Fallimento e nozione di piccolo imprenditore: Sentenza del Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione civile, con Sentenza 31 gennaio 2007, n. 20 ha affermato il principio in base a cui il mancato rispetto dei parametri dimensionali e dei limiti quantitativi, in termini di ricavi lordi ed investimenti effettuati, fissati dal nuovo art. 1, Legge fallimentare, per stabilire chi sia assoggettato a fallimento, non determina automaticamente l’esclusione da fallimento.

In realtà, la norma richiama la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell’art. 2083, Codice civile, indicando un criterio quantitativo per cui l’imprenditore, anche se piccolo in base a tale definizione, è comunque soggetto a fallimento.

Secondo i Giudici, i limiti stabiliti dalla nuova norma, non individuano la nozione fallimentare di imprenditore piccolo, ma, al contrario, “determinano una presunzione legale di impresa media o comunque non piccola ai fini fallimentari o addirittura di piccolo imprenditore soggetto al fallimento in via di eccezione“.


Avviso di accertamento fiscale: notifica al contribuente trasferito all’estero

La notificazione dell’avviso di accertamento fiscale, ove non possa essere eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi per il trasferimento all’estero del contribuente, non deve essere eseguita nelle forme consolari, ostandovi la previsione dell’art. 60, lett. f), d.P.R. n. 600 del 1973 ma, in mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, deve essere svolta, sul presupposto dell’esecuzione di adeguate ricerche nel detto comune, non già per mezzo della spedizione della raccomandata, ma con l’affissione dell’avviso di deposito all’albo del Comune, ai sensi dell’art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, senza che tale disciplina, tenuta ferma anche dallo Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (art. 6, comma primo), possa dirsi lesiva del diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere contemperato con l’interesse fiscale dello Stato.
Ciò in quanto le persone fisiche, che dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi non sono più residenti nel territorio dello Stato, per aver trasferito la propria residenza anagrafica all’estero, hanno, per espressa previsione di legge, il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato) (art. 58, comma primo e secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).
Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 27/11/2006, n. 25095


Memorandum d’intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche

PER UNA NUOVA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI PUBBLICHE

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le Organizzazioni Sindacali concordano quanto segue:
1. Una profonda riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche è un passaggio obbligato affinché l’economia italiana torni su un sentiero di crescita duratura. Per rendere più attrattiva la scelta di vivere e di investire in Italia, per dare spazio alla capacità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, di innovare, è necessario un deciso miglioramento della qualità dei servizi pubblici che essi utilizzano. Dalla produzione e dall’accesso a servizi universali e di qualità, di cui le Pubbliche Amministrazioni rimangono l’asse portante, dipende la stessa disponibilità dei diritti di cittadinanza previsti dal nostro ordinamento costituzionale. Investire nella qualità della Pubblica Amministrazione è indispensabile per dare efficacia all’azione pubblica nel quadro di imparzialità, buon andamento e legalità. Alle risorse necessarie può e deve concorrere la riduzione degli sprechi e la responsabilizzazione dei centri di spesa.
2. La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e delle funzioni pubbliche, a livello centrale e locale, deve essere ispirata all’obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese. Ciò esige che siano create condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche. In questo modo si valorizzano le professionalità dei lavoratori pubblici; la dirigenza pubblica può trovare la motivazione e l’incentivo per perseguire in modo trasparente e giudicabile la missione che le è assegnata.
3. Il miglioramento delle funzioni pubbliche richiede un concorso coordinato: I) della legislazione a sostegno della piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico; II) delle disposizioni contrattuali del settore pubblico; III) della disciplina delle procedure e del sistema di contrattazione (nazionale e integrativa); IV) dell’esercizio dei diversi e distinti livelli di responsabilità; V) del sistema dei controlli e della semplificazione e delle regole contabili e amministrative; VI) della infrastruttura tecnologica; VII) delle strutture e dei modi di comunicazione con i destinatari dei servizi; VIII) dei meccanismi di reclutamento e dei sistemi di formazione del personale; IX) dell’utilizzo delle nuove tecnologie ed in modo particolare del telelavoro. In questo nuovo impianto gli aumenti di efficacia e di efficienza dovranno essere perseguiti ricorrendo alle esternalizzazioni solo per le attività no core, limitando il ricorso alle consulenze nelle pubbliche amministrazioni, e riducendo il numero di incarichi dirigenziali. Andranno inoltre realizzati risparmi sull’acquisto di beni e servizi e misure che diano piena garanzia di imparzialità e di trasparenza nel sistema degli appalti pubblici. In tale ultimo senso è diretta anche l’ottimizzazione dei servizi ispettivi e di vigilanza in materia di lavoro.
4. Per dare finalmente attuazione in modo credibile a questi obiettivi generali si è concordato che le iniziative di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche vengano attuate attraverso indirizzi e criteri generali concordati in connessione con il rinnovo dei contratti. Questi indirizzi dovranno promuovere, attraverso leve contrattuali, amministrative e normative, azioni profonde di riorganizzazione fra loro omogenee e coerenti. Esse saranno realizzate da ogni Amministrazione, locale e centrale, in relazione alle specifiche funzioni svolte e alle competenze legislative e regolamentari: la riorganizzazione richiede infatti una combinazione di strumenti e orientamenti di carattere generale e di progetti specifici, necessariamente diversi da Amministrazione a Amministrazione. In attuazione degli indirizzi politici, il responsabile della gestione predispone apposito piano operativo i cui obiettivi e modalità attuative sono oggetto di confronto con le parti sociali. In questo ambito, si procederà al riesame di tutte le forme di esternalizzazioni e di consulenze in atto per prevedere una progressiva reinternalizzazione di quelle core e valutare per le altre, secondo l’indirizzo richiamato, l’efficacia e l’efficienza.
5. In questo quadro, e comunque nell’ambito della legislatura, i sistemi di reclutamento pianificati dovranno portare alla scomparsa del precariato. Il ricorso a lavoro flessibile potrà avvenire, in base a tipologie e limiti individuati nella contrattazione collettiva. Nel breve termine, il precariato esistente che si è sedimentato in modo disordinato col passare degli anni in un contesto di blocco delle assunzioni, sarà assorbito mediante il ricorso a prove per quanti non siano già stati sottoposti a tali verifiche all’atto del primo ingresso nello svolgimento di attività nelle P.A. secondo le modalità e le risorse previste dalla Legge Finanziaria 2007.
6. Per quanto specificamente riguarda il sistema delle Regioni, ivi compresa la Sanità, e delle Autonomie locali, in ragione della autonomia costituzionalmente riconosciuta, gli interventi attuativi dei principi contenuti nel presente memorandum saranno oggetto di un ulteriore specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali. In questo ambito, passi importanti verso la responsabilizzazione effettiva degli Enti, sia relativamente al rapporto tra gli stessi e le comunità amministrate, sia rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa, sono contenuti nella stessa Legge Finanziaria 2007. Il riordino terrà conto della ridefinizione delle competenze dello Stato e del sistema Regioni – Autonomie locali, unitamente all’individuazione dei livelli più appropriati di governo dei processi di innovazione e di coordinamento e controllo dei risultati. Per quanto riguarda gli Enti Pubblici non economici il Governo realizzerà un apposito tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali applicativo del presente accordo.
7. Deve essere garantito che le fonti legislative e contrattuali rispettino gli ambiti di competenza quali definiti dalle norme generali sul lavoro pubblico. Le azioni normative, amministrative e contrattuali si ispireranno agli indirizzi e criteri generali di seguito indicati:
– Misurazione della qualità e quantità dei servizi. L’adozione e la diffusione di un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell’azione amministrativa possono e devono costituire la base dell’intero impianto di riorganizzazione della PA. La misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni, deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini sia di realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere la base e il riferimento oggettivo per la valutazione della dirigenza. Si tratta di produrre e pubblicizzare informazione di qualità, in via continuativa, sui risultati effettivamente conseguiti, anche sulla base di indagini sulla percezione degli utenti. Il Governo assumerà con tempestività le misure necessarie per conseguire le finalità qui indicate, anche estendendo il ricorso agli indicatori provenienti dalla contabilità economica e usando come benchmark esperienze in corso di avvio. Vanno anche previsti sedi e momenti di misurazione, anche sperimentali, che vedano la partecipazione delle Amministrazioni, delle Organizzazioni Sindacali e degli utenti.

Accesso ai pubblici impieghi e pianificazione del turn-over. L’accesso per concorso resta la modalità ordinaria per tutti i livelli della PA. La scelta dei settori prioritari di destinazione e la programmazione e attuazione del reclutamento e delle assunzioni devono svolgersi in modo periodico e continuo, in un orizzonte di medio periodo e in coerenza con i vincoli finanziari, in modo da soddisfare un fabbisogno di personale che emerga da un’analisi comparata delle esigenze tra le diverse unità dell’Amministrazione rispetto agli obiettivi di Governo. Verranno introdotti sistemi utili a decongestionare i concorsi, definendo in modo rigoroso e puntuale i requisiti di partecipazione e razionalizzando le procedure selettive e valutative, e sperimentando concorsi comuni alle diverse Amministrazioni.

Accesso alla dirigenza pubblica. Per la dirigenza si ricorrerà ordinariamente a concorsi pubblici, integrati da appropriate attività formative, come strumento di selezione. Nell’ambito dei concorsi riservati al personale interno, verranno individuati metodi appropriati e trasparenti per dare rilievo alle attività e ai risultati conseguiti dai candidati all’interno dell’Amministrazione.

Dirigenza: riassetto normativo e contrattuale e autonomia di bilancio. Il numero complessivo dei dirigenti pubblici deve essere ridotto, abbassando il rapporto medio dirigente/personale con vantaggi di efficienza, razionalità organizzativa e di spesa: una quota delle economie deve essere destinata alla valorizzazione delle posizioni organizzative del personale non dirigente. La dirigenza va articolata, eliminando ogni progressione automatica e collegando, con modalità da definire nei CCNL, gli incarichi e le loro retribuzioni ai risultati della valutazione nell’ambito di un processo selettivo documentato e verificabile, e togliendo alla attuale graduazione degli uffici la funzione esclusiva di meccanismo automatico di differenziazione retributiva. Il riassetto deve prevedere autonomia del dirigente nell’individuare la migliore organizzazione della propria struttura nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali previsto dai CCNL, nonché autonomia di utilizzazione del proprio budget al fine di conseguire gli obiettivi di gestione, con l’opportunità di reinvestire nella propria stessa struttura parte dei risparmi conseguiti. Questa autonomia deve essere esercitata nell’ambito del sistema di relazioni sindacali prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. L’affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale avverrà attraverso procedure negoziali improntate a principi di trasparenza e pubblicità. Infine, l’uscita deve costituire l’esito estremo di risultati negativi, mentre deve essere rigorosamente limitato lo spoils system alle figure apicali e a quegli incarichi dichiarati aventi natura fiduciaria dagli organi di governo in cui possono essere chiamati anche esterni all’Amministrazione. Deve essere introdotto per le funzioni dirigenziali di I° fascia e di livello superiore, il principio generale della rotazione di ogni incarico, dirigenziale in tempi di durata massima fissati con chiarezza. Nel caso in cui tale rotazione comporti mobilità fuori dalla sede di residenza verranno individuati meccanismi contrattuali di sostegno e incentivazione, mediante agevolazioni economiche sia dirette sia indirette, conseguibili attraverso il ricorso all’autonomia di bilancio delle singole Amministrazioni.

Valutazione. La dirigenza deve essere valutata coniugando le disposizioni normative e contrattuali vigenti, prendendo a riferimento la misurazione dei servizi, i parametri di capacità manageriale, nonché i risultati conseguiti valutati, con l’ausilio di appositi nuclei, secondo modalità previste dal CCNL, dai livelli funzionali dirigenziali superiori. Il sistema di incentivazione della dirigenza sarà legato alla verifica della relazione fra le risorse disponibili utilizzate (strumentali e umane) e realizzazioni ed effetti in termini di servizi, rispetto a obiettivi prefissati. La valutazione del personale con posizione organizzativa seguirà simili criteri, in analogia a quanto previsto in alcuni comparti di contrattazione, superando rigide definizioni legislative. Nel quadro dei contratti collettivi, all’introduzione di questi criteri saranno affiancate l’attribuzione alla dirigenza di effettivi poteri di gestione del personale e la previsione di adeguati sistemi di garanzia, nell’ambito del sistema di relazioni sindacali.

Percorsi professionali. Il percorso professionale dovrà dipendere in modo più significativo dai risultati conseguiti, opportunamente valutati. Oltre che ai criteri indicati per l’accesso alla dirigenza degli interni dell’Amministrazione, per le posizioni organizzative e per il restante personale, andranno realizzate sperimentazioni mirate sui percorsi centrate su meccanismi dedicati e trasparenti di selezione basati anche sulla valutazione.

Formazione e aggiornamento. Una volta svincolata da meccanismi di progressione interna, la formazione può riacquistare una natura effettivamente funzionale a incrementare la qualità e offrire al personale l’opportunità di aggiornarsi e di corrispondere all’evoluzione del fabbisogno di capacità. Affinché ciò avvenga, andrà decisamente migliorata la qualità dell’offerta formativa, promosso e monitorato il peso che alla formazione del personale viene dato da ogni singolo dirigente, valutati in modo continuativo gli esiti formativi. Verranno anche individuati enti bilaterali di formazione come nel settore privato.

Mobilità territoriale e funzionale. Per agevolare la mobilità territoriale del personale pubblico, statale, regionale e locale, a seguito di riorganizzazioni derivanti dagli indirizzi programmatici stabiliti e in attuazione del trasferimento di funzioni fra livelli istituzionali, verranno individuati meccanismi contrattuali di sostegno e incentivazione, mediante agevolazioni economiche sia dirette sia indirette, conseguibili anche attraverso il ricorso all’autonomia di bilancio. Sarà strutturato un sistema che favorisca l’incontro fra la “domanda” di Amministrazioni con carenze di personale e l’ ”offerta” di dipendenti che intendono cambiare collocazione, anche al fine di contribuire all’effettiva attuazione del decentramento delle funzioni amministrative. Verranno realizzate le semplificazioni e adottate le misure atte a rendere effettiva e fluida la mobilita’ fra Amministrazioni di uno stesso livello di governo.

Esodi. Per il personale, in caso di accertato esubero di personale non ricollocabile con processi di mobilità, si devono prevedere forme incentivate di uscita o attuare norme già previste nei contratti collettivi. Forme volontarie incentivate di uscita andranno inoltre previste, con modalità da definire, anche tenendo conto di esperienze di altri paesi europei.

Relazioni sindacali nei processi di riorganizzazione. La riorganizzazione degli uffici pubblici che comporti nuovi riparti delle funzioni fra Amministrazioni o all’interno delle Amministrazioni stesse avverrà con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali e con esplicitazione dei costi e degli impatti sull’organizzazione del lavoro e con successivo, aperto confronto valutativo pubblico. Per quanto riguarda le riorganizzazioni interne ai Dipartimenti, esse saranno oggetto di preventiva informazione e concertazione con le Organizzazioni Sindacali, secondo le previsioni contrattuali vigenti.

Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si deve svolgere sulle materie e nelle modalità definite dai contratti nazionali. Le parti concordano nei prossimi rinnovi contrattuali di finalizzare l’utilizzo dei fondi anche per conseguire nella contrattazione integrativa risultati mirati alla qualità e la quantità dei servizi; ad esempio, l’ampliamento degli orari di apertura dei servizi, riduzione dei tempi di attesa, misure integrative di stabilizzazione del precariato, innovazioni di processo. Le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa sono individuate dai contratti collettivi evitando ricorsi a interventi legislativi e normativi per integrare le risorse non conseguenti ad accordi tra le parti finalizzati a specifici obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi o a seguito di eventi straordinari o per l’implementazione di riforme amministrative. La contrattazione integrativa deve rispondere a criteri omogenei e cogenti dettati dai contratti collettivi nazionali in cui siano riflessi a fini premiali i risultati positivi della gestione. Saranno introdotti nei CCNL sistemi di valutazione e misurazione e criteri di accertamento dell’apporto individuale alla produttività. Il raggiungimento dei risultati costituisce uno strumento di differenziazione del trattamento economico. Sui risultati vanno altresì introdotti controlli concertati tra le Amministrazioni, le confederazioni sindacali e i cittadini utenti, predisponendo appositi strumenti di rilevazione del loro grado di soddisfazione dei servizi erogati, al fine di verificare l’effettiva efficacia delle politiche di gestione dell’incentivazione. Al tempo stesso, verrà assicurato che, come nella contrattazione nazionale, l’Amministrazione sia reale controparte del sindacato. Va, inoltre, affidata alla contrattazione nazionale la definizione di regole e criteri che contrastino la dispersione e la frantumazione degli ambiti e delle sedi di contrattazione integrativa. Va data attuazione all’Osservatorio per la contrattazione integrativa prevista dal decreto legislativo 165/2001.

8 Ai fine di attuare gli indirizzi esposti al punto 7, verranno individuate le misure e le norme conseguenti. Le disposizioni dei contratti daranno pieno seguito alle finalità sopra prefigurate. Il lavoro sui profili normativi individuerà anche gli impedimenti che derivano da norma di legge: verranno suggerite le modifiche legislative eventualmente necessarie, che il Governo poi promuoverà con provvedimenti separati. Gli indirizzi costituiranno anche la base di sperimentazioni decise e valutate congiuntamente. I provvedimenti che interessino anche il personale del Servizio Sanitario Nazionale, di Regioni e Enti Locali, saranno concordati con Regioni, Province e Comuni.

9 In attuazione degli indirizzi richiamati, verranno anche individuati i criteri generali (metodi per l’identificazione degli indicatori, obblighi informativi sui servizi, operatività, efficacia e trasparenza dell’azione dei nuclei di valutazione, obblighi e modalità di informazione in via continuativa, etc.) utili alla misurazione dell’efficacia e della qualità della Pubblica Amministrazione e alla piena accessibilità e verificabilità di tali informazioni.

10. In coerenza con gli obiettivi di una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, come delineati nel punto 1 del presente documento, si attiverà un apposito confronto sui temi della Scuola, della Ricerca, dell’Università e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

11 Viene costituito un Gruppo di lavoro ristretto incaricato di dare agli indirizzi e criteri generali qui indicati, traduzione tecnica e operativa, anche ai fini della predisposizione da parte del Governo e dei Comitati di Settore, degli atti di indirizzo per il rinnovo di tutti i contratti di lavoro e dell’attuazione di norme. Contestualmente si definiranno gli incrementi contrattuali, in analogia con il metodo adottato con i protocolli degli anni 2002 e 2005.

Roma, 18 gennaio 2007

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione

Ministro dell’Economia e delle Finanze

CGIL
CISL
UIL


Notifica alla Ditta Individuale

La ditta individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.

Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un’attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.

Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa.

Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata).

La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.


NUOVO CODICE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Consiglio dei Ministri del 19 gennaio scorso ha approvato in via preliminare uno schema di disegno di legge che dà attuazione agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione (modificati dalla riforma del 2001) conferendo al Governo delega a individuare e ripartire le funzioni amministrative che spettano a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, adeguare l’ordinamento degli enti locali, disciplinare l’ordinamento di Roma capitale.
Il provvedimento, che disciplina altresì il procedimento di istituzione delle città metropolitane, contiene due ulteriori deleghe a effettuare la revisione delle circoscrizioni delle Province, finalizzata a razionalizzarne gli assetti territoriali a seguito della definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali amministrative degli enti locali, nonché ad adottare la “Carta delle autonomie locali”, strumento di coordinamento sistematico (formale e sostanziale) delle disposizioni statali che risulteranno dall’attuazione delle deleghe.

Il disegno di legge delega è una vera e propria Carta fondativa dei rapporti tra diversi livelli di Governo, coniugando l’attuazione del Titolo V della Costituzione con il nuovo Codice delle Autonomie. In questo senso contiene la ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali per semplificare, ridurre i costi e consentire il controllo da parte dei cittadini e la riduzione o la razionalizzazione dei livelli di governo.


Multe notificate al vecchio indirizzo di casa? La notifica è illegittima

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24673/2006) ha stabilito che la notifica al trasgressore della multa per violazione delle norme del Codice della Strada effettuata a mezzo servizio postale al vecchio indirizzo di residenza risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, quando l’interessato (che non l’ha ritirata) abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica. Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che nel caso in cui il cittadino abbia diligentemente comunicato la variazione anagrafica, gli effetti negativi di una notifica effettuata al vecchio indirizzo “non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’aggiornamento dei relativi archivi per l’inefficienza della pubblica amministrazione”.


Legge Finanziaria 2007

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 299 del 27 dicembre 2006). (GU n. 8 del 11-1-2007- Suppl. Ordinario n.7)


Legge finanziaria 2007

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, Supplemento Ordinario n. 244, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

Si ricorda, che salvo diversa ed espressa previsione, le disposizioni in essa contenute entrano in vigore in data 1 gennaio 2007.


A.N.N.A. AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!!!!!


AUTORIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

Il “progetto per la valorizzazione del Messo comunale” prevede, tra l’altro, la realizzazione di corsi ed incontri di formazione. Essi vengono pubblicizzati in questo sito e sono approvati dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione. Nessuno, pertanto, può fregiarsi dell’appartenenza all’Associazione per effettuare corsi di formazione a titolo personale senza la preventiva autorizzazione. In assenza della citata autorizzazione verrà applicato il disposto dell’art. 11 dello Statuto dell’Associazione.


Incontri di formazione

Prosegue la realizzazione del progetto “La valorizzazione del Messo comunale” con l’incontro di formazione organizzato a San Pietro in Casale per il 28 novembre 2006.
Tale incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di San Pietro in Casale, verte in particolare sugli aggiornamenti normativi degli ultimi due anni. A tale incontro parteciperanno i Messi comunali dei Comuni limitrofi.


Notifiche in busta chiusa

Dalla Newsletter del Garante 21.11.2006

Ogni atto, documento, comunicazione o avviso va notificato in busta chiusa e sigillata. Lo ha ribadito l’Autorità all’esito della valutazione preliminare di un reclamo di un dipendente pubblico destinatario di una lettera con la quale la sua amministrazione gli contestava alcuni addebiti, notificata aperta al padre.

Le modalità della comunicazione, secondo il dipendente, non avevano rispettato le norme in materia di protezione dei dati personali. La lettera, infatti, pur portando la dicitura “Riservata Amministrativa”, era stata recapitata senza alcuna busta e il vigile urbano che aveva provveduto alla notifica, al momento della consegna al padre, avrebbe espresso considerazioni personali sul contenuto del messaggio. L’Autorità ha subito segnalato la violazione al Comando di Polizia del Comune d’appartenenza dell’interessato, invitandolo ad uniformarsi al Codice della privacy, che dal 2004 ha modificato la normativa in materia di notificazione, e ad utilizzare in futuro modalità più idonee per assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. Il Comando di polizia municipale ha quindi predisposto tre nuovi modelli per la notifica: un primo modello per la notifica urgente; un secondo con il quale il delegato, al momento della consegna, dichiara di averne ricevuto la notifica in busta chiusa; un terzo modello adesivo, utilizzato per sigillare il contenuto o l’atto da notificare. Va ricordato che se il dipendente ritenga di aver subito un danno, anche non patrimoniale, derivante dal trattamento di dati personali effettuato per procedere alla notifica, può rivolgersi all’autorità giudiziaria per un eventuale risarcimento.


MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 novembre 2006 scorso ha approvato un decreto legge in materia di previdenza complementare.
Fra le misure previste, l’anticipo al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della riforma del trattamento di fine rapporto (TFR). Nel provvedimento d’urgenza sono state introdotte norme procedurali che riguardano l’adeguamento dei fondi pensione ai meccanismi di trasferimento del TFR. In particolare, il decreto legge stabilisce che entro il 31 dicembre 2006, tutti i fondi pensione devono aggiornare i propri statuti e regolamenti, mentre le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono prevedere la costituzione del patrimonio autonomo e separato entro il 31 marzo 2007. I fondi, per poter operare e ricevere nuove adesioni, dovranno inviare una comunicazione alla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche (Covip). La Covip rilascerà un’autorizzazione o un’approvazione entro il 30 giugno 2007. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto la predetta autorizzazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.


TESSERAMENTO 2007

La Giunta Esecutiva, nella seduta del 27.10.2006, ha deliberato le nuove quote per il tesseramento 2007:
1. Tipo A – Messi Comunali: € 60,00
2. Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 60,00;
3. Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 60,00;
4. Tipo D – Messi Provinciali: € 60,00;
5. Tipo E – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 100,00;
6. Tipo F – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 150,00;
7. Tipo G – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 200,00;
8. Tipo H – Altri Enti: € 250,00;
9. Tipo I – Soggetti privati: € 250,00.


MINISTRO GIUSTIZIA: decreto indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

A norma del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, (Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sono state adeguate con Decreto del Ministro della Giustizia le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’ISTAT.

Decorrenza applicazione 1 ottobre 2006

(Ministro della Giustizia, Decreto 15 settembre 2006: Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, in applicazione dell’articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2006, n.223).