La notifica del ricorso in fotocopia non dà luogo ad inammissibilità

La notifica diretta del ricorso in fotocopia all’amministrazione e, conseguentemente, la costituzione in Commissione Tributaria mediante il deposito della copia dell’atto, è legittima, nonostante la norma preveda il contrario e cioè che l’Ufficio riceva l’originale del ricorso e la C.T.P. la copia. A chiarirlo è la Corte Suprema di Cassazione con l’Ordinanza n. 4315, depositata il 22.02.2011, con la quale viene valorizzata la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.


Invalida la notifica dell’accertamento fiscale o della cartella di pagamento consegnati al portiere dello stabile dove ha sede la società.

La Corte Suprema di Cassazione confermando la decisione della C.T.R. Campania, «a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest’ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, e il richiamo all’art. 139 c.p.c. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’Ente».

Leggi: Corte Suprema di Cassazione n. 4962 del 28.02.2011


Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso i Tribunali del Veneto

Con Decreti del 28.01.2011 e 4.02.2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.03.2011 si è dato avvio alle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso i Tribunali del Veneto.

Leggi:

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Belluno 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Padova 04 02 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Treviso 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Venezia 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Verona 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Vicenza 28 01 2011


Corso formazione/aggiornamento Tortona: nuova data 30.09.2011

Si comunica che motivi di mancata emanazione delle norme attuative relative all’Albo Pretorio on line e alle prossime elezioni referendarie, il corso viene rinviato al 30 settembre p.v. stesso luogo ed orari.


Per la notifica degli atti finanziari: è sufficiente l’affissione all’Albo On Line dell’Avviso di Deposito

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un contribuente relativo ad un avviso di accertamento per la notifica del quale vi era stato soltanto il deposito presso la Casa Comunale e l’affissione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune, mentre non vi era stata anche la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.

La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla propria costante giurisprudenza secondo la quale la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (che prevede il rito degli irreperibili), il quale deroga all’articolo 140 del codice di procedura civile, deve ritenersi ritualmente effettuata, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale (Albo Pretorio On Line), senza la necessità della spedizione della raccomandata.

Del resto, nei casi in questione, risultando sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario della notifica non vi sarebbe un recapito al quale indirizzare la raccomandata.

La notifica si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione all’Albo Pretorio dell’avviso di deposito.

Il testo della sentenza


Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

Il Garante della Privacy ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011 le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

Tale provvedimento introduce nella normativa vigente indicazioni utile al fine di una corretta applicazione di norme che attendono da parte del legislatore l’approvazione delle Norme Attuative di provvedimenti quali ad esempio l’Albo On Line.

Leggi: Linee guida pubblicazione atti sui siti web 2011


Codice disciplinare e sanzioni nella pubblica amministrazione, chiarimenti dopo la riforma

Pubblicità del codice disciplinare, titolarità dell’azione disciplinare, sanzioni nei confronti dei dirigenti, rapporto tra procedimento disciplinare e penale: su queste materie, recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/2009 sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuta a fornire chiarimenti la circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica.

Queste alcune delle indicazioni fornite. I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo se l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica. Il codice disciplinare deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione della data, oltre che sull’home page internet anche di quella intranet dell’amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell’ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l’avvenuto adempimento. La pubblicità deve riguardare anche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto tali regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.

Leggi: Circolare n. 14 23-12-2010 Sanzioni


Digitalizzazione uffici giudiziari

Comunicato stampa.

Presentato il 14 marzo 2011 a Palazzo Chigi dai ministri Alfano e Brunetta il piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia. Il Piano straordinario è immediatamente operativo, verrà completato in 18 mesi attraverso la realizzazione di tre distinte linee di intervento, digitalizzazione degli atti, invio di notifiche online e pagamenti online e si rivolge a 466 Uffici giudiziari penali e civili . Il sistema mira all’aumento dell’efficienza e alla riduzione di costi mettendo a disposizione degli uffici un sistema documentale unico e integrato in grado di permettere un agevole, efficace e sicuro accesso alle informazioni e agli atti documentali relativi ai procedimenti conclusi e in corso, di effettuare analisi, di produrre elaborazioni statistiche.

La corretta ed efficiente gestione della documentazione prodotta nel corso dell’iter giudiziario, la sua pronta fruibilità unita alla possibilità di effettuare sui contenuti analisi correlativa tra i vari procedimenti, rappresenta un fattore fondamentale per il successo dell’azione della magistratura. Le attività del Piano straordinario, divise in tre fasi, vedranno coinvolti da subito sia gli uffici giudiziari delle città capoluogo di Regione, sia quelli delle altre sedi che abbiano manifestato la loro volontà di immediata adesione.

La fase 1 sarà completata entro ottobre 2011 con la definizione degli strumenti operativi e la raccolta di adesioni da almeno 280 uffici giudiziari (60% del totale), l’attivazione dei servizi nei 58 uffici delle Procure e dei Tribunali delle città capoluogo e l’attivazione dei servizi in almeno 84 uffici giudiziari (30% del totale) aderenti al Piano. –

La fase 2, che sarà completata entro aprile 2012, comprende invece le adesioni da almeno 380 uffici giudiziari (80% del totale), l’attivazione dei servizi in tutti i 58 uffici di secondo grado e l’attivazione dei servizi in almeno 260 uffici giudiziari (70% del totale) aderenti al Piano.

La terza e ultima fase sarà completata entro ottobre 2012 attraverso l’adesioni da almeno 442 uffici giudiziari (95%) e l’attivazione dei servizi in tutti gli uffici giudiziari aderenti al Piano.


Marca postale elettronica – sicurezza garantita

Con il Decreto del 4 dicembre 2010, pubblicato nella GU n. 49 del 1 marzo 2011, sono state definite le modalità tecnologiche per garantire la sicurezza, l’integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica.

La Marca Postale Elettronica (EPCM), sviluppata in collaborazione con Microsoft, per conto dell’Unione Postale Universale, consente di inviare in tutta sicurezza documenti in formato elettronico utilizzando la tecnologia Epcm (Electronical Postal Certification Mark). Può essere apposta solo dalle poste e permette di verificare l’integrità del contenuto di un messaggio, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile e di avere la certezza su data e ora di ricezione del documento da parte di Poste Italiane. Il sistema EPCM realizzato da Poste Italiane è una timbratura postale elettronica che permette di vidimare elettronicamente un file, una comunicazione o anche una transazione elettronica, e di associare alla stessa una duplice garanzia: la certezza della data e dell’ora di apposizione della marca; l’integrità dell’oggetto timbrato elettronicamente, verificabili anche a distanza di tempo. In particolare questa seconda caratteristica rappresenta un ulteriore vantaggio rispetto al tradizionale timbro postale, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile.


Corso Formazione – Pineto (TE)- Posticipo al 1 aprile

Il corso di formazione in programma nel Comune di Pineto (TE) per il 25 marzo, viene posticipato a venerdì 1 aprile osservando gli stessi orari e lo stesso luogo.

Lo spostamento di data  è dovuto all’indizione dello sciopero generale del Pubblico Impiego per la data del 25.03.2011 al fine di garantire il diritto di sciopero dei Pubblici Dipendenti


Rinnovo patente di guida, attenzione alla certificazione medica

Novità per la certificazione medica relativa al conseguimento o al rinnovo della patente di guida. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto del 31 gennaio 2011 ha disciplinato le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

Obiettivo è quello di individuare procedure che consentano di risalire con certezza al medico che rilascia la certificazione di idoneità fisica e psichica, da allegare alla domanda per il conseguimento o il rinnovo della patente, per garantire che egli abbia i requisiti previsti dalla legge.

Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici appartenenti ad amministrazioni devono richiedere un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio (in base al luogo dove ha sede l’ufficio al quale appartengono); il codice è riportato in calce alle certificazioni insieme al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso.

Le amministrazioni comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto. Anche i medici militari in quiescenza, o non più appartenenti alle strutture per motivi diversi dallo stato di quiescenza per il rilascio di certificazioni devono richiedere un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio, da riportare sulle certificazioni con la firma del medico. La richiesta del codice deve essere accompagnata da una dichiarazione relativa allo stato del certificatore, ad esempio non essere stato destituito dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè dispensato dal servizio per infermità. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici appartenenti alle amministrazioni possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica secondo le modalità precedenti alla riforma.


Delega alle funzioni di ufficiale dello stato civile, non è incarico formale

Il Consiglio di Stato statuisce che la delega alle funzioni di ufficiale dello stato civile non determina il conferimento di un incarico formale allo svolgimento di mansioni superiori.

Leggi: Consiglio di Stato 26-01-2011, n 561


Albo On Line: servizio gratuito dell’U.P.I.

L’unione Provincie d’Italia (U.P.I.) e la Gazzetta Amministrativa hanno siglato un accordo con il Ministero della P.A. e l’Innovazione per la fornitura del servizio, gratuito, della pubblicazione degli atti in relazione all’applicazione dell’art. 32 della Legge 69/2009.

Più precisamente Gazzetta Amministrativa offre gratuitamente:

  • Una semplice interfaccia per il caricamento e la categorizzazione dei documenti
  • La gestione automatica della pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio, con i relativi allegati, per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente per assicurare l’efficacia degli atti
  • L’archiviazione elettronica dei documenti versati, con possibilità, per il personale autorizzato, di poter consultare gli stessi in ogni momento.
  • La consultazione, da parte dei cittadini, nel periodo di pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio con i relativi allegati.
  • La visibilità degli atti sull’intero territorio nazionale, valorizzata da un potente e flessibile motore di ricerca in grado di consentire la più agevole individuazione delle delibere di interesse.
  • La manutenzione del servizio

Tali servizi possono essere attivati da qualsiasi postazione dotata di una connessione internet e senza alcuna spesa per l’Ente. Se l’Ente locale già possiede uno strumento software di gestione documentale e pubblicazione on line degli atti deliberativi, potrà utilizzare una interfaccia di integrazione messa a disposizione da Gazzetta Amministrativa, che consentirà la pubblicazione di tali atti sull’Albo On line in maniera automatica.

Per avvalersi dell’Albo On Line basta registrarsi, la registrazione è veloce, immediata e gratuita. Per procedere alla registrazione consultare il portale www.gazzettaamministrativa.it. Una volta effettuata la registrazione è necessario inserire i dati di accesso utilizzati per la registrazione e cliccare sul pulsante di richiesta attivazione che apparirà. L’utente riceverà una email che gli indicherà i passi da effettuare per avere accesso all’Albo On Line.

Leggi: Protocollo d’intesa

Leggi: Messaggio Paolo Romani UPI


Pubblicazione di matrimonio all’Albo On Line

Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.

Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n.1 del 13 gennaio 2010 e n.18 del 10 giugno 2010.

Leggi: Ministero dell’Interno – Circolare Pubblicazioni di Matrimonio


Rivoluzione digitale: dal 1 gennaio albo pretorio solo online, le pubblicazioni su carta non hanno più valore legale

L’Albo On Line è divenuto una realtà anche se tale riforma parte monca delle regole applicative che sono ancora in fase di discussione. Ovviamente sino a quando tali norme attuative non saranno approvate legittimano le P.A. ad operare con il “buon senso” e nel rispetto delle linee che il Garante ha emanato relativamente alla privacy nell’ambito della pubblicazione on line degli atti della P.A..

Si riporta, di seguito, il comunicato emesso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione:

A partire dal 1 gennaio di quest’anno le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. E’ infatti entrato in vigore l’art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni finalizzate all’eliminazione degli sprechi. Grazie a questa rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da decenni con le ‘puntine’ su migliaia di Albi pretori. Le amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.

Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi dell’art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell’ufficiale di stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro.

Per quanto riguarda i bandi di gara (“procedure a evidenza pubblica”) e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle materie di propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Nei giorni scorsi il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha effettuato, in collaborazione con il CNR, un’indagine approfondita sullo stato di applicazione della legge nei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Da questa è risultato che finora solo 5.133 Comuni (pari al 66,80% del totale) hanno predisposto una sezione online dell’Albo pretorio, così suddivisi su base regionale: 51 Comuni in Basilicata (40,5%), 50 in Molise (41,0%), 123 in Abruzzo (47,3%), 174 nel Lazio (52,7%), 119 in Friuli Venezia Giulia (56,4%), 167 in Trentino Alto Adige (56,6%), 140 nelle Marche (58,6%), 338 nel Veneto (59,1%), 152 in Puglia (60,8%), 239 in Sicilia (61,9%), 243 in Sardegna (64,5%), 47 in Valle d’Aosta (65,3%), 136 in Liguria (65,7%), 1.030 in Lombardia (68,8%), 243 in Emilia-Romagna (70,0%), 382 in Campania (71,4%), 291 in Calabria (74,6%), 68 in Umbria (78,2%), 882 in Piemonte (80,6%) e 258 (90,2%) in Toscana.

Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece che tutte sono in regola con la legge: non solo hanno collocato nell’homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) la sezione dedicata all’albo pretorio ma molte vi hanno già inserito anche i bandi di gara. Sia pure in presenza di un quadro così positivo, va però notato come non tutte le città abbiano utilizzato questa occasione come front-office di una corretta e integrata gestione documentale: in alcuni casi si tratta infatti di mera rappresentazione digitale dei documenti prima esposti in forma cartacea. Al contrario, alcune città (ad esempio Milano) hanno utilizzato l’obbligo dell’Albo pretorio online per rivedere tutto il processo documentale.

Per saperne di più: MinisteroPA 1 02 2011