Destinatari della notifica siano pubblici dipendenti NO consegna a persona addetta all’ufficio

Nel caso in cui i destinatari della notifica siano pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio.

E’ nulla la notificazione dell’atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Questo è il principio ribadito dal Consiglio di stato con sentenza n. 3735 del 16 luglio 2014.
In particolare, nel caso di specie, il Tar per il Lazio dichiarava irricevibile il ricorso di Tizio contro il provvedimento con cui Caio veniva nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Tale ricorso veniva rigettato in quanto, dopo aver esperito il tentativo di notificare il ricorso a mezzo posta, la notificazione dello stesso avveniva nelle mani di altro cancelliere presso l’ufficio della procura della Repubblica, non essendo possibile comunicare i dati personali di Caio, a causa della funzione svolta all’interno dell’ufficio stesso. Tuttavia, l’atto non risultava consegnato al destinatario Caio, il quale non si costituiva in giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione.
Secondo il tribunale, l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., che disciplina la materia della notificazione agli irreperibili.
In sede di appello, il Consiglio di Stato conferma il principio di diritto già affermato in precedenza secondo il quale: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio ‘creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri’ dal medesimo interessato”, quindi, solo qualora si tratti di un ufficio privato.
Tuttavia, nel caso in esame, il Consiglio ha evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 143 c.p.c., dal momento che non vi era un’assoluta mancanza di conoscenza della residenza, dimora o domicilio, bensì un’impossibilità di acquisire tali dati per questioni di riservatezza legate al ruolo ricoperto dal soggetto all’interno dell’ufficio.
Al contrario, si è sostenuta invece l’applicabilità dell’art. 44 comma 4 c.p.a. secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla” e dell’art. 151 c.p.c., il quale prevede che il giudice può disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, proprio al fine di tutelare esigenze di riservatezza del destinatario.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-07-2014, n. 3735
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2014, proposto da:
P.M., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia. 50;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G.C., rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina,47;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 01126/2014, resa tra le parti, concernente attribuzione ad altro magistrato delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di G.C. e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Marone, l’avvocato dello Stato Giustina Noviello e Francesco Cardarelli;
Svolgimento del processo
1. Con l’appello in esame, il dott. P.M. impugna la sentenza 29 gennaio 2014, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, ha dichiarato irricevibile il suo ricorso proposto avverso il Provv. 2 maggio 2012, con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il dott. G.C. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Il Tribunale – rilevato che il dott. C. non si è costituito in giudizio – ha innanzi tutto chiarito, in fatto, quanto segue:
– il ricorso è stato inizialmente spedito per la notifica a mezzo posta al dott. C. “presso la sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli”, ma “non risulta che l’atto sia stato consegnato personalmente al C.”;
– un secondo originale, spedito per la notifica tramite ufficiale giudiziario, è stato notificato il 17 luglio 2012 a mani del canc. Esposito Raffaele;
– sempre il 17 luglio 2012, il difensore del dott. M. ha chiesto al CSM ed al Ministero della Giustizia “la residenza del dott. G.C., essendo la stessa riservata, in considerazione della carica rivestita dallo stesso dott. C., ai fini della notifica del ricorso in qualità di controinteressato”;
– il successivo 26 luglio 2012, il CSM rappresentava al difensore di non poter fornire i dati richiesti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, potendo esso comunicare solo l’indirizzo dell’ufficio giudiziario di servizio;
– in data 21 ottobre 2013, il difensore del dott. M. – confermato che il rifiuto di fornire i dati di residenza del dott. C. era stato ribadito il 14 settembre 2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – chiedeva al Presidente del TAR di “ordinare alle amministrazioni di fornirgli l’indirizzo del controinteressato . . . ovvero, in via gradata, qualora dovesse ritenere prevalente l’interesse del controinteressato alla riservatezza e sicurezza personale, voglia autorizzare il ricorrente a notificare il ricorso e i motivi aggiunti tramite forme alternative di notifica”. Ciò sempre che, in primis, non fosse stata ritenuta rituale la notifica effettuata presso l’ufficio del dott. C. (come invece sostenuto dal ricorrente).
La sentenza impugnata – anche richiamando conforme giurisprudenza – afferma, in particolare:
– la notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato;
– ne consegue che è da ritenere inammissibile per nullità della notificazione, il ricorso che sia stato notificato al controinteressato, presso l’ufficio ove questi presti attività per effetto di un rapporto di lavoro dipendente, ma non nelle sue mani bensì in quelle di altro dipendente della medesima amministrazione;
– nel caso di specie, “le peculiarità del caso concreto possono scusare l’omessa tempestiva notifica, ma non possono evidentemente modificare il precetto che la disciplina”, di modo che “la notifica effettuata dal difensore del M. presso la Procura della Repubblica è sicuramente nulla, quali che possano essere i concreti motivi che hanno indotto ad effettuarla in tal forma”;
– al caso di specie non risulta applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa (in base al quale “il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla”), poiché trova invece applicazione l’art. 143 c.p.c., che regola la materia della notificazione agli irreperibili;
– anche a ritenere “non conferente” tale ultima disposizione, il M. avrebbe dovuto attivarsi innanzi al giudice prima della scadenza del termine decadenziale, “affinché questi, se lo avesse ritenuto, autorizzasse ex art. 51 cpa e 151 c.p.c., che la notificazione al controinteressato fosse eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando; violazione art. 139, co. 2 c.p.c.; ciò in quanto deve ritenersi corretta la notifica effettuata presso l’ufficio, ma non a mani proprie dell’interessato, essendo sufficiente che, in questo caso, esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, gravando inoltre sulla parte che eccepisce la irregolarità della notifica la prova della mancanza di tale rapporto. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani del direttore di cancelleria della Procura di Napoli e avrebbe dovuto essere la parte (Avvocatura dello Stato) a dimostrare l’inesistenza del rapporto tra funzionario più alto in grado della Procura e Procuratore;
