Nulla la relata con Relazione di notifica insufficiente

Il Tribunale di Padova ha condannato un Messo del Giudice di Pace per carenza di notizie sulla relazione di notifica come previsto, anche, dall’art. 148 c.p.c.

Conseguentemente a tale sentenza la Società ha richiesto il risarcimento danni patrimoniali per circa € 15.000 per nullità della notifica di atto giudiziario determinata dalla negligenza del Messo del Giudice di Pace.

Leggi la sentenza del Tribunale di Padova


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE studio Bocconi: capi onesti, dipendenti motivati

Nella pubblica amministrazione il tipo di leadership promossa del capo influisce notevolmente sulla produttività dei dipendenti: se il dirigente è onesto, i suoi sottoposti saranno motivati e stimolati a rendere il meglio. Una ricerca condotta da SDA/Scuola Direzione Aziendale dell’Università Bocconi fa chiarezza su quali sono i modelli di leadership più apprezzati ed efficaci per i dipendenti statali in Italia.
Il COMPORTAMENTO ONESTO del capo e la TRASPARENZA rappresentano gli incentivi ideali per motivare i dipendenti pubblici, più di altre qualità (ad esempio la capacità di dare spazio alla creatività, oppure di favorire le pari opportunità riducendo il gap tra i sessi).
L’indagine SDA Bocconi ha testato un campione di 153 dirigenti di medio livello operativi nella PA, scoprendo come la presenza di un capo onesto spinga i dipendenti verso una maggiore produttività per un buon 8% in più.
« Dal confronto emerge che lo stile di leadership che incide maggiormente sulla propensione allo sforzo dei dirigenti pubblici è quello orientato all’integrità. I dipendenti pubblici sono maggiormente motivati se riconoscono l’onestà e l’integrità del loro capo e se sono invitati a rispettare le regole non solo procedurali ma anche etico-comportamentali »
Alex Turrini, direttore dell’Emmap, Executive master in management delle pubbliche amministrazioni della Sda Bocconi, sottolinea così come trasparenza e integrità siano quindi una garanzia di produttività e lavoro di squadra, molto più che, ad esempio, un atteggiamento volto a spronare i dipendenti curandone e potenziandone le competenze.
Secondo Giovanni Valotti, ordinario Bocconi di economia delle aziende e della amministrazioni pubbliche, questa indagine svela anche alcuni aspetti negativi che si celano dietro alcune forme di leadership.
« La scarsa efficacia degli stili di leadership che insistono sul raggiungimento del risultato o che sostengono la creatività degli individui evidenzia probabilmente un certo ritardo nell’introduzione delle logiche innovative nelle amministrazioni centrali: gli strumenti per misurare la performance sono ancora deboli e poco riconosciuti e i sistemi di gestione del personale poco orientati a incentivare l’assunzione di responsabilità e lo spirito di iniziativa, stimolando la creatività »

Fonte: www.pubblicaamministrazione.net – www.quadrinet.it


MEETING INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI

Importante Convegno Internazionale al quale parteciperà un rappresentante di ANNA nella persona di uno dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale della nostra Associazione:

Le notifiche via mail: problematiche e soluzioni

Lazzaro Fontana

Comandante del Corpo Unico Intercomunale di P.M. Unione Colline Matildiche (RE)

MEETING INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

BUSSOLA DELLE NUOVE ESIGENZE LAVORATIVE

Nella splendida cornice di Castel dell’Ovo dal 27 al 30 giugno 2012, AT WORK, meeting internazionale delle Polizie Locali.Si svilupperà per tutti i poliziotti locali un inedito momento formativo e di aggiornamento professionale attraverso laboratori tematici, seminari e incontri istituzionali ed internazionali con esperti del settore. Tre corsi tematici di approfondimento per le problematiche quotidiane della professione.

PARTECIPA ANCHE TU

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Contatti:

comunicazione@atworkpolizialocale.it

0541.793200

349.6701755

Rassegna stampa: Meeting Napoli 2012


L’Europa arresta la comunicazione elettronica in nome della privacy

Dati personali, cookies, consumatori on line, provider, trasparenza: al centro degli ultimi due decreti legislativi approvati dal Governo italiano in recepimento delle normative europee sulla comunicazione elettronica c’è la volontà di tutelare i diritti degli utenti attraverso un sistema di regole molto più rigido. Che scatena subito le polemiche di Italia e Gran Bretagna in tema di e-commerce

“Rete” di protezione

Chi si era abituato alla libertà totale del web faticherà non poco, ad accettare le nuove regole.

La direttiva europea 2002/58, emendata dalla direttiva 2009/136, è ufficialmente legge nei 27 paesi dell’UE, che ha optato per la definizione di una maggior protezione dei dati personali di consumatori e utenti contro le continue violazioni di privacy e lo spam, due problemi per i quali da tempi immemori si disquisisce tra il dove cominci il danno e dove finisca l’accentazione in cambio di una rete comunque “friendly”. D’ora in poi quel confine è ben tracciato: nomi, indirizzi email e informazioni bancarie dei clienti dei provider TLC e ISP dovranno, infatti, essere adeguatamente protetti. Per esempio, i dati di ogni telefonata o sessione di navigazione in rete devono essere tenuti al sicuro da qualsiasi uso indesiderato, accidentale o fraudolento. Gli operatori risponderanno delle responsabilità che derivano dall’elaborazione, o anche solo dalla memorizzazione di queste informazioni. La norma impone inoltre agli operatori una maggior tutela della sicurezza, identificandone la responsabilità in materia di protezione dei dati. La seconda parte si incentra sullo spam. L’articolo 13 della direttiva proibisce esplicitamente di utilizzare l’email di qualcuno a scopi commerciali senza che questi abbia acconsentito (stesso divieto vale per gli sms via cellulare). Infine i cookies, le stringhe di testo di piccola dimensione usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono a determinati siti Internet. La nuova direttiva impone quindi ai gestori di server e siti Internet di chiedere il consenso esplicito, in gergo “opt-in”, per memorizzare determinate informazioni (ad eccezione per i cookies indispensabili alla navigazione). E qui la polemica impazza, perché nel settore e-commerce, per le aziende, la possibilità di conservare informazioni di navigazione utenti è fondamentale per poi impostare campagne di marketing o pubblicità mirate.

Dentro l’agenda digitale

Le nuove norme sono state approvate dal Consiglio dei Ministri a margine del pacchetto di misure per la realizzazione dell’Agenda digitale, che prevedono tra gli altri nuovi interventi per stimolare gli investimenti in infrastrutture di comunicazione. I provvedimenti:

  • modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.
  • modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.


Busta paga via mail, c’è l’ok del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha dato il suo benestare al prospetto paga totalmente elettronico, purché il lavoratore abbia la possibilità di “materializzarlo”

Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’Interpello n. 13 del 30 maggio 2012, ha stabilito la piena legittimità della consegna del prospetto paga anche mediante posta elettronica non certificata, purché il lavoratore possa entrare nella disponibilità del prospetto e possa “materializzarlo”.

Il prospetto paga potrà essere collocato su sito web aziendale che dovrà essere dotato di un’area riservata con accesso al solo lavoratore interessato, mediante l’assegnazione di una password o codice segreto personale. Il datore di lavoro dovrà però adottare le misure necessarie a comprovare l’avvenuto adempimento rispetto a ciascun lavoratore.


Certificato medico al telefono? Reato sia per il medico sia per il paziente

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha usato le maniere forti contro chi redige e contro chi utilizza certificati medici redatti solo sulla base di un colloquio telefonico, senza la effettiva visita del paziente.

La vicenda riguarda un medico e una sua paziente: il primo, in qualità di medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale e quindi pubblico ufficiale, era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 480 c.p., per aver rilasciato un certificato medico di proroga della prognosi a favore di una sua paziente senza averla previamente visitata.

La paziente, a sua volta, era stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 489 c.p. per aver fatto uso della certificazione redatta dal medico di base, pur consapevole della falsità.

La sentenza di condanna è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Il medico lamentava la sussistenza del dolo, avendo egli concesso la proroga sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima e i sintomi comunicatigli telefonicamente dalla paziente sarebbero stati compatibili con la malattia accertata pochi giorni prima.

Il medico, pertanto, legittimamente avrebbe effettuato la modifica della prognosi sulla base di quanto dichiarato per telefono dalla paziente.

A tutto concedere, era configurabile non il dolo ma la colpa, avendo il medico fatto affidamento sulle dichiarazioni della paziente, ciò che escludeva la penale rilevanza della condotta, non essendo prevista la figura colposa del delitto in esame.

La paziente, analogamente, deduceva l’insussistenza del reato in capo al medico, e, di riflesso, del reato, a lei contestato, di uso della falsa certificazione.

Anche secondo la donna, non sussisteva il reato contestato al medico in quanto costui, sulla scorta dei proprio sapere medico maturato un’esperienza pluridecennale e sulla base della visita medica effettuata pochi giorni prima in occasione della prima certificazione, poteva legittimamente ritenere ancora sussistente la malattia, sulla base di quanto riferito dalla paziente.

In sostanza, secondo la ricorrente non sarebbe necessaria l’effettuazione di un’ulteriore visita qualora il sanitario ritenga di essere in possesso aliunde di adeguati strumenti diagnostici.

Il reato contestato alla paziente, dunque, sarebbe ipotizzabile solo se si ritenesse non veritiera la persistenza della malattia, ma una prova del genere non era emersa.

La Corte di Cassazione, come anticipato, ha respinto entrambi i ricorsi.

Quanto al ricorso promosso dal medico, la Corte di Cassazione, in primo luogo, ha precisato che la falsa attestazione attribuita non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che l’imputato aveva emesso il certificato «senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti».

Di qui l’irrilevanza delle considerazioni sull’effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente.

In relazione alla asserita natura colposa della condotta, la Corte di Cassazione ha replicato con una domanda retorica: «ci si chiede come il medico potesse non essere consapevole del fatto che egli stava certificando una patologia medica senza averla previamente verificata, nell’immediatezza, attraverso l’esame della paziente».

Non miglior sorte ha avuto il ricorso della paziente, ricorso peraltro esclusivamente incentrato sulla ritenuta insussistenza della falsità del documento, e dunque, sull’inesistenza del reato contestato al medico.

La Corte di Cassazione, quindi, si è limitata a richiamare le considerazioni sopracitate: «una volta ritenuta la falsità della certificazione medica, ne discende necessariamente la responsabilità della ricorrente per aver fatto uso».

Corte di Cassazione penale Sentenza 15-05-2012, n. 18687


È legittima la decurtazione dello stipendio nei periodi di assenza per malattia dei dipendenti pubblici

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno.

La disposizione oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale – Sentenza n. 120 del 10 maggio 2012:

«1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. […] 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».
Le motivazioni:

Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), poiché i due sistemi, privato e pubblico, già significativamente differenziati al loro interno, risultano assolutamente incomparabili, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, proprio in relazione al regime della malattia.

Non sussiste violazione dell’art. 36 Cost., (diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa) poiché la conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione, l’adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta dalla disposizione censurata nei limiti della decade.

Non sussiste violazione dell’art. 38 Cost. (diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per il cittadino inabile al lavoro), poiché nessuna disposizione, né generale, né settoriale, impone che la prestazione economica in costanza di malattia coincida o tenda a coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con una sua determinata porzione.

Non sussiste violazione dell’art. 32 Cost. (diritto alla salute), poiché non è sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute.


Sito non accessibile per manutenzione archivi ed implementazione nuovo software – sabato 26 maggio

Nell’ambito dei miglioramenti  finalizzati ad un miglior utilizzo del sito e all’implementazione di nuovi servizi,  nei giorni di sabato 26 maggio sino alla fine delle operazioni (presumibilmente sino alle ore 23,00 di domenica 27 maggio),  il sito non sarà accessibile per implementazione software e manutenzione archivi.

Ci scusiamo per il disagio.


Il Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali è Legge: attenzione alle regole dell’Imu

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 la Legge di conversione (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012). Il nuovo provvedimento, quindi, in parte modificato nel corso dell’esame in Parlamento, è ora Legge dello Stato.

Il testo del Decreto Legge, coordinato con le modifiche approvate in sede di conversione, prevede una serie di regole riguardo all’Imposta municipale propria sugli immobili (Imu), già disciplinata in parte dal Decreto “salva Italia” del dicembre 2011.

In primo luogo, per l’anno 2012, l’Imu dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze potrà essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (200 Euro, più la detrazione di 50 Euro per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni). La prima e la seconda rata dovranno essere versate rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 settembre. La terza rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.

In alternativa, sempre per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze potrà essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 % dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’imposta dovrà essere versata, per l’anno 2012, in due rate: la prima pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base e la detrazione, la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per i fabbricati rurali strumentali, per il 2012, la prima rata dovrà essere versata nella misura del 30 % dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base, e la seconda rata dovrà essere versata a dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Inoltre, per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre, è previsto, per l’anno 2012, il versamento dell’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre.

Riguardo alle eventuali variazioni delle aliquote dell’Imu nel corso dell’anno, nel Decreto Legge è previsto che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell’Imu e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Inoltre, entro il 30 settembre 2012, i Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo.

Inoltre, è previsto che i soggetti passivi dell’imposta debbano presentare la dichiarazione Imu entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il modello che dovrà essere utilizzato per questa dichiarazione verrà approvato con un Decreto ministeriale, nel quale verranno anche disciplinati i casi nei quali dovrà essere presentata la dichiarazione in questione. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, se non si verificano delle modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati dalle quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Infine, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2012.

Riguardo al concetto di abitazione principale, questo coincide con l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Inoltre, i Comuni potranno considerare direttamente adibito ad abitazione principale l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato. Potrà essere considerata abitazione principale anche l’abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, a titolo di proprietà o di usufrutto, anche in questo caso a condizione che l’immobile non risulti locato.

In materia di base imponibile, è prevista una riduzione del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo nell’anno nel quale sussistono queste condizioni.

L’Imu sarà dovuta dal coniuge al quale sia stata assegnata la casa coniugale in sede di separazione o divorzio.

Infine, riguardo alle modalità di pagamento dell’Imu, soltanto a partire dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.


Estensione anticipata dal lavoro per maternità: in vigore le nuove regole

L’art. 15 del decreto legge 9-2-2012  n. 5  (c.d. decreto semplificazioni) introduce nuove regole dirette a rendere più snelle le pratiche per ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che hanno una gravidanza complicata.
La disposizione, apportando modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 151/2001, prevede che – a partire dal 1° aprile 2012 – la competenza per il rilascio della “autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità” viene suddivisa tra Azienda Sanitaria Locale e DTL/Direzione territoriale del lavoro.

  • l’Azienda Sanitaria Locale provvederà a rilasciare l’autorizzazione nell’ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (sino ad oggi era di competenza delle DPL),
  • la DTL procederà, invece, per le altre due ipotesi già considerate dall’art. 17 e precisamente:

1) quando esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
2) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta nell’art. 7  (lavori vietati) e nell’art. 12  (valutazione dei rischi) dello stesso decreto 151/2001.
Il Ministero del Lavoro-Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti con circolare n.2 del 16-2-2012.

Ministero del Lavoro-Politiche Sociali – circolare n.2 del 16-2-2012


Anagrafe: Circolare applicativa art. 5 della L. 4 aprile 2012 n. 35

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato una circolare con OGGETTO: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
Modalità di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo reale”).

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, letto a). b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Prima di illustrare la procedura attraverso la quale dovrà darsi attuazione alla nuova disciplina, occorre premettere che è attualmente in corso di definizione l’iter di adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal C. 5 del citato art. 5 al fine di armonizzare il vigente regolamento anagrafico alle nuove disposizioni in commento. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge, oggetto della presente circolare, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, ovvero dal 2 maggio 2012 (art. 5, C. 6). Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafi che presentate da tale data dovrà applicarsi la disciplina in esame, secondo le istruzioni operative che si espongono di seguito.

Testo della circolare:  Circolare applic. art. 5 dellla L. 4 aprile 2012 n. 35


Cambio di residenza in tempo reale

Il Decreto Legge n.5 del 2012 (convertito nella Legge n. 35) ha previsto una diminuzione dei tempi necessari per ottenere il cambio di residenza, l’annotazione dei cambi di composizione delle famiglie e l’annotazione dei cambi di abitazione.

L’Amministrazione dovrà infatti provvedere alla registrazione della dichiarazione inerente il cambio nel termine di due giorni lavorativi.

Leggi il testo: Cambio di residenza in tempo reale – 2012

Leggi anche la circolare applicativa


Possono bastare tre telefonate private dall’ufficio per rischiare il licenziamento

La Suprema Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su cosa si rischia a fare telefonate private dal proprio ufficio. Secondo i giudici si può anche perdere il posto di lavoro. Le telefonate private effettuate dall’ufficio, infatti, possono ledere il rapporto di fiducia con l’azienda se vengono fatte da chi svolge un’attività che richiede particolare attenzione.
Tale spiegazione arriva dalla sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione che ha confermato la legittimità di un licenziamento comminato ad un addetto alla sorveglianza che lavorava all’ingresso di un presidio ospedaliero. Nell’arco di tre giornate aveva fatto diverse telefonate private ciascuna della durata di circa un’ora. Dopo l’accaduto l’istituto di vigilanza che aveva in appalto i servizi, intimava il licenziamento al sorvegliante dopo aver appreso l’esito dei controlli effettuati dallo stesso ospedale. Il caso finiva in cassazione dove il lavoratore, che tra le altre cose aveva sostenuto che nel caso di specie era stata lesa la sua privacy con dei controlli a distanza. La Corte ha respinto il ricorso facendo notare che “è stato conferito giusto risalto al tipo di attività svolta dall’addetto alla sorveglianza all’ingresso del presidio ospedaliero, che richiede particolare attenzione per evitare il rischio di intrusioni di soggetti non autorizzati, eventualmente pericolosi, in un ambiente quale quello ospedaliero, evidenziandosi anche il pregiudizio rispetto alla perdita di future commesse da parte della società che aveva in appalto il servizio”.
La Corte Suprema di Cassazione ha spiegato, inoltre, che poco importa se “analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro”. Tutto dipende dal tipo di mansione che viene svolta nel posto di lavoro.


Albo pretorio on line e privacy dei cittadini

Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell’albo pretorio on line, il Comune deve rimuovere dal sito istituzionale quelli che contengono dati personali o renderli anonimi. La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i termini stabiliti è illecita.

Lo ha affermato il Garante nel vietare ad un Comune di diffondere ulteriormente in Internet, oltre i 15 giorni stabiliti dalla norma, i dati personali di una donna contenuti in una deliberazione della Giunta comunale. Il Comune, inoltre, dovrà apportare le necessarie modifiche per mettersi in regola con le Linee guida adottate nel 2011 dal Garante in materia di pubblicazione on line dei documenti. Il caso è stato sollevato da una donna che si è rivolta all’Autorità lamentando una illecita diffusione di dati a causa della permanenza sul sito del Comune, oltre i termini di legge, di una delibera di giunta comunale contenente nome e cognome, indirizzo e dispositivo di una sentenza di rigetto di un ricorso presentato contro un accertamento Ici. Informazioni che anche dopo un primo intervento del Garante e nonostante le modifiche apportate dal Comune continuavano ad essere presenti sul sito. Pur avendo infatti modificato le modalità di pubblicazione delle delibere riguardanti i ricorsi, sostituendo i nominativi dei ricorrenti con degli omissis, la delibera con il nome della donna era sempre reperibile sul sito, determinando così una illecita diffusione di dati non consentita da alcuna norma. Con separato provvedimento l’Autorità sta valutando gli estremi per contestare al Comune una sanzione amministrativa per l’illecito commesso.

Leggi: Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull’albo pretorio online di un Comune – 23 febbraio 2012


Buona Pasqua!!!