L’art. 32 della Legge 69/2009, prevede la pubblicazione di tutti gli atti sul sito informatico dell’Ente, coinvolgendo, quindi, anche l’attività di notifica.
Tale articolo ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, dal 1 gennaio 2010 si intendono assolti da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici con la pubblicazione nei propri siti informatici. Dalla stessa data tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
L’importanza della pubblicità degli atti per i rilevanti effetti legali che la stessa determina, fa ritenere che insieme con il portale realizzato dal CNIPA, previsto dal quarto comma. saranno resi noti indirizzi per l’attuazione della norma e per garantire che la stessa assicuri la conoscenza degli atti alla generalità del cittadini ad essi interessati, in adempimento a quanto prescrive la legge 7 agosto 1990, n. 241.
In attesa di tali indicazioni si ritiene che tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze, avvisi ed ogni altro atto del quale era obbligatoria la pubblicazione all’albo pretorio, deve essere pubblicato sul sito Informatico, restandovi il tempo previsto dalle disposizioni vigenti.
L’ente dovrà organizzarsi designando con atto formale l’ufficio ed i responsabili della pubblicazione, regolandone le modalità di effettuazione e di certificazione, tenendo conto che non potranno essere pubblicati sul sito documenti ed atti allegati necessari, quali bilanci e consuntivi integrali, progetti i, piani cartografici ecc., per i quali con la pubblicazione sul sito dovrà esser dato avviso del luogo ed orario nel quale chi vi ha interesse potrà prenderne visione.
Si presume che con iI portale il CNIPA comunicherà istruzioni per la sua gestione, con indici od altri sistemi di consultazione di un materiale che per molti enti avrà notevole consistenza ed ampiezza.
I responsabili della pubblicazione assumeranno le funzioni di certificatori della loro avvenuta effettuazione. Potrebbe essere possibile che l’adempimento possa essere effettuato dai messi comunali ovvero dagli addetti al servizio o ufficio che sarà incaricato di eseguire la pubblicazione. L’albo pretorio ha accolto finora anche la pubblicazione di atti di altri enti guardanti la popolazione ed il territorio comunale, prescritta da numerose disposizioni di legge, alla quale si ritiene che si applicano anche per gli enti emananti le norme dell’art. 32.
Riguardo la pubblicità legale connessa alla notificazione, come ad esempio per la pubblicazione dell’avviso previsto dalla lettera e) dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, dovrà essere chiarito se la particolare disposizione della pubblicazione dello stesso in busta chiusa, possa essere assolta mediante pubblicazione “on-line” dei dati che tutt’oggi compaiono sulla busta, o se la particolarità della norma debba richiedere una diversa soluzione.
I prossimi interventi governativi su questo versante, dovrebbero essere in grado di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 32 della L. 69/2009 e i relativi risvolti per questo tipo di pubblicazione.
L’Associazione invierà ulteriori comunicati utili alla soluzione dei problemi applicativi.
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Legge n. 69 del 18/06/2009
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile
Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (17) (18)
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (16)
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. (19)
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. Adecorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (15)
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’ articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(15) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
(16) Comma inserito dall’art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011.
(17) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10.
(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 aprile 2011.