Con D.L. 187 del 12.11.2010 sono state approvate alcune modifiche alla Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei pagamenti.
AI riguardo è stata emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici la determina n. 8/10 alla quale si rinvia.
Di seguito si segnalano i punti più rilevanti ai fini delle attività della P.A.:
punto essenziale per quanto riguarda gli incombenti gravanti sul Comune e riguardante tutti i contratti è quello relativo all’acquisizione del CIG. La norma riformata (art. 3 comma 5) recita ” gli strumenti di pagamento devono riportare … in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante ….. il codice CIG ….. ” (si ricorda che tale obbligo vige anche per il Comune che deve indicare il CIG e ove esistente il CUP nei mandati di pagamento). Tale nuova formulazione rende obbligatorio il CIG per qualsiasi transazione e quindi per qualsiasi contratto indipendentemente dall’importo e fa venir meno i limiti prima esistenti (di 20.000 € o 40.000 € a seconda della tipologia) sotto i quali il CIG non era richiesto. Così si esprime anche l’Autorità nella citata determina: “il CIG è divenuto obbligatorio ….. … a prescindere dall’importo e dalla procedura prescelta”.
Si ricorda che, invece, il codice CUP non va richiesto per qualsiasi intervento ma soltanto per quelli che costituiscono un “nuovo progetto di investimento pubblico” e quindi sono esclusi gli interventi ad esempio di manutenzione ordinaria e tutto ciò che non costituisce investimento.
In ordine alla valenza temporale della legge, il decreto legge (art. 6 commi 1 e 3) precisa che sono sottoposti alla legge tutti i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge stessa (7 settembre 2010) a prescindere che il bando (o altre forme di indizione della gara) sia stato pubblicato antecedentemente.
In relazione alle perizie di variante relative ad appalti di lavori si ricorda che se entro il quinto d’obbligo non costituiscono nuovo contratto, se oltre il quinto costituiscono nuovo contratto.
I contratti (compresi i sub contratti) già sottoscritti alla data del 7 settembre 2010 e non conclusi devono invece essere adeguati alla normativa entro 180 giorni e cioè entro il 7 marzo 2011.
Per quanto riguarda la questione circa la vigenza o meno del contratto si ritiene che dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e pagamento del saldo, il contratto possa ritenersi concluso non considerando le residuali obbligazioni, ad esempio di garanzia, influenti al riguardo.
Per quanto riguarda specificata mente i lavori, stante che il collaudo ha natura provvisoria, si ritiene, conformemente quanto detto sopra, concluso il contratto se si è proceduto al pagamento del saldo (previa produzione della fidejussione di legge) mentre, se il saldo è rimandato allo scadere dei due anni di provvisorietà del collaudo, dovrà procedersi all’adeguamento del contratto.
Nella determina l’Autorità ha redatto i fac-simili delle clausole da aggiungere.
Si ricorda che il mancato adeguamento rende nullo il contratto ed essendo nullo non si potrà integrarlo dopo la data prefissata, con tutte le conseguenze del caso.
Sino al 7 marzo 2011 possono, per i contratti già esistenti al 7 settembre 2010, continuare le modalità di pagamento originariamente previste.
Ciascun Comune dovrà valutare l’opportunità di attendere, prima di effettuare l’integrazione, la legge di conversione essendoci la possibilità, ventilata dell’Autorità di Vigilanza, che in tale sede si preveda l’adeguamento automatico dei contratti in corso.
La conversione deve avvenire entro l’11 gennaio 2011 per cui in caso di mancata modifica vi sarà tempo sino al 7 marzo 2011 per l’adeguamento fermo restando l’opportunità di effettuare comunque per tempo la ricognizione dei contratti in corso.
Problematica, anche dopo l’interpretazione data dal decreto legge (art. 6 comma 3) è l’individuazione dei sub contratti che, oltre ai subappalti, sono assoggettati alla tracciabilità. Il decreto definisce “filiera delle imprese” riferendosi “ai subappalti come definiti dall’Art. 118 comma 11 del D.Lgs.
165/06, nonché ai sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.
Primo punto: il comma 11 dell’art. 118, va letto nel senso di sottoporre alla tracciabilità non solo i subappalti autorizzati o gli altri sub contratti (noli a caldo, fornitura con posa) che vengono dal comma 11 assimilati ai subappalti, ma anche i sub contratti non assimilati per i quali è solo obbligatoria la comunicazione dell’impresa in cantiere.
Per questi contratti oltre alla comunicazione dovrà essere trasmesso anche il contratto per verificare che vi sia il rispetto alle norme sulla tracciabilità, stante che la stazione appaltante ha l’obbligo della verifica (art. 3 comma 9).
Risulta evidente infine che nella verifica dei contratti di subappalto oltre alla verifica del rispetto del ribasso massimo sui prezzi dovrà verificarsi il rispetto della normativa sulla tracciabilità.
Gli stessi principi, con le difficoltà di adattamento stante che le norme (anche l’articolo 118) sono scritte con l’ottica degli appalti di lavori, vanno applicati ai contratti di fornitura e di servizi. Il problema interpretativo e soprattutto applicativo sta nel definire gli altri “sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.
E’ evidente che rientra nella tipologia descritta il contratto di forniture con il quale l’appaltatore acquisisce i beni che utilizza per eseguire l’opera o il servizio o la fornitura.
L’interpretazione più restrittiva che limitava, ad esempio per gli appalti dei lavori l’applicazione ai soli sub contratti di cui al comma 11 dell’Art. 118 e quindi escludeva ad esempio il contratto con il quale l’appaltatore si era semplicemente rifornito di materiale che poi aveva impiegato in cantiere, è stata totalmente disattesa dall’Autorità di Vigilanza che assoggetta tutti i contratti alla normativa. L’elenco esemplificativo è comprensivo anche delle mere forniture (compare persino la voce espropri).
Alla luce di ciò l’Amministrazione in base all’art. 3 comma 9 deve verificare che in tutti i contratti (come sopra individuati) vi sia il rispetto delle norme sulla tracciabilità.
Risulterà un po’ difficile per l’Amministrazione individuare i sub contratti, ad esempio di mera fornitura, visto che non ha strumenti per individuarli.
A questo punto sarà necessario che sia lo stesso appaltatore a fornirli all’Amministrazione (così si esprime anche l’Autorità ponendo l’obbligo agli appaltatori).
Sarà comunque opportuno, al fine del rispetto dell’onere di verifica di cui al comma 9 dell’art. 3, richiedere all’appaltatore la produzione dei suddetti contratti.
Per gli altri dettagli si rimanda alla lettura della normativa e della determina all’Autorità riportati ai link a fondo pagina.
Testo della legge 13 agosto 2010, n. 136 a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187
(G.U. n. 265 del 12 novembre 2010)
N.B.:
Le parti in rosso sono quelle aggiunte o modificate dal D.L. n. 187/2010
Norme transitorie
L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti (art. 6, comma 1, decreto legge n. 187/2010).
I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (art. 6, comma 2, decreto legge n. 187/2010).
Articolo 3
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [1][1] nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva [2][2], fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 [3][3].
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi [4][4] dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi [5][5] dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) [6][6].
6. Comma abrogato [7][7].
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi [8][8].
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’ apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente [9][9].
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [10][10] a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 6
(Sanzioni)
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.
[1][1] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).
[2][2] L’espressione “anche in via non esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate (art. 6, comma 4, decreto legge n. 187/2010).
[3][3] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 2, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1”.
[4][4] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).
[5][5] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).
[6][6] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 così disponeva: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante”.
[7][7] Il comma 6 stabiliva che: “La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
[8][8] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”.
[9][9] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 così disponeva: “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente”.
[10][10] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).
AVCP Determinazione 18 novembre 2010 n 8
DL 187-2010 Sicurezza