Cos’è l’atto di precetto
Il precetto è l’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo, dandogli avviso che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Prima di ricevere un precetto, il debitore si è visto recapitare altre intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali (come la raccomandata o la pec di messa in mora) e giudiziali, (come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, nella sentenza di condanna etc..); talora ha provveduto dopo i primi avvisi, a pagamenti parziali del credito. Ma l’atto di precetto è l’ultima “chiamata”. Essa contiene l’attualizzazione del credito, ovvero precisa la somma esattamente dovuta, al netto di eventuali parziali pagamenti nel frattempo intervenuti, e comprensiva degli interessi sul credito nel frattempo maturati, e delle spese che il creditore ha sostenuto dopo l’emissione del titolo esecutivo. Il precetto specifica anche chi sono le parti attualmente interessate all’obbligo, creditore e debitore, che dopo l’emissione del titolo esecutivo, potrebbero essere mutate ad esempio in ragione di una successione nel diritto di credito.
La giurisprudenza è pressoché unanime nel qualificare il precetto come atto stragiudiziale, preliminare all’esecuzione, in quanto destinato esclusivamente al debitore e non ad un giudice e finalizzato a richiedere l’adempimento alla totalità dell’obbligo, prima che il creditore proceda all’esecuzione forzata. Parte prevalente della dottrina propende invece per la natura giudiziale del precetto, assimilandone la funzione a quella dell’atto di citazione, cioè di un atto introduttivo di un processo. Infatti, anche il precetto, come la citazione, individua esattamente l’azione che il creditore intende esercitare e l’oggetto della stessa, e la sua notifica produce l’effetto di dare inizio al processo esecutivo. A sostegno di questo secondo orientamento, propende anche la lettura dell’art. 2943 c.c., (che individua gli atti che producono l’interruzione della prescrizione del diritto), il quale fa espresso riferimento ad “ogni atto introduttivo di un giudizio”, compreso quello “esecutivo”: l’atto introduttivo del giudizio esecutivo, ad avviso della dottrina non può che essere individuato nell’atto di precetto.
Ill differente inquadramento non è solo una disquisizione teorica, ma ha delle conseguenze importanti di carattere pratico. Una prima differenza, per esempio, emerge a riguardo della necessità che l’atto di precetto sia redatto o meno da un avvocato. Secondo l’orientamento dottrinale che lo qualifica come atto processuale, è indispensabile l’assistenza tecnica del difensore, munito di procura. La giurisprudenza invece, qualificandolo come atto stragiudiziale, ritiene che il precetto possa essere validamente formato e notificato anche dal creditore interessato o da un suo rappresentante sostanziale. L’avvocato che ha ricevuto la procura per la presentazione del precetto agisce in virtù di rappresentanza sostanziale e non processuale, e comunque, la mancanza di procura nell’atto di precetto, non determina la nullità dello stesso, essendo sufficiente per la sua validità la sottoscrizione del creditore (Cass. 8213/2012)
Contenuto dell’atto di precetto
L’art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Pertanto, l’atto di precetto dovrà contenere necessariamente l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all’obbligo, e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
L’obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato, proprio per consentire al debitore l’adempimento esatto. Generalmente l’adempimento consiste in un obbligo di fare (ad esempio, l’obbligo di demolire una costruzione illegittima), o in un obbligo di rilascio di un bene (si pensi all’immobile in locazione), o nella consegna di un bene, oppure nell’obbligo di pagare una determinata somma.
La somma dovuta deve essere esattamente indicata, comprendendo gli interessi, le spese successive, gli acconti eventualmente già corrisposti da scorporare dal totale dovuto, la rivalutazione monetaria. Se però il creditore indica una somma più alta di quella dovuta, il precetto non è nullo, ma il debitore potrà proporre atto di opposizione all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) per far valere l’errore e determinare l’esatta somma dovuta. Se invece mancasse del tutto l’indicazione della somma, allora il precetto sarebbe affetto da un difetto di regolarità formale, ed il vizio andrebbe fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi (ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).
L’avviso dell’imminente esecuzione forzata non deve necessariamente indicare che tipo di esecuzione il creditore intende intraprendere (esecuzione immobiliare, o presso terzi, oppure sui conti correnti o sui beni mobili del creditore). Se poi l’avvertimento dell’esecuzione mancasse del tutto, ciò non sarebbe comunque causa di nullità del precetto, perché la sua essenza ed i suoi effetti sono comunque previsti dalla legge.
