comunale, sollecitata dai suoi iscritti in relazione alle richieste pervenute per la notificazione degli avvisi di addebito inviati dagli uffici dell’INPS che richiedono che si provveda alla notificazione di tali atti mediante il ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del DPR 600/1973, è intervenuta per chiarire a quali norme si debba fare riferimento per la notificazione degli AVA con la circolare n. 001/2015.

Lettera inviata al Presidente dell’I.N.P.S.: Lettera notificazione AVA 2015


PA DIGITALE POSSIBILE – Macerata 23.10.2015

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
NELL’AMBITO DEL MASTER UNIVERSITARIO IN FORMAZIONE, GESTIONE
E CONSERVAZIONE DI ARCHIVI DIGITALI IN AMBITO PUBBLICO
E PRIVATO (FGCAD) – EDIZIONE 2014/2015

organizza

SEMINARIO DI STUDI

pa_digitale_possibile

Venerdì 23 ottobre 2015

Aula A Ex Monastero S. Chiara

Via Garibaldi 20 – Macerata

Presentazione
Il Codice dell’amministrazione digitale disegna uno scenario in cui cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese interagiscono on-line, si scambiano documenti per via telematica, erogano servizi o ne fruiscono con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’obiettivo del legislatore è chiaro: ridurre i costi e aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa rispondendo anche alle esigenze di innovazione della società contemporanea.
Conseguire concretamente questi risultati, però, non è semplice in quanto l’introduzione delle tecnologie informatiche è una condizione necessaria, ma non sufficiente. La transizione dal documento cartaceo al documento informatico e, in generale, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, infatti, richiede l’adozione di un nuovo modello organizzativo e procedurale, un modello specificamente disegnato per l’amministrazione pubblica digitale.
Il seminario si propone di analizzare queste problematiche, presentando l’esperienza concreta della Regione Emilia-Romagna che, con il supporto di Lepida S.p.A. e dei suoi partner di mercato, ha costruito in questi anni un percorso di innovazione della pubblica amministrazione regionale, registrando un impatto molto positivo sui servizi resi all’utenza e sull’operatività degli uffici.
Si tratta di un’iniziativa che nasce nell’ambito del modulo di «Formazione permanente» del Master in «Formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali (FGCAD)» e si prefigge l’obiettivo di presentare un caso di studio come momento di aggiornamento sulle possibili soluzioni tecnologiche e organizzative per attuare concretamente il modello della «PA digitale».

Programma: PA DIGITALE POSSIBILE _ FGCAD

Per iscrizioni


Nuove condizioni dei servizi postali universali dal 1° ottobre 2015

Significative novità, introdotte nei recenti provvedimenti della normativa di settore, hanno determinato la rimodulazione dell’offerta dei servizi postali universali di Poste Italiane, con decorrenza dal 1° ottobre 2015 così come di seguito indicato:

