Incentivo alla progettazione: art. 92 com. 5 del DLGS 163/2006

La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 40/2009/PAR “Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Cologno al Serio(BG) chiede il parere in ordine alla corresponsione degli incentivi per la progettazione ai sensi dell’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice degli appalti pubblici” ha chiarito che il divieto di retroattività  della legge costituisce un principio generale dell’ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che il dato normativo precettivo della retroattività deve essere esplicitato dalla norma che lo introduce.
La Corte dei Conti smentisce perciò quanto stabilito dalla Circolare 36 del 23 dicembre 2008 dove si stabiliva che la nuova percentuale dello 0,5 doveva essere applicata con un criterio “di cassa” e cioè a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata alla data del 31 dicembre 2008.
Dunque in assenza di disposizioni a carattere retroattivo ogni dipendente matura il diritto al pagamento dei corrispettivi previsti dalla norma al momento in cui le prestazioni sono state svolte.


Garante Privacy: provvedimento dati biometrici vietati per la rilevazione dell’orario di lavoro

A testimonianza dell’importanza e del sempre più frequente utilizzo delle tecnologie biometriche nella vita delle aziende, il Garante della privacy è stato chiamato a pronunciarsi sulla liceità del trattamento effettuato da una società  che ha installato un sistema di rilevazione di dati biometrici dei dipendenti basato sull’impiego delle loro impronte digitali, “finalizzato esclusivamente alla rilevazione delle presenze del personale sul luogo di lavoro al fine di commisurare la retribuzione ordinaria e straordinaria da corrispondere”.

Facendo riferimento alle proprie “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”, il Garante della privacy ha vietato alla società di proseguire il trattamento, rilevando che

– nel caso di specie non risultano “comprovate esigenze idonee a giustificare il ricorso all’utilizzo di dati biometrici nel contesto lavorativo aziendale in relazione all’accesso ad “aree sensibili”, avuto riguardo alla natura delle attività ivi svolte (cfr. punto 4 delle citate “Linee guida”)

– la società ha informato le organizzazioni sindacali aziendali sull’installazione del sistema e sul correlato trattamento di dati, senza che dagli elementi acquisiti in atti risulti tuttavia raggiunto l’accordo previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 o comunque rilasciata la necessaria autorizzazione da parte della competente articolazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


Autovelox ben visibili, altrimenti è truffa

Non tutte le multe dell’autovelox sono “corrette”. Se per esempio l’apparecchio di rilevazione non è segnalato agli automobilisti “con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento” – almeno 400 metri tra postazione di controllo e cartello di avviso, secondo le direttive del ministero dell’Interno – chi ha piazzato lo strumento mostra di tradire lo spirito della normativa in materia, che è quello di “prevenire incidenti più che reprimere”. Se poi gli autovelox sono affidati in gestione a un privato che arriva a nascondere gli apparecchi all’interno di macchine in sosta pur di incrementare le riscossioni il rischio, per lui, è quello di una condanna per reato di truffa agli automobilisti.

Questa la conclusione che si trae dalla sentenza 11131/2009 della seconda sezione penale della Cassazione che ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un’impresa titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox in tre Comuni calabresi. L’impresa attraverso apparecchiature autovelox ben occultate all’interno di autovetture, aveva sommerso di multe agli automobilisti della zona tratti in inganno dagli apparecchi nascosti.

Nel respingere la richiesta di dissequestro degli autovelox invocato dal titolare della Speed Control, i giudici hanno confermato “la sussistenza del fumus del reato di truffa” dovuto al fatto che l’articolo 142 del Codice della strada “prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili”.

Altrettanto ribadisce la circolare del ministero dell’Interno 3 agosto 2007 che dà anche le misure della segnalazione: 400 metri prima del punto in cui la “macchinetta” è piazzata. Niente del genere era invece avvenuto nel territorio dei tre Comuni interessati (Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi): nessuna segnalazione preventiva delle postazioni autovelox, che venivano invece abilmente nascoste alla vista dal concessionario degli strumenti il quale, “ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato a incrementare le riscossioni”.


Legittima la nullità delle vecchie “cartelle mute”: Sentenza della Corte Costituzionale

Con Sentenza 23 febbraio 2009, n. 58, depositata in Cancelleria il 27 febbraio, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007, sollevata da gran parte della giurisprudenza di merito.

In questo modo, la Consulta “legittima” la norma in oggetto, che prevede la nullità delle c.d. “cartelle mute”, ossia delle cartelle di pagamento prive dell’indicazione dei responsabili:

– del procedimento di iscrizione a ruolo,
– di emissione/notificazione delle cartelle stesse,
esclusivamente con riferimento a quelle consegnate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.


Pubblicato in G.U. il Decreto Milleproroghe

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49, S.O. n. 28/L, la Legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione al cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 207/2008).


Agenzie Entrate: detrazioni delle spese dello sport per i ragazzi

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione del 25 febbraio) ha chiarito che, al fine di incentivare i ragazzi alla pratica dello sport, è stata prevista una facilitazione fiscale che consente ai genitori una detrazione pari al 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno per mandare i figli in piscina, in palestra o a fare qualsiasi altra attività sportiva. L’Agenzia chiarisce dunque che l’agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di spesa di € 210,00 ed è prevista per ciascun figlio e non per ciascun genitore. Inoltre, il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori e la detrazione può spettare ai due coniugi in relazione a quanto pagato da ciascuno di loro, ma sempre su un importo complessivo di € 210,00. La detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta per le spese di iscrizione annuale o per l’abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche. La circolare precisa inoltre che le strutture presso cui si iscrivono di ragazzi debbono avere determinate caratteristiche e la spesa deve essere certificata secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007.
Ma non basta.
Gli impianti (palestre, piscine o polisportive), debbono avere espressamente finalità sportive ed essere di carattere dilettantistico e la certificazione per la spesa sostenuta è costituita da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza, che devono contenere la denominazione e i dati relativi alla società, la causale del pagamento, l’attività esercitata, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento


Garante privacy: no al controllo presenze lavoratori con impronte digitali

Se non vi sono particolari esigenze di sicurezza le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per il controllo delle presenze dei propri dipendenti. Secondo il Garante per la protezione dei dati personali si tratta infatti di strumenti troppo invasivi e sproporzionati. Sulla base di questa considerazione il Garante ha vietato ad un’azienda l’ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso il sistema di rilevazione delle impronte digitali che l’azienda aveva istallato per determinare la retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori.

La vicenda è  finita dal Garante su richiesta di un dipendente che voleva chiarezza in merito alla correttezza dell’utilizzo di un sistema basato sull’impiego delle impronte digitali. A quanto pare non sono state individuate ragioni tali da giustificare l’adozione di un sistema del genere. Del resto nelle sedi in cui il sistema era stato installato non era stata segnalata nessuna particolare comprovata esigenza di sicurezza. Tali esigenze potrebbero sorgere eventualmente laddove vi siano aree aziendali particolarmente “sensibili” che richiedono di adottare delle particolari modalità di accesso.

Nel caso esaminato dal Garante inoltre è emerso che il sistema era stato installato senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e senza l’autorizzazione del ministero del lavoro. Questa procedura, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti. In conclusione, richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l’Autorità ha vietato all’azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo.


Riforma lavoro pubblico: parte la consultazione telematica

In vista della definizione dei decreti attuativi previsti dalla legge di riforma del lavoro pubblico, il ministro della pubblica amministrazione e innovazione, Renato Brunetta, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, hanno avviato una consultazione pubblica telematica, per raccogliere i contributi di circa 2900 operatori della pubblica amministrazione e di circa 70 esperti selezionati sulle opzioni di attuazione della legge delega di riforma del lavoro pubblico. Il provvedimento fa parte della riforma della pubblica amministrazione approvata dal Consiglio dei ministri il 18 giugno 2008 su proposta del ministro della pubblica amministrazione e innovazione, Brunetta, ed è diventato legge con l’approvazione definitiva da parte del Senato il 25 febbraio scorso.

Obiettivi della legge: convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; miglioramento efficienza ed efficacia procedure della contrattazione collettiva; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità; valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale; valorizzazione del requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio. Inoltre, i vincitori delle procedure di progressione verticale dovranno permanere per almeno 5 anni nella sede della prima destinazione e sarà considerato titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico.


Sì alla norma anti-fannulloni, la riforma della pubblica amministrazione ?

Con l’approvazione definitiva dell’Aula del Senato al ddl delega per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il provvedimento ‘anti-fannulloni’ del ministro Renato Brunetta è legge. Il testo ha ottenuto 154 voti a favore e uno contrario, le opposizioni non hanno partecipato. Tempo due mesi per i decreti legislativi attuativi e a maggio, secondo le previsioni del ministro, la riforma della Pubblica amministrazione sarà operativa. Il ddl era stato approvato dall’aula della Camera il 12 febbraio e giovedì scorso era stato licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato senza modifiche.


ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

La Giunta Esecutiva nella seduta del 28.02.2009 ha approvato, tra l’altro, il Bilancio 2008 e la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria per sabato 4 aprile 2009 presso il Comune di Ancona.


Riunione Giunta Esecutiva del 28.02.2009

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 28 febbraio 2009 alle ore 8:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10 Cesena FC, in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.    Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;

2.    Approvazione Bilancio 2008;

3.    Proposta nominativi per l’elezione della Giunta Esecutiva;

4.    Proposta nominativi per l’elezione del Consiglio Generale;

5.    Convocazione Consiglio Generale e Assemblea Generale.

6.    Varie ed eventuali

Vedi: Verbale GE 28 02 2009


Innovazione digitale per le Attività e i Beni culturali

II Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta e il Ministro per i Beni e le Attività culturali, Sandro Bondi, hanno firmato, il 18 febbraio scorso, un Protocollo d’intesa per la realizzazione di un programma di interventi per innovare, anche grazie al digitale, il settore del patrimonio culturale italiano. Gli obiettivi fondamentali da raggiungere sono quelli di ridurre la burocrazia e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese, in un periodo di tre anni, qual è la durata del Protocollo.

Il Protocollo si inserisce infatti nelle linee di attuazione del Piano industriale per l’innovazione che prevede intese con le Amministrazioni centrali, le Regioni e i comuni capoluogo, e nel Piano di e-Gov 2012 per la realizzazione di 80 progetti strategici. Il Protocollo firmato con il ministro Bondi prevede, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi, ritenuti prioritari nel settore del patrimonio culturale italiano: Arricchire e ampliare il portale Culturaltalia, che offre un ricco punto di accesso alle risorse culturali on-line del Paese; Raccogliere in un unico importante progetto di valore strategico attività e realizzazioni già esistenti nel campo del sistema museale, con la costituzione di un “Sistema museale nazionale”; Possibilità di ottenere certificazioni on line e rendere disponibile un accesso on-line alla banca dati del patrimonio vincolato; Completare l’evoluzione del protocollo informatico, attualmente in uso presso l’Amministrazione, verso un sistema di erogazione di servizi on-line per la presentazione di istanze di autorizzazione per procedimenti sia di gestione del personale che per l’attività di tutela del patrimonio.


Convertito in legge il Decreto Legge sulla semplificazione normativa

Il decreto legge sulla semplificazione normativa è legge. Il 17 febbraio al Senato della Repubblica con 148 voti favorevoli e 110 astenuti, è stato trasformato in legge il disegno di legge 1342 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa”. “Chi ha voluto semplificare nella storia del Paese – ha dichiarato il Ministro Calderoli – si è trovato di fronte un compito assolutamente complicato. Ho trovato 21.600 leggi ufficiali sulla carta, ma negli scantinati ne ho trovate 451.000: quando si è in presenza di così tanti atti normativi (tra numerati e non), purtroppo l’intervento non può che essere di bisturi”.

Il senatore Pastore, il relatore che ha illustrato all’assemblea i lavori della commissione, ha evidenziato come il decreto sulla semplificazione normativa serva a dare attuazione al principio costituzionale della “certezza del diritto” garantendo allo stesso tempo un ordinamento che possa essere efficiente e moderno. Con questo decreto, il ministero per la semplificazione normativa, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ha inteso promuovere tutte “le attività” volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini.”, come recita l’art.1 del decreto (“Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente”), approvato al Senato con gli emendamenti approvati in sede di conversione. “Assicura, altresì, – continua l’art.1 – la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche”. Infine, gli articoli successivi si occupano di abrogare tutte le leggi previste negli allegati che seguono il decreto, approvato nel dicembre scorso, contenenti tutta una serie di leggi obsolete che vanno dal periodo preunitario fino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.


Un grave lutto ha colpito i Messi Comunali

La sicurezza dei Messi comunali nell’espletamento delle loro mansioni è un problema di estrema attualità, cui lo Stato deve una risposta concreta ed immediata.

E’ stato ucciso a colpi di pistola il Messo Comunale Raul Becchi di Novellara (RE).

Alla famiglia le più vive condoglianze da parte di tutti gli associati ad ANNA.


GLI ACCERTAMENTI LI FANNO SOLO GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE COMPETENTE

I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del Codice della Strada su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi. E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Caserta ha annullato un verbale elevato da agenti di Polizia Municipale per eccesso di velocità.

Per il GdP adito gli agenti di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi. Ciò pure nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti Locali interessati.

La pronuncia segue la sentenza n. 3019 della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione emessa il 1 marzo 2002. A mezzo della richiamata decisione i giudici di ultima istanza avevano già acclarato come, ancorché al di fuori dei centri abitati, la Polizia Locale fosse legittimata ad operare esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Ente di pertinenza.

(Giudice di Pace di Caserta – Sezione Prima – Avv. Generoso Bello, Sentenza 13 gennaio 2009).