Notifica ai sensi dell’art.140 c.p.c.

“Se può dunque dirsi acquisito il principio secondo il quale al notificante non può essere addebitato, ove non dipenda da un fatto a lui imputabile, il mancato perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, alla stessa conclusione deve, a fortiori, addivenirsi in ordine alla mera mancanza di quella dimostrazione, sempre che la mancata produzione non sia dipesa da un fatto imputabile al notificante; e purché non vi sia stato, prima della rimessione dell’atto all’ufficiale giudiziario, un fatto indotto dallo stesso notificante (o dal suo difensore) ed a lui imputabile che abbia reso impossibile il perfezionamento della notificazione per il destinatario, essendo evidente che in tal caso la mancata produzione, pur incolpevole, è del tutto priva di significato, non diversamente da come lo sarebbe stata la produzione, che avrebbe evidenziato il mancato perfezionamento per fatto imputabile.” (Cass. civ., sez. Unite, 14.1.2008, n. 627)

 


Albo On Line – bozza DPCM, Vers. 09.2 del 30 novembre 2010

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

La nuova bozza che si riporta al link sottostante, versione – 0.9.2 del 30 novembre 2010, tiene conto anche delle segnalazioni dei refusi segnalati, ulteriori osservazioni entro venerdì 3 dicembre, poi sarà inviata al Governo per l’approvazione.

AOL – DPCM bozza 092 30 novembre 2010


Le nuove norme sulla tracciabilità: modifiche alla L. 136/2010

Con D.L. 187 del 12.11.2010 sono state approvate alcune modifiche alla Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei pagamenti.

AI riguardo è stata emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici la determina n. 8/10 alla quale si rinvia.

Di seguito si segnalano i punti più rilevanti ai fini delle attività della P.A.:

punto essenziale per quanto riguarda gli incombenti gravanti sul Comune e riguardante tutti i contratti è quello relativo all’acquisizione del CIG. La norma riformata (art. 3 comma 5) recita ” gli strumenti di pagamento devono riportare … in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante ….. il codice CIG ….. ” (si ricorda che tale obbligo vige anche per il Comune che deve indicare il CIG e ove esistente il CUP nei mandati di pagamento). Tale nuova formulazione rende obbligatorio il CIG per qualsiasi transazione e quindi per qualsiasi contratto indipendentemente dall’importo e fa venir meno i limiti prima esistenti (di 20.000 € o 40.000 € a seconda della tipologia) sotto i quali il CIG non era richiesto. Così si esprime anche l’Autorità nella citata determina: “il CIG è divenuto obbligatorio ….. … a prescindere dall’importo e dalla procedura prescelta”.

Si ricorda che, invece, il codice CUP non va richiesto per qualsiasi intervento ma soltanto per quelli che costituiscono un “nuovo progetto di investimento pubblico” e quindi sono esclusi gli interventi ad esempio di manutenzione ordinaria e tutto ciò che non costituisce investimento.

In ordine alla valenza temporale della legge, il decreto legge (art. 6 commi 1 e 3) precisa che sono sottoposti alla legge tutti i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge stessa (7 settembre 2010) a prescindere che il bando (o altre forme di indizione della gara) sia stato pubblicato antecedentemente.

In relazione alle perizie di variante relative ad appalti di lavori si ricorda che se entro il quinto d’obbligo non costituiscono nuovo contratto, se oltre il quinto costituiscono nuovo contratto.

I contratti (compresi i sub contratti) già sottoscritti alla data del 7 settembre 2010 e non conclusi devono invece essere adeguati alla normativa entro 180 giorni e cioè entro il 7 marzo 2011.

Per quanto riguarda la questione circa la vigenza o meno del contratto si ritiene che dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e pagamento del saldo, il contratto possa ritenersi concluso non considerando le residuali obbligazioni, ad esempio di garanzia, influenti al riguardo.

Per quanto riguarda specificata mente i lavori, stante che il collaudo ha natura provvisoria, si ritiene, conformemente quanto detto sopra, concluso il contratto se si è proceduto al pagamento del saldo (previa produzione della fidejussione di legge) mentre, se il saldo è rimandato allo scadere dei due anni di provvisorietà del collaudo, dovrà procedersi all’adeguamento del contratto.

Nella determina l’Autorità ha redatto i fac-simili delle clausole da aggiungere.

Si ricorda che il mancato adeguamento rende nullo il contratto ed essendo nullo non si potrà integrarlo dopo la data prefissata, con tutte le conseguenze del caso.

Sino al 7 marzo 2011 possono, per i contratti già esistenti al 7 settembre 2010, continuare le modalità di pagamento originariamente previste.

Ciascun Comune dovrà valutare l’opportunità di attendere, prima di effettuare l’integrazione, la legge di conversione essendoci la possibilità, ventilata dell’Autorità di Vigilanza, che in tale sede si preveda l’adeguamento automatico dei contratti in corso.

La conversione deve avvenire entro l’11 gennaio 2011 per cui in caso di mancata modifica vi sarà tempo sino al 7 marzo 2011 per l’adeguamento fermo restando l’opportunità di effettuare comunque per tempo la ricognizione dei contratti in corso.

Problematica, anche dopo l’interpretazione data dal decreto legge (art. 6 comma 3) è l’individuazione dei sub contratti che, oltre ai subappalti, sono assoggettati alla tracciabilità. Il decreto definisce “filiera delle imprese” riferendosi “ai subappalti come definiti dall’Art. 118 comma 11 del D.Lgs.

165/06, nonché ai sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.

Primo punto: il comma 11 dell’art. 118, va letto nel senso di sottoporre alla tracciabilità non solo i subappalti autorizzati o gli altri sub contratti (noli a caldo, fornitura con posa) che vengono dal comma 11 assimilati ai subappalti, ma anche i sub contratti non assimilati per i quali è solo obbligatoria la comunicazione dell’impresa in cantiere.

Per questi contratti oltre alla comunicazione dovrà essere trasmesso anche il contratto per verificare che vi sia il rispetto alle norme sulla tracciabilità, stante che la stazione appaltante ha l’obbligo della verifica (art. 3 comma 9).

Risulta evidente infine che nella verifica dei contratti di subappalto oltre alla verifica del rispetto del ribasso massimo sui prezzi dovrà verificarsi il rispetto della normativa sulla tracciabilità.

Gli stessi principi, con le difficoltà di adattamento stante che le norme (anche l’articolo 118) sono scritte con l’ottica degli appalti di lavori, vanno applicati ai contratti di fornitura e di servizi. Il problema interpretativo e soprattutto applicativo sta nel definire gli altri “sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.

E’ evidente che rientra nella tipologia descritta il contratto di forniture con il quale l’appaltatore acquisisce i beni che utilizza per eseguire l’opera o il servizio o la fornitura.

L’interpretazione più restrittiva che limitava, ad esempio per gli appalti dei lavori l’applicazione ai soli sub contratti di cui al comma 11 dell’Art. 118 e quindi escludeva ad esempio il contratto con il quale l’appaltatore si era semplicemente rifornito di materiale che poi aveva impiegato in cantiere, è stata totalmente disattesa dall’Autorità di Vigilanza che assoggetta tutti i contratti alla normativa. L’elenco esemplificativo è comprensivo anche delle mere forniture (compare persino la voce espropri).

Alla luce di ciò l’Amministrazione in base all’art. 3 comma 9 deve verificare che in tutti i contratti (come sopra individuati) vi sia il rispetto delle norme sulla tracciabilità.

Risulterà un po’ difficile per l’Amministrazione individuare i sub contratti, ad esempio di mera fornitura, visto che non ha strumenti per individuarli.

A questo punto sarà necessario che sia lo stesso appaltatore a fornirli all’Amministrazione (così si esprime anche l’Autorità ponendo l’obbligo agli appaltatori).

Sarà comunque opportuno, al fine del rispetto dell’onere di verifica di cui al comma 9 dell’art. 3, richiedere all’appaltatore la produzione dei suddetti contratti.

Per gli altri dettagli si rimanda alla lettura della normativa e della determina all’Autorità riportati ai link a fondo pagina.

Testo della legge 13 agosto 2010, n. 136 a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187

(G.U. n. 265 del 12 novembre 2010)

N.B.:

Le parti in rosso sono quelle aggiunte o modificate dal D.L. n. 187/2010

Norme transitorie

L’articolo 3 della legge 13 agosto  2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti (art. 6, comma 1, decreto legge n. 187/2010).

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (art. 6, comma 2, decreto legge n. 187/2010).

Articolo 3

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [1][1] nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva [2][2], fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 [3][3].

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi [4][4] dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi [5][5] dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in  essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) [6][6].

6. Comma abrogato [7][7].

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi [8][8].

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’ apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o  il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente [9][9].

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [10][10] a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.


[1][1] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).

[2][2] L’espressione “anche in via non esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate (art. 6, comma 4, decreto legge n. 187/2010).

[3][3] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 2, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1”.

[4][4] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).

[5][5] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).

[6][6] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 così disponeva: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante”.

[7][7] Il comma 6 stabiliva che: “La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[8][8] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”.

[9][9] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 così disponeva: “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente”.

[10][10] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).

AVCP Determinazione 18 novembre 2010 n 8

DL 187-2010 Sicurezza


Albo On Line: versione 0.9 del DPCM

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

La nuova bozza che si riporta al link sottostante verrà definitivamente modificata nella riunione che si terrà lunedì 29 novembre a Bologna presso la Procura della Repubblica per poi consegnare al ministro On. Renato Brunetta il testo definitivo per l’approvazione del Consiglio dei Ministri.

AOL – DPCM bozza 09 26 novembre 2010


È nulla la notifica eseguita ex art. 139 c.p.c senza l’attestazione delle vane ricerche

“Nella notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario…..In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto” (Cass. Civ., II, sentenza n. 19712 del 17 settembre 2010).
La Corte Suprema di Cassazione ha confermato con questi principi un orientamento consolidato in tema di notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c per il quale:
• l’omessa spedizione della raccomandata prevista dal comma 3 del predetto articolo è motivo di nullità della notifica
• l’omessa attestazione delle vane ricerche del destinatario e di consegnatari abilitati è motivo di nullità della notifica.
Nel caso di specie il ricorrente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale eccependone la nullità per un duplice motivo: sia per omessa spedizione della raccomandata che lo avvisava dell’avvenuta notifica nelle mani del consegnatario dell’atto a lui diretto; sia perché la relata di notifica, eseguita nelle mani del portiere, non conteneva l’attestazione delle vane ricerche delle persone comunque abilitate a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Ma il Giudice di Pace, prima, e il Tribunale non accoglievano il motivo di opposizione, rigettandone il ricorso.
I giudici, chiamati a decidere sulla cassazione della sentenza di rigetto, ritengono invece fondato il ricorso e, bacchettando i giudici di prime cure che, a fondamento delle rispettive pronunce di rigetto, avevano posto un impianto giurisprudenziale ormai superato, confermano quanto già espresso in precedenti pronunce, anche a Sezioni Unite, in ordine alla invalidità della notifica ex art. 139 c.p.c. eseguita nelle mani del portiere: e cioè la nullità della stessa se nella relata redatta in calce all’atto, l’ufficiale giudiziario e/o Messo Comunale, non da atto dell’assenza del destinatario e non descrive ogni indicazione dei motivi che non hanno reso possibile la consegna dell’atto al destinatario, o alle persone indicate, ovvero delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La nullità, in tal caso, discende dalla violazione di norme (come appunto il 139 c.p.c.) che, predisposte a salvaguardia dei diritti dei destinatari degli atti da notificare, prescrivono una serie di azioni che il Messo Comunale e/o Agente Notificatore deve compiere nell’ordine stabilito dalla norma stessa e di cui deve dare conto esplicitamente nella relata di notifica.


DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – validità temporale

DISPOSIZIONI VIGENTI

La disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché nella Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.

Nel merito, va ricordato l’obbligo di acquisizione del DURC per tutti gli affidamenti di lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (…)».

Il DURC, in virtù della modifica operata dall’art. 86 c. 10 del Dlgs n. 273/2003, è stato previsto nel caso di:

• Appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia;
• Appalti di fornitura e servizi;
• Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione ovvero in concessione;
• Attestazione SOA;
• Iscrizione albo fornitori;
• Agevolazioni/Sovvenzioni/Finanziamenti.

Il DURC va richiesto (se fra i vari atti è decorso il termine di validità del documento):

1) al momento dell’affidamento o aggiudicazione dell’appalto;
2) al momento della stipula del contratto;
3) all’atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di avanzamento.

In caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta.

Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa.

Va ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della Legge 2/2009 di conversione del D. L. 185/2008, l’obbligo di richiedere il DURC è ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non può essere chiesto al contraente affidatario dell’incarico di lavori, servizi o forniture.

Per acquisti di modesta entità il DURC è necessario solo nel caso di cottimo fiduciario e non in quello di ricorso all’amministrazione diretta attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione.

PERIODO DI VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC

E’ necessario segnalare le incertezze interpretative sul periodo di validità del DURC, se di 90 giorni o di 30 giorni succedute nel tempo.

L’art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo cui “il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi” faceva espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici.

Successivamente, in applicazione di un’altra norma contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha esteso il campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva, richiedendolo, tra l’altro, “…nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” ed ha, altresì, precisato nell’art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che:

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51”.

Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”

In tale incertezza normativa, era intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, con parere n. 31 del 11.03.2009, ha precisato che “l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici ha validità mensile” e che “tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti”.

Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010 del 8 ottobre 2010


Equitalia: nuove competenze alla società concessionaria della riscossione

Con Decreto MFE 16/1/2009 sono state ampliate le competenze riconosciute alla società concessionaria di riscossione Equitalia, tra le quali rientra anche la riscossione delle contestazioni di irregolarità di viaggio e relative sanzioni per conto di Trenitalia Spa. In relazione a quanto previsto, nel bilancio del gruppo redatto al 31.12.2009 da Equitalia spa, tra le nuove competenze dell’Ente di riscossione rientrano anche i provvedimenti di revoca di agevolazioni disposte dai ministeri dell’industria delle attività produttive e dello sviluppo economico (Legge n. 99 del 23/07/2009 art. n. 3); la riscossione coattiva di contributi dovuti per la iscrizione all’albo dei consulenti finanziari (dlgs n. 101 del 17/07/2009); la riscossione di sanzioni iscritte a ruolo dall’ISVAP (Decreto del 19./06.2009 n.94); la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle spese di giustizia (Legge n. 69/2009 art. 67 comma 3) nonché la riscossione di alcune tipologie di crediti INPS per i quali non si procede ad iscrizione a ruolo (Decreto legge n. 5 /2010 art. 7 quater, comma 6).


Dall’U.E. arriva il termine ordinario per i pagamenti dei fornitori da parte delle PP.AA..

Nel nostro Paese è particolarmente grave il fenomeno dei ritardi, anche davvero clamorosi, con cui una parte delle PP.AA. saldano i conti con i loro fornitori, in particolare gli Enti Locali. Tale inefficienza non di rado è il risultato di una volontà politica che “suggerisce” agli impiegati addetti alla liquidazione delle fatture di posticipare le uscite di cassa, magari, specie in questi ultimi anni, per permettere all’Ente di rispettare il c.d. “patto di stabilità”.

I gravi ritardi, purtroppo, sono una delle cause che contribuiscono, anche in maniera rilevante, a determinare la crisi di liquidità delle imprese fornitrici che, trattandosi in genere di piccole e medie imprese, arrivano anche a non riuscire più ad accedere ai canali del credito e perfino a fallire. Consapevole di tale situazione.

L’Unione Europea ha adottato una direttiva avente lo scopo di porre un freno a questo mal costume e, di riflesso, di sostenere l’economia. Il provvedimento, che attende di essere recepito dagli Stati membri entro 24 mesi, prevede, tra l’altro, che le PP.AA. dovranno pagare i fornitori di beni o servizi, di regola, entro 30 giorni, prorogabili di altri trenta solo in casi eccezionali. Scaduto tale termine, l’Unione Europea ha indicato un tasso di legge applicabile agli interessi di mora maggiore e, più precisamente, pari ad almeno 8 punti percentuali al disopra di quello di riferimento della Banca centrale europea. Tale tasso potrà essere addirittura aumentato, ma non diminuito, dai Paesi aderenti, i quali, più in generale, restano abilitati a introdurre o salvare eventuali norme di maggior favore per le imprese creditrici.


Non è nulla la consegna della cartella di pagamento effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica

Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. La Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 19733 del 17 settembre 2010, ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell’avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell’atto.

Il caso

Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora “x”, senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.

La sentenza

La Cassazione, “quanto al profilo riguardante l’omessa menzione, nell’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…” ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale “in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell’atto d’appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)”.

A norma degli articoli 156 e 160 del cpc, infatti, il giudice può dichiarare la nullità della notificazione solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e “non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate”.

Nonostante tali indicazioni siano prescritte dall’articolo 149 c.p.c. e dall’articolo 7, comma 3, della legge 890/1982 per le notifiche postali, la loro inosservanza ovvero la loro omissione – come ha stabilito nel caso in esame la Corte – non può far dichiarare la nullità della notificazione.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “in mancanza di tali indicazioni l’osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può… essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata”.

Osservazioni

La Corte di cassazione interviene ancora sul contenuto della relata di notifica, precisando, questa volta, che non è necessaria l’indicazione della qualifica del consegnatario. Ma a due condizioni: che il soggetto notificante sia comunque in grado di provare, con qualsiasi mezzo, che il rapporto sussistente tra destinatario e consegnatario rientra tra quelli richiesti dalla legge per la validità della notificazione (articolo 139 c.p.c. e articolo 7, comma 2, legge 890/1982 per le notifiche postali) e, inoltre, che il destinatario non contesti il rapporto tra lui stesso e il consegnatario.

In proposito, il rapporto tra la contribuente e la sua colf rientra di certo tra le ipotesi previste dall’articolo 139, comma 2, c.p.c., ben potendo la collaboratrice domestica essere considerata un’addetta alla casa. La norma stabilisce infatti che, quando il destinatario non è rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto a una persona diversa, di famiglia o addetta alla casa (o all’ufficio o all’azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

L’esistenza di tale rapporto va provata, come nel caso in esame, anche mediante la produzione di un ulteriore atto ritirato dalla medesima colf, con indicazione, stavolta, della qualifica di “domestica” della contribuente.

Ciò non basta, tuttavia, a far salva la notifica dell’atto. E’ necessario, infatti, che il destinatario non contesti l’esistenza del rapporto con il consegnatario.

La Corte ha più volte affermato che, a prescindere dall’indicazione letterale utilizzata dal notificatore per indicare la qualifica del consegnatario (la qualificazione di “coadiuvante” costituisce un sinonimo di “addetto alla casa” ex articolo 139, Cassazione 16164/2003), incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria (Cassazione 14366/2010) e, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero l’occasionalità della presenza nel suo domicilio dello stesso consegnatario (Cassazione 25158/2007), in modo da escludere che in tempi e modi adeguati l’atto possa essere a sua volta recapitato dal consegnatario al destinatario effettivo.

Nel caso di specie, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto prima dedurre, e soprattutto dimostrare nel giudizio di merito, che la persona qualificatasi come “domestica” non rivestiva in realtà quella qualifica, o che non aveva il compito di ricevere la posta per poi consegnarla.

Ma così non è stato e, forse, neppure la contestazione sul tipo di rapporto di lavoro tra contribuente e domestica avrebbe potuto intaccare la validità della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 139.

Al riguardo la Suprema corte, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva sostenuto l’invalidità della notificazione sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue, ha affermato che “la validità della notificazione non può essere contestata sulla base del solo difetto di tale rapporto, essendo invece sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di addetto, richiesta dal legislatore” (sezioni unite 793/1999 e ivi Cassazione 9875/1998 per la notifica a un “addetto” all’azienda).

Del resto, proprio la ricezione di più atti per conto del destinatario avrebbe condotto anche il giudice di merito a ritenere la domestica legittimata al ritiro sulla base di un rapporto personale o, comunque, di interessi con la contribuente. Tale relazione avrebbe consentito, infatti, di escludere l’eccezionalità e l’occasionalità della presenza della collaboratrice domestica nella casa della contribuente e, inoltre, avrebbe garantito, secondo un giudizio di normalità, che una volta ricevuto l’atto, questo sarebbe stato consegnato al destinatario.


Albo On Line – Norme Attuative

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

Comunicato stampa 28 ottobre 2010

DPCM bozza 07 28 ottobre 2010


Certificati on line, niente multe fino a gennaio 2011

Sul sito del Dipartimento della Pubblica Amministrazione è stata pubblicata una circolare, inviata a tutti gli organi competenti, in cui vengono illustrate alcune prassi transitorie in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia.

Il documento, firmato dal ministro Renato Brunetta e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, recita così: «Fermo restando l’obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio – sino al 31 gennaio 2011 – durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento».

Si tratta, in sostanza, di una specifica circa il regime sanzionatorio da adottare in merito all’invio telematico dei certificati di malattia dei lavoratori, da parte dei medici. L’espansione del periodo transitorio però, è da imputarsi al tempo necessario per il superamento di alcune criticità emerse durante la fase sperimentale. Le Amministrazioni interessate dovranno pertanto lavorare per eliminare tutte le problematiche che di fatto rendono anche difficile l’accertamento di eventuali responsabilità nella violazione della normativa.

I medici e i sindacati della categoria, da parte loro, condividono gli obiettivi della riforma, vale a dire il miglioramento dell’efficienza e della qualità delle procedure amministrative, ma ritengono che, per la soluzione di queste criticità, siano necessari «tempi coerenti, non predefinibili a tavolino e l’utilizzo di risorse umane, tecnologiche e finanziarie, oggi non adeguatamente presenti nei servizi sanitari, né previste come nuove voci di investimento».


Il pubblico impiego cambia: permessi e part time sotto esame

Il collegato lavoro, dopo oltre due anni di inspiegabile silenzio, arriverà nei prossimi giorni in aula per l’approvazione definitiva.

Si comincia dal part time: con la riforma del 2008 l’amministrazione può respingere la richiesta di riduzione d’orario se questo complica l’organizzazione del lavoro e senza dover dimostrare il grave pregiudizio.  Ora si fa un ulteriore passo avanti: entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni potranno fare una nuova valutazione su tutti i part time rilasciati fino al 2008. Un riesame, insomma, che potrebbe portare alla revoca, nel caso in cui l’amministrazione reputasse a rischio l’efficienza organizzativa dell’ufficio.  Possibilità tutt’altro che remota, soprattutto con il taglio del turn over che di fatto blocca le assunzioni.
È evidente che il part time va contemperato con le esigenze dell’ufficio ma è anche lo strumento per tenere insieme il lavoro e la famiglia. Le modifiche, invece, penalizzano le famiglie e in particolare le donne che rappresentano l’85% del part time tra i dipendenti pubblici. Come al solito l’aiuto alle famiglie c’è solo negli slogan elettorali di tutti i partiti, nessuno escluso, ma nei fatti le donne fanno sempre più fatica a trovare un lavoro e quando ce l’hanno non c’è la flessibilità necessaria per avere una famiglia con dei figli. Una norma palesemente ingiusta anche perché consente alla P.A. di intervenire su diritti già acquisiti dal lavoratore.
Altra stretta è sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap. Con le nuove regole il diritto ad assentarsi dal lavoro sarà riconosciuto ad un solo familiare alla volta e sarà circoscritto a parenti e affini entro il secondo grado. Queste, in estrema sintesi, le novità in attesa dell’approvazione definitiva del collegato al lavoro.


Assenza per malattia dei dirigenti – ricovero e post ricovero

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la recente circolare n. 8 del 19/07/2010 e a seguito di pareri e chiarimenti forniti alle amministrazioni pubbliche, ha precisato che le iniziative per la riduzione del fenomeno dell’assenteismo hanno sempre voluto salvaguardare alcune situazioni che possono coinvolgere i dipendenti in occasione delle assenze per malattia, e in particolare le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio, per le patologie gravi che richiedano terapie salvavita, nonché per ricovero ospedaliero o day hospital/day surgery; è quindi stato chiarito che la volontà del legislatore è quella di mantenere un regime di maggior favore per situazioni particolari e .delicate già tutelate dai contratti o da normative di settore.
Pertanto, in analogia a quanto previsto dal contratto dei dipendenti, in occasione di eventi di ricovero (o day hospital/ surgery) o post ricovero (o convalescenza post day hospital/surgery) debitamente certificati, la retribuzione dei dirigenti non subirà le decurtazioni previste dall’art. 71 comma l della Legge n° 133/2008.


AVVISO AGLI UTENTI

Comunicazione per i Soci dell’Associazione iscritti nell’anno 2010

Cari Colleghi come avrete notato è stato rinnovato il nostro sito web cercando, almeno questo era l’obbiettivo, di venire incontro alle varie esigenze da più parte espresse, in particolare dagli associati, al fine di una maggiore fruibilità alle informazioni contenute nel sito.

E’ evidente che non è stato possibile accogliere tutte le richieste, ma abbiamo cercato di raggrupparle ed adattarle alle esigenze “tecnico informatiche”.

Vi è ancora molto lavoro da fare, ma contiamo di completare, almeno la prima parte, entro fine anno.

In tale contesto si informa che i codici per l’accesso al vecchio sito www.annanotifiche.it NON SONO PIÙ VALIDI, occorre entrare nel nuovo sito www.annamessi.it e nell’area ISCRIZIONE selezionare MODULO ADESIONE ON LINE cliccando, dopo avere compilato tutti i campi, sul tasto “Invia il modulo”.

Entro 24 ore verranno inviati, all’indirizzo email indicato, i codici di accesso al sito.

Ringrazio per la collaborazione.

Cordialmente

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale


La raccomandata determina la notificazione

Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., terzo comma, la mancata spedizione della raccomandata non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio  dell’attività dell’Ufficiale Giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’Ufficiale Giudiziario medesimo, la nullità della notificazione al destinatario.

Vedi:

Tribunale di Roma, sezione XIII, sentenza 431/2010

Corte Suprema di Cassazione, civ. Sez. II, n. 17915 del 30-06-2008