L’art. 480 c.p.c. stabilisce invece dei contenuti dell’atto di precetto, la cui mancanza ne determina la nullità.
Indispensabile è l’indicazione “attualizzata” delle parti, ovvero del creditore o dei creditori intimanti e del debitore o dei debitori intimati, che possono mutare rispetto al momento in cui è stato emesso il titolo esecutivo, in caso di successione nel diritto azionato (si pensi agli eredi che subentrano nei diritti del de cuius, alla curatela fallimentare che subentra nei diritti della società fallita etc.). Tuttavia che in tema di nullità vige il principio del raggiungimento dello scopo, secondo il quale la nullità di un atto resta sanata se l’atto ha raggiunto lo scopo per il quale era preordinato. Pertanto, la mancata esatta individuazione del debitore rimane sanata se quest’ultimo propone l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, perché evidentemente ha avuto conoscenza del fatto che l’intimazione era a lui destinata.
È sanzionata con la nullità anche la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, (a meno che il titolo, non sia notificato insieme allo stesso precetto). In modo estensivo la giurisprudenza ha ritenuto la nullità anche nel caso in cui non sia indicato nel precetto il provvedimento che ha reso esecutivo il titolo, (è il caso della mancata indicazione della formula di esecutività del decreto ingiuntivo, cass. 4649/2006). Si è altresì ritenuto che l’opposizione del debitore finalizzata a far valere la nullità per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, non comporti la sanatoria della nullità stessa, trattandosi di requisito formale indispensabile (Cass. 22510/2014).
Ci sono casi in cui la legge prescrive l’integrale trascrizione del titolo esecutivo nell’atto di precetto. In tali casi, l’omessa trascrizione costituisce causa di nullità del precetto. È per esempio il caso dell’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita, o a seguito di mediazione civile e commerciale (D.l. 132/2014 art. 5 comma 2 bis e art. 12 comma 1), i quali hanno natura di titoli esecutivi, ma devono essere integralmente riportati nell’atto di precetto. Non è sufficiente trascrivere interamente il titolo esecutivo all’interno dell’atto di precetto, ma è necessario anche che l’ufficiale giudiziario certifichi la conformità della trascrizione al titolo esecutivo originale.
Il D.l. 83/2015 ha introdotto un altro contenuto del precetto, la cui mancanza è sanzionata espressamente dalla nullità. Esso consiste nell’avviso al debitore che può porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento, avvalendosi dell’ausilio di un organismo di composizione della crisi, o di un professionista nominato dal giudice, e concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
La norma inoltre prevede che sia indicata la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante, nel comune in cui ha sede il giudice competente l’esecuzione. Per individuare il giudice competente si fa riferimento all’art. 26 c.p.c.: quando l’esecuzione ha ad oggetto beni immobili, o beni mobili del debitore, è competente il giudice del luogo in cui si trovano i beni; se l’esecuzione ha ad oggetto obblighi di fare o di non fare, sarà competente il giudice del luogo in cui l’obbligo deve essere adempiuto, se invece l’espropriazione ha ad oggetto crediti, è competente il giudice del luogo dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Pertanto, come ha chiarito la Corte Costituzionale, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio non sono una scelta libera del creditore, ma sono ancorati ad uno dei comuni in cui si trovano i beni del debitore o dove va adempiuto l’obbligo, o dove si trova il debitore. La mancanza di tale indicazione, non è prevista a pena di nullità, ma ha la conseguenza di spostare la competenza del giudice dell’opposizione al precetto davanti al giudice del luogo in cui il precetto sarà notificato, e la parte istante che non ha dichiarato la residenza o il domicilio, riceverà le notificazioni della fase esecutiva presso la cancelleria del giudice del luogo in cui ha notificato il precetto.
Infine, il contenuto dell’atto di precetto non può prescindere dalla sottoscrizione del creditore intimante, sia dell’originale del precetto che delle copie da notificare. La mancanza della sottoscrizione determina l’inesistenza dell’atto o la nullità insanabile.
Nessuna conseguenza è prevista per il caso in cui il precetto non indichi il termine di giorni dieci per l’adempimento, non essendo considerato un requisito per la validità dello stesso. Però in ogni caso il creditore non potrà validamente instaurare l’esecuzione, mediante notifica del pignoramento, prima che il già menzionato termine sia interamente decorso.
Notifica dell’atto di precetto
Il precetto, completo dei contenuti sopra descritti, deve essere notificato al debitore, insieme al titolo esecutivo.