b) error in iudicando; violazione e falsa applicazione art. 44, co. 4, Cpa. Ciò in quanto: per un verso, non è invocabile nel caso di specie l’art. 51 Cpa, che riguarda il terzo che il giudice ritiene utile far intervenire in giudizio e non il controinteressato; per altro verso, che non è previsto che la parte debba fare l’istanza al giudice di essere autorizzata a forme diverse di notifica entro il termine decadenziale di sessanta giorni; per altro verso ancora, non risulta applicabile l’art. 143 c.p.c., posto che il ricorrente non conosce né l’ultima residenza, né l’ultimo domicilio, né dove sia nato il dott. C.. Infine, risulta al contrario applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa.
Ciò premesso, l’appellante riporta i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di I grado, per effetto della impugnata pronuncia di irricevibilità (pagg. 10 – 23 app.).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. G.C., che ha concluso anch’egli per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente rimessione della causa al giudice di I grado ex art. 105 Cpa, per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio deve innanzi tutto confermare quanto sostenuto nella sentenza impugnata (e correlativamente rigettare il primo motivo di appello), con riferimento ai limiti della notificazione effettuata presso l’ufficio ove il dipendente pubblico rende la propria prestazione lavorativa.
Ed infatti, come affermato dal primo giudice, la notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato; e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013 n. 328), con considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi nella presente sede:
“Nel processo amministrativo la regola generale è che la notificazione a persone fisiche è la consegna a mani proprie ex artt.3 R.D. n. 642 del 1907 e 137 e 138 c.p.c.
In particolare, sul versante strettamente processuale amministrativo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sia affetta da nullità la notificazione effettuata, come verificatosi nel caso de quo, nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie (Cons. Stato Sez. .V 3 febbraio 2006; idem 25 agosto 2008 n.4078) .
Quanto poi alla possibilità di notificare il ricorso alla persona addetta all’ufficio, trattasi di ipotesi, per così dire derogatoria della regola sopra indicata, applicabile solo agli uffici privati”.
A fronte di ciò, occorre ritenere estranea ai compiti del personale dell’ufficio pubblico la ricezione di notifiche di atti giudiziari diretti ad altri pubblici dipendenti, pur incardinati nel medesimo ufficio, non essendovi alcun obbligo di portare detti atti a conoscenza degli interessati, né potendosi al contempo presumere che – in ragione di rapporti di “colleganza” o “dipendenza” gerarchica e/o funzionale – l’atto sia giunto nella sfera di conoscenza del suo effettivo destinatario.
Per le ragioni esposte, quindi, non può trovare accoglimento il I motivo di appello.
3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), con il quale l’appellante, lamentando la violazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, rileva:
– per un verso, che non è invocabile nel caso di specie l’art. 51 Cpa, che riguarda il terzo che il giudice ritiene utile far intervenire in giudizio e non il controinteressato;
– per altro verso, che non è previsto che la parte debba fare l’istanza al giudice di essere autorizzata a forme diverse di notifica entro il termine decadenziale di sessanta giorni;
– per altro verso ancora, che non risulta applicabile l’art. 143 c.p.c., posto che il ricorrente non conosce né l’ultima residenza, né l’ultimo domicilio, né dove sia nato il dott. C.; mentre risulta applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa.
La sentenza appellata ha ritenuto:
– che la notificazione effettuata presso l’ufficio sia nulla;
– che non risulti applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa, poiché, posto che “la residenza, la dimora ed il domicilio del C. erano, all’epoca, ignoti e non conoscibili”, occorre invece fare applicazione dell’art. 143 c.p.c., che regola la materia della notificazione agli irreperibili, procedura invece non osservata nel caso in esame;
– che, in ogni caso, anche a voler considerare applicabile il citato art. 44, co. 4, Cpa, l’”esito negativo della notificazione”, ivi indicato quale presupposto perché il giudice possa concedere un termine perentorio per rinnovarla ed impeditivo della decadenza, è stato causato anche dallo stesso M. che, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, avrebbe dovuto attivarsi innanzi al giudice “affinché questi, se lo avesse ritenuto, autorizzasse ex art. 51 cpa e 151 c.p.c., che la notificazione al controinteressato fosse eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.
Questo Collegio non ritiene di poter condividere le affermazioni della sentenza oggetto di impugnazione.
Il problema più generale che il caso di specie solleva consiste nello stabilire le forme da utilizzarsi nelle ipotesi in cui il destinatario della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo (nella specie, controinteressato), in virtù di particolari circostanze – quali possono essere eccezionali ragioni di riservatezza, ovvero misure di protezione conseguenti alla delicatezza delle funzioni svolte – abbia una residenza o domicilio non già sconosciuti, bensì non comunicabili, da parte dell’amministrazione che ha emanato l’atto, a colui che contro l’atto medesimo intende esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.
In tali ipotesi, dunque, a fronte dell’art. 41 Cpa che obbliga, a pena di decadenza, a notificare il ricorso giurisdizionale “ad almeno uno dei contro-interessati, che sia individuato nell’atto stesso”, si pone una Pubblica Amministrazione che ha emanato l’atto, e che è certamente a conoscenza della residenza del soggetto contemplato dall’atto predetto (a maggior ragione, nel caso in cui questi sia un pubblico dipendente), la quale ritiene di non poter fornire i dati indispensabili (residenza) perché la notificazione possa avvenire.
Nel caso considerato, la residenza, la dimora o il domicilio – la cui mancata conoscenza è indicata dall’art. 143 c.p.c. a presupposto per la propria applicazione – sono ben conoscibili, proprio perché conosciuti dalla Pubblica Amministrazione emanante l’atto.
