Notifica atto finanziario al dipendente

La Corte Suprema di Cassazione civile, con ordinanza n. 14865 del 5 settembre 2012, ha dichiarato come sia da considerarsi valida la notifica di un atto, indirizzato a una persona giuridica, effettuata a un dipendente della società, il quale in quel momento risulta essere addetto alla sede della società stessa.

Non è infatti previsto che si debba provvedere alla ricerca del legale rappresentante del soggetto giuridico, ma è sufficiente che la consegna avvenga a persona incaricata, anche di ricevere la posta.


La notifica per irreperibilità assoluta in ambito tributario

In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art 145, terzo comma, c.p.c., non può sottrarsi alla regola generale di cui all’art 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente. In caso contrario, non potrà che farsi ricorso al criterio di cui all’art. 60, lett. e) (affissione nell’albo del Comune del luogo un cui la società contribuente ha il domicilio fiscale). Cassazione civ., sez. VI, ordinanza n. 13016 del 24 luglio 2012


Modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse economiche per gli accertamenti medico-legali

In data 3 agosto 2012 è stato emanato il decreto interministeriale (interno – Mef) concernente «Modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse economiche a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali nei confronti dei dipendenti assenti per la malattia (art. 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) con allegato l’elenco degli enti beneficiari delle quote di pertinenza, con indicazione della parte a ciascuno spettante. Il testo integrale del decreto e il relativo allegato sono pubblicati interamente sul sito del Ministero dell’interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale: http://finanzalocale.interno.it//index.html nella pubblicazione del 30 agosto 2012 «Pagamento di somme per accertamenti medico-legali».


Anagrafe: Regolamento attuazione art. 5 D.L. 5/2012

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo previsto dall’art. 5 del D.L. 5/2012 in materia di cambio di residenza in tempo reale, che apporta diverse modifiche al D.P.R. 223/1989.
Diverse novità sono state anticipate con le circolari ministeriali emanate nei mesi scorsi, pertanto il regolamento non introduce cambiamenti di rilievo nell’attuale modalità di lavoro, ad eccezione dei seguenti punti:
  • la lettera h) aggiorna il contenuto delle schede individuali allineandolo ai modelli ISTAT già in uso
  • la lettera i) elimina la necessità di richiedere apposita autorizzazione per la gestione esclusivamente informatizzata dello schedario anagrafico
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 25/9/2012.


D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 – Regolamento attuazione art. 5 D.L. 5/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, IN MATERIA DI CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE.

RELAZIONE

Il decreto del Presidente della Repubblica è diretto ad attuare l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in base al quale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il medesimo articolo 5, di cui si evidenziano di seguito gli aspetti di maggior rilievo.
L’articolo 5 di cui trattasi, rubricato “Cambio di residenza in tempo reale”, disciplina, nei commi 1 e 2, le modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, richiamando, al riguardo, la generale normativa in tema di modalità di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione, contenuta nel Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
I successivi commi da 3 a 5, che disciplinano il procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche, prevedono:

  • che tale registrazione debba essere effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla loro presentazione;
  • che gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrano dalla data della dichiarazione;
  • che i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione siano effettuati nei quarantacinque giorni successivi, decorsi i quali quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 2000.

