DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, IN MATERIA DI CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE.
RELAZIONE
Il decreto del Presidente della Repubblica è diretto ad attuare l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in base al quale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il medesimo articolo 5, di cui si evidenziano di seguito gli aspetti di maggior rilievo.
L’articolo 5 di cui trattasi, rubricato “Cambio di residenza in tempo reale”, disciplina, nei commi 1 e 2, le modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, richiamando, al riguardo, la generale normativa in tema di modalità di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione, contenuta nel Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
I successivi commi da 3 a 5, che disciplinano il procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche, prevedono:
- che tale registrazione debba essere effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla loro presentazione;
- che gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrano dalla data della dichiarazione;
- che i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione siano effettuati nei quarantacinque giorni successivi, decorsi i quali quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 2000.
Le norme introdotte dal citato articolo 5 prevedono altresì che l’eventuale esito negativo dei controlli comporti il ripristino della situazione anagrafica presente all’atto della dichiarazione. Inoltre, il comma 6 stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo 5 acquistino efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5 del 2012, termine entro il quale è previsto che siano adottate le norme contenute nel regolamento, di cui si illustra il contenuto.
Sullo schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 aprile 2012, è stato acquisito, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 10 maggio 2012.
Nel provvedimento sono state recepite quasi integralmente le osservazioni formulate dall’Alto Consesso.
Il provvedimento si compone di un unico articolo, composto da due commi. Il comma 1 è suddiviso nelle lettere da a) ad i).
Conformandosi al parere del Consiglio di Stato è stata eliminata, in primis, la previsione (recata al comma 1, lettera a), del testo approvato in via preliminare) in base alla quale il Sindaco avrebbe potuto delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe, oltre che ad un assessore, al segretario comunale e al personale di ruolo ritenuto idoneo del comune (come già previsto dalla vigente normativa) anche a personale di ruolo ritenuto idoneo dei comuni con i quali è costituita una forma associativa ovvero dell’unione dei comuni. Il suggerimento dell’Alto Consesso per l’espunzione della norma in questione è stata motivata in quanto, al di là della generale finalità di semplificazione, nessun preciso criterio che autorizzi tale previsione è contenuto nell’art. 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 5 del 2012.
La nuova lettera a) inserisce nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento, rubricato “iscrizioni anagrafiche”, la norma attualmente recata dall’articolo 18, 3 comma 6, dello stesso, riguardante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica a seguito delle operazioni di censimento. Lo spostamento di sede della norma si correla alle modifiche introdotte con le successive lettere f) e g) del presente schema.
La lettera b) si compone dei numeri 1), 2) e 3).
La disposizione di cui al numero 1) reca la novella dell’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, recependo sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2012 e prevedendo che la modulistica afferente alle dichiarazioni anagrafiche – che, ai sensi del vigente articolo 13, comma 2, del regolamento, è predisposta dall’Istat – sia elaborata dal Ministero dell’interno, d’intesa con il citato Istituto. Tale scelta è stata effettuata in ossequio alle disposizioni recate dal Regolamento di riordino dell’Istat, di cui al DPR n. 166 del 2010, che affidano a questo ultimo importanti funzioni in materia di coordinamento della modulistica in uso presso la pubblica amministrazione, nonché alla luce dello specifico ruolo affidato dalla disciplina anagrafica al citato Istituto.
La disposizione di cui al numero 2) reca la novella del comma 3, articolo 13, del regolamento anagrafico, recependo le indicazioni recate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, relative alle modalità di effettuazione delle dichiarazioni anagrafiche e prevedendo, inoltre, che il comune pubblichi sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inviare le dichiarazioni, in modo da dare certezza – a beneficio sia del cittadino che del comune – alle modalità di inoltro delle dichiarazioni stesse.
La disposizione di cui al numero 3) aggiunge al citato articolo 13, il comma 3-bis, prevedendo l’applicazione, a cura dell’ufficiale d’anagrafe, dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale integrazione è correlata alla particolarità del procedimento d’iscrizione e di variazione anagrafica, così come ridisegnato dalle nuove disposizioni legislative e si pone a sostanziale garanzia delle persone, diverse dai dichiaranti, interessate al procedimento in argomento. La prevista comunicazione di avvio del procedimento verrebbe inoltre ad assorbire la ricevuta della domanda d’iscrizione, di cui al vigente articolo 13, comma 2.