Ne consegue che non ricorre una ipotesi di mancanza assoluta di conoscenza – il che renderebbe applicabile l’art. 143 cit. – ma la ben diversa ipotesi di impossibilità di acquisizione della conoscenza del dato per rifiuto di comunicazione del medesimo da parte del soggetto (pubblico) che ne è in possesso.
E ciò si determina, per di più, nel caso di specie, per effetto del comportamento non già di un (qualsivoglia) soggetto terzo depositario di atti o dati il cui contenuto non ritiene di estendere al richiedente, quanto per rifiuto della stessa amministrazione emanante l’atto, e dunque, di una parte processuale necessaria dell’instaurando giudizio.
In definitiva, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale di una parte viene in tal modo reso difficoltoso, se non impossibile, in conseguenza del comportamento tenuto da una parte del medesimo (instaurando) giudizio.
Al tempo stesso, ove si intendesse seguire il rito della notifica agli irreperibili, anche il diritto di difesa del controinteressato ne risulterebbe compresso, poiché questi non riceverebbe, in tal caso, direttamente e tempestivamente, copia dell’atto processuale nella propria sfera di conoscenza, posto che questo deve essere depositato, a seconda dei casi, “nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario” (art. 143, co. 1); ovvero presso l’ufficio del pubblico ministero (co. 2).
In definitiva, si intende affermare che l’art. 41 Cpa, nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato “che sia individuato nell’atto”, pone al tempo stesso un obbligo a carico della Pubblica Amministrazione emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l’atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto “individuato”, onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost.
Tali dati, peraltro, non risultano acquisibili dal ricorrente aliunde, posto che l’art. 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), se pur qualifica gli “atti anagrafici” come atti pubblici, per un verso non sottrae i medesimi alle regole generali disciplinanti l’accesso agli atti amministrativi ed i suoi limiti; per altro verso, richiede comunque, sul piano concreto, la conoscenza della residenza o del luogo di nascita dell’interessato, onde poter procedere alla ricerca ed alla richiesta dei dati medesimi.
Una conclusione diversa da quella innanzi esposta proporrebbe profili di possibile illegittimità costituzionale dell’art. 41 Cpa.
Ed infatti, diversamente opinando, si otterrebbe che, mentre, da un lato, tale norma impone un obbligo di notifica entro un termine decadenziale a pena di inammissibilità del ricorso, al soggetto individuato dall’atto amministrativo, dall’altro lato si esime l’amministrazione (parte processuale necessaria) dal rendere possibile l’adempimento dell’onere processuale previsto, in tal modo consentendo ad una controparte (appunto, la P.A.) di incidere sull’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dei propri atti. Ed allo stesso tempo verrebbe a determinarsi una categoria di atti (quelli contemplanti beneficiari i cui dati anagrafici non sono, in tutto o in parte, ostensibili), per i quali vi sarebbero condizioni di limitazione di tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 113, co. 2, Cost.
4. Il Collegio non esclude che l’amministrazione possa opporre giustificazioni (valide e/o ragionevoli, e dunque legittime), tali da fondare il dubbio sulla possibilità di comunicare i dati indispensabili per la notifica del ricorso, ovvero sulle quali fondare il rifiuto espresso di comunicazione di detti dati.
Ma questa ora descritta costituisce proprio una delle ipotesi rientranti nella astratta previsione dell’art. 44, co. 4, Cpa, in base al quale “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”.
Tale disposizione del Codice del processo amministrativo ben può essere a sua volta integrata dall’art. 151 c.p.c., che consente al giudice di prescrivere “che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”, proprio valutando, tra l’altro, particolari esigenze di riservatezza del soggetto destinatario.
Ovviamente, perché possa trovare applicazione tale norma, occorre che il ricorrente abbia effettivamente dato luogo ad un tentativo di notificazione e che dimostri di avere effettuato quanto nelle sue possibilità, onde raggiungere lo scopo di una corretta vocatio in ius, e che ciò sia stato impedito da cause a lui non imputabili, come il rifiuto opposto dall’amministrazione di fornire dati, da essa conosciuti, idonei alla reperibilità del soggetto individuato dall’atto da essa emanato.
5. Nel caso di specie, il ricorrente dott. M. ha dato dimostrazione di avere effettuato quanto possibile per giungere ad una corretta notificazione del ricorso instaurativo del giudizio al controinteressato dott. C..
Ciò è affermato dalla stessa sentenza impugnata, laddove sottolinea (pag. 7), che le indagini espletate “possono ritenersi necessarie e sufficienti secondo l’ordinaria diligenza”.
In considerazione di ciò, e per le ragioni innanzi esposte, il primo giudice – come rilevato con il secondo motivo di appello – avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, non risultando applicabili né l’art. 143 c.p.c., né l’art. 51 Cpa (riguardante la diversa ipotesi dell’intervento iussu iudicis).
D’altra parte, ai fini della possibile applicazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, non occorre che il ricorrente si rivolga al giudice prima della scadenza del termine decadenziale, affinché questi possa disporre forme di notifica diverse: per un verso, tale condizione non è prevista dalla norma; per altro verso, essa risulterebbe non avere integrale riscontro fattuale, ben potendo la nullità della notifica (per ipotesi richiesta l’ultimo giorno utile) risultare solo a termine decadenziale spirato.
Per le ragioni esposte, ed in accoglimento del secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), occorre dichiarare, ai sensi dell’art. 105 Cpa, la nullità della sentenza impugnata (ritenendo tale domanda ricompresa nei motivi di appello innanzi indicati), per essere stata la medesima sentenza pronunciata a contraddittorio non integro (in violazione dell’art. 24 Cost.).
Ne consegue la rimessione della causa al giudice di I grado, innanzi al quale il processo sarà riassunto ai sensi dell’art. 105, co. 3, Cpa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello proposto da M.P. (n. 2005/2014 r.g.):
a) accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) per l’effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di I grado;
c) compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