Le norme introdotte dal citato articolo 5 prevedono altresì che l’eventuale esito negativo dei controlli comporti il ripristino della situazione anagrafica presente all’atto della dichiarazione. Inoltre, il comma 6 stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo 5 acquistino efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5 del 2012, termine entro il quale è previsto che siano adottate le norme contenute nel regolamento, di cui si illustra il contenuto.
Sullo schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 aprile 2012, è stato acquisito, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 10 maggio 2012.
Nel provvedimento sono state recepite quasi integralmente le osservazioni formulate dall’Alto Consesso.
Il provvedimento si compone di un unico articolo, composto da due commi. Il comma 1 è suddiviso nelle lettere da a) ad i).
Conformandosi al parere del Consiglio di Stato è stata eliminata, in primis, la previsione (recata al comma 1, lettera a), del testo approvato in via preliminare) in base alla quale il Sindaco avrebbe potuto delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe, oltre che ad un assessore, al segretario comunale e al personale di ruolo ritenuto idoneo del comune (come già previsto dalla vigente normativa) anche a personale di ruolo ritenuto idoneo dei comuni con i quali è costituita una forma associativa ovvero dell’unione dei comuni. Il suggerimento dell’Alto Consesso per l’espunzione della norma in questione è stata motivata in quanto, al di là della generale finalità di semplificazione, nessun preciso criterio che autorizzi tale previsione è contenuto nell’art. 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 5 del 2012.
La nuova lettera a) inserisce nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento, rubricato “iscrizioni anagrafiche”, la norma attualmente recata dall’articolo 18, 3 comma 6, dello stesso, riguardante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica a seguito delle operazioni di censimento. Lo spostamento di sede della norma si correla alle modifiche introdotte con le successive lettere f) e g) del presente schema.
La lettera b) si compone dei numeri 1), 2) e 3).
La disposizione di cui al numero 1) reca la novella dell’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, recependo sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2012 e prevedendo che la modulistica afferente alle dichiarazioni anagrafiche – che, ai sensi del vigente articolo 13, comma 2, del regolamento, è predisposta dall’Istat – sia elaborata dal Ministero dell’interno, d’intesa con il citato Istituto. Tale scelta è stata effettuata in ossequio alle disposizioni recate dal Regolamento di riordino dell’Istat, di cui al DPR n. 166 del 2010, che affidano a questo ultimo importanti funzioni in materia di coordinamento della modulistica in uso presso la pubblica amministrazione, nonché alla luce dello specifico ruolo affidato dalla disciplina anagrafica al citato Istituto.
La disposizione di cui al numero 2) reca la novella del comma 3, articolo 13, del regolamento anagrafico, recependo le indicazioni recate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, relative alle modalità di effettuazione delle dichiarazioni anagrafiche e prevedendo, inoltre, che il comune pubblichi sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inviare le dichiarazioni, in modo da dare certezza – a beneficio sia del cittadino che del comune – alle modalità di inoltro delle dichiarazioni stesse.
La disposizione di cui al numero 3) aggiunge al citato articolo 13, il comma 3-bis, prevedendo l’applicazione, a cura dell’ufficiale d’anagrafe, dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale integrazione è correlata alla particolarità del procedimento d’iscrizione e di variazione anagrafica, così come ridisegnato dalle nuove disposizioni legislative e si pone a sostanziale garanzia delle persone, diverse dai dichiaranti, interessate al procedimento in argomento. La prevista comunicazione di avvio del procedimento verrebbe inoltre ad assorbire la ricevuta della domanda d’iscrizione, di cui al vigente articolo 13, comma 2.
Tale disposizione, per la quale il Consiglio di Stato aveva suggerito l’espunzione, risulta invece confermata alla luce dell’opportunità di garantire che il dichiarante sia informato dei termini e delle modalità di conclusione dell’intero iter procedimentale delineato dalla recente legge, oltre che di garantire che i soggetti diversi dal diretto interessato, nei confronti dei quali il provvedimento in esame è destinato a produrre effetti, siano informati del procedimento avviato. Del resto, è opportuno evidenziare che la comunicazione di avvio del procedimento in commento viene di fatto a sostituire la ricevuta della dichiarazione resa dall’interessato, attualmente rilasciata ai sensi della previsione recata dall’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, ma eliminata dall’emanando regolamento in considerazione del fatto che le nuove modalità di inoltro delle dichiarazioni rendono più complesso il rilascio della suddetta ricevuta.
