Sanatoria ICI per immobili non esenti: il termine scade il 26 agosto 2008

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2008, n. 174, la Legge n. 126/2008 di conversione del D.L. n. 93/2008, che ha introdotto l’esclusione dal pagamento dell’ICI sull’abitazione principale del contribuente.

La legge di conversione ha, inoltre, previsto una mini sanatoria per tutti coloro che, a causa di errori di comprensione dei provvedimenti comunali, avessero omesso il pagamento dell’ICI invece dovuta. Pertanto, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione entro il 26 agosto 2008, senza addebito di sanzioni.


Notifica al marito con la denuncia congiunta

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la Sentenza n. 67/36/08 è intervenuta per chiarire le regole per la notifica in caso di dichiarazione congiunta. In base al contenuto della sentenza, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata congiuntamente, la cartella di pagamento deve essere indirizzata e notificata nei confronti del marito, primo dichiarante. Anche se permane, tra i coniugi, la solidità nel pagamento dell’imposta, soprattasse e interessi iscritti a ruolo.
La stessa Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 128 del 3 maggio 2000 ha stabilito la legittimità dell?articolo 17 della legge n. 114/1977 ove prevede che la notifica della cartella esattoriale può essere effettuata solo al marito in quanto la moglie può tutelare i propri diritti con la sola notifica del primo atto con la quale viene a conoscenza della pretesa erariale.


Finanziaria 2009

Dalla Robin Tax ai tagli a scuola e sicurezza, dal piano casa agli interventi per Roma: sono molte le novità introdotte dal decreto legge che anticipa la finanziaria e che è stato approvato dalla Camera. Il pacchetto vale circa 13 miliardi di euro, più di un terzo del valore del Piano triennale di finanza pubblica che è pari a 35 miliardi. Ecco una delle principali novità.
Giustizia civile, notifica via web Nell’ambito del processo civile le notificazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.


Capo dice non capisci un…’, reato

Suprema corte respinge ricorso di un uomo per frase a dipendente

(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Stiano attenti i ‘capi’ che al lavoro apostrofano un dipendente con la frase ‘non capisci un c..’: rischiano una condanna per ingiuria. Alle posizioni gerarchiche più alte, infatti, è dovuta, per il ruolo rivestito, una certa ‘continenza espressiva’. Lo si evince da una sentenza della Quinta Sezione Penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso di Sebastiano C., responsabile di una società in provincia di Catania, portato in giudizio da una sua dipendente. La Corte d’Appello di Catania aveva dichiarato la prescrizione del reato, confermandone però le ‘statuizioni civili’. L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che ‘in ragione dell’evoluzione dei costumi e del mutamento del linguaggio quella frase era l’equivalente rafforzativo di “lei non capisce nulla”, del tutto innocente, che stava a significare un “lei non ha compreso quello che io ho scritto” trattandosi di una discussione nata per un ordine di servizio sugli straordinari. La Cassazione, però, ha ritenuto il ricorso ‘inammissibile perché tendente ad una rivalutazione della effettiva potenzialità offensiva dell’espressione’ che nel merito era stata già valutata dai giudici di primo grado, tra l’altro ‘tenendo conto del rapporto gerarchico che legava il capo alla dipendente, rapporto che avrebbe dovuto, oltre tutto, indurre il primo ad una attenta continenza espressiva’.


Dipendenti pubblici: circolare sulle assenze

Presentazione

Retribuzione ridotta per i primi dieci giorni di assenza in caso di malattia, a prescindere dalla durata. Alla terza assenza per malattia nell’arco dell’anno solare e per le assenze superiori a dieci giorni, i dipendenti pubblici sono tenuti a presentare all’amministrazione un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, le amministrazioni hanno l’obbligo di richiedere la visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno.

Su queste disposizioni, previste dall’art. 71 del decreto legge 112/2008, il ministro Brunetta ha voluto dipanare qualsiasi dubbio di applicazione con una circolare, firmata il 17 luglio scorso.

La circolare fornisce indicazioni alle amministrazioni circa l’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialità e chiarendo che comunque nessun automatismo è consentito nella distribuzione delle somme. Viene posto, in particolare, l’accento sulla necessità di valutare l’apporto individuale per ottenere premi di produttività, di risultato e incentivi.

I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l’intera giornata, per impedire distorsioni nell’applicazione delle disposizioni ed evitare che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve essere computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Le amministrazioni sono tenute ad applicare immediatamente la nuova disciplina se i contratti collettivi già stabiliscono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore.

La circolare, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, è stata concordata con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani).

La circolare in sintesi

Di cosa parliamo

Circolare n. 7 del 17 luglio 2008 che contiene interventi in materia di trattamento del personale delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenze per malattia.

Finalità

Incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e ottenere risparmi di gestione (I risparmi conseguenti all’attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva).

Decorrenza nuove disposizioni

25 giugno 2008 (entrata in vigore del decreto legge 112/08).

Destinatari

Dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati e, in quanto compatibile, dipendenti assunti con forme di impiego flessibile.

Norme di riferimento

Art. 71 decreto legge 112/08 che stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3). Non può essere derogata dai contratti collettivi.

Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).

Rientrano nel trattamento fondamentale (definito dai contratti collettivi) le voci:

– del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico,

– della tredicesima mensilità,

– della retribuzione individuale di anzianità,

– degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

Presentazione dei certificati

Per le assenze superiori a dieci giorni e – a prescindere dalla durata – per le assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare, la norma esclude che a giustificazione dell’assenza il certificato possa essere rilasciato da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, non possono essere considerate assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Tutela privacy

Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi, è sufficiente la prognosi.

Visita fiscale in un giorno.

La richiesta della visita fiscale, da parte delle amministrazioni, deve avvenire obbligatoriamente anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno. L’orario per la reperibilità è più ampio rispetto al passato, al fine di agevolare i controlli (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi).

Assenze e distribuzione dei fondi per la produttività, l’incentivazione ed i risultati

Partendo dal principio che nell’erogazione dei compensi incentivanti debba essere esclusa ogni forma di determinazione automatica o di “erogazione a pioggia”, i lavoratori devono essere valutati per l’attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti. Sono equiparate alle presenze solo le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Calcolo ad ore dei permessi retribuiti

Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Ciò per impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario.

Fonte: Ministro per l’innovazione e la pubblica amministrazione


Privacy: al via il provvedimento generale sulla semplificazione

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter n. 320 del 1 luglio 2008) ha reso noto di aver adottato un provvedimento generale sulla semplificazione (pubblicato in G.U. n. 152) nel quale ha stabilito che, ferma restando la garanzia per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti e artigiani, d’ora in avanti, occorrerà meno privacy e meno burocrazia per la gestione amministrativa e contabile.
Con il suddetto provvedimento (consultabile sul sito www.garanteprivacy,it), il Garante ha stabilito che d’ora in avanti dovrà essere dato un taglio con i moduli lunghi e burocratici, basati sull’eccessivo uso di espressioni giuridiche che non aiutano pienamente a far comprendere ai cittadini come sono trattati i loro dati personali.
L’informativa, secondo il Garante, deve essere snella, essenziale, efficace e deve richiedere un consenso solo nei casi veramente necessari, una tutela effettiva dei diritti dei cittadini: sono i principali obiettivi delle nuove linee guida del Garante. Infine, l’Autorità ha invitato le associazioni di categoria a predisporre informative – tipo per determinati settori o categorie di trattamenti.


Accessibilità informatica, il CNIPA cambia rotta?

Roma – Ciò che sto scrivendo in questo articolo pensavo non sarebbe mai accaduto… a volte penso ancora di essere nel bel mezzo di un incubo ma, purtroppo, è la dura realtà odierna. Come ben sapete, dal 9 gennaio 2004 esiste una normativa, la Legge 4/2004 (meglio conosciuta come “Legge Stanca”), approvata all’unanimità dal Parlamento italiano durante l’anno europeo dedicato alle persone con disabilità. Questa normativa, all’avanguardia in Europa, sancisce un diritto sacrosanto (già previsto dall’art. 3 della Costituzione Italiana), ovvero il diritto, per i disabili di accesso agli strumenti informatici. In particolare la Legge ed i suoi allegati tecnici si concentrano principalmente sull’accessibilità dei servizi informatici, con particolare attenzione ai siti INTERNET (termine “normativo” che comprende sia i classici siti Web che le applicazioni basate sul Web).

La normativa, spesso disattesa dalle Pubbliche Amministrazioni, in questi anni ha portato ad una crescita qualitativa dei siti Web con casi di eccellenza anche a “costo zero” (uno fra tutti, il progetto “Porte aperte sul Web” delle scuole della Lombardia, coordinato da Alberto Ardizzone).
Il CNIPA (Centro Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione) ha dedicato un sito Web all’argomento, ha erogato formazione qualificata ed ha effettuato un monitoraggio dei siti delle P.A. Centrali. Tutto questo sino al mese scorso.

Cosa sta cambiando?
Il CNIPA ha recentemente elaborato una nuova struttura che presenta almeno due preoccupanti modifiche dal punto di vista della e-inclusion, argomento fino a poco tempo fa di forte interesse, vista la considerazione riscossa dai rappresentanti del CNIPA stesso agli appositi tavoli della Commissione Europea.
Che dire infatti del declassamento dell’Ufficio accessibilità a Sezione accessibilità (Per chi è meno competente, un’unità organizzativa diretta da un dirigente è ora un’unità organizzativa di rango inferiore cui è preposto un funzionario).
E che dire della scomparsa, dalle posizioni di staff alla Direzione generale, della Segreteria tecnico-scientifica!. Questa, istituita nel luglio 2003 a supporto della Commissione interministeriale permanente per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate (Commissione ICT-categorie svantaggiate), ha di fatto svolto, nel tempo, la funzione di punto di riferimento per quanti interessati al problema delle categorie svantaggiate e dell’impiego delle ICT a loro favore. Ai suoi tavoli di lavoro sono stati contemperati interessi di associazioni di categorie spesso rispondenti alle richieste contrapposte dei propri rappresentati; sono stati definiti i requisiti di accessibilità dei siti Web, dei PC, degli ambienti operativi, ecc. ecc. ispirandosi alle norme, agli standard, alle direttive della Comunità Europea e alle raccomandazioni internazionali; sono state elaborate le metodologie di valutazione dell’accessibilità, le metodologie di monitoraggio, i requisiti di accessibilità dei libri di testo, i contenuti dei corsi di formazione per dipendenti pubblici. Il tutto in un clima di consenso e di grande collaborazione delle 34 organizzazioni chiamate a farne parte.

La logica che sconcerta è che in un contesto caratterizzato da grossi richiami a livello internazionale sull’e-inclusion e sull’impiego delle ICT a favore della categorie svantaggiate, al CNIPA non si modifica per fare meglio, ma si modifica per non fare più nulla, non ci si preoccupa di chi deve svolgere quelle funzioni: si è erogata formazione con grande soddisfazione degli utenti; ora al CNIPA non si farà più formazione, ma non si sa chi la farà o non si sa come qualcun’altro la potrà fare. Grazie alle intuizioni manageriali del CNIPA l’accessibilità sta implodendo e viene affidata solo alla buona volontà degli utenti pubblici o privati.

Ma tutti fanno il loro dovere?
La situazione attuale è ancora più preoccupante. In molti casi vi sono delle chiare non applicazioni della normativa anche in relazione ad obblighi non riferibili esclusivamente all’applicazione dei requisiti tecnici. Di seguito alcuni esempi.
Art. 6 comma 1: La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
Non risulta ad oggi alcuna procedura che consenta ai privati di ottenere il cosiddetto “bollino di conformità”.

Mentre quindi le P.A. possono autocertificarsi (ed al CNIPA ? consentita solo la facoltà di consegnare l’autorizzazione all’uso del logo), il privato invece non può utilizzare un logo pensato proprio per il riconoscimento delle best practices da parte di soggetti non destinatari della Legge.
Art. 7 comma 1:
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
(…)
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.
Non risulta che, dal 2004 ad oggi, siano mai stati definiti gli obiettivi di accessibilità.
Art. 8 comma 1:
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
Non risulta che, dal 2004 ad oggi, siano state inserite le materie di accessibilità nei programmi formativi.

In relazione al DPR 75/2005 (decreto di attuazione), lo stesso prevedeva che (Art. 9 comma 3) “le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto”. Ad esclusione di qualche regione virtuosa, non risulta applicazione di quanto suddetto. Sempre l’articolo 9 prevedeva che “Ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.” Anche di questa fase non risultano azioni degne di nota.

Un futuro incerto, ma…
Come si potrà notare è necessario che chiunque abbia dei compiti specifici previsti dalla Legge debba assumersi le proprie responsabilità, ricordando che vi sono normative (vedasi ad esempio la Legge 67/2006) che consentono a qualsiasi cittadino discriminato dall’inaccessibilità dei servizi di rivolgersi al tribunale per la rimozione della “barriera digitale” con indennizzo dei danni (anche morali).

E, come se non bastasse, arriva altra benzina sul fuoco. Tutto questo accade, come se non bastassero i problemi del Web, mentre viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 136 del 12 giugno 2008, a firma dei Ministri Nicolais, Fioroni e Mussi che stabilisce le regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. Tale decreto definisce in modo preciso le caratteristiche funzionali che dovranno avere i libri didattici accessibili. Oltre all’importanza di questo passo fondamentale verso l’accessibilità, all’art. 2 comma 2 il decreto prevede che “Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati A e B al decreto stesso”. Cosa significa? Significa che qualsiasi soluzione e-learning erogata dalle scuole a partire dall’anno scolastico 2008-2009 dovrà essere conforme ai 22 requisiti ed anche ai requisiti di usabilità (previsti dalla verifica soggettiva).

E’ senz’altro un passo di civiltà ma che necessita un adeguamento dei requisiti tecnici. Come è risaputo i requisiti tecnici (allegato A) si riferiscono a norme tecniche e/o specifiche tecniche attualmente in vigore e – nel nostro caso – si riferiscono alla versione stabile delle W3C WCAG (versione 1.0, risalenti al 1999). A breve saranno disponibili delle nuove linee guida ed è pertanto necessario che venga ricostituito un gruppo di lavoro tecnico – a questo punto a diretta emanazione del Ministro per la Funzione Pubblica – che coinvolga i soggetti attivi nel campo della definizione delle specifiche di accessibilità, con rappresentanti dei ministeri competenti. Solo in questo modo sarà possibile garantire l’erogazione di e-learning accessibile e conforme al decreto, nonché la fornitura di applicazioni Web interattive (“Web 2.0”) accessibili, ovvero potremo garantire il diritto all’accesso alle applicazioni presenti nel Web prodotte con le nuove specifiche per lo sviluppo di interfacce accessibili e fruibili anche tramite tecnologie assistive.

Conclusioni
Dopo tutto questo chiunque getterebbe la spugna dicendo: per l’ennesima volta l’Italia passa dalle stelle alle stalle… Ma in questo caso è un dovere di chiunque operare per garantire che ciò che stiamo portando avanti da anni – ovvero l’idea secondo cui l’accessibilità è un principio di sviluppo e non un “plug-in” da vendere al cliente – non venga accantonato a causa di mancata competenza e di errate scelte organizzative di qualchesia ente.

La costituzione di un gruppo di lavoro dedicato (e le deleghe del Ministro Brunetta consentono la creazione di tali gruppi tecnici) e il coinvolgimento (come già avvenne nel 2004) di tutti i Ministri interessati può realmente essere la soluzione al problema sia della diffusione della cultura dell’accessibilità (pensiamo ad esempio all’insegnamento dell’accessibilità all’interno delle ore di educazione civica…), sia della creazione di soluzioni accessibili, ed è fondamentale che questo avvenga in tempi brevi, e che l’attività dell’ufficio venga estesa anche alla tematica dei libri accessibili.

Tra le tante iniziative da intraprendere per non fallire completamente gli obiettivi della Conferenza di Riga ve ne è una che forse è la più importante: allocare diversamente la Commissione ICT-categorie svantaggiate in modo che non si debba offrire l’occasione, a chi gestisce solo in base alla forma e non considera la sostanza, ad ogni caduta di governo, di rendere di fatto inutilizzabile un organismo interministeriale definito “permanente” che è costretto a procedere a singhiozzo mentre tratta di categorie svantaggiate e di impiego delle ICT, argomenti e materie in forte evoluzione che richiedono un costante presidio.

Ed intanto la Commissione europea, ha promosso, il 2 luglio, una consultazione pubblica su “Accessibilità dei siti web e altri strumenti per la e-Accessibilità” invitando i cittadini europei ad esprimere la loro opinione relativamente a ulteriori provvedimenti da adottare per migliorare l’accessibilità dei siti internet in Europa, a partire da quelli delle amministrazioni pubbliche.

Al ministro Brunetta, peraltro impegnato nella Conferenza dei ministri della e-inclusion a Vienna il 30 novembre prossimo, l’invito a porre rapidamente rimedio a queste problematiche, facilmente risolvibili con il buon senso e la volontà di non discriminare.

Roberto Scano
Presidente IWA ITALY


Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il decreto legge di anticipazione della legge finanziaria 2009 (DL n.112 del 25.6.2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 25 giugno 2008), contiene norme che incidono direttamente sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che sono già entrate in vigore.


Carta d’identità: validità 10 anni

E’ cambiata la durata di validità della carta di identità (sia cartacea che elettronica): non più 5 anni ma 10 (decreto legge n.112, art. 31 del 25 giugno 2008).
La nuova disposizione si applica anche alle carte d’identità in corso di validità.

Chi è in possesso di carta di identità cartacea in corso di validità alla data del 26 giugno 2008, può rivolgersi a qualsiasi sportello anagrafico che provvede ad apporre sul retro del documento la nuova scadenza.
Chi è in possesso di una Cie con data di scadenza prossima (dopo il 25/06/08) deve compilare un modulo, che sarà disponibile presso l’ufficio Anagrafe del proprio Comune, che attesta l’estensione di validità a 10 anni.

Per il rinnovo, i Comuni informeranno i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la scadenza.


GIA’ IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MALATTIA

Il decreto legge di anticipazione della legge finanziaria 2009 (DL n.112 del 25.6.2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.152 del 25 giugno 2008), contiene norme che incidono direttamente sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che sono già entrate in vigore.
E’ opportuno, al fine di evitare conseguenze disciplinari, che tutti i dipendenti prendano conoscenza della nuova disciplina della malattia introdotta dall’art. 71 del citato decreto legge in quanto essa si è già sostituita alla previgente normativa contrattuale.


Maxi multa per una mancata notifica

Impiegato condannato al risarcimento per “comportamento gravemente negligente”: per i giudici della Corte dei conti di Palermo dovrà versare 552 mila euro nelle casse del Comune di Partinico

PALERMO – Un messo notificatore di Partinico dovrà risarcire al Comune 552 mila euro per i danni causati da una mancata notifica. Lo ha deciso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che ha condannato l’impiegato negligente a pagare anche le spese di giudizio (sent.1719/2008, presidente Valter Del Rosario).

La sentenza arriva a venti anni esatti dai fatti. La mancata notifica di un atto, trasmesso nell’ottobre del 1988 dall’allora Ufficio del registro, era costata al Comune di Partinico la condanna ad un maxi-risarcimento di 552 mila euro: 275 mila euro del mancato introito per l’erario, 269 mila euro di interessi legali maturati fino al momento dell’esborso (nel 2006) e 8 mila euro per spese processuali.

I destinatari dell’atto impugnarono il provvedimento davanti alla commissione tributaria di Palermo per scadenza dei termini e non pagarono una lira. I magistrati contabili hanno accertato il “comportamento gravemente negligente” del messo che adesso dovrà pagare i danni.


Riforma Brunetta: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri

Sono state approvate nel Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008 le misure per ottenere nel triennio 2009/2011 miglioramenti (con particolare riferimento alla spesa corrente) quantificabili in un risparmio di circa un punto percentuale l’anno. Attraverso le misure licenziate dal Consiglio dei Ministri sarà possibile pervenire in tempi brevi ad una burocrazia più snella ed efficiente, meno oppressiva e più amichevole nei confronti di cittadini e imprese. Segnaliamo solo alcune di tali misure. Stop alla ‘pioggia’ di collaborazioni e consulenze. Lotta allo spreco di carta: Gazzetta Ufficiale solo on-line. “Operazione Trasparenza” (Ogni Amministrazione pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno essere pubblicati, distinti per singoli uffici, anche i tassi di assenza del personale). Valutazione del Personale (Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a predisporre annualmente e a pubblicare su Internet gli indicatori di produttività e i misuratori della qualità del rendimento del loro personale). Merito e Premialità (I premi saranno legati alla produttività, anche del singolo dipendente. Le progressioni economiche saranno conseguite solo attraverso prove selettive e non più anzianità. Le progressioni di carriera potranno avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico. Saranno premiati i dipendenti coinvolti in progetti innovativi). Lotta ai fannulloni (Sarà possibile licenziare il dipendente pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di attestati di presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi). Medico mendace (Potrà essere sanzionato o addirittura licenziato il medico dipendente pubblico che abbia concorso alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia o che abbia violato i canoni di ordinaria diligenza nell’accertamento della patologia).


Giustizia: nasce la prima cancelleria telematica in Italia

D’ora in avanti basterà collegarsi dal pc del proprio ufficio per vedere con pochi clic tutto ciò che fino ad ora si poteva consultare solo recandosi presso gli uffici di cancelleria. Niente più file o attese snervanti dunque. La novità si chiama ‘cancelleria telematica’ e per la prima volta è operativa a Lucca.

L’iniziativa è nata a seguito di un accordo tra la Regione Toscana, con la sua infrastruttura telematica Rtrt (rete telematica regionale Toscana) il Ministero della Giustizia e il Cnipa, il centro nazionale per l’informatizzazione nella pubblica amministrazione. La cancelleria telematica viene inaugurata oggi alle 11 presso la sala della prima sezione penale del Tribunale. Da domani gli avvocati del foro Lucchese avranno dunque la possibilità di consultare la storia delle loro cause, sia in primo grado sia in grado d’appello. Inutile dire che ne trarrà vantaggio anche l’ambiente grazie al minor uso di carta.


Finanziaria 2008: le principali novità della manovra

La finanziaria 2008 è Legge. Approvata in via definitiva dal Senato entrerà in vigore dal primo gennaio. Arrivano gli sconti Ici, l’esenzione dal ticket sanitario per le visite diagnostiche e specialistiche, le detrazioni sugli affitti, l’introduzione del ‘forfettone’ per le pmi, la riforma dell’Ires e Irap, l’impegno per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Nella sua versione definitiva il ddl ha raggiunto una copertura di 16,4 miliardi.

Ecco in breve le principali misure contenute nel testo della finanziaria (per il testo integrale vedi qui):

ICI IRAP E ICI: Sono state introdotte misure fiscali a vantaggio delle imprese. L’ires a partire da gennaio si riduce di 5 punti passando dal 33 al 27,5% mentre l’irap scende dal 4,25% al 3,9%. Viene anche allargata la base imponibile lasciandosi così invariato il gettito fiscale. Aumentano le detrazioni sull’ICI fino ad un massimo di 200 euro ma sono escluse dal beneficio le case di lusso, le ville e i castelli.

AFFITTI: Gli inquilini potranno detrarre dall’IRPEF una quota del canone d’affitto dell’abitazione principale. E’ però prevista una soglia di reddito (non si deve superare il reddito annuo di 15.493,71 euro per avere una detrazione di 300 euro mentre per i redditi fino a 30.987,41 lo sconto sarà di 150 euro). I giovani che lasciano la casa di famiglia; il prossimo anno potranno contare su una detrazione di 991,60 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro.

TICKET: Abolito anche per il 2008 i ticket per le visite specialistiche e per la diagnostica. BONUS FAMIGLIE NUMEROSE: Prevista una detrazione Irpef di 1.200 euro per il 2008 in favore delle famiglie numerose, a partire dai quattro figli.

FORFETTONE: Arriva un nuovo regime fiscale per le imprese con un fatturato inferiore ai 30 mila euro e senza dipendenti. Si potrà dunque scegliere di applicare un’unica aliquota al 20% che sostituirà l’Iva, l’Irap e l’Irpef. Chi aderirà al nuovo regime sarà escluso dagli studi di settore.

COSTI DELLA POLITICA: Via libera al ritorno della legge Bassanini a partire dal prossimo governo, che dovrà avere un massimo di 12 ministri. Non sarà possibile in ogni caso superare il tetto di 60 tra ministri, vice ministri e sottosegretari.

CLASS ACTION: Arriva la class action (azione collettiva risarcitoria), che punta a innalzare i livelli di tutela dei consumatori. Partirà da giugno e sarà inserita nel Codice del consumo.

STABILIZZAZIONE PRECARI: Prevista la stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione attraverso una selezione di tipo concorsuale.

TETTO MANAGER P.A.: Viene fissato un tetto per lo stipendio dei manager della pubblica amministrazione, che non potrà essere superiore a quello del primo presidente della Corte di cassazione (274 mila euro).

TASSE DIPENDENTI: Le maggiori entrate fiscali 2008 andranno prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, per le quali la detrazione non potrà essere inferiore al 20%.

FONDO PROTOCOLLO WELFARE: Viene istituito il fondo per il finanziamento del protocollo sul welfare, siglato il 23 luglio, pari a 1.548 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 che saliranno a 3.048 negli anni 2010 e 2011 per poi stabilizzarsi a 1.898 milioni a partire dal 2012. MUTUI CASA: Aumenta del 10% il massimo delle detrazioni per i mutui sulla prima casa. Nasce anche il fondo di solidarietà per i meno agiati che potranno così sospendere il pagamento per un massimo di due volte e fino a non più di 18 mesi.

ASSUNZIONI AL SUD: Attraverso il credito di imposta si ? scelto di agevolare le assunzioni a tempo indeterminato al Sud. Sarà di 333 euro per gli uomini e di 416 euro per le donne. Il beneficio sarà concesso ai datori di lavoro delle regioni Calabria, Campania, Puglia,Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise che incrementeranno il numero dei lavoratori nel prossimo anno.

SCONTRINI: Novità nelle sanzioni in caso di mancata emissione di scontrini fiscali da parte degli esercizi commerciali. E’ stata eliminata la disposizione che prevede l’esposizione di un cartello con la motivazione esplicita della ragione che ha portato alla chiusura temporanea. La chiusura del negozio scatta se sono accertate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale nel corso di un quinquennio.

ASILI NIDO: Prevista una detrazione del 19% sulle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette, con un importo massimo di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo nido.

CANONE RAI OVER 75: Esentati dal pagamento del canone RAI gli anziani con basso reddito. La norma riguarda gli over 75 con un reddito mensile fino a 516 euro.

FORZE DELL’ORDINE: Stanziati 190 milioni di euro per potenziare il settore ‘sicurezza’. In arrivo anche 69 milioni di euro per ripristinare gli straordinari a carabinieri, vigili del fuoco, forze di polizia e guardia di finanza.

MISTER PREZZI: Istituito una sorta di “mister prezzi” che avrà il compito di sorvegliare prezzi e tariffe, e riferire al ministero dello Sviluppo economico su eventuali anomalie. Il ministero potrà a sua volta segnalare le anomalie all’Antitrust.

CARBURANTI: Prevista una compensazione degli aumenti del costo della benzina con le accise.

PRESCRIZIONE MULTE: Ridotti i tempi di prescrizione delle multe automobilistiche. Le società esattrici non potranno inviare cartelle esattoriali per contravvenzioni più vecchie di due anni (attualmente la prescrizione è di cinque anni).


Fatturazione elettronica: obbligatoria ad agosto

Dal prossimo 18 agosto scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le amministrazione pubbliche. L’Agenzia delle Entrate gestirà il sistema di interscambio della fatturazione.

Secondo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze” da questa data le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti interessati non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non potranno procedere al versamento di un pagamento prima dell’invio in forma elettronica.
Il decreto ha stabilito che a ricoprire il ruolo di gestore del sistema di interscambio dei documenti sarà l’Agenzia delle Entrate alla quale spetterà “il presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché la gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

L’Agenzia delle Entrate nella gestione tecnica del sistema di interscambio sarà coadiuvata dalla SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A che è partner tecnologico dell’Amministrazione finanziaria italiana.