Il creditore, anche personalmente, consegna all’ufficiale giudiziario copia autentica del precetto e del titolo esecutivo, salvo i casi in cui il titolo esecutivo sia stato notificato prima del precetto. Se i debitori sono più di uno, andranno consegnati tanti precetti e tante copie autentiche del titolo esecutivo, quanti sono i debitori.
La notificazione può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario “a mani proprie” del destinatario (art. 138 c.p.c.), presso la sua abitazione o dovunque lo trovi, all’interno della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario dà atto del rifiuto nella relazione, ma la notifica si intende comunque eseguita a mani proprie, dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza dell’atto. La presunzione è finalizzata ad evitare che un rifiuto privo di valida giustificazione possa impedire il perfezionamento della notifica ed il prodursi dei suoi effetti.
La notifica può anche essere effettuata dall’ufficiale giudiziario, consegnando l’atto presso la residenza del debitore (art. 139 c.p.c.), o presso la sede dell’impresa o il luogo di lavoro dello stesso, ed è validamente perfezionata anche se l’atto viene ricevuto da persona di famiglia del debitore, dall’addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, oppure in mancanza, al portiere o al vicino di casa. L’ordine delle persone che possono validamente ricevere l’atto deve essere rispettato, pena la nullità della notifica, per cui non è possibile consegnare l’atto al portiere senza aver prima verificato la presenza di persona di casa che avrebbe potuto riceverlo. Quando la notifica avviene nelle mani del portiere o del vicino di casa, l’ufficiale giudiziario deve inviare all’interessato raccomandata dell’avvenuta consegna, e la notifica si perfeziona per il creditore notificante al momento in cui ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario. In caso di incertezza sul luogo dell’effettivo domicilio del debitore, è valida la notifica effettuata all’ultima residenza anagrafica.
Nel caso, infine, in cui il luogo di residenza domicilio o dimora del debitore sia noto, ma non sia stato possibile consegnare il precetto ad alcuna delle persone sopra indicate, l’ufficiale giudiziario fa ricorso alla procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., affiggendo avviso alla porta del debitore dell’avvenuto deposito della notifica in Comune, ed inviando avviso al debitore del deposito presso la casa comunale anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per il creditore notificante, la notifica del precetto si perfeziona al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, invece per il debitore si perfeziona dal momento del ricevimento della raccomandata informativa, e comunque trascorsi dieci giorni dalla stessa (Corte Cost sent. 3 del 2010).
La notifica alla persona giuridica, ad esempio una società, deve essere eseguita presso la sede della stessa (art. 145 c.p.c.). Un quesito che si è posto nella pratica è se sia sufficiente la notifica del precetto e del titolo esecutivo all’amministratore di condominio, quando il creditore intenda procedere al pignoramento solo nei confronti di un condomino, e analogamente se sia sufficiente la notifica al legale rappresentante della società quando il creditore intenda procedere contro il singolo socio. La giurisprudenza ha ritenuto necessario che il singolo condomino (e lo stesso vale per il singolo socio) sia portato a conoscenza personalmente del precetto e del titolo esecutivo, previa notifica degli stessi a lui personalmente indirizzata, in modo da consentirgli la conoscenza effettiva del debito e la possibilità di contestare con l’opposizione all’esecuzione, la sua qualità di condomino, o la sua responsabilità per l’obbligazione del condominio (Cass. 8150/2017).
Il destinatario della notifica del precetto non coincide sempre con il debitore identificato nel titolo esecutivo. Si possono avere infatti casi in cui, dopo l’emissione del titolo esecutivo si sia verificata una successione nel diritto. È il caso, ad esempio, in cui il debitore contro cui si è formato il titolo esecutivo, sia deceduto prima dell’inizio dell’esecuzione, ed al suo posto siano subentrati gli eredi. In questo caso, non sarà possibile notificare agli eredi il precetto insieme al titolo esecutivo, ma si dovrà procedere prima alla notifica del titolo esecutivo, e dopo un congruo lasso di tempo, del precetto. L’art. 477 c.p.c. prevede che, se la notifica del precetto agli eredi avviene entro un anno dalla morte del decuis, sia possibile eseguirla nel domicilio di quest’ultimo, anche se non sono compiutamente identificati i singoli eredi e non sono conosciute le loro generalità. Trascorso l’anno dalla morte, (e decorso l’obbligo di presentare la denuncia di successione), i nomi degli eredi sono conoscibili ai terzi; pertanto, la notifica del precetto dovrà avvenire presso gli eredi, nuovi debitori, compiutamente identificati.
