Privacy: no al trattamento dati personali del dipendente ricavati dal server aziendale

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che è “vietato il trattamento di dati personali del dipendente ricavati da file e documenti acquisiti nell’ambito di operazioni di backup effettuate sul server aziendale

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un reclamo di un dipendente che aveva ricevuto gli addebiti disciplinari attribuendogli, tra l’altro, un indebito utilizzo degli strumenti aziendali. Il dipendente avrebbe, infatti, utilizzato il computer durante l’orario di lavoro per scopi non riconducibili all’attività istituzionale ma per svolgere attività di consulenza a vantaggio di terzi. La società aveva quindi effettuato un controllo in modo occulto e con modalità non dichiarate sul computer in uso al dipendente e sui file contenuti in una cartella chiamata “personale“. In quella cartella c’erano anche prenotazioni alberghiere, foto di famiglia e dati sensibili come referti medici. Di qui la richiesta dell’istante di disporre il blocco o il divieto del trattamento dei dati personali. Nel difendersi la società aveva al contrario sostenuto che i dati acquisiti potevano essere illecitamente trattati anche senza il consenso dell’interessato perché diretti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. La società faceva anche notare che il computer affidato al dipendente non aveva un sistema di archiviazione autonoma perché dotato di un sistema operativo scaricato da un apposito server che condivide tutti i computer dell’azienda. Inoltre, tutto il personale era stato informato attraverso un regolamento aziendale dell’assoluto divieto di usare gli strumenti di lavoro per uso personale.

Analizzando i profili di illiceità del trattamento, il Garante fa notare innanzitutto che la società “ha effettivamente trattato dati personali riferiti all’istante desunti da file e documenti concernenti la sua presunta attività di consulenza svolta a vantaggio di terzi” Passando poi ad esaminare le modalità con le quali sono stati concretamente acquisiti i dati personali l’Autorità fa notare che, “sulla base degli elementi prodotti, non risulta con certezza che la società abbia concretamente acquisito file e documenti riferiti all’interessata attraverso un intervento “diretto” sul computer affidatole in dotazione” ma “ciò nonostante, si deve rilevare che il trattamento operato dalla società in relazione ai dati personali dell’interessata non sia comunque lecito.


Part-time: una circolare per le amministrazioni pubbliche

Un’apposita circolare, è stata inviata dai ministri Brunetta e Carfagna e dal sottosegretario Giovanardi a tutte le amministrazioni pubbliche, per chiarire i dubbi in merito all’applicazione della normativa sul part-time nel pubblico impiego. Con il collegato lavoro è prevista, in sede di prima attuazione, la possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di part-time già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, accordando un potere unilaterale speciale per ricondurre i rapporti a tempo pieno nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Tra le novità della disciplina, l’eliminazione, in via generale, di ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata. Sui presupposti della trasformazione del rapporto di lavoro è intervenuta, appunto, il 30 giugno 2011, una circolare indirizzata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, con cui i ministri per le Pari Opportunità e per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Sottosegretario con delega alla Famiglia, Carlo Giovanardi definiscono i punti salienti della disciplina. La circolare contiene quindi delle raccomandazioni per indirizzare le scelte delle pubbliche amministrazioni nelle eventuali situazioni di contenzioso, evidenziando soprattutto i casi in cui i pubblici dipendenti sono titolari per legge di un diritto alla trasformazione (come nel caso dei malati oncologici) o di un diritto di precedenza alla trasformazione (come nel caso di dipendenti che assistono persone disabili o hanno figli minori di tredici anni).

Leggi: Circolare 9-2011 Trasformazione lavoro da tempo pieno a tempo parziale


Sciopero: l’astensione del lavoro non può riguardare singole mansioni

La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la legittimità del diritto di sciopero del lavoratore trova le sue basi nella scelta di non svolgere la propria mansione per un lasso temporale variabile, ma non in quella di non svolgere determinate mansioni contrattualmente previste.

Nella fattispecie la Suprema Corte ha sottolineato che deve considerarsi legittima la sanzione da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che si rifiuta di sostituire un altro dipendente, violando una specifica disposizione contrattuale.

Leggi: CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2011, n. 12978


Il nuovo CAD e le principali modifiche

di Dr.ssa Deiana Antonella

L’entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2010 ha modificato ed integrato il “Codice dell’amministrazione digitale” ponendo l’accento sulla necessità di non produrre più carta. Ne discende che una quantità crescente di documenti prodotti dalle pubbliche amministrazioni dovrà essere nativi in digitale, inoltre, la stampa dei documenti e la loro firma olografa potrà essere sostituito con l’uso di firme digitali o elettroniche.

Il nuovo codice dell’amministrazione digitale assegna alle regioni un ruolo importante nei processi di digitalizzazione e di dematerializzazione. L’articolo 14 comma 2-bis prevede che le regioni debbano promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di  digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le varie autonomie locali. L’articolo 14 comma 2-ter prevede infatti che “Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese”.

La regione ha, inoltre, un ruolo strategico, come previsto dall’art. 63 comma 2 del CAD secondo il quale “ Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente”.

Il CAD detta i tempi alla pubblica amministrazione per un rapido superamento della produzione cartacea dei documenti.

Le pubbliche amministrazioni dovranno, infatti:

–         entro 3 mesi utilizzare la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;

–         -entro 4 mesi individuare un unico ufficio responsabile dell’attività ICT;

–         entro 6 mesi pubblicare sui propri siti istituzionali i bandi di concorso e tutta una serie di altre tipologie di documenti, consentire che i pagamenti siano effettuati  per via telematica e  comunicare con le imprese private e con le altre p.a. esclusivamente per  via telematica;

–         entro 12 mesi emanare le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle firme elettroniche diverse da quella digitale, nonché, alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA, emanare le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale dando vita agli archivi informatici, dovranno rendere disponibili sui propri siti istituzionali moduli e formulari;

–         entro 15 mesi le PA dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.

Il CAD ha previsto che il cittadino e le imprese possano fornire i propri dati alla pubblica amministrazione una sola volta, sarà poi onere delle amministrazioni (in qualità di possessori di tali dati) assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti, definendo a livello nazionale le basi di dati.

Le imprese e i cittadini avranno la possibilità di dialogare con la P.A. utilizzando gli strumenti digitali, questo porterà ad un aumento della produzione e della ricezione di documenti digitali. La posta elettronica certificata sarà maggiormente utilizzata e questo permetterà di ridurre tempi e costi per tutti: cittadini, P.A., imprese. Un maggior utilizzo della PEC, messa a disposizione dei cittadini, con la CEC PAC distribuita dal governo, determinerà una maggiore produzione di documenti digitali.

Il nuovo CAD favorirà un maggiore uso delle nuove tecnologie informatiche, tale indirizzo si ritrova anche nel PIANO DI E‐GOVERNMENT 2012, il quale prevede nell’Obbiettivo 10 “Beni Culturali” l’evoluzione del protocollo informatico verso un sistema di erogazione di servizi on line per la presentazione di istanze, di autorizzazione e per l’accesso on line all’iter delle pratiche. Tale Piano prevede inoltre l’accesso a banche dati e fascicoli informatici implicando per le pubbliche amministrazioni, uno sforzo teso ad affrontare i problemi relativi alla produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali, al fine di rendere fruibile la documentazione che interessa al cittadino.

Dobbiamo ora considerare che la produzione di documentazione digitale non provocherà una perdita d’importanza della documentazione prodotta dalla P.A., in quanto il documento cambierà la sua forma, ma non il suo valore. A tale proposito è utile ricordare che tutti gli “archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente o istituto pubblico” sono da considerarsi dei beni culturali (ai sensi dell’art. 1 comma b d.lgs 82/2005) e in quanto tali devono essere conservati e preservati, siano essi in formato cartaceo siano essi in formato digitale.

Alla luce di quanto sopra detto, si individua pertanto in maniera inequivocabile l’importanza della conservazione della documentazione prodotta in forma digitale ossia del nuovo modo di produrre documenti da parte della pubblica amministrazione.

Dovrà pertanto essere individuato non solo un corretto modo di conservazione dei documenti, di cui tratteremo in seguito, ma soprattutto un “luogo” in cui concentrare la totalità di tali nuovi documenti.

La creazione di un archivio di deposito rappresenterebbe la soluzione non solo prospettata dal codice dei beni culturali, ma rappresenterebbe una evoluzione importante in sede operativa dando la possibilità di unificare tutta la documentazione prodotta dalla stessa amministrazione.

I nostri obbiettivi sono coincidenti agli intendimenti ed agli sforzi che il Governo mette nella promozione e nell’incentivazione degli strumenti digitali per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni e per la diffusione delle comunicazioni tra comune e cittadini.

Lo sforzo del governo di modificare l’attuale gestione documentale che verte prettamente sulla produzione e sedimentazione di archivi che sono ancora troppo analogici, trova le resistenze spesso generazionali, ma non solo il digital divide è ancora un fenomeno molto presente presso le nostre amministrazione, che devono fare i conti quotidianamente con il lavoro e con la formazione che spesso manca di un preciso quadro d’insieme.

I benefici derivanti da una buona adozione del nuovo codice dell’amministrazione digitale porta ai seguenti effetti positivi:

Effettività: si introducono misure premiali e sanzionatorie, incentivando, da una parte, le amministrazioni virtuose anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali e sanzionando, dall’altra, le amministrazioni inadempienti

Risparmi: dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall’informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno dei risparmi che potranno utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione

Accesso ai servizi in rete: per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni si consente l’utilizzo anche di strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che richiede il servizio

Istanze alle pubbliche amministrazioni: vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e si prevede l’utilizzo di strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità

Dematerializzazione dei documenti: viene riordinata la disciplina delle copie dei documenti informatici e amministrativi e si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale rende possibile la modernizzazione della pubblica amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività:

Riduzione di 1.000.000 di pagine l’anno per effetto dell’avvio della dematerializzazione, con l’obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine

Risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l’anno (solo acquisto senza smaltimento)

Riduzione dei tempi fino all’80% per le pratiche amministrative, in particolare di quelle ancora a basso tasso di informatizzazione

La posta elettronica certificata (PEC) produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione della raccomandate della Pubblica Amministrazione ai cittadini, senza contare la riduzione dei tempi e degli spazi di archiviazione

La riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l’introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico;

La semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l’introduzione di forme di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e P.A., la diffusione e l’uso della PEC, l’accesso dei servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza;

La sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire e la continuità operativa nella fornitura di servizi di scambio di dati tra P.A. e cittadini;

E’ però opportuno precisare che il processo di revisione delle vecchie abitudini che spesso sedimentano proponendo degli errori che rendo maggiormente difficoltoso il lavoro quotidiano degli amministratori, possono essere felicemente risolte attraverso, non solo l’utilizzo delle tecnologie informatiche, ma devono prendere in considerazione la reingegnerizzazione dei procedimenti dei flussi documentali. Il trattamento dei documenti digitali prevede maggiore cura e maggior precisione nella descrizione dei singoli documenti e maggior cura della creazione e delle successive implementazioni dei documenti nei fascicoli. Pertanto mal si concilia l’informatizzazione con il semplice utilizzo di strumenti informatici, se non vengono cambiate le regole che determinano la produzione e la conservazione degli stessi.

Formazione del personale

Per accompagnare in questa fase di cambiamento il personale dell’amministrazione, deve essere garantito un puntuale e differenziato piano di formazione. Questo deve necessariamente prevedere tre gruppi ben distinti di soggetti:

a)  Personale della divisione gestione documentale, agenzia sistemi informativo e della direzione territorio e ambiente.
b)  Riorganizzazione del sistema di gestione documentale;
c)   Redazione del manuale di gestione;
d)  Introduzione del titolario di classificazione
e)  Introduzione della fascicolazione

Innovare i comportamenti è più complesso e impegnativo che innovare gli strumenti tecnologici: nella definizione e nello sviluppo dei progetti delle criticità organizzative si sono sottovalutate le criticità organizzative (pur riconosciute dalle disposizioni)

La frammentazione tradizionale dei processi amministrativi (denunciata già dalla legge 241/1990) non è automaticamente superata dagli interventi di innovazione tecnologica e organizzativa se non è accompagnata da una gestione unitaria che tenga insieme e governi i processi di innovazione, le motivazioni generali e le finalità specifiche (ad esempio organizzando e gestendo con facilità ed efficienza fascicoli in relazione, se opportuno, con i procedimenti amministrativi o loro fasi).

La velocità con la quale si sta evolvendo la normativa e la sua applicazione all’interno dalla P.A. (vedi da ultimo la Legge finanziaria per il 2009, il D.L. 185/2008 la Legge n.69, giugno 2009) richiedono un continuo aggiornamento della nostra struttura ed in particolare della dirigenza sui temi della gestione documentale, della firma digitale e della posta elettronica certificata.


Congedi e permessi per i lavoratori dipendenti: le nuove misure

Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 ha approvato un decreto legislativo per il riordino di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, semplificazione e risparmio di spesa. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari;

Tra le novità:

Flessibilità del congedo di maternità

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non  arrechi pregiudizio alla loro salute.

Congedo parentale
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n . 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

Il diritto a fruire dei permessi è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata  ha diritto a fruire del congedo.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno de i figli conviventi;

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi .

Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa .

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza .

Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della 1 . n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.

Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104 e 33, comma 1, del presente decreto .

Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento , e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43 .579,06 annui per il congedo di durata annuale . Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità . I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente
previdenziale competente .

Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n . 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n . 33 .

Aspettativa per dottorato di ricerca

E’ facoltà discrezionale dell’amministrazione la concessione del  congedo per dottorato di ricerca , prevedendo che il congedo possa essere accordato compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione stessa.  Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nei due anni successivi, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa .


I sindaci potranno adottare provvedimenti per l’incolumità pubblica solo se contingibili e urgenti

La Suprema Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125) , “nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»”.
Secondo la Corte “si deve ………ritenere che la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati”.
La Corte Costituzionale ha poi aggiunto che “l’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci”.
Si tratta “di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci, senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato.
Tale disparità di trattamento
se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all’autorità amministrativa – nella specie rappresentata dai sindaci – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria”.

Corte Costituzionale_115_2011 ordinanze contingibili e urgenti


Irreperibilità assoluta. Nuova pronuncia della Corte di Cassazione a Sez. Unite

La Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite si è espressa sul problema relativo all’irreperibilità assoluta. Infatti, …(omissis).. non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l’ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto e, sul piano oggettivo, l’avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618). Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all’estero la propria residenza, non è sufficiente l’omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all’ufficio dell’anagrafe per l’annotazione nei registri dell’AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l’Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre 2007 n. 18717). …(omissis)…


Cartella record, esattore picchiato e sequestrato. Nel Vicentino, voleva notificare un debito di 500 mila euro

Un esattore, dipendente di Equitalia, è stato malmenato nel Vicentino dopo aver notificato una cartella di pagamento per un debito di oltre 500 mila euro. L’uomo, secondo quanto rende noto l’azienda, sarebbe stato sequestrato per cinque ore e liberato solo dopo aver chiarito al contribuente di non poter in alcun modo sospendere il debito in quanto competenza esclusiva dell’Agea.

E’ stata la stessa Equitalia a rendere noto l’episodio in una nota. “Questa è l’ulteriore dimostrazione di come strumentalizzazioni ed esasperazione dei toni possano scatenare azioni assurde, fuori controllo e soprattutto indirizzate nei confronti di soggetti assolutamente estranei al merito della pretesa che viene contestata“.

Condannando l’accaduto – prosegue la società – Equitalia ribadisce con forza che le responsabilità relative a multe, tributi e contributi sono da ricercare altrove e non possono ricadere sugli agenti della riscossione e sui loro dipendenti, che ogni giorno portano a compimento il proprio lavoro con onestà, dedizione e professionalità


Linee guida per i siti web della PA

Art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Le presenti Linee guida, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi.
A tal fine, il documento delinea gli aspetti fondamentali del processo di miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino, attraverso la comunicazione via Internet, che devono contraddistinguere l’azione di ogni pubblica amministrazione.
Indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Linee guida intendono rappresentare uno strumento agile e fruibile, ad uso non esclusivo degli “addetti ai lavori”. Secondo quanto previsto dalla Direttiva 8/2009, le Linee guida sono oggetto di revisione almeno annuale, al fine di garantire alle pubbliche amministrazioni
un continuo aggiornamento normativo e un costante supporto tecnico-operativo.
Questo documento rappresenta la versione preliminare delle Linee guida aggiornate per il 2011 e ora sottoposte alla fase di consultazione pubblica della durata di due mesi, condotta attraverso un Forum di discussione pubblicato sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (www.innovazionepa.gov.it), con l’obiettivo di coinvolgere gli stakeholder interessati. I riscontri e le indicazioni che perverranno durante la fase di condivisione e confronto saranno utilizzati per una revisione del documento, la cui pubblicazione – in versione definitiva – è prevista per fine luglio.

Leggi: Linee guida siti web PA 2011


Per la costituzione in giudizio, il termine decorre dalla ricezione della notifica per posta

La Corte Suprema di Cassazione con questa sentenza, ha messo un punto fermo su una questione che si sta trascinando da tempo.

Infatti, l’art. 22, D.Lgs. n. 546/1992 prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Su questo aspetto sono stati sollevati alcuni dubbi: in particolare, è incerto se, in caso di proposizione del ricorso con raccomandata, il termine decorra dalla spedizione dell’atto o dalla ricezione dello stesso.

La Corte di Cassazione interviene ora affermando che – ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente – il ricorso tributario direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente.

Leggi: Sentenza Corte Suprema di Cassazione, sez. trib., sentenza 21 aprile 2011, n. 9173


Corso di formazione Cisterna Latina rinviato al 21 ottobre 2011

Molti colleghi pur manifestando la volontà di partecipare al corso di formazione di venerdì 13 maggio p.v. a Cisterna Latina, hanno comunicato l’impossibilità a partecipare causa le imminenti elezioni amministrative.

Al fine di accogliere tali esigenze lavorative, il corso in programma il 13 maggio viene RINVIATO al 21 0ttobre p.v., stesso luogo ed orari.

Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato.


Software MC3-W per la gestione delle notifiche, albo on line e depositi

E’ stato presentato il nuovo software che la Proveco Software P.A., nostro partner informatico, ha realizzato per la gestione delle notifiche, albo on line e depositi presso la Casa Comunale.

Tale software è una web application che ben si integra con altre applicazioni che sono attualmente in uso negli Enti (protocollo generale, anagrafe, delibere, determine, etc.)  che denota una maggiore intuitività della precedente versione client-server MC3 in particolare nell’inserimento dei dati che è stato semplificato.

Il software MC3-W eredita l’esperienza acquisita dalla versione MC3, software usato da centinaia di Comuni in tutta Italia.

Vedi: Valutazione MC3-W


Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome

La Direzione Centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’Interno ha diramato con la circolare n. 13 del 21.04.2011 le direttive relative alle Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici . Precedente Circolare n. 28 del 5 gennaio 2011.

Leggi: Circolare 13-2011 Pubblicazioni Matrimoni e Cambio Nome-Cognome


Riscossione tributi: possibilità di slittamento al 31.12.2011 delle gare ad evidenza pubblica

L’art. 3 del DL n.203/2005 contiene l’ultima riforma generale della riscossione. In forza di questa disposizione, le società di Equitalia gestiscono in via di affidamento diretto ope legis le entrate degli enti locali sino al 31.10.2010. Dopo questa data, come precisato nel DL n. 40/2010, la gestione della riscossione sia spontanea sia coattiva delle stesse, da parte di Equitalia, può avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica. Ne consegue che, in assenza di modifiche legislative, i Comuni non potrebbero più contare sull’intervento «automatico» dell’agente della riscossione per l’incasso dei propri tributi.


Presunzione di conoscenza nel caso di rifiuto o irreperibilità del destinatario

Riscossione – Notificazione della cartella di pagamento -Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto – in tali casi, la notificazione si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito dell’atto è affisso all’Albo Pretorio On Line. Conseguente impossibilità che il termine per l’impugnazione della cartella dinanzi al Giudice tributario decorra dalla concreta conoscibilità di essa da parte del destinatario, procurata dal ricevimento della raccomandata informativa, art. 26 del DPR n. 602/1973.

Leggi: Ordinanza della Corte Costituzionale n. 63 del 25.02.2011