Nel caso in cui i destinatari della notifica siano pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio

E’ nulla la notificazione dell’atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Questo è il principio ribadito dal Consiglio di stato con sentenza n. 3735 del 16 luglio 2014.
In particolare, nel caso di specie, il Tar per il Lazio dichiarava irricevibile il ricorso di Tizio contro il provvedimento con cui Caio veniva nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Tale ricorso veniva rigettato in quanto, dopo aver esperito il tentativo di notificare il ricorso a mezzo posta, la notificazione dello stesso avveniva nelle mani di altro cancelliere presso l’ufficio della procura della Repubblica, non essendo possibile comunicare i dati personali di Caio, a causa della funzione svolta all’interno dell’ufficio stesso. Tuttavia, l’atto non risultava consegnato al destinatario Caio, il quale non si costituiva in giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione.
Secondo il tribunale, l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., che disciplina la materia della notificazione agli irreperibili.
In sede di appello, il Consiglio di Stato conferma il principio di diritto già affermato in precedenza secondo il quale: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio ‘creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri’ dal medesimo interessato”, quindi, solo qualora si tratti di un ufficio privato.
Tuttavia, nel caso in esame, il Consiglio ha evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 143 c.p.c., dal momento che non vi era un’assoluta mancanza di conoscenza della residenza, dimora o domicilio, bensì un’impossibilità di acquisire tali dati per questioni di riservatezza legate al ruolo ricoperto dal soggetto all’interno dell’ufficio.
Al contrario, si è sostenuta invece l’applicabilità dell’art. 44 comma 4 c.p.a. secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla” e dell’art. 151 c.p.c., il quale prevede che il giudice può disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, proprio al fine di tutelare esigenze di riservatezza del destinatario.


Le regole per l’anagrafe nazionale (ANPR)

E’ stato compiuto un ulteriore passo verso la realizzazione dell’ANPR. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2015 n. 5, il secondo Dpcm in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. L’adozione di tale provvedimento, avvenuta in attuazione dell’articolo 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 del Dl 179/2012, costituisce un passo fondamentale verso l’effettiva entrata in funzione della nuova Anagrafe, istituita presso il ministero dell’Interno quale base di dati di interesse nazionale, e del suo subentro alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni.
Con il DPCM n. 109 del 23 agosto 2013 è stato già disciplinato il subentro della nuova base dati nazionale all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE) – gestite dal Ministero dell’Interno -, nonché il passaggio delle anagrafi comunali a un nuovo sistema di sicurezza.

Attuazione e piano dismissione
Con il Dpcm 10 novembre 2014 n. 194 vengono, invece, individuate le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente e viene, in particolare, definito il Piano per il graduale subentro della stessa alle anagrafi gestite dai Comuni, ferme restando, ovviamente, le attribuzioni del Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico dell’ordinamento degli enti locali (Tuoel).
Il Piano prevede una fase preliminare di popolamento della base dati e la programmazione dell’attività di subentro da parte dei Comuni, in virtù di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica.
Una volta concluse le operazioni di popolazione iniziale, vengono individuati con cadenza mensile i Comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati locali verso l’ANPR.
Il Dpcm n. 134 è, quindi, prodromico all’effettiva entrata in funzionamento dell’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente; il completamento della stessa determinerà un significativo impatto sulla gestione delle basi dati anagrafiche da parte dei Comuni, consentendo la realizzazione di un’anagrafe nuova, centralizzata, informatizzata, interoperabile, sicura e come tale di evidente importanza strategica nel complessivo quadro dell’Agenda Digitale Italiana.

Scarica DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014 – 194 ANPR


Definizione SPID

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2014 contenente la “definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”. Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell’Agenda digitale italiana. SPID è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno. SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.

 Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9.12.2014


Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 09.12.2014 il DPCM 24 ottobre 2014 contenente la “definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”. Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell’Agenda digitale italiana. SPID è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno. SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.


Ammanchi all’Ufficio notificazioni UNEP di Roma: il caos gestionale non salva il contabile, condanna di 400 mila euro

Dopo la condanna penale anche il giudice contabile con sentenza del 17 dicembre 2014 ha accertato condotte dannose presso l’UNEP della Corte di appello di Roma.

Da un controllo amministrativo-contabile disposto sulla Sezione notificazioni civili dell’UNEP della Corte di appello di Roma, negli anni 2004-marzo 2006, emergevano ammanchi per euro Euro 458.797, 26.

Veniva, quindi, avviata sia l’azione da parte della Procura Penale sia l’azione da parte della Procura contabile, quest’ultima poi sospesa in attesa dell’esito del processo penale.

In particolare, sul fronte penale il Gip presso il Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio della responsabile per il reato di peculato previsto dall’articolo 314 c.p. e con sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1380/14, depositata in data 11 aprile 2014, la stessa veniva condannata alla pena di tre anni e due mesi di reclusione.

Sul fronte contabile, sulla base di tale sentenza penale, la Procura regionale riassumeva il giudizio. Al centro della vicenda la preposta al Servizio con piena autonomia gestionale e contabile di due casse distinte esistenti nella Sezione notificazioni atti civili, e cioè la cassa restituzione atti e la cassa accettazione-notificazioni, che nel periodo di riferimento sono risultate nella sua esclusiva responsabilità gestoria.