In ogni caso la notifica deve sempre essere indirizzata personalmente alla parte interessata, non essendo valida ad esempio la notifica nelle mani del difensore che ha assistito il debitore nel giudizio di cognizione. Questa precisazione è da tenere presente soprattutto a seguito dell’abrogazione dell’art. 479 comma 2 (avvenuta con D.l. 14.05.2005 n. 80), che ha escluso la possibilità di notificare la sentenza come titolo esecutivo al procuratore costituito della parte.
Generalmente la notifica del solo atto di precetto, senza che sia stato notificato il titolo esecutivo, costituisce causa di nullità della notifica, da far valere tramite opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
Fa eccezione a questa regola la previsione di cui all’art. 654 comma 2 c.p.c. La norma si riferisce ai decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi, ma che lo divengono in seguito al decorso del termine di quaranta giorni per presentare opposizione, e che pertanto vengono muniti di formula esecutiva, non al momento della loro emissione, ma solo dopo il decorso del termine per l’opposizione. In questo caso, il debitore ha già avuto conoscenza del decreto ingiuntivo che gli è stato notificato proprio al fine di consentirgli di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni; per questo motivo, non è necessario che il decreto sia notificato nuovamente insieme al precetto, ma è necessario e sufficiente che nel corpo del precetto siano chiaramente indicate: la data ed il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e la menzione della formula esecutiva.
La previa notifica del precetto e del titolo esecutivo non è necessaria nei casi previsti espressamente dalla legge, fra i quali ad esempio il caso della conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).
In tema di notifica, occorre inoltre soffermarsi brevemente sulla possibilità per l’avvocato di notificare in proprio il precetto ed il titolo esecutivo, mediante la notifica telematica. La notifica telematica, disciplinata dalla L. 183/2011, è una estensione della facoltà, già prevista dalla L. 53/1994, di effettuare notifiche in proprio mediante servizio postale. La notifica telematica avviene attraverso l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata, ed equivale alla notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario. Il grande vantaggio della notifica telematica, è che essa non è soggetta ai limiti territoriali di competenza dell’ufficiale notificatore. Il limite invece è costituito dal fatto che anche il debitore intimato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata dove recapitare la notifica.
L’avvocato che intende effettuare la notifica telematica del precetto e del titolo esecutivo:
- deve essere in possesso di una casella pec comunicata al consiglio dell’ordine e iscritta nei pubblici registri, nonché di un dispositivo di firma digitale non scaduto e funzionante;
- deve essere munito di procura ex art. 83 c.p.c., che va allegata all’atto di precetto nel caso in cui la procura non sia già contenuta nel fascicolo del processo e conoscibile al debitore dagli atti del precedente giudizio (come, ad esempio, nel caso di precetto su sentenza). La procura firmata dal cliente e autenticata dal difensore, deve essere scansionata, e firmata digitalmente dal difensore. Poiché non è più redatta in calce o a margine del precetto, ma su foglio separato, essa deve contenere esplicito e chiaro riferimento al procedimento per il quale viene conferita. L’avvocato domiciliatario della causa non può invece notificare in proprio, in quanto appunto sprovvisto di procura ex art. 83 c.p.c.;
- deve verificare che l’indirizzo pec del destinatario sia contenuto in uno dei registri pubblici (registro imprese, reG.In.dE, Ini-pec, registro PP.AA.
Il precetto viene creato in formato nativo digitale (word, openoffice, libreoffice) e convertito in pdf; (sulle specifiche tecniche si veda D.M. 16.04.2014. Inoltre, il precetto dovrà essere firmato digitalmente, con firma Cades-bes o Pades-bes. Essendo un documento nativo digitale, non è necessaria alcuna attestazione di conformità dello stesso.
Deve essere predisposta la relata di notifica, (con tutti i contenuti espressamente indicati all’art. 3 bis della L. 53/1994) anch’essa come documento nativo digitale, convertito in pdf e sottoscritto digitalmente.
Se all’atto di precetto si deve unire anche il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo munito di formula esecutiva, o sentenza munita di formula esecutiva etc..), occorre scansionare il documento cartaceo in formato pdf immagine e attestarne la conformità all’originale analogico. L’attestazione di conformità del titolo (art. 16 undecies D.L. 179/2012 e Art. 19 ter, comma 3 Provv. 16/4/2014 come introdotto dall’art. 1 decreto 28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016, deve essere contenuta nella relata di notifica;
Si procederà, quindi, ad inviare la pec allegando: il precetto nativo digitale, sottoscritto; la relata di notifica con attestazione di conformità del titolo esecutivo, anch’essa nativa digitale e sottoscritta; la procura scansionata per immagini in formato pdf; infine, il titolo esecutivo scansionato in formato pdf.