  • a) sarà rilasciata una nuova gamma di servizi di base di posta ordinaria, “Posta4” / “Posta4pro” per l’Italia e “Postamail Internazionale” per l’estero. Sono previste tariffe a partire da euro 0,95 per la Posta4, euro 0,85 per la Posta4pro ed euro 1,00 per la Postamail Internazionale;
  • b) saranno ridefiniti i servizi di posta prioritaria, “Posta1” / “Posta1pro” per l’Italia e “Postapriority Internazionale” per l’estero, arricchiti con una funzionalità che – previa apposizione dell’apposita etichetta che contiene un codice – permette di ricevere nel caso della “Posta1” e “Posta1pro” per l’Italia l’informazione sull’esito di consegna e, nel caso della Postapriority Internazionale, l’informazione sull’arrivo al centro di scambio internazionale di Poste Italiane. Sono previste tariffe a partire da euro 2,80 per Posta1, euro 2,10  per Posta1pro ed euro 3,50  per Postapriority Internazionale (per l’estero Zona 1);
  • c) relativamente ai servizi online, saranno disponibili i servizi di Posta4online (per l’interno) e Postamail Internazionale online (per l’estero). Per invii fino 20 grammi (da 1 a 3 fogli), limitatamente all’attività di recapito, sono previste tariffe di euro 0,85  (per l’interno) ed euro 1,00 (per l’estero, Zona 1). Previa conferma della relativa disponibilità sulla pagina web dedicata a ciascun canale di accesso, saranno erogati anche i corrispondenti servizi di Posta1 Online e Postapriority Internazionale online;
  • d) Le tariffe dell’Avviso di Ricevimento (A.R.) dei seguenti servizi saranno:
    – singolo per l’interno – per Posta Raccomandata Retail (ivi comprese le comunicazioni connesse alla notifica degli Atti Giudiziari), nonché, ove accettati presso gli uffici postali, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri – euro 0,95
    – multiplo per l’interno – Posta Raccomandata Pro, Posta Raccomandata Smart, Posta Raccomandata online, Posta Assicurata Smart e, laddove accettati presso i centri abilitati, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri – euro 0,70
    – per l’estero – Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale – euro 1,00.
  • e) gli invii di posta Ordinaria, Raccomandata, Assicurata e del Pacco Ordinario Nazionale saranno consegnati secondo il nuovo obiettivo di recapito J+4 (4 giorni lavorativi oltre quello di accettazione) nelle percentuali riportate, in dettaglio, nella Carta della Qualità dei servizi postali;
  • f) in alcune località, la consegna degli invii e la vuotatura delle cassette saranno effettuate a giorni alterni su base bi-settimanale. Di conseguenza, per la sola Posta1 gli obiettivi di velocità variano, da 1 giorno (J+1) a 3 giorni lavorativi (J+3) oltre a quello di accettazione, a seconda della zona di raccolta / destinazione, secondo quanto riportato sulla Carta dei servizi postali universali.
 Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili negli allegati di seguito riportati nonché presso gli Uffici Postali e negli altri centri di accettazione.


Violazioni al Codice della Strada, aumentano le spese

Le spese di accertamento e notifica sui verbali di violazione al codice della strada, accertate dalla Polizia Stradale, passano a 15,23 euro. Somme che, a seguito di intervenute modifiche normative o sulla base di maggiori o minori costi di accertamento, potranno essere rideterminate con successivi provvedimenti. È quanto prevede il testo del dm Interno 8.7.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 15.09.2015 con cui si determinano i nuovi importi a carico dei trasgressori di norme del Codice della strada, quando tali violazioni sono accertate dal personale della Polizia di Stato. Pertanto, a partire dal 16 settembre 2015, i verbali di accertamento conteranno, oltre all’importo della sanzione amministrativa, anche la somma di 15,23 euro quale spesa di notifica, i cui costi sono anticipati da Poste Italiane. Il dm specifica, altresì, che entro il 30 novembre e il 31 maggio di ogni anno il Servizio Polizia Stradale provvede a verificare le spese di accertamento e di notifica dei verbali di contestazione dovute a Poste, così da assicurare l’idonea copertura economica delle suddette attività. Con tali somme, si legge nel decreto, si rimborsa la società Poste Italiane per la fornitura degli adeguamenti dei software, già nella disponibilità della Polizia Stradale, nonché per i costi relativi all’hardware e al software di base necessari a supportare tali applicativi. Sotto questo profilo, il dm prevede, inoltre, che i vertici della Polstrada potranno segnalare una rideterminazione degli importi dovuti a titolo di spese di notifica, alla luce di intervenute modifiche normative, ovvero sulla base dei maggiori o minori costi di accertamento per il responsabile del pagamento, derivanti dalle innovazioni tecnologiche e dall’applicazione di nuove soluzioni informatiche ai servizi resi da Poste Italiane alla stessa Polizia Stradale.

