Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario, c.p.c. art. 60

c.p.c. art. 60. Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. 28]:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.


136. Comunicazioni

IL  cancelliere con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni [c.p.c. 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disp. att. c.p.c. 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [c.p.c. 71, 80, 418], alle parti [c.p.c. 170, 176, 267, 292], al consulente, [c.p.c. 192] agli altri ausiliari del giudice [c.p.c. 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica(2).

Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (3) (4).

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(1) Vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così sostituito prima dall’art. 7, L. 7 febbraio 1979, n. 59 che modifica i servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili e poi dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(3) Comma così aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 88 (Gazz. Uff. 8 giugno 1977, n. 155), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimitàdel combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma e 741 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma Cost. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


137. Notificazioni (1)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp. att. c.p.c. 47].

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi [c.p.c. 148] (2).

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (3).

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (4).

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (5).

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(1) Per la notifica delle contestazioni in materia di sanzioni amministrative, vedi l’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Per quanto riguarda la notificazione delle sentenze dei conciliatori spedite in forma esecutiva e degli altri provvedimenti con efficacia esecutiva, nonché del precetto, vedi il D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1946, n. 122. Sulle notifiche a mezzo del servizio postale vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

(3) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(4) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto.

(5) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.


138. Notificazione in mani proprie

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c. 125] (1).

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie [c.p.c. 148] (2).

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(1) Comma così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c. 125]».
(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (a) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio (1)(b).

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (c), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (d).

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660] (2).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci (e).

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti (3)(f).

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(1) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto.

(3)Vedi l’art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

NOTE
(a) Di norma il luogo di residenza viene individuato basandosi sull’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, poiché l’iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.
(b) La norma in esame indica un ordine tassativo che l’ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l’industria o il commercio.
(c) Per persona di famiglia si intende non solo colui che appartenga allo stretto nucleo familiare, ma anche parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario.
Gli addetti a cui la norma si riferisce coincidono con tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell’atto. Si pensi ad esempio ad un collega di studio, all’amministratore dell’immobile, all’infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario.
(d) Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario che sono indicati tassativamente anche l’ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all’altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l’avvenuta notifica, e l’ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell’atto l’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.
(e) Il comma in analisi prevede una forma di notificazione meramente facoltativa, concorrente cioè con quella ordinaria, disciplinando l’ipotesi della notifica a colui che è costretto a vivere a bordo di un mercantile.
(f) Appare opportuno precisare che l’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi venti anni ha consacrato il principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell’atto, proprio al fine di evitare che venisse addebitato a quest’ultimo l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Pertanto, risulta che mentre per il notificante il procedimento si perfeziona nel momento in cui consegna l’atto all’ufficiale giudiziario, per il destinatario quando riceve l’atto notificatogli.


140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (1) (2).

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(1) Articolo così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. .

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 140 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.; b) l’illegittimità dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 213 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 6-22 dicembre 1980, n. 192 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui consentiva di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 18-30 aprile 1984, n. 121 (Gazz. Uff. 16 maggio 1984, n. 134), aveva dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 313, secondo comma, c.p.c., in riferimento all’art. 24 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313, secondo comma, e 660 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 25-28 novembre 1986, n. 250 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 57 – Prima serie speciale), aveva dichiarato: a) l’illegittimità dell’art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si dava atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c.p.c.; b) non fondata la questione di legittimità degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentivano al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell’ordinanza ammissiva della prova, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non fosse corredata dell’avviso di ricevimento della prescritta raccomandata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost.; con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 350 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 – Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 140, 313 e 633 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.


141. Notificazione presso il domiciliatario (1)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione [c.p.c. 660; disp. att. c.p.c. 58].

Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio (2).

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(1) Per quanto riguarda le sanzioni amministrative vedi l’art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (1).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2) (3).

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(1) Il presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, così sostituisce gli originari commi primo e secondo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 174 e 186, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’originario primo comma era stato sostituito dall’art. 8, L. 6 febbraio 1981, n. 42, con la quale è stata data ratifica alla convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, adottata a L’Aja il 15 novembre 1965. L’elenco dei paesi membri della Convenzione sulle notifiche all’estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (L’Aja, 15 novembre 1965), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1982, n. 267, ed è stato aggiornato alla data del 30 settembre 1984 con inserto nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1984, n. 291. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L’Aja il 15 novembre 1965 e poi così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notitificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (2).

Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3) (4).

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(1) Vedi l’art. 1, L. 3 gennaio 1957, n. 4, di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata a L’Aja il 1° marzo 1954.

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio – 3 marzo 1994, n. 69 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e degli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(4) Articolo così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L’Aja il 15 novembre 1965. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente (1) (2).

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(1) Vedi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la L. 25 marzo 1958, n. 260, l’art. 21, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. L’art. 1, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, l’art. 55, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, l’art. 42, D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e l’art. 1, D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78, estendono rispettivamente alla Regione siciliana, alla Regione sarda, alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Regione Friuli – Venezia Giulia le funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali. Non si rinviene una analoga norma per quanto riguarda l’ordinamento della Regione Valle d’Aosta. Nelle stesse disposizioni di legge ora citate viene precisato che l’Avvocatura dello Stato non può assumere il patrocinio delle regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo nei giudizi in cui sono parte l’amministrazione dello Stato e l’amministrazione regionale, e in tal caso restano ferme le norme sul foro della pubblica amministrazione. Ove si tratti, invece, di litisconsorzio passivo, la regione può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato qualora non vi sia conflitto di interessi con lo Stato. Vedi, anche, l’art. 57, D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, per quanto riguarda la rappresentanza della amministrazione delle ferrovie dello Stato nei giudizi derivanti dal contratto di trasporto di cose. Vedi, però, gli artt. 585 e 587 cod. nav. i quali stabiliscono che nei giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione. Il D.P.R. 17 febbraio 1981, n. 173, conferisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio degli organismi comunitari.

(2) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


145. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3) (4).

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(1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così modificato prima dall’articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504 e poi dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(3) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2,, modificato dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(4) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


146. Notificazione a militari in attività di servizio

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie [c.p.c. 138], osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene (1) (2).

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(1) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


147. Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47] (1) (2).

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(1) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


148. Relazione di notificazione

L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione [c.p.c. 137] mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [c.c. 2658; c.p.c. 314, 480].

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (1).

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(1) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.


149. Notificazione a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (1).

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale (2) (3).

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (4).

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(1) Per quanto riguarda i casi in cui l’ufficiale giudiziario non ha la facoltà ma l’obbligo di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa vedi l’art. 107, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell’art. 4, comma terzo, L. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».