Dagli atti di indagine è emerso che la stessa non ha saputo dare valide giustificazioni in ordine alla mancata esibizione di alcuni registri contabili, c.d. cronologici, sulla base dei quali venivano annotate giornalmente le entrate e le uscite delle due casse, nonché non ha saputo fornire altrettanto legittime giustificazioni circa l’importo dei versamenti effettuati risultati inferiori rispetto a quanto dichiarato nei registri cronologici rinvenuti e rispetto agli statini giornalieri e mensili redatti dai vari ufficiali giudiziari preposti alla ricezione degli atti, alla riscossione dei diritti e dei rimborsi da parte dei privati.

Certamente, precisa la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, nella sentenza del 17 dicembrel’aver riunito in una stessa persona le funzioni di ufficiale giudiziario tesoriere sia della cassa accettazione sia della cassa restituzione non è stata una soluzione adeguata che denota carenza organizzativa.”

Aggiunge poi il Collegio che infrazioni sono anche imputabili al Dirigente UNEP, che tuttavia non è stato convenuto in giudizio, nonostante la relazione ministeriale avesse segnalato la sua personale responsabilità connessa alla mancanza di apposite direttive che lo stesso, soltanto all’indomani dei fatti qui in esame, ebbe ad emanare per evitare il ripetersi di simili irregolarità, nonché l’omissioni di doverosi controlli in presenza di una situazione conclamata di caos, oggetto di denuncia anche da parte delle OO.SS..

Su tali basi il danno, inizialmente quantificato dalla Procura in Euro 458.797, 26 è stato ridotto ad euro 400.00,00 tenendo conto della situazione in cui è stata posta in essere la condotta illecita della convenuta e delle mancanze di altri soggetti che hanno facilitato la realizzazione dell’evento dannoso.

Conclude la Corte precisando che, pur in presenza del denunciato caos gestionale che può comportare effetti sulla determinazione del danno imputabile, resta il fatto che della somma non rendicontata la convenuta, non avendo dato alcuna dimostrazione, si presume che ne abbia tratto vantaggio personale, e quindi costituisce posta dannosa che la stessa deve risarcire. Peraltro l’esito del parallelo processo penale in primo grado ha dato ampia dimostrazione dell’attività illecita compiuta dalla convenuta che non è riuscita neppure in quella sede a dimostrare la destinazione data alle somme mancanti”.


La Cec PAC fallisce e va in pensione anticipata, arriva lo standard unico

CEC-PACLa Cec PAC è stata un fallimento quasi totale, a dirlo è l’Agenzia per l’Italia Digitale che rivela come l’82% degli utenti non ha mai inviato una mail. Pensione anticipata dunque per la Cec-Pac, il servizio è stato lanciato nel 2010 dall’allora ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, ma non ha mai riscosso un gran successo. Lo spiega l’Agid, delineando le prossime fasi.
Il servizio di Postacertificata (Cec-Pac), che può essere utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sarà da oggi progressivamente sospeso per far convergere tutta la posta certificata sul sistema Pec.
La PEC è stata introdotta per facilitare la comunicazione tra le imprese, i cittadini e lo stato, grazie a questa casella di posta è, infatti, possibile inviare documenti che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata A.R.. Così non è stato, il principale problema è stato infatti rilevato per la sovrapposizione di questo con altri indirizzi mail già utilizzati, insomma un doppione difficile e noioso da gestire per l’82% di coloro che ne hanno aperta una in questi 4 anni. Soltanto 1.2 milioni sono state poi le attivazioni concluse con la seconda fase in ufficio postale, ben 1 milione le pratiche ‘in sospeso’ e in attesa di verifica.
Non solo, il progetto è rimasto in un certo senso a metà, perché non esiste alcun obbligo vincolante e relativa sanzione per le amministrazioni inadempienti, ciò significa che alcuni enti sono rimasti fedeli alle raccomandate A.R.. Un programma dunque inutile in questa forma che ci farà risparmiare 19 milioni di euro non appena dismesso. Continua l’Agid con la progressiva sospensione di Cec-Pac vengono recuperati quasi 19 milioni di euro da investire in altri servizi ai cittadini e imprese, come delineato nell’ultimo documento Crescita digitale.
La chiusura sarà progressiva e con i soldi recuperati da questa inutile macchina burocratica da 19 milioni di euro si potrà reinvestire nel piano di Crescita Digitale.

Queste le prossime fasi:

  •   al 18 dicembre 2014 non saranno più rilasciate nuove caselle CEC-PAC a cittadini e pubbliche amministrazioni, anche per quelle caselle la cui richiesta di attivazione online è stata presentata in data antecedente, ma che non sono state ancora attivate presso gli uffici postali
  •  dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti
  • dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi, e l’accesso sarà consentito, fino al 17 settembre 2015, solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti
  • dal 18 settembre 2015 sarà definitivamente inibito l’accesso alla propria caselle CEC-PAC
  • dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, sarà garantita agli utenti del servizio CEC-PAC la possibilità di richiedere l’accesso ai log dei propri messaggi di posta elettronica certificata.

Dal 18 Marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, tramite l’indirizzo richiestapec@agid.gov.it .


Buone Feste !!!

Il Natale ritorna ogni dodici mesi, allo stesso giorno 25, con precisione matematica, non è quindi una cosa molto rara, tutti sanno come è fatto, tutti potrebbero descrivere in anticipo nei minuti particolari quello che accadrà nelle case rispettive.
Eppure se ne resta sempre sbalorditi.

DINO BUZZATI, Lo strano fenomeno che si chiama Natale


Istanze alla P.A.: per il responsabile del procedimento vige l’obbligo di motivazione sulle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto

L’art. 10-bis della legge 241/1990 “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” stabilisce l’obbligo per la P.A. – nei procedimenti ad istanza di parte – del c.d. preavviso di rigetto. Tale istituto si sostanzia nell’obbligo di comunicazione agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 gg. gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Si tratta senza dubbio di una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porli in condizione di chiarire – già nella fase procedimentale (come fattore deflattivo di contenzioso) – tutte le circostanze ritenute utili ai fini della definizione del vicenda. In questa direzione, il cittadino ha la possibilità di formulare osservazioni scritte, del cui mancato accoglimento “deve essere data ragione nel provvedimento finale” (TAR Lazio, sez. III, sentenza n. 13300/2009). E’ quindi del tutto evidente che è illegittimo il provvedimento amministrativo che riproduca in sostanza le stesse argomentazioni poste a fondamento del diniego, senza considerare e valutare le osservazioni e le eventuali controdeduzioni presentate dall’istante (a seguito del preavviso di rigetto).

Su questo delicato aspetto, vanno segnalate 2 nuove interessanti sentenze che richiamano l’attenzione sul difetto di motivazione.

TAR Sardegna, sezione II, sentenza n. 264/2014

Se è vero infatti che l’art. 10-bis della legge 241/1990 … non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata – essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso – è altrettanto vero che l’assolvimento dell’obbligo di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione del motivi ostativi, non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate.

Consiglio Stato, sezione III, sentenza n. 4021/2014

Si deve ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis legge 241, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell’ufficio. L’obbligo dell’Amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall’interessato, essendo sufficiente che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione dell’Amministrazione alle deduzioni difensive del privato


Si chiamerà Spid il Pin unico per accedere ai servizi della P.A.

Il Pin unico per accedere a tutti i servizi online prende forma. Si chiamerà ‘Spid’ un acronimo che sta per Sistema pubblico di identità digitale. E c’è già una tabella di marcia, che prevede due fasi, la prima scatterà ad aprile del 2015 per arrivare al 2017 con 10 milioni di utenti collegati. Una sola chiave quindi per accedere da casa, senza fare file allo sportello, ai diversi servizi web, da quelli previdenziali (Inps) alle pratiche fiscali (Agenzia Entrate).

Porte aperte anche per Comuni, scuole o ASL: basterà un click. Lo Spid mira così a facilitare la vita dei cittadini, riducendo costi e tempi (sarà un caso, ma la pronuncia coincide con la parola che in inglese sta per velocità).

L’accordo tra Stato, Regioni e comuni sull’Agenda per la semplificazione contiene molti altri elementi. In tutto si tratta di 37 punti, muniti di scadenze e obiettivi.
A dare l’annuncio, via web, dell’intesa è lo stesso Ministro della p.a., Marianna Madia.

In un tweet il Ministro, sotto l’hashtag #Repubblicasemplice, sintetizza così l’accordo raggiunto in Conferenza unificata: “tempi certi su digitale, fisco, welfare, edilizia, impresa”.

Cinque capitoli quindi che raccolgono semplificazioni sbandierate da anni ma mai realizzate, promesse pronunciate di recente e new entry come la dichiarazione di successione online, con riduzione di tempi e oneri (basterà un adempimento unico per denuncia di successione, voltura catastale e trascrizione).


Poste Italiane – Nuove condizioni economiche in vigore dal 01/12/2014

A partire dal 01/12/2014, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella Delibera 728/13/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi così come di seguito indicato:

 a) Le tariffe della Posta Prioritaria (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formati. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 0,70 a € 0,80.

 b) Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,60 a € 4,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alla notificazione degli Atti Giudiziari.

 c) Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno diminuite in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 7,20 a € 6,60.

 e) Le tariffe del Pacco Ordinario Nazionale saranno rimodulate in due scaglioni di peso per le due tipologie di formato esistenti. In particolare, ai pacchi da 0-10 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 9,00 e a quelli da 10-20 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 12,00.

 f) Le tariffe della Posta Prioritaria Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 0,85 a € 0,95.

 g) Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online).

In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 4,80 a € 5,30.

h) Le tariffe del Pacco Ordinario Internazionale saranno modificate e articolate in unico listino prezzi suddiviso in zone.

i) Le tariffe dell’Avviso di Ricevimento (A.R.) dei seguenti servizi saranno incrementate:

  • per l’interno: Posta Raccomandata Retail, nonché, ove accettati presso gli UP, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri da € 0,70 a € 0,80
  • per l’estero: Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale da € 0,85 a € 0,95.

Gli altri prodotti e servizi universali (ivi compresi quelli accessori) non subiranno variazioni tariffarie.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal 1° novembre 2014 presso gli Uffici Postali e negli altri centri di accettazione.


Quale applicazione dell’art. 213 del Codice della Strada?

sequestro-veicolo-autoQuesito su circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01 agosto 2014 emanata dal Ministero degli Interni.

Al Garante

per la Protezione dei dati Personali

Piazza di Monte Citorio n. 121

00186 ROMA

urp@pec.gpdp.it

e p. c.: Al Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale n. 1

00184 ROMA

dait@pec.interno.it

 La circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01 agosto 2014 emanata dal Ministero degli Interni avente ad oggetto “Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo,” nel prendere in esame le operazioni di notificazione previste dall’art. 213 comma 2 quater del Codice della Strada, inerenti i verbali di sequestro ed i relativi avvisi, dirama ai vari organi chiamati alla sua applicazione disposizioni che, a giudizio della scrivente associazione, vanno ben oltre il dettato normativo vigente, in particolare se si tiene presente che con l’art. 174 del D. Lgs. 196/2003 era stato eliminato dal nostro ordinamento la pubblicazione di una copia dell’atto da notificare all’Albo Pretorio (all’epoca non esisteva l’Albo on Line) nel caso necessitasse notificare lo stesso a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 CPC).

In particolare:

a)      nel corpo di pagina 8 della circolare in oggetto si afferma che è opportuno effettuare la pubblicazione all’Albo del Comune del verbale di sequestro e del relativo avviso contestualmente (quindi, nei fatti, aprioristicamente in ogni caso) al tentativo di notifica ordinario (di solito effettuato a mezzo posta);

b)  nella nota (10) a piè pagina 8 della circolare in oggetto viene precisato che “l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo quale risulta dai pubblici registri non dovrà dar luogo a ulteriori accertamenti e tentativi di notifica, salvo l’affissione dell’atto nell’Albo del Comune in cui è situata la depositeria. Anche in questo caso, trattandosi di procedura speciale, ci si dovrà limitare alla sola affissione dell’atto all’albo.”

Relativamente a quanto evidenziato al punto a) si segnala che:

–          l’art. 213 comma 2 quater ultimo periodo del C.d.S. prevede che la notificazione sia effettuata ordinariamente ai sensi dell’art. 201 del C.d.S. e solo qualora la notifica risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, si procede mediante affissione dell’atto nell’Albo (on Line – ndr) del Comune dov’è situata la depositeria e la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di detta affissione (a margine si ritiene che l’atto debba rimanere ivi affisso, o per meglio dire pubblicato sul WEB, continuativamente per 20 giorni alla fine dei quali dovrà essere defisso) – è immediatamente percepibile la potenziale diffusione nella rete WEB di tutti i dati contenuti nell’atto (cioè nel verbale di sequestro e nel relativo avviso), diffusione non prevista dalla legge in questi termini, viste le condizioni peculiari dalla stessa indicate per la pubblicazione.

Relativamente a quanto evidenziato al punto b) si segnala che:

–          il Ministero dell’Interno utilizzando il termine irreperibilità del destinatario (in questo contesto si ritiene volesse intendere quella cosiddetta “irreperibilità assoluta”, cioè quella ordinariamente individuata nell’art. 143 CPC) ha, nei fatti, dilatato a dismisura quella che lo stesso definisce una “procedura speciale”, cioè l’affissione dell’atto (nella fattispecie il verbale di sequestro ed il relativo avviso) all’Albo del Comune in cui è situata la depositeria – la norma di Legge, cioè l’art. 213 comma 2 quater ultimo periodo del C.d.S., prevede, invece, la pubblicazione all’Albo del Comune come possibilità residuale e solo a fronte di comprovate difficoltà oggettive nella notifica dell’atto (ad esempio se i dati anagrafici del trasgressore/obbligato in solido sono incompleti) e non se tale atto è comunque validamente notificabile (anche se sostanzialmente in modo “virtuale”) con una delle procedure previste esplicitamente dal nostro CPC (artt. 140 o 143 CPC);

–          indipendentemente da quanto sopra (cioè del quando) si chiede di sapere se sia o meno da ritenere conforme (nel come) alle indicazioni del Garante la circostanza che gli organi di Polizia Stradale chiedono ai Comuni di affiggere all’Albo gli atti in questione (cioè i verbali di sequestro ed il relativo avviso) in quanto tali, cioè in modo integrale, pubblicando, di conseguenza, in rete tutti i dati anagrafici del trasgressore, dell’eventuale obbligato in solido, eventuali estremi di documenti per la guida o di identità nonché il luogo e la data ove tale persona/veicolo è stato fermato/rinvenuto e quindi si ritiene anche essere stato ivi presente, pro tempore, il trasgressore/obbligato in solido.

Ad avviso della scrivente Associazione, invece, si ritiene corretto e rispettoso della riservatezza delle persone potenzialmente coinvolte che al citato Albo del Comune siano affissi solo ed esclusivamente i seguenti dati che si valutano sufficienti (in conformità alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” approvate dal Garante il 15/05/2014) a dare una appropriata “pubblicità legale” di un fatto/documento che potrà produrre degli effetti rilevanti sul bene sequestrato ma che non è stato possibile notificare con le procedure ordinarie al trasgressore/obbligato in solido:

–          identificazione sintetica del destinatario dell’atto (attraverso il Nome, Cognome, luogo e data di nascita);

–          identificazione dell’organo di Polizia Stradale procedente, il numero, la data del verbale di sequestro, nonché il luogo ove lo stesso è avvenuto,

–          il numero di targa del veicolo in questione,

–          l’identificazione completa del luogo ove il veicolo è depositato ma non i dati del custode se persona fisica, nonché un documento generico anonimo allegato che facendo solo riferimento all’organo procedente, al numero del verbale di sequestro ed alla sua data espliciti gli elementi essenziali contenuti nell’avviso previsto dall’art. 213 comma 2 quater, primo periodo del C.d.S..

Nell’occasione si chiede di sapere quali responsabilità possano nascere in capo al dipendente del Comune dall’affissione all’albo direttamente del verbale di sequestro e del relativo avviso nella loro forma integrale, riportanti pertanto i dati personali del trasgressore/obbligato in solido come richiedono gli Organi di Polizia Stradale in ossequio alla circolare ministeriale citata e se, dell’eventuale danno conseguente alla violazione delle norme sulla Privacy, debba essere imputato solo al responsabile dell’Ufficio di Polizia Stradale richiedente la pubblicazione od anche il dipendente comunale responsabile della pubblicazione all’Albo.

Questo sopra in quanto la scrivente Associazione ha, al momento, consigliato ai propri associati di dare pedissequa esecuzione a quanto richiedono gli Organi di Polizia Stradale che agiscono in conformità alla circolare in oggetto.

In attesa di un cortese riscontro alla presente si inviano distinti saluti.

Il Presidente Nazionale

Pietro Tacchini

Firmata digitalmente

Risposte:

Garante – applicazione dell’art. 213 del Codice della Strada

Leggi:

Circolare Ministero interno del 01 08 2014


Precisazioni sul rientro anticipato dalla malattia del dipendente pubblico

L’INPS indica che il dipendente può essere riammesso in servizio solo in presenza di un nuovo certificato.
L’INPS con il messaggio n. 6973 del 12.9.2014 ha fornito chiarimenti a numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e alla casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro.
Il decreto legislativo 165/2001 prevede che l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica. Gli stessi medici possono inviare – durante tutto il periodo di prognosi – certificati che annullano i precedenti o li rettificano. Tale eventualità si verifica nell’ipotesi in cui i medici abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia.
Il datore di lavoro (nella PA è il dirigente) nella prassi dispone soltanto dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico.
Pertanto, non potendo conoscere l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore non è in grado di valutare se – e in che misura – il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche, tali da garantire sé stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento nocivo.
Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’INPS pertanto chiarisce che ogni dipendente assente per malattia che – consideratosi guarito – intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.


Costituzione di Internet: testo ufficiale della bozza online!

La Costituzione di Internet è realtà: sul sito della Camera è disponibile il testo (bozza) composto da 14 punti che sono disponibili alla consultazione su un’apposita piattaforma online nell’intento di raccogliere nei prossimi quattro mesi pareri e suggerimenti.

Nella bozza, denominata Dichiarazione dei diritti in Internet, si afferma l’importanza di un’adeguata tutela dei dati personali in Rete; si riconosce come fondamentale il diritto di accesso a Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate, e il diritto alla neutralità della Rete.

Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

Dal 27 ottobre, sulla piattaforma ad hoc della Camera voluta da Stefano Rodotà e Laura Boldrini, partirà ufficialmente la consultazione pubblica dei cittadini che potranno intervenire con proposte di modifica e integrazione.

I punti salienti della Costituzione di Internet

Neutralità della rete. La Costituzione stabilisce che i dati trasmessi e ricevuti da ogni persona in rete non subiscano discriminazioni.

Tutela dati personali. La Carta sancisce che i dati possano essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

Anonimato. Sì del trattato all’anonimato in rete come libero esercizio delle libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

Diritto all’oblio. Diritto inviolabile di ciascuno a ottenere la cancellazione dai motori di ricerca dei dati o informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.

Sicurezza. E’ un bene da tutelare, di interesse pubblico, è scritto nella bozza. NO a limitazioni di manifestazione del pensiero, ma garanzia della tutela della dignità delle persone.

Governo della rete. Il difficile tema della regolamentazione internazionale. Nella Carta è scritto: “La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati“.

 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET

Testo elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet costituita presso la Camera dei deputati

(Bozza)

PREAMBOLO

Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.

L’Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.

Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale.

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

1.RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI

Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi.

Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della Rete.

Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

2. DIRITTO DI ACCESSO

Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.

L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.

L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all’accessibilità delle persone con disabilità.

3. NEUTRALITÀ DELLA RETE

Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l’effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

I dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.

I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa.

I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.

5. DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA

Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.

La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all’autodeterminazione della persona interessata.

6. INVIOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI

Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI

Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.


Viola la privacy il Comune che non utilizza il plico chiuso per notificare la sanzione “particolare”

Se il Comune non assume i dovuti accorgimenti, è tenuto a risarcire il danno per violazione del diritto alla privacy del destinatario di provvedimento sanzionatorio inerente violazione amministrativa legata al fenomeno della prostituzione, nel caso in cui la notifica avvenga non in plico sigillato. E’ quanto ha confermato la Suprema corte avallando la decisione del giudice del merito, dichiarando in parte inammissibile il ricorso proposto da un Comune italiano.
L’ordinanza ingiunzione, dopo un primo tentativo (fallito) di notifica a mezzo servizio postale presso il domicilio eletto dal resistente, era stata affidata per la notifica ai Messi Comunali, i quali provvedevano alla stessa a mezzo plico, non in busta chiusa, alla residenza del destinatario, dunque a mani alla madre dello stesso.
Il destinatario della sanzione lamentava che sua madre era venuta in questo modo a conoscenza della vicenda.
L’uomo si trovava in una particolare situazione dato che era in corso una causa di separazione e la conoscenza da parte di terzi di una simile sanzione sarebbe stata idonea a provocargli serio pregiudizio.
La Suprema corte, pur disconoscendo l’esistenza di un vero e proprio obbligo a carico della pubblica amministrazione di procedere in ogni caso alla notifica presso il domicilio eletto dal destinatario – e non, come nel caso di specie, eseguirla presso la residenza – fa riferimento ai principi generali di trasparenza, lealtà e imparzialità della pubblica amministrazione, data l’evidente manifestazione di preferenza del destinatario ad interloquire con l’ente pubblico in modalità particolare.
La Corte Suprema di Cassazione conferma come sia applicabile al caso di specie l’art. 15 del d.lgs. 196/2003 (codice privacy) il quale afferma che “sussiste responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento illegittimo dei dati personali ai sensi dell’art. 2050 c.c., cioè ai sensi della norma del codice civile sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose“. In questo senso, la pubblica amministrazione procedente avrebbe potuto sottrarsi all’obbligo risarcitorio solo provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; circostanza non dimostrata in grado di merito.
Infatti, il Comune avrebbe dovuto provare di non aver potuto ricorrere a nessun’altra forma di notifica, che, “seppur non imposta dalle leggi in materia, avrebbe consentito, più adeguatamente rispetto alla notifica a mezzo dei messi comunali, di evitare il danno derivante dal trattamento dei dati sensibili, ricollegabile alla propagazione del contenuto dell’oggetto della violazione sanzionata con l’ordinanza ingiunzione“. Di conseguenza, il comportamento dell’ente comunale “non si è affatto concretato nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ciò, per l’assorbente ragione che la cautela da osservarsi dal Comune, quale titolare del trattamento di dati personali, nella gestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamente dell’art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al domicilio eletto“.