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 8 luglio 2015

Determinazione delle spese di notifica e accertamento a carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. (15A06864)

(GU n.214 del 15-9-2015)

IL DIRETTORE CENTRALE

dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale

Visto l’art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («codice della strada»), di seguito indicato come codice della strada, che devolve allo Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada accertate da funzionari ed agenti dello Stato;

Visto l’art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, che disciplina la ricevibilità e gli effetti dei pagamenti delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada in misura inferiore a quella prevista per l’estinzione dell’obbligazione o fuori dal termine per il pagamento in misura ridotta, prima della formazione del ruolo;

Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 luglio 2010, con il quale è stato istituito un conto corrente postale nazionale intestato al Ministero dell’interno – Polizia Stradale;

Considerato che il Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, in linea con le prescrizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il codice per l’amministrazione digitale, ha attivato procedure esecutive per la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate da personale della Polizia di Stato, con l’affidamento di parte dei servizi alla Società «Poste Italiane S.p.A.», sulla base dell’avvenuta stipula del contratto in forma pubblica amministrativa n. 29414 di rep. del 23 dicembre 2013, con scadenza al 31 marzo 2016, regolarmente registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2014;

Considerato che i costi per il servizio di notificazione degli atti amministrativi effettuato dalla Società «Poste Italiane S.p.A.» ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, nonché’ per lo svolgimento di alcune attività materiali a supporto dell’attività di accertamento svolto da personale della Polizia di Stato, sono sostenuti dalla predetta Società e sono da ricomprendere tra le spese di notifica e spese di accertamento, che, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del codice della strada, sono a carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;

Atteso che l’art. 3 del citato contratto fissa in Euro 12,23, I.VA compresa, il costo della gestione completa del servizio di notifica, di incasso e rendicontazione dei pagamenti, successivamente ridotto, a far data dal 1° dicembre 2014, ad Euro 11,86, I.V.A. compresa, ai sensi della delibera AGCOM 728/13/CONS del 19 dicembre 2013;

Richiamata la convenzione n. 29174 di rep. del 25 maggio 2011, stipulata sempre con la Società «Poste Italiane S.p.A.», con la quale è stata affidata alla stessa la gestione di talune attività complementari e necessarie alla gestione del processo sanzionatorio, ivi comprese quelle relative agli accertamenti, la fornitura degli adeguamenti dei software, già nella disponibilità della Polizia Stradale e necessari all’esecuzione delle parti di processo ad essa delegate, nonché la fornitura dell’hardware e del software di base necessari a supportare tali applicativi;

Viste le comunicazioni n. 300/A/7254/14/131/M/11/8/8/1 del 10 ottobre 2014 e n. 300/A/2014/15/131M/11/8/8/1 del 18 marzo 2015 con le quali il Direttore centrale per la polizia Stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ritiene congruo rideterminare le spese di notifica ed accertamento da porre a carico pro quota di ciascun contravventore destinato al pagamento delle sanzioni amministrative in complessivi Euro 15,23, I.V.A. compresa, composti da Euro 11,86, I.V.A. compresa, per spese di notifica ed Euro 3,37, I.V.A. compresa, per spese di accertamento;

Visto l’art. 8 del citato decreto interministeriale 12 luglio 2010, che affida al Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale la determinazione con apposito decreto dell’importo delle spese di notifica e delle spese di accertamento da porre a carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada accertate da personale della Polizia di Stato;

Richiamata la nota n. 600/A/INF/0005286/15 del 21 maggio 2015 con la quale l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale ha confermato la determinazione del sopraindicato importo complessivo di Euro 15,23, I.V.A. compresa, in ossequio alla previsione di cui al sopramenzionato decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le spese di accertamento e di notifica dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada, da porre a carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada accertate da personale della Polizia di Stato, sono determinate in Euro 15,23, I.V.A. compresa, composti da Euro 11,86, I.V.A. compresa, e da Euro 3,37, I.V.A. compresa, quali spese di notifica e di accertamento.

Art. 2

Le somme pagate dai soggetti tenuti al pagamento a titolo di rimborso delle spese di notifica e delle spese di accertamento di cui al precedente art. 1, i cui costi sono sostenuti dalla Società «Poste Italiane S.p.A.», sono versate con operazione di postagiro ovvero di bonifico a favore della medesima Società dal funzionario responsabile della gestione del conto corrente postale nazionale intestato a Ministero dell’interno – Polizia Stradale, a seguito della presentazione di apposita fattura emessa dalla menzionata Società, intestata al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale come previsto dai menzionati contratti.