La lettera c) reca la novella dell’articolo 16, comma 2, del regolamento anagrafico, relativo all’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero. La disposizione in esame elimina il riferimento all’invio da parte del comune d’iscrizione al comune di precedente iscrizione, della pratica migratoria, in quanto non coerente con la disciplina di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge.
La lettera d) modifica l’articolo 17, comma 1, del regolamento anagrafico, riducendo a due giorni lavorativi il termine attualmente fissato in tre giorni, per la registrazione in anagrafe delle comunicazioni di stato civile ovvero delle dichiarazioni rese dagli interessati. La modifica è intesa a rendere coerente la disposizione vigente con l’’articolo 5, comma 3, del decreto–legge n 5 del 2012.
La lettera e) riscrive integralmente, come suggerito dal Consiglio di Stato, l’articolo 18 del regolamento anagrafico, evitando soppressioni o modificazioni di singoli commi, al fine di adeguare il procedimento di iscrizione e variazione anagrafica alla nuova disciplina primaria.
La lettera f) introduce, di seguito all’articolo 18, l’articolo 18-bis rubricato “accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti”, che disciplina gli effetti degli esiti degli accertamenti svolti sulle dichiarazioni rese, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 18-bis stabilisce che, qualora nei quarantacinque giorni successivi alla dichiarazione resa dagli interessati non venga data comunicazione di preavviso di rigetto, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione presente al momento della dichiarazione stessa, secondo l’istituto del silenzio-assenso, di cui all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
Il successivo comma 2 prevede che, qualora l’accertamento abbia dato esito negativo, il comune provvede al ripristino della posizione anagrafica presente al momento della ricezione della dichiarazione.
Il comma 3 precisa che, qualora l’accertamento negativo riguardi le dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), il comune interessato debba provvedere alla cancellazione dell’interessato e, ove questi provenga da altro comune, comunichi a questo ultimo l’esito negativo dell’accertamento svolto, ai fini del ripristino della posizione anagrafica precedente.
La lettera g) introduce, di seguito all’articolo 19, l’articolo 19-bis, rubricato “vertenze anagrafiche”. Le norme recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 19-bis sono mutuate dalle analoghe previsioni contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8, del vigente regolamento anagrafico. Il cambiamento di sede delle norme in esame deriva dalla considerazione che tale forma di contenzioso tra comuni non appare coerente con il nuovo procedimento regolato dagli articoli 18 e 19, seppure non possa escludersi, in linea generale, dal contesto della disciplina anagrafica.
La lettera h) propone una nuova formulazione dell’articolo 20, comma 1, del regolamento anagrafico, riguardante le informazioni contenute nelle schede individuali che, insieme alle schede di famiglia, compongono l’anagrafe.
Le informazioni obbligatorie ivi previste sono quelle che attengono alle generalità, cui si aggiunge il codice fiscale, essenziale per la circolarità anagrafica. Le ulteriori informazioni indicate dalla norma sono quelle attualmente contenute nelle schede individuali, tra cui gli estremi della carta di identità, il cui modello, ai sensi del comma 1, dell’articolo 20, è predisposto dall’ISTAT.
Sul punto, con riguardo al suggerimento del Consiglio di Stato di approfondire l’opportunità di espungere dallo schema di regolamento la previsione relativa all’inserimento, nella scheda individuale, degli estremi della carta d’identità, si osserva che tale inserimento – che si è ritenuto di confermare – oltre ad essere in linea con la prassi corrente, risponde all’esigenza del comune di conoscere tale dato, inserito ed aggiornato nella scheda individuale dall’ufficiale d’anagrafe, e non già richiesto al cittadino.
La lettera i) modifica l’articolo 23, comma 1, del regolamento anagrafico, eliminando la necessità di richiedere un’apposita autorizzazione del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istat, nei casi in cui il comune intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell’anagrafe. Tale modifica, in linea con gli obiettivi di semplificazione indicati dal legislatore, è coerente con la vigente disciplina in materia di gestione informatizzata dei documenti amministrativi.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza della spesa.