Nell’oggetto della pec deve essere inserita la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Dopo l’invio va conservata copia informatica della ricevuta di consegna completa.
La notifica si perfeziona per il creditore notificante con il messaggio di “ricevuta di accettazione” della pec; per il debitore notificato con il ricevimento del messaggio di “ricevuta di consegna” (art. 3 bis comma 3 L. 53/94).
(Prima di procedere alla notifica a mezzo pec è sempre opportuno che il legale verifichi le ultime evoluzioni normative, in merito alle modalità o alle specifiche tecniche, trattandosi di materia in rapida evoluzione).
Effetti della notifica del precetto
Il precetto è un atto recettizio, e la produzione dei suoi effetti si verifica solo al momento del perfezionamento della notifica, quando l’atto entra nella sfera di conoscenza del debitore.
Da quel momento decorrono i dieci giorni di tempo per consentire l’adempimento spontaneo del debitore. Decorso inutilmente tale termine, il creditore è libero di introdurre la procedura esecutiva.
Ulteriore importante effetto dell’atto di precetto è quello di interrompere la prescrizione del diritto di credito. L’art. 2943 c.c. stabilisce che l’interruzione della prescrizione del diritto avviene a seguito di un’iniziativa del titolare del diritto, manifestata attraverso l’atto di introduzione di un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo), oppure attraverso la proposizione dell’arbitrato o infine mediante l’atto di costituzione in mora del debitore.
L’interruzione della prescrizione può essere a carattere istantaneo o permanente. L’art. 2945 c.c. prevede che gli atti introduttivi di un giudizio, determinino l’interruzione permanente della prescrizione, che resta sospesa per tutta la durata del giudizio, fino alla pronuncia della sentenza. Viceversa, gli atti stragiudiziali, come ad esempio l’atto di messa in mora, interrompono la prescrizione con effetto istantaneo; quindi, dopo la notifica dell’atto interruttivo della prescrizione inizia subito a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Il diverso inquadramento sulla natura giuridica dell’atto di precetto, che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, esercita importanti conseguenze anche in tema di prescrizione del diritto.
Se infatti si aderisce all’orientamento dottrinale, che qualifica l’atto di precetto come atto introduttivo del processo esecutivo, la notifica del precetto interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino all’esito del giudizio esecutivo. Al contrario, seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che considera il precetto quale atto di carattere stragiudiziale, la notifica del precetto interrompe il decorso della prescrizione del diritto con effetto istantaneo, e subito dopo la notifica del precetto inizia a decorrere immediatamente un nuovo periodo di prescrizione del diritto. (Cass. 7737/2007, Cass. 19738/2014, Cass. 10308/2020).
Per quanto concerne, infine, l’aspetto relativo alla competenza del Messo Comunale a notificare l’atto di precetto, qualora noi ci attenessimo alle considerazioni espresse dalla giurisprudenza, dovremmo esprimerci in senso positivo, ritenendo lo stesso un atto stragiudiziale.
In caso contrario, ovvero tenendo in considerazione la dottrina prevalente che parla di atto giudiziale, sarebbe invece necessariamente l’Ufficiale Giudiziario la figura di notificatore competente.
Va inoltre sottolineato come, in questi casi, la Pubblica Amministrazione, agisce a seguito di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria, che costituisce il titolo ad agire nei confronti del debitore, non esercitando pertanto la potestà d’imperio che è uno degli elementi caratterizzanti la P.A. come tale.
Ciononostante, la norma generale che abilita il Messo Comunale alla notificazione, cioè l’art. 10 della legge 265/1999, consente alla P.A. di rivolgersi al Messo Comunale per la notifica dei propri atti, senza specificare la natura degli stessi, per cui un eventuale limite alla sua competenza dovrebbe ragionevolmente derivare da una specifica previsione di legge da parte del Legislatore in favore di soggetti distinti, quali ad esempio l’Ufficiale Giudiziario o l’avvocato patrocinatore.
In conclusione, rimane sicuramente spazio per una interpretazione allargativa della competenza del Messo Comunale alla notifica degli atti di precetto emessi dalla pubblica amministrazione a seguito sentenza dell’Autorità Giudiziaria.
Si consiglia, ad ogni buon conto, di rendere consapevole il soggetto richiedente in merito alle divergenti tesi interpretative esistenti.