Art. 3

Entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno il Servizio Polizia Stradale provvede a verificare le spese di accertamento e di notifica dei verbali di contestazione effettivamente dovute alla Società «Poste Italiane S.p.A.», per assicurare la idonea copertura economica delle suddette attività svolte dalla stessa Società «Poste Italiane S.p.A.».

Il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato provvede a segnalare alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale la necessità di rideterminare gli importi di cui all’art. 1 in ossequio alle previsioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale 12 luglio 2010, alla luce di intervenute modifiche normative, ovvero sulla base dei maggiori o minori costi di accertamento per il responsabile del pagamento, derivanti dalle innovazioni tecnologiche  e dall’applicazione di nuove soluzioni informatiche ai servizi resi dalla Società «Poste Italiane S.p.A.» alla Polizia Stradale.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2015

Il direttore centrale: Franceschelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2015

Interno, foglio n. 1732


La PEC del Governo in “pensione” dal 18 settembre 2015

CEC-PACDa domani, 18 settembre, il servizio PostaCertific@, la PEC governativa che consentiva esclusivamente lo scambio di comunicazioni, aventi valore legale, paragonabile a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, tra enti pubblici, cittadino e viceversa, non sarà più attiva.

Le caselle che fino a dicembre 2014 erano attivabili gratuitamente, dal singolo cittadino, erano infatti semplicemente CEC-PAC, acronimo di Comunicazione Elettronica Certificata fra Pubblica Amministrazione e Cittadino.

Fortissimamente voluta dall’On. Renato Brunetta, la CEC-PAC si è rivelata – all’atto pratico – un fallimento. Stando alle statistiche, infatti, ben l’82% delle caselle di PostaCertificat@ non avrebbe mai inviato alcun messaggio e qualcosa come 500.000 richieste di attivazione sarebbero rimaste inevase perché i cittadini non si sono mai presentati presso gli uffici postali per confermare la loro identità ed “autenticare” la casella.

Quindi, a partire dal 18 settembre la PEC governativa (PostaCertificat@) andrà definitivamente in pensione perché non sono stati sin qui raggiunti gli obiettivi fissati inizialmente.

L’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) ha confermato che la chiusura del servizio (le caselle CEC-PAC dei cittadini non saranno più accessibili; potranno essere eventualmente richiesti solamente i log relativi all’attività delle stesse entro e non oltre il 17 marzo 2018) porterà ad un risparmio, per le casse dello Stato, quantificabile in circa 19 milioni di euro.

I “numeri complessivi” non sono stati comunque resi noti soprattutto considerando che soltanto per l’appalto iniziale Telecom Italia e Poste Italiane, si aggiudicarono un appalto per la fornitura del servizio del valore di 50 milioni di euro.

Nonostante sia un “unicum” tutto italiano (altri Paesi non hanno sentito il bisogno di dotarsi di una simile soluzione continuando a preferire standard riconosciuti a livello internazionale come S/MIME e OpenPGP), l’attivazione di un account di posta elettronica certificata (PEC) resta un adempimento a carico di professionisti ed imprese. Inoltre, la disponibilità di un indirizzo PEC resta un pressante obbligo, ad esempio, allorquando si debba partecipare a selezioni pubbliche o qualora si debba colloquiare con la pubblica amministrazione.


Cartelle esattoriali notificate via Pec dal 1° giugno 2016

Equitalia potrà decidere, per i privati cittadini, se continuare a usare il canale tradizionale o quello telematico, ma per imprenditori individuali, società e professionisti la posta elettronica certificata sarà obbligatoria.

Si ampliano, così, i termini del «lieve inadempimento»: i contribuenti non decadranno dal beneficio della rateazione se la prima rata viene versata con un ritardo non superiore a sette giorni (e non più cinque). Mentre cambia nuovamente il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione: dall’attuale aggio dell’8%, che resterà in vigore fino a tutto il 2015, si passerà a un sistema modulare, con pagamenti dall’1% al 6% a carico dei debitori, una compartecipazione degli enti creditori (3% delle somme riscosse entro i 60 giorni) e anche un contributo dell’Agenzia delle entrate da 125 milioni di euro totali fino al 2018.