Leggi : DPR n.154/2012 Regolamento di attuazione art. 5 DL 5/2012


FORUM

La nostra Associazione, per sua natura e scelta statutaria, condivisa dagli organi dirigenti, non ha una caratterizzazione politica né sindacale e neppure è usa a prendere posizione ufficiale sulle vicende e le scelte dei governi.

Il nostro forum ha la finalità precipua di accogliere i più svariati quesiti in materia di procedure notificatorie e argomenti correlati. Gli associati sono naturalmente liberi di porre quesiti o esprimere opinioni su qualsivoglia materia, ma restiamo dell’opinione che vada rispettata la finalità di supporto tecnico operativo all’attività notificatoria che abbiamo impresso al nostro forum.

Naturalmente tutto ciò che coinvolge il mondo del lavoro, e quindi i nostri associati, non ci lascia indifferenti: le scelte politiche che da tempo, e oggi in particolare, colpiscono negativamente gli interessi dei lavoratori sono anzi di stimolo per l’associazione nel produrre iniziative ed elaborare proposte ed innovazioni che valorizzino sempre più il ruolo del Messo Comunale e della importante funzione pubblica che egli svolge.

Tutti i nostri interventi , dal costante aggiornamento sulle novità legislative garantito attraverso il sito web ed il servizio di sms, all’attività convegnistica, sono finalizzati a tutelare, arricchire e valorizzare il nostro lavoro. Tuttavia non rientra tra i nostri obbiettivi occuparci direttamente di temi prettamente sindacali, quale quello sollevato da un quesito; riteniamo invece che il nostro intervento possa più utilmente e legittimamente rivolgersi a quei soggetti – forze politiche e sindacali – preposti a tale funzione.

In questo sito, come in altri, il nostro interlocutore può documentarsi e soddisfare il bisogno di informazione approfondita in relazione ai recenti provvedimenti dl governo sulla revisione della spesa; attraverso questo forum altri interlocutori potranno esprimere le loro personali opinioni e allargare il confronto.


Modifiche al regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada

E’ stato pubblicato nella G.U. 31 agosto 2012, n. 203, il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 che apporta modiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riguardante il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
La finalità del Decreto è quella di sostituire il «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».


FORUM

Gentili associati,

il nostro FORUM è diventato uno strumento insostituibile per il lavoro del Messo Comunale ove lo stesso può trovare le risposte ai suoi dubbi ed incertezze sul procedimento notificatorio.

In modo da dare un servizio sempre migliore ed al passo con i volumi di contatti in continuo aumento

 dal 15 settembre

al 30 settembre 2012

il software del FORUM sarà sottoposto ad una procedura di ammodernamento informatico che non permetterà l’inserimento per tale periodo, di nuovi quesiti, ma consentirà ugualmente di consultare tutta la banca dati esistente.

Dal 01/10/2012 il servizio riprenderà regolarmente.


Spending review: la mappa delle novità articolo per articolo

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189 – Supplemento Ordinario n. 173)

Leggi: Legge Spending review


Annullate decine di multe autovelox a Cremona, ‘notifiche errate’

I ricorsi contro il Comune di decine di automobilisti sanzionati dall’autovelox di Longardore, provincia di Cremona, sono stati accolti dal giudice di pace del capoluogo che ha annullato le multe, dando ragione agli automobilisti che contestavano irregolarità nel procedimento di notifica. Le sanzioni, infatti, erano state notificate da una società privata e non dalla polizia municipale. L’ultima sentenza ha visto il giudice Daniela Badini annullare una multa di 500 euro con sospensione della patente per sei mesi.
La procedura sanzionatoria era stata curata da una società di Rimini, ditta esterna alla quale il comune aveva appaltato il servizio. La legge, però , prevede che le multe debbano essere notificate direttamente dalla polizia municipale. Il Comune è corso ai ripari e si e’ attivato per risolvere il problema. Ora la notifica è curata da un organo di polizia.


Messi Comunali, notifiche senza alcun compenso extra

I Messi Comunali e/o Notificatori, in generale gli Agenti Notificatori,  di un Comune non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione quando notificano atti dell’Amministrazione finanziaria.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1635 depositata il 22 marzo 2012.

La vicenda giudiziaria prendeva spunto dal provvedimento con il quale un Comune, in applicazione dell’art. 19 del dpr n. 191/1979 che, sostenendo il principio di omnicomprensività del trattamento economico, sopprimeva i proventi, i compensi e le indennità erogati per la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria ai dipendenti con la qualifica di Messo Comunale.

Avverso il provvedimento ricorreva un Messo Comunale al Tar Piemonte che, respingendo il ricorso, evidenziava la portata tassativa dell’art. 19 del dpr n. 191/1979.

Il Messo Comunale si è rivolto, pertanto, al Consiglio di Stato.

I giudici del Consiglio di Stato preliminarmente asseriscono che la notificazione degli atti è mansione tipica e specifica della categoria del Messo Comunale già secondo la definizione contenuta nell’art. 273 del Tulcp n. 383 del 1934 («il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni… Possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta…») e viene svolta nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dell’amministrazione di appartenenza.

«Correttamente», prosegue la sentenza, «il Tar Piemonte ha, quindi, affermato che l’art. 19 del dpr 19 giugno 1979, n. 191 – confermato dalla successive norme dettate dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente degli enti locali – ha escluso la corresponsione di indennità aggiuntive alla retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione di quelle indennità specificatamente individuate, tra cui non sono ricompresi i diritti invocati dal ricorrente».

«La ratio della disposizione», concludono i Giudici del Consiglio di Stato, «derivando dall’esigenza di uniformare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, in specie degli enti locali, e di globalità della previsione della connessa spesa pubblica, ha in via generale portata preclusiva della corresponsione di compensi ulteriori alle complessive voci retributive individuate in sede contrattuale, con la conseguenza che possono essere esclusi dal divieto normativo i soli compensi dovuti a seguito dello svolgimento da parte dei dipendenti di compiti ulteriori ed estranei alle ordinarie mansioni, e dunque non direttamente ricollegabili allo status professionale, mentre la notifica degli atti effettuata per conto dell’amministrazione finanziaria, rientra nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del dipendente comunale con la qualifica di messo notificatore, sicché non può dar luogo a compenso aggiuntivo».

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato


Il Messo Comunale. Guida operativa alle attività notificatorie. Con schemi di notifiche e di avvisi. II° edizione – 2012

Titolo: Il Messo Comunale. Guida operativa alle attività notificatorie. Con schemi di notifiche e di avvisi. II° edizione

Autori: C. Asirelli, L. Fontana, P. Tacchini

Editore: Maggioli Editore
In collaborazione con: A.N.N.A. – Associazione Nazionale Notifiche Atti
Pagine: 322 – Formato: 17×24 cm
Anno: Aprile 2014

Codice ISBN: 72975
Prezzo di copertina: € 40,00 (Pagamento in contrassegno)
Prezzo per i Soci:€ 34,00 (Pagamento in contrassegno)

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro.

Questa guida, per lo stile sobrio e snello che la caratterizza, non può essere esaustiva della complessa ed articolata attività notificatoria ma deve essere considerata un utile strumento di rapida consultazione (anche “su strada” ) che aiuti l’Agente Notificatore all’espletamento del delicato servizio cui è preposto proponendo soluzioni che gli permettano di affrontare con serenità e consapevolezza i più frequenti casi di notificazione oggetto di contenzioso sui quali la giurisprudenza non sempre si esprime in senso univoco.

Lo scopo, pertanto, è quello di fornire degli strumenti di lavoro strettamente collegati alla normativa vigente che possano permettere all’Agente Notificatore di adattare al meglio la stessa, in modo semplice, ai casi concreti.

Nell’era informatica cresce la tendenza a ritenere il contributo di una guida cartacea superfluo dato che “basta un click” sul computer o sul palmare per ottenere informazioni.

Una guida come questa è invece ciò che può veramente fare la differenza, trasformando un’insipida informazione basata su un concentrato di descrizioni sommarie in un’esposizione consequenziale, coerente e ragionata ma allo stesso tempo stimolante ed accattivante.

La guida, inoltre, parte dall’assunto che le soluzioni operative proposte devono essere quelle che più garantiscono sì la conoscibilità sostanziale dell’atto da parte del destinatario ma soprattutto che mettano il Messo Comunale in una posizione tale per cui non gli possano essere imputate negligenze che produrrebbero responsabilità a suo carico di vario tipo: disciplinari, civili, penali e patrimoniali dell’Ente … ma anche personali.

  Gli Autori

 Contenuti mirati di immediato apprendimento – solo ciò che è essenziale per evitare errori e dimenticanze – con il supporto inoltre di modelli di relate di notifiche ed avvisi, facilmente consultabili nel dettaglio della seguente trattazione

1. LA NOTIFICAZIONE

Concetto di notifica

  • – La fase d’impulso.
  • – La fase ricognitiva.
  • – La fase della documentazione.

 2. I SOGGETTI NOTIFICATORI

Responsabilità del Messo Comunale

  • – Responsabilità penale.
  • – Responsabilità civile.
  • – Responsabilità contabile e patrimoniale.
  • – Responsabilità disciplinare: sanzioni e procedure disciplinari.

Competenze del Messo Comunale

  • – Competenza territoriale.
  • – Competenza notificatoria.

Messo Comunale e Messo Notificatore: quali competenze?

  • – Quadro sinottico delle competenze.

3. IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

  • Art. 137 c.p.c.: Notificazioni.
  • Art. 138 c.p.c.: Notificazione in mani proprie.
  • Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio. Luogo della notifica: a) notifiche a luogo libero, b) notifiche a luogo vincolato.
  • Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
  • Art. 141 c.p.c.: Notifica presso il domiciliatario.
  • Art. 142 c.p.c.: Notifica a persona non residente, non dimorante, non domiciliata nella Repubblica. Notifica a destinatari iscritti all’A.I.R.E. (procedimento ordinario).
  • Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
  • Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle Amministrazioni dello Stato.
  • Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche.
  • Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio.
  • Art. 147 c.p.c.: Tempo delle notificazioni.
  • Art. 148 c.p.c.: Relazione di notificazione.
  • Art. 155 c.p.c.: Computo dei termini delle notificazioni. Notifica a destinatari deceduti.

4. NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

  • Modalità operative.
  • Momento di perfezionamento della notifica.
  • Soggetti notificatori.
  • Competenza territoriale.
  • L. 890/1982: analisi per articolo.
  • Cronistoria attraverso le circolari delle Poste.

5. NOTIFICA TELEMATICA

  • I Messi Comunali e le notifiche a mezzo e-mail.

 6. NOTIFICA A PERSONE INCAPACI

7. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

8. NOTIFICA PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

9. IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

La notificazione degli atti tributari finanziari

  • – L’articolo 60 (d.P.R. 600/1973).
  • – Luogo della notifica.
  • – Notificazione contribuenti iscritti all’A.I.R.E. o al Registro delle imprese.
  • – Notifica a destinatari deceduti. Art. 65 del d.P.R. 600/1973 (Eredi del contribuente).
  • – La cartella esattoriale.
  • – Procedimento del contenzioso tributario e amministrativo.
  • – Le notificazioni dei tributi locali.

10. CODICE DELLA STRADA

  • Atti relativi alle tasse automobilistiche e alle infrazioni al codice della strada.
  • Legittimazione del Messo Comunale alla notifica dei verbali al codice della strada.
  • Casistica.
  • Notifiche dei verbali di sequestro di veicoli ed avvisi previsti dall’art. 213 c.d.s.
  • Competenze del Messo Comunale per la notificazione degli atti di fermo amministrativo.

 11. CONSEGNA

  • Atti elettorali: modalità di consegna.

12. MODULISTICA DELLA NOTIFICA

  • Relate di notifica (12 modelli)

13. CASA COMUNALE

  • Ritiro atti presso la Casa Comunale
  • Controlli.

 14. ALBO PRETORIO

  • Durata delle pubblicazioni.

 15. ALBO PRETORIO ON LINE

16. DOCUMENTAZIONE

  • Normativa.
  • Prassi.
  • Giurisprudenza.

AUTORI:

C. Asirelli, Coordinatore Ufficio Notifiche, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

L. Fontana, Comandante Polizia Municipale, responsabile Ufficio Notifiche di Unione di Comuni, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

P. Tacchini, Responsabile Ufficio Addetti alle Notifiche, Presidente dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

Modulo prenotazione del volume


Corresponsione differenze retributive per svolgimento funzioni superiori

Nel giudizio in esame il ricorrente, dipendente comunale con qualifica di collaboratore (IV livello) ha impugnato la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della deliberazione della Giunta comunale con la quale veniva respinta l’istanza di corresponsione di differenze retributive in relazione allo svolgimento dal 1983 di mansioni proprie della qualifica di VI livello, nonché per l’accertamento del relativo diritto. Il Consiglio di Stato ha affermato che, come più volte ribadito da questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, n. 2365 del 2010; 3 febbraio 2011 n. 758), in difetto di espresse previsioni normative che consentano l’utilizzo del dipendente in posizione diversa da quella formalmente rivestita ed attribuiscano a questa destinazione effetti modificativi del suo status di dipendente, vige il principio di irrilevanza delle mansioni superiori svolte in via di fatto, agli effetti sia dell’inquadramento che della retribuzione.

Ostano alla attribuzione di effetti giuridici alla destinazione in via di mero fatto diversi elementi: il carattere rigido delle dotazioni di organico delle amministrazioni e i relativi flussi di spesa; l’assenza di un potere del preposto al vertice dell’ufficio di gestire in via autonoma la posizione di status dei dipendenti e il relativo trattamento economico;la garanzia della parità di trattamento di tutti i soggetti che operano nella struttura organizzativa e che possano aspirare di accedere alle mansioni di qualifica superiore in condizioni di parità, trasparenza e non discriminazione. Il quadro normativo delineatosi con l’emanazione dell’art. del d.lgs. n. 29 del 1993 è stato più volte oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La norma, infatti, ha previsto la retribuzione dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone tuttavia l’attuazione alla nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza ivi stabilita, disponendo altresì che “fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore” (art. 56, comma 6).

Le parole “a differenze retributive” sono state poi abrogate dall’art. 15 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ma “con effetto dalla sua entrata in vigore” (Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 1999), con la conseguenza che l’innovazione legislativa spiega effetto a partire dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 387 e cioè dal 22 novembre 1998. E’ stato però esplicitamente affermato che il diritto al trattamento economico per l’esercizio di mansioni superiori ha la sua disciplina in una disposizione (art. 15 d.lgs. n. 387 del 1998) avente carattere innovativo, e non meramente interpretativo della disciplina previgente, per cui il riconoscimento legislativo “non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse” (Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 2000 e n. 3 del 2006).

L’appellante, tuttavia, invoca gli orientamenti assunti in materia dalla Corte Costituzionale, cui la questione è stata rinviata anche nel corso del giudizio di primo grado, per dedurne che l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, sopra ricordato, dovrebbe considerarsi superato a sostituito da principi favorevoli all’accoglimento della domanda. La tesi non può essere condivisa, perché i pronunciamenti del giudice delle leggi si sono risolti nella affermazione della conformità alla costituzione di interventi del legislatore che accolgano il principio della retribuzione delle prestazioni corrispondenti ad una qualifica superiore, ma non hanno mai direttamente disposto l’annullamento di precisi precetti normativi. Il Collegio non ignora che, anche in tempi non lontani, il diritto ad una retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in via di fatto sia stato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, in presenza di determinati presupposti (vacanza del posto in organico, atto formale di incarico adottato dall’autorità competente, esercizio effettivo di mansioni superiori).

Tale orientamento, tutt’altro che univoco, non potrebbe ormai essere ulteriormente condiviso una volta che il quadro normativo sia stato chiarito e consolidato con le ricordate sentenze dell’Adunanza Plenaria, e tenuto anche conto della vincolatività di tali pronunce ai sensi dell’art. 99, comma 3, del c.p.a. Va però soggiunto, che, anche con riferimento al pregresso indirizzo giurisprudenziale, cui si è fatto cenno, l’appello non avrebbe potuto essere accolto, dovendosi condividere l’avviso dei primi giudici circa il difetto di un atto di incarico emesso dall’autorità competente a modificare le mansioni spettanti in forza del provvedimento di inquadramento. I ripetuti riconoscimenti dell’utilità delle mansioni superiori svolte e della volontà della Amministrazione, nel senso della prosecuzione di tale prestazione, non sono idonei a costituire il diritto al relativo compenso, in quanto mere prese d’atto successive non rilevanti.

Vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.4.2012, n. 2451


Equitalia paga le spese di giudizio anche quando il ritardo della notifica é addebitabile all’Agenzia delle Entrate

La Suprema Corte di Cassazione infligge un altro colpo nei confronti di Equitalia. Con la sentenza n. 8402/2012 la suprema corte ha condannato l’Ente a pagare le spese del giudizio anche quando la cartella di pagamento è stata notificata in ritardo dall’Agenzia delle Entrate. Questa decisione rende l’ente responsabile anche se il fatto (il ritardo nella notifica) non sia conseguenza di una propria responsabilità e, pertanto, sul punto sarà inutile formulare qualsiasi eccezione.
La sesta sezione civile della Cassazione giunge a tale conclusione basandosi sul principio della soccombenza contenuto nell’art. 91 c.p.c. “La parte ricorrente (Equitalia), fondando le proprie argomentazioni sull’asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all’esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull’accertamento della colpa nella causazione dell’evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria”.
La Corte ha infine osservato che “il motivo si palesa infondato anche in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione delle spese di lite riservato al giudice dall’art. 92, co.2, c.p.c.”

Leggi: Corte di Cassazione 8402-2012 . Equitalia


CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO “sabato e domenica” non entrano nel computo

Con sentenza n° 6472 del 4-5-2012, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito  – qualora la lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale – i giorni di sabato o domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale.
Il caso esaminato riguardava:

  • una lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività;
  • il datore di lavoro aveva conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno  inserimento nella famiglia.
Poiché, ai sensi dell’art. 32 comma 1 del decreto legislativo n° 151/2001 esso si configura come un diritto di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di
congedo parentale)”.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione . Nel caso esaminato l’interruzione del congedo parentale si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì) e con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo.