La P.E.C., ha il suo motore di ricerca.

La posta elettronica certificata (P.E.C.) è un servizio di posta elettronica che è in grado di assicurare non solo la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma anche la perfetta conformità tra il messaggio inviato e quello ricevuto, ossia quello accessibile al destinatario nella sua casella di posta. Tali garanzie derivano dal fatto che a certificare la ricezione del messaggio, nella sua integrità, sono degli Enti gestori a ciò preposti, connotati da requisiti particolarmente rigorosi, soprattutto in tema di affidabilità e sicurezza, previsti dalla legge e dal CNIPA (oggi DigitPA).

L’art. 48 del dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  assegna un rilevante valore giuridico alla P.E.C.: utilizzando tale servizio, infatti, la trasmissione del documento informatico equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.


Firma digitale. Nuove regole

I certificatori accreditati dovranno attenersi alle nuove regole imposte dalla delibera CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione, oggi DigitPA) sulla firma digitale. Tali enti, definiti dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82), dovranno pertanto aggiornare tutte le smart card tramite Internet e, in alcuni casi, sostituirle fisicamente.

La delibera è volta a definire l’utilizzo di nuovi algoritmi matematici e nuovi formati dei dati, per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle firme digitali. A dover subire l’aggiornamento saranno i software contenuti all’interno delle smart card e quelli di gestione dei dispositivi di lettura, per cui, nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente scaricare da Internet i driver della propria tessera e i relativi programmi di gestione firma.

Per quanto riguarda invece i supporti il cui numero seriale (riportato sulla stessa carta) inizia con la cifra 1202, non abilitati all’aggiornamento online, i possessori dovranno rivolgersi all’ufficio di registrazione presso la CCIAA di pertinenza per richiedere un nuovo dispositivo (BK o Smart Card) alle condizioni e tariffe in vigore.

La sostituzione potrà essere effettuata, in base alle modifiche introdotte alla deliberazione CNIPA dalla Det. n. 69/2010, entro il 30 giugno 2011, mentre la sostituzione dei relativi programmi di firma dei documenti – anch’essi da aggiornare in ogni caso – dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

Utilizzando il programma di verifica di “Infocert“, sarà possibile sapere se il software rispetta la nuova o la vecchia normativa. Il mancato adeguamento comporterà la non validità legale dei documenti e la non conformità degli stessi.

Leggi: Determinazione Commissariale n. 69/2010


Albo Pretorio on line: norme attuative

Si comunicano le date per gli adempimenti relativi all’approvazione definitiva delle norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009:
  • entro il 10 ottobre arriverà la bozza comprendente tutte le osservazioni fatte dai vari commissari e dalla nostra Associazione;
  • entro il 15 ottobre si dovranno inviare le nostre eventuali richieste di modifica;
  • fino al 31 ottobre il testo verrà messo a disposizione della comunità nazionale come bozza di discussione;
  • nei primi giorni di novembre saremo presenti alla riunione che si terrà a Roma presso il Ministero per i beni Culturali per eventuali ulteriori osservazioni e modifiche;
  • il 20 novembre il testo definitivo del DPCM sarà presentato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione.
Un importante risultato che può aprire nuove strade per il riconoscimento del ruolo della nostra Associazione.

Nulla la notifica al portiere se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche del destinatario e delle altre persone di cui all’art. 139 c.p.c.

La II° Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”. La Corte ha, dunque, stabilito che è “nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma”.

Sentenza n. 19417 pubblicata l’11 settembre 2010,


Tesseramento 2011

La Giunta Esecutiva si è riunita sabato 18 settembre a Cesena e ha approvato le quote di iscrizione all’Associazione per l’anno 2011 decidendo di mantenere invariate le quote previste per l’anno 2010.


Concorsi pubblici, domanda con Pec

Il Ministro Brunetta ha firmato la circolare che afferma la possibilità di presentare le istanze via posta elettronica certificata. Certificati medici, trasmissione telematica pronta a entrare a regime

Pec al debutto nei concorsi pubblici: la domanda di ammissione potrà infatti essere presentata anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), che ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Lo prevede una circolare firmata nei giorni scorsi dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, in cui vengono estese e chiarite le modalità di presentazione tramite l’e-mail certificata. In seguito ai “dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere l’utilizzo della posta certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche (e in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di tale strumento per l’invio delle domande di concorso), il Ministro Brunetta – fa sapere una nota di Palazzo Vidoni – ha deciso di emanare la circolare affinché tutte le amministrazioni pubbliche possano senza alcun dubbio (in quanto già previsto dalla legge) adottare il sistema della Pec per ricevere le domande di partecipazione a concorsi pubblici”. Un “impegno significativo – viene inoltre sottolineato – e’ stato ed e’ tuttora profuso dal ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini”.

Certificati medici on line
Novità in arrivo, intanto, sul fronte dei certificati medici on line. La trasmissione telematica, informa sempre il Dicastero di Brunetta, è pronta a entrare a regime e con l’entrata in funzione del servizio può considerarsi completato il pacchetto dei servizi a disposizione dei medici per la trasmissione telematica dei certificati di malattia. “Sono stati quindi risolti”, secondo il ministero, “tutti i motivi che hanno rallentato nella fase iniziale l’utilizzo del nuovo sistema”.  I medici possono effettuare l’invio dei certificati all’Inps (ma anche l’annullamento o la rettifica dei certificati già inviati) utilizzando una semplice pagina web oppure i propri sistemi software. Inoltre, grazie al canale telefonico raggiungibile al numero verde 800-013 577, possono inviare il certificato anche tramite un telefono fisso o mobile, così da superare eventuali difficoltà temporanee dovute ad esempio alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet. Grazie al nuovo sistema, i datori di lavoro (sia pubblici che privati) possono inoltre visualizzare le attestazioni di malattia relative ai propri dipendenti, sia accedendo direttamente via web al sistema Inps, sia richiedendone all’Inps l’invio alla propria casella di Posta elettronica certificata. A tutti i lavoratori dipendenti, invece, il nuovo sistema web consente di prendere visione dei propri attestati di malattia accedendo semplicemente tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato. È stato inoltre superato, rende sempre noto Palazzo Vidoni, il problema dell’abilitazione dei medici al nuovo sistema. Nella media, circa il 75% dei medici di famiglia risulta abilitato, sia tramite apposite credenziali di accesso (Pin) rese disponibili dal Mef (e che il medico deve ritirare presso la propria azienda sanitaria di riferimento), sia tramite le Carte nazionale dei servizi (Cns) rese disponibili dalle regioni, come nel caso della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. La piena operatività del nuovo sistema è riscontrabile, come spiega una nota ufficiale, anche dal veloce incremento del numero di certificati inviati in modalità telematica negli ultimi giorni. A oggi, risultano inviati complessivamente 269.877 certificati, così distribuiti a livello regionale: Lombardia (17.3790 certificati trasmessi), Piemonte (5.187), Valle d’Aosta (1.780), Provincia di Bolzano (9.785), Provincia di Trento (2.615), Veneto (14.863), Liguria (2.465), Emilia Romagna (1.818), Toscana (2.794), Umbria (775), Marche (17.057), Lazio (7.084), Abruzzo (6.664), Molise (99), Campania (13.165), Puglia (697), Basilicata (3.344), Calabria (3.247), Sicilia (1.443), Sardegna (1.205). Nella sola ultima settimana si e’ registrato un incremento di circa il 17%. Il Ministero ricorda infine che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.150 del 2009 e dalla circolare Brunetta n.1 dell’11 marzo 2010, la trasmissione telematica del certificato di malattia è obbligatoria dal 19 giugno 2010.

Leggi: Circolare 030910_n12


Le linee guida dell’ANCI per gli adempimenti della riforma

Con la circolare del 4 giugno 2010 l’ANCI ha definito alcune linee guida a cui si devono conformare i comuni a seguito del decreto Brunetta. Importante in questo documento è la tabella riassuntiva che evidenzia lo stato dell’arte tra gli strumenti attualmente in uso e le richieste del D.Lgs 150/2009.

Il documento “L’applicazione del decreto prime linee guida” interpreta in modo generalista la riforma, mentre il documento “Linee guida della performance” schematizza con una interessante tabella gli ambiti in cui le richieste del decreto vanno ad impattare sulle strutture già esistenti negli enti locali, un indice della situazione a cruscotto evidenzia i punti su cui si dovrà operare per adeguare le strutture esistenti.

Tre sono gli ambiti in cui si deve intervenire:

1) Definizione e assegnazione degli obiettivi

2) Collegamento tra obiettivi e allocazione di risorse

3) Misurazione della performance organizzativa ed individuale

Di fatto però ci sono molti altri ambiti in cui intervenire radicalmente, questo perché ci sono delle necessità da attivare ex novo (es. l’Organismo indipendente di valutazione) oppure altri organismi che alcuni enti anno già attivato mentre altri ancora non si sono mossi (es. Carta dei servizi)

Leggi: L’applicazione del decreto prime linee guida

Leggi: Linee guida della performance


PROMOZIONE !!! al 7 settembre


Pubblico dipendente timbra e poi esce per qualche ora? Vanno riconosciute attenuanti generiche per “lieve entità” del reato

La Cassazione ha stabilito che ha diritto al riconoscimento dell’attenuante il dipendente pubblico che, condannato per truffa, timbra il cartellino ma poi esce solo per qualche ora. I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, precisato che l’attenuante riconosciuta all’imputato si basa sulla lieve entità della truffa.

Un dipendente comunale, si assentava ma gli episodi di assenteismo ingiustificato erano stati solo tre e, per di più, di poche ore. Inoltre, la Corte Suprema di Cassazione, scagionando il dipendente dall’accusa di falso in atto pubblico, in quanto i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici, ha però confermato la condanna per truffa aggravata continuata, in quanto, come si legge dalla motivazione che hanno dato i giudici di legittimità, “la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili”.

Però, ha aggiunto la Corte di Cassazione Penale, sezione seconda – Sentenza n. 32290 del 24/08/2010, è necessario riconoscere l’attenuante (“lieve entità”) al dipendente in quanto gli episodi di assenteismo ingiustificato accertati, sarebbero limitati nel tempo a soli tre episodi.


Gli ufficiali giudiziari intoccabili di Venezia

La presidente della Corte d’Appello ha provato a trasferirne alcuni. Ma su 36 dipendenti, 18 sono rappresentanti di una organizzazione

Lavorano la metà dei colleghi di Padova ma non si spostano La motivazione. Il giudice del lavoro ha dato ragione all’ultimo trasferito: deve stare vicino ai colleghi che tutela

Insieme con l’uomo più alto del mondo (Wang Fenjun: 245 centimetri) e la partita con più gol («Club 30 aprile» batte «Oriental» 73-0, campionato regionale di Achay, Paraguay) anche la Corte d’Appello di Venezia può entrare nel Guinness dei primati.

Su 36 ufficiali giudiziari ci sono la bellezza di 18 sindacalisti. Uno ogni due. Sono costretti a battersi disperatamente nella trincea dei diritti dell’uomo contro le feroci sopraffazioni dell’infame sistema giudiziario dal quale sono schiavizzati? Non esageriamo: più semplicemente, non vogliono neppure correre il minimo rischio di essere trasferiti in uffici dove si lavora di più. E con queste regole se sei un sindacalista sei più inamovibile della piramide di Cheope.

Ne sa qualcosa Manuela Romei Pasetti, la prima donna a reggere una Corte d’Appello in Italia, che qualche mese fa, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, aveva già lanciato l’allarme sulle carenze di organico che angosciano la giustizia veneta. Un esempio? «Trascorrono mediamente 272 giorni tra la sentenza di 1° grado e l’arrivo alla Corte d’Appello». Un altro? Un processo su sei arriva «oltre un anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Se si considerano gli ulteriori tempi per l’iscrizione sul registro generale della Corte d’Appello, i giorni diventano mediamente 330». Risultato: i giudici costretti a lavorare il triplo rispetto ai loro colleghi di Milano (297 contro 100 procedimenti, nel penale) devono fissare le udienze addirittura nel 2017.

Bene: sul fronte delle notifiche la Corte è messa altrettanto male, se non peggio. Una tabella dice tutto: gli ufficiali giudiziari in servizio a Venezia, pur avendo un carico di lavoro abissalmente inferiore ai colleghi di Padova o di Verona, sono quasi pari a quelli in servizio a Padova, Treviso, Belluno, Rovigo e Vicenza messi insieme. Tanto è vero che, stando alla media riassuntiva calcolata su 250 giorni di lavoro l’anno, ogni ufficiale giudiziario (ce ne sono di 2 tipi: categoria C1 e categoria B3, ma si tratta di distinzioni che qui non ci interessano) deve occuparsi di 12 atti a Venezia, 17 a Belluno, 25 a Treviso, 31 a Rovigo, 35 a Verona, 38 a Vicenza, 42 a Padova.

Cosa farebbe qualunque amministratore al mondo? La risposta è ovvia: cercherebbe di ridurre il personale a disposizione a Venezia e di incrementare al contrario quello in difficoltà nelle altre sedi. Ed è esattamente quello che la Romei Pasetti aveva chiesto al ministro della giustizia Angiolino Alfano con una lettera ufficiale del 20 febbraio 2009. Urgeva una modifica degli organici: 5 in meno a Venezia, 5 in più a Padova, 4 in più Verona. Macché: il ministero rispondeva accontentando solo in parte Padova e Verona e aggiungendo una persona in più (pensa te!) nella già sovraccarica Venezia.

Cosa poteva fare, a quel punto, la presidente? Non le restava che cercare di smistare meglio qua e là gli ufficiali giudiziari, pur sapendo che i paletti burocratico-sindacali sono rigidissimi almeno quanto discutibili e controversi. Stando all’articolo 18 del contratto nazionale quadro, infatti, quanti hanno una responsabilità sindacale non possono essere trasferiti d’imperio senza il nullaosta del sindacato. Giusto. Sennò questo genere di provvedimenti potrebbe essere usato in maniera arbitraria, per punizione. L’articolo 15 del contratto nazionale integrativo, però, allarga il divieto anche alla cosiddetta «applicazione». Vale a dire il momentaneo spostamento di una persona in un altro ufficio per motivi di servizio. Il tutto anche se, secondo la Romei Pasetti, una sentenza della Cassazione (la 12121/2002) avrebbe «espressamente escluso che la tutela della stabilità del rappresentante sindacale vada applicata a qualsiasi spostamento dalla originaria unità produttiva». Ovvio: un ruolo sindacale non può essere la copertura a una inamovibilità assoluta che pregiudichi il funzionamento dell’ufficio. Tanto più in una situazione come quella che abbiamo descritto: 7 sindacalisti su 19 ufficiali giudiziari inquadrati sotto la sigla B3, addirittura 11 su 17 sotto la sigla C1.

Ed è così che la presidente ha deciso di spostare tre persone per tre o sei mesi (a decorrere dal 12 aprile 2010) da Venezia a Padova e Cittadella. Eh no, è saltato su Enrico Basile: come si permetteva di spostarlo per 180 giorni a ben 39 chilometri di distanza (da 14 a 26 minuti di treno, a seconda dei tipi) senza aver prima chiesto il nullaosta al sindacato? Il giudice del lavoro gli ha dato ragione: il sindacalista, sacro come il dente di Buddha a Kandi, non poteva essere sottratto al suo rapporto diretto e quotidiano con i colleghi che tutela. Quotidiano, si fa per dire: sapete di quanti permessi sindacali ha usufruito negli ultimi cinque anni il protagonista di questa storia?

Uno: il 15 febbraio 2007. E la giustizia non funzionerebbe per colpa della mancata separazione delle carriere? Ma per favore….

Articolo di Gian Antonio Stella

pubblicato su Il Corriere della Sera [1] del 12 maggio 2010

[1] Corriere della Sera


Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili (LSU) ai fini della misura della pensione.

Con la circolare n. 33 del 5/3/2010, l’INPS, in attuazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997, dà la facoltà di riscattare, ai fini della misura della pensione, i periodi di lavoro socialmente utili (LSU) svolti a decorrere dallo agosto 1995, per i quali attualmente risulta solamente l’accredito del relativo contributo figurativo valido esclusivamente ai fini dell’anzianità utile (diritto) alla pensione.
La possibilità di riscatto all’INPS non è soggetta a termini di scadenza, tuttavia, precisiamo che i periodi riscattati possono essere successivamente ricongiunti all’INPDAP ai sensi della Legge n. 29/1979 e, l’eventuale costo, sarà determinato sulla retribuzione in godimento al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione all’INPDAP.
Gli interessati possono rivolgersi, per informazioni, allo Sportello Unico dell’Ufficio Pensioni del proprio Comune


Tar Lazio: è legittima l’esclusione dei precari della P.A. dai concorsi interni riservati al personale a tempo indeterminato

Il Tar del Lazio, con sentenza nr. 23772/2010 ha dichiarato la legittimità del concorso pubblico interno a cui possono accedere solo i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Una precaria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali chiedeva al Tribunale Amministrativo di dichiarare illegittimo il bando di concorso “con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto una procedura di selezione del personale ministeriale per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per il profilo professionale di Restauratore e Conservatore, nella parte in cui ha previsto tra i requisiti di ammissione “l’essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero”.

La lavoratrice ( che prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dal 1999) era infatti stata esclusa dal bando poiché la stessa, al momento del concorso non risultava essere stabilizzata, nonostante le procedure per la stabilizzazione erano iniziate antecedentemente al concorso ma, conclusesi formalmente in data successiva all’indizione del bando.

Secondo la ricorrente sarebbe illegittimo il decreto di esclusione, in considerazione del fatto che la limitazione della partecipazione al concorso per il passaggio dall’area B all’area C1 ai soli lavoratori  a tempo indeterminato determinerebbe una ingiustificata discriminazione non fondata su ragioni logiche ovvero giuridiche.

Secondo la Corte invece, il bando è del tutto legittimo dato che, per “espressa indicazione del bando stesso, si esclude,  la partecipazione alla procedura di quei soggetti che al tempo della scadenza per la presentazione della domanda non fossero dipendenti a tempo indeterminato”.

“Non v’è dubbio, infatti, che la posizione del lavoratore a tempo determinato non può essere equiparata a quella del lavoratore a tempo indeterminato in considerazione della diversa natura del rapporto e della differente posizione assunta dagli stessi nell’ambito della organizzazione funzionale del rapporto di servizio alle dipendenze della P. A.

La natura delle procedure selettive di stabilizzazione, del resto, è equipollente ad una vera e propria assunzione – senza espletamento di concorso pubblico – e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l’Amministrazione Pubblica datrice di lavoro.


Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo.

Quesito:

“Chiarisca la Corte, alla luce delle superiori argomentazioni confermate dalle risultanze processuali, se il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo connaturato alla prestazione stessa – tenuto presente che il lavoratore, pur non rivendicando con il proposto giudizio la diversa qualifica di autista, si portava presso la sede dell’azienda non per disposizione datoriale ma per comodità propria – resta comunque estraneo all’attività lavorativa vera e propria non sommandosi quindi al normale orario di lavoro?”.

Leggi  Sentenza n. 17511/2010.


Soppressione dell’utilizzo del mezzo privato per i dipendenti in missione

Con D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito in L. 122 del 30.07.2010 recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” all’art. 6 , “riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, ultimo capoverso del comma 12, dispone la disapplicazione al “personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001” dell’art. 15 della L. n. 836 del 18.12.1973 e dell’art. 8 della L. n. 417 del 26.07.1978 e “relative disposizioni di applicazione, nonchè analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Pertanto le disposizioni da disapplicare riguardano la possibilità di concedere l’autorizzazione all’uso del proprio mezzo di trasporto al personale dipendente incaricato di recarsi in missione.


Gli spiriti di Castrovillari, un libro di Franco Prantera

Elementi incorporei ancora non reincarnati girovagano indisturbati nella notte attorno agli edifici del centro cittadino: una ballata fra passato e presente che cessa al risveglio mattutino.

Autore: Franco Prantera(*)

Editore: Gruppo Edicom

Collana: Tempi e società

Prezzo: € 13.00

Formato: Libro in brossura, illustrato

Data di pubblicazione: 2010

(*) Prantera Francesco

– Resp. Messi Comunali del Comune Castrovillari (CS)

– Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.