Tale disposizione, per la quale il Consiglio di Stato aveva suggerito l’espunzione, risulta invece confermata alla luce dell’opportunità di garantire che il dichiarante sia informato dei termini e delle modalità di conclusione dell’intero iter procedimentale delineato dalla recente legge, oltre che di garantire che i soggetti diversi dal diretto interessato, nei confronti dei quali il provvedimento in esame è destinato a produrre effetti, siano informati del procedimento avviato. Del resto, è opportuno evidenziare che la comunicazione di avvio del procedimento in commento viene di fatto a sostituire la ricevuta della dichiarazione resa dall’interessato, attualmente rilasciata ai sensi della previsione recata dall’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, ma eliminata dall’emanando regolamento in considerazione del fatto che le nuove modalità di inoltro delle dichiarazioni rendono più complesso il rilascio della suddetta ricevuta.
La lettera c) reca la novella dell’articolo 16, comma 2, del regolamento anagrafico, relativo all’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero. La disposizione in esame elimina il riferimento all’invio da parte del comune d’iscrizione al comune di precedente iscrizione, della pratica migratoria, in quanto non coerente con la disciplina di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge.
La lettera d) modifica l’articolo 17, comma 1, del regolamento anagrafico, riducendo a due giorni lavorativi il termine attualmente fissato in tre giorni, per la registrazione in anagrafe delle comunicazioni di stato civile ovvero delle dichiarazioni rese dagli interessati. La modifica è intesa a rendere coerente la disposizione vigente con l’’articolo 5, comma 3, del decreto–legge n 5 del 2012.
La lettera e) riscrive integralmente, come suggerito dal Consiglio di Stato, l’articolo 18 del regolamento anagrafico, evitando soppressioni o modificazioni di singoli commi, al fine di adeguare il procedimento di iscrizione e variazione anagrafica alla nuova disciplina primaria.
La lettera f) introduce, di seguito all’articolo 18, l’articolo 18-bis rubricato “accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti”, che disciplina gli effetti degli esiti degli accertamenti svolti sulle dichiarazioni rese, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 18-bis stabilisce che, qualora nei quarantacinque giorni successivi alla dichiarazione resa dagli interessati non venga data comunicazione di preavviso di rigetto, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione presente al momento della dichiarazione stessa, secondo l’istituto del silenzio-assenso, di cui all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
Il successivo comma 2 prevede che, qualora l’accertamento abbia dato esito negativo, il comune provvede al ripristino della posizione anagrafica presente al momento della ricezione della dichiarazione.
Il comma 3 precisa che, qualora l’accertamento negativo riguardi le dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), il comune interessato debba provvedere alla cancellazione dell’interessato e, ove questi provenga da altro comune, comunichi a questo ultimo l’esito negativo dell’accertamento svolto, ai fini del ripristino della posizione anagrafica precedente.
La lettera g) introduce, di seguito all’articolo 19, l’articolo 19-bis, rubricato “vertenze anagrafiche”. Le norme recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 19-bis sono mutuate dalle analoghe previsioni contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8, del vigente regolamento anagrafico. Il cambiamento di sede delle norme in esame deriva dalla considerazione che tale forma di contenzioso tra comuni non appare coerente con il nuovo procedimento regolato dagli articoli 18 e 19, seppure non possa escludersi, in linea generale, dal contesto della disciplina anagrafica.
La lettera h) propone una nuova formulazione dell’articolo 20, comma 1, del regolamento anagrafico, riguardante le informazioni contenute nelle schede individuali che, insieme alle schede di famiglia, compongono l’anagrafe.
Le informazioni obbligatorie ivi previste sono quelle che attengono alle generalità, cui si aggiunge il codice fiscale, essenziale per la circolarità anagrafica. Le ulteriori informazioni indicate dalla norma sono quelle attualmente contenute nelle schede individuali, tra cui gli estremi della carta di identità, il cui modello, ai sensi del comma 1, dell’articolo 20, è predisposto dall’ISTAT.
Sul punto, con riguardo al suggerimento del Consiglio di Stato di approfondire l’opportunità di espungere dallo schema di regolamento la previsione relativa all’inserimento, nella scheda individuale, degli estremi della carta d’identità, si osserva che tale inserimento – che si è ritenuto di confermare – oltre ad essere in linea con la prassi corrente, risponde all’esigenza del comune di conoscere tale dato, inserito ed aggiornato nella scheda individuale dall’ufficiale d’anagrafe, e non già richiesto al cittadino.
La lettera i) modifica l’articolo 23, comma 1, del regolamento anagrafico, eliminando la necessità di richiedere un’apposita autorizzazione del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istat, nei casi in cui il comune intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell’anagrafe. Tale modifica, in linea con gli obiettivi di semplificazione indicati dal legislatore, è coerente con la vigente disciplina in materia di gestione informatizzata dei documenti amministrativi.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza della spesa.
Leggi : DPR n.154/2012 Regolamento di attuazione art. 5 DL 5/2012