IL cancelliere con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni [c.p.c. 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disp. att. c.p.c. 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [c.p.c. 71, 80, 418], alle parti [c.p.c. 170, 176, 267, 292], al consulente, [c.p.c. 192] agli altri ausiliari del giudice [c.p.c. 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica(2).
Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (3) (4).
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(1) Vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(2) Comma così sostituito prima dall’art. 7, L. 7 febbraio 1979, n. 59 che modifica i servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili e poi dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
(3) Comma così aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 88 (Gazz. Uff. 8 giugno 1977, n. 155), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimitàdel combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma e 741 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma Cost. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.