Il Messo Comunale diventerà un cyber-messo dal 2011?

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto l’obbligo della pubblicità legale sui siti informatici istituzionali, conosciuta anche come Albo on-line.

Approfondimenti di ANDREA LISI E GIANNI PENZO DORIA

Leggi: Lisi Penzo Doria – Cybermesso IGED 2010


L’Impiegato pubblico che timbra fuori sede senza autorizzazione: è truffa

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza. Sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

Corte Cassazione Penale, sezione seconda – Sentenza n. 38/2011 del 04/01/2011


L’avviso ai creditori deve essere pubblicato all’Albo On Line

Con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
viene abrogato il DPR 21/12/1999 n. 554 dove, tra l’altro, è previsto all’art. 189 Avviso ai creditori:
1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L’avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia (2).

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l’impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il proprio parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni (3)(4).

(2)  Il foglio degli annunzi legali della Provincia è stato soppresso dall’art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(3)  Comma così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2002, n. 283).

(4) Per l’abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dall’8 giugno 2011, vedi la lettera c) del comma 1 dell’art. 358 e il comma 1 dell’art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Si veda, inoltre, le norme transitorie contenute nell’art. 357 dello stesso decreto che disciplinano i termini di applicabilità di alcuni articoli del presente regolamento.

L’abrogazione non ha efficacia immediata ma da giugno 2011. Tuttavia  sulla nuova normativa, che sostituirà quella attualmente in vigore, il legislatore non ha operato come di solito una salvaguardia delle norme che si intendono mantenere, ma ha operato una totale abrogazione, con una data differita, di tutto il DPR 554/1999 e riproposto le norme che intendeva salvaguardare nella legge abrogativa.

Di fatto, la precedente disposizione viene ripresa pure nella nuova normativa, riproponendo la stessa procedura precedentemente utilizzata e quindi riproponendo all’art. 218 di nuovo l’avviso ai creditori che dovrà essere pubblicato all’Albo On Line.


Pubblicato il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.)

Entra in vigore il 25/01/2011 il DECRETO LEGISLATIVO “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”

(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011)

Dopo la Riforma della Pubblica Amministrazione (il decreto legislativo n. 150/2009) l’approvazione del nuovo CAD (il vecchio Codice è stato pubblicato cinque anni fa con decreto legislativo n. 82 del 2005) va a costituire il secondo pilastro su cui poggia il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della PA definito nel Piano industriale presentato nel maggio 2008.

Questa riforma, resasi necessaria per effetto della rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, risponde in maniera puntuale alla necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti strumenti in grado di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema pubblico. L’obiettivo è quindi quello di evitare che strutture obsolete e procedure interminabili continuino a gravare il sistema Italia di costi e di adempimenti tali da scoraggiare l’afflusso di capitali internazionali a vantaggio di Paesi, anche emergenti, che hanno più decisamente imboccato la strada della modernizzazione e della semplificazione amministrativa.

Le principali novità riguardano:

* riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l’introduzione del protocollo informatico e del  fascicolo elettronico;

* semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l’introduzione di forme di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e PA, la diffusione e l’uso della PEC, l’accesso ai servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza;

* sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra PA e cittadini.

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale rende possibile la modernizzazione della Pubblica Amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 235 – nuovo CAD

Testo vigente del D.L. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale


Auguri!!!

In occasione delle prossime festività, la segreteria nazionale rivolge a tutti gli iscritti e a tutti coloro che frequentano il nostro sito un  augurio di pace.

In particolare, il nostro augurio contiene anche l’auspicio e la speranza che il 2011 porti alla mansione di Agente Notificatore un rinnovamento vero basato su una normativa chiara e trasparente.

Si ringraziano tutti gli Soci iscritti  che attraverso una proficua collaborazione permettono all’Associazione di svolgere con competenza, efficacia, efficienza e trasparenza, il ruolo assegnatogli dal proprio Statuto e cioè contribuire a garantire all’Agente Notificatore quel supporto pratico in tempo reale per lo svolgimento della propria mansione.


Decreto 25.11.2010: nuove tariffe postali per le P.A.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2010,  il decreto che modifica le spese postali a carico delle Pubbliche Amministrazioni con decorrenza 30.12.2010.

L’invio di una raccomandata ora costa € 3,30 (Tabella C) mentre per quella Atti Giudiziari (busta verde) costa € 6,60 (Tabella E).  A tali costi occorre aggiungere € 0,60 per l’Avviso di Ricevimento qualora ne ricorra il caso. Tali tariffe si intendono per un peso massimo di gr. 20 oltre il quale le tariffe aumentano.


Albo On Line: nessuna proroga

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 il D.L. 225 del 29.12.2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) ove non viene preso in considerazione la proroga dell’efficacia legale delle pubblicazioni all’albo on line in relazione al disposto dell’art. 32 della L. 69/2009.

Considerando che non sono state approvate le norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009 e che la stragrande maggioranza dei Comuni non ha attivato sul proprio sito l’Albo On Line si determinerà conseguentemente una grande “confusione” nelle modalità di applicazione.


Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni

L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, e di consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.

La disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.
Le presenti “Linee guida” hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Leggi:  Garante-15-dicembre-2010-atti-pubblici


Presentata la proposta di DPCM per l’Albo On Line

La proposta di DPCM per l’Albo on-line, così come previsto dall’art. 32 e dall’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata presentata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

Tale proposta a cui l’Associazione ha collaborato proponendo una sostanziale modifica al testo relativo all’art. 16 che, a nostro parere, determinerà così come è stato licenziato il testo, notevole confusione e disomogenea applicazione per gli Agenti Notificatori (vedasi sondaggio su questo sito)


Albo On Line: sondaggio

SONDAGGIO IN MERITO ALLE INDICAZIONI DEL D.P.C.M. DI PROSSIMA EMANAZIONE, INERENTI LE MODALITÀ APPLICATIVE RIGUARDO LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON-LINE DELL’AVVISO CHIUSO IN BUSTA PREVISTO DALL’ART. 60 LETT. E) DEL D.P.R. 600/1973 E ART. 26 DEL D.P.R. 602/1973.

Poiché la pubblicazione dei documenti all’Albo On-line, dovrà tener conto delle linee guida da emanarsi mediante D.P.C.M. di imminente adozione, la cui bozza definitiva è già visionabile in questo sito, si ritiene utile la cortese partecipazione dei colleghi ad un sondaggio che qui proponiamo, sulla più opportuna formulazione delle due indicazioni del D.P.C.M. in questione come si sono delineate, in merito all’applicazione della lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973 e dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Per ogni quesito vengono proposti dei commenti che chiariscono il dubbio interpretativo collegabile ad ognuno di essi.

DOMANDA:

Quale delle due versioni del comma 3° dell’art. 16 del D.P.C.M. inerente l’Albo On-line, ritenete più chiare e preferibili, riguardo le modalità pratiche di realizzazione della pubblicazione dell’avviso oggetto del sondaggio?

TESTO AOL N. 1:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali.

3. Nel caso di pubblicazione di busta chiusa e sigillata, la busta è sostituita da un avviso di deposito sottoscritto con firma elettronica qualificata pubblicato all’albo on-line.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo chiarisce che all’albo on-line ci va un avviso, ma non specifica che tipo di avviso, né quali indicazioni vanno riportate su di esso.
  • L’indicazione riguarda il documento da pubblicare all’Albo On-line, ma non dice se sia consentito evitare la redazione cartacea dell’avviso in busta chiusa, previsto dalla normativa presa in esame, quindi potrebbe trattarsi di procedimento aggiuntivo a quello preesistente.

TESTO AOL N. 2:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali e, se necessario, si procede anche sotto forma di una pubblicazione parziale del documento (“estratto” o “con omissis”).

3. Nel caso di pubblicazione degli avvisi in busta chiusa e sigillata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 60, 1° co. lett. e) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si procede mediante pubblicazione dell’avviso di deposito redatto ai sensi dell’art. 48 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, emendato secondo i criteri di cui al comma 2.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo specifica che l’avviso da pubblicare è quello previsto per l’art.140 c.p.c. (infatti, l’art. 48 delle disposizioni attuative del C.P.C. è quello appositamente previsto)  e di conseguenza è pure lo stesso avviso cui si riferisce la lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973.
  • Il testo specifica come si procede alla disposizione di legge della pubblicazione in busta chiusa, facendoci ritenere assolto l’obbligo di tale pubblicazione senza altre incombenze e specificando le precauzioni inerenti la redazione dell’avviso in questione.


Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2010 ha approvato, tra l’altro, il DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG n. 82 del 2005, recante Codice dell’Amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge n. 69 del 2009. Nel link sottostante il testo della bozza delle modifiche apportate. Tale testo è alla base del decreto approvato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale 2010


Albo On Line: versione definitiva proposta DPCM

E’ stata resa pubblica la versione definitiva della proposta di DPCM relativa alle norme attuative dell’Albo On Line che verrà proposta al Ministero della pubblica Amministrazione ed innovazione che si riporta nel link sottostante.

AOL – DPCM bozza 1.0 20 dicembre 2010 FINALE.PDF-A-1a


Il blogger non è “direttore responsabile”

Importante sentenza della Corte d’Appello di Torino: il gestore di un blog non può essere equiparato al direttore responsabile di un giornale e quindi non esiste il reato di “omesso controllo”. Resta la responsabilità per diffamazione.
Leggi: Corte d’Appello di Torino – Sentenza 23 aprile 2010 Il blogger non è direttore responsabile


Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti

Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica amministrazione devono contenere l’indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i relativi pagamenti, attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Sono state emanate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all’operatività della normativa, per dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi. I soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità sono obbligati: ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; a indicare, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto. La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.


Notifica multe e cambio residenza: il termine parte dalla comunicazione all’anagrafe

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni unite, ha stabilito che il giorno dal quale si iniziano a contare i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione, quando il destinatario ha trasferito la propria residenza anagrafica, va individuato nella data di iscrizione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. A meno che, naturalmente, ma non si tratta certo di un caso frequente, l’interessato non abbia provveduto a fare annotare la variazione anche nel pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, per i giudici «non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione del Pra o nell’archivio nazionale veicoli».

La Corte Suprema di Cassazione risolve in questo modo un contrasto che si era venuto a creare all’interno delle sezioni della stessa Corte. La sentenza dichiara, inoltre, di aderire all’orientamento in base al quale le comunicazioni al Pubblico Registro Automobilistico del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunque devono essere eseguite d’ufficio da parte della pubblica amministrazione «per cui, ove la pubblica amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita».
Vedi:  Corte Suprema di Cassazione 24851-2010