Cartellino di riconoscimento obbligatorio per i dipendenti pubblici

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. E’ quanto dispone la circolare esplicativa n. 3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni più concrete sull’obbligo di identificazione introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”.

La norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti. Ma rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali. Le deroghe comunque, debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, adottati su proposta del Ministro competente.


Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Il 19.02.2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), proposto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta. Questo decreto legislativo segna il passaggio dall’amministrazione novecentesca (fatta di carta e timbri) all’amministrazione del XXI secolo (digitalizzata e sburocratizzata) e fornisce una puntuale attuazione dei criteri di delega contenuti nell?articolo 33 della legge n. 69 del 2009.
Dopo la Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione (il decreto legislativo n. 150/2009 che ha introdotto meritocrazia, primalità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti), l’approvazione del nuovo CAD (il vecchio Codice è stato pubblicato cinque anni fa con decreto legislativo n. 82 del 2005) va a costituire così il secondo pilastro su cui poggia il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della PA definito nel Piano industriale presentato nel maggio 2008.
Questa riforma, resasi necessaria per effetto della rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, risponde in maniera puntuale alla necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti strumenti (soprattutto digitali) in grado di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema pubblico. I cittadini e le imprese richiedono infatti mezzi più snelli, rapidi e meno costosi per comunicare con le pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è quindi quello di evitare che strutture obsolete e procedure interminabili continuino a gravare il sistema Italia di costi e di adempimenti tali da scoraggiare l’afflusso di capitali internazionali a vantaggio di Paesi, anche emergenti, che hanno più decisamente imboccato la strada della modernizzazione e della semplificazione amministrativa.
Le principali novità riguardano:
– la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l?introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico;
– la semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l’introduzione di forme di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e PA, la diffusione e l’uso della PEC, l’accesso ai servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza;
– la sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra PA e cittadini.
Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale rende possibile la modernizzazione della Pubblica Amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività. Tra questi:
– riduzione dei tempi fino all’80% per le pratiche amministrative;
– riduzioni dei costi della giustizia: nei sei mesi di sperimentazione delle notifiche telematiche relative al processo civile presso il Tribunale di Milano sono state effettuate 100.000 notifiche telematiche per un risparmio di circa 1 milione di euro;
– riduzione di circa 1 milione di pagine l?anno per l?effetto dell’avvio della dematerializzazione, con l’obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine;
– risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l’anno (solo acquisto senza smaltimento);
– utilizzo diffuso della Posta Elettronica Certificata (PEC), che produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione delle raccomandate della Pubblica Amministrazione ai cittadini, senza contare la riduzione dei tempi e degli spazi di archiviazione.
Una volta completato l’iter di approvazione, il decreto legislativo avvierà un processo che consentirà di avere entro i prossimi 3 anni (in coerenza quindi con il Piano e-Gov 2012) un?amministrazione nuova, digitale e sburocratizzata:
– Entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
– Entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell’attività ICT;
– Entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
– Entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA. Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;
– Entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività.


Le nuove notifiche telematiche nel D.L. 193/2009

Tra gli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, sono state previste anche misure per la digitalizzazione della giustizia (art. 4); la novità di tali misure consiste, in sostanza, nell’adozione della posta elettronica certificata quale strumento per comunicazioni e notificazioni nei processi civili e penali. Infatti, nel D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, il comma 2 dell’art. 4 stabilisce che “nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata”.


Nullo il verbale senza la sottoscrizione autentica dell’Agente

E’ nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al Codice della Strada se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell’agente accertatore. E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Cosimo Rochira) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all’originale e la notifica.

Con la sentenza in rassegna, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali della Cassazione, il Giudice di Pace di Lecce, richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d. Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.

Giudice di Pace di Castellammare di Lecce, Sentenza 18/01/2010


Poste Italiane S.p.A. – Gara per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di corsi di formazione per messi notificatori in materia di notifiche di cartelle di pagamento e altri documenti esattoriali

… trasmettiamo la nota prot. n. P-ACQ.2010.0000786.U mediante la quale, ad ogni effetto di Legge e di Regolamento si notizia che la scrivente ha deciso di non procedere all’esame delle offerte pervenute e, conseguentemente, alla non aggiudicazione della gara in oggetto.

Leggi: Gara per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di corsi di formazione per messi notificatori in materia di notifiche di cartelle di pagamento e altri documenti esattoriali


PEC, conclusa la fase di selezione

PEC, conclusa la fase di selezione offerte
Poste Italiane, Telecom Italia e Postecom al primo posto “in classifica”

Il Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’Innovazione tecnologica (DDI) ha concluso nei giorni scorsi la fase di selezione delle offerte per la concessione del servizio di posta elettronica certificata (PEC) gratuita per i cittadini.
Il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Poste Italiane, Postecom e Telecom Italia è risultato primo in graduatoria.
Dopo i significativi risultati in termini di diffusione ottenuti grazie alla sperimentazione avviata con INPS e ACI a settembre scorso, la PEC gratuita sta diventando una realtà per tutti.


Nuove fasce di reperibilità durante la malattia

IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2010

Sulla G.U. del 20 gennaio è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici assenti per malattia. Il provvedimento ( n. 206 del 18/12/2009) era espressamente previsto dal decreto legislativo n. 150 (il cosiddetto “decreto Brunetta”) e stabilisce che le fasce di reperibilità sono:

DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00
l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi

Sono esclusi dall’obbligo i dipendenti la cui assenza sia legata a:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– infortuni sul lavoro;
– malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

Di particolare importanza anche la precisazione contenuta nell’art. 2 e cioè “sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.


Nuova applicazione ex art. 140 c.p.c.

La Corte Costituzionale con propria sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.


Reti Amiche: intesa Brunetta – Lucarelli (Ised Spa)

I dipendenti potranno usufruire dei servizi della P.A. direttamente dai posti di lavoro

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e il Presidente della Ised – Ingegneria dei Sistemi SpA Ennio Lucarelli hanno firmato oggi a Palazzo Vidoni un Protocollo d’intesa per il progetto “ISED per le Reti Amiche” per la distribuzione di servizi avanzati della Pubblica Amministrazione.

Come noto, attraverso “Reti Amiche” il Ministro ha avviato un’azione concreta per portare la burocrazia più vicino al cittadino, moltiplicando i punti di accesso ai servizi delle PA grazie alla collaborazione tra lo Stato e i privati che dispongono di reti in contatto quotidiano con lavoratori, studenti, pensionati e turisti. Il Protocollo con Ised si inserisce appunto nel “Reti Amiche on the Job” e avvia una nuova sperimentazione, ampliando le possibilità offerte ai dipendenti delle piccole e medie imprese e ai cittadini loro clienti di usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione direttamente dai posti di lavoro.

Oltre a sperimentare nuove modalità di fruizione dei servizi della P.A. coinvolgendo anche i propri clienti (Università, Asl, Medici, Farmacie, Centri unificati di prenotazione, Ospedale virtuale), Ised dispone anche di una piattaforma “open source” di nuova generazione. Questa tecnologia sarà attuata e collaudata nell’ambito della propria filiera e resa disponibile anche per le altre grandi, medie e piccole imprese che vorranno adottarla per i loro dipendenti e i loro clienti.


Albo pretorio on-line a giugno

Prorogato di 6 mesi l’albo pretorio on line. L’articolo 3 del decreto milleproroghe dispone la proroga dell’articolo 32 della legge 69/2009.

L’articolo 32 avrebbe fatto venir meno la pubblicità legale all’albo pretorio cartaceo e obbligato le amministrazioni di dotarsi di un albo pretorio da pubblicare sul sito internet dell’ente. Molti amministrazioni non sono pronte da un punto di vista tecnico e da qui la richiesta della proroga fatta propria dal governo.


Notificazione degli atti da parte di Equitalia: CTP di Lecce

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha disposto che Equitalia non può notificare i propri atti a mezzo posta, in quanto non è presente una disposizione legislativa che lo permetta. Ciò significa che la notifica dell’iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente di riscossione mediante servizio postale non è valida, poiché eseguita da un soggetto non abilitato.

I giudici hanno precisato che l’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 permette agli Agenti della riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante un invio di raccomandata, ma solo utilizzando ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati, ovvero tramite i Messi Comunali, a seguito di convenzione tra Comune e concessionario.
Sentenza 16 novembre 2009, n. 909/5/2009 


Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA»

DigitPA è un ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione.

L’Ente – che ha ereditato le funzioni del Cnipa – opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Funzioni di DigitPA

Consulenza e proposta

  • assistenza tecnica e normativa al Ministro in materia di amministrazione digitale;
  • collaborazioni e consulenze tecniche alle Regioni e agli Enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione;
  • proposta di iniziative di realizzazione di sistemi ICT innovativi;
  • supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico;
  • supporto alle PA per l’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) nei procedimenti amministrativi.

Regole e standard

  • vigilanza e controllo sul rispetto delle norme;
  • emanazione di regole, standard e guide tecniche;
  • pareri su atti normativi;
  • ruolo di autorità di certificazione della firma digitale, con tenuta di elenchi e registri;
  • ruolo di autorità di vigilanza sui gestori di PEC;
  • ruolo di autorità di vigilanza della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • attuazione di iniziative per l’informatizzazione della normativa.

Valutazione, monitoraggio e coordinamento

  • formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e la congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici;
  • monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle PA;
  • coordinamento delle attività delle singole PA (ove richiesto) e verifica dei relativi risultati;
  • valutazioni sull’impatto di iniziative ICT innovative.

Interventi e progetti di innovazione

  • Proposta, realizzazione e gestione di progetti in tema di amministrazione digitale;
  • attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT;
  • gestione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA);
  • svolgimento di compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle PA.

Per maggiori dettagli, si veda l’atto normativo che ha istituito DigitPA: il Decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177


Nullo l’accertamento notificato presso la ex casa coniugale

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui è da ritenersi nulla la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso l’indirizzo della casa coniugale del destinatario, ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, qualora risulti che, a seguito di separazione personale dei coniugi, il contribuente si era trasferito altrove.

Infatti, l’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 prevede che le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dall’avvenuta variazione anagrafica, non essendo a riguardo necessarie ulteriori condizioni.
Sul sito il testo della sentenza.


Notifica accertamento tributario: la variazione anagrafica prevale sul domicilio fiscale

L’Ufficio con unico motivo di ricorso denunziava violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio per avere ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento, senza considerare che essa era stata ricevuta da persona qualificatasi convivente (coniuge separato) con il destinatario ed era stata effettuata presso l’indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, dando per contro rilievo alla variazione anagrafica della residenza pur in mancanza della prova che essa fosse stata comunicata all’Ufficio procedente dal Comune interessato.

La sentenza gravata dichiarava illegittima la cartella di pagamento impugnata in ragione della ritenuta nullità della notifica dell’avviso di accertamento, rilevando che la stessa, sulla base della documentazione offerta dal ricorrente, era stata eseguita presso il suo vecchio indirizzo e quindi ricevuta da persona che non risultava, all’epoca, più convivente.

La Corte di cassazione ha confermato il principio di diritto dei giudici di secondo grado ritenendo la sentenza incensurabile in sede di legittimità in ordine all’accertamento delle circostanze di fatto da cui essa muove e pienamente rispondente al dettato normativo di cui all’art. 60 d.p.r. 600/1973.

L’art. 60, 1° co., del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, stabilendo al contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

La Corte ha precisato che una lettura costituzionalmente orientata della norma imposta a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 2003, che ha espunto l’inciso che condizionava l’efficacia della variazione al decorso del termine di cui sopra, obbliga a ritenere variato l’indirizzo immediatamente a seguito della variazione anagrafica.

Sicché l’interpretazione di tale disposizione patrocinata dall’Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell’indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa da parte del comune all’Ufficio medesimo, è stata ritenuta del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle leggi.

La Corte non ha infine condiviso la tesi dell’Amministrazione che, lamentando la violazione dell’ art. 139 c.p.c. ha assunto la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona (il coniuge) qualificatasi convivente, argomentando come da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza, presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo – qui non sollevato – del difetto di detta motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l’intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica.

Corte Cassazione Sentenza 11 giugno 2009, n. 13510


Corte Suprema di Cassazione: Messo Comunale notifica in ritardo danneggiando pubblica amministrazione. Sulla responsabilità decide la Corte dei Conti

Nel caso di fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 639/1996 spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il giudizio sulle responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza. Questo il responso delle sezioni unite in merito alla responsabilità per danno di un messo comunale a causa di una irrituale notifica di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario. In particolare, per la Cassazione il riferimento è all’art. l, c. 4 della Legge 20/1994 ove si stabilisce che la Corte dei Conti “giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’argomento non è comunque nuovo in quanto già nel 2008 la Cassazione ha stabilito che “la mancata o l’intempestiva notifica di un atto fiscale da parte di un messo comunale determina la responsabilità contrattuale dell’ente locale nei confronti dell’ufficio tributario, quantificabile, in presenza di certi presupposti, in misura pari all’ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l’atto irritualmente notificato era diretto”.
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il messo, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati all’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il Tribunale di Napoli, adito dal contribuente con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l’atto mentre, in realtà, era stato non il contribuente, ma il figlio del medesimo rifiutare l’atto. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il messo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato. Il messo, costituitosi in giudizio presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, nonché la prescrizione dell’ azione di risarcimento del presunto danno erariale e la mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Infine, l’imputato ha dedotto che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate il medesimo non era in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da un Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre il messo si era limitato ad accompagnare il vigile a effettuare le notificazioni. L’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del messo in termini di colpa grave e, rigettata l’eccezione di prescrizione, la Sezione ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del messo, con riguardo a uno degli avvisi, condannando il messo al pagamento in favore dell’Erario di una somma, oltre interessi legali. Il giudice di appello confermava il giudizio di primo grado. Avverso la pronuncia di appello, il messo ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 23677/2009, ha rigettato il ricorso. Il messo ha di nuovo eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Ma, la Corte ha osservato che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato a amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza. Con riferimento alla normativa in vigore all’epoca dei fatti, la Corte ha rilevato l’irrilevanza della circostanza che il danno reclamato sia stato patito dall’erario dello Stato mentre il messo non era dipendente dell’Ufficio Iva, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.

Corte Suprema di Cassazione civile, 9 novembre 2009, sentenza n. 23677