Pasqua 2014

La Pasqua è un giorno speciale…è stata creata per donare gioia e felicità a tutti e noi vi auguriamo con tutto il cuore che questo giorno doni gioia e felicità!


Regole tecniche in materia di sistema di conservazione e Regole tecniche per il protocollo informatico

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha firmato due decreti adottati in attuazione di alcune disposizioni del Codice dell´amministrazione digitale, in materia di protocollazione e conservazione dei documenti informatici. I due decreti forniscono un importante supporto alla digitalizzazione dell´amministrazione pubblica che, pur adottando da tempo gli strumenti informatici, non ha ancora adeguato i suoi processi a modelli in grado di sfruttare in pieno le potenzialità dei nuovi mezzi.

Tali decreti sono stati pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale„ n. 59 del 12 marzo 2014 – Serie generale

Testo: Regole tecniche conservazione e protocollo informatico 2014


INDENNIZZO DA RITARDO: pubblicate le “linee guida” per l’applicazione

Formalizzate le “linee guida” che rappresentano un utile strumento per gli uffici ed in particolare per i dipendenti che rivestono la funzione di “responsabile del procedimento”.

E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, la direttiva 9.1.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, con la quale vengono fornite alle PA le linee guida sull’applicazione dell’art. 28 del decreto-legge 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) nella parte in cui ha introdotto l`indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

L’art. 28 in questione intende garantire l’effettività dei principi sanciti dalla legge 241/1990 e, in particolare, tutelare i privati in conseguenza della violazione di un obbligo correlato al rispetto di un preciso termine di conclusione di un procedimento amministrativo attivato ad istanza di parte – così come disciplinato dall’art. 2 della citata legge 241/1990 – prevedendo il pagamento di una somma pari al 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

La disposizione in questione di applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 comma 1-ter della legge 241/1990.

L’indennizzo da ritardo – si precisa nella direttiva – costituisce una disposizione applicabile in tutte le fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo e ciò a prescindere dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio o ordinatorio.

La direttiva precisa anche che l’obbligo di pagamento del previsto indennizzo è dovuto solo ed esclusivamente per i procedimenti avviati successivamente o contestualmente alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 98/2013).

L’indennizzo viene liquidato dalla PA procedente o, in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo.


Il Messo Comunale – Guida operativa alle attività notificatorie – La conservazione degli atti dopo la spending review – La notificazione degli atti in formato digitale

Titolo: Il Messo Comunale. Guida operativa alle attività notificatorie. Con schemi di notifiche e di avvisi. II° edizione – Ristampa aggiornata 2014

 

Autori: C. Asirelli, L. Fontana, P. Tacchini

Editore: Maggioli Editore
In collaborazione con: A.N.N.A. – Associazione Nazionale Notifiche Atti
Pagine: 354- Formato: 17×24 cm
Anno: Maggio 2014

Codice ISBN: 8838772975
Prezzo di copertina: € 40,00 (Pagamento in contrassegno)
Prezzo per i Soci:     €  34,00 (Pagamento in contrassegno)

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro.

Questa guida, per lo stile sobrio e snello che la caratterizza, non può essere esaustiva della complessa ed articolata attività notificatoria ma deve essere considerata un utile strumento di rapida consultazione (anche “su strada” ) che aiuti l’Agente Notificatore all’espletamento del delicato servizio cui è preposto proponendo soluzioni che gli permettano di affrontare con serenità e consapevolezza i più frequenti casi di notificazione oggetto di contenzioso sui quali la giurisprudenza non sempre si esprime in senso univoco.

Lo scopo, pertanto, è quello di fornire degli strumenti di lavoro strettamente collegati alla normativa vigente che possano permettere all’Agente Notificatore di adattare al meglio la stessa, in modo semplice, ai casi concreti.

Nell’era informatica cresce la tendenza a ritenere il contributo di una guida cartacea superfluo dato che “basta un click” sul computer o sul palmare per ottenere informazioni.

Una guida come questa è invece ciò che può veramente fare la differenza, trasformando un’insipida informazione basata su un concentrato di descrizioni sommarie in un’esposizione consequenziale, coerente e ragionata ma allo stesso tempo stimolante ed accattivante.