È quanto prevede la nuova bozza del dlgs di riforma della riscossione, attuativo della delega fiscale, esaminato dal pre consiglio dei ministri alla luce dei rilievi formulati dal parlamento.

Notifiche online

La novità più rilevante inserita nel decreto è l’estensione generalizzata della notifica via Pec delle cartelle esattoriali. L’articolo 26, comma 2 del dpr n. 602/1973 viene rafforzato al punto che per ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi «la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale Ini-Pec». Nella realtà Equitalia, che gestisce la riscossione, ha già avviato da oltre un anno in via sperimentale le notifiche via Pec, dal momento che l’articolo 26 finora vigente lo consentiva, senza però che queste divenissero obbligatorie.

Il dlgs fornisce regole di maggior dettaglio sul corretto perfezionamento della notifica qualora l’indirizzo Pec risultasse non valido o disattivato: in questi casi la notifica dovrà eseguirsi tramite deposito dell’atto presso gli uffici della camera di commercio competente per territorio, con contestuale pubblicazione del relativo avviso sul sito web della Cciaa, dandone notizia al destinatario tramite raccomandata a/r.

Qualora invece la casella certificata risultasse piena, Equitalia dovrà effettuare un secondo tentativo di invio dopo almeno 15 giorni: laddove l’esito fosse ancora negativo, si procederà come sopra. Per consentire al sistema camerale di adeguare le proprie infrastrutture, le nuove norme avranno efficacia per le notifiche effettuate a partire dal 1° giugno 2016. I privati titolari di un indirizzo Pec potranno comunque chiedere a Equitalia di ricevere gli atti esclusivamente per via telematica.

Aggio

L’altra tematica di maggiore impatto riguarda gli oneri di funzionamento del sistema nazionale di riscossione. Accogliendo i suggerimenti avanzati nei pareri espressi dalle commissioni finanze di Camera e Senato, il governo ha deciso di riscrivere interamente l’articolo 9 del decreto. In primo luogo è previsto che l’attuale meccanismo di remunerazione, con aggio all’8%, resterà operativo fino al 31 dicembre 2015. Dal 2016 l’onere gravante sui debitori iscritti a ruolo si ridurrà: se il contribuente riceve la cartella di pagamento e versa le somme pretese entro 60 giorni dalla data di ricezione dovrà sopportare un onere pari all’1% per la riscossione spontanea ex art. 32 del dlgs n. 46/1999 o al 3% in tutti gli altri casi. Per i pagamenti dal 61° giorno in avanti, si pagherà il 6%. Anche gli enti creditori saranno chiamati a contribuire alla remunerazione di Equitalia, con una quota percentuale del riscosso di competenza.

Ma a comporre il compenso degli agenti ci saranno pure le spese correlate all’attivazione di procedure esecutive e cautelari, fissate annualmente con decreto Mef. Fermo restando il rimborso delle spese di notifica della cartella e degli altri atti della riscossione, anche queste determinate con lo stesso dm. Ma non è tutto: tale decreto dovrà indicare anche la somma che dovrà essere pagata dagli enti creditori per tutti i casi di inesigibilità o sgravio del ruolo per cause non imputabili all’agente. Il primo decreto Mef dovrà essere emanato entro il 30 ottobre 2015.

Da ultimo, per preservare l’equilibrio di bilancio del gruppo di riscossione nel passaggio tra vecchio e nuovo regime, viene previsto che l’Agenzia delle entrate provveda a erogare a Equitalia una quota di salvaguardia per il triennio 2016-2018: tale somma viene definita nel suo importo massimo pari a 40 milioni di euro per il primo anno, 45 milioni per il secondo e 40 milioni per il terzo. Questi importi, «saranno corrisposti previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all’accertamento di una contrazione dei ricavi, connessa alla riduzione dell’aggio alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato».