Coppie di fatto: Cassazione, per la legge non sono sempre equiparabili a coppie sposate

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle coppie di fatto, chiarendo che la loro assimilabilità con le coppie sposate non è cosa automatica. Questo perché il rapporto di convivenza può cessare liberamente e in qualsiasi istante.

Si tratta di una differenza che diventa rilevante in taluni casi come quelli relativo alla non punibilità in materia di reati contro il patrimonio. La precisazione arriva dalla seconda sezione penale della Corte Suprema di Cassazione che ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito che avevano stabilito il “non luogo a procedere” in forza dell’art. 649 c.p. per un convivente accusato di aver sottratto alla compagna degli assegni bancari. Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini hanno richiamato una decisione della Consulta del 1988 secondo cui “la convivenza ‘more uxorio’ non è  sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di tendenziale stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile”.

Leggi: Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2009) 18-11-2009, n. 44047


Messo Comunale notifica in ritardo danneggiando pubblica amministrazione? Sulla responsabilità decide la Corte dei Conti

Nel caso di fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 639/1996 spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il giudizio sulle responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza. Questo il responso delle sezioni unite in merito alla responsabilità per danno di un messo comunale a causa di una irrituale notifica di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario. In particolare, per la Cassazione il riferimento è all’art. l, c. 4 della Legge 20/1994 ove si stabilisce che la Corte dei Conti “giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’argomento non è comunque nuovo in quanto già nel 2008 la Cassazione ha stabilito che “la mancata o l’intempestiva notifica di un atto fiscale da parte di un messo comunale determina la responsabilità contrattuale dell’ente locale nei confronti dell’ufficio tributario, quantificabile, in presenza di certi presupposti, in misura pari all’ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l’atto irritualmente notificato era diretto”.
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il messo, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati all’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il Tribunale di Napoli, adito dal contribuente con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l?atto mentre, in realtà, era stato non il contribuente, ma il figlio del medesimo rifiutare l’atto.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il messo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato. Il messo, costituitosi in giudizio presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, nonché la prescrizione dell’azione di risarcimento del presunto danno erariale e la mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Infine, l’imputato ha dedotto che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate il medesimo non era in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da un Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre il messo si era limitato ad accompagnare il vigile a effettuare le notificazioni.

L’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del messo in termini di colpa grave e, rigettata l’eccezione di prescrizione, la Sezione ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del messo, con riguardo a uno degli avvisi, condannando il messo al pagamento in favore dell’Erario di una somma, oltre interessi legali. Il giudice di appello confermava il giudizio di primo grado. Avverso la pronuncia di appello, il messo ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 23677/2009, ha rigettato il ricorso. Il messo ha di nuovo eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Ma, la Corte ha osservato che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato a amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza. Con riferimento alla normativa in vigore all’epoca dei fatti, la Corte ha rilevato l’irrilevanza della circostanza che il danno reclamato sia stato patito dall’erario dello Stato mentre il messo non era dipendente dell’Ufficio Iva, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.


Albo Pretorio on line

L’art. 32 della Legge 69/2009, prevede la pubblicazione di tutti gli atti sul sito informatico dell’Ente, coinvolgendo, quindi, anche l’attività di notifica.

Tale articolo ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, dal 1 gennaio 2010 si intendono assolti da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici con la pubblicazione nei propri siti informatici. Dalla stessa data tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

L’importanza della pubblicità degli atti per i rilevanti effetti legali che la stessa determina, fa ritenere che insieme con il portale realizzato dal CNIPA, previsto dal quarto comma. saranno resi noti indirizzi per l’attuazione della norma e per garantire che la stessa assicuri la conoscenza degli atti alla generalità del cittadini ad essi interessati, in adempimento a quanto prescrive la legge 7 agosto 1990, n. 241.

In attesa di tali indicazioni si ritiene che tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze, avvisi ed ogni altro atto del quale era obbligatoria la pubblicazione all’albo pretorio, deve essere pubblicato sul sito Informatico, restandovi il tempo previsto dalle disposizioni vigenti.

L’ente dovrà organizzarsi designando con atto formale l’ufficio ed i responsabili della pubblicazione, regolandone le modalità di effettuazione e di certificazione, tenendo conto che non potranno essere pubblicati sul sito documenti ed atti allegati necessari, quali bilanci e consuntivi integrali, progetti i, piani cartografici ecc., per i quali con la pubblicazione sul sito dovrà esser dato avviso del luogo ed orario nel quale chi vi ha interesse potrà prenderne visione.

Si presume che con iI portale il CNIPA comunicherà istruzioni per la sua gestione, con indici od altri sistemi di consultazione di un materiale che per molti enti avrà notevole consistenza ed ampiezza.

I responsabili della pubblicazione assumeranno le funzioni di certificatori della loro avvenuta effettuazione. Potrebbe essere possibile che l’adempimento possa essere effettuato dai messi comunali ovvero dagli addetti al servizio o ufficio che sarà incaricato di eseguire la pubblicazione. L’albo pretorio ha accolto finora anche la pubblicazione di atti di altri enti guardanti la popolazione ed il territorio comunale, prescritta da numerose disposizioni di legge, alla quale si ritiene che si applicano anche per gli enti emananti le norme dell’art. 32.

Riguardo la pubblicità legale connessa alla notificazione, come ad esempio per la pubblicazione dell’avviso previsto dalla lettera e) dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, dovrà essere chiarito se la particolare disposizione della pubblicazione dello stesso in busta chiusa, possa essere assolta mediante pubblicazione “on-line” dei dati che tutt’oggi compaiono sulla busta, o se la particolarità della norma debba richiedere una diversa soluzione.

I prossimi interventi governativi su questo versante, dovrebbero essere in grado di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 32 della L. 69/2009 e i relativi risvolti per questo tipo di pubblicazione.

L’Associazione invierà ulteriori comunicati utili alla soluzione dei problemi applicativi.

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Legge n. 69 del 18/06/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile
Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (17) (18)

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (16)

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. (19)

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. Adecorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (15)

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’ articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(15) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(16) Comma inserito dall’art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011.

(17) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 aprile 2011.


Albo Pretorio on line

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AOL è stato sviluppato per ottemperare alla Legge n.69 del 18/06/09 – art. 32, relativa all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea e permette di gestire sul proprio sito internet, in modalità automatica, i dati e i testi delle deliberazioni, delle determinazioni e di tutti gli atti che devono essere esposti e disponibili al pubblico.

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Corte Costituzionale: La lavoratrice che lavora oltre i 60 anni non deve comunicarlo

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

Secondo la Consulta “La disposizione censurata con l’odierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione.

Anche nella disposizione oggi censurata, l’onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest’ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento – e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto per l’uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l’uomo e la donna, in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.

Né la reintroduzione di un istituto, quale l’onere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, quest’ultimo, nell’organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile”.

Leggi: Corte Costituzionale, Sentenza 29 ottobre 2009, n. 275


E’ famiglia di fatto ogni coppia in cui c’è reciproca assistenza. Senza distinzione di sesso

La Corte di Cassazione ha scritto, nero su bianco, che una coppia va considerata come una famiglia se vi è una certa “stabilità del rapporto”. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nel concetto di famiglia si devono includere tutte le coppie tra le quali “siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”. Il principio è stato enunciato della seconda sezione penale facendo riferimento all’art. 572 c.p. che punisce i maltrattamenti in famiglia. Secondo i Supremi Giudici il richiamo alla famiglia contenuto in tale norma “deve intendersi riferito ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti”, appunto, stabili rapporti di assistenza e solidarietà. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un uomo che i giudici di merito avevano già condannato ad un anno e otto mesi di reclusione per vari reati tra cui quello di maltrattamenti in famiglia. Ricorrendo in Cassazione la sua difesa aveva sostenuto che l’art.572 c.p. si potesse applicare soltanto alle famiglie conviventi “more uxorio”. Di diverso avviso la Cassazione che ha sottolineato come la norma riguarda invece anche le famiglie di fatto. Su questo sito il testo della Sentenza.


P.A. e affidamento diretto a società miste: non serve la Doppia procedura, purché si rispettino le regole di evidenza pubblica

Il ricorso a una duplice procedura sia per la selezione del socio privato della società a capitale misto sia per l’aggiudicazione della concessione a detta società sarebbe tale da disincentivare gli enti privati e le autorità pubbliche dalla costituzione di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati.

Corte Giust. CE Sentenza 15/10/2009, n. Causa C-196/2009

Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni.

Sebbene la mancanza di gara nel contesto dell’aggiudicazione di servizi risulti inconciliabile con gli artt. 43 CE e 49 CE e con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, l’individuazione dei criteri di scelta del socio privato consentono di ovviare a detta situazione, dal momento che i candidati devono provare, oltre alla capacità di diventare azionisti, anzitutto la loro perizia tecnica nel fornire il servizio nonché  i vantaggi economici e di altro tipo derivanti dalla propria offerta.

In considerazione che i criteri di scelta del socio privato si riferiscono non solo al capitale da quest’ultimo conferito, ma altresì alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, e dal momento che al socio in questione viene affidata, come nella fattispecie di cui alla causa principale, l’attività operativa del servizio di cui trattasi e, pertanto, la gestione di quest’ultimo, si può ritenere che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo effettuata al termine di una procedura che rispetta i principi del diritto comunitario, cosicché non si giustificherebbe una seconda procedura di gara ai fini della scelta del concessionario.

Il ricorso, in tale situazione, a una duplice procedura, in primo luogo, per la selezione del socio privato della società a capitale misto e, in secondo luogo, per l’aggiudicazione della concessione a detta società sarebbe tale da disincentivare gli enti privati e le autorità pubbliche dalla costituzione di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati, come quelli di cui trattasi nella causa principale, a motivo della durata inerente alla realizzazione di siffatte gare e dell’incertezza giuridica per quanto attiene all’aggiudicazione della concessione al socio privato previamente selezionato.

Occorre precisare che una società a capitale misto, pubblico e privato, come quella di cui trattasi nella causa principale deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara (v., in tal senso, sentenza 19 giugno 2008, causa C 454/2006, pressetext Nachrichtenagentur, Racc. pag. I 4401, punto 34).


La colpa del lavoratore ed il rischio elettivo nella dinamica infortunistica

In linea generale, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è necessaria la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio; in tale ambito, è ormai consolidato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Dunque, la colpa – neppure quando esclusiva – del lavoratore non osta all’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo il limite del “rischio elettivo”, inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l’apprezzamento del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito.

Il rischio, se può non essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può essere totalmente estraneo all’attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo cosi in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Secondo il giudice di legittimità, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio – che è in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro – si connota, precisa la Corte, per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:
a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa


Adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

Adeguate a partire dal 2 novembre prossimo le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 1 ottobre 2009 del ministro della giustizia Angelino Alfano recante appunto “Adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari”. L’adeguamento, come previsto dal dpr 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, è pari a +5,5.

DECRETO 1 ottobre 2009
Adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
(GU n. 231 del 5-10-2009) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

      Visto   l’art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  relativo al Testo unico delle discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia,   il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia  e  delle Finanze,  si  provveda  all’adeguamento  dell’indennità di trasferta   degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla  variazione dell’indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di impiegati,   accertata   dall’Istituto   nazionale  di  statistica  e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti  gli  articoli  133  e  142  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti  gli  articoli  26  e  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato  in  relazione  alla  variazione  percentuale dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e’ pari a +5,5;
Visto  il  decreto  interdirigenziale  del  5 agosto 2008, relativo all’ultima  variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
Art. 1.

1.  L’indennità  di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,65;
b) fino a 12 chilometri € 3,00;
c) fino a 18 chilometri € 4,14;
d) oltre  i  18  chilometri,  per ogni percorso di 6 chilometri o frazione  superiore  a  3  chilometri  di  percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.
2.  L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per  il  viaggio  di  andata  e  ritorno  per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è cosi’ corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,45;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
c) oltre i 20 chilometri € 1,65.


TESSERAMENTO 2010

TESSERAMENTO 2010
La Giunta Esecutiva, nella seduta del 16.05.2009, ha deliberato le quote per il tesseramento 2010 che rimangono pressoché invariate:
Le tipologie delle quote di adesione all’Associazione A.N.N.A. per l’anno 2010 sono:
Tipo A – Messi Comunali: € 60,00
Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 60,00;
Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 60,00;
Tipo D – Messi Provinciali: € 60,00;
Tipo E – Messi Notificatori di cui alla legge Finanziaria del 2007 € 60,00
Tipo F – Addetti di Polizia Municipale € 60,00
Tipo G – Avvocati e 100,00
Tipo H – Ex Messi Comunali non più in attività e 30,00 con esclusione della copertura assicurativa;
Tipo I – Comuni fino a 10.000 abitanti: e 100,00;
Tipo L – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: e 150,00;
Tipo M – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 200,00;
Tipo N – Altri Enti (Consorzi di servizi, Unioni, ecc.): € 250,00;
Tipo O – Soggetti privati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione: € 250,00
L’iscrizione delle tipologie A, B, C, D, E, F, G comprendono la copertura assicurativa oltre alle agevolazioni previste dalle convenzioni che l’Associazione ha già stipulato e che effettuerà;
L’iscrizione dell’Ente oltre ad avere, su richiesta, la fornitura gratuita del software di gestione delle notifiche MC3 LIGHT e le agevolazioni previste dalle convenzioni che l’Associazione ha già stipulato e che effettuerà, avrà l’iscrizione gratuita all’Associazione se sottoscriverà la convenzione sulla formazione. Tale schema di convenzione potrà essere adattata alle singole situazioni.


Pubblico impiego: in pensione con 40 anni di contributi

Si estende la possibilità delle pubbliche amministrazioni di mandare in pensione i propri dipendenti: i 40 anni di anzianità per far scattare il recesso unilaterale sono conteggiati sui contributi e non più sul servizio effettivo come era previsto all’art. 6 comma 3 della legge delega n.15/2009 che aveva modificato, restringendolo, l’ambito di applicazione della norma introdotta dalla manovra finanziaria nell’estate del 2008. Di conseguenza, dal 5 agosto scorso è possibile mandare in pensione – con atto unilaterale – i dipendenti pubblici con 40 anni di contributi. Lo stabilisce la legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto anticrisi (78/2009). Al fine di chiarire le ricadute sui destinatari della legge n. 15/2009, in vigore da marzo ad agosto di quest’anno, e per meglio illustrare l’ambito di applicazione della norma, il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, ha emanato il 16 settembre scorso una apposita circolare che conferma in generale quanto già illustrato con la circolare n. 10 del 2008. La nuova circolare chiarisce che la norma si applica anche ai dirigenti, con la sola esclusione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Per i comparti difesa, sicurezza ed esteri, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio. La circolare n. 4/2009 chiarisce inoltre il carattere eccezionale dell’intervento limitato al triennio 2009-2011. La norma è immediatamente applicabile ed è valida fino al 31 dicembre 2011. L’amministrazione, si legge nella circolare, esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell’ambito del potere datoriale con l’unica condizione del preavviso di 6 mesi.


Concessionario per la riscossione: nulla la notifica della cartella a chi dice di conoscere il destinatario

La Corte di Cassazione, sez. trib., è intervenuta in materia di notificazioni eseguite dal Fisco, statuendo un principio piuttosto rigoroso con la sentenza n. 15525 del 2 luglio 2009,.

La vicenda trae origine dal ricorso del concessionario per la riscossione avverso la sentenza di secondo grado, che accoglieva l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per invalidità della notifica, in quanto seppur notificata presso la sede legale della società, tale notifica avveniva nelle mani di una persona qualificatasi conoscente dell?imprenditore, pregiudicando così l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte dello stesso.

Infatti, secondo i Giudici, l’aver notificato l’atto presso la sede legale della società nelle mani di una persona che dice di conoscere i vertici aziendali non è sufficiente a far sì che la notifica sia ritenuta valida, in quanto il rispetto delle regole dettate dal codice di procedura civile, ed in questo caso dell’art. 145 c.p.c., deve essere rigoroso.

L?art. 145 del c.p.c., infatti, dispone che “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”.

La Suprema Corte, infatti, ha precisato che “se la notifica era stata effettuata ai sensi di questa norma presso la sede della società, la notifica andava eseguita ai soggetti ivi indicati e non certamente, come nel caso di specie, a persona qualificatasi quale conoscente del rappresentante legale”.

I Giudici di legittimità hanno, poi, colto l?occasione per ribadire un altro importante principio di diritto, statuito per la prima volta dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007, secondo il quale “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità della notifica dell’atto consequenziale notificato”.

Con tale sentenza, la Suprema Corte ha senza dubbio dato un segnale forte, posto che sulla base di tale vizio di invalidità della notificazione la società contribuente non dovrà versare le maggiori imposte dovute non essendole state, peraltro, neanche attribuite le spese di giudizio.

Peraltro, si ritiene che il principio di diritto espresso nella suddetta sentenza sia suscettibile di applicazione generale in materia di notifica di atti impositivi, cosicché il contribuente, sulla scorta di tale giurisprudenza, ogni qualvolta riscontri che la norma di riferimento non sia stata rispettata rigorosamente, potrà eccepire con successo l’invalidità della notifica, travolgendo così l’intera pretesa tributaria vantata dalla controparte.

La Cassazione ha sottolineato, così, come il pieno rispetto delle regole processuali debba essere imposto anche al concessionario, pena l’invalidità dell’atto esattivo da questa emesso, in guisa ad una tanto sospirata parità di trattamento delle parti, soprattutto in relazione alla valutazione delle conseguenze giuridiche sottese ai comportamenti da questi posti in essere, non sempre pienamente conformi alle norme di legge e non sempre giudicate con la medesima severità.


Corte Suprema di Cassazione: multe nulle se il numero civico è sbagliato

Sono nulle le multe se vengono notificate indicando un numero civico sbagliato. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, II° sez. Civ. con la sentenza n. 19323/2009 che ha accolto le richieste di un automobilista a cui era stata recapitata una cartella esattoriale che gli intimava di pagare tre sanzioni amministrative di cui non era mai stato portato a conoscenza. La Corte Suprema di Cassazione, nelle motivazioni della sentenza,spiega che le raccomandate “non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza”. In una delle notifiche però “risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell’ufficiale notificante”. In primo grado il Giudice di Pace non aveva voluto sentire ragioni ed aveva ritenuto che l’automobilista dovesse comunque pagare quelle multe. Il caso è così finito in Cassazione dove l’automobilista ha fatto notare la presenza di diversi errori di notifica e tra questi l’errata indicazione del numero civico. Accogliendo il ricorso la Corte ha annullando la cartella esattoriale mettendo in chiaro che “non si può prescindere dalla verifica dell’esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall’avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell’atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell’interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti”.


Firmato definitivamente il CCNL

Stipulati definitivamente all’Aran i contratti nazionali dei comparti Sanità, Autonomie locali e Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo il vaglio del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti, con la firma dei contratti si rende possibile l’applicazione del nuovo salario tabellare e degli arretrati fin dalle prossime buste paga.
I lavoratori avranno un aumento del 3,2% sullo stipendio tabellare ed è prevista una quota di risorse aggiuntive, a decorrere dal 2009, per la contrattazione integrativa. Ciò vuol dire che sarà possibile finalizzare ulteriori risorse ai salari di produttività.
Altre novità riguarderanno la parte normativa: il recupero delle riduzioni di salario per le assenze, l’impegno ad avviare il confronto a livello decentrato sulla situazione dei lavoratori atipici, la valorizzazione del sistema delle relazioni industriali per quanto riguarda la contrattazione regionale e aziendale. E inoltre la conferma di una norma transitoria per il rinvio alla contrattazione di materie collegate alla professionalità e alle condizioni di lavoro.
Tale risultato sul livello nazionale permette di aprire, immediatamente dopo la pausa estiva, una nuova stagione di contrattazione integrativa in tutti gli enti, le agenzie e le aziende.


CCNL la Corte dei Conti approva il contratto

La Nella seduta a sezioni riunite di oggi, 30 luglio 2009, la Corte dei Conti ha approvato i CCNL 2008-2009 dei Comparti Sanità e Autonomie Locali e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’ARAN ha convocato per domani mattina le riunioni per la stipula definitiva dei contratti.
Ricordiamo che è stata modificata la dichiarazione congiunta sulle riduzioni del salario accessorio a fronte della Legge 133 del 2008 sia per il CCNL della sanità che per quello delle autonomie locali, al fine di armonizzarla con le previsioni positive intervenute con il decreto anticrisi.