La guida, inoltre, parte dall’assunto che le soluzioni operative proposte devono essere quelle che più garantiscono sì la conoscibilità sostanziale dell’atto da parte del destinatario ma soprattutto che mettano il Messo Comunale in una posizione tale per cui non gli possano essere imputate negligenze che produrrebbero responsabilità a suo carico di vario tipo: disciplinari, civili, penali e patrimoniali dell’Ente … ma anche personali.

  Gli Autori

 Contenuti mirati di immediato apprendimento – solo ciò che è essenziale per evitare errori e dimenticanze – con il supporto inoltre di modelli di relate di notifiche ed avvisi, facilmente consultabili nel dettaglio della seguente trattazione

1. LA NOTIFICAZIONE

Concetto di notifica

  • – La fase d’impulso.
  • – La fase ricognitiva.
  • – La fase della documentazione.

 2. I SOGGETTI NOTIFICATORI

Responsabilità del Messo Comunale

  • – Responsabilità penale.
  • – Responsabilità civile.
  • – Responsabilità contabile e patrimoniale.
  • – Responsabilità disciplinare: sanzioni e procedure disciplinari.

Competenze del Messo Comunale

  • – Competenza territoriale.
  • – Competenza notificatoria.

Messo Comunale e Messo Notificatore: quali competenze?

  • – Quadro sinottico delle competenze.

3. IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

  • Art. 137 c.p.c.: Notificazioni.
  • Art. 138 c.p.c.: Notificazione in mani proprie.
  • Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
  • Luogo della notifica: a) notifiche a luogo libero, b) notifiche a luogo vincolato.
  • Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
  • Art. 141 c.p.c.: Notifica presso il domiciliatario.
  • Art. 142 c.p.c.: Notifica a persona non residente, non dimorante, non domiciliata nella Repubblica. Notifica a destinatari iscritti all’A.I.R.E. (procedimento ordinario).
  • Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
  • Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle Amministrazioni dello Stato.
  • Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche.
  • Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio.
  • Art. 147 c.p.c.: Tempo delle notificazioni.
  • Art. 148 c.p.c.: Relazione di notificazione.
  • Art. 155 c.p.c.: Computo dei termini delle notificazioni. Notifica a destinatari deceduti.

4. NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

  • Modalità operative.
  • Momento di perfezionamento della notifica.
  • Soggetti notificatori.
  • Competenza territoriale.
  • L. 890/1982: analisi per articolo.
  • Cronistoria attraverso le circolari delle Poste.

5. NOTIFICA TELEMATICA

  • I Messi Comunali e le notifiche a mezzo e-mail.

 6. NOTIFICA A PERSONE INCAPACI

7. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

8. NOTIFICA PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

9. IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

La notificazione degli atti tributari finanziari

  • – L’articolo 60 (d.P.R. 600/1973).
  • – Luogo della notifica.
  • – Notificazione contribuenti iscritti all’A.I.R.E. o al Registro delle imprese.
  • – Notifica a destinatari deceduti. Art. 65 del d.P.R. 600/1973 (Eredi del contribuente).
  • – La cartella esattoriale.
  • – Procedimento del contenzioso tributario e amministrativo.
  • – Le notificazioni dei tributi locali.

10. CODICE DELLA STRADA

  • Atti relativi alle tasse automobilistiche e alle infrazioni al codice della strada.
  • Legittimazione del Messo Comunale alla notifica dei verbali al codice della strada.
  • Casistica.
  • Notifiche dei verbali di sequestro di veicoli ed avvisi previsti dall’art. 213 c.d.s.
  • Competenze del Messo Comunale per la notificazione degli atti di fermo amministrativo.

 11. CONSEGNA

  • Atti elettorali: modalità di consegna.

12. MODULISTICA DELLA NOTIFICA

  • Relate di notifica (12 modelli)

13. CASA COMUNALE

  • Ritiro atti presso la Casa Comunale
  • Controlli.

 14. ALBO PRETORIO

  • Durata delle pubblicazioni.

 15. ALBO PRETORIO ON LINE

16. DOCUMENTAZIONE

  • Normativa.
  • Prassi.
  • Giurisprudenza.

AGGIORNAMENTO

  • La conservazione degli atti depositati presso la Casa Comunale
  • Aggiornamento art. 137 c.p.c.
  • Aggiornamento notificazione ai sensi dell’art. 65, dpr 600/1973 (Eredi del contribuente)

AUTORI:

C. Asirelli, Coordinatore Ufficio Notifiche, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

L. Fontana, Comandante Polizia Municipale, responsabile Ufficio Notifiche di Unione di Comuni, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

P. Tacchini, Responsabile Ufficio Addetti alle Notifiche, Presidente dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

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L’appropriazione del timbro dell’ufficio, anche se non più in uso, da parte del dipendente pubblico è peculato

La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata su una vicenda che vedeva imputato un uomo, condannato alla pena di oltre tre anni di reclusione, in quanto, avendo come impiegato del Ministero delle Finanze la disponibilità di un timbro del Ministero stesso, se ne era appropriato, la Cassazione ha chiarito che il reato sarebbe comunque configurabile anche nel caso in cui il timbro non fosse più in uso

Leggi: Corte Suprema di Cassazione n. 8650/2014


La postina che, per finire prima il “giro”, falsifica la firma del destinatario della raccomandata commette falso in atto pubblico

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda che vedeva imputata una postina, ritenuta responsabile del reato di falso in atto pubblico per avere, in qualità di portalettere, contraffatto la firma del destinatario sugli avvisi di ricevimento di sei raccomandate dirette ad uno studio di commercialisti, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di merito, ritenendo quindi pienamente configurabile il reato previsto dall’art. 476 c.p.

Leggi: Cassazione penale Sez. V, Sent., (ud. 16-10-2013) 21-02-2014, n. 8422


INCENTIVI PROGETTAZIONE tra condanne e pronunce contrastanti

In materia di incentivi per la progettazione la Corte dei Conti stabilisce che tali incentivi spettano solo in caso di progettazione di un’opera pubblica

In materia di incentivi per la progettazione già nel 2013 diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si sono espresse nel senso che tali incentivi spettano solamente quando l’attività di progettazione riguardi la costruzione di un’opera pubblica, escludendo dal novero delle attività retribuibili con l’incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria o le attività di pianificazione (sez. Toscana n. 15/2013 e sez. Umbria n. 125/2013).

Di opposto avviso, invece, la pronuncia della sez. Veneto n. 361/2013, che ha ammesso l’incentivo in argomento per qualsiasi atto di pianificazione comunque denominato, affermando che l’intenzione del legislatore è stata quella di attribuire la giusta retribuzione all’attività di pianificazione, anche mediata, a prescindere dal suo collegamento con un’opera pubblica. Ha inoltre sottolineato che la previsione dell’art. 92 comma 6 d.lgs. 163/2006 contiene una esplicita norma di incentivazione che deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 165/2001.

In materia, è inoltre intervenuta l’Avvocatura dello Stato con il parere n. 21/12/2013 – 513720/23 pubblicato il 20/2/2014. In particolare, l’Avvocatura dello Stato si è espressa nel senso che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 d.lgs. 165/2001 e 92 comma 5 d.lgs. 163/2006, in base all’orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva (Commissione Speciale Pubblico Impiego, parere 4/5/2005) – si ritiene che i pubblici dirigenti siano da escludere dall’ambito di applicazione degli incentivi ex art. 92.

Inoltre, anche nel 2014 si registrano due pronunce Una è addirittura di condanna per danno erariale emessa in sede giurisdizionale, con cui si afferma che il documento preliminare alla progettazione è diverso dalla progettazione preliminare e non da’ diritto alla liquidazione dei compensi incentivanti ex art. 92 (sez. giurisdizionale Calabria, sentenza n. 22 del 3/2/2014).

La vicenda verte in materia di liquidazione a favore del dirigente comunale dell’incentivo per la progettazione dei lavori di “riqualificazione urbana e relative opere di urbanizzazione”; l’architetto è risultato autore del solo documento preliminare alla progettazione e non anche del progetto vero e proprio, per la cui redazione lo stesso dirigente aveva stipulato con una società d’ingegneria una convenzione d’incarico riguardante tutte le fasi della progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica in questione.


8 marzo. Festa della donna

L’origine della Festa dell’8 Marzo risale al 1908, quando un gruppo di operaie di una industria tessile di New York scioperò come forma di protesta contro le terribili condizioni in cui si trovavano a lavorare.
Lo sciopero proseguì per diverse giornate ma fu proprio l’8 Marzo che la proprietà dell’azienda bloccò le uscite della fabbrica, impedendo alle operaie di uscire dalla stessa.
Un incendio ferì mortalmente 129 operaie, tra cui anche delle italiane, donne che cercavano semplicemente di migliorare la propria qualità del lavoro.
Tra di loro vi erano molte immigrate, tra cui anche delle donne italiane che, come le altre, cercavano di migliorare la loro condizione di vita. L’8 marzo assunse col tempo un’importanza mondiale, diventando il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli e il punto di partenza per il riscatto della propria dignità.
L’8 Marzo è quindi il ricordo di quella triste giornata.
Non è una “festa” ma piuttosto una ricorrenza che si ripropone ogni anno come segno indelebile di quanto accaduto il secolo scorso.


Autotutela, l’Agenzia delle Entrate può annullare l’avviso di liquidazione irregolare e rettificarlo

In materia di autotutela, la Corte di Cassazione ha precisato che l’Agenzia delle Entrate può annullare l’avviso di liquidazione irregolare (nella fattispecie privo di sottoscrizione da parte dell’ufficio)  ed emetterne un secondo rettificato.

Viene così respinto il ricorso con cui si rilevava l’illegittimità dell’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro; l’Ufficio aveva operato la reiterazione di tale avviso e ciò, stando al ricorrente, non era giustificato da elementi conosciuti o emersi successivamente.

L’Agenzia delle Entrate, ad avviso della Suprema Corte, in mancanza di una norma ostativa, può emanare nei termini di decadenza, nell’esercizio del potere di autotutela, atti sostitutivi di quelli precedenti, ancorché identici nel contenuto e con lo stesso numero di protocollo dell’atto sostituito.

Già in altre occasioni si è affermato che  è legittimo il comportamento dell’amministrazione finanziaria che annulli un avviso di accertamento, già notificato al contribuente e, nell’esercizio del potere generale di autotutela, diverso dal potere previsto dall’art. 43, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, lo sostituisca con un nuovo avviso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19064 del 12/12/2003).

Né è preclusivo dell’intervento sostitutivo, aggiunge la Cassazione, la circostanza che il giudizio sul primo atto fosse ancora pendente

Leggi: Corte di Cassazione, sentenza 28 Febbraio 2014, n. 4823


Inammissibile l’impugnazione presentata con raccomandata online

La spedizione dell’impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata “online”, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell’inoltro di un testo o un’immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell’atto di impugnazione.

Leggi: Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 17-02-2014, n. 7337-Inammissibile l’impugnazione presentata con raccomandata on line


Il tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva

La Corte Suprema di Cassazione, ha ribadito “in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art.  3 – secondo cui ” è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa”- il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa.”

La Corte Suprema con sentenza n. 2387 del 07.02.2014 ha preso in esame il caso di un addetto alla lavorazione di gelati e surgelati, obbligato ad indossare una tuta,  scarpe antinfortunistiche copricapo e indumenti intimi fomiti dall’azienda, e a presentarsi al lavoro 15/20 minuti prima dell’inizio dell’orario di lavoro aziendale; solo dopo aver indossato tali abiti ed essere passato da un tornello con marcatura del badge poteva entrare nel luogo di lavoro accedendo al reparto dove una macchina bollatrice rilevava l’orario di ingresso. Tali operazioni si ripetevano al termine dell’orario di lavoro per dismettere gli indumenti indossati.

Il giudice dell’appello, riformando la sentenza del giudice di prime cure, ha riconosciuto il diritto del dipendente alla retribuzione per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione, considerandone il carattere necessario e obbligatorio per l’espletamento dell’attività lavorativa, e lo svolgimento sotto la direzione del datore di lavoro. Una diversa regolamentazione di tale attività non poteva essere ravvisata, sul piano della disciplina collettiva, dal “silenzio” delle organizzazioni sindacali sul problema del “tempo tuta”, né da accordi aziendali intervenuti per la disciplina delle pause fisiologiche.

La sentenza impugnata ha determinato il tempo di tali attività, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, in dieci minuti per ognuna delle due operazioni giornaliere (vestizione e svestizione), commisurando quindi il compenso dovuto alla retribuzione oraria fissata dal contratto collettivo applicabile.

Avverso la decisione del giudice d’appello la società datrice di lavoro, premesso che la determinazione quantitativa della retribuzione risulta soprattutto dalla disciplina collettiva, trae argomenti dalle norme contrattuali in tema di durata e distribuzione dell’orario di lavoro e di riduzione dello stesso (correlata al godimento di riposi individuali) nonché dalla clausola del CCNL applicabile che, imponendo all’azienda di destinare un locale a spogliatoio, dispone che questo debba rimanere chiuso durante l’orario di lavoro; tale previsione escluderebbe che il tempo da destinare alla vestizione possa rientrare nella prestazione lavorativa.

Afferma inoltre la società che gli obblighi normativamente imposti al lavoratore (specie per il personale delle industrie alimentari) di indossare indumenti adeguati e se del caso protettivi, derivano dalla legge e non possono rientrare nell’ambito delle prerogative datoriali, gravando direttamente sul lavoratore; inoltre, che le operazioni in questione non erano predeterminate oggettivamente dal datore di lavoro, perché il personale poteva effettuarle in un arco temporale di massima ovviamente collocato in un momento precedente l’inizio dell’orario di lavoro, ma sulla base di scelte del tutto personali da parte dei dipendenti.

Non della stessa opinione i giudici di legittimità che precisano come “l’orientamento secondo cui per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera, consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l’interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell’ambito della disciplina d’impresa (art. 2104 comma 2 cod.civ. ) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.”

Il giudice dell’appello si è attenuto a questi principi, avendo accertato che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgevano nei locali aziendali prefissati e nei tempi delimitati non solo dal passaggio nel tornello azionabile con il badge e quindi dalla marcatura del successivo orologio, ma anche dal limite di 29 minuti prima dell’inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all’interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti.

La determinazione – si legge nella sentenza –  della durata del tempo in questione (e conseguentemente della correlativa controprestazione retributiva) è stata operata in via equitativa e con prudente apprezzamento, stante la difficoltà di accertare con precisione il “quantum” della domanda. Il giudice di merito ha fatto uso discrezionale dei poteri che gli attribuisce la norma processuale dell’art. 432 c.p.c., con apprezzamento in fatto incensurabile in Cassazione, siccome adeguatamente motivato.


Processo tributario telematico: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento che lo disciplina

Pubblicato, il 14 febbraio 2014, nella Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze (decreto 23 dicembre 2013), che disciplina il processo tributario telematico.
Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie).
Le successive regole tecnico-operative dell’informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali. Il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.
In merito all’ambito di applicazione del regolamento, esso è individuato dall’art. 2, secondo il quale gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati  come documenti  informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate dal regolamento stesso. Dunque, la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avverranno con modalità informatiche a far data dal 1° marzo 2014. Di conseguenza, la parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
Anche la procura alle liti ed il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa, ai sensi dell’art. 4 del regolamento in oggetto, dovranno essere conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente e trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori  con notifica attraverso Pec.
Nell’ipotesi in cui, la procura alle liti o l ‘incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono congiuntamente all’atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell’incarico, attestata come conforme all’originale ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.


IL CONCETTO DI “PREPOSTO”: limiti e condizioni della responsabilità

Nuovi spunti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: se il lavoratore svolge la propria attività senza indossare né osservare idonee misure di prevenzione, la responsabilità è totalmente a carico del datore di lavoro.

In generale, è compito del datore di lavoro (nella PA è il dirigente) provvedere alla sorveglianza diretta dei sottoposti, al fine di evitare che gli stessi operino senza quelle precauzioni necessarie a garantire la loro sicurezza.

Ciò poiché il datore di lavoro è sempre responsabile nei confronti del lavoratore:

  • sia quando il lavoratore ometta di adottare le idonee misure protettive (es. indossando caschetto, occhiali, calzature e guanti protettivi, ecc.),
  • sia quando il datore non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente;
  • unica eccezione è il c.d. “rischio elettivo“, cioè quando il lavoratore, con un comportamento assolutamente imprevedibile e abnorme, agisca di propria iniziativa.

Nel caso esaminato l’infortunio è stato causato dalla caduta di un operaio, impegnato nell’esecuzione di alcune opere di montaggio e smontaggio, da un’impalcatura.

La  Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – sentenza 2455 del 4.2.2014  ha affermato che “ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro … operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento -con mansioni di caposquadra della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l’attribuzione di compiti operativi nell’ambito dei criteri prefissati”.

Non può essere considerato “preposto” l’operaio più anziano di una squadra, pur dotato di maggiore esperienza rispetto ad altri, ma privo di uno specifico addestramento al ruolo di capo squadra nonché dei poteri di direzione esecutiva dei lavori della squadra stessa.


Pagamenti elettronici: online le nuove Linee Guida

Le Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti (PDF) a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi sono state definitivamente approvate dalla Banca d’Italia ed entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con la determina 8/2014 assunta dal Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, in qualità di commissario straordinario, si conclude dunque il percorso partecipato e condiviso con il  Ministero dell’economia e delle finanze e tutti gli attori coinvolti nel gruppo di lavoro composto da amministrazioni centrali e locali e al quale hanno contributo anche i prestatori di servizi di pagamento attraverso le proprie associazioni di categoria ABI e A.I.I.P.

Le nuove Linee Guida rivestono un importante ruolo per il perseguimento di obiettivi definiti tanto a livello nazionale quanto europeo. Il provvedimento costituisce un tassello fondamentale per il progetto di diffusione della fattura e dei pagamenti elettronici della PA, inserito dal Governo tra le azioni prioritarie per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale. La strategia istituzionale assume ancor più rilevanza se si tiene conto che l’affermazione di procedure telematiche accresce l’efficienza dei servizi di pagamento riducendo l’uso del contante e i relativi costi con un risparmio stimato dello 0,3% del PIL. Le Linee Guida forniscono inoltre gli strumenti per consentire l’adeguamento delle procedure dei pagamenti delle PA alle regole SEPA per il completamento del processo di migrazione agli standard paneuropei.

La versione definitiva delle Linee Guida modifica il testo pubblicato in consultazione lo scorso 5 settembre 2013 a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute in questa fase. In un ottica di trasparenza e partecipazione tutti i contributi ricevuti sono stati raccolti nell’apposito Position paper AgID (PDF), disponibile nella sezione documentazione insieme alle Linee guida e alle relative specifiche attuative.


FERIE SACRE E INVIOLABILI: non c’è obbligo di reperibilità

 I dipendenti pubblici in ferie non devono comunicare al proprio ente il proprio domicilio, e tantomeno i loro spostamenti. Sempre durante le ferie non possono essere richiamati al lavoro dall’oggi al domani, e non sono tenuti ad essere reperibili.

Ci sono importanti novità per il pubblico impiego che provengono da una recente sentenza della Cassazione (sezione lavoro n. 27057 del 3.12.2013).

I giudici hanno precisato i vincoli che devono essere rispettati dai dipendenti in ferie e hanno disposto l’annullamento del licenziamento per assenza ingiustificata effettuato da un Comune.

Vediamo i principi:

1.     non c’è dubbio che il datore di lavoro (nella PA è il dirigente) deve essere informato del luogo in cui inviare le comunicazioni al dipendente, ma il diritto non si estende alle ferie del lavoratore

2.     esiste una esigenza di privacy, coniugata con l’assoluta libertà per il lavoratore in ferie di andare dove vuole a recuperare le sue energie psicofisiche (impresa difficile se si è obbligati – magari giornalmente – a sopportare lo stress di dare le coordinate dei propri spostamenti al capo)

3.        il datore di lavoro per esigenze organizzative può modificare i periodi di ferie ma deve farlo con un congruo preavviso, prima che queste abbiano inizio (momento dal quale cessa ogni obbligo di reperibilità)