Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Nuove condizioni economiche postali in vigore dal 01/01/2013

Con provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sono state introdotte, a far data dal 01/01/2013, alcune importanti novità nella gamma e nelle condizioni economiche dei prodotti universali di corrispondenza, quali:

a) l’introduzione di due nuovi servizi, Posta Prioritaria Pro e Posta Raccomandata Pro, ai quali possono accedere i clienti che spediscono – senza particolari modalità di allestimento e/o confezionamento – dai centri di accettazione della rete postale, invii diretti sul territorio nazionale, affrancati con modalità diverse dal francobollo e da quelle in uso presso gli uffici postali;

 b) le seguenti variazioni:

 Le tariffe relative alla Posta Prioritaria (per l’interno) e Posta Raccomandata Retail sono state incrementate nei primi cinque scaglioni di peso. In particolare, le tariffe per gli invii fino a 20 grammi sono variate, per la Posta Prioritaria, da € 0,60 a € 0,70 e per la Posta Raccomandata da € 3,30 a € 3,60.

 Le tariffe dell’Avviso di Ricevimento (per l’interno e per l’estero), dell’Atto Giudiziario e delle comunicazioni connesse sono state aumentate integralmente.

Le tariffe di Posta Raccomandata Smart sono state ridotte nell’ultimo e nel penultimo (limitatamente alle destinazioni EU) scaglione di peso.

Le tariffe di Posta Prioritaria Internazionale sono state incrementate nella maggior parte degli scaglioni e delle zone tariffarie. In particolare gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 sono aumentati da € 0,75 a € 0,85.

Sono stati, altresì, rivisti i corrispettivi di altri servizi ed in particolare di quelli della Posta Raccomandata online e Posta Prioritaria online.

Nello specifico i corrispettivi previsti per gli invii di Posta Raccomandata online fino a 50 grammi sono invariati, mentre quelli per gli invii superiori a 50 grammi sono ridotti.

Gli invii di Posta Prioritaria online e l’Avviso di Ricevimento hanno subito un incremento.

Le condizioni economiche, gli standard e i formati dell’intera gamma dei prodotti universali di corrispondenza saranno disponibili, nei prossimi giorni, presso gli uffici postali e i centri di accettazione. Nell’area download di questa pagina è possibile trovare ulteriori informazioni.


Il Codice dell’Amministrazione Digitale: Regole tecniche per l’identificazione del titolare di PEC 2012

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Leggi: Il codice dell’amministrazione digitale: Regole tecniche per l’identificazione del titolare di PEC


Con il cartellino il dipendente pubblico entra nel mercato

Nei giorni scorsi, sul Sole 24 Ore è stato pubblicato l’articolo dal titolo “Con il cartellino il dipendente pubblico entra nel mercato” a firma del Presidente dell’ARAN Sergio Gasparrini.
L’articolo offre un’interessante lettura sul percorso che potrebbe qualificare il dipendente pubblico, valorizzandone la professionalità.

E se i dipendenti pubblici diventassero proprietari del proprio “cartellino“? Non del famoso badge da inserire quotidianamente nei tornelli di accesso al posto di lavoro, ma di quel cartellino – ben noto nel mondo calcistico – che consentirebbe di poter spendere la propria professionalità in qualunque amministrazione pubblica.

Forse manca proprio questo al nostro sistema: una mobilità con molti meno vincoli degli attuali che possa determinare, all’interno della vasta area del lavoro pubblico, una sorta di “mercato del lavoro” che permetta – mediante l’incontro tra domanda e offerta – di utilizzare al meglio le concrete capacità professionali, talvolta dissipate.

Una misura che a prima vista può apparire dirompente, ma che assume maggiore concretezza se inserita in un programma nazionale realistico, che guardi al pubblico impiego come ad un unico grande bacino di potenzialità da sviluppare, agendo su una pluralità di leve, quali lo sviluppo di competenze professionali nuove richieste nella PA del futuro, la fissazione di standard per un utilizzo più efficiente delle risorse umane, l’assistenza alle amministrazioni nella definizione dei propri fabbisogni, anche qualitativi e professionali, il reclutamento in forme moderne ed innovative, la semplificazione dei processi di gestione del personale.

Alla prevedibile critica di chi ipotizzi “mobilità di convenienza” o fuga dai posti di lavoro meno appetibili, va subito precisato che la proposta dello “svincolo” si deve sposare, oltre che con le condizioni sopra evidenziate, anche con gli ulteriori seguenti presupposti:

  • eliminazione della dotazione organica come concepita fino ad oggi, per essere sostituita con un solo vincolo quantitativo e cioè lo stock di risorse attualmente (in prima battuta) disponibile in ciascuna amministrazione;
  • graduale assorbimento delle sperequazioni retributive esistenti tra settori della PA a equivalenza di funzioni;
  • ridefinizione degli ordinamenti professionali che portino ad una convergenza verso un sistema più uniforme;
  • rivisitazione dell’insieme delle voci salariali accessorie per rendere più semplice, trasparente e chiaro l’utilizzo degli incentivi economici;
  • introduzione di veri percorsi di carriera interni;
  • avvisi da pubblicare sui siti web delle amministrazioni in cerca di personale (pubblico), con predefinizione trasparente di requisiti e criteri di scelta.

Pur riconoscendo la complessità del progetto è indispensabile notare che il fulcro del sistema è rappresentato dalle due nuove forti spinte motivazionali che si sviluppano in un contesto di questo tipo:

  • la prima è quella del datore di lavoro il quale, per la prima volta, è costretto a considerare la possibilità di perdere una parte del proprio personale – esattamente come accade nel privato – e che, pertanto, sarà spinto a creare e ad accrescere favorevoli condizioni ambientali e lavorative, per impedire che ciò accada.
  • la seconda è quella del dipendente che potrà finalmente spendere i propri meriti e i propri titoli per rimettersi in gioco in realtà lavorative che riterrà più stimolanti e consone alla propria qualificazione professionale.

La scommessa è che queste due spinte motivazionali convergano gradualmente nell’unica direzione che è rappresentata dalla ottimizzazione delle energie lavorative, di cui avvertono il bisogno sia i dipendenti sia i datori.

Si è visto d’altro canto che la “carota” degli incentivi retributivi da differenziare all’interno delle singole amministrazioni ha fallito per carenza diffusa di motivazione. Per le stesse ragioni il “bastone” dell’inasprimento delle possibili sanzioni a carico dei dipendenti inadempienti a vario titolo non sembra aver mietuto grandi successi. Allora, perché non sperimentare?

Fonte: Sergio Gasparrini – Il Sole24Ore del 8-12-2012


OCCHIO ALLO SPIONE !! con le nuove norme “chi denuncia” resta anonimo

Nel pubblico impiego sono frequenti le segnalazioni interne, ma – se anonime – ne è difficile l’utilizzo (art.333 c.p.p.). Per le denunce firmate, fino ad oggi si doveva correre il rischio di una reazione da parte del denunciato, mentre con l’art.1 della legge 190/12 il meccanismo diventa più agevole, perché il denunciante può contare sull’anonimato.

Può contarci almeno fin quando il suo avversario non passa al contrattacco e propone una denuncia penale per calunnia (se si incolpa un innocente di un reato) o diffamazione (se si offende reputazione o l’onore), oppure  fin quando non inizia una lite civile in cui si chieda il risarcimento danni da reato.

Oggi è garantito l’anonimato, e chi denuncia non può subire sanzioni né essere discriminato, licenziato, o trasferito d’ufficio. Soprattutto, non rischia neppure di essere scoperto da colui che è stato denunciato, perché l’identità di chi “firma” una segnalazione non può essere svelata. A tal fine è modificata la legge sull’accesso (241/1990) escludendo che la denuncia possa essere oggetto di generica richiesta di copia da parte di chi vi abbia interesse.

Il segreto sull’identità del denunciante viene meno quando emerge una contrapposizione tra il diritto del denunciante a segnalare errori senza essere messo alla berlina e il diritto del denunciato a difendersi: la nuova legge garantisce infatti al denunciato la possibilità di smentire fatti e circostanze, anche con un confronto diretto, e cioè anche conoscendo chi lo accusa. Il secondo periodo del comma 51 dell’art.1 sottolinea, infatti, che l’identità del denunciante può essere rivelata se la conoscenza di tale identità sia «assolutamente indispensabile» per la difesa del l’incolpato.

Fonte: Il Sole 24 Ore


Auguri di buone feste!!!

In particolare, il nostro augurio contiene anche l’auspicio e la speranza che il 2013 porti alla mansione di Agente Notificatore un rinnovamento vero basato su una normativa chiara e trasparente.

Si ringraziano tutti gli Soci iscritti  che attraverso una proficua collaborazione permettono all’Associazione di svolgere con competenza, efficacia, efficienza e trasparenza, il ruolo assegnatogli dal proprio Statuto e cioè contribuire a garantire all’Agente Notificatore quel supporto pratico in tempo reale per lo svolgimento della propria mansione.


Modificato il Codice dell’Amministrazione Digitale

Modifica importante è stata apportata, tra le altre, al Codice dell’Amministrazione Digitale, DLT 07/03/2005 n. 82, all’art. 47 che si riporta nel testo attualmente vigente:

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza (1).

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (2).

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a)  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b)  ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3);

c)  ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

d)  ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati (4).

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Comma prima modificato dall’art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.


L’avviso previsto dall’art. 140 c.p.c non si pubblica all’Albo On Line

La sentenza era già attesa da un po’ di tempo e finalmente si è fatta chiarezza su una norma assurda quale quella presa in esame che già veniva applicata non esattamente alla lettera dai Messi Esattoriali più illuminati, poiché anche se non espressamente previsto la raccomandata A.R. dell’art. 140 c.p.c. di solito veniva spedita ugualmente.
Certo non poteva essere che il perfezionamento della notificazione in caso di irreperibilità relativa fosse comunque condizionato all’affissione all’albo on line dell’avviso di deposito e si perfezionasse il giorno successivo ad essa invece che con il ritiro della raccomandata A.R. o comunque col decorso dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
Già precedente sentenza della Corte Costituzionale si era avvicinata all’obiettivo ma non lo aveva potuto centrare poiché la richiesta di valutazione sulla costituzionalità non era stata correttamente argomentata. Pertanto, l’avviso previsto dall’art. 140 c.p.c., in relazione all’applicazione dell’art. 26 del Dpr 602/1973 non si pubblica all’Albo On Line.

Leggi: Corte Costituzionale sentenza n. 258 del 19.11.2012


Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica

Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato Pubblicato in G. U. 30.10.2012, n. 254

Con il D.M. 12.9.2012 del Ministero delle Finanze, il legislatore ha inteso aggiornare le somme che l’amministrazione finanziaria può recuperare nei confronti del destinatario dell’atto notificato.

Il decreto prende in considerazione anche nuove modalità di notificazione non previste nel precedente decreto (D.M. 08.01.2001) poiché introdotte successivamente, come ad esempio la possibilità di eseguire all’estero la notificazione degli atti notificati ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973 tramite invio di raccomandata A.R.  e ai sensi dell’art. 142 c.p.c..

Va evidenziato a scanso di equivoci che tali spese sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato, mentre per l’adeguamento del rimborso spese di notifica che i comuni richiedono all’amministrazione finanziaria (euro 5,88) bisogna ancora attendere, dovendo continuare a far riferimento al D.M. 03.10.2006 adottato ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 265/1999 (come richiamato nel testo del D.M.12.9.2012).


TFS: il Governo approva decreto

Il Governo è intervenuto sulla questione della buonuscita dei dipendenti pubblici con un decreto legge che abroga l’art. 12 comma 10 della l. 122/10 ristabilendo le modalità di calcolo del TFS precedenti al 1° gennaio 2011.
Questa decisione giunge dopo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha sancito l’illegittimità della quota di finanziamento del TFR pari al 2,5% della retribuzione a carico dei pubblici dipendenti.
Come si ricorderà l’art. 12 comma 10 della l. 122/2010 aveva stabilito che i trattamenti di fine servizio fossero determinati in due quote:
– la prima relativa all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 secondo le modalità di calcolo previste per i singoli trattamenti (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio);
– la seconda relativa all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione dal servizio, secondo le modalità di calcolo previste per il TFR.
Il passaggio al regime privatistico (TFR) a far data dal 1° gennaio 2011, lasciava ipotizzare una diversa articolazione delle trattenute per l’accantonamento della buonuscita. Nel privato il prelievo è infatti del 6,91% sull’intera retribuzione utile e completamente a carico del datore di lavoro. Mentre nel pubblico impiego la norma contenuta nel Dpr n. 1032/73 prevede un versamento contributivo del 9,6% sull’80% delle retribuzione utile, di cui 7,10% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del dipendente.
Le amministrazioni pubbliche, anche sulla scorta della circolare interpretativa Inpdap n. 17/2010, avevano considerato le modifiche normative della l. 122/2010 come relative al solo computo della buonuscita, senza che ciò incidesse sulla natura della prestazione o sul sistema di finanziamento, continuando così ad applicare la trattenuta del 2,5%.
La Corte costituzionale ha ribaltato tale interpretazione dichiarando illegittimo il prelievo a carico del dipendente e aperto le porte alle azioni legali da parte dei lavoratori.
Tuttavia – in considerazione del fatto che l’applicazione della sentenza avrebbe finito per gravare interamente sul bilancio dello Stato, non solo per quanto attiene alla sospensione delle trattenute ma, anche per la restituzione delle quote già effettuate – il Governo, con il decreto legge, dispone l’abrogazione dell’art. 12, comma 10 della legge n. 122/10 e ripristina le modalità di calcolo previste dalla normativa previgente (TFS).
L’INPS dovrà dunque procedere al ricalcolo dei trattamenti di fine servizio già liquidati in pro quota applicando l’art. 12, comma 10 della l.122/2010: per il periodo successivo al 1° gennaio 2011 il conteggio dovrà seguire le modalità precedenti.
La riliquidazione avverrà d’ufficio entro un anno dall’entrata in vigore del decreto; mentre, in ogni caso, le amministrazioni non potranno provvedere nei confronti del dipendente al recupero delle eventuali somme già erogate in eccesso.
Altro effetto del decreto è che i procedimenti in corso avviati dai lavoratori per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, si estinguono di diritto, tranne nel caso in cui siano state emesse sentenze passate in giudicato.


I verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati ANCHE tramite la posta elettronica certificata

Dal 1° gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati anche tramite la posta elettronica certificata, senza oneri di spedizione a carico del destinatario. È questo lo scenario che si prospetta con l’entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 (suppl. ord. n. 134) del 19 ottobre 2012.

Il decreto legge n. 179/2012, aggiungendo un nuovo art. 3-bis al codice dell’amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), prevede che, per facilitare la comunicazione fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ogni cittadino potrà indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

L’indirizzo sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Fra le pubbliche amministrazioni, secondo l’ambito di applicazione definito dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, rientrano anche gli enti locali. Il decreto legge n. 179/2012 dispone inoltre che dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.

Occorrerà attendere però l’emanazione di un decreto con il quale il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, dovrà definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione dell’Anpr da parte dei gestori o esercenti di pubblici.

Ma il decreto legge n. 179/2012 interviene anche sul domicilio digitale delle persone giuridiche, estendendo alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già previsto per le imprese in forma societaria dall’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. Ed entro metà marzo, sulla base degli elenchi di indirizzi di pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, sarà istituito presso il ministero dello Sviluppo economico un Indice nazionale Ini-Pec, al quale le pubbliche amministrazioni potranno accedere.

Le novità in materia di posta elettronica certificata previste dal decreto legge n. 179/2012 avranno effetti anche sulle procedure di notificazione delle multe stradali. Infatti, l’art. 201, comma 3, del codice della strada prevede che alla notificazione dei verbali di contestazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. E l’art. 149-bis del codice di procedura civile (introdotto dal decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito dalla legge n. 24 del 22 febbraio 2010) dispone che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata.


AUMENTO DEGLI STIPENDI PER TUTTI gli effetti della sentenza n. 223 già da novembre

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 11-10-2012, ha bocciato la norma del D.L. 78/2011 relativa alla trattenuta sul 2,5% TFR.
Come per i lavoratori privati, tutti gli oneri devono essere a carico del datore di lavoro.

Mentre gli stipendi pubblici ed i rinnovi contrattuali sono bloccati da più di due anni, e il Governo ha da poco tentato anche di bloccare l’indennità di vacanza contrattuale, la Corte – dopo la cancellazione del contributo di solidarietà per la dirigenza – è intervenuta nuovamente a difesa del pubblico impiego.
Questa volta per OGNI lavoratore il risultato è duplice:
obbligo di restituzione degli arretrati + aumento in busta paga
Se si tiene presente che la sentenza è stata pubblicata nella G.U. dello scorso 17 ottobre, l’applicazione inizierà con gli stipendi del mese di novembre, considerato che quelli di ottobre sono già stati elaborati. C’è poi da considerare il riconoscimento degli arretrati (da gennaio 2011) tenuto conto che l’effetto dell’abrogazione ha valore retroattivo.
Indicativamente, ecco quanto vale la sentenza:

arretrati 2011
(€ netti)
arretrati 2012
(€ netti)
aumento busta paga mensile (€ netti)
categoria B1 290 270 20
categoria C1 330 300 23
categoria D1 540 440 33
dirigenza 1.220 1.000 75

Naturalmente, gli effetti della sentenza riguarderanno anche le indennità di posizione, per il personale interessato (quadri direttivi e dirigenti).


INCOSTITUZIONALI I TAGLI AGLI STIPENDI dei dirigenti pubblici

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-10-2012 n° 223,  ha bocciato i tagli agli stipendi della dirigenza pubblica superiori ai 90.000 euro, stabiliti dal decreto legge 78/2010.

La Consulta si è pronunciata: i tagli agli stipendi superiori ai 90.000 euro dei soli dipendenti pubblici (dirigenti), stabiliti dal decreto legge n° 78 del 2010, sono incostituzionali.
Nella fattispecie è stata stabilita l’illegittimità dell’art.9, nella parte in cui prevede che a partire dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti – anche di qualifica dirigenziale – previsti dai rispettivi ordinamenti, delle P.A., siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che il tributo imposto determini un “irragionevole effetto discriminatorio” e che le disposizioni esaminate siano “in evidente contrasto” con gli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge) e 53  (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) della Costituzione …. l’introduzione quindi di un prelievo speciale, sia pur transitorio ed eccezionale, ma limitato ai soli dipendenti pubblici è ingiustificato.


“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

E’ stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 194 alla G.U. n. 245 del 19 ottobre)  il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, c.d.“Crescita-bis“.

Il provvedimento si occupa di agenda digitale, infrastrutture, servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup).

Articolo 1 – Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell’ISTAT

Articolo 2 – Anagrafe nazionale della popolazione residente

Articolo 3 – Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

Articolo 4 – Domicilio digitale del cittadino

Articolo 5 – Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

Articolo 6 – Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

Articolo 7 – Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

Articolo 8 – Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto

Articolo 9 – Dati di tipo aperto e inclusione digitale

Articolo 10 – Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

Articolo 11 – Libri e centri scolastici digitali

Articolo 12 – Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Articolo 13 – Prescrizione medica e cartella clinica digitale

Articolo 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Articolo 15 – Pagamenti elettronici

Articolo 16 – Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

Articolo 17 – Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Articolo 18 – Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

Articolo 19 – Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

Articolo 20 – Comunita’ intelligenti

Articolo 21 – Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

Articolo 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

Articolo 23 – Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso

Articolo 24 – Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012

Articolo 25 – Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’

Articolo 26 – Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

Articolo 27 – Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

Articolo 28 – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

Articolo 29 – Incentivi all’investimento in start-up innovative

Articolo 30 – Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

Articolo 31 – Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo

Articolo 32 – Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure

Articolo 33 – Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

Articolo 34 – Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Articolo 35 – Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri

Articolo 36 – Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa

Articolo 37 – Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza

Articolo 38 – Disposizioni finanziarie

Articolo 39 – Entrata in vigore

Allegato

Leggi: DL 179/2012 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese


Obbligo di pubblicazione del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia

Tutti i procedimenti pubblicati nei siti istituzionali dei Comuni devono riportare, oltre al responsabile del procedimento, anche il nome del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia; come indicato dall’art. 13 della Legge n. 134 del 07/08/2012 che recita:

All’articolo 13: è premesso il seguente comma:
«01. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria»


Riscossione tributi locali ancora in mano ad Equitalia fino al 30 giugno 2013

Riscossione tributi locali nel decreto enti locali continuerà ad essere affidata ad Equitalia fino al 30 giugno del prossimo anno, il 2013.
A decidere lo slittamento dello stop della riscossione locale affidata ad Equitalia spa è stato il Consiglio dei Ministri, durante l’adozione, nella giornata di ieri, 4 ottobre 2012, del decreto enti locali, sui tagli agli enti locali.
Uno stop quindi che viene rinviato di 6 mesi rispetto a quanto stabilito in precedenza. Questa è in verità una seconda proroga, dopo che già la manovra salva Italia, il decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, ha stabilito che siano i comuni a dover gestire autonomamente l’attività di riscossione dal 1 gennaio 2013. In particolare l’articolo 10, comma 13 octies ha modificato l’articolo 7, comma 2 del decreto n. 70 del 2011, facendo slittare il termine a  partire dal quale le società facenti parte del gruppo Equitalia spa non potranno più gestire la riscossione dei tributi locali, dal 1 gennaio 2012 al 1 gennaio 2013. Il motivo ufficiale di questa proroga dello stop alla riscossione affidata ad Equitalia è da ricercarsi nella necessità per gli amministratori locali di organizzarsi in tempo per affidare ad un altro organismo la riscossione